Autore: Andrea Marton

  • Part-time e orario ridotto nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: turni e ore complementari

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Part-time e orario ridotto nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: turni e ore complementari

    Nei servizi di assistenza e cura, organizzati su turni e spesso a copertura continua, il part-time è uno strumento diffuso per conciliare esigenze di servizio e di vita. La sua disciplina — forma scritta dell’orario, ore supplementari, trasformazione del rapporto — è fissata in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Nel part-time su turni contano la forma scritta della collocazione oraria, le ore supplementari e le clausole elastiche, con i limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla durata; restano il diritto di precedenza alla trasformazione a tempo pieno e le priorità per salute e assistenza familiare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Part-time su turni · Ore supplementari e complementari · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Part-time su turni: ore supplementari e collocazione

    Dove il servizio è organizzato su turni a copertura continua, il part-time si innesta in una pianificazione complessa: la corretta gestione della collocazione oraria e delle ore aggiuntive è centrale.

    La collocazione dell’orario

    Il contratto part-time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione (in quali giorni, turni e fasce). È questa indicazione che consente al lavoratore di organizzare la propria vita e all’ente di programmare i turni.

    Ore supplementari e clausole elastiche

    Per far fronte a esigenze di servizio si può ricorrere al lavoro supplementare (ore oltre il concordato, entro il tempo pieno) e alle clausole elastiche (variazione della collocazione o aumento della durata), nei limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: patto scritto, preavviso di due giorni, compensazioni. Restano salve le tutele per chi assiste familiari o ha problemi di salute.

    Riposi e turni

    Anche nel part-time vanno rispettati i riposi giornaliero e settimanale del D.Lgs. 66/2003: la riduzione dell’orario non comprime le tutele sulla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — OSS part-time e copertura di un turno scoperto
    Tizio è OSS part-time a 24 ore su turni. Gli viene chiesto di coprire un turno aggiuntivo per un’assenza improvvisa: sono ore di lavoro supplementare, entro il tempo pieno, da retribuire con l’eventuale maggiorazione del CCNL. La variazione della collocazione del suo turno, invece, richiede una clausola elastica sottoscritta con preavviso.
    Caia — richiesta di part-time per assistere un familiare
    Caia, a tempo pieno, chiede la trasformazione in part-time per assistere un familiare con L. 104. La trasformazione richiede l’accordo e la forma scritta; la legge accorda priorità alle richieste legate ad assistenza e salute. Quando le esigenze verranno meno, Caia avrà titolo di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Posso chiedere il part-time per assistere un familiare?
    Sì: la trasformazione richiede accordo e forma scritta, ma la legge dà priorità alle richieste legate ad assistenza di familiari e a motivi di salute. Cessate le esigenze, opera il diritto di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 210 D.Lgs. 259/2003 – Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

    Art. 210 D.Lgs. 259/2003 – Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

    2. L’immissione in commercio e l’importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.

    3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.

  • Art. 158 L. 633/1941 – Risarcimento del danno: criteri e quantificazione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: tredicesima, quattordicesima e premi di risultato

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Tredicesima, quattordicesima e premi di risultato: calcolo e regole di erogazione

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede due mensilità aggiuntive — la tredicesima a dicembre e la quattordicesima estiva — che integrono la retribuzione ordinaria e maturano proporzionalmente ai mesi lavorati. La contrattazione aziendale di secondo livello può aggiungere premi variabili legati alla performance.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata a giugno/luglio) commisurate alla retribuzione mensile ordinaria. Entrambe maturano a dodicesimi per ogni mese lavorato. La contrattazione di secondo livello può aggiungere premi di risultato legati a indicatori aziendali di produttività, qualità o redditività.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Tredicesima
    1 mensilità – erogazione dicembre
    Quattordicesima
    1 mensilità – erogazione giugno/luglio
    Premio di risultato
    Definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Istituto Periodo di maturazione Data di erogazione Base di calcolo
    Tredicesima mensilità 1° gennaio – 31 dicembre (1/12 per mese) Entro dicembre Retribuzione mensile ordinaria (minimi + contingenza + scatti)
    Quattordicesima mensilità 1° luglio – 30 giugno dell’anno successivo (1/12 per mese) Entro giugno o luglio Retribuzione mensile ordinaria
    Premio di risultato aziendale Determinato dall’accordo aziendale Variabile (spesso annuale) Parametri aziendali (produttività, qualità, redditività)
    Rateo finale (cessazione) Mesi dall’ultimo azzeramento alla data uscita Al momento del saldo finale Retribuzione mensile ordinaria al momento della cessazione

    Nota: la quattordicesima è prevista dal CCNL Laterizi Industria e deve essere verificata nel testo contrattuale vigente per la data esatta di erogazione e per le eventuali differenze tra operai e impiegati. I ratei si calcolano sempre su 12 mesi, non su 13 o 14.

    La tredicesima: base, maturazione e calcolo del rateo

    La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. Essa matura nel corso dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in ragione di 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero ai fini del calcolo del rateo.

    La base di calcolo comprende:

    • il minimo tabellare previsto dal CCNL per il livello di inquadramento;
    • l’elemento distinto della retribuzione (o contingenza residua);
    • gli scatti di anzianità maturati;
    • il superminimo contrattuale, se assorbito nella retribuzione mensile fissa.

    Non rientrano nella base di calcolo lo straordinario, le indennità occasionali, i rimborsi spese, i premi variabili non consolidati. L’eventuale superminimo individuale può essere incluso o escluso in base agli accordi individuali o aziendali.

    La quattordicesima: caratteristiche e periodo di maturazione

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede anche la quattordicesima mensilità, da erogarsi tipicamente entro il mese di giugno o luglio. A differenza della tredicesima, il periodo di riferimento per la maturazione è quello che va dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo: il lavoratore matura 1/12 della mensilità per ogni mese di competenza all’interno di questo periodo.

    La quattordicesima si calcola sulla stessa base della tredicesima: retribuzione mensile ordinaria (minimi tabellari, contingenza, scatti di anzianità). Anche in questo caso, i periodi di assenza per causa protetta (malattia, infortunio, maternità) non interrompono la maturazione.

    Assenze e impatto sulle mensilità aggiuntive

    Non tutte le assenze riducono il rateo delle mensilità aggiuntive. Occorre distinguere:

    • Assenze retribuite per causa protetta (malattia, infortunio, maternità obbligatoria, ferie, congedo matrimoniale): i ratei di tredicesima e quattordicesima maturano regolarmente.
    • Congedo parentale facoltativo retribuito al 30%: il periodo è computato nell’anzianità ma il rateo di tredicesima/quattordicesima matura proporzionalmente alla quota retribuita; può pertanto subire una riduzione parziale, a seconda del testo contrattuale.
    • Aspettativa non retribuita (es. per motivi personali o familiari): i mesi di aspettativa non retribuita non sono computati ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive e riducono il rateo di conseguenza.
    • Assenze ingiustificate: i giorni di assenza ingiustificata riducono il rateo in proporzione.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL nazionale non determina un premio di risultato uniforme per tutte le aziende del settore. Demanda invece alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello la definizione di strumenti retributivi variabili, collegati ai risultati dell’impresa.

    Gli accordi aziendali di premio di risultato devono rispettare le seguenti condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali (imposta sostitutiva del 10%, ai sensi dell’art. 1, commi 182-190, L. 208/2015 e successive proroghe):

    • il premio deve essere variabile e collegato a incrementi misurabili di produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza;
    • l’importo massimo agevolabile è pari a 3.000 euro lordi (elevabili a 4.000 con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
    • il lavoratore deve avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente;
    • l’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla firma.

    I premi di risultato sono del tutto distinti dalla tredicesima e dalla quattordicesima, che sono fissi e non dipendono dai risultati aziendali.

    Cessazione del rapporto: liquidazione dei ratei

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensione, scadenza di contratto a termine), il datore è tenuto a liquidare al lavoratore i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora erogati. Il calcolo avviene sulla retribuzione mensile ordinaria in vigore alla data di cessazione, proporzionalmente ai mesi lavorati dal 1° gennaio (per la tredicesima) o dal 1° luglio (per la quattordicesima) fino alla data di uscita.

    I ratei vengono inclusi nel conguaglio finale, insieme a: ferie e permessi residui non fruiti, TFR maturato e non anticipato, e l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio assunto ad agosto, tredicesima proporzionale
    Tizio è assunto il 1° agosto 2026 al livello D. A dicembre matura il rateo di tredicesima per 5 mesi (agosto-dicembre): percepirà 5/12 della sua retribuzione mensile ordinaria a titolo di tredicesima. La quattordicesima matura invece dal 1° luglio: avendo lavorato solo da agosto, a giugno 2027 gli spetterà 11/12 della mensilità (agosto 2026-giugno 2027).
    Caia – Lavoratrice in maternità durante il periodo di maturazione della quattordicesima
    Caia, inquadrata al livello C, è in astensione obbligatoria per maternità da marzo a luglio 2026. Il periodo di maternità obbligatoria è computato a tutti gli effetti nell’anzianità e non interrompe la maturazione della quattordicesima. Caia percepirà quindi la quattordicesima intera a luglio 2026, come se avesse lavorato continuativamente.
    Sempronio – Dimissioni a settembre, rateo tredicesima e quattordicesima al saldo
    Sempronio si dimette il 15 settembre 2026. Nel conguaglio finale riceve: (a) il rateo di tredicesima per 9 mesi (gennaio-settembre), pari a 9/12 della mensilità; (b) il rateo di quattordicesima per 3 mesi (luglio-settembre, poiché quella di giugno è già stata corrisposta), pari a 3/12 della mensilità; (c) il TFR maturato; (d) eventuali ferie residue.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Laterizi?
    La tredicesima mensilità viene erogata entro il mese di dicembre. Per chi ha lavorato tutto l’anno è pari a un’intera mensilità ordinaria; per chi ha lavorato una frazione dell’anno, spetta 1/12 per ogni mese (la frazione superiore a 15 giorni vale come mese intero).
    Anche la quattordicesima è prevista dal CCNL Laterizi?
    Sì, il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento prevede la quattordicesima mensilità, generalmente erogata entro giugno o luglio. Matura a dodicesimi sull’anno di riferimento luglio-giugno.
    Come si calcola la base di riferimento per le mensilità aggiuntive?
    La base comprende il minimo tabellare, l’elemento distinto della retribuzione e gli scatti di anzianità. Non si include lo straordinario, i rimborsi spese o le indennità occasionali.
    Cosa accade alla tredicesima in caso di assenza per malattia?
    I periodi di malattia entro il comporto non riducono il rateo della tredicesima, poiché sono assenze retribuite per causa protetta. Solo le assenze non retribuite (aspettativa, assenze ingiustificate) riducono il rateo proporzionalmente.
    Il premio di risultato è previsto dal CCNL nazionale?
    Il CCNL nazionale non fissa un premio uniforme, ma demanda alla contrattazione aziendale o territoriale la definizione di premi variabili. Tali premi, se collegati a incrementi misurabili, beneficiano dell’imposta sostitutiva del 10% fino a 3.000 euro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Le indicazioni sulla quattordicesima e sulla base di calcolo sono basate sulla struttura contrattuale consolidata del settore: per i valori esatti e le date precise di erogazione, consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro o il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

  • Articolo 74 L. 184/1983: Riconoscimento di figlio da persona coniugata

    Art. 74 L. 184/1983 – Riconoscimento di figlio da persona coniugata

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio
    non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: welfare contrattuale, bilateralita e previdenza complementare 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede un sistema di bilateralita che include enti bilaterali di settore, fondi di assistenza sanitaria integrativa e fondi di previdenza complementare. La contribuzione bilaterale e a carico dello studio e del lavoratore. Gli enti bilaterali erogano prestazioni di welfare (assistenza legale, sostegno al reddito) e gestiscono la formazione professionale obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Sistema di bilateralita indicativo – CCNL Studi Odontoiatrici
    Ente / Fondo Tipo Contributo indicativo
    Ente bilaterale di settore (EBAS o equivalente) Welfare, formazione, mercato del lavoro ~10-20 €/mese per dipendente (quota datore + lavoratore)
    Fondo sanitario integrativo di settore Sanita integrativa (visite, esami, odontoiatria) ~15-25 €/mese per dipendente
    Fondo pensione complementare Previdenza integrativa % su TFR o quota fissa da CCNL
    Fondo formazione continua Finanziamento piani formativi aziendali 0,30% del monte salari (Fondimpresa o equivalente)

    Enti bilaterali: funzioni e obblighi

    La bilateralita negli studi odontoiatrici si inserisce nel quadro degli enti bilaterali del terziario o degli studi professionali (EBAS, ESPE, o enti regionali equivalenti), istituiti dai medesimi soggetti firmatari del CCNL.

    Funzioni principali degli enti bilaterali:

    • Welfare contrattuale: prestazioni integrative in caso di malattia, infortunio, maternita (contributi una tantum o mensili), assistenza legale, sostegno al reddito in caso di sospensione lavorativa.
    • Formazione professionale: finanziamento e organizzazione di corsi di aggiornamento per ASO (obbligatorio ai sensi del DPCM 2018), igienisti dentali e segretarie.
    • Mercato del lavoro: gestione delle clausole contrattuali che richiedono l’intervento dell’ente bilaterale (es. contratti a termine eccedenti le percentuali, apprendistato).

    La contribuzione all’ente bilaterale e obbligatoria per i datori che applicano il CCNL. L’inadempimento priva il lavoratore delle prestazioni integrative e puo comportare sanzioni in sede di ispezione del lavoro.

    Sanita integrativa e previdenza complementare

    Il CCNL degli studi odontoiatrici puo prevedere:

    • Fondo sanitario integrativo: rimborsa o copre in forma diretta (network di strutture convenzionate) visite specialistiche, esami diagnostici, protesi dentarie, spese oculistiche. Il contributo e versato pariteticamente da datore e lavoratore.
    • Fondo pensione complementare: i lavoratori possono conferire il TFR futuro al fondo pensione di settore. Il CCNL puo prevedere un contributo aggiuntivo del datore al fondo (di norma una percentuale della retribuzione), erogato solo se il lavoratore versa la propria quota.

    Per gli studi odontoiatrici con pochi dipendenti, la previdenza complementare rappresenta un elemento di welfare particolarmente rilevante, considerato che il pensionamento del medico-titolare comporta spesso la cessazione o riorganizzazione dell’attivita.

    Formazione obbligatoria e sicurezza sul lavoro

    Il CCNL e la normativa di settore impongono specifici obblighi formativi:

    • Formazione ASO: aggiornamento periodico dopo il conseguimento dell’attestato DPCM 2018; la cadenza e fissata dal profilo professionale e dagli accordi regionali.
    • Formazione sicurezza: D.Lgs. 81/2008 impone formazione generale (4 ore) e specifica (4-8 ore per il settore sanita) per tutti i lavoratori, a carico del datore, durante l’orario di lavoro.
    • Radioprotezione: il personale classificato come esposto (D.Lgs. 101/2020) deve ricevere formazione specifica e sorveglianza medica annuale. Il medico autorizzato/esperto qualificato deve essere nominato dal titolare.
    • Privacy sanitaria (GDPR e D.Lgs. 101/2018): il personale che tratta dati sanitari dei pazienti deve ricevere istruzione scritta da parte del titolare del trattamento (il datore/odontoiatra).

    Casi pratici

    Tizio – Datore non iscritto all’ente bilaterale
    Lo studio di Tizio non ha mai iscritto i dipendenti all’ente bilaterale. Tizio si ammala per 20 giorni e non puo accedere alla prestazione integrativa (sussidio una tantum). Puo rivendicare il danno subito e richiedere al datore il rimborso corrispondente alle prestazioni perdute, oltre alla regolarizzazione contributiva retroattiva verso l’ente.
    Caia – Formazione ASO non erogata dal datore
    Caia e ASO da 5 anni e non ha mai ricevuto la formazione di aggiornamento obbligatoria post-attestato DPCM 2018. Il datore e in inadempimento sia del CCNL sia del D.Lgs. 81/2008. Caia segnala all’ente bilaterale e all’ASL competente. Lo studio viene diffidato a erogare la formazione entro 30 giorni.
    Sempronio – Iscrizione al fondo pensione di settore
    Sempronio e stato assunto 4 mesi fa e non ha ancora ricevuto il modulo di scelta della destinazione del TFR. Senza scelta entro 6 mesi, scatta il silenzio-assenso: il TFR futuro viene destinato al fondo pensione di settore indicato dal CCNL. Sempronio puo comunque modificare la scelta successivamente, passando dal fondo al TFR in azienda (salvo limiti del fondo).

    Domande frequenti

    Cos'e l'ente bilaterale degli studi odontoiatrici?
    E un organismo paritetico istituito dalle parti firmatarie del CCNL (datori e sindacati) per erogare welfare contrattuale (prestazioni integrative, formazione, mercato del lavoro). L’iscrizione e obbligatoria per i datori che applicano il contratto.
    Il fondo sanitario integrativo e obbligatorio?
    Si, se previsto dal CCNL applicato. Il datore e tenuto a versare la propria quota di contribuzione. Il lavoratore beneficia delle prestazioni sanitarie integrative indipendentemente dalla sua quota (che viene in genere dedotta dalla busta paga).
    Il fondo pensione complementare e meglio del TFR in azienda?
    Per la maggior parte dei lavoratori il fondo pensione complementare e piu vantaggioso: tassazione agevolata alla prestazione (15-9%), eventuale contributo aggiuntivo del datore, rendimenti medi storicamente superiori alla rivalutazione legale del TFR. Valutare con un consulente previdenziale la situazione individuale.
    La formazione sicurezza e a carico del datore?
    Si: ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tutti i costi della formazione obbligatoria (generale e specifica) sono a carico del datore e devono essere erogati durante l’orario di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
    Come si accede alle prestazioni dell'ente bilaterale?
    Occorre che il datore sia in regola con i versamenti all’ente bilaterale. Il lavoratore presenta la domanda di prestazione all’ente (modulo cartaceo o online) allegando la documentazione richiesta (es. certificato medico per il sussidio malattia, fattura per il rimborso sanitario). I tempi di liquidazione variano da ente a ente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 71-quinquies L. 633/1941 – Misure tecnologiche e libere utilizzazioni

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 142 L. 689/1981 – Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale

    Art. 142 L. 689/1981 – Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    80-bis. – (Confisca e sequestro del veicolo). – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". "Art.

    80-ter. – (Pena accessoria). – Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

  • Art. 219 CPI – Sedute del Consiglio dell’ordine

    Art. 219 CPI – Sedute del Consiglio dell’ordine

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.

  • Art. 26 TUPI: Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

    Art. 26 TUPI: Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale ( Art.26, commi 1 , 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993 , modificati prima dall' art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall' art.45, comma 15 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

    Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.

    Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente.

    È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

    Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

    Nota all'art. 26 – Si trascrive il testo vigente dell' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ): "Art. 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali ). – 1.

    Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art.

    4. 1-bis.

    In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

    L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 1-ter.

    Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

    Agiscono mediante atti di diritto privato.

    I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis. 1-quater.

    Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale.

    Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda.

    Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

    Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.

    Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate . 1-quinquies.

    Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.

    Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

    2. (Abrogato).

    L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.

    L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

    4. (Abrogato).

    Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro: a)-f) (Abrogati). g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale.

    Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all' art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

    I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all' articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 , senza necessità di valutazioni comparative.

    L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale.

    I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome .

    Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari.

    In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.

    Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

    Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

    Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

    Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

    Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale.

    Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

    8. (Abrogato).

    Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi.

    In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

    In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

    Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 102-septies L. 633/1941 – Piattaforme online e content sharing service providers

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.