Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Bonus Maroni 2026: conviene restare al lavoro dopo la pensione? caso pratico

    In sintesi

    • Destinatari: lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione entro il 31 dicembre 2026.
    • Meccanismo: il bonus Maroni consiste nell’esonero dalla quota a carico del lavoratore dei contributi previdenziali (IVS), che si trasforma in incremento della retribuzione netta.
    • Base normativa di estensione: art. 1, comma 194, L. 199/2025, che richiama il comma 286 della L. 197/2022 e l’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011.
    • Tassazione dell’incremento: l’importo del bonus concorre al reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF ordinaria progressiva.
    • TFR: l’incremento retributivo concorre alla base di calcolo del TFR, salvo diversa pattuizione collettiva.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) estende il meccanismo del bonus Maroni (gia’ previsto dall’art. 1, comma 286, L. 197/2022) anche ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 214/2011). L’incremento retributivo concorre al reddito complessivo IRPEF ed e’ rilevante ai fini del TFR.

    Approfondimento normativo completo: Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i.

    Bonus Maroni 2026: la scelta di restare al lavoro e i suoi effetti in busta paga

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) amplia la platea dei destinatari del cosiddetto bonus Maroni, estendendo il meccanismo agevolativo a tutti i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2026. La norma richiama espressamente l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e i requisiti di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011.

    Il meccanismo del bonus Maroni e’ quello dell’esonero dalla quota contributiva a carico del lavoratore (contributi IVS), che il datore di lavoro non trattiene ma riversa direttamente in busta paga come incremento della retribuzione netta. Il lavoratore che opta per restare in servizio, anziche’ andare in pensione, rinuncia alla prestazione previdenziale in cambio di un importo mensile piu’ elevato. La valutazione di convenienza dipende da una serie di variabili individuali che richiedono un’analisi specifica.

    E’ fondamentale tenere presente che l’incremento retributivo derivante dal bonus non gode di un regime fiscale agevolato: il comma 194 e le norme del TUIR richiamate (artt. 11 e 51) precisano che l’importo concorre al reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF ordinaria progressiva. Allo stesso modo, l’incremento e’ rilevante ai fini del calcolo del TFR, salvo che un contratto collettivo non disponga diversamente. La convenienza effettiva va dunque valutata caso per caso con l’ausilio di un professionista.

    Cosa valutare prima di scegliere il bonus Maroni

    • Verifica di aver maturato (o di maturare entro il 31 dicembre 2026) i requisiti minimi per la pensione ai sensi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011.
    • Stima dell’importo mensile dei contributi IVS a carico del lavoratore che diventerebbero incremento netto in busta paga.
    • Calcolo dell’impatto fiscale IRPEF sull’incremento, che si somma al reddito ordinario e puo’ modificare lo scaglione applicabile.
    • Verifica dell’effetto sull’accantonamento TFR: l’incremento retributivo concorre alla base di calcolo, salvo deroga contrattuale.
    • Confronto tra il vantaggio netto mensile in busta paga e la stima dell’assegno pensionistico a cui si rinuncia nel periodo di proroga.

    Caso 1: Tizio, operaio che matura la pensione a luglio 2026

    Scenario. Tizio e’ un operaio specializzato del settore metalmeccanico, 60 anni, che matura i requisiti minimi per la pensione nel luglio 2026. La retribuzione mensile lorda e’ di 2.400 euro. Tizio sceglie di non andare in pensione e di proseguire il rapporto di lavoro, accedendo al bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. A partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, il datore di lavoro di Tizio cessa di trattenere la quota contributiva IVS a carico del lavoratore e la riconosce come incremento della retribuzione netta in busta paga, in applicazione del meccanismo previsto dal comma 286 della L. 197/2022, richiamato dal comma 194 della legge di bilancio 2026. L’importo dell’incremento mensile dipende dall’aliquota IVS a carico del lavoratore sulla retribuzione di Tizio. Tale incremento si somma al reddito IRPEF di Tizio ed e’ assoggettato a tassazione ordinaria progressiva. Concorre inoltre alla base di calcolo del TFR.

    Riepilogo Caso 1

    • Requisiti pensione maturati: luglio 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Scelta: proseguimento del rapporto di lavoro con accesso al bonus Maroni.
    • Effetto busta paga: la quota IVS a carico lavoratore non e’ piu’ trattenuta ma erogata come incremento netto.
    • Fiscalita’: l’incremento concorre al reddito IRPEF ordinario di Tizio.
    • TFR: l’incremento entra nella base di calcolo del TFR salvo deroga contrattuale.

    Caso 2: Caia, impiegata che matura la pensione a marzo 2026

    Scenario. Caia lavora come impiegata in un ente privato e matura i requisiti minimi per la pensione nel marzo 2026. La retribuzione mensile lorda e’ di 1.800 euro. Caia valuta se e’ piu’ vantaggioso andare subito in pensione o restare al lavoro con il bonus Maroni per un ulteriore periodo.

    Come si legge in pratica. Il comma 194 della legge di bilancio 2026 consente a Caia di accedere al bonus Maroni fin dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ossia da aprile 2026. Il datore di lavoro, in luogo di trattenere la quota contributiva IVS a carico di Caia, la riconosce come incremento della retribuzione mensile netta. La valutazione di convenienza richiede di stimare: l’importo mensile netto dell’incremento (al netto dell’IRPEF progressiva che si applica su di esso), il valore dell’assegno pensionistico al quale Caia rinuncia per ogni mese di proroga, e il previsibile effetto sul montante contributivo finale che aumentera’ per ogni mese lavorato in piu’.

    Riepilogo Caso 2

    • Requisiti pensione maturati: marzo 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Decorrenza potenziale bonus: aprile 2026, con scelta volontaria di Caia.
    • Incremento netto: quota IVS lavoratore non trattenuta ma erogata in busta.
    • Tassazione IRPEF: l’incremento si somma al reddito complessivo di Caia.
    • Effetto TFR: incremento compreso nella base di calcolo salvo accordo collettivo.

    Caso 3: Sempronio, dirigente che matura la pensione a novembre 2026

    Scenario. Sempronio e’ un dirigente d’azienda, retribuzione mensile lorda di 5.000 euro, che matura i requisiti minimi per la pensione nel novembre 2026. Ha un reddito annuo elevato e vuole capire se il bonus Maroni e’, per lui, fiscalmente conveniente, considerato che l’incremento si somma a un reddito gia’ tassato agli scaglioni piu’ alti.

    Come si legge in pratica. Sempronio matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 e rientra nel campo di applicazione del comma 194 della legge di bilancio 2026. Tuttavia, trattandosi di un dirigente con reddito elevato, l’incremento retributivo derivante dalla mancata trattenuta IVS si aggiunge a un reddito gia’ posizionato sugli scaglioni IRPEF superiori, riducendo sensibilmente il beneficio netto rispetto a un lavoratore con reddito piu’ contenuto. L’incremento concorre inoltre alla base di calcolo del TFR, con effetti positivi sull’accantonamento di fine rapporto per i mesi aggiuntivi lavorati. La valutazione complessiva di convenienza – confrontando il mancato assegno pensionistico con il netto aggiuntivo in busta paga – richiede un’analisi personalizzata che tenga conto della posizione fiscale e previdenziale specifica di Sempronio.

    Riepilogo Caso 3

    • Requisiti pensione maturati: novembre 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Decorrenza potenziale bonus: dicembre 2026, per un solo mese nell’anno.
    • Incremento netto: ridotto dall’effetto dello scaglione IRPEF elevato.
    • TFR: l’incremento concorre alla base di calcolo per i mesi aggiuntivi.
    • Consiglio operativo: valutazione personalizzata con consulente previdenziale e fiscale.

    Quando conviene una verifica

    La scelta di restare al lavoro con il bonus Maroni dipende da variabili personali: un consulente puo’ calcolare la convenienza specifica per la tua situazione. Parla con un consulente del lavoro o previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi puo' accedere al bonus Maroni nel 2026?

    In base al comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), possono accedere al bonus i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta di un’estensione rispetto alla norma originaria del 2022, che copre ora anche chi raggiunge i requisiti nel corso del 2026.

    Come funziona concretamente il bonus Maroni in busta paga?

    Il meccanismo, richiamato dal comma 194 e disciplinato dal comma 286 della L. 197/2022, prevede che il datore di lavoro non trattenga la quota contributiva IVS a carico del lavoratore, riversandola direttamente come incremento della retribuzione netta mensile. Il lavoratore percepisce quindi ogni mese una busta paga piu’ alta per un importo pari ai contributi che altrimenti sarebbero stati versati all’INPS a suo carico.

    Il bonus Maroni e' esente da IRPEF?

    No. Le norme del TUIR richiamate dal comma 194 della legge di bilancio 2026 (in particolare l’art. 11 e l’art. 51) chiariscono che l’incremento retributivo derivante dal bonus concorre al reddito complessivo IRPEF e viene assoggettato alla tassazione progressiva ordinaria. Non e’ previsto alcun regime sostitutivo o flat tax sull’importo del bonus. Il vantaggio fiscale rispetto alla pensione va valutato in base alla situazione individuale.

    Il bonus Maroni incide sul calcolo del TFR?

    Si’. Il comma 194 della legge di bilancio 2026, attraverso il richiamo all’art. 2120 del Codice Civile, precisa che l’importo del bonus concorre alla base di calcolo del TFR, salvo che il contratto collettivo nazionale applicabile non preveda una diversa disciplina. Per i lavoratori con anzianita’ ancora lunga, l’effetto sull’accantonamento TFR puo’ essere significativo e va considerato nella valutazione complessiva.

    Cosa succede se si decide di andare in pensione invece di usare il bonus Maroni?

    Il bonus Maroni e’ una facolta’, non un obbligo. Il lavoratore che ha maturato i requisiti minimi puo’ liberamente scegliere di andare in pensione nei tempi ordinari, senza accedere al meccanismo di esonero contributivo. La scelta tra pensione immediata e proseguimento con bonus e’ irreversibile su base mensile e richiede un confronto tra il valore dell’assegno pensionistico a cui si rinuncia e il netto aggiuntivo percepito in busta paga.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami

    Gli acquisti online sono regolati da un sistema di tutele riconosciute al consumatore dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) in attuazione delle direttive europee. Il quadro vigente nel 2026 garantisce, tra l’altro, il diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento del bene, la garanzia legale di conformità della durata di 2 anni e la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti a distanza. Questa guida ricostruisce gli articoli chiave del Codice del Consumo applicabili all’e-commerce, i passaggi per esercitare i diritti e i rimedi in caso di inadempimento del venditore.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il Codice del Consumo distingue tra consumatore e professionista: l’art. 3 Cod. Cons. definisce il primo come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e il secondo come chi opera nell’ambito della propria attività imprenditoriale. La tutela del consumatore presuppone l’asimmetria informativa e contrattuale tra le parti: il legislatore impone obblighi informativi rafforzati al professionista e attribuisce al consumatore diritti di ripensamento, garanzie e rimedi non derogabili in suo sfavore.

    Il contratto a distanza concluso online rientra nella disciplina degli artt. 45-67 del Codice del Consumo, introdotti dal D.Lgs. 21/2014 in attuazione della direttiva 2011/83/UE e successivamente modificati. L’art. 45 Cod. Cons. definisce il contratto a distanza come quello concluso tra professionista e consumatore nell’ambito di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi senza la presenza fisica e simultanea delle parti, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza. L’art. 46 Cod. Cons. circoscrive il campo di applicazione escludendo, tra l’altro, servizi sociali, sanitari, di gioco d’azzardo e finanziari, soggetti a discipline speciali.

    Gli obblighi informativi precontrattuali sono dettagliati dall’art. 49 Cod. Cons. che impone al professionista di fornire, in maniera chiara e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, una serie di informazioni: caratteristiche principali del bene o servizio, identità del professionista, indirizzo geografico, prezzo totale comprensivo di imposte e oneri di spedizione, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, esistenza del diritto di recesso e relative modalità di esercizio. L’art. 51 Cod. Cons. disciplina i requisiti formali del contratto a distanza, prescrivendo in particolare che, nel commercio elettronico, il consumatore confermi esplicitamente di essere consapevole che l’ordine implica obbligo di pagamento (cosiddetto pulsante “ordina con obbligo di pagare”).

    Diritto di recesso: 14 giorni e modalità di esercizio

    Il diritto di recesso nei contratti a distanza è il rimedio cardine previsto a tutela del consumatore. L’art. 52 Cod. Cons. riconosce al consumatore un periodo di 14 giorni per recedere senza dovere alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli previsti dalle norme stesse. Il termine decorre dalla conclusione del contratto, nei contratti di servizi, ovvero dal giorno in cui il consumatore o un terzo da lui designato (diverso dal vettore) acquisisce il possesso fisico dei beni, nei contratti di vendita. Nei contratti per la fornitura periodica di beni il termine decorre dalla consegna del primo bene; nei contratti di fornitura continuativa, dalla conclusione del contratto.

    L’art. 53 Cod. Cons. sanziona l’omessa informazione sul diritto di recesso: in tal caso il termine di esercizio è prorogato di 12 mesi. Se l’informazione viene fornita entro il periodo prorogato, i 14 giorni decorrono dal momento del rilascio dell’informazione. L’art. 54 Cod. Cons. disciplina le modalità di esercizio: il consumatore può utilizzare il modulo tipo allegato al Codice oppure presentare qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere. L’onere della prova è a carico del consumatore; il professionista può consentire l’esercizio mediante compilazione e invio online di un modulo standard sul proprio sito, in tal caso essendo tenuto a comunicare senza indugio conferma di ricevimento su supporto durevole.

    Gli art. 55 Cod. Cons. e art. 56 Cod. Cons. regolano le conseguenze del recesso. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprese le spese di consegna ordinarie, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere. Il rimborso avviene utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo diversa esplicita pattuizione. Il consumatore restituisce o consegna i beni al professionista senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato il recesso. I costi diretti di restituzione sono a carico del consumatore, salvo diversa pattuizione o salvo che il professionista abbia omesso di informarlo di tale circostanza.

    L’art. 59 Cod. Cons. elenca le ipotesi in cui il diritto di recesso è escluso: contratti di servizi dopo la completa prestazione (con consenso espresso); beni confezionati su misura o personalizzati; beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; beni sigillati non idonei alla restituzione per ragioni igieniche; registrazioni audio o video sigillate; contenuti digitali forniti mediante supporto non materiale dopo che l’esecuzione è iniziata con accordo espresso del consumatore. L’elencazione è tassativa: l’esclusione del recesso opera solo nelle ipotesi puntualmente previste.

    Garanzia legale di conformità e rimedi

    La garanzia legale di conformità nei contratti di vendita di beni di consumo è disciplinata dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo. L’art. 128 Cod. Cons. individua l’ambito soggettivo (consumatore acquirente da venditore professionista) e oggettivo (beni mobili, anche da assemblare, e beni con elementi digitali). L’art. 129 Cod. Cons. introduce i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità: il bene deve corrispondere alla descrizione, alle caratteristiche pattuite e alle utilità che il consumatore ragionevolmente attende; deve essere idoneo all’uso pattuito o ordinario; deve essere accompagnato dagli accessori e dalle istruzioni d’uso previsti dalle parti.

    L’art. 130 Cod. Cons. disciplina i rimedi. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione, senza spese, in tempo congruo dalla richiesta e senza notevoli inconvenienti. Solo ove i rimedi primari (riparazione/sostituzione) siano impossibili, eccessivamente onerosi, non eseguiti in tempo congruo o tali da arrecare notevoli inconvenienti, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo o la riduzione proporzionale dello stesso. La gerarchia tra rimedi è inderogabile: il venditore non può imporre direttamente la risoluzione né il consumatore richiederla in assenza dei presupposti di legge.

    L’art. 131 Cod. Cons. fissa il termine di durata della garanzia in due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità che si manifesti entro i primi 12 mesi dalla consegna si presume esistente già al momento della consegna stessa, salvo prova contraria a carico del venditore. Per i restanti 12 mesi l’onere probatorio si inverte e grava sul consumatore. L’art. 132 Cod. Cons. disciplina la prescrizione dell’azione, fissata in 26 mesi dalla consegna del bene, e i termini di decadenza. Le clausole contrattuali che escludono o limitano la garanzia legale sono nulle: la nullità opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    Pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie

    Gli artt. 18-27 del Codice del Consumo disciplinano le pratiche commerciali scorrette. L’art. 20 Cod. Cons. pone il divieto generale di pratiche idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. L’art. 21 Cod. Cons. qualifica come ingannevoli le azioni che contengono informazioni non rispondenti al vero o che presentino il bene in modo idoneo a indurre in errore il consumatore; l’art. 22 Cod. Cons. disciplina le omissioni ingannevoli; gli art. 24 Cod. Cons. e art. 25 Cod. Cons. individuano le pratiche aggressive. Il professionista che adotta pratiche scorrette è soggetto a sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), oltre alle azioni risarcitorie individuali.

    Le clausole vessatorie sono disciplinate dagli art. 33 Cod. Cons. e seguenti. L’Art. 33 Cod.Cons.: Clausole vessatorie nel contratto tra profess introduce una clausola generale di vessatorietà: si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’art. 34 Cod. Cons. declina il giudizio di vessatorietà tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e di tutte le altre clausole. L’art. 36 Cod. Cons. sancisce la nullità di protezione: la clausola vessatoria è nulla mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e tempistiche operative

    Caso 1. Tizio acquista uno smartphone su un sito di e-commerce. Dopo aver ricevuto il pacco, decide di restituirlo. Comunica il recesso al venditore entro 10 giorni utilizzando il modulo presente sul sito. Restituisce il bene nelle confezioni originali entro i successivi 14 giorni. Il venditore deve rimborsare il prezzo del prodotto e le spese di consegna ordinarie entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso. I costi di spedizione per la restituzione sono a carico di Tizio, salvo diversa pattuizione. Il rimborso avviene sulla stessa carta di credito usata per il pagamento.

    Caso 2. Caia acquista una lavatrice online. Dopo 10 mesi il bene smette di funzionare. Attiva la garanzia legale di conformità contattando il venditore. Il difetto, manifestatosi entro i primi 12 mesi, si presume esistente al momento della consegna: l’onere della prova contraria grava sul venditore. Caia richiede la riparazione; in caso di rifiuto o di eccessiva onerosità della stessa, può richiedere la sostituzione con un bene equivalente. Solo se entrambi i rimedi primari sono impraticabili o non soddisfacenti, può chiedere la risoluzione del contratto con restituzione integrale del prezzo.

    Caso 3. Sempronio acquista un capo di abbigliamento personalizzato con incisione del proprio nome. Dopo la consegna prova a esercitare il diritto di recesso. Il venditore rifiuta richiamando l’art. 59 Cod. Cons. che esclude il recesso per beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. L’esclusione è legittima: la personalizzazione rende il bene infungibile e non rivendibile dal venditore. Il diritto di recesso resta invece esercitabile per beni di serie acquistati nella loro versione standard, anche se il consumatore li ha trovati esteticamente non graditi.

    Domande frequenti

    Il termine di 14 giorni vale anche per i marketplace?

    Sì, purché il venditore agisca in qualità di professionista. Se il marketplace ospita anche venditori privati (persone fisiche che non operano professionalmente), la disciplina del recesso non si applica al rapporto con questi ultimi. La qualificazione professionale del venditore va valutata in base alla continuatività dell’attività, al numero delle vendite, all’organizzazione adottata e alla destinazione dei beni. Il marketplace è tenuto a informare il consumatore sulla qualifica del venditore, ai sensi degli obblighi di trasparenza vigenti.

    Posso recedere dopo aver aperto la confezione?

    Sì. L’apertura della confezione non preclude il recesso, salvo le ipotesi tassative dell’art. 59 Cod. Cons. (beni sigillati per ragioni igieniche o di tutela della salute, registrazioni audiovisive sigillate, contenuti digitali sbloccati con consenso esplicito). Il consumatore è tenuto a maneggiare il bene con la cura necessaria per accertarne natura, caratteristiche e funzionamento. Eventuale diminuzione di valore conseguente a un uso eccedente questo limite può essere addebitata dal venditore, ma solo se il consumatore era stato informato di tale circostanza prima della conclusione del contratto.

    Quale differenza tra garanzia legale e garanzia commerciale?

    La garanzia legale di conformità è il regime obbligatorio fissato dagli artt. 128-135 Cod. Cons.: dura 2 anni, è gratuita, opera nei confronti del venditore e non può essere esclusa o limitata. La garanzia commerciale (o convenzionale) è invece un’aggiunta volontaria offerta dal venditore o dal produttore: può prolungare la durata, ampliare l’ambito o offrire servizi accessori (sostituzione immediata, copertura di danni accidentali). La garanzia commerciale non sostituisce mai quella legale e non può imporre condizioni meno favorevoli per il consumatore.

    Se il venditore non risponde, cosa posso fare?

    In caso di mancata risposta o di rifiuto ingiustificato, il consumatore può attivare procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR/ODR), in particolare la piattaforma europea ODR per controversie online, o ricorrere alle Camere di Commercio per la mediazione. È inoltre possibile presentare reclamo all’AGCM per pratiche commerciali scorrette o avviare azione giudiziaria avanti il giudice di pace o il tribunale, competente in base al valore. Le associazioni di consumatori riconosciute possono rappresentare il consumatore o promuovere azioni collettive.

    I costi di spedizione sono sempre rimborsabili?

    Il professionista, in caso di recesso, deve rimborsare le spese di consegna ordinarie sostenute dal consumatore al momento dell’ordine. Non sono rimborsabili i costi aggiuntivi derivanti dalla scelta di una modalità di consegna diversa dalla meno costosa offerta dal professionista (consegna espressa, premium). I costi di restituzione del bene sono invece a carico del consumatore, salvo diversa pattuizione o salvo che il professionista abbia omesso di informarlo di tale onere nella fase precontrattuale.

    Risorse correlate

    Per i profili relativi all’esecuzione e alla consegna Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio; per i contratti accessori e collegati Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso; per i pagamenti supplementari Articolo 62 Codice del Consumo: Sanzioni. Sul piano della tutela giurisdizionale, l’esercizio dei diritti del consumatore si inquadra nelle azioni di cognizione ordinaria, nelle procedure di mediazione obbligatoria, nelle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori riconosciute e nei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) gestiti dalle Camere di Commercio e dalle piattaforme online europee (ODR). Per le controversie di valore contenuto è competente il giudice di pace; per le altre il tribunale ordinario del foro del consumatore, identificato di norma nel luogo di residenza o domicilio dello stesso secondo regole di competenza inderogabili a tutela della parte debole.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Conviene la rottamazione quinquies o la rateizzazione ordinaria? confronto su un caso

    In sintesi

    • AdER pubblica i dati dei carichi definibili nell’area riservata prima dell’adesione
    • L’adesione richiede la rinuncia ai giudizi pendenti sul carico
    • Le procedure esecutive e cautelari si sospendono all’atto dell’adesione
    • La rata minima e la percentuale iniziale saranno fissate con istruzioni operative AdER
    • La decadenza scatta con omesso versamento o ritardo superiore a cinque giorni

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 regolano la procedura operativa della rottamazione-quinquies: consultazione preventiva in area riservata AdER, adesione con rinuncia ai giudizi, sospensione esecutiva immediata e piano fino a 54 rate bimestrali con decadenza per ritardo superiore a cinque giorni.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Rottamazione quinquies o rateizzazione: come scegliere in modo consapevole

    La scelta tra rottamazione-quinquies e rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 non e’ banale e dipende da tre variabili fondamentali: la composizione del debito (quota di sanzioni e interessi rispetto al tributo), l’esistenza di giudizi pendenti sui quali il contribuente ha fondate speranze di successo e la capacita’ effettiva di rispettare il piano di pagamento senza incorrere nella decadenza.

    La rottamazione-quinquies offre un risparmio immediato e certo sulle componenti accessorie – sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive – ma impone come condizione imprescindibile la rinuncia a qualsiasi giudizio in corso sul medesimo carico, ai sensi del comma 87. Se il contribuente sta coltivando un ricorso con buone probabilita’ di accoglimento, aderire alla rottamazione significherebbe rinunciare a un potenziale annullamento dell’intera pretesa.

    La rateizzazione ordinaria, viceversa, non comporta rinunce processuali, consente rate fino a settantadue mesi (prorogabili in casi particolari a centoventi), ma non abbatte sanzioni e interessi. Sul piano pratico, quando la componente sanzionatoria e’ alta e non esistono ricorsi pendenti con esito favorevole prospettabile, la rottamazione-quinquies e’ quasi sempre la scelta piu’ razionale dal punto di vista economico.

    Variabili da valutare prima di scegliere

    • Quota percentuale di sanzioni e interessi sul totale del debito iscritto a ruolo
    • Presenza di ricorsi pendenti con esito favorevole ragionevolmente atteso
    • Disponibilita’ di liquidita’ per la prima rata entro la scadenza fissata da AdER
    • Rischio di decadenza per futuri problemi di liquidita’ nel lungo piano bimestrale
    • Possibilita’ di cumulo con altre misure agevolative non incompatibili

    Caso 1: debito con sanzioni elevate, nessun ricorso pendente

    Scenario. Tizio, commerciante, ha una cartella IRAP 2018 affidati ad AdER nel 2020: tributo 6.000 euro, sanzioni 4.200 euro (70% per omessa dichiarazione), interessi di mora 900 euro, aggio 341 euro. Totale: 11.441 euro. Non ha proposto ricorso. Capacita’ di versamento mensile stimata: 350 euro.

    Come si legge in pratica. In questo caso la rottamazione-quinquies e’ nettamente conveniente: Tizio pagherebbe 6.000 euro di tributo piu’ le spese anziche’ 11.441 euro, con un risparmio di 5.441 euro (-47,6%). Con 54 rate bimestrali, la rata teorica sarebbe di circa 111 euro a bimestre, ben al di sotto della sua capacita’. La rateizzazione ordinaria a 72 mesi comporterebbe invece 159 euro al mese per l’intero importo senza abbattimenti.

    Riepilogo caso Tizio

    • Risparmio rottamazione-quinquies: 5.441 euro (-47,6%)
    • Rata bimestrale massima (54 rate): circa 111 euro
    • Rata mensile rateizzazione ordinaria (72 mesi): circa 159 euro
    • Presenza ricorsi pendenti: no – nessun ostacolo all’adesione
    • Scelta consigliata: rottamazione-quinquies

    Caso 2: debito con ricorso pendente in appello su questione di merito

    Scenario. Caia, consulente del lavoro, ha una cartella per un avviso di accertamento IRPEF 2016 (non da omessa dichiarazione ma da rettifica) divenuto definitivo solo in parte: tributo accertato 15.000 euro, sanzioni 7.500 euro, interessi 2.100 euro, aggio 739 euro. Ha un ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il suo avvocato tributarista stima il 60 per cento di probabilita’ di successo parziale.

    Come si legge in pratica. Caia si trova in una situazione in cui aderire alla rottamazione-quinquies richiederebbe la rinuncia al ricorso ai sensi del comma 87. Se il ricorso venisse accolto anche solo parzialmente, potrebbe ottenere uno sgravio superiore al risparmio della rottamazione. In questo scenario la rateizzazione ordinaria protegge la posizione processuale, pur non abbattendo le sanzioni. La scelta dipende dall’entita’ del beneficio processuale atteso rispetto al risparmio certo della definizione agevolata: un’analisi costi-benefici con il professionista e’ indispensabile.

    Riepilogo caso Caia

    • Risparmio rottamazione-quinquies: circa 10.339 euro (sanzioni + interessi + aggio)
    • Probabilita’ di successo del ricorso: 60% stimata dal legale
    • Rottamazione-quinquies richiede: rinuncia al ricorso (comma 87)
    • Rateizzazione ordinaria: rate su 11.739 euro, ricorso preservato
    • Scelta consigliata: valutazione con avvocato tributarista prima di aderire

    Caso 3: debito basso, sanzioni contenute, rischio liquidita' futura

    Scenario. Sempronio, pensionato con reddito fisso di 1.400 euro netti al mese, ha una cartella IMU 2019 affidati nel 2021: tributo 800 euro, sanzioni 80 euro, interessi 45 euro, aggio 29 euro. Totale: 954 euro. Non ha ricorsi pendenti.

    Come si legge in pratica. Il risparmio dalla rottamazione-quinquies sarebbe di soli 154 euro (-16%), su un debito totale inferiore a 1.000 euro. In questo caso l’impatto economico della scelta e’ minimo. Sempronio dovrebbe invece verificare se il carico ricade nel perimetro dello sgravio automatico per cartelle sotto 5.000 euro introdotto dal comma 437, che potrebbe renderlo irrilevante ai fini della riscossione senza necessita’ di alcuna adesione formale. La rateizzazione ordinaria rimane praticabile ma probabilmente sovradimensionata per un importo cosi’ contenuto.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Risparmio rottamazione-quinquies: 154 euro (-16%) – trascurabile
    • Importo totale sotto la soglia sgravio del comma 437 (5.000 euro)
    • Verificare preventivamente applicabilita’ dello sgravio automatico
    • Rateizzazione ordinaria: ammissibile ma non necessaria su importi cosi’ bassi
    • Scelta consigliata: verifica comma 437 prima di qualsiasi adesione

    Quando conviene una verifica

    Un esperto valuta quale soluzione conviene nel tuo caso Confronta le opzioni con un consulente fiscale esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual e' la differenza principale tra rottamazione quinquies e rateizzazione ordinaria?

    La rottamazione-quinquies consente di pagare solo il capitale e le spese, annullando sanzioni, interessi di mora e aggio, ma richiede la rinuncia ai giudizi pendenti e comporta decadenza per ritardo superiore a cinque giorni. La rateizzazione ordinaria mantiene il debito integro ma non impone rinunce processuali e ha decadenza per mancato pagamento di otto rate.

    Cosa succede ai pignoramenti se si aderisce alla rottamazione-quinquies?

    Il comma 88 sospende le procedure esecutive e cautelari pendenti all’atto dell’adesione. I pignoramenti gia’ avviati si interrompono, ma riprenderanno automaticamente in caso di decadenza dalla definizione agevolata.

    Si puo' aderire alla rottamazione-quinquies mantenendo il ricorso tributario?

    No. Il comma 87 impone come condizione dell’adesione la rinuncia a tutti i giudizi pendenti relativi al carico incluso nella domanda. Chi intende proseguire il ricorso non puo’ contestualmente rottamare quel carico.

    Quando scatta la decadenza dalla rottamazione-quinquies?

    La decadenza scatta per omesso versamento di una rata o per ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza fissata. In caso di decadenza, il debito residuo torna esigibile per intero, incluse le componenti accessorie precedentemente condonate.

    E' possibile passare dalla rateizzazione ordinaria alla rottamazione-quinquies?

    In linea di principio si’, purche’ il carico sia ancora all’interno del perimetro temporale 2000-2023 e siano soddisfatti gli altri requisiti di ammissibilita’. E’ tuttavia necessario verificare che la precedente rateizzazione non abbia prodotto effetti ostativi secondo le istruzioni operative che AdER pubblichera’ nell’area riservata ai sensi del comma 85.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: assunzione, periodo di prova e apprendistato 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici fissa il periodo di prova da 1 mese (livello IV) a 4 mesi (livello I). L’apprendistato professionalizzante e lo strumento privilegiato per formare l’ASO, con durata fino a 3 anni e agevolazioni contributive. I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: massimo 24 mesi comprese le proroghe.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello – CCNL Studi Odontoiatrici
    Livello Durata massima del periodo di prova
    I / Quadro 4 mesi
    II 3 mesi
    III 2 mesi
    IV 1 mese

    Assunzione e comunicazioni obbligatorie

    Prima dell’inizio del rapporto (o al massimo entro il giorno precedente), il datore deve inviare la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego tramite il sistema UNILAV (Ministero del Lavoro). Dal D.Lgs. 104/2022 il contratto individuale scritto deve essere consegnato al lavoratore entro il primo giorno di lavoro e deve indicare:

    • CCNL applicato, livello di inquadramento, mansioni specifiche.
    • Retribuzione iniziale e struttura della busta paga.
    • Sede di lavoro, orario normale e durata del periodo di prova.
    • Eventuali condizioni specifiche: indennita di radioprotezione, clausola di riservatezza sanitaria, attestato ASO richiesto.

    Periodo di prova: regole e recesso

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il recesso del datore deve essere collegato alle prestazioni del lavoratore e non ad altre motivazioni (discriminazione, maternita, rappresaglia sindacale).

    Regole operative:

    • Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto; la prova verbale non ha efficacia.
    • Non puo essere rinnovato per lo stesso lavoratore nella stessa mansione.
    • Le assenze per malattia, maternita o infortunio sospendono il decorso; la prova riprende al rientro per il tempo residuo.
    • Se scade senza recesso, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato.

    Apprendistato professionalizzante per ASO e contratti a termine

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) e lo strumento privilegiato per formare l’ASO:

    • Durata fino a 3 anni per il conseguimento della qualifica di II livello.
    • Inquadramento dell’apprendista due livelli sotto il finale (es. livello IV i primi 18 mesi, poi livello III).
    • Agevolazioni contributive: aliquota al 10% per studi fino a 9 dipendenti.
    • Piano formativo individuale scritto obbligatorio; tutor aziendale; formazione teorica esterna (enti accreditati Regione).
    • Al termine, senza recesso, si trasforma automaticamente in tempo indeterminato al livello II.

    I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, durata massima 24 mesi comprese le proroghe, limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante la prova per malattia
    Tizio e stato assunto come ausiliario (livello IV) con 1 mese di prova. Al 20° giorno si ammala per 10 giorni. La malattia sospende il decorso della prova: al rientro rimangono 10 giorni residui. Il titolare non puo licenziare per ‘superamento della prova’ durante la malattia, in quanto il termine non e ancora decorso.
    Caia – Apprendistato ASO: piano formativo
    Caia e assunta come apprendista ASO per 3 anni con piano formativo: teoria sterilizzazione (30 ore/anno), normativa DPCM 9/2/2018 (20 ore), radioprotezione (10 ore), assistenza alla poltrona (on the job). Al termine, con l’attestato DPCM 2018 conseguito, il rapporto si trasforma in tempo indeterminato al livello II. Durante l’apprendistato Caia percepisce il minimo del livello IV: circa 1.280 euro lordi/mese.
    Sempronio – Contratto a termine prorogato oltre il limite
    Sempronio e assunto a termine come segretario per 12 mesi, poi prorogato di altri 12 mesi (totale 24 mesi). Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite a 24 mesi per la stessa mansione con lo stesso datore. Lo studio non puo prorogare ulteriormente; Sempronio ha diritto alla conversione a tempo indeterminato. In caso di mancato riconoscimento, puo ricorrere al Tribunale del Lavoro.

    Domande frequenti

    Qual e la durata del periodo di prova per un'ASO?
    Per un’ASO di livello II il periodo di prova massimo e di 3 mesi. Deve essere previsto per iscritto nel contratto; senza scrittura la prova non ha efficacia e il rapporto si considera stabile dall’inizio.
    L'apprendistato ASO da diritto a contributi ridotti?
    Si: gli studi con meno di 9 dipendenti beneficiano di aliquote contributive al 10% per gli apprendisti per tutta la durata del contratto formativo.
    Posso essere assunto a tempo determinato come igienista dentale?
    Si, nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 81/2015: causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, durata massima 24 mesi comprese le proroghe, limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato. Il contratto deve indicare la causale specifica.
    Cosa succede se il contratto individuale non viene consegnato per iscritto?
    Dal D.Lgs. 104/2022 la mancata consegna del contratto scritto entro il primo giorno comporta sanzioni amministrative da 250 a 1.500 euro per lavoratore, irrogate dall’Ispettorato del Lavoro.
    Il periodo di prova si applica anche ai contratti a termine?
    Si, ma la durata della prova deve essere proporzionale alla durata del contratto a termine. Per un contratto di 3 mesi non e ammesso un periodo di prova di 3 mesi; la giurisprudenza ritiene che la prova non possa coprire piu di un quarto della durata del contratto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Vado in pensione nel 2027: mi tocca il mese in piu’ di eta’? caso pratico

    In sintesi

    • L’adeguamento all’aspettativa di vita si applica di regola anche per il 2027, salvo esonero del comma 187.
    • Chi non rientra nelle condizioni del comma 187 subira’ l’incremento dei requisiti previsto dal comma 185.
    • L’esonero riguarda sia i requisiti anagrafici per la vecchiaia sia quelli contributivi per l’anticipata.
    • La norma vale per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata.
    • E’ essenziale verificare la propria posizione per tempo, prima della finestra pensionistica del 2027.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 186 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, dispone che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata che soddisfino le condizioni del comma 187 siano esonerati dall’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi previsto dal comma 185 per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata. Chi non rientra nelle condizioni del comma 187 subira’ invece l’adeguamento standard.

    Approfondimento normativo completo: Comma 186 LB26: esonero dall’aumento dei requisiti pensionistici.

    L'adeguamento pensionistico nel 2027: cosa e' cambiato con la legge di bilancio 2026

    Chi programma di andare in pensione nel 2027 deve fare i conti con il meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Questo sistema, previsto dalla riforma Fornero, si traduce periodicamente in un allungamento dei requisiti minimi – sia di eta’ sia contributivi – necessari per accedere alla quiescenza. La legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune novita’ che modificano il quadro per una parte dei lavoratori.

    Con il comma 186 della L. 199/2025 il legislatore ha stabilito che alcuni lavoratori – quelli che si trovano nelle condizioni elencate dal comma 187 – non subiranno l’incremento previsto dal comma 185 per il requisito di eta’ (pensione di vecchiaia) e per quello contributivo (pensione anticipata). Tuttavia, chi non rientra in quelle condizioni continuera’ a essere soggetto al meccanismo ordinario di adeguamento.

    Per chi mira al pensionamento nel 2027, la questione centrale e’ capire se la propria posizione contributiva e il proprio regime previdenziale la mettano al riparo dall’adeguamento o la espongano a un ulteriore slittamento delle finestre di uscita. I casi pratici che seguono illustrano situazioni tipiche, con l’obiettivo di rendere piu’ chiaro un testo normativo tecnicamente denso.

    Cosa verificare se punti al pensionamento nel 2027

    • Identificare il proprio regime previdenziale (AGO, Gestione separata, cassa sostitutiva/esclusiva).
    • Verificare se si rientra in una delle condizioni del comma 187 che garantiscono l’esonero.
    • Calcolare i requisiti con e senza adeguamento, per stimare l’eventuale posticipo.
    • Aggiornare l’estratto conto contributivo INPS e verificare eventuali periodi scoperti.
    • Consultare un consulente previdenziale per una proiezione personalizzata della data di maturazione.

    Caso 1: Tizio, dipendente con requisiti quasi raggiunti nel 2027

    Scenario. Tizio, 65 anni nel 2026, e’ iscritto all’AGO come dipendente del settore privato. Ha quasi raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e conta di presentare domanda nel primo semestre del 2027. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 possa spostare in avanti la sua finestra, costringendolo ad aspettare qualche mese in piu’.

    Come si legge in pratica. Il comma 186 LB 2026 prevede un esonero dall’incremento dei requisiti per chi si trovi nelle condizioni del comma 187. Se Tizio non rientra in quelle condizioni, l’adeguamento al comma 185 si applica regolarmente e potrebbe spostare di qualche mese la sua finestra di vecchiaia nel 2027. E’ quindi prioritario che Tizio verifichi in anticipo se soddisfa i presupposti dell’esonero. In caso contrario, potrebbe valutare se esistano strumenti alternativi – come l’Ape Sociale o Quota 103, ove ancora vigenti – per anticipare l’uscita senza aspettare il requisito pieno di vecchiaia.

    Riepilogo Caso 1

    • Regime: AGO, dipendente privato
    • Pensione attesa: vecchiaia (requisito anagrafico)
    • Adeguamento comma 185: applicabile se fuori dal comma 187
    • Rischio: slittamento finestra 2027
    • Azione: verifica comma 187 + estratto conto INPS aggiornato

    Caso 2: Caia, lavoratrice con pensione anticipata nel mirino per il 2027

    Scenario. Caia, 60 anni, e’ iscritta all’AGO con un profilo contributivo elevato. Punta alla pensione anticipata nel 2027, ma teme che l’adeguamento all’aspettativa di vita possa aumentare il requisito contributivo minimo richiesto, costringendola a lavorare qualche mese in piu’. Non sa se rientri o meno nelle condizioni di esonero del comma 187.

    Come si legge in pratica. Per la pensione anticipata, il comma 186 LB 2026 sospende l’applicazione dell’incremento del requisito contributivo – e non di quello anagrafico – per chi soddisfa le condizioni del comma 187. Caia deve dunque verificare se la propria situazione rientri in quelle condizioni. Se l’esonero non si applica, il comma 185 aggiungerebbe alla soglia contributiva ordinaria un incremento legato all’adeguamento demografico: un effetto che, in termini pratici, si traduce nell’obbligo di maturare ulteriori settimane o mesi di contributi prima di poter presentare la domanda.

    Riepilogo Caso 2

    • Regime: AGO, profilo contributivo elevato
    • Pensione attesa: anticipata (requisito contributivo)
    • Adeguamento comma 185: applicabile se fuori dal comma 187
    • Rischio: incremento soglia contributiva 2027
    • Azione: verifica comma 187 + proiezione contributi residui

    Caso 3: Sempronio, iscritto alla Gestione separata con pensionamento 2027

    Scenario. Sempronio, 66 anni, e’ iscritto alla Gestione separata INPS da oltre vent’anni come professionista senza cassa. Nel 2027 conterebbe di raggiungere il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. E’ preoccupato che l’adeguamento all’aspettativa di vita possa spostare ulteriormente la sua finestra, dato che il suo montante contributivo e’ gia’ sufficiente per una pensione dignitosa.

    Come si legge in pratica. La Gestione separata e’ esplicitamente inclusa nel perimetro del comma 186 LB 2026. Sempronio potrebbe quindi beneficiare dell’esonero dall’incremento del requisito anagrafico se rientra nel comma 187. Per i lavoratori della Gestione separata il calcolo e’ interamente contributivo, quindi qualsiasi slittamento della finestra di vecchiaia ritarda anche il momento in cui inizia a percepire l’assegno. Una verifica anticipata della posizione e’ particolarmente importante per pianificare eventuali ulteriori versamenti volontari o il riscatto di periodi scoperti.

    Riepilogo Caso 3

    • Regime: Gestione separata INPS
    • Pensione attesa: vecchiaia (requisito anagrafico)
    • Adeguamento comma 185: sospeso se rientra nel comma 187
    • Montante: puramente contributivo, sensibile ai ritardi
    • Azione: verifica comma 187 + eventuale versamento volontario

    Quando conviene una verifica

    Pianifica il tuo pensionamento nel 2027 con il supporto di un esperto abilitato. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il mese in piu' di eta' per il 2027 riguarda tutti i lavoratori?

    No. L’incremento dei requisiti previsto dal comma 185 della legge di bilancio 2026 e’ sospeso per i lavoratori che si trovano nelle condizioni del comma 187, che devono essere iscritti all’AGO, a forme sostitutive o esclusive oppure alla Gestione separata. Chi non soddisfa quelle condizioni subira’ regolarmente l’adeguamento per il 2027, con un possibile allungamento della finestra pensionistica.

    L'adeguamento all'aspettativa di vita e' lo stesso per vecchiaia e anticipata?

    Non necessariamente. Il comma 186 LB 2026 distingue i due tipi di pensione: per la vecchiaia si parla di requisito anagrafico, per l’anticipata di requisito contributivo. L’esonero opera su entrambi i fronti, ma il meccanismo di adeguamento sottostante (comma 185) puo’ determinare incrementi di diversa entita’ per le due tipologie di prestazione.

    Posso presentare domanda di pensione anticipata nel 2027 ignorando l'adeguamento?

    No. Se non rientri nell’esonero del comma 187, l’incremento del requisito contributivo si applica obbligatoriamente. Presentare domanda con requisiti inferiori a quelli richiesti comporterebbe il rigetto da parte dell’INPS. E’ fondamentale calcolare con precisione la posizione contributiva aggiornata e confrontarla con i requisiti vigenti, comprensivi dell’eventuale adeguamento.

    Come si coordina l'esonero con le altre misure pensionistiche vigenti nel 2027?

    Il comma 186 LB 2026 non abroga ne’ sospende le misure straordinarie eventualmente in vigore nel 2027 (come Quota 103 o l’Ape Sociale, ove prorogate). Si tratta di un meccanismo specifico che opera sul requisito standard di vecchiaia e anticipata: chi non beneficia dell’esonero puo’ valutare se altri strumenti di flessibilita’ in uscita consentano un accesso anticipato alla quiescenza.

    Cosa devo fare concretamente per sapere se sono esonerato dall'adeguamento 2027?

    Il primo passo e’ richiedere all’INPS un estratto conto previdenziale aggiornato e verificare il regime di iscrizione. Successivamente e’ necessario leggere le condizioni del comma 187 LB 2026 per capire se la propria posizione vi rientri. Un consulente previdenziale o un patronato possono supportare questa verifica e, se del caso, presentare istanza di certificazione del diritto all’esonero.

    Vedi anche: Pensione di vecchiaia, APE sociale, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Articolo 53 L. 184/1983: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 53 L. 184/1983 – Revoca promossa dal pubblico ministero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

  • Ho cartelle del 2008 e del 2021: quali posso rottamare? caso pratico

    In sintesi

    • Carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
    • Si pagano solo quota capitale e spese di procedura esecutiva
    • Escluse sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive INPS
    • Piano fino a 54 rate bimestrali con scadenza finale al 2035
    • Inclusi contributi INPS, esclusi carichi da accertamento esecutivo

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) consentono la definizione agevolata dei carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con pagamento del solo capitale e delle spese, escludendo sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Il perimetro della rottamazione-quinquies: cosa rottamare e cosa no

    La rottamazione-quinquies introdotta dai commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 rappresenta uno degli interventi di maggiore portata sistemica sul magazzino della riscossione degli ultimi anni. Il legislatore ha scelto un arco temporale insolitamente lungo – ventiquattro anni, dal 2000 al 2023 – per includere nel perimetro agevolato carichi accumulatisi in epoche diverse, compresi quelli sopravvissuti alle precedenti rottamazioni per decadenza o per esclusione volontaria.

    Il meccanismo economico è semplice nella sua logica: il debitore versa soltanto il capitale originario iscritto a ruolo e le spese esecutive documentate, mentre sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e somme aggiuntive previdenziali vengono interamente annullate. La convenienza effettiva dipende tuttavia dal profilo del singolo carico: su una cartella prevalentemente composta da sanzioni il risparmio può superare il 60 per cento del totale dovuto, mentre su un carico formato quasi interamente da tributo l’abbattimento risulta molto meno significativo.

    Un elemento di assoluta novità rispetto alle rottamazioni precedenti riguarda i contributi previdenziali INPS: la norma li include esplicitamente nel perimetro rottamabile, purché siano stati affidati ad AdER nel periodo 2000-2023 e purché non derivino da accertamento. Per professionisti, artigiani e commercianti con irregolarità contributive storiche, questo aspetto merita un’analisi dedicata prima di decidere se aderire.

    Cartella rottamabile: lista di verifica

    • Data di affidamento ad AdER compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023
    • Il carico non deriva da accertamento esecutivo o da illeciti penalmente rilevanti
    • Non si tratta di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dall’UE
    • Non riguarda dazi doganali e risorse proprie dell’Unione europea
    • Il debitore e’ disposto a rinunciare ai giudizi pendenti sul medesimo carico

    Caso 1: cartella IRPEF del 2008 con sanzioni accumulate

    Scenario. Tizio, lavoratore autonomo in regime semplificato, ha una cartella esattoriale notificata nel 2009 relativa all’IRPEF 2007 non versata: tributo 4.200 euro, sanzioni 1.890 euro, interessi di mora 1.540 euro, aggio 483 euro. Totale iscritto a ruolo: 8.113 euro. Il carico e’ stato affidato ad AdER il 15 marzo 2008.

    Come si legge in pratica. Il carico rientra pienamente nel perimetro temporale 2000-2023 e riguarda IRPEF derivante da omesso versamento dichiarato, voce espressamente inclusa dal comma 82. Tizio versera’ soltanto 4.200 euro di tributo piu’ le spese di procedura documentate, con un risparmio di circa 3.913 euro pari al 48 per cento del totale. Il piano puo’ essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con prima scadenza indicativamente nel luglio 2026 secondo le istruzioni operative attese da AdER.

    Riepilogo caso Tizio

    • Debito totale iscritto a ruolo: 8.113 euro
    • Importo da versare in definizione agevolata: 4.200 euro (+ spese)
    • Risparmio stimato: circa 3.913 euro (-48%)
    • Piano massimo: 54 rate bimestrali fino al 2035
    • Condizione: rinuncia a eventuali ricorsi pendenti sulla cartella

    Caso 2: cartella IVA del 2021 con importo prevalentemente tributario

    Scenario. Caia, titolare di un piccolo negozio, ha ricevuto nel 2022 una cartella relativa all’IVA 2020 non versata: tributo 9.800 euro, sanzioni 490 euro (ridotte per ravvedimento parziale gia’ operato), interessi 210 euro, aggio 322 euro. Totale: 10.822 euro. Il carico e’ stato affidato ad AdER il 3 settembre 2021.

    Come si legge in pratica. Anche questa cartella rientra nel perimetro 2000-2023, essendo stata affidata nel settembre 2021. Caia versera’ 9.800 euro di tributo piu’ le spese di procedura, con un risparmio di appena 1.022 euro (-9,4%). In questo caso la convenienza e’ limitata rispetto al caso Tizio, perche’ la componente sanzionatoria e’ gia’ stata in parte definita. Caia dovra’ valutare se preferire la rottamazione-quinquies oppure un piano di rateazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, che non comporta rinuncia ai ricorsi.

    Riepilogo caso Caia

    • Debito totale iscritto a ruolo: 10.822 euro
    • Importo da versare in definizione agevolata: 9.800 euro (+ spese)
    • Risparmio stimato: circa 1.022 euro (-9,4%)
    • Piano massimo: 54 rate bimestrali fino al 2035
    • Alternativa da valutare: rateazione ordinaria senza rinuncia ai ricorsi

    Caso 3: cartella mista IRPEF e INPS del 2015

    Scenario. Sempronio, ex artigiano cessato nel 2018, ha una cartella affidati ad AdER nel febbraio 2015 composta da due ruoli distinti: IRPEF 2013 (tributo 3.100 euro, sanzioni 1.395 euro, interessi 620 euro, aggio 157 euro) e contributi INPS artigiani 2013 (contributi 2.400 euro, somme aggiuntive 720 euro, aggio 96 euro). Totale complessivo: 8.488 euro.

    Come si legge in pratica. Entrambe le componenti rientrano nel perimetro della rottamazione-quinquies, poiche’ sia l’IRPEF sia i contributi INPS sono stati affidati nel 2015, ben all’interno della finestra 2000-2023, e non derivano da accertamento. Sempronio versera’ 3.100 euro (IRPEF) piu’ 2.400 euro (contributi INPS) piu’ le spese di procedura, con un risparmio complessivo di circa 2.988 euro (-35%). L’inclusione esplicita delle somme aggiuntive INPS tra le voci annullabili rappresenta il profilo piu’ rilevante per la categoria degli ex autonomi con irregolarita’ contributive pregresse.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Debito totale iscritto a ruolo: 8.488 euro
    • Importo da versare: 5.500 euro (IRPEF + INPS, + spese)
    • Risparmio stimato: circa 2.988 euro (-35%)
    • Somme aggiuntive INPS: interamente annullate dalla norma
    • Verifica preliminare: escludere origine da accertamento dei contributi

    Quando conviene una verifica

    Verifica con un professionista quali cartelle puoi rottamare Consulta un esperto sulla rottamazione delle cartelle.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali cartelle si possono rottamare con la rottamazione-quinquies?

    Possono essere rottamate le cartelle relative a carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, purche’ non derivino da accertamento esecutivo, da recupero di aiuti di Stato incompatibili con l’UE, da dazi doganali o da risorse proprie dell’Unione europea. Rientrano anche i contributi previdenziali INPS affidati nel medesimo periodo.

    Le cartelle del 2022 e del 2023 sono incluse?

    Si’, il comma 82 fissa come limite superiore il 31 dicembre 2023. Tutti i carichi affidati entro tale data sono teoricamente rottamabili, fatta salva la verifica delle cause di esclusione espressamente previste dalla norma.

    Cosa si paga nella rottamazione-quinquies?

    Si versa esclusivamente il capitale iscritto a ruolo e le spese di procedura esecutiva documentate. Sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive INPS vengono integralmente annullati.

    Quante rate si possono scegliere?

    Il piano massimo prevede fino a 54 rate bimestrali, con scadenza finale al 2035. Il numero minimo di rate e la percentuale della prima rata saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con le istruzioni operative attese nei mesi successivi all’entrata in vigore.

    E' possibile rottamare solo alcune cartelle e non altre?

    La scelta e’ tendenzialmente cartella per cartella: il debitore puo’ selezionare quali carichi includere nella domanda di adesione, a condizione che per ciascuno si rispettino i requisiti di ammissibilita’. E’ consigliabile una valutazione preventiva di convenienza con un consulente fiscale.

  • Art. 408 DPR 495/1992 – Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

    Art. 408 DPR 495/1992 – Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.

  • Art. 82 L. 633/1941

    Art. 82 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori dell'orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 136 Codice del Processo Amministrativo – Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

    Art. 136 Codice del Processo Amministrativo – Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.

    2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.

    2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

    2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale.

  • Recesso da acquisto online (14 giorni): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    Per gli acquisti a distanza il consumatore ha 14 giorni per recedere senza dover dare motivazioni (art. 52 D.Lgs. 206/2005). Comunicato il recesso, il venditore deve rimborsare l’intero importo, comprese le spese di consegna standard.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per restituire un acquisto fatto online
    Forma
    Scritta (email, PEC o modulo del venditore)
    Invio consigliato
    Email/PEC o modulo di recesso
    Riferimenti
    Artt. 52-59 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)

    Cos’è e quando si usa

    Il diritto di recesso (o “ripensamento”) spetta al consumatore che acquista a distanza (online, per telefono, fuori dai locali commerciali). L’art. 52 del Codice del Consumo concede 14 giorni per recedere senza fornire alcuna motivazione e senza penali. Il termine decorre, per i beni, dal giorno della consegna.

    Esercitato il recesso, il venditore deve rimborsare tutte le somme versate, comprese le spese di consegna standard, entro 14 giorni; può trattenere il rimborso finché non riceve la merce o la prova della spedizione. Alcuni beni sono esclusi (prodotti su misura, sigillati per igiene già aperti, contenuti digitali fruiti). La lettera o il modulo serve a comunicare la decisione.

    Cosa deve contenere

    • Dati del consumatore e del venditore
    • Estremi dell’ordine: numero, data di acquisto e di consegna
    • Descrizione del bene o servizio da restituire
    • Dichiarazione espressa di recesso entro i 14 giorni
    • Richiesta di rimborso e indicazione dell’IBAN/metodo
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: comunicazione di recesso

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Email / PEC
    
    Spett.le [NOME VENDITORE / NEGOZIO ONLINE]
    [EMAIL / PEC DEL VENDITORE]
    
    Oggetto: esercizio del diritto di recesso (ordine n. [NUMERO ORDINE])
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], con la presente comunico di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 206/2005 in relazione al seguente acquisto:
    
    - Ordine n. [NUMERO], del [DATA ACQUISTO]
    - Prodotto/servizio: [DESCRIZIONE]
    - Ricevuto in data: [DATA CONSEGNA]
    - Importo pagato: euro [IMPORTO]
    
    Provvederò a restituire il bene entro i termini di legge. Chiedo il rimborso integrale delle somme versate, comprese le spese di consegna standard, mediante [accredito sull'IBAN ___ / riaccredito sullo stesso metodo di pagamento].
    
    In attesa di riscontro, distinti saluti.
    
    [NOME E COGNOME]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la comunicazione entro 14 giorni dalla consegna, via email, PEC o usando il modulo di recesso messo a disposizione dal venditore. Conserva la prova dell’invio: fa fede la data di spedizione della comunicazione.

    Rispedisci poi il bene entro 14 giorni dal recesso. Le spese di restituzione sono in genere a carico del consumatore, salvo che il venditore non le abbia assunte o non abbia informato di tale onere. Conserva la ricevuta di spedizione: il venditore può sospendere il rimborso finché non riceve la merce o la prova della spedizione.

    Errori da evitare

    • Superare i 14 giorni dalla consegna
    • Comunicare il recesso solo a voce o via chat senza prova
    • Non conservare la ricevuta di restituzione del prodotto
    • Aprire o usare beni esclusi dal recesso (es. prodotti sigillati per igiene)

    Domande frequenti

    Entro quando posso recedere da un acquisto online?
    Entro 14 giorni dalla consegna del bene, senza dover dare motivazioni. Per i servizi il termine decorre dalla conclusione del contratto.
    Mi rimborsano anche le spese di spedizione?
    Sì, il venditore deve rimborsare anche le spese di consegna standard. Restano in genere a tuo carico le spese di restituzione, se il venditore lo aveva indicato.
    Ci sono prodotti che non posso restituire?
    Sì: ad esempio beni su misura o personalizzati, prodotti sigillati per ragioni igieniche una volta aperti, contenuti digitali già fruiti, giornali e riviste.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Rottamazione bis dei carichi: cosa cambia rispetto alla quinquies, con esempio

    In sintesi

    • Riammessi i decaduti da rottamazione I, bis, ter e saldo e stralcio (carichi 2000-2017)
    • Riammessi i decaduti da rottamazione-quater (carichi 2000-giugno 2022)
    • Regioni ed enti locali possono replicare lo schema sui tributi propri
    • Il piano e i termini di adesione seguono la procedura operativa dei commi 85-97
    • La seconda chance riguarda solo posizioni gia’ dichiarate, non nuove adesioni libere

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 99-107 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 riammettono alla nuova definizione agevolata i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (I, bis, ter, saldo e stralcio) per carichi 2000-2017 e quelli decaduti dalla quater per carichi 2000-giugno 2022, estendendo la facolta’ alle regioni e agli enti locali per i tributi di propria competenza.

    Approfondimento normativo completo: Commi 99-107 LB 2026: rottamazione bis carichi e definizioni locali.

    La rottamazione-bis: una seconda chance per chi era gia' decaduto

    I commi 99-107 della Legge di Bilancio 2026 introducono quella che puo’ essere definita una rottamazione «di seconda chance»: non una misura autonoma rispetto alla quinquies, ma un’estensione del suo perimetro soggettivo che permette ai contribuenti decaduti da una precedente definizione agevolata di rientrare nel circuito agevolato alle stesse condizioni economiche – pagamento del solo capitale piu’ le spese, annullamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

    Il comma 99 distingue due insiemi. Il primo riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2017 per i quali era stata presentata dichiarazione di adesione alla rottamazione I (D.L. 193/2016), alla rottamazione bis (D.L. 148/2017), alla rottamazione ter (D.L. 119/2018) o al saldo e stralcio (L. 145/2018), ma il contribuente era poi decaduto per mancato rispetto del piano. Il secondo riguarda invece i carichi ammessi alla rottamazione-quater (L. 197/2022) per i quali era intervenuta analoga decadenza alla data del 30 settembre 2025.

    Sul piano pratico, la distinzione e’ rilevante perche’ i carichi affidati dal 2000 al 2017 hanno comunque un profilo di vetusta’ che spesso si traduce in un peso sproporzionato di interessi di mora e aggio rispetto al tributo originario. Per questi contribuenti la rottamazione-bis rappresenta spesso l’unica opportunita’ concreta di uscire da una spirale debitoria altrimenti insostenibile.

    Requisiti per accedere alla rottamazione-bis

    • Avere aderito formalmente a una precedente rottamazione (I, bis, ter, saldo e stralcio o quater)
    • Essere decaduti da quella precedente definizione per mancato pagamento del piano
    • I carichi 2000-2017: decadenza da rottamazione I, bis, ter o saldo e stralcio
    • I carichi 2000-giugno 2022: decadenza dalla rottamazione-quater entro il 30 settembre 2025
    • Verificare che il carico non rientri nelle categorie escluse dalla quinquies (art. 82)

    Caso 1: decaduto dalla rottamazione ter nel 2020

    Scenario. Tizio, imprenditore artigiano, aveva aderito alla rottamazione ter nel 2019 per una cartella IRAP 2010 affidati nel 2012: tributo originario 8.500 euro, sanzioni 3.825 euro, interessi 3.100 euro, aggio 480 euro. Aveva versato tre rate per un totale di 2.800 euro, poi era decaduto nel 2020. Il debito residuo al momento della decadenza era di circa 13.105 euro.

    Come si legge in pratica. Tizio rientra nel primo blocco del comma 99, lettera a): carico affidato nel 2012 (nell’arco 2000-2017) con dichiarazione presentata ai sensi della rottamazione ter. Potra’ aderire alla rottamazione-bis ripresentando domanda e versando il saldo del solo tributo residuo piu’ le spese, detraendo quanto gia’ versato nella precedente rottamazione secondo le regole che AdER definira’ con le istruzioni operative. Il risparmio potenziale sulle componenti accessorie residue e’ ancora molto significativo.

    Riepilogo caso Tizio

    • Carico originario: 15.905 euro totali iscritti a ruolo
    • Gia’ versato nella rottamazione ter: 2.800 euro
    • Debito residuo dopo decadenza: circa 13.105 euro
    • Rottamazione-bis: si paga solo il tributo residuo (circa 5.700 euro + spese)
    • Risparmio sulle componenti accessorie residue: stimato circa 7.400 euro

    Caso 2: decaduta dalla rottamazione-quater nel 2024

    Scenario. Caia, agente di commercio, aveva aderito alla rottamazione-quater (L. 197/2022) per un debito IVA 2021 affidati nel giugno 2022: tributo 12.000 euro, sanzioni 2.400 euro, interessi 480 euro, aggio 438 euro. Aveva versato due rate, poi era decaduta nel marzo 2024 per difficolta’ finanziarie legate a un lungo periodo di malattia.

    Come si legge in pratica. Caia rientra nel secondo blocco del comma 99, lettera b): carico affidato entro il 30 giugno 2022, con decadenza dalla rottamazione-quater intervenuta entro il 30 settembre 2025. Potra’ ripresentare domanda di adesione alla rottamazione-bis per il carico residuo, con le medesime condizioni economiche della quinquies: pagamento del solo tributo residuo piu’ spese, annullamento di sanzioni e interessi. Le rate gia’ versate verranno imputate al capitale secondo le regole attuative.

    Riepilogo caso Caia

    • Carico originario: 15.318 euro totali
    • Versato nella rottamazione-quater: importo di due rate (da verificare con AdER)
    • Decadenza: marzo 2024, entro il limite del 30 settembre 2025
    • Rottamazione-bis: riapertura ammissibile ai sensi del comma 99, lettera b)
    • Prossimo passo: consultare l’area riservata AdER per i dati aggiornati del carico

    Caso 3: ente locale che replica la rottamazione-bis sull'IMU

    Scenario. Il Comune Alfa delibera di avvalersi della facolta’ prevista dai commi 105-107 per estendere la definizione agevolata all’IMU arretrata 2000-2023 gestita tramite il proprio concessionario locale. Sempronio ha un debito IMU 2015 di 3.200 euro (tributo 2.600 euro, sanzioni 260 euro, interessi 210 euro, spese 130 euro) con il Comune Alfa.

    Come si legge in pratica. La rottamazione-bis dei tributi locali segue uno schema analogo a quella erariale, ma dipende dalla delibera del singolo ente: senza quella delibera la misura non si applica automaticamente al debito IMU. Sempronio deve verificare se il Comune Alfa ha adottato la deliberazione entro il termine previsto dalla norma e se il proprio debito rispetta i requisiti locali eventualmente aggiuntivi. In caso positivo, versera’ 2.600 euro di tributo piu’ le spese, con un risparmio di 470 euro (-14,7%).

    Riepilogo caso Sempronio

    • Debito IMU 2015 totale: 3.200 euro con sanzioni e interessi
    • Rottamazione-bis locale: applicabile solo se il Comune Alfa delibera
    • Importo da versare se ammesso: 2.600 euro + spese
    • Risparmio stimato: 470 euro (-14,7%)
    • Azione richiesta: verificare la delibera comunale e i termini locali

    Quando conviene una verifica

    Un professionista analizza la tua posizione con AdER Verifica con un esperto se sei ammesso alla rottamazione-bis.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e' la rottamazione bis carichi introdotta dai commi 99-107 della LB 2026?

    E’ una misura che riapre la definizione agevolata ai contribuenti gia’ decaduti da una precedente rottamazione (I, bis, ter, saldo e stralcio o quater), consentendo loro di aderire alle stesse condizioni economiche della quinquies: pagamento del solo capitale piu’ spese, con annullamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

    La rottamazione-bis e' diversa dalla rottamazione-quinquies?

    Si’, la rottamazione-quinquies e’ aperta a tutti i contribuenti con carichi 2000-2023, mentre la rottamazione-bis del comma 99 riguarda specificamente chi era gia’ decaduto da una definizione agevolata precedente. Le condizioni economiche (solo capitale + spese) e la procedura operativa sono identiche.

    Chi era decaduto dalla rottamazione-quater puo' rientrare?

    Si’, purche’ i carichi siano stati affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e la decadenza dalla rottamazione-quater sia intervenuta entro il 30 settembre 2025, come previsto dal comma 99, lettera b).

    I comuni possono aderire alla rottamazione-bis per l'IMU?

    I commi 105-107 attribuiscono alle regioni e agli enti locali la facolta’ – non l’obbligo – di replicare lo schema della rottamazione-bis per i tributi di propria competenza, attraverso apposita deliberazione adottata entro i termini fissati dalla norma attuativa.

    Le rate gia' pagate nelle precedenti rottamazioni vengono restituite o scomputate?

    Le somme versate nelle precedenti definizioni agevolate non vengono restituite ma vengono imputate al capitale secondo le regole attuative che AdER definira’ con le istruzioni operative attese dopo l’entrata in vigore della legge. L’esatta modalita’ di imputazione dovra’ essere verificata caso per caso.