Art. 67 TUPI: Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato ( Art.70 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.35 del d.lgs n.546 del 1993 ) 1.
Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti dì legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La patente a punti, prevista dall’articolo 126-bis del Codice della Strada, associa a ogni patente un capitale di 20 punti che si riduce con le violazioni. Conoscere il meccanismo di decurtazione, recupero e revisione è essenziale per non trovarsi con la patente sospesa o da riconquistare.
I 20 punti di partenza
Ogni titolare di patente dispone di 20 punti iniziali. Non è un voto da migliorare oltre questa soglia in via ordinaria: è il plafond di partenza che si riduce a ogni infrazione che prevede decurtazione.
Le violazioni che comportano la perdita di punti sono indicate dal Codice della Strada, con un numero di punti variabile a seconda della gravità.
La decurtazione dei punti
Ogni violazione rilevante comporta una decurtazione proporzionata alla gravità. Le infrazioni più gravi, come il superamento marcato dei limiti o la guida pericolosa, fanno perdere più punti.
La decurtazione viene comunicata e annotata; per il conducente è importante sapere quanti punti restano, soprattutto in prossimità dell’azzeramento.
Il bonus dopo due anni senza violazioni
Chi non commette violazioni che comportano perdita di punti per 2 anni riacquista punti come bonus, fino a tornare alla dotazione piena. È un meccanismo premiale che valorizza la guida corretta nel tempo.
Il bonus si interrompe se nel periodo si commettono nuove infrazioni con decurtazione.
Corsi di recupero punti
Per recuperare punti senza attendere il decorso del tempo è possibile frequentare appositi corsi di recupero presso strutture autorizzate. Al termine, superata la verifica, si riacquista un numero di punti predeterminato.
È una soluzione utile per chi ha subito più decurtazioni e vuole ricostituire il proprio plafond.
L’azzeramento e l’esame di revisione
Se i punti si azzerano, il titolare deve sottoporsi a un esame di revisione della patente. Fino al superamento dell’esame, la posizione resta compromessa.
L’azzeramento è quindi la conseguenza più seria: per evitarlo è importante monitorare il saldo e intervenire per tempo con i corsi.
La comunicazione dei dati del conducente
Quando la violazione comporta decurtazione e l’autore non è identificato sul posto, il proprietario del veicolo deve comunicare i dati del conducente entro 60 giorni. La mancata comunicazione è punita con una sanzione autonoma, ulteriore rispetto alla multa originaria.
È un adempimento da non trascurare: ignorarlo espone a una seconda sanzione, spesso significativa.
Patenti neopatentati e casi particolari
Per chi ha conseguito da poco la patente alcune violazioni comportano decurtazioni più severe, in ragione della minore esperienza alla guida. È una previsione che mira a incentivare una condotta prudente nei primi anni.
In generale, conoscere quanti punti restano e quali infrazioni incidono maggiormente aiuta a evitare l’azzeramento. Chi guida con frequenza per lavoro ha interesse a monitorare con regolarità il proprio saldo e, se necessario, a ricorrere per tempo ai corsi di recupero per non compromettere il titolo.
Esempio concreto
Caio riceve una multa per un’infrazione che comporta la perdita di 3 punti, ma alla guida c’era un familiare. Entro 60 giorni Caio comunica i dati del conducente effettivo, evitando la sanzione autonoma per omessa comunicazione. La decurtazione viene così imputata al conducente reale e non a Caio proprietario.
Si parte da 20 punti. Ogni violazione che prevede decurtazione riduce questo capitale; con due anni senza infrazioni si riacquistano punti come bonus.
Cosa succede se i punti si azzerano?
In caso di azzeramento occorre sostenere un esame di revisione della patente. Per recuperare punti prima dell’azzeramento è possibile frequentare i corsi di recupero presso strutture autorizzate.
Devo comunicare chi era alla guida?
Sì, quando la violazione comporta decurtazione e il conducente non è stato identificato, il proprietario deve comunicarne i dati entro 60 giorni, altrimenti subisce una sanzione autonoma.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: welfare e sanità integrativa
Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori del settore ortofrutticolo e agrumario: bilateralità, fondo sanitario integrativo, previdenza complementare e prestazioni di sostegno previste dal rinnovo 2024.
In sintesi
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (rinnovo 19 luglio 2024, Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil) prevede un welfare contrattuale fondato sulla bilateralità del terziario: accesso al fondo sanitario integrativo EST per visite, esami e ricoveri non coperti dal SSN, contributi all'ente bilaterale per formazione e sostegno al reddito, e possibilità di destinare il TFR a previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005). Il rinnovo 2024 ha rafforzato le prestazioni per maternità e congedi parentali. Le aziende che non aderiscono alla bilateralità devono corrispondere un'erogazione economica sostitutiva.
EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo)
Previdenza complementare
D.Lgs. 252/2005; fondo di settore indicato dal CCNL
Il sistema bilaterale: cos'è e come funziona
La bilateralità è il sistema di enti paritetici istituiti e finanziati congiuntamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie di un CCNL. Nel settore ortofrutticolo e agrumario, la struttura bilaterale fa riferimento al più ampio sistema del terziario/commercio, a cui il settore è collegato attraverso le sigle sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l'associazione datoriale Fruitimprese.
Gli enti bilaterali svolgono funzioni che la legge non garantisce direttamente:
Erogazione di prestazioni sanitarie integrative attraverso il fondo EST;
Formazione professionale continua e aggiornamento dei lavoratori;
Sostegno al reddito nei periodi di inattività o difficoltà occupazionale, con particolare attenzione ai lavoratori stagionali;
Conciliazione delle controversie di lavoro in sede stragiudiziale;
Informazione e assistenza su diritti e doveri contrattuali.
La partecipazione al sistema bilaterale si attiva con la contribuzione del datore di lavoro (e, in parte, del lavoratore) agli enti competenti. Le aziende che applicano il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari e non aderiscono agli enti bilaterali sono tenute a riconoscere ai lavoratori un'erogazione economica sostitutiva (EES), stabilita dal CCNL in sostituzione delle prestazioni bilaterali, da erogarsi con la mensilità di giugno di ogni anno.
La sanità integrativa: il fondo EST
Il fondo EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo) è il fondo sanitario integrativo di riferimento per i lavoratori del terziario, del commercio e dei settori affini, incluse le aziende ortofrutticole e agrumarie che applicano il CCNL in esame. EST è un fondo sanitario integrativo riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute.
Le prestazioni erogate da EST includono tipicamente:
Visite specialistiche: rimborso per visite mediche specialistiche non erogate dal SSN in tempi adeguati o non previste nei LEA;
Esami diagnostici e di laboratorio: rimborso per esami non coperti dal SSN o soggetti a ticket elevati;
Ricoveri ospedalieri: integrazione per ricoveri in strutture convenzionate, con copertura delle spese di degenza non rimborsate dal SSN;
Odontoiatria: prestazioni di odontoiatria preventiva e conservativa (estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni, protesi parziali), in misura variabile secondo il piano;
Maternità: rimborso spese per visite ostetriche ed ecografie nel corso della gravidanza;
Grandi interventi: copertura delle spese chirurgiche per interventi di alta complessità.
I massimali, le categorie di prestazioni rimborsabili e le procedure di rimborso sono stabiliti dal regolamento interno di EST e possono essere aggiornati annualmente. Per informazioni aggiornate sui massimali e sulle strutture convenzionate, è necessario consultare direttamente il sito o gli uffici di EST, oppure le organizzazioni sindacali di categoria.
Tabella riepilogativa degli strumenti di welfare contrattuale
Welfare contrattuale – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: strumenti e finalità
Integrazione pensionistica attraverso il TFR futuro e contribuzione aggiuntiva
Fondo pensione indicato dal CCNL
D.Lgs. 252/2005
Integrazioni contrattuali malattia
Integrazione dell'indennià INPS durante la malattia (comporto)
Datore di lavoro
CCNL (art. sul comporto)
Integrazioni maternità
Quota aggiuntiva CCNL durante congedo obbligatorio (es. 20% della quattordicesima)
Datore di lavoro
CCNL rinnovo 2024
EES (erogazione economica sostitutiva)
Alternativa monetaria alle prestazioni bilaterali per aziende non aderenti
Datore di lavoro
CCNL
La previdenza complementare nel settore ortofrutticolo
La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, disciplinato dal D.Lgs. 252/2005. Si affianca alla pensione pubblica INPS (primo pilastro) e consente di accumulare un capitale previdenziale aggiuntivo attraverso versamenti del TFR e contributi volontari.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede la possibilità per i lavoratori di destinare il TFR futuro a un fondo pensione. Il meccanismo del silenzio-assenso opera nel modo seguente:
Il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi dalla data di assunzione per scegliere dove indirizzare il TFR maturando;
Se sceglie di aderire a un fondo pensione, il TFR futuro viene versato al fondo scelto (collettivo o individuale), con eventuale contribuzione aggiuntiva del datore e del lavoratore secondo le condizioni del fondo;
Se non effettua alcuna scelta entro i 6 mesi, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo indicato dal CCNL; in assenza di tale indicazione, al Fondo di Tesoreria INPS;
Il TFR già maturato prima della scelta rimane in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 49 dipendenti) e non viene trasferito al fondo pensione.
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite annuo di 5.164,57 € (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Il rendimento del fondo sostituisce la rivalutazione legale dell'1,5% + 75% ISTAT prevista per il TFR in azienda.
Per conoscere il fondo pensione di riferimento specificamente indicato dal CCNL per il settore ortofrutticolo e agrumario, è opportuno rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil o all'ente bilaterale di settore.
Le integrazioni contrattuali durante malattia, maternità e congedi
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari migliora, in alcuni casi, le tutele di legge durante periodi di assenza dal lavoro:
Malattia
La legge (art. 2110 c.c.) garantisce la conservazione del posto durante il periodo di comporto e il trattamento economico a carico dell'INPS (indennià di malattia). Il CCNL può prevedere un'integrazione del trattamento INPS a carico del datore, in modo che la retribuzione netta del lavoratore malato si avvicini alla retribuzione ordinaria. Le modalità e i limiti dell'integrazione sono disciplinati nell'articolo specifico del CCNL sulla malattia.
Maternità e congedi parentali
Il D.Lgs. 151/2001 fissa i diritti minimi di legge per la maternità (congedo obbligatorio 5 mesi con indennià INPS all'80%) e per i congedi parentali. Il rinnovo 2024 ha introdotto un'integrazione specifica: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima mensilità a carico del datore, in aggiunta all'indennià INPS. Questa misura riduce la perdita economica durante il periodo di assenza obbligatoria.
Congedo parentale
I congedi parentali sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1158): il padre può astenersi per 10 giorni obbligatori pagati al 100% e il congedo parentale è retribuito al 30% o, per i primi 3 mesi, all'80% se fruiti entro i 6 anni del figlio. Il CCNL non peggiorative queste tutele e può prevedere condizioni migliorative in sede di contrattazione aziendale.
Welfare aziendale e fiscalità
La legge consente alle aziende di erogare benefit di welfare ai dipendenti in forma non monetaria (o monetaria entro i limiti di franchigia) con vantaggi fiscali sia per il datore sia per il lavoratore. I benefit più diffusi nel settore sono:
Buoni pasto: esenti da contribuzione e tassazione fino a 8 € per buono pasto elettronico (art. 51, comma 2, lett. c, TUIR);
Rimborsi chilometrici per lavoratori che utilizzano il mezzo proprio per trasferte: non imponibili nei limiti delle tariffe ACI;
Polizze assicurative sulla vita e infortuni extra-professionali: i premi pagati dal datore non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, lett. f, TUIR);
Contribuzioni a fondi sanitari (come EST): non concorrono al reddito imponibile del lavoratore fino al limite di 3.615,20 € annui;
Welfare premiale aziendale: i premi di risultato possono essere convertiti in benefit di welfare con tassazione agevolata (L. 208/2015 e ss.mm.ii.), se previsto dall'accordo di secondo livello.
Casi pratici
Tizio – Iscrizione al fondo EST e rimborso visita specialistica
Tizio è assunto a tempo indeterminato al livello 5 in una centrale ortofrutticola. Il datore è regolarmente iscritto al sistema bilaterale del terziario e versa i contributi a EST. Tizio deve sottoporsi a una visita ortopedica specialistica: i tempi del SSN sono lunghi. Prenotando il medico tramite una struttura convenzionata EST, ottiene il rimborso nei limiti del massimale previsto dal piano EST (da verificare nella guida aggiornata di EST). La documentazione di spesa viene inviata al fondo entro i termini previsti.
Caia – Silenzio-assenso e destinazione del TFR al fondo pensione
Caia è assunta a febbraio 2026. Entro agosto 2026 (6 mesi dall'assunzione) non effettua alcuna comunicazione sulla destinazione del TFR. Il datore applica il silenzio-assenso: il TFR futuro viene versato al fondo pensione collettivo indicato dal CCNL applicato. Caia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta iscrizione. Da quel momento, per ogni anno di lavoro, il TFR maturando viene versato al fondo invece di essere accantonato in azienda. Caia può scegliere di versare contributi aggiuntivi per aumentare la propria posizione previdenziale.
Sempronio – Datore non aderente alla bilateralità: erogazione economica sostitutiva
Sempronio è assunto al livello 4 da un'azienda agrumaria che non ha aderito agli enti bilaterali. Il CCNL prevede che in questo caso il datore eroghi un'erogazione economica sostitutiva (EES) con la mensilità di giugno, in sostituzione delle prestazioni che Sempronio avrebbe avuto diritto a ricevere tramite EST e l'ente bilaterale. Sempronio non avrà accesso alle prestazioni sanitarie integrative di EST, ma riceverà un compenso economico sostitutivo. È opportuno verificare l'importo aggiornato dell'EES con il sindacato o il consulente del lavoro.
Domande frequenti
Esiste un fondo sanitario integrativo per i lavoratori del settore ortofrutticolo?
Sì. Il CCNL fa riferimento al sistema bilaterale del terziario, che comprende il fondo EST per le prestazioni sanitarie integrative. La copertura è subordinata all'iscrizione del datore agli enti bilaterali competenti.
Cosa copre il fondo sanitario integrativo EST?
EST copre visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri ospedalieri, prestazioni odontoiatriche, spese di maternità e altri servizi sanitari non coperti o coperti solo parzialmente dal SSN, nei limiti dei massimali stabiliti dal piano vigente.
Il datore deve versare contributi per il welfare contrattuale?
Sì. Il mancato versamento priva il lavoratore delle prestazioni bilaterali. Le aziende non aderenti devono erogare un'erogazione economica sostitutiva (EES) di pari valore.
Posso destinare il TFR a un fondo pensione nel settore ortofrutticolo?
Sì, in base al D.Lgs. 252/2005. Se non effettui scelta entro 6 mesi dall'assunzione, il TFR viene destinato automaticamente al fondo indicato dal CCNL o al Fondo di Tesoreria INPS.
Il CCNL prevede prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali?
Sì. L'ente bilaterale può attivare prestazioni di integrazione al reddito per i lavoratori stagionali nei periodi di inattività tra una campagna e l'altra. Le modalità vanno verificate con le organizzazioni sindacali o l'ente bilaterale territorialmente competente.
Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate?
I benefit di welfare in conformità all'art. 51 TUIR non concorrono al reddito imponibile del lavoratore entro i limiti di franchigia (1.000 € annui in via generale, 2.000 € per chi ha figli a carico). Le erogazioni in denaro sono invece imponibili ordinariamente.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le prestazioni del fondo EST e dell'ente bilaterale sono soggette a variazioni: consultare EST e gli enti bilaterali per i massimali aggiornati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Art. 217 D.Lgs. 259/2003 – Uso indebito di segnale di soccorso
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave. articolo precedente articolo successivo
Tributo UE: i dazi doganali sono imposti dall’Unione Europea, non dallo Stato italiano, e il gettito è una ‘risorsa propria’ dell’UE.
Base di calcolo: si applica l’aliquota al valore doganale della merce, di norma il prezzo pagato più trasporto e assicurazione fino alla frontiera UE (valore CIF).
Aliquota per prodotto e origine: ogni merce ha un codice TARIC a 10 cifre che determina l’aliquota; l’origine del Paese fornitore può ridurla o azzerarla.
Tipi di dazio: ad valorem (percentuale sul valore), specifico (per unità o peso), misto (entrambi).
Origine preferenziale: gli accordi commerciali UE con Paesi terzi consentono dazi ridotti o zero, a condizione di documentare l’origine con certificato EUR.1 o dichiarazione del fornitore.
Perché esistono i dazi e chi li riscuote
I dazi doganali sono un tributo che l’Unione Europea applica alle merci importate da Paesi terzi. Non si tratta di una tassa italiana: sono stabiliti da regolamenti europei, riscossi dalle dogane nazionali per conto dell’UE e il loro gettito confluisce direttamente nel bilancio comunitario come ‘risorsa propria’. In parole semplici, ogni volta che un’azienda italiana acquista merci da un fornitore cinese, americano o turco, parte di quello che paga in dogana va a finanziare il bilancio dell’Unione Europea.
Il meccanismo di calcolo ha tre ingredienti fondamentali: il valore doganale (cioè su quale cifra si applica l’aliquota), il codice doganale del prodotto (che stabilisce l’aliquota percentuale o specifica) e il Paese di origine della merce (che può abbassare o azzerare il dazio se esiste un accordo commerciale tra l’UE e quel Paese). Capire come funzionano questi tre elementi aiuta a stimare in anticipo il costo reale di un’importazione e a valutare se esistono percorsi alternativi più convenienti.
I dazi si distinguono dall’IVA all’importazione, che è un tributo separato: i dazi remunerano la protezione del mercato UE, mentre l’IVA segue le regole ordinarie e, per i soggetti passivi, è normalmente detraibile. Un’azienda che importa deve mettere in conto entrambi i costi, ma solo i dazi sono definitivamente a carico del conto economico – l’IVA, in genere, è neutrale per chi ha diritto alla detrazione.
Come si forma il costo doganale: schema di calcolo
Voce
Descrizione
Nota
Valore di transazione
Prezzo effettivamente pagato al fornitore estero
Punto di partenza del valore doganale
+ Trasporto fino alla frontiera UE
Costo del trasporto fino al primo punto di ingresso UE
Da aggiungere se non già incluso nel prezzo
+ Assicurazione
Premio assicurativo fino alla frontiera UE
Da aggiungere se non già incluso
= Valore doganale (CIF)
Base imponibile per i dazi
Su questo si applica l'aliquota TARIC
Dazio ad valorem
Aliquota % × valore CIF
Dipende da codice TARIC e Paese di origine
IVA all'importazione
Aliquota IVA ordinaria × (valore CIF + dazio)
Separata dai dazi; detraibile per soggetti passivi
Esempio pratico
Tizio importa dalla Turchia un lotto di piastrelle ceramiche. Valore di fattura: 10.000 euro; trasporto fino a Trieste: 800 euro; assicurazione: 120 euro. Valore doganale CIF = 10.920 euro. Il codice TARIC del prodotto prevede un’aliquota convenzionale (da verificare sul portale TARIC della Commissione UE); poiché la Turchia è in unione doganale con l’UE per i prodotti industriali, le piastrelle potrebbero beneficiare di dazio zero – ma Tizio deve verificarlo con il codice esatto e presentare il documento di origine corretto. In assenza di preferenze, il dazio si applicherebbe all’aliquota prevista sul valore di 10.920 euro.
Documenti necessari
Fattura commerciale del fornitore estero (con valore, quantità, descrizione)
Documento di trasporto internazionale (CMR, polizza di carico, airway bill)
Certificato di origine EUR.1 o dichiarazione di origine del fornitore (per preferenze tariffarie)
Dichiarazione di valore in dogana (modello DV1 per forniture sopra 20.000 euro)
Eventuale licenza di importazione o certificato di conformità settoriale
Tizio importa componenti elettronici dalla Cina: dazio ad valorem
Scenario. Tizio gestisce una piccola azienda di assemblaggio e acquista resistenze elettroniche da un fornitore di Shenzhen. Il prezzo di acquisto è 5.000 euro, il trasporto aereo fino a Milano Malpensa costa 400 euro e l’assicurazione 60 euro. Origine: Cina.
Come si applica. Il valore doganale CIF è 5.460 euro (5.000 + 400 + 60). Lo spedizioniere cerca il codice TARIC per le resistenze elettroniche: il codice determina l’aliquota doganale convenzionale prevista per le merci di origine cinese. Su quel codice possono esistere anche misure di difesa commerciale (dazi antidumping o compensativi) se la Commissione UE ha aperto procedure nei confronti della Cina per quel prodotto: lo spedizioniere lo verifica sul database TARIC online. Il dazio si calcola applicando l’aliquota (ad valorem) al valore di 5.460 euro. Dopodiché si aggiunge l’IVA all’importazione calcolata su valore doganale + dazio. Tizio, soggetto passivo IVA, potrà recuperare l’IVA come credito; il dazio, invece, è un costo definitivo.
In pratica
Valore doganale = prezzo fattura + trasporto + assicurazione fino alla frontiera UE.
Il codice TARIC (10 cifre) determina l’aliquota del dazio e le eventuali misure di difesa commerciale.
Il dazio è un costo definitivo; l’IVA all’importazione è detraibile per i soggetti passivi.
Verificare sempre sul portale TARIC se esistono dazi antidumping oltre al dazio ordinario.
Alfa Srl importa capi di abbigliamento dalla Tunisia: origine preferenziale
Scenario. Alfa Srl acquista 200 giacche da un produttore tunisino. Valore CIF alla frontiera italiana: 8.000 euro. L’abbigliamento di origine UE-Tunisia può beneficiare di preferenze tariffarie in base all’Accordo Euro-Mediterraneo.
Come si applica. L’UE ha concluso accordi commerciali con molti Paesi terzi, tra cui la Tunisia, che prevedono dazi ridotti o azzerati per le merci che soddisfano le regole di origine preferenziale (cioè che sono ‘sufficientemente trasformate’ in quel Paese). Per beneficiare della preferenza, Alfa Srl deve ottenere dal fornitore tunisino il certificato EUR.1 (rilasciato dalle autorità doganali tunisine) oppure, se il fornitore è un ‘esportatore registrato’ nel sistema REX, una dichiarazione di origine sulla fattura. Senza questo documento, l’aliquota applicata sarà quella convenzionale ordinaria, più alta. La classificazione della merce con il codice TARIC corretto è comunque il primo passo, perché l’accordo preferenziale si applica solo ai codici previsti dall’allegato dell’accordo.
In pratica
L’origine preferenziale riduce o azzera i dazi, ma va documentata con EUR.1 o dichiarazione di origine.
Senza il documento di origine, si paga l’aliquota ordinaria anche se il Paese ha un accordo con l’UE.
Il sistema REX (esportatori registrati) sostituisce progressivamente il certificato EUR.1.
L’accordo copre solo determinati codici merceologici: verificare che il prodotto rientri nell’allegato tariffario.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No, sono tributi distinti. I dazi doganali sono un tributo UE applicato sul valore CIF della merce; l’IVA all’importazione è calcolata su valore CIF più dazio ed è gestita secondo le regole IVA ordinarie. Per le aziende con diritto alla detrazione, l’IVA è normalmente neutrale; i dazi sono invece un costo definitivo.
Come faccio a sapere qual è l'aliquota del dazio per il mio prodotto?
Cercando il codice TARIC del prodotto sul portale TARIC della Commissione UE (disponibile online e gratuito). Il codice a 10 cifre indica l’aliquota convenzionale, le eventuali preferenze per accordo e le misure di difesa commerciale. Se non si è sicuri del codice corretto, si può richiedere una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) all’Agenzia delle Dogane.
Cosa cambia se la merce viene da un Paese con accordo commerciale con l'UE?
Se l’UE ha un accordo commerciale con il Paese fornitore e la merce ha origine preferenziale provata (certificato EUR.1, dichiarazione di origine o sistema REX), l’aliquota del dazio si riduce o si azzera. Senza la prova documentale dell’origine si paga l’aliquota ordinaria.
Cos'è il dazio antidumping e quando si applica?
È una misura di difesa commerciale che l’UE impone quando accerta che un Paese esporta a prezzi artificialmente bassi (dumping) danneggiando i produttori europei. Si aggiunge al dazio ordinario e può essere consistente. Si verifica sul portale TARIC insieme all’aliquota base.
Come si calcola il valore doganale se il prezzo è franco fabbrica (EXW)?
Se il prezzo concordato è EXW (il fornitore mette la merce a disposizione nel suo stabilimento), l’importatore deve aggiungere al prezzo di fattura tutte le spese di trasporto e assicurazione dal punto di origine fino al primo punto di ingresso nel territorio UE (frontiera doganale). Il totale costituisce il valore CIF che è la base per il calcolo del dazio.
Esiste una soglia sotto cui non si pagano dazi?
Sì, per le spedizioni verso privati: la franchigia dai dazi è fino a 150 euro di valore intrinseco della merce. Le spedizioni regalo tra privati sono esenti fino a 45 euro. Sopra queste soglie si applicano dazi e IVA. Per le imprese non esistono franchigie: ogni importazione commerciale sconta i dazi previsti dal codice TARIC, indipendentemente dal valore.
Calcolatore Dazi Doganali e IVA all’import
L’aliquota del dazio dipende dalla classificazione doganale (codice TARIC) e dal Paese di origine: verificala nella banca dati TARIC. Il valore in dogana di norma include trasporto e assicurazione fino alla frontiera UE (valore CIF).
Il dazio si calcola sul valore in dogana; l’IVA all’importazione si calcola sul valore in dogana aumentato del dazio (e degli altri oneri). Stima indicativa, esclude eventuali accise, dazi antidumping e diritti specifici.
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l’individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.
In caso di addebiti non autorizzati, frodi su carta o pagamenti errati, va inviato subito un reclamo scritto alla banca, che ha 60 giorni per rispondere. Per i pagamenti non autorizzati il rimborso è di norma immediato salvo dolo o colpa grave del cliente.
Scheda rapida
Quando si usa
Per addebiti non autorizzati o frodi su carta
Forma
Scritta (PEC, raccomandata o canale reclami)
Invio consigliato
Ufficio reclami della banca; poi ABF
Riferimenti
D.Lgs. 11/2010 (servizi di pagamento); T.U.B.
Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?
Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.
Se sul conto compaiono operazioni non autorizzate (pagamenti, prelievi o addebiti che non hai disposto, anche per frode o smarrimento della carta), devi contestarle senza indugio alla banca o all’emittente della carta. Il D.Lgs. 11/2010 prevede che, per le operazioni non autorizzate, l’istituto rimborsi l’importo (di norma entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione), salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente.
Per gli altri reclami bancari (commissioni non dovute, errori contabili) la banca deve rispondere entro 60 giorni. Se la risposta manca o non soddisfa, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). È bene anche bloccare subito la carta e, in caso di frode, sporgere denuncia.
Cosa deve contenere
Dati dell’intestatario e numero di conto/carta
Elenco delle operazioni contestate (data, importo, descrizione)
Dichiarazione di non aver autorizzato le operazioni
Richiesta di rimborso e di blocco della carta (se frode)
Riferimento all’eventuale denuncia presentata
Luogo, data, firma e recapiti
Fac-simile: reclamo per operazioni non autorizzate
Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]
PEC / Raccomandata A/R
Spett.le [NOME BANCA / EMITTENTE CARTA]
Ufficio Reclami
[INDIRIZZO / PEC]
Oggetto: contestazione di operazioni non autorizzate - conto n. [NUMERO] / carta n. [ULTIME 4 CIFRE]
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], intestatario/a del rapporto in oggetto, contesto le seguenti operazioni, che dichiaro di NON aver autorizzato:
- [DATA] - [DESCRIZIONE] - euro [IMPORTO]
- [DATA] - [DESCRIZIONE] - euro [IMPORTO]
per un totale di euro [TOTALE].
Ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 CHIEDO l'immediato rimborso delle somme addebitate, il blocco della carta e la riemissione di una nuova. [Ho sporto denuncia presso ___ in data ___, che allego.]
Resto in attesa di riscontro scritto e del rimborso. In mancanza, mi riservo di adire l'Arbitro Bancario Finanziario.
Distinti saluti.
[FIRMA] - [RECAPITI]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Agisci subito: blocca la carta tramite il numero verde o l’app e invia il reclamo all’ufficio reclami della banca via PEC o raccomandata. In caso di frode o furto, sporgi denuncia alle forze dell’ordine e allega copia al reclamo. La tempestività è decisiva per il rimborso.
Se la banca non rimborsa o non risponde entro 60 giorni, puoi presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), procedura gratuita e relativamente rapida, oppure rivolgerti al giudice. Conserva estratti conto, corrispondenza e ricevute.
Errori da evitare
Attendere prima di segnalare le operazioni non autorizzate
Non bloccare immediatamente la carta in caso di frode
Comunicare a terzi PIN o codici di sicurezza (configura colpa grave)
Non sporgere denuncia quando c’è frode o furto
Domande frequenti
Mi devono rimborsare gli addebiti non autorizzati?
Sì. Per le operazioni di pagamento non autorizzate la banca deve rimborsare l’importo, di norma entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione, salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente.
Entro quanto risponde la banca al reclamo?
Entro 60 giorni per i reclami ordinari. Se non risponde o la risposta non ti soddisfa, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario.
Cos'è l'ABF?
L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione delle controversie tra clienti e banche: il ricorso è poco costoso e più rapido di una causa, anche se la decisione non è vincolante come una sentenza.
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
Welfare, fondo Altea e previdenza complementare ARCO: la protezione sociale del settore laterizi
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento costruisce un sistema di welfare contrattuale articolato su due pilastri fondamentali: il Fondo Altea per l’assistenza sanitaria integrativa e il Fondo ARCO per la previdenza complementare. Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha potenziato entrambi gli istituti, ampliando le prestazioni del Piano Plus di Altea e confermando il ruolo di ARCO nella gestione del TFR e nella costruzione di una pensione integrativa.
In sintesi
Il welfare contrattuale del CCNL Laterizi ruota su due pilastri: il Fondo Altea (assistenza sanitaria integrativa, rimborso spese mediche, grandi rischi e Piano Plus 2026) e il Fondo ARCO (previdenza complementare, gestione TFR e rendita pensionistica integrativa). Entrambi sono finanziati da contributi datoriali e, per ARCO, anche dall’apporto volontario del lavoratore.
Nota: i contributi esatti al Fondo Altea e le soglie di rimborso sono aggiornati con i rinnovi contrattuali e con le delibere degli organi del fondo. Per le prestazioni precise e i massimali vigenti consultare il sito ufficiale di Altea e il regolamento del fondo.
Il Fondo Altea: assistenza sanitaria integrativa
Il Fondo Altea è l’ente di assistenza sanitaria integrativa del settore ceramica e laterizi, previsto dal CCNL. Tutti i lavoratori subordinati in forza nelle aziende che applicano il contratto nazionale sono iscritti automaticamente al fondo a partire dalla data di assunzione, senza necessità di adesione individuale. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Le prestazioni di Altea si affiancano a quelle del Servizio Sanitario Nazionale e comprendono tipicamente:
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (analisi, radiologie, esami strumentali) non erogati entro i tempi del SSN;
Ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate o a rimborso per le spese non coperte dal SSN;
Grandi interventi chirurgici e trattamenti ad alto costo;
Patologie oncologiche e malattie gravi con terapie salvavita: grazie al Piano Plus 2026, il fondo eroga rimborsi più ampi per chemioterapia, radioterapia, dialisi e trapianti.
Il Piano Plus di Altea: novità del rinnovo 2025
Il rinnovo contrattuale del 31 ottobre 2025 ha previsto l’attivazione, a decorrere dal 2026, del Piano Plus di Altea. Il Piano Plus rappresenta un upgrade significativo della copertura sanitaria integrativa:
Ampliamento delle prestazioni per patologie oncologiche: rimborso delle spese per diagnosi, trattamento e follow-up oncologico, non coperti o parzialmente coperti dal SSN;
Miglioramento dei massimali per ricoveri e interventi chirurgici complessi;
Estensione della copertura a trattamenti innovativi (es. terapie con farmaci biologici o CAR-T);
Possibile estensione delle prestazioni ai familiari a carico dell’iscritto, secondo le condizioni del nuovo piano.
Il Piano Plus si intreccia con le tutele economiche per malattie oncologiche previste dallo stesso rinnovo (vedi la guida «Malattia e infortunio»): il lavoratore in astensione per patologia oncologica beneficia sia dell’integrazione economica aziendale al 100% della retribuzione netta per 8 mesi, sia dei rimborsi sanitari di Altea.
ARCO: il fondo pensionistico complementare di settore
ARCO è il Fondo Pensione negoziale per i lavoratori dell’industria dei laterizi, dei manufatti in cemento e dei materiali affini. È iscritto all’albo della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ed è gestito pariteticamente dalle parti firmatarie del CCNL.
Il meccanismo di adesione e finanziamento:
Conferimento del TFR: il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando. In mancanza di scelta, il TFR viene conferito tacitamente ad ARCO (silenzio-assenso, art. 8, co. 7, D.lgs. 252/2005).
Contributo datoriale aggiuntivo: il CCNL prevede che il datore versi un contributo aggiuntivo a favore dei lavoratori iscritti ad ARCO. Questo contributo è perso dal lavoratore che decide di non iscriversi ad ARCO e di mantenere il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.
Contributo del lavoratore: il lavoratore può versare volontariamente un contributo personale aggiuntivo, entro le soglie previste dal piano del fondo, per potenziare la propria posizione previdenziale.
ARCO offre più comparti di investimento con diversi profili di rischio-rendimento (garantito, bilanciato conservativo, bilanciato dinamico), consentendo al lavoratore di calibrare il proprio investimento in base all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio.
Vantaggi fiscali della previdenza complementare
I versamenti al fondo pensionistico ARCO godono di importanti agevolazioni fiscali:
I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (art. 8, D.lgs. 252/2005), generando un risparmio di imposta proporzionale all’aliquota marginale IRPEF del lavoratore.
I rendimenti maturati nella posizione ARCO sono tassati con un’imposta sostitutiva del 20% (ridotta rispetto al 26% applicato alle rendite finanziarie ordinarie).
Alla erogazione della prestazione (rendita o capitale), si applica un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Bilateralità e altri strumenti di welfare settoriale
Il CCNL Laterizi prevede la bilateralità di settore: le parti firmatarie istituiscono o fanno riferimento a enti bilaterali paritetici (finanziati da contributi datoriali e dei lavoratori) che erogano prestazioni integrative. A seconda della regione e dell’accordo territoriale, le prestazioni bilaterali possono includere:
sussidi per periodi di malattia o infortunio che superano il comporto o rientrano in fasce non coperte dal CCNL;
contributi per maternità e nascita di figli;
borse di studio per i figli dei lavoratori;
supporto alla formazione professionale e alla riqualificazione;
politiche attive per il lavoro in caso di crisi aziendali.
Per le prestazioni specificamente disponibili nella propria area geografica, rivolgersi alle rappresentanze sindacali territoriali (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’ente bilaterale di settore competente.
Casi pratici
Tizio – Nuovo assunto, attivazione automatica di Altea e scelta su ARCO
Tizio viene assunto il 1° febbraio 2026. Dal primo giorno è automaticamente iscritto al Fondo Altea: può iniziare a fruire delle prestazioni sanitarie integrative (visite specialistiche, accertamenti) presentando i giustificativi di spesa tramite il portale del fondo. Entro il 31 luglio 2026 (6 mesi dall’assunzione) deve decidere cosa fare del suo TFR maturando: se non presenta nessuna scelta, il TFR confluisce ad ARCO per silenzio-assenso. Tizio valuta con il sindacato e decide di aderire attivamente ad ARCO, versando anche un contributo personale del 2% della retribuzione, per beneficiare del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
Caia – Diagnosi oncologica, Altea Piano Plus + integrazione contrattuale
Caia riceve nel marzo 2026 una diagnosi di tumore. È in astensione dal lavoro per 7 mesi per chemioterapia. Beneficia di tre livelli di tutela: (1) integrazione economica contrattuale al 100% della retribuzione netta per 8 mesi (CCNL rinnovo 2025); (2) rimborso delle spese sanitarie non coperte dal SSN tramite Altea Piano Plus (farmaci biologici, visite oncologiche di follow-up, esami diagnostici); (3) copertura della posizione ARCO, che continua ad accumularsi sul TFR maturato durante i periodi di assenza per causa protetta.
Sempronio – Pensionamento, liquidazione ARCO e scelta tra rendita e capitale
Sempronio ha lavorato nel settore laterizi per 32 anni, aderendo ad ARCO fin dall’inizio. Al momento del pensionamento, la sua posizione in ARCO ammonta a circa 55.000 euro. Ha due opzioni: convertire l’intera posizione in rendita vitalizia (che gli garantirà un reddito mensile aggiuntivo per tutta la vita), oppure ritirare fino al 50% del montante come capitale (tassato con aliquota del 9%, grazie ai 32 anni di partecipazione) e convertire il resto in rendita. Con il supporto del consulente previdenziale, Sempronio sceglie la formula mista: 30% capitale + 70% rendita.
Domande frequenti
Cos’è il Fondo Altea e a chi si applica?
Il Fondo Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore ceramica, laterizi e manufatti in cemento. Tutti i lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL vi aderiscono automaticamente. Il contributo è interamente datoriale. Altea rimborsa le spese sanitarie non coperte o parzialmente coperte dal SSN.
Qual è il contributo aziendale per il Fondo Altea?
L’importo del contributo è stabilito dal CCNL e aggiornato con i rinnovi. Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha previsto il Piano Plus dal 2026. Per il valore aggiornato consultare il testo contrattuale o il sito di Altea.
Cos’è il fondo ARCO e come funziona?
ARCO è il Fondo Pensione negoziale per i lavoratori del settore laterizi e manufatti in cemento, iscritto all’albo COVIP. Il lavoratore conferisce il TFR (con silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione) e può versare un contributo volontario aggiuntivo. In cambio, riceve il contributo datoriale previsto dal CCNL. La posizione si accumula e viene convertita in rendita o capitale al pensionamento.
Cosa prevede il Piano Plus di Altea introdotto dal rinnovo 2025?
Il Piano Plus, attivo dal 2026, amplia le coperture di Altea: rimborsi più ampi per ricoveri, grandi interventi, patologie oncologiche e terapie salvavita, e possibile estensione ai familiari a carico.
Il lavoratore può scegliere di non aderire ad Altea o ad ARCO?
Ad Altea no: l’adesione è automatica e il contributo è interamente datoriale. Ad ARCO: è tecnicamente possibile non aderire, ma senza iscrizione si perde il contributo datoriale aggiuntivo. In assenza di scelta entro 6 mesi, il TFR va tacitamente ad ARCO.
Esiste un ente bilaterale nel settore laterizi?
Sì, il CCNL prevede la bilateralità di settore. L’ente bilaterale eroga prestazioni integrative (sussidi malattia, contributi per maternità, borse di studio, formazione), che variano per regione. Per le prestazioni specifiche rivolgersi alle rappresentanze sindacali territoriali (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Le prestazioni del Fondo Altea e di ARCO sono soggette ai rispettivi regolamenti, che possono essere aggiornati dai rispettivi organi deliberativi. Per informazioni precise sulle prestazioni e sui contributi rivolgersi al Fondo Altea, ad ARCO, a un consulente del lavoro o previdenziale, oppure ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
CCNL Occhialeria: welfare, Previmoda e Sanimoda 2026
Il welfare contrattuale del CCNL Occhialeria si articola su due fondi operativi e verificati: Previmoda per la previdenza complementare e Sanimoda per la sanità integrativa. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha rafforzato entrambe le coperture, con aumenti contributivi progressivi fino al 2028.
In sintesi
Il CCNL Occhialeria prevede Previmoda come fondo di previdenza complementare (contributo datore 2,00% ERN, elevato al 2,20% dal gennaio 2028) e Sanimoda come fondo sanitario integrativo (18 €/mese dal gennaio 2027). Entrambi i fondi sono operativi e verificati. Dal 2026 è confermata la polizza premorienza/invalidità permanente (0,24% ERN a carico del datore).
Welfare contrattuale CCNL Occhialeria 2026-2028 – contributi e decorrenze
Istituto
A carico di
Importo/Percentuale
Decorrenza
Previmoda – contributo datoriale
Datore di lavoro
2,00% ERN
Dal 1° ottobre 2019 (confermato nel 2026)
Previmoda – contributo datoriale (aumento)
Datore di lavoro
2,20% ERN
Dal 1° gennaio 2028
Previmoda – contributo lavoratore
Lavoratore
1,70% ERN
In vigore (confermato nel 2026)
Previmoda – polizza premorienza/invalidità
Datore di lavoro
0,24% ERN
Dal 1° gennaio 2026
Sanimoda – contributo aziendale
Datore di lavoro
15 €/mese
In vigore fino a dicembre 2026
Sanimoda – contributo aziendale (aumento)
Datore di lavoro
18 €/mese
Dal 1° gennaio 2027
Sanimoda – durante aspettativa non retribuita
Datore di lavoro
18 €/mese (conferma)
Dal 1° aprile 2026 (novità rinnovo 2026)
ERN = Elemento Retributivo Nazionale (corrisponde indicativamente al minimo tabellare di riferimento contrattuale). I dati riportati sono verificati sulle comunicazioni ufficiali delle parti firmatarie e sui siti istituzionali dei fondi (previmoda.it, sanimoda.it).
Previmoda: il fondo pensione complementare del settore moda
Previmoda è il fondo pensione complementare negoziale del settore della moda (tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, occhialeria e settori affini), istituito ai sensi del D.lgs. 252/2005. Opera dal 1997 ed è aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Occhialeria.
Come funziona l’adesione
L’adesione a Previmoda avviene compilando il modulo di iscrizione disponibile sul sito previmoda.it e consegnandolo all’ufficio HR dell’azienda. Il fondo invia le credenziali di accesso entro un mese. Per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 e che non effettuano una scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR viene automaticamente conferito a Previmoda (silenzio-assenso).
Contribuzione e TFR
La contribuzione prevede:
Quota lavoratore: 1,70% dell’ERN mensile, versata tramite trattenuta in busta paga;
Quota datore: 2,00% dell’ERN (elevato a 2,20% dal 1° gennaio 2028 per il rinnovo 2026);
TFR maturando: per gli iscritti il TFR annuale viene conferito interamente al fondo (obbligatorio per gli assunti post 28 aprile 1993);
Polizza premorienza/invalidità permanente: 0,24% dell’ERN a carico del datore, garantisce una prestazione in caso di decesso o invalidità grave prima del pensionamento.
La quota versata al fondo è deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 € annui. Al pensionamento (o alla cessazione del rapporto) il capitale accumulato può essere percepito come rendita vitalizia, come capitale parziale o come liquidazione in unica soluzione (con limiti normativi).
Sanimoda: la sanità integrativa del settore moda
Sanimoda è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore moda e occhialeria, costituito il 28 luglio 2017. Eroga prestazioni sanitarie complementari al Servizio Sanitario Nazionale ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie.
Contribuzione e decorrenza
Il contributo aziendale a Sanimoda per il settore occhialeria è attualmente di 15 €/mese per lavoratore, che salirà a 18 €/mese dal 1° gennaio 2027. Il contributo è interamente a carico del datore. Dal 1° aprile 2026 (novità del rinnovo 2026) il contributo è esteso anche ai periodi di aspettativa non retribuita successivi al comporto, garantendo la continuità della copertura sanitaria anche durante i periodi di assenza prolungata per malattia grave.
Piano sanitario e prestazioni
Il CCNL Occhialeria prevede l’accesso al Piano Sanitario Premium + LTC (Long Term Care). Le principali coperture includono:
rimborso di visite specialistiche e diagnostica ambulatoriale;
interventi chirurgici in libera professione e strutture convenzionate;
Nota sul settore occhialeria: Sanimoda prevede convenzioni speciali con centri ottici selezionati e con Audionova per la fornitura di apparecchi acustici – un benefit particolarmente rilevante per i lavoratori esposti al rumore in produzione.
Il progetto Anfao «Walk the Talk» e la parità di genere
Il rinnovo 2026 ha confermato il progetto «Walk the Talk» di Anfao, nato nell’ambito del Comitato per le pari opportunità: un programma di inclusione e valorizzazione della diversità nelle aziende del settore, con strumenti formativi per responsabili HR e iniziative di sensibilizzazione sull’equilibrio tra vita privata e lavoro. Il progetto è parte integrante degli impegni in materia di welfare aziendale e si affianca alla gestione dei congedi di cura e alle misure contro la violenza di genere già introdotte nel rinnovo.
Casi pratici
Tizio – Adesione a Previmoda all’assunzione
Tizio viene assunto il 1° giugno 2026 al livello 4 (ERN 2.042,96 €). Entro 6 mesi deve scegliere dove destinare il TFR. Aderisce a Previmoda: il suo contributo mensile è 2.042,96 × 1,70% = 34,73 €, il datore versa 2.042,96 × 2,00% = 40,86 €. Mensualmente confluiscono nel fondo anche la quota di TFR mensile maturando. In busta paga Tizio vede una trattenuta di 34,73 €, deducibile dalla sua dichiarazione dei redditi.
Caia – Sanimoda e prestazione oculistica
Caia, addetta al controllo qualità lenti, ha bisogno di occhiali progressivi. Attraverso Sanimoda accede a un ottico convenzionato: la montatura e le lenti progressive (valore circa 350 €) sono rimborsate parzialmente secondo il piano sanitario (rimborso indicativo 80-100 € o accesso a tariffa convenzionata). Caia non deve fare richiesta all’INPS né al SSN: il rimborso avviene tramite il portale Sanimoda entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.
Sempronio – Polizza premorienza: il beneficio alla famiglia
Sempronio (livello 5S, ERN 2.378,85 €) è iscritto a Previmoda. Il datore versa mensilmente la polizza premorienza: 2.378,85 × 0,24% = 5,71 €/mese. In caso di decesso di Sempronio, la polizza eroga una prestazione ai beneficiari designati, che si aggiunge alla posizione individuale accumulata nel fondo pensione. Non si tratta di un istituto INAIL: copre eventi che non siano infortuni sul lavoro.
Domande frequenti
Cos’è Previmoda e come funziona per i lavoratori dell’occhialeria?
Previmoda è il fondo pensione complementare del settore moda/occhialeria. Il lavoratore versa 1,70% dell’ERN e il datore 2,00% (2,20% dal 2028). Il TFR maturando è conferito al fondo per chi aderisce. Al pensionamento il capitale è convertibile in rendita vitalizia o liquidazione parziale.
Cos’è Sanimoda e cosa copre?
Sanimoda è il fondo di sanità integrativa del settore moda/occhialeria. Il contributo aziendale è di 15 €/mese (18 € dal gennaio 2027). Copre visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria, oculistica e Long Term Care per la non autosufficienza.
Chi paga i contributi Sanimoda?
Il contributo a Sanimoda è interamente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore non versa nulla, ma può aggiungere una quota volontaria per estendere le coperture a familiari.
Cosa copre la polizza premorienza/invalidità?
La polizza (0,24% ERN a carico del datore, dal 1° gennaio 2026) garantisce una prestazione ai lavoratori iscritti a Previmoda in caso di decesso o invalidità permanente grave prima del pensionamento. È una copertura aggiuntiva rispetto all’INAIL.
Posso aderire a Previmoda anche se non me l’hanno proposto?
Sì. Chiunque lavori in un’azienda che applica il CCNL Occhialeria può aderire autonomamente compilando il modulo su previmoda.it e consegnandolo all’HR. L’adesione attiva il diritto al contributo datoriale del 2,00% sull’ERN.
Cosa succede a Sanimoda durante un’aspettativa non retribuita?
Dal 1° aprile 2026 il contributo aziendale a Sanimoda è esteso anche ai periodi di aspettativa non retribuita successivi al comporto (novità del rinnovo 2026). In precedenza la copertura si interrompeva.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I dati su Previmoda (contributo datoriale 2,00% ERN, elevato al 2,20% dal gennaio 2028; contributo lavoratore 1,70% ERN; polizza premorienza 0,24% dal gennaio 2026) e su Sanimoda (15 €/mese fino a dicembre 2026, 18 €/mese dal gennaio 2027; estensione aspettativa dal aprile 2026) sono verificati dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali, dai siti previmoda.it e sanimoda.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.