Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 66 TU Giustizia Tributaria: Proposizione del ricorso

    Art. 66 D.Lgs. 175/2024 – Proposizione del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dell'articolo 61, comma 3.

    2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

  • Tetto alle detrazioni 2026 per i redditi alti: come funziona il limite, con esempio

    In sintesi

    • La decurtazione di 440 euro si aggiunge ai meccanismi già esistenti di riduzione delle detrazioni al crescere del reddito.
    • La soglia scatta al primo euro di reddito complessivo oltre 200.000: non è una riduzione graduata.
    • Sono escluse le spese sanitarie, i cui importi detraibili restano immutati anche per i redditi alti.
    • Rientrano nella riduzione anche le donazioni a partiti politici e i premi per polizze calamitose.
    • Se le detrazioni al 19% residue sono inferiori a 440 euro, vengono azzerate, senza generare debito.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 4 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce il comma 5-bis nell’art. 16-ter TUIR: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare delle detrazioni al 19% – già ridotto secondo i commi 1-5 – viene ulteriormente diminuito di un importo fisso pari a 440 euro, salvo le spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c).

    Approfondimento normativo completo: Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi.

    Come si applica concretamente il tetto alle detrazioni per redditi oltre 200.000 euro

    La legge di bilancio 2026 introduce un ulteriore livello di limitazione delle detrazioni al 19% per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter TUIR si sovrappone ai meccanismi già previsti dai commi 1-5 dello stesso articolo, che riducono progressivamente le detrazioni all’aumentare del reddito. Il risultato è una decurtazione aggiuntiva e fissa di 440 euro sulle detrazioni al 19% residue.

    Il meccanismo funziona in due fasi. Prima si calcola l’ammontare delle detrazioni al 19% spettanti dopo l’applicazione dei commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR e del coordinamento con l’art. 15, comma 3-bis del TUIR. Poi, per i contribuenti che superano i 200.000 euro di reddito complessivo, si sottrae ulteriormente la somma fissa di 440 euro. Il risultato finale è l’importo effettivamente detraibile dall’imposta lorda.

    La misura non è graduata: non cresce proporzionalmente al reddito oltre la soglia, ma si applica in modo uniforme a tutti coloro che superano i 200.000 euro. Questo crea un effetto soglia netto: un contribuente con 200.001 euro di reddito subisce la stessa decurtazione di chi ne guadagna 500.000. Per questo la pianificazione fiscale delle spese detraibili diventa rilevante per chi si trova in prossimità della soglia.

    Come verificare il proprio impatto

    • Calcolare il reddito complessivo ai sensi dell’art. 8 TUIR per il 2026.
    • Verificare se tale reddito supera i 200.000 euro, soglia che attiva la decurtazione.
    • Sommare le detrazioni al 19% già ridotte per effetto dei commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.
    • Sottrarre 440 euro dal totale ottenuto (senza scendere sotto zero).
    • Escludere dal conteggio le spese sanitarie, che non subiscono la decurtazione.

    Caso 1: Tizio, manager con reddito complessivo di 220.000 euro e detrazioni consistenti

    Scenario. Tizio è un manager con reddito complessivo di 220.000 euro. Le detrazioni al 19% dopo i commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR ammontano a 1.500 euro. Tra queste: interessi passivi su mutuo prima casa, premi assicurativi vita, erogazioni liberali a enti del Terzo Settore. Ha anche spese sanitarie per 2.000 euro, che non rientrano nel perimetro della decurtazione.

    Come si legge in pratica. Le detrazioni al 19% di Tizio soggette al comma 5-bis sono 1.500 euro. Applicando la decurtazione: 1.500 – 440 = 1.060 euro di detrazioni effettivamente fruibili. Le spese sanitarie rimangono detraibili per intero (19% × 2.000 = 380 euro, invariati). In totale, Tizio fruisce di 1.440 euro di detrazioni: 1.060 dalle voci soggette al taglio e 380 dalle spese sanitarie.

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito complessivo: 220.000 euro
    • Detrazioni al 19% soggette al taglio (post commi 1-5): 1.500 euro
    • Decurtazione comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni al 19% fruibili (escluse sanitarie): 1.060 euro
    • Detrazioni sanitarie: 380 euro (invariate)

    Caso 2: Caia, imprenditrice con reddito complessivo di 350.000 euro e poche detrazioni

    Scenario. Caia è titolare di una SNC con reddito complessivo di 350.000 euro. Le detrazioni al 19% residue dopo i commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR sono già molto ridotte: 500 euro complessivi (polizza vita e spese universitarie). Il meccanismo dei commi 1-5 ha già eroso buona parte delle sue detrazioni originarie a causa dell’elevato livello di reddito.

    Come si legge in pratica. Le detrazioni al 19% di Caia, già ridotte a 500 euro dai commi 1-5, subiscono l’ulteriore decurtazione di 440 euro per effetto del comma 5-bis. Restano 60 euro di detrazioni al 19% effettivamente fruibili. Il meccanismo cumulato dei due livelli di riduzione ha quasi azzerato le detrazioni di Caia, il che rende particolarmente importante la pianificazione delle spese detraibili in prossimità della dichiarazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito complessivo: 350.000 euro
    • Detrazioni al 19% post commi 1-5: 500 euro
    • Decurtazione aggiuntiva comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni al 19% residue: 60 euro
    • Effetto complessivo: quasi totale azzeramento delle detrazioni al 19%

    Caso 3: Sempronio, professionista con reddito di 205.000 euro appena sopra soglia

    Scenario. Sempronio ha un reddito complessivo di 205.000 euro, appena sopra la soglia di 200.000. Le detrazioni al 19% post commi 1-5 ammontano a 900 euro (interessi mutuo, premi assicurativi e donazioni a ONLUS). Sempronio si chiede se valga la pena ottimizzare la propria posizione fiscale per evitare l’effetto soglia della nuova norma.

    Come si legge in pratica. Poiché il reddito complessivo supera 200.000 euro, scatta la decurtazione fissa di 440 euro prevista dal comma 5-bis. Le detrazioni al 19% scendono da 900 a 460 euro. Se Sempronio potesse ridurre il reddito complessivo sotto la soglia (ad esempio attraverso contributi deducibili o perdite su partecipazioni), recupererebbe i 440 euro di detrazioni. La valutazione richiede un’analisi costi-benefici con un commercialista.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito complessivo: 205.000 euro (appena sopra soglia)
    • Detrazioni al 19% post commi 1-5: 900 euro
    • Decurtazione comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni al 19% fruibili: 460 euro
    • Nota: effetto soglia netto, valutare pianificazione con commercialista

    Quando conviene una verifica

    Per analizzare l’impatto del tetto detrazioni sulla tua dichiarazione 2026: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La decurtazione di 440 euro cresce se il reddito supera di molto i 200.000 euro?

    No. La decurtazione prevista dal comma 5-bis dell’art. 16-ter TUIR è un importo fisso di 440 euro che non aumenta al crescere del reddito oltre la soglia. Un contribuente con 300.000 euro di reddito subisce la stessa decurtazione di chi ne dichiara 201.000. L’effetto progressivo è già garantito dai commi 1-5 dell’art. 16-ter, che riducono le detrazioni in funzione del reddito complessivo.

    Il tetto delle detrazioni si applica anche alle detrazioni per carichi di famiglia?

    No. Le detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR) hanno una disciplina propria e non rientrano nell’ambito delle detrazioni al 19% richiamate dall’art. 16-ter TUIR. La decurtazione del comma 5-bis si applica esclusivamente agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, tra cui quelli elencati nell’art. 15 TUIR (escluse le spese sanitarie), le donazioni a partiti e i premi per rischio calamitoso.

    Come si determina il 'reddito complessivo' ai fini della soglia dei 200.000 euro?

    Il reddito complessivo rilevante ai fini della soglia è quello definito dall’art. 8 del TUIR, che comprende tutte le categorie reddituali: lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi. Non si tratta del solo reddito imponibile dopo le deduzioni, ma della somma algebrica dei redditi prima dell’applicazione delle deduzioni (come i contributi previdenziali).

    I premi delle polizze vita rientrano nel taglio delle detrazioni al 19%?

    Sì. I premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni rientrano tra gli oneri detraibili al 19% ai sensi dell’art. 15 TUIR (nei limiti di legge). Di conseguenza, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la detrazione relativa a tali premi subisce la decurtazione complessiva prevista dal comma 5-bis. I premi per rischio eventi calamitosi (art. 119, co. 4, D.L. 34/2020) sono esplicitamente citati dalla norma come rientranti nel perimetro della riduzione.

    Se il reddito complessivo oscilla vicino ai 200.000 euro, conviene monitorarlo durante l'anno?

    Sì, monitorare il reddito complessivo è utile per chi si trova in prossimità della soglia. Poiché la decurtazione è fissa e scatta per intero al primo euro oltre i 200.000, anche una piccola variazione del reddito complessivo può far risparmiare o far perdere 440 euro di detrazioni. Un consulente fiscale può suggerire strumenti leciti per ottimizzare la posizione (deduzioni ammissibili, timing delle plusvalenze, ecc.).

  • Bonus nido per il secondo figlio: si cumula con l’Assegno unico? caso pratico

    In sintesi

    • Bonus nido e assegno unico si cumulano per lo stesso figlio: basi normative distinte, nessuna alternatività
    • Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il bonus nido potenziato di 3.600 euro annui (ISEE fino a 40.000 euro) spetta a prescindere dalla presenza di altri figli: il vecchio requisito del “secondo figlio con primo under 10” è superato
    • Per i nati prima del 2024 valgono le tre fasce: 3.000 / 2.500 / 1.500 euro annui (circ. INPS n. 29/2026)
    • Le domande sono separate: una per il bonus nido (per ciascun figlio al nido), una sola per l’assegno unico (copre tutti i figli)
    • La franchigia casa a 91.500 euro (comma 208 LB 2026) può abbassare l’ISEE e migliorare entrambe le prestazioni

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 208 della L. 199/2025 non condiziona l’accesso a bonus nido e assegno unico a una soglia ISEE: innalza a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per figlio oltre il primo) e rafforza la scala di equivalenza per i nuclei con più figli, abbassando l’ISEE a parità di situazione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

    Bonus nido e Assegno unico per lo stesso figlio: si cumulano?

    La risposta è sì, senza riserve. Le due prestazioni hanno basi normative diverse — l’art. 1, comma 355, L. 232/2016 per il bonus nido, il D.Lgs. 230/2021 per l’assegno unico — e coprono bisogni diversi: il bonus rimborsa le rette dell’asilo nido effettivamente pagate, l’assegno è un trasferimento mensile per ogni figlio a carico. Nessuna norma le rende alternative: una famiglia con un bambino al nido percepisce l’assegno unico per quel figlio e, in più, il rimborso delle rette.

    Per chi ha un secondo figlio va chiarito un punto che genera confusione. La disciplina originaria del potenziamento (L. 213/2023, per i nati nel 2024) collegava l’importo maggiorato alla presenza di un secondo figlio con un fratello sotto i 10 anni. Quel requisito è stato superato: per effetto dell’art. 1, comma 209, L. 207/2024, a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 spetta il bonus potenziato di 3.600 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, che siano primogeniti o secondi figli. Sopra i 40.000 euro di ISEE, o senza ISEE, l’importo è di 1.500 euro.

    Per i bambini nati prima del 2024 restano le tre fasce della circolare INPS n. 29/2026: 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro tra 25.001 e 40.000 euro, 1.500 euro oltre 40.000 euro o senza ISEE. In tutti i casi il rimborso copre al massimo 11 mensilità e non supera mai la retta documentata.

    Sul piano operativo le domande restano separate: l’assegno unico si chiede una sola volta e copre tutti i figli del nucleo (i nuovi nati vanno aggiunti alla domanda esistente); il bonus nido richiede una domanda per ciascun figlio che frequenta il nido, con le ricevute delle rette di quel bambino.

    Checklist per cumulare bonus nido e assegno unico

    • Presentare la DSU 2026: la franchigia casa a 91.500 euro può abbassare l’ISEE e migliorare le fasce di entrambe le prestazioni;
    • Aggiornare la domanda di assegno unico aggiungendo il nuovo nato (non serve una domanda nuova);
    • Presentare la domanda di bonus nido per ciascun figlio al nido, con le ricevute delle rette;
    • Verificare la data di nascita: nati dal 2024 = schema potenziato 3.600 euro con ISEE fino a 40.000;
    • Monitorare separatamente gli accrediti: assegno unico e bonus nido seguono tempi diversi.

    Caso 1: due figli, il secondo al nido, ISEE 32.000 euro

    Scenario. Tizio e Caia hanno due figli: il maggiore di 6 anni e il secondo di 2 anni, nato nel 2024, al nido privato autorizzato con retta di 550 euro al mese. ISEE: 32.000 euro.

    Come si legge in pratica. L’assegno unico spetta per entrambi i figli (importo per fascia ISEE 32.000, tra il minimo di 58,30 e il massimo di 203,80 euro mensili per figlio). Il bonus nido spetta per il secondo figlio: nato nel 2024 con ISEE sotto 40.000, fascia potenziata da 3.600 euro annui, circa 327 euro al mese per 11 mensilità, interamente fruibili perché la retta (550 euro) è superiore. Il cumulo è pieno: assegno unico per due figli + 3.600 euro di rimborso rette.

    Riepilogo Caso 1

    • Assegno unico: per entrambi i figli, secondo la fascia ISEE
    • Bonus nido (nato 2024, ISEE 32.000): 3.600 euro annui, circa 327 euro/mese
    • Retta 550 euro: superiore al massimale, rimborso pieno di fascia
    • Domande: assegno unico già attivo + domanda bonus nido con ricevute
    • Nessuna alternatività tra le due prestazioni

    Caso 2: secondo figlio nato nel 2025, primo al nido, ISEE 41.000 euro

    Scenario. Sempronia ha avuto il secondo figlio a novembre 2025; il primo, nato nel 2023, ha 3 anni e frequenta ancora il nido. ISEE aggiornato: 41.000 euro.

    Come si legge in pratica. Per il primo figlio (nato 2023, ISEE sopra 40.000) il bonus nido è di 1.500 euro annui. Per il secondo figlio, nato nel 2025, va verificato il bonus nuovi nati: 1.000 euro una tantum con ISEE fino a 40.000 euro (art. 1, co. 206, L. 207/2024) — con ISEE 41.000 non spetta, ma qui entra in gioco la franchigia casa del comma 208: se la famiglia è proprietaria dell’abitazione, l’ISEE 2026 ricalcolato può scendere sotto i 40.000, aprendo sia il bonus nuovi nati sia la fascia da 2.500 euro per il bonus nido del primo figlio. L’assegno unico spetta comunque per entrambi i figli.

    Riepilogo Caso 2

    • Assegno unico: per entrambi i figli, da aggiornare con il nuovo nato
    • Bonus nido primo figlio (nato 2023, ISEE 41.000): 1.500 euro annui
    • Bonus nuovi nati (1.000 euro, ISEE max 40.000): non spetta con ISEE 41.000
    • Con DSU 2026 e franchigia casa: possibile discesa sotto 40.000 e sblocco di entrambe le fasce migliori
    • Consiglio: ricalcolare l’ISEE prima di rinunciare alle prestazioni

    Caso 3: gemelli al nido e un terzo figlio, ISEE 48.000 euro

    Scenario. Caio e Caia hanno tre figli: due gemelli di 2 anni nati nel 2024, entrambi al nido con retta di 400 euro ciascuno, e un figlio di 8 anni. ISEE: 48.000 euro.

    Come si legge in pratica. L’assegno unico spetta per tutti e tre i figli, con la maggiorazione per i figli successivi al secondo. Il bonus nido spetta per ciascun gemello con domanda separata: con ISEE sopra 40.000 la fascia è quella minima da 1.500 euro annui per ciascuno (circa 136 euro al mese, sotto la retta di 400). Ma con tre figli il nuovo calcolo ISEE è molto favorevole: scala di equivalenza a 0,25 e franchigia casa aumentata di 2.500 euro per ogni figlio oltre il primo. Se l’ISEE 2026 scendesse sotto i 40.000 euro, ciascun gemello (nato 2024) passerebbe alla fascia potenziata da 3.600 euro: 7.200 euro complessivi di rimborso invece di 3.000.

    Riepilogo Caso 3

    • Assegno unico: tre figli, con maggiorazione dal terzo
    • Bonus nido: due domande separate, una per gemello
    • Con ISEE 48.000: 1.500 euro l’anno per ciascun gemello
    • Con ISEE ricalcolato sotto 40.000: 3.600 euro per ciascun gemello (nati 2024)
    • DSU 2026 con franchigia casa e scala 0,25: il passaggio di fascia vale fino a 4.200 euro in più l’anno

    Quando conviene una verifica

    Con più figli e prestazioni da coordinare, un CAF o un patronato può elaborare la DSU 2026, aggiornare la domanda di assegno unico e presentare le domande di bonus nido con le ricevute corrette.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Posso ricevere bonus nido e assegno unico per lo stesso figlio nel 2026?

    Sì. Le due prestazioni si cumulano integralmente: l’assegno unico è un trasferimento mensile per ogni figlio a carico, il bonus nido rimborsa le rette effettivamente pagate. Si richiedono con domande separate all’INPS.

    Per il bonus potenziato da 3.600 euro serve ancora un secondo figlio con fratello under 10?

    No. Quel requisito riguardava la disciplina originaria per i nati nel 2024 (L. 213/2023) ed è stato superato dall’art. 1, comma 209, L. 207/2024: il bonus da 3.600 euro spetta a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 con ISEE fino a 40.000 euro, anche primogeniti.

    Devo presentare una domanda di bonus nido per ogni figlio?

    Sì: una domanda per ciascun figlio che frequenta il nido, con le ricevute delle rette riferite a quel bambino. L’assegno unico invece si gestisce con un’unica domanda per tutto il nucleo, da aggiornare quando nasce un altro figlio.

    Con ISEE sopra 40.000 euro perdo il bonus nido?

    No: spetta comunque l’importo di 1.500 euro annui. E con la franchigia casa a 91.500 euro introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, l’ISEE ricalcolato nel 2026 può scendere sotto la soglia e far scattare la fascia superiore.

    Da leggere insieme

  • Bonus nido 2026 con ISEE 35.000: quanto rimborso ottengo? esempio

    In sintesi

    • Con ISEE di 35.000 euro il bonus nido 2026 vale 2.500 euro annui per i bambini nati prima del 2024 e 3.600 euro annui per i nati dal 1° gennaio 2024 (circ. INPS n. 29/2026)
    • Il contributo è erogato per un massimo di 11 mensilità e non può mai superare la retta effettivamente pagata
    • Il bonus spetta anche senza ISEE o con ISEE oltre 40.000 euro: in quel caso l’importo è di 1.500 euro annui
    • La franchigia casa a 91.500 euro (comma 208 LB 2026) può abbassare l’ISEE e far salire di fascia
    • La domanda accolta vale fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni: non va rifatta ogni anno

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 208 della L. 199/2025 non fissa una soglia di accesso al bonus nido: innalza a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per figlio oltre il primo) e rafforza la scala di equivalenza per i nuclei con più figli. A parità di situazione, l’ISEE 2026 può quindi risultare più basso.

    Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

    Bonus nido 2026 con ISEE 35.000 euro: le cifre esatte

    Il bonus asilo nido (art. 1, comma 355, L. 232/2016) rimborsa le rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati, oppure finanzia forme di assistenza domiciliare per i bambini sotto i 3 anni con gravi patologie croniche. Gli importi 2026 sono fissati dalla circolare INPS n. 29/2026 e dipendono da due variabili: l’ISEE minorenni del nucleo e la data di nascita del bambino.

    Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 valgono tre fasce: 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro oltre 40.000 euro o senza ISEE. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 lo schema è potenziato: 3.600 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, 1.500 euro oltre o senza ISEE.

    Con un ISEE di 35.000 euro, quindi: 2.500 euro annui (circa 227 euro al mese per 11 mensilità) se il bambino è nato entro il 2023; 3.600 euro annui (circa 327 euro al mese) se è nato dal 2024 in poi. In ogni caso il rimborso mensile non può superare la retta documentata: con una retta di 200 euro si riceve 200 euro, non il massimale di fascia.

    Una precisazione importante: il bonus nido non ha alcuna soglia di esclusione. Anche chi supera i 40.000 euro di ISEE, o non presenta la DSU, riceve 1.500 euro annui. Ma con la nuova franchigia sull’abitazione principale (91.500 euro, comma 208 LB 2026) molte famiglie proprietarie della casa vedranno l’ISEE 2026 scendere: chi era appena sopra i 25.000,99 o i 40.000 euro può rientrare nella fascia più favorevole. Conviene quindi presentare la DSU aggiornata prima di dare per scontata la propria fascia.

    Checklist per il bonus nido 2026

    • Presentare la DSU 2026: con la franchigia casa l’ISEE può scendere di fascia;
    • Verificare la data di nascita del bambino: dal 2024 in poi vale lo schema potenziato da 3.600 euro;
    • Presentare la domanda sul portale INPS (o tramite patronato) allegando i dati del nido;
    • Caricare le ricevute di pagamento delle rette mese per mese: il rimborso segue i pagamenti documentati;
    • Ricordare che il contributo copre al massimo 11 mensilità e mai oltre la retta pagata.

    Caso 1: figlio nato nel 2024, ISEE 35.000 euro, retta 600 euro

    Scenario. Tizio e Caia hanno un figlio di 18 mesi, nato a metà 2024, che frequenta un nido privato autorizzato con retta mensile di 600 euro. ISEE del nucleo: 35.000 euro.

    Come si legge in pratica. Il bambino è nato dopo il 1° gennaio 2024: con ISEE fino a 40.000 euro spetta lo schema potenziato da 3.600 euro annui, cioè circa 327 euro al mese per 11 mensilità. La retta di 600 euro è superiore al massimale mensile, quindi la famiglia riceve l’intero importo di fascia: 327 euro al mese, per un rimborso annuo di 3.600 euro a fronte di circa 6.600-7.200 euro di rette.

    Riepilogo Caso 1

    • Nato 2024 + ISEE 35.000: fascia potenziata, 3.600 euro annui
    • Rimborso mensile: circa 327 euro (11 mensilità)
    • Retta 600 euro: superiore al massimale, rimborso pieno di fascia
    • Domanda: portale INPS con ricevute delle rette
    • Copertura effettiva: circa metà della spesa annua

    Caso 2: due figli al nido nati in anni diversi, ISEE 28.000 euro

    Scenario. Sempronia ha due figli al nido: uno di 2 anni nato nel 2023 e uno di 1 anno nato nel 2024. ISEE 28.000 euro, retta di 450 euro al mese ciascuno.

    Come si legge in pratica. Servono due domande distinte, una per figlio. Per il nato 2023 (fascia 25.001-40.000) spettano 2.500 euro annui, circa 227 euro al mese; per il nato 2024 spettano 3.600 euro annui, circa 327 euro al mese. Entrambi i rimborsi mensili sono sotto la retta di 450 euro, quindi si ricevono per intero: complessivamente circa 554 euro al mese di rimborso per 11 mensilità (6.100 euro l’anno).

    Riepilogo Caso 2

    • Due domande separate, ricevute distinte per ciascun figlio
    • Nato 2023: 2.500 euro annui (fascia ISEE 25.001-40.000)
    • Nato 2024: 3.600 euro annui (schema potenziato)
    • Rimborso complessivo: circa 6.100 euro l’anno
    • ISEE 28.000: nessuna delle due fasce massime, ma vicino alla soglia 25.000,99 – verificare l’ISEE 2026 con la nuova franchigia casa

    Caso 3: ISEE 43.000 euro, mai fatta domanda

    Scenario. Caio e Caia hanno un figlio di 2 anni (nato 2023) al nido comunale con retta di 320 euro. ISEE 2025: 43.000 euro. Non hanno mai chiesto il bonus ritenendo di non averne diritto.

    Come si legge in pratica. Primo errore da correggere: il bonus spetta anche sopra i 40.000 euro di ISEE, in misura di 1.500 euro annui (circa 136 euro al mese). Secondo punto: la famiglia è proprietaria della casa, e con la franchigia a 91.500 euro l’ISEE 2026 ricalcolato potrebbe scendere sotto i 40.000 euro, facendo salire il bonus a 2.500 euro annui. Conviene presentare la DSU 2026, poi la domanda di bonus con le ricevute della retta.

    Riepilogo Caso 3

    • ISEE 43.000: bonus comunque spettante, 1.500 euro annui
    • Con DSU 2026 e franchigia casa: possibile discesa sotto 40.000 e fascia da 2.500 euro
    • Retta 320 euro: sopra il rimborso mensile in entrambe le fasce, quindi rimborso pieno di fascia
    • Domanda: mai presentata, va fatta sul portale INPS
    • Anche il nido pubblico dà diritto al bonus per la quota di retta pagata

    Quando conviene una verifica

    Un CAF o un patronato può ricalcolare l’ISEE 2026 con le nuove regole del comma 208 e presentare la domanda di bonus nido con la documentazione corretta.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quanto rimborsa il bonus nido 2026 con ISEE di 35.000 euro?

    2.500 euro annui per i bambini nati prima del 2024 e 3.600 euro annui per i nati dal 1° gennaio 2024 (circolare INPS n. 29/2026). Il rimborso è mensile, per un massimo di 11 mensilità, e non può superare la retta effettivamente pagata.

    Il bonus nido spetta anche con ISEE sopra 40.000 euro o senza ISEE?

    Sì: in entrambi i casi spetta l’importo minimo di 1.500 euro annui. Non esiste una soglia ISEE che esclude dal bonus. Presentando l’ISEE in un secondo momento, la fascia più alta si applica solo dalle mensilità successive.

    La soglia di 91.500 euro della Legge di Bilancio 2026 riguarda il bonus nido?

    Sì, ma non come soglia di accesso: è la nuova franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE. Abbassa l’ISEE delle famiglie proprietarie della casa e può quindi far salire il bonus alla fascia superiore.

    La domanda va rifatta ogni anno?

    No: dal 2026 la domanda accolta resta valida fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni. Vanno però caricate le ricevute delle rette e presentata la DSU aggiornata ogni anno per la fascia corretta.

    Bonus nido e detrazione IRPEF per le rette sono cumulabili?

    No, sugli stessi importi: le spese rimborsate dal bonus non possono essere portate anche in detrazione al 19% (massimale 632 euro per figlio). La detrazione resta possibile solo sull’eventuale quota di retta non coperta dal bonus.

    Da leggere insieme

  • Art. 220 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni finali

    Art. 220 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni finali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’ articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.

    2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell’ articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ), sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

  • Detrazioni tagliate sopra 200.000 euro di reddito: chi perde e quanto, 3 casi

    In sintesi

    • La riduzione di 440 euro si applica alle detrazioni al 19% per chi supera 200.000 euro di reddito complessivo.
    • Sono escluse dalla decurtazione le spese sanitarie (art. 15, co. 1, lett. c TUIR), che restano intatte.
    • Rientrano nel taglio: oneri al 19% di qualsiasi fonte normativa, donazioni a partiti politici, premi assicurativi per rischio calamitoso.
    • Il riferimento è il reddito complessivo ex art. 8 TUIR, non il solo reddito imponibile.
    • La decurtazione è un importo fisso (440 euro), non una percentuale sul totale delle detrazioni.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 4 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, inserisce il nuovo comma 5-bis nell’art. 16-ter TUIR: i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro subiscono una decurtazione fissa di 440 euro sull’ammontare delle detrazioni al 19%, con esclusione delle spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c) TUIR.

    Approfondimento normativo completo: Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi.

    Come funziona il taglio da 440 euro alle detrazioni oltre 200.000 euro

    Il comma 4 della legge di bilancio 2026 introduce una penalizzazione specifica per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro: l’importo delle detrazioni al 19% a cui hanno diritto viene ridotto di 440 euro. La decurtazione è fissa e non graduata: si applica per intero non appena il reddito complessivo supera la soglia, anche di un solo euro.

    La norma si inserisce nel comma 5-bis del nuovo art. 16-ter TUIR e coordina il taglio con i meccanismi già esistenti di riduzione delle detrazioni al crescere del reddito (commi 1-5 dello stesso articolo). In sostanza, l’ammontare di detrazioni al 19% già ridotto in funzione del reddito viene ulteriormente decurtato di 440 euro per chi supera la soglia dei 200.000 euro. Se le detrazioni rimanenti dopo i commi 1-5 sono inferiori a 440 euro, il taglio si applica fino ad azzerarle, senza produrre un credito negativo.

    La misura colpisce una platea relativamente ristretta di contribuenti, ma può avere un impatto concreto su chi usufruisce di detrazioni al 19% su spese significative: interessi su mutui, premi assicurativi vita, spese veterinarie, erogazioni liberali, istruzione e simili. Le spese sanitarie sono intenzionalmente escluse dalla decurtazione per preservare l’accesso alle cure indipendentemente dal livello di reddito.

    Verifiche e adempimenti per i contribuenti oltre 200.000 euro

    • Verificare se il proprio reddito complessivo ex art. 8 TUIR supera la soglia di 200.000 euro.
    • Elencare tutte le detrazioni al 19% di cui si usufruisce, escludendo le spese sanitarie.
    • Calcolare le detrazioni al 19% spettanti dopo l’applicazione dei commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.
    • Sottrarre ulteriori 440 euro dal totale delle detrazioni residue per determinare il vantaggio effettivo.
    • Consultare un commercialista per la pianificazione fiscale e l’eventuale ottimizzazione delle spese detraibili.

    Caso 1: Tizio, dirigente con reddito complessivo di 250.000 euro

    Scenario. Tizio è un dirigente di una multinazionale con reddito complessivo IRPEF di 250.000 euro. Nel 2026 sostiene spese detraibili al 19% per: interessi su mutuo prima casa (ca. 800 euro di detrazione), premi assicurativi vita e infortuni (ca. 300 euro di detrazione), spese veterinarie (ca. 100 euro di detrazione). Totale detrazioni al 19% spettanti: circa 1.200 euro, già ridotte secondo i commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.

    Come si legge in pratica. In base al comma 5-bis introdotto dal comma 4 LB 2026, le detrazioni al 19% di Tizio subiscono una ulteriore decurtazione fissa di 440 euro. Le detrazioni effettivamente fruibili scendono da 1.200 a 760 euro. Le spese sanitarie (se presenti) restano invece intoccate. Tizio paga quindi 440 euro di IRPEF in più rispetto a un contribuente con reddito identico ma inferiore alla soglia.

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito complessivo: 250.000 euro (oltre soglia 200.000)
    • Detrazioni al 19% prima del taglio: circa 1.200 euro
    • Decurtazione ex comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni effettivamente fruibili: circa 760 euro
    • IRPEF aggiuntiva rispetto al pre-riforma: 440 euro

    Caso 2: Caia, medico specialista con reddito complessivo di 210.000 euro

    Scenario. Caia è una medico specialista libera professionista con reddito complessivo di 210.000 euro. Sostiene spese detraibili al 19% per: spese universitarie di un figlio a carico (ca. 500 euro di detrazione), erogazioni liberali a ONLUS (ca. 250 euro), premi polizza vita (ca. 150 euro). Totale detrazioni al 19% prima del nuovo taglio: circa 900 euro. Non ha spese sanitarie rilevanti (le sue spese mediche personali sono professionalmente deducibili).

    Come si legge in pratica. Il comma 5-bis si applica a Caia perché il reddito complessivo supera 200.000 euro. Le detrazioni al 19% di 900 euro vengono ridotte di 440 euro: restano 460 euro di detrazioni effettivamente fruibili. L’aggravio IRPEF è di 440 euro rispetto a un contribuente con le stesse spese ma reddito sotto la soglia. Le spese sanitarie eventualmente sostenute resterebbero invece detraibili per intero, non essendo soggette alla decurtazione del comma 5-bis.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito complessivo: 210.000 euro (appena oltre soglia)
    • Detrazioni al 19% prima del taglio: circa 900 euro
    • Decurtazione fissa: 440 euro
    • Detrazioni residue fruibili: circa 460 euro
    • IRPEF in più: 440 euro rispetto alla soglia

    Caso 3: Sempronio, imprenditore con reddito complessivo di 300.000 euro

    Scenario. Sempronio è titolare di un’impresa individuale con reddito complessivo di 300.000 euro. Le detrazioni al 19% dopo i meccanismi di riduzione già previsti dai commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR ammontano a soli 380 euro (interessi mutuo prima casa e premi assicurativi). Non ha donato a partiti politici né ha polizze calamitose rilevanti. Ha invece sostenuto significative spese sanitarie per cure specialistiche, che restano escluse.

    Come si legge in pratica. La decurtazione di 440 euro prevista dal comma 5-bis supera le detrazioni al 19% residue di Sempronio (380 euro). In questo caso il taglio si applica fino ad azzerare le detrazioni: le detrazioni al 19% scendono a zero, senza che si generi un’eccedenza negativa o un debito aggiuntivo oltre all’azzeramento. Le spese sanitarie di Sempronio rimangono invece integralmente detraibili perché escluse dall’ambito di applicazione del comma 5-bis.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito complessivo: 300.000 euro
    • Detrazioni al 19% residue (post-commi 1-5): 380 euro
    • Decurtazione comma 5-bis: 440 euro (applicata fino ad azzerare le detrazioni)
    • Detrazioni al 19% effettive: 0 euro
    • Spese sanitarie: non colpite, restano interamente detraibili

    Quando conviene una verifica

    Per calcolare l’impatto del taglio detrazioni nel tuo caso concreto: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi è soggetto alla decurtazione di 440 euro sulle detrazioni al 19%?

    Sono soggetti alla decurtazione tutti i contribuenti persone fisiche il cui reddito complessivo – calcolato ai sensi dell’art. 8 del TUIR – supera 200.000 euro. La soglia è riferita al reddito complessivo, non al solo reddito imponibile dopo le deduzioni. Il superamento della soglia anche di un solo euro fa scattare l’intera decurtazione fissa di 440 euro.

    Le spese sanitarie sono colpite dalla riduzione delle detrazioni al 19%?

    No. Il comma 5-bis inserito dalla legge di bilancio 2026 esclude espressamente le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR dalla decurtazione di 440 euro. Un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro potrà quindi continuare a detrarre integralmente le spese mediche e sanitarie nella misura del 19% prevista dalla normativa.

    Cosa si intende per 'detrazioni al 19%' ai fini di questa norma?

    Rientrano nel perimetro della decurtazione tutti gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, con esclusione delle spese sanitarie. Sono espressamente inclusi anche le erogazioni liberali a partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, co. 4, D.L. 34/2020). Rientrano quindi, tra gli altri, interessi su mutui, premi assicurativi vita, spese veterinarie e istruzione.

    La decurtazione di 440 euro è applicata anche se le mie detrazioni al 19% sono inferiori a tale importo?

    Sì, ma con un limite: il taglio si applica fino ad azzerare le detrazioni al 19% spettanti, senza generare un valore negativo. Se un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro ha detrazioni al 19% pari a, ad esempio, 200 euro, la decurtazione le azzera interamente ma non produce ulteriori obblighi fiscali oltre all’azzeramento.

    Il taglio riguarda anche le detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse di familiari a carico?

    La norma del comma 5-bis si riferisce alle detrazioni spettanti al contribuente in relazione agli oneri elencati, inclusi quelli sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, laddove la detraibilità sia già prevista nella misura del 19%. Il testo non opera distinzioni in base a chi ha sostenuto materialmente la spesa, ma fa riferimento alla detrazione complessivamente computata in capo al contribuente con reddito oltre la soglia.

  • Articolo 65 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 313 c.c.: provvedimento del trib

    Art. 65 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 313 c.c.: provvedimento del tribunale sull’adozione adulti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 313. – Provvedimento del tribunale. – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

  • Requisiti pensione 2026: l’aumento legato all’aspettativa di vita e’ congelato?

    In sintesi

    • Il comma 186 LB 2026 sospende l’adeguamento all’aspettativa di vita per specifiche categorie di lavoratori.
    • L’esonero riguarda sia il requisito anagrafico (vecchiaia) sia quello contributivo (pensione anticipata).
    • Per beneficiarne occorre trovarsi nelle condizioni elencate al comma 187 della medesima legge.
    • L’esonero si applica agli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata.
    • La norma e’ entrata in vigore in via anticipata il 30 dicembre 2025, prima dell’inizio dell’anno pensionistico 2026.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 186 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, stabilisce che per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 187, non si applica l’incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia ne’ l’incremento contributivo per la pensione anticipata legato all’adeguamento alla speranza di vita di cui al comma 185.

    Approfondimento normativo completo: Comma 186 LB26: esonero dall’aumento dei requisiti pensionistici.

    Cosa cambia nel 2026 per chi sta per andare in pensione

    Ogni due anni l’INPS aggiorna i requisiti di accesso alla pensione in base all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT. Questo meccanismo, introdotto dalla riforma Fornero del 2011, si applica in linea generale a tutti i lavoratori iscritti al sistema previdenziale obbligatorio. Per il biennio 2025-2026 era atteso un adeguamento al rialzo dei requisiti, che avrebbe posticipato ulteriormente l’accesso alla quiescenza.

    La legge di bilancio 2026 ha pero’ introdotto, con il comma 186, un esonero parziale da questo meccanismo. Non tutti i lavoratori vedranno slittare le proprie finestre pensionistiche: chi rientra nelle condizioni previste dal successivo comma 187 potra’ andare in pensione senza scontare l’incremento derivante dall’adeguamento alla speranza di vita di cui al comma 185.

    E’ fondamentale capire a chi si rivolge concretamente questo esonero, poiche’ la norma distingue con precisione tra tipologie di lavoratori, regimi previdenziali e requisiti interessati. Il caso pratico che segue illustra le situazioni piu’ ricorrenti, aiutando il lettore a verificare se la propria posizione e’ compatibile con la protezione introdotta dal legislatore.

    Cosa verificare prima di fare domanda di pensione nel 2026

    • Accertare il regime previdenziale di appartenenza: AGO, forma sostitutiva/esclusiva o Gestione separata INPS.
    • Verificare di trovarsi in una delle condizioni tassativamente elencate dal comma 187 della L. 199/2025.
    • Controllare se il proprio requisito pensionistico e’ di tipo anagrafico (vecchiaia) o contributivo (anticipata).
    • Richiedere all’INPS un estratto conto contributivo aggiornato con la proiezione della data di maturazione.
    • Valutare con un consulente previdenziale se l’esonero si applica e se e’ piu’ conveniente anticipare o posticipare la richiesta.

    Caso 1: Tizio, dipendente privato con 42 anni di contributi

    Scenario. Tizio, 61 anni, e’ un lavoratore dipendente del settore privato iscritto all’INPS (AGO). Ha maturato circa 42 anni di contributi e puntava alla pensione anticipata nel corso del 2026. Senza esonero, l’adeguamento all’aspettativa di vita avrebbe richiesto qualche mese contributivo aggiuntivo. Tizio si chiede se rientra nelle condizioni del comma 187 e quindi se puo’ presentare domanda senza attendere.

    Come si legge in pratica. Tizio e’ iscritto all’assicurazione generale obbligatoria: il comma 186 LB 2026 e’ quindi astrattamente applicabile alla sua posizione. Il nodo decisivo e’ pero’ il comma 187, che elenca le condizioni specifiche per beneficiare dell’esonero. Se Tizio rientra in una di quelle condizioni, non subira’ l’incremento del requisito contributivo previsto dal comma 185. E’ essenziale che verifichi la propria posizione tramite l’estratto conto INPS e, se necessario, con il supporto di un consulente, prima di presentare la domanda. Un errore di valutazione potrebbe comportare il rigetto della domanda o la perdita di mesi di assegno.

    Riepilogo Caso 1

    • Regime: AGO (INPS, dipendente privato)
    • Norma applicabile: comma 186 L. 199/2025
    • Condizione necessaria: rientrare nel comma 187
    • Requisito interessato: contributivo (pensione anticipata)
    • Azione consigliata: estratto conto INPS + verifica comma 187

    Caso 2: Caia, iscritta alla Gestione separata INPS

    Scenario. Caia, 64 anni, ha lavorato per molti anni come consulente autonoma iscritta alla Gestione separata INPS ex L. 335/1995. Ha accumulato un montante contributivo significativo e, raggiungendo i 67 anni di eta’, punta alla pensione di vecchiaia. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 riguardi anche lei o se sia esonerata.

    Come si legge in pratica. La Gestione separata e’ espressamente inclusa nel perimetro applicativo del comma 186 LB 2026, come confermato dal richiamo all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Caia e’ quindi potenzialmente esonerata dall’adeguamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, a condizione che si trovi in una delle ipotesi descritte dal comma 187. Deve verificare con attenzione la propria posizione, anche considerando che per i lavoratori della Gestione separata il calcolo della pensione e’ interamente contributivo, e che eventuali ritardi nell’accesso possono incidere sul montante finale.

    Riepilogo Caso 2

    • Regime: Gestione separata INPS (ex art. 2, c. 26, L. 335/1995)
    • Norma applicabile: comma 186 L. 199/2025
    • Requisito interessato: anagrafico (pensione di vecchiaia)
    • Condizione necessaria: rientrare nel comma 187
    • Azione consigliata: verifica estratto conto e condizioni comma 187

    Caso 3: Sempronio, iscritto a una cassa sostitutiva

    Scenario. Sempronio, 63 anni, ha lavorato per decenni come dipendente di un ente pubblico economico iscritto a una forma previdenziale sostitutiva dell’AGO. E’ prossimo ai requisiti per la pensione anticipata e si chiede se il meccanismo di esonero introdotto dalla legge di bilancio 2026 riguardi anche i lavoratori delle casse sostitutive, oppure se si applichi solo ai dipendenti privati standard iscritti all’INPS.

    Come si legge in pratica. Il comma 186 della L. 199/2025 include espressamente le forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Sempronio rientra quindi nel perimetro della norma. Anche per lui, tuttavia, l’esonero dall’incremento dei requisiti e’ subordinato al verificarsi delle condizioni fissate dal comma 187. Le casse sostitutive possono avere regole interne proprie sulla decorrenza: Sempronio dovra’ confrontarsi sia con la norma di legge sia con il regolamento della propria cassa per capire come si coordina il regime di esonero con le finestre di accesso previste dal suo ente.

    Riepilogo Caso 3

    • Regime: forma sostitutiva/esclusiva dell’AGO
    • Norma applicabile: comma 186 L. 199/2025
    • Requisito interessato: contributivo (pensione anticipata)
    • Condizione necessaria: rientrare nel comma 187
    • Azione consigliata: verifica con la propria cassa + consulenza previdenziale

    Quando conviene una verifica

    Vuoi sapere se rientri nell’esonero del comma 186? Un esperto analizza la tua posizione. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il congelamento dell'aspettativa di vita vale per tutti nel 2026?

    No. Il comma 186 della legge di bilancio 2026 non e’ un esonero universale: si applica solo ai lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata che si trovino in una delle condizioni specificamente elencate dal successivo comma 187. Chi non rientra in quelle condizioni subisce regolarmente l’adeguamento dei requisiti previsto dal comma 185.

    La norma riguarda sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata?

    Si’. Il comma 186 LB 2026 sospende l’adeguamento all’aspettativa di vita sia per il requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia, sia per il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata. I due istituti vengono quindi trattati in parallelo, a condizione che il lavoratore rispetti le condizioni del comma 187.

    Da quando e' in vigore il comma 186 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 186 e’ entrato in vigore in via anticipata il 30 dicembre 2025, ovvero il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore anticipata rispetto al 1 gennaio 2026 garantisce che il meccanismo di esonero sia operativo fin dall’inizio del periodo pensionistico 2026, evitando vuoti normativi per chi avesse maturato i requisiti a cavallo d’anno.

    Chi sono i lavoratori iscritti alla Gestione separata coperti dalla norma?

    La norma richiama espressamente l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che istituisce la Gestione separata INPS. Vi rientrano i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti senza cassa propria e altre categorie atipiche che versano i contributi in questa gestione. Anche per loro, l’esonero e’ condizionato alle circostanze del comma 187.

    Come faccio a sapere se rientro nelle condizioni del comma 187?

    Il comma 187 elenca tassativamente le situazioni che danno diritto all’esonero previsto dal comma 186. E’ necessario leggere entrambe le disposizioni in modo coordinato. In pratica, conviene richiedere all’INPS una certificazione del diritto o, prima ancora, consultare un patronato o un consulente previdenziale abilitato che possa verificare la posizione contributiva individuale e confrontarla con le condizioni di legge.

    Vedi anche: Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, Pensione a inizio 2027, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Quanti mesi di congedo parentale all’80%? casi pratici 2026

    In sintesi

    • Il congedo all’80% e’ previsto per le mensilita’ aggiuntive ex D.Lgs. 105/2022
    • L’80% si applica in genere per un mese aggiuntivo per ciascun genitore
    • La misura base del 30% si estende ora fino ai 14 anni del figlio
    • Il comma 219 LB26 modifica l’art. 34 D.Lgs. 151/2001 sul trattamento economico
    • Le mensilita’ aggiuntive all’80% e al 60% seguono il nuovo limite di eta’

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 219 della L. 199/2025 estende fino al quattordicesimo anno del figlio l’indennita’ INPS del 30% (e delle mensilita’ aggiuntive all’80% o al 60% introdotte dal D.Lgs. 105/2022) modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001.

    Approfondimento normativo completo: Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo.

    Congedo parentale all'80%: quanti mesi spettano e come funziona nel 2026

    La domanda sul congedo parentale all’80% nasce dalla stratificazione normativa degli ultimi anni. Il D.Lgs. 105/2022, in attuazione della direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto mensilita’ aggiuntive di congedo parentale indennizzate in misura piu’ elevata: prima all’80%, poi alcune revisioni hanno portato percentuali diverse a seconda del periodo di fruizione. Il comma 219 della LB26 ha esteso coerentemente anche queste mensilita’ aggiuntive al nuovo limite dei quattordici anni del figlio, modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001.

    In termini pratici, chi ha diritto alle mensilita’ aggiuntive all’80% deve verificare due condizioni: di non aver gia’ esaurito il numero massimo di mensilita’ aggiuntive previste dalla disciplina vigente al momento della fruizione e che il figlio non abbia ancora compiuto i quattordici anni. Le regole specifiche sulle mensilita’ aggiuntive e sulle percentuali esatte possono essere state oggetto di aggiornamenti successivi al D.Lgs. 105/2022; e’ opportuno verificare le circolari INPS aggiornate per i periodi di fruizione nel 2026.

    Dal punto di vista del calcolo, l’indennita’ all’80% si applica sulla retribuzione media giornaliera percepita nei trenta giorni precedenti l’inizio del congedo, salvo diverse disposizioni contrattuali. Alcuni contratti collettivi prevedono una integrazione datoriale che porta il trattamento complessivo a livelli superiori all’80%; verificare il CCNL applicabile al proprio rapporto di lavoro e’ quindi fondamentale per un calcolo corretto.

    Checklist per il congedo all'80%

    • Verificare se si ha ancora diritto alle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022;
    • Controllare che il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni (nuovo limite LB26);
    • Verificare le circolari INPS aggiornate sulle percentuali per le mensilita’ aggiuntive 2026;
    • Controllare se il CCNL applicabile prevede una integrazione datoriale al trattamento INPS;
    • Presentare domanda all’INPS con il modulo specifico, indicando il tipo di congedo richiesto.

    Caso 1: lavoratrice dipendente con figlio di 13 anni, mensilita' aggiuntiva mai fruita

    Scenario. Caia, dipendente a tempo indeterminato, ha un figlio di 13 anni e non ha mai fruito della mensilita’ aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. 105/2022. Nel 2025 riteneva di non poterlo fare per il limite dei 12 anni; nel 2026 vuole capire se puo’ ancora farlo.

    Come si legge in pratica. Con il nuovo limite a 14 anni fissato dal comma 219 LB26, Caia puo’ fruire della mensilita’ aggiuntiva prevista dal D.Lgs. 105/2022 fino al compimento dei 14 anni del figlio. L’importo e’ in linea di principio pari all’80% della retribuzione per il periodo aggiuntivo, salvo aggiornamenti delle circolari INPS. E’ necessario presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo e verificare le istruzioni operative aggiornate.

    Riepilogo Caso 1

    • Figlio: 13 anni – rientra nel nuovo limite di 14 anni
    • Mensilita’ aggiuntiva ex D.Lgs. 105/2022: non ancora fruita
    • Indennita’: in linea di principio 80% della retribuzione per il periodo aggiuntivo
    • Verifica: circolari INPS 2026 per percentuali e modalita’ aggiornate
    • Domanda: da presentare all’INPS prima dell’inizio del congedo

    Caso 2: padre dipendente con figlio di 11 anni, vuole pianificare la fruizione

    Scenario. Tizio ha un figlio di 11 anni. Ha gia’ fruito di 3 mesi di congedo parentale ordinario al 30%. Non ha mai fruito delle mensilita’ aggiuntive. Vuole sapere quanti mesi ancora puo’ prendere e a quale percentuale, anche nei prossimi anni.

    Come si legge in pratica. Tizio ha ancora 3 mesi di congedo ordinario al 30% disponibili (su 6 totali per genitore) da fruire entro i 14 anni del figlio, grazie alla modifica del comma 219 LB26. Puo’ inoltre fruire della mensilita’ aggiuntiva prevista dal D.Lgs. 105/2022 per il periodo aggiuntivo, salvo verifica delle circolari INPS vigenti al momento della fruizione. Si raccomanda di pianificare la fruizione con un patronato per ottimizzare i periodi e le percentuali.

    Riepilogo Caso 2

    • Figlio: 11 anni – finestra fino ai 14 anni (3 anni ancora disponibili)
    • Mesi ordinari residui: 3 (al 30% INPS)
    • Mensilita’ aggiuntiva ex D.Lgs. 105/2022: da verificare con INPS
    • Integrazione CCNL: verificare se il contratto prevede quota datoriale
    • Azione: pianificare con patronato per ottimizzare fruizione e percentuali

    Caso 3: entrambi i genitori fruiscono del congedo nell'anno del quarto anno di primaria

    Scenario. Sempronio e Caia hanno un figlio di 9 anni. Entrambi sono dipendenti a tempo indeterminato. Vogliono capire se nel 2026 possono entrambi fruire di un periodo di congedo parentale e a quale percentuale, per accompagnare il figlio in un momento educativo impegnativo.

    Come si legge in pratica. Con il figlio di 9 anni, entrambi i genitori rientrano abbondantemente nel nuovo limite dei 14 anni. Ciascuno puo’ fruire del congedo ordinario al 30% per i mesi residui (fino a 6 per genitore, deducendo quelli gia’ fruiti), e delle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022. Il tetto complessivo familiare di 10 o 11 mesi va verificato considerando quanto gia’ fruito da ciascuno. Non e’ possibile sovrapporre i periodi dei due genitori per superare il tetto complessivo.

    Riepilogo Caso 3

    • Figlio: 9 anni – ampiamente dentro il nuovo limite di 14 anni
    • Entrambi i genitori: ciascuno ha diritto fino a 6 mesi (deducendo fruito)
    • Tetto complessivo familiare: 10 o 11 mesi totali tra i due genitori
    • Indennita’: 30% ordinario, piu’ mensilita’ aggiuntive da verificare con INPS
    • Azione: coordinare i periodi per non superare il tetto familiare complessivo

    Quando conviene una verifica

    Un esperto verifica la tua situazione e presenta la domanda INPS Consulta un patronato per calcolare i mesi di congedo spettanti.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e' il congedo parentale indennizzato all'80% e quante mensilita' spettano nel 2026?

    Il congedo parentale all’80% e’ una mensilita’ aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro. Il comma 219 LB26 ha esteso anche questa mensilita’ fino ai quattordici anni del figlio, modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001. Il numero esatto di mensilita’ aggiuntive e le percentuali precise vanno verificati con le circolari INPS aggiornate per il 2026.

    Qual e' la differenza tra il 30% e l'80% nel congedo parentale?

    Il 30% e’ l’indennita’ ordinaria INPS per il congedo parentale tradizionale (art. 34 D.Lgs. 151/2001). L’80% si applica alle mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022; alcune revisioni successive hanno introdotto anche una percentuale al 60%. Le regole specifiche su quali periodi siano indennizzati a quale aliquota vanno verificate con le istruzioni INPS vigenti al momento della fruizione.

    Il congedo all'80% si calcola su tutta la retribuzione o su una base ridotta?

    In linea generale, l’indennita’ INPS si calcola sulla retribuzione media giornaliera percepita nei trenta giorni precedenti l’inizio del congedo, salvo disposizioni specifiche del CCNL applicabile. Alcuni contratti collettivi prevedono una integrazione datoriale che porta il trattamento complessivo a livelli superiori; e’ opportuno verificare il proprio CCNL.

    Posso fruire del congedo all'80% anche se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?

    Si’, grazie alla modifica del comma 219 LB26, l’indennita’ INPS (comprese le mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende fino ai 14 anni del figlio. Chi non aveva ancora fruito delle mensilita’ aggiuntive puo’ quindi farlo entro il nuovo limite.

    Il congedo parentale all'80% deve essere fruito in modo continuativo o si puo' frazionare?

    In linea generale il congedo parentale e’ frazionabile in giorni o in ore, a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Le modalita’ specifiche di fruizione frazionata e i minimi di frazionamento vanno verificati con il CCNL e con le istruzioni INPS, in quanto le regole possono variare per settore.

  • APE sociale 2026: quali lavori gravosi danno diritto all’anticipo? esempi

    In sintesi

    • Le professioni tutelate sono tassativamente quelle dell’Allegato B alla L. 205/2017
    • Occorre svolgere quella professione gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 negli ultimi 7
    • L’anzianità contributiva minima richiesta è di 30 anni in entrambi i percorsi
    • I lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011 accedono tramite il percorso b) del comma 187
    • Il trattamento percepito è reddito assimilato a lavoro dipendente ai fini IRPEF (art. 49 TUIR)

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, estende l’APE sociale ai lavoratori dipendenti in professioni elencate nell’Allegato B alla L. 205/2017 con almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) in quelle mansioni, e almeno 30 anni di contributi; nonché ai lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011 con pari anzianità contributiva.

    Approfondimento normativo completo: Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti.

    Chi può accedere all'APE sociale 2026 per lavori gravosi

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 individua due categorie distinte di lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata tramite APE sociale. La prima riguarda i dipendenti che svolgono professioni elencate nell’Allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205: si tratta di un elenco tassativo, che non ammette estensioni per analogia.

    Per rientrare nel percorso a), non basta essere iscritti a una di quelle professioni: occorre dimostrare di aver svolto continuativamente quella specifica attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure per almeno sei anni negli ultimi sette immediatamente precedenti il pensionamento. Il requisito esprime la ratio di tutelare chi è stato effettivamente e durevolmente esposto alla fatica e al rischio di quelle mansioni.

    La seconda categoria, il percorso b), è riservata ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (i cosiddetti ‘usuranti’). Anche questi lavoratori devono soddisfare le condizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011 e possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva. In entrambi i percorsi, il requisito contributivo è identico.

    Cosa verificare prima di presentare domanda

    • Verificare che la propria mansione figuri nell’Allegato B alla L. 205/2017 o nel D.Lgs. 67/2011
    • Ricostruire la storia lavorativa degli ultimi 10 anni per calcolare gli anni nella mansione gravosa
    • Controllare il totale dei contributi versati: servono almeno 30 anni di anzianità contributiva
    • Accertare che il rapporto sia di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.
    • Verificare l’applicazione della tassazione IRPEF sul trattamento (art. 49 e 51 TUIR)

    Caso 1: Tizio, operatore ecologico con 32 anni di contributi

    Scenario. Tizio ha 62 anni e lavora come operatore ecologico (raccolta rifiuti urbani) da 18 anni alle dipendenze di un ente locale. Negli ultimi 10 anni ha svolto esclusivamente quella mansione, maturando 32 anni complessivi di contributi previdenziali. La professione di operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti rientra nell’Allegato B alla L. 205/2017. Tizio si chiede se possa accedere all’APE sociale 2026.

    Come si legge in pratica. Tizio soddisfa entrambe le condizioni del percorso a) del comma 187. Primo requisito mansione gravosa: negli ultimi 10 anni ha svolto continuativamente la mansione di operatore ecologico per tutti e 10 gli anni, superando la soglia di 7 anni su 10 richiesta dalla norma. Secondo requisito contributivo: con 32 anni di contributi supera la soglia minima di 30 anni. Il rapporto è di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., condizione necessaria per accedere alla misura. Il trattamento sarà tassato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR. Tizio può dunque presentare domanda di APE sociale.

    Riepilogo Caso 1

    • Professione: operatore ecologico (raccolta rifiuti) – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione gravosa negli ultimi 10: 10 su 10 (soglia: 7 su 10) – SUPERATA
    • Anzianità contributiva: 32 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Rapporto di lavoro: subordinato ex art. 2094 c.c. – CONFORME
    • Esito: accesso all’APE sociale 2026 ammissibile, salvo verifica INPS in sede istruttoria

    Caso 2: Caia, infermiera con carriera mista

    Scenario. Caia ha 63 anni e lavora come infermiera in una struttura privata accreditata. Negli ultimi 10 anni ha svolto la mansione infermieristica per 8 anni, mentre per 2 anni ha ricoperto un ruolo amministrativo all’interno della stessa struttura, senza contatto diretto con i pazienti. Possiede 31 anni di contributi complessivi. L’infermiere professionale è incluso nell’Allegato B alla L. 205/2017.

    Come si legge in pratica. Il comma 187 richiede che la mansione gravosa sia svolta ‘al momento del pensionamento’ da almeno 7 anni negli ultimi 10. Caia conta 8 anni nella mansione infermieristica negli ultimi 10: la soglia di 7 su 10 è superata. Il fatto che negli altri 2 anni abbia ricoperto un ruolo diverso non preclude il diritto, poiché la norma non richiede svolgimento esclusivo ma indica una durata minima. Il requisito contributivo di 31 anni supera la soglia di 30. È tuttavia necessario che al momento del pensionamento Caia svolga effettivamente la mansione infermieristica, come richiede la lettera della norma. Se al momento della domanda ricopre ancora il ruolo amministrativo, l’accesso potrebbe essere negato: occorre un’attenta verifica della posizione attuale.

    Riepilogo Caso 2

    • Professione: infermiera professionale – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione gravosa negli ultimi 10: 8 su 10 (soglia: 7 su 10) – SUPERATA
    • Anzianità contributiva: 31 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Condizione critica: svolgimento della mansione ‘al momento del pensionamento’ da verificare
    • Esito: ammissibile in linea di principio, subordinato alla verifica della mansione attuale

    Caso 3: Sempronio, lavoratore usurante ex D.Lgs. 67/2011

    Scenario. Sempronio ha 61 anni e lavora da 25 anni come gruista su cantiere edile, mansione che rientra tra le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Ha maturato 29 anni di contributi complessivi. Si chiede se possa accedere all’APE sociale 2026 tramite il percorso riservato agli usuranti.

    Come si legge in pratica. Il percorso b) del comma 187 si applica ai lavoratori che soddisfano le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 e possiedono almeno 30 anni di anzianità contributiva. Sempronio conta 29 anni di contributi, inferiore alla soglia minima di 30 anni richiesta dalla norma. L’anno mancante non può essere compensato con altri elementi: il requisito contributivo è tassativo e non derogabile. Sempronio non può accedere all’APE sociale 2026 nella situazione attuale. Potrà rivalutare la domanda una volta raggiunti i 30 anni di contributi, verificando contestualmente il mantenimento degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 67/2011 e la persistenza della condizione di usurante.

    Riepilogo Caso 3

    • Mansione: gruista su cantiere – potenzialmente usurante ex D.Lgs. 67/2011
    • Anzianità contributiva: 29 anni (soglia: 30 anni) – NON RAGGIUNTA
    • Condizioni D.Lgs. 67/2011: da verificare in sede INPS (commi 2 e 3 art. 1)
    • Requisito anagrafico: 61 anni – compatibile con la misura in astratto
    • Esito: accesso negato per contributi insufficienti; rivalutare al raggiungimento dei 30 anni

    Quando conviene una verifica

    Verifica la tua posizione contributiva con un esperto prima di presentare domanda all’INPS. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Tutte le professioni faticose rientrano nell'APE sociale 2026?

    No. Il comma 187 della legge di bilancio 2026 tutela esclusivamente le professioni elencate nell’Allegato B alla L. 205/2017 (percorso a) e le lavorazioni usuranti disciplinate dal D.Lgs. 67/2011 (percorso b). Non esiste una clausola generale che copra ogni attività faticosa: se la mansione non figura in quegli elenchi tassativi, il diritto all’APE sociale per gravosità non sussiste, indipendentemente dall’onerosità oggettiva del lavoro svolto.

    Cosa significa 'al momento del pensionamento' nella norma?

    La locuzione indica che il lavoratore deve svolgere la mansione gravosa nel periodo immediatamente precedente la maturazione del diritto. Non è sufficiente averla svolta in passato se, al momento della domanda, si ricopre un ruolo diverso. Il comma 187 lega il beneficio alla condizione lavorativa attuale, a conferma che la tutela è orientata a chi è ancora esposto all’usura fisica di quelle mansioni al momento dell’uscita dal mercato del lavoro.

    I 30 anni di contributi possono includere contributi figurativi?

    Il comma 187 fa riferimento all’anzianità contributiva ‘pari ad almeno 30 anni’ senza escludere esplicitamente i contributi figurativi. In base ai principi generali del sistema previdenziale italiano, i contributi figurativi – quali quelli accreditati per maternità, malattia o cassa integrazione – concorrono ordinariamente al calcolo dell’anzianità contributiva, salvo disposizione contraria. La verifica puntuale spetta all’INPS in sede istruttoria.

    Il percorso a) e il percorso b) possono coesistere?

    I due percorsi del comma 187 sono alternativi e non cumulativi: il lavoratore accede tramite il percorso che soddisfa. Chi rientra sia nell’Allegato B alla L. 205/2017 sia nelle lavorazioni usuranti ex D.Lgs. 67/2011 può scegliere il percorso più favorevole alla propria situazione contributiva e lavorativa, ma non sommare i benefici di entrambi. In ogni caso il requisito contributivo di 30 anni è comune a entrambi i percorsi.

    Il trattamento APE sociale è soggetto a tassazione?

    Sì. Il comma 187 richiama gli articoli 49 e 51 del TUIR: il trattamento è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, e la base imponibile IRPEF è determinata secondo le regole dell’art. 51 TUIR. Il beneficiario è quindi soggetto alle aliquote progressive IRPEF ordinarie, con applicazione delle detrazioni spettanti per redditi da pensione o da lavoro dipendente assimilato.

    Vedi anche: APE sociale, Lavori usuranti, Pensione anticipata e Quota 103, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e Pensione di vecchiaia.

  • Ho un pignoramento in corso: la rottamazione quinquies lo blocca? caso pratico

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    In sintesi

    • La rottamazione quinquies sospende le procedure esecutive in corso dopo l’adesione.
    • Si pagano solo capitale e spese esecutive, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.
    • I carichi definibili riguardano affidamenti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
    • Chi ha un giudizio pendente deve rinunciare al ricorso per accedere al beneficio.
    • Un solo passo omesso, come la mancata rinuncia ai giudizi, fa decadere l’agevolazione.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 regolano la procedura della rottamazione-quinquies, prevedendo effetti sospensivi sulle azioni esecutive in corso una volta presentata la domanda e fino al pagamento delle rate.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Prima degli esempi: cosa prevede la norma sul pignoramento

    La rottamazione-quinquies, disciplinata dai commi 82-97 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando il solo importo del capitale originario e le spese esecutive, con esclusione integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. Per chi si trova con un pignoramento attivo, il nodo cruciale e sapere quando l’adesione produce effetti sospensivi.

    I commi 85-97 costruiscono la procedura passo per passo. Il comma 85 obbliga AdER a mettere a disposizione, nell’area riservata del proprio sito, i dati sui carichi definibili: il debitore deve poter verificare cosa puo rottamare prima di impegnarsi. Solo dopo questa verifica e possibile presentare la domanda di adesione, il cui invio fa scattare gli effetti sospensivi sulle procedure esecutive in corso. La sospensione e condizionata: decade se il contribuente non rispetta la tabella dei pagamenti o omette atti processuali come la rinuncia ai giudizi pendenti (comma 87).

    Dal punto di vista pratico, chi subisce un pignoramento su stipendio, conto corrente o immobile deve agire tempestivamente: l’adesione non cancella automaticamente il pignoramento gia eseguito, ma ne sospende la prosecuzione. Il creditore procedente (AdER) in genere trasmette comunicazione al terzo pignorato una volta che la sospensione e efficace. I tempi tecnici dipendono dalle procedure interne di AdER, salvo provvedimenti attuativi specifici.

    Checklist per chi ha un pignoramento in corso

    • Verificare nell’area riservata AdER quali carichi rientrano nel perimetro 2000-2023;
    • Controllare se il pignoramento riguarda debiti definibili o anche carichi esclusi;
    • Presentare domanda di adesione entro la scadenza fissata dalla norma attuativa;
    • Rinunciare a eventuali giudizi o ricorsi pendenti sui medesimi carichi (comma 87);
    • Rispettare il piano di pagamento: una rata non pagata puo far rivivere l’esecuzione.

    Caso 1: pignoramento del quinto dello stipendio di Tizio

    Scenario. Tizio ha un debito da ruolo di 18.000 euro (capitale 14.000, sanzioni 3.000, aggio e interessi 1.000), affidato ad AdER nel 2019. Dal marzo 2025 AdER pignora un quinto del suo stipendio netto di 1.800 euro, trattenendo 360 euro al mese.

    Come si legge in pratica. Tizio aderisce alla rottamazione-quinquies: puo definire il debito pagando 14.000 euro di capitale piu le spese esecutive documentate, azzerando sanzioni, aggio e interessi. Presentata la domanda, la trattenuta mensile va sospesa in attesa del piano di rateizzazione. Se Tizio rispetta tutte le rate, il pignoramento si estingue definitivamente; se salta anche una sola rata, AdER riprende l’esecuzione.

    Documenti

    • Estratto ruolo aggiornato dall’area riservata AdER;
    • Buste paga degli ultimi 3 mesi per quantificare il quinto;
    • Atto di pignoramento notificato al datore di lavoro;
    • Modulo di adesione alla rottamazione (da portale AdER);
    • Eventuale atto di rinuncia al ricorso se pendente.

    Caso 2: pignoramento immobiliare di Caia

    Scenario. Caia e proprietaria di un appartamento su cui AdER ha iscritto ipoteca nel 2021 per un debito di 42.000 euro (capitale 28.000, sanzioni 9.000, interessi e aggio 5.000) relativo a cartelle del 2018.

    Come si legge in pratica. Il debito rientra nel perimetro della rottamazione-quinquies. Caia puo aderire e pagare solo i 28.000 euro di capitale piu le spese esecutive. La presentazione della domanda sospende la procedura di vendita forzata in corso; l’ipoteca resta iscritta fino all’estinzione del debito, ma l’asta viene bloccata. E essenziale che Caia non abbia giudizi pendenti sullo stesso debito, o che vi rinunci formalmente.

    Verifica

    • Visura ipotecaria aggiornata sull’immobile;
    • Cartelle notificate e data di affidamento ad AdER;
    • Stato della procedura esecutiva immobiliare (tribunale competente);
    • Eventuale avviso di vendita o decreto di trasferimento gia emesso;
    • Dichiarazione di rinuncia al ricorso se presente un giudizio in corso.

    Caso 3: pignoramento del conto corrente di Sempronio

    Scenario. Sempronio ha un conto corrente pignorato da AdER per un debito di 7.500 euro (capitale 5.200, sanzioni e interessi 2.300) relativo a contributi INPS non versati tra il 2015 e il 2020.

    Come si legge in pratica. Le cartelle contributive INPS rientrano generalmente nel perimetro della rottamazione-quinquies, salvo verifiche specifiche. Sempronio puo aderire e definire il debito per 5.200 euro di capitale piu le spese esecutive. Con la domanda presentata, l’ordine di pagamento al terzo pignorato (banca) dovrebbe essere sospeso; le somme gia accreditate ad AdER prima della sospensione non sono normalmente rimborsate ma imputate a debito.

    Azioni

    • Estratto dettagliato del ruolo con indicazione dell’ente creditore (INPS);
    • Atto di pignoramento del conto notificato alla banca;
    • Saldo del conto al momento del pignoramento e somme gia vincolate;
    • Ricevuta della domanda di adesione alla rottamazione;
    • Comunicazione AdER al terzo pignorato della sospensione.

    Quando conviene una verifica

    Ogni situazione esecutiva e diversa: prima di aderire, Consulta un esperto per valutare la tua situazione.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La rottamazione quinquies blocca il pignoramento in corso?

    Si, in linea generale: la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies (commi 85-97, L. 199/2025) produce effetti sospensivi sulle procedure esecutive in corso relative ai carichi definibili (affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023). La sospensione rimane efficace finche il contribuente rispetta il piano di pagamento e adempie agli obblighi formali previsti, come la rinuncia ai giudizi pendenti.

    Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies?

    I carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Occorre verificare caso per caso nell’area riservata AdER quali cartelle siano incluse, poiche la norma prevede alcune esclusioni oggettive.

    Cosa si paga con la rottamazione quinquies?

    Esclusivamente il capitale originario e le spese esecutive documentate gia sostenute da AdER. Sono invece azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

    Cosa succede se si salta una rata della rottamazione quinquies?

    Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio, con conseguente riviviscenza dell’intero debito originario (comprensivo di sanzioni, interessi e aggio) e ripresa delle procedure esecutive sospese.

    Occorre rinunciare ai ricorsi per aderire alla rottamazione quinquies?

    Si: il comma 87 della L. 199/2025 prevede che, in presenza di giudizi pendenti sugli stessi carichi definibili, il contribuente debba rinunciare al ricorso come condizione per accedere al beneficio.

  • Domanda di rottamazione quinquies: termini e documenti, con esempio

    In sintesi

    • Domanda presentata tramite area riservata o portale istituzionale AdER
    • Il debitore indica i carichi da includere e il numero di rate scelto
    • AdER risponde con comunicazione di accoglimento entro i termini normativi
    • Dalla domanda scattano effetti sospensivi su pignoramenti e procedure esecutive
    • La rinuncia ai giudizi pendenti sui carichi inclusi è condizione obbligatoria

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 disciplinano la procedura di adesione alla rottamazione-quinquies: il debitore presenta domanda tramite il portale AdER entro il termine fissato, indicando i carichi da definire e il numero di rate desiderato, e l’AdER risponde con la comunicazione di accoglimento e il piano di pagamento.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Come presentare la domanda di rottamazione quinquies: guida operativa

    La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies è l’atto formale con cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata prevista dai commi 85-97 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). In base alle prassi consolidate con le rottamazioni precedenti, la domanda va presentata in via telematica attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Non è prevista la presentazione cartacea allo sportello, salvo diversa indicazione del provvedimento attuativo.

    Nel modulo di domanda il contribuente indica: il codice fiscale, i riferimenti alle cartelle o ai carichi che intende includere nella rottamazione, e il numero di rate bimestrali scelto (da 1 a un massimo di 54). È possibile includere anche solo alcuni dei carichi definibili, escludendo deliberatamente quelli su cui si intende proseguire il contenzioso. In quel caso, però, occorre fare attenzione che i carichi inclusi siano coerenti con la rinuncia ai giudizi pendenti richiesta dalla norma.

    Dopo la presentazione della domanda scattano gli effetti sospensivi previsti dalla norma: le procedure esecutive già avviate (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) vengono sospese in genere dalla data di accoglimento della domanda, e AdER non può avviarne di nuove sui carichi inclusi. L’AdER ha un termine per comunicare al debitore l’accoglimento, l’importo dovuto e il calendario delle rate. Solo dopo tale comunicazione il debitore può effettuare il primo versamento.

    Cosa preparare prima di presentare la domanda

    • Accesso SPID, CIE o CNS per autenticarsi nell’area riservata AdER
    • Elenco completo dei carichi presenti nell’area riservata AdER con date di affidamento
    • Verifica della natura di ciascun carico (dichiarazione vs accertamento)
    • Decisione sul numero di rate (1-54) e verifica della sostenibilità della rata
    • Valutazione dei giudizi pendenti: rinuncia obbligatoria per i carichi inclusi

    Caso 1: Tizio, persona fisica con tre cartelle, presenta domanda in autonomia

    Scenario. Tizio ha tre cartelle rottamabili per un totale di capitale pari a 38.000 euro: IRPEF 2009 (capitale 12.000 euro), IVA 2014 (capitale 18.000 euro), contributi INPS 2019 (capitale 8.000 euro). Non ha giudizi pendenti. Accede all’area riservata AdER con il proprio SPID, seleziona i tre carichi e sceglie un piano di 40 rate bimestrali.

    Come si legge in pratica. La procedura è lineare: Tizio compila il modulo online, seleziona le tre cartelle (verificando che tutte risultino come definibili nell’area riservata), indica 40 come numero di rate e invia la domanda. Riceve via email o PEC la conferma di ricezione. Nei mesi successivi, entro il termine previsto dalla norma, AdER gli comunica l’importo totale dovuto (38.000 euro di capitale più le spese di procedura) e il piano di pagamento bimestrale. La rata indicativa sarà di circa 960 euro ogni due mesi.

    Riepilogo Caso 1

    • Carichi inclusi: tre cartelle per 38.000 euro di capitale
    • Rate scelte: 40 bimestrali (piano di circa 6 anni e mezzo)
    • Rata indicativa: circa 960 euro ogni due mesi
    • Giudizi pendenti: nessuno, nessuna rinuncia necessaria
    • Effetti sospensivi: scattano dall’accoglimento della domanda

    Caso 2: Caia, professionista con giudizi pendenti, deve scegliere cosa includere

    Scenario. Caia ha cinque cartelle: tre da dichiarazione (IVA 2012 per 9.000 euro, IRPEF 2016 per 6.500 euro, contributi INPS 2020 per 4.200 euro) e due da accertamento (IRPEF 2017 per 31.000 euro e IVA 2018 per 18.000 euro). Ha un ricorso pendente davanti alla Corte di giustizia tributaria sulla cartella IRPEF 2017, con buone prospettive di accoglimento parziale.

    Come si legge in pratica. Caia include nella domanda solo le tre cartelle da dichiarazione (totale capitale 19.700 euro), escludendo le due da accertamento che sono tassativamente escluse dalla norma. Per la cartella IRPEF 2017 oggetto di ricorso, non deve rinunciare al giudizio perché quella cartella non è inclusa nella rottamazione. Il piano su 54 rate produce una rata bimestrale di circa 365 euro. Caia mantiene separato il contenzioso sulle cartelle da accertamento, che proseguono il loro corso autonomamente.

    Riepilogo Caso 2

    • Carichi inclusi: tre da dichiarazione per 19.700 euro di capitale
    • Carichi esclusi: due da accertamento (non rottamabili per legge)
    • Giudizi pendenti: mantenuti per la cartella da accertamento non inclusa
    • Piano scelto: 54 rate bimestrali, rata circa 365 euro
    • Nessuna rinuncia obbligatoria: i giudizi riguardano carichi non inclusi

    Caso 3: Sempronio, SRL con pignoramento in corso e domanda urgente

    Scenario. Sempronio è legale rappresentante di una SRL con un pignoramento presso terzi avviato da AdER su un conto corrente aziendale per una cartella IVA 2015 (capitale 45.000 euro, affidamento 2017). Ha anche altre due cartelle rottamabili (IRES 2013 per 22.000 euro e IRAP 2018 per 11.000 euro). Vuole presentare la domanda di rottamazione il prima possibile per bloccare il pignoramento.

    Come si legge in pratica. La presentazione della domanda e il successivo accoglimento da parte di AdER producono in genere la sospensione delle procedure esecutive in corso, incluso il pignoramento sul conto corrente. Sempronio deve agire tempestivamente: presenta domanda includendo tutte e tre le cartelle (totale capitale 78.000 euro) e sceglie il piano da 54 rate (rata indicativa circa 1.444 euro bimestrali). Non ha giudizi pendenti sui carichi inclusi. Dopo l’accoglimento, in base al provvedimento attuativo, il pignoramento viene sospeso e l’AdER non può proseguire le procedure esecutive.

    Riepilogo Caso 3

    • Carichi inclusi: tre cartelle per 78.000 euro di capitale
    • Pignoramento in corso: sospeso in genere dall’accoglimento della domanda
    • Piano scelto: 54 rate bimestrali, rata circa 1.444 euro
    • Effetto sospensivo: blocca anche avvio di nuove procedure esecutive
    • Urgenza: presentare la domanda prima possibile per bloccare gli atti esecutivi

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come si presenta la domanda di rottamazione quinquies?

    La domanda si presenta in via telematica attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Il contribuente seleziona i carichi da includere, indica il numero di rate bimestrali desiderato (fino a 54) e invia il modulo. AdER rilascia una ricevuta di presentazione e poi comunica l’accoglimento con il piano di pagamento.

    Entro quando va presentata la domanda di rottamazione quinquies?

    Il termine esatto per la presentazione della domanda è definito dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che viene emanato dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio. In base alle prassi delle rottamazioni precedenti, il termine cade in genere alcuni mesi dopo la pubblicazione della legge. È opportuno monitorare il sito AdER per conoscere la scadenza definitiva.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda?

    AdER verifica i carichi indicati, li incrocia con i propri archivi e comunica al contribuente l’importo complessivamente dovuto (solo capitale e spese di procedura) e il calendario delle rate bimestrali. Nel frattempo, dalla data di accoglimento, scattano gli effetti sospensivi sulle procedure esecutive già avviate e sul divieto di avviarne di nuove.

    È obbligatorio rinunciare ai ricorsi per aderire alla rottamazione?

    Sì, ma solo per i carichi inclusi nella domanda di rottamazione. Il comma 87 dei commi 85-97 impone la rinuncia ai giudizi pendenti che riguardano i carichi definiti. Per i carichi esclusi dalla domanda, i giudizi possono proseguire regolarmente. Questo rende strategicamente rilevante la scelta di quali carichi includere e quali no.

    Posso modificare la domanda dopo averla presentata?

    In base alle prassi delle rottamazioni precedenti, salvo provvedimento attuativo che consenta integrazioni, la domanda non è modificabile dopo la presentazione. È possibile, in alcuni casi, presentare una domanda integrativa entro il termine, ma occorre verificare le istruzioni operative di AdER. Per questo motivo è opportuno compilare la domanda con attenzione, eventualmente con l’assistenza di un professionista.