Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Scuola AGIDAE: Tredicesima e premi

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Tredicesima CCNL Scuola AGIDAE: 13ª dicembre, no 14ª. Premi di produttività limitati. Indennità funzioni aggiuntive (vicariato, coordinamento dipartimento).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima e premi
    Voce Dettaglio
    Tredicesima Vedi sezione dedicata
    No quattordicesima Vedi sezione dedicata
    Indennità funzioni Vedi sezione dedicata
    Progetti PON Vedi sezione dedicata
    Welfare Vedi sezione dedicata

    Tredicesima

    1 mensilità completa entro 20 dicembre.

    No quattordicesima

    Il CCNL non prevede 14ª (come scuola statale).

    Indennità funzioni

    Vicariato (€100-200/mese), coordinamento dipartimento (€150/mese), tutor anno integrazione (€80-150/mese).

    Progetti PON

    Compensi extra per progetti PON (finanziamenti UE): negoziati a progetto, fino €1.500-3.000 lordi.

    Welfare

    Buoni pasto, voucher servizi, polizza sanitaria contributo aziendale esente.

    Casi pratici

    Tizio – docente Tredicesima e premi
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su tredicesima e premi.
    Caia – ATA Tredicesima e premi
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce tredicesima e premi secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Tredicesima e premi
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona tredicesima e premi per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Tredicesima e premi?
    Approfondimento tredicesima e premi per docenti e personale.
    Domanda 3 su Tredicesima e premi?
    Caso specifico tredicesima e premi in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Tredicesima e premi?
    Differenze tredicesima e premi vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all’ente autorizzato e svolgimento della procedura

    Art. 31 L. 184/1983 – Incarico all’ente autorizzato e svolgimento della procedura

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

    2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

    3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare; c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero; e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

  • Vendo le quote della mia SRL nel 2026: rivalutare conviene? caso pratico

    In sintesi

    • Chi vende quote Srl nel 2026 sceglie tra regime ordinario (plusvalenza al 26%) e rivalutazione opzionale (21% sul valore periziato).
    • L’aliquota della rivalutazione è salita dal 18% al 21% per effetto del comma 144 LB 2026.
    • Il costo della perizia giurata è un elemento da inserire nel calcolo di convenienza.
    • La rivalutazione conviene quando la plusvalenza latente è elevata rispetto al valore periziato.
    • La scelta deve essere effettuata prima della cessione, non dopo.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) sostituisce le parole ‘al 18 per cento’ con ‘al 21 per cento’ nell’art. 5, comma 2, della L. 448/2001, innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva opzionale per la rivalutazione di partecipazioni e terreni. La norma modifica gli artt. 67-68 TUIR relativi al regime delle plusvalenze e alla rilevanza del costo rivalutato in caso di cessione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.

    Vendere quote di Srl nel 2026: il bivio fiscale tra plusvalenza ordinaria e rivalutazione

    Chi si appresta a cedere la propria partecipazione in una Srl nel corso del 2026 si trova davanti a una scelta fiscale rilevante: applicare il regime ordinario delle plusvalenze oppure optare per la rivalutazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Le due strade portano a carichi fiscali profondamente diversi a seconda della storia e del valore della partecipazione.

    Con il regime ordinario, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto (tipicamente il prezzo di acquisto o il valore di sottoscrizione). Per le partecipazioni non qualificate, l’aliquota è del 26% in regime di risparmio amministrato o gestito. Con la rivalutazione opzionale, invece, il contribuente versa il 21% sul valore di perizia al 1° gennaio 2026 e azzera di fatto la plusvalenza pregressa.

    La scelta corretta dipende da tre variabili: l’entità della plusvalenza latente, il valore corrente della partecipazione (base della rivalutazione) e il costo della perizia giurata. I tre casi pratici che seguono illustrano scenari tipici di soci di Srl che pianificano una cessione nel 2026, con importi esemplificativi costruiti per rendere chiari i meccanismi di calcolo.

    Cosa controllare prima di decidere

    • Verificare se la partecipazione è qualificata o non qualificata ai sensi del TUIR (soglie percentuali e di diritti di voto).
    • Raccogliere la documentazione del costo fiscale storico (rogiti, atti di sottoscrizione, eventuali precedenti rivalutazioni).
    • Farsi rilasciare una stima preliminare del valore corrente da un commercialista o perito per orientare la scelta.
    • Verificare i termini di versamento dell’imposta sostitutiva previsti dalla norma attuativa.
    • Considerare l’impatto di eventuali acconti già versati su precedenti rivalutazioni della stessa partecipazione.

    Caso 1: Tizio, quota acquistata molti anni fa a prezzo irrisorio

    Scenario. Tizio è socio fondatore di una Srl e detiene il 30% del capitale. Il costo storico della sua partecipazione è di 3.000 euro (versamento iniziale del 2010). Un acquirente ha offerto 250.000 euro per la quota, valore confermato anche dalla perizia al 1° gennaio 2026. La cessione è prevista entro il primo semestre 2026.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 247.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 64.220 euro. Con la rivalutazione al 21% sul valore periziato di 250.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 52.500 euro. Il risparmio sarebbe di 11.720 euro al lordo del costo della perizia. Per una partecipazione di questo valore, la perizia può costare da 2.000 a 4.000 euro: anche nella stima più conservativa, il saldo rimane positivo per circa 7.700 euro. La rivalutazione è quindi conveniente in modo netto per Tizio.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico partecipazione: 3.000 euro
    • Prezzo di cessione / valore perizia: 250.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 52.500 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 247.000): 64.220 euro
    • Risparmio lordo: 11.720 euro

    Caso 2: Caia, quota acquistata di recente con costo elevato

    Scenario. Caia ha acquistato il 20% di una Srl nel 2023 per 120.000 euro. L’azienda ha avuto un buon andamento e la perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore corrente di 160.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta di 160.000 euro e vuole capire se rivalutare abbia senso in vista della cessione.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile è di 40.000 euro e l’imposta al 26% è pari a 10.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 160.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 33.600 euro: più del triplo rispetto al regime ordinario. In questo caso la rivalutazione è chiaramente sconveniente: il costo fiscale storico di 120.000 euro è già elevato e la plusvalenza latente (40.000 euro) non giustifica di pagare il 21% sull’intero valore corrente. Caia deve vendere applicando il regime ordinario delle plusvalenze.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo storico partecipazione: 120.000 euro
    • Prezzo di cessione / valore perizia: 160.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 33.600 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 40.000): 10.400 euro
    • Valutazione: rivalutazione non conveniente, applicare regime ordinario

    Caso 3: Sempronio, quota con plusvalenza media e valutazione al limite

    Scenario. Sempronio detiene il 15% di una Srl acquistato nel 2017 per 30.000 euro. La perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore di 120.000 euro. La cessione è prevista entro giugno 2026 a un prezzo atteso pari al valore periziato. Sempronio vuole sapere se optare per la rivalutazione oppure applicare il regime ordinario.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza è di 90.000 euro e l’imposta al 26% è 23.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 120.000 euro, l’imposta sostitutiva è 25.200 euro: leggermente superiore al regime ordinario. Aggiungendo il costo della perizia (stimabile in 1.000-2.000 euro), il saldo è negativo per circa 2.800-3.800 euro. Sempronio dovrebbe quindi preferire il regime ordinario, salvo che non preveda un prezzo di vendita superiore al valore periziato, nel qual caso il calcolo andrebbe rifatto considerando la plusvalenza residua che la rivalutazione potrebbe limitare.

    Riepilogo Caso 3

    • Costo storico partecipazione: 30.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 120.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 25.200 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 90.000): 23.400 euro
    • Valutazione: regime ordinario preferibile nel confronto diretto

    Quando conviene una verifica

    Ogni cessione di quote è un caso a sé: il confronto tra i due regimi richiede analisi personalizzata. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Posso rivalutare le quote della mia Srl anche se ho già rivalutato in passato?

    Sì. La riapertura dei termini di rivalutazione operata dalla legge di bilancio 2026 è autonoma rispetto alle edizioni precedenti della norma. Se hai già rivalutato la stessa partecipazione in passato, il nuovo valore periziato al 1° gennaio 2026 sostituisce il precedente e l’imposta sostitutiva si calcola sul nuovo valore. Occorre però verificare se e in che misura l’imposta precedentemente versata possa essere scomputata: è una verifica tecnica che richiede l’assistenza di un professionista.

    La rivalutazione si applica anche alle partecipazioni qualificate?

    Sì, la rivalutazione opzionale di cui alla L. 448/2001, modificata dal comma 144 della legge di bilancio 2026, si applica sia alle partecipazioni qualificate sia a quelle non qualificate. L’aliquota del 21% è unica e non differenziata. Ciò che cambia è il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze con cui confrontare la convenienza: per le partecipazioni qualificate il trattamento ordinario può essere diverso da quello delle non qualificate.

    Entro quando devo pagare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione 2026?

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 non fissa direttamente i termini di versamento, che sono rimessi alle disposizioni attuative. Storicamente le edizioni precedenti della norma hanno previsto la scadenza entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con possibilità di rateazione in tre rate annuali. È necessario attendere i provvedimenti attuativi o una circolare dell’Agenzia delle Entrate per conoscere i termini definitivi applicabili alla rivalutazione 2026.

    Cosa succede se vendo prima di aver versato l'imposta sostitutiva?

    La rivalutazione è efficace solo se la perizia è redatta e l’imposta sostitutiva è versata nei termini di legge. Se cedi la partecipazione prima di completare questi adempimenti, non puoi avvalerti del valore rivalutato come costo fiscale e la plusvalenza viene calcolata sul costo storico con le regole ordinarie. La pianificazione dei tempi è quindi fondamentale: la rivalutazione deve precedere l’atto di cessione.

    La rivalutazione si applica anche alle quote di società di persone?

    Sì. La norma di riferimento (L. 448/2001, art. 5, comma 2, modificato dal comma 144 LB 2026) riguarda le partecipazioni in senso ampio, incluse le quote di società di persone. Anche in questo caso è necessaria la perizia giurata e il versamento del 21% sul valore periziato. Il commercialista che assiste il contribuente deve verificare la corretta qualificazione della partecipazione e il trattamento della plusvalenza nel regime applicabile.

  • Art. 67 D.Lgs. 79/2011 – Composizione delle controversie in materia di turismo

    Art. 67 D.Lgs. 79/2011 – Composizione delle controversie in materia di turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

    2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo

  • Conviene affrancare le riserve in sospensione nel 2026? esempio di calcolo

    In sintesi

    • Aliquota sostitutiva del 10% su saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta.
    • Possibilità di affrancamento parziale: la società sceglie liberamente quali poste e per quale importo affrancare.
    • La sostitutiva sostituisce anche l’IRAP che sarebbe dovuta sull’emersione ordinaria delle poste affrancate.
    • Versamento obbligatorio in 4 rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del saldo IRES/IRPEF per il 2025.
    • Dopo l’affrancamento, le successive distribuzioni della riserva seguono le regole ordinarie dei dividendi (incluso il regime PEX per i soci società di capitali).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 44 L. 199/2025 consente di affrancare, in tutto o in parte, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti al 31 dicembre 2024 e residui al 31 dicembre 2025, con un’imposta sostitutiva IRES/IRPEF e IRAP del 10%. La sostitutiva si liquida nella dichiarazione dei redditi 2025 e si versa in 4 rate annuali di pari importo.

    Approfondimento normativo completo: Comma 44 LB26: affrancamento riserve in sospensione imposta sost.

    Cosa sono le riserve in sospensione e perché affrancarle nel 2026

    Le riserve in sospensione d’imposta sono poste del patrimonio netto che non hanno ancora scontato una tassazione definitiva: tipicamente derivano da rivalutazioni fiscali di beni, agevolazioni pregresse o operazioni straordinarie. Finché rimangono in sospensione, la loro distribuzione ai soci o il loro utilizzo per copertura di perdite fa scattare la tassazione ordinaria in capo alla società, con IRES (o IRPEF) e IRAP.

    Il comma 44 della Legge di Bilancio 2026 offre la possibilità di ‘liberare’ queste poste pagando un’imposta sostitutiva del 10%, eliminando definitivamente lo stato di sospensione. Una volta affrancate, le riserve possono essere distribuite ai soci senza ulteriore imposizione in capo alla società, e il regime fiscale per il socio è quello ordinario dei dividendi – con le relative esenzioni per i soci persone giuridiche (regime PEX, 95% esente).

    La convenienza dell’operazione dipende dal confronto tra il 10% pagato ora e l’aliquota IRES/IRPEF + IRAP che si applicherebbe in futuro sull’emersione ordinaria. Per molte società la sostitutiva risulta significativamente inferiore, ma occorre considerare anche il costo finanziario della rateazione e i tempi di effettivo utilizzo delle riserve.

    Checklist: quando conviene affrancare?

    • Censire tutte le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 che residuano al 31 dicembre 2025.
    • Stimare l’aliquota effettiva che si applicherebbe all’emersione ordinaria (IRES 24% + IRAP variabile, o IRPEF + IRAP per società di persone) e confrontarla con il 10%.
    • Valutare se si prevede di distribuire o utilizzare le riserve nel breve-medio termine: più è prossimo l’utilizzo, più è conveniente affrancare.
    • Verificare la capienza finanziaria per sostenere il versamento in 4 rate annuali: la prima scade alla data del saldo IRES/IRPEF per il 2025.
    • Considerare il regime fiscale del socio destinatario: per i soci persone fisiche la tassazione dei dividendi post-affrancamento (26% su cedolare) va confrontata con il totale dell’operazione.

    Caso Tizio: Srl con riserva di rivalutazione da affrancare

    Scenario. Tizio è socio al 100% di una Srl che ha in bilancio una riserva di rivalutazione fiscale di 500.000 euro, esistente al 31 dicembre 2024 e residua al 31 dicembre 2025. La Srl vuole distribuirla entro il 2027. Senza affrancamento, la distribuzione farebbe emergere la posta con IRES al 24%.

    Come si legge in pratica. Affrancando l’intera riserva con la sostitutiva del 10%, la Srl paga 50.000 euro in 4 rate da 12.500 euro ciascuna. Senza affrancamento, al momento della distribuzione la società avrebbe dovuto versare IRES al 24% pari a 120.000 euro. Il risparmio è di 70.000 euro, cui va sottratto il costo finanziario della rateazione quadriennale.

    Confronto Tizio

    • Riserva in sospensione: 500.000 euro
    • Sostitutiva affrancamento (10%): 50.000 euro in 4 rate da 12.500
    • IRES ordinaria evitata (24%): 120.000 euro
    • Risparmio lordo: 70.000 euro
    • Distribuzione post-affrancamento: soggetta a ritenuta ordinaria dividendi in capo al socio

    Caso Caia: affrancamento parziale per gestire la liquidità

    Scenario. Caia è socia di una Srl che ha riserve in sospensione per complessivi 800.000 euro, ma prevede di distribuirne solo 300.000 nel breve periodo. Vuole affrancare solo la porzione che intende distribuire presto.

    Come si legge in pratica. Il comma 44 consente l’affrancamento parziale. Caia sceglie di affrancare 300.000 euro, con sostitutiva di 30.000 euro (10%) in 4 rate da 7.500 ciascuna. I restanti 500.000 euro rimangono in sospensione e potranno essere affrancati (se la norma verrà rinnovata) o emergeranno con tassazione ordinaria quando utilizzati. La scelta parziale ottimizza il costo finanziario immediato.

    Riepilogo Caia

    • Riserve totali in sospensione: 800.000 euro
    • Porzione affrancata (scelta): 300.000 euro
    • Sostitutiva (10%): 30.000 euro in 4 rate da 7.500
    • Riserve non affrancate: 500.000 euro (rimangono in sospensione)
    • Flessibilità: l’affrancamento parziale è esplicitamente consentito dal comma 44

    Caso Sempronio: società di persone con fondo in sospensione

    Scenario. Sempronio è socio al 50% di una Snc che ha un fondo in sospensione d’imposta da agevolazione fiscale pregressa pari a 200.000 euro. In assenza di affrancamento, il fondo emergerebbe come reddito imponibile IRPEF (aliquota marginale di Sempronio: 43%) e IRAP.

    Come si legge in pratica. Affrancando il fondo con la sostitutiva del 10%, la Snc versa 20.000 euro in 4 rate da 5.000. L’imposta sostitutiva copre sia la componente IRPEF sia l’IRAP. Senza affrancamento, la quota di Sempronio (100.000 euro) sarebbe stata tassata a IRPEF al 43%, con un’imposta di circa 43.000 euro sulla sola quota socio. Il risparmio è sostanziale, pur tenendo conto che l’imposta è pagata dalla Snc e non dal singolo socio.

    Riepilogo Sempronio

    • Fondo in sospensione: 200.000 euro
    • Sostitutiva (10%): 20.000 euro in 4 rate da 5.000
    • IRPEF ordinaria sulla quota Sempronio (43% su 100.000): circa 43.000 euro
    • Sostitutiva copre anche IRAP: non dovuta separatamente
    • Prima rata: scadenza al saldo IRPEF per il periodo d’imposta 2025

    Quando conviene una verifica

    La convenienza dell’affrancamento dipende dall’aliquota effettiva della società, dal momento atteso di utilizzo delle riserve e dal costo finanziario della rateazione. Un commercialista può costruire il confronto puntuale per la tua situazione. Calcola la convenienza con un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali poste possono essere affrancate con il comma 44?

    Il comma 44 si riferisce ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e residui al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Non rientrano le riserve già tassate o liberamente distribuibili: l’affrancamento riguarda esclusivamente le poste che, senza la norma, genererebbero tassazione ordinaria al momento della distribuzione o utilizzo.

    Come funziona la rateazione in 4 rate prevista dal comma 44?

    L’imposta sostitutiva del 10% si liquida nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (tipicamente Unico 2026 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). Il versamento è obbligatoriamente suddiviso in 4 rate annuali di pari importo: la prima scade entro il termine del saldo delle imposte sui redditi per il 2025, le successive entro i termini dei saldi degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

    Dopo l'affrancamento, come vengono tassate le distribuzioni ai soci?

    Una volta affrancata la riserva, le sue successive distribuzioni ai soci seguono le regole ordinarie dei dividendi. Per i soci persone fisiche si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% (o tassazione progressiva IRPEF per partecipazioni qualificate in certi casi). Per i soci società di capitali si applica il regime PEX con esclusione del 95% della distribuzione dalla base imponibile IRES. La società non dovrà pagare ulteriori imposte sulla distribuzione delle riserve già affrancate.

    L'affrancamento è conveniente anche se la società non prevede di distribuire le riserve presto?

    Se l’utilizzo delle riserve è lontano nel tempo, il confronto deve tenere conto del valore temporale del denaro: pagare il 10% oggi ha un costo finanziario reale rispetto a pagare imposte ordinarie tra molti anni. Tuttavia, per società con aliquote marginali elevate (IRES 24% + IRAP), l’affrancamento rimane conveniente nella maggior parte degli scenari anche con un orizzonte temporale di utilizzo pluriennale. L’analisi va fatta caso per caso.

    È possibile affrancare solo una parte delle riserve in sospensione?

    Sì, il comma 44 prevede espressamente la possibilità di affrancamento parziale: la società può scegliere liberamente quali poste e per quale importo avvalersi dell’agevolazione. Questa flessibilità consente di ottimizzare il costo finanziario immediato, affrancando solo le poste che si prevede di utilizzare a breve e lasciando in sospensione le restanti, con la possibilità (non certa) di beneficiare di eventuali futuri rinnovi della norma.

  • Buono celiachia 2026: importi e come funziona, caso pratico

    In sintesi

    • AIFA effettua la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
    • La revisione del PFN si basa su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza, facilità di accesso, costo-beneficio ed economicità per il SSN.
    • Il buono dematerializzato per la celiachia è rilasciato dal Sistema tessera sanitaria (MEF) sotto forma di codice personale valido su tutto il territorio nazionale.
    • Il buono è utilizzabile in farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO).
    • Il buono riporta il limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente per l’erogazione di prodotti senza glutine a carico del SSN.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 376-382 della L. 199/2025 prevedono la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale da parte di AIFA (con criteri di efficacia, sicurezza e costo-beneficio) e introducono il buono dematerializzato per la celiachia: un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Sistema tessera sanitaria, utilizzabile per acquistare prodotti senza glutine in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO, entro il limite massimo di spesa della legislazione vigente.

    Approfondimento normativo completo: Commi 376-382 LB 2026: revisione PFN AIFA e buono celiachia dema.

    Il buono celiachia dematerializzato e la riforma del Prontuario Farmaceutico

    I commi 376-382 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono su due fronti distinti ma collegati della spesa farmaceutica e sanitaria pubblica. Il primo riguarda la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) da parte dell’AIFA: la norma stabilisce che l’Agenzia deve completare la revisione e l’aggiornamento del PFN entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri di revisione sono: efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso per l’assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il SSN. A seguito della revisione, l’AIFA individua i farmaci da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per cui procedere alla rinegoziazione del prezzo.

    Il secondo ambito di intervento – disciplinato dai commi 381 e 382 – riguarda l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN per i soggetti affetti da celiachia. La norma introduce il buono dematerializzato, generato nell’infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il buono assume la forma di un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, con indicazione contestuale del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. Questo meccanismo supera il precedente sistema di buoni cartacei o regionalmente frammentati, garantendo una gestione uniforme e tracciabile a livello nazionale.

    Il comma 382 definisce la rete dei punti vendita dove il buono dematerializzato può essere utilizzato: farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e negozi della grande distribuzione organizzata (GDO). L’estensione alla GDO rappresenta una novità rilevante rispetto al regime previgente, che in molte Regioni limitava l’utilizzo dei buoni alle sole farmacie. Le modalità operative – inclusa la gestione informatica dei codici e la rendicontazione ai fini del rimborso SSN – sono definite ai sensi del comma 384.

    Cosa fare per accedere al buono celiachia dematerializzato

    • Accertarsi di essere in possesso della diagnosi di celiachia certificata e della relativa esenzione per patologia (codice 007) rilasciata dall’ASL competente.
    • Verificare sul portale del Sistema tessera sanitaria (o tramite il proprio medico di base) le modalità e i tempi di rilascio del codice personale buono dematerializzato.
    • Controllare il limite massimo di spesa annuo assegnato: è indicato contestualmente al codice personale e corrisponde ai tetti fissati dalla legislazione regionale e nazionale vigente.
    • Verificare quali farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti GDO nella propria area accettano già il buono dematerializzato, in attesa del completamento del rollout informatico.
    • Conservare i giustificativi degli acquisti effettuati con il buono dematerializzato per eventuali controlli da parte dell’ASL o del SSN.

    Tizio: adulto celiaco con esenzione attiva

    Scenario. Tizio ha 42 anni, è celiaco certificato dal 2019 con esenzione per patologia attiva (codice 007). Ogni mese si reca in farmacia per ritirare prodotti senza glutine utilizzando il buono cartaceo regionale. Vorrebbe capire cosa cambia con il nuovo sistema.

    Come si legge in pratica. Con il comma 381, il buono cartaceo regionale è sostituito da un codice personale dematerializzato generato dal Sistema tessera sanitaria. Tizio riceverà un codice valido su tutto il territorio nazionale – e non più solo nella sua Regione – entro il limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. Il codice potrà essere utilizzato non solo in farmacia, ma anche in parafarmacie, negozi specializzati e GDO. Le modalità operative precise (accesso al codice, interfaccia di utilizzo) saranno definite ai sensi del comma 384.

    Cosa cambia per Tizio con il buono dematerializzato

    • Il buono cartaceo regionale è sostituito da un codice personale digitale del Sistema tessera sanitaria.
    • Il codice è valido su tutto il territorio nazionale, non più limitato alla Regione di residenza.
    • Il limite massimo di spesa rimane quello stabilito dalla legislazione vigente e viene indicato contestualmente al codice.
    • Il buono può essere utilizzato in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO.
    • Le modalità di accesso al codice e di utilizzo agli sportelli saranno definite dalle istruzioni operative ex comma 384.

    Caia: bambina celiaca e genitore che gestisce il buono

    Scenario. La figlia di Caia ha 7 anni e ha ricevuto diagnosi di celiachia confermata a gennaio 2026. Il pediatra ha attivato l’esenzione. Caia vuole capire se può acquistare prodotti senza glutine anche al supermercato sotto casa con il nuovo sistema.

    Come si legge in pratica. Sì. Il comma 382 della L. 199/2025 estende esplicitamente la rete di utilizzo del buono dematerializzato ai negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), oltre che alle farmacie, parafarmacie e negozi specializzati. Caia potrà quindi acquistare prodotti senza glutine a carico del SSN – entro il limite di spesa assegnato – direttamente al supermercato, senza dover necessariamente recarsi in farmacia. L’utilizzo avviene tramite il codice personale della figlia, generato dal Sistema tessera sanitaria.

    L'acquisto in GDO con il buono celiachia

    • Dal 2026 il buono dematerializzato è utilizzabile anche nei negozi della GDO.
    • La figlia celiaca deve avere esenzione per patologia attiva (codice 007) rilasciata dall’ASL.
    • Il codice personale è generato dal Sistema tessera sanitaria del MEF.
    • Il limite massimo di spesa è indicato direttamente nel codice e non può essere superato.
    • Farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO sono tutti punti vendita abilitati.

    Sempronio: celiaco che si sposta frequentemente per lavoro

    Scenario. Sempronio è un professionista celiaco che per lavoro vive parte del mese a Milano e parte a Napoli. In passato aveva difficoltà a utilizzare il buono regionale fuori dalla propria Regione di residenza.

    Come si legge in pratica. La principale innovazione del buono dematerializzato per un professionista come Sempronio è la validità su tutto il territorio nazionale, esplicitamente prevista dal comma 381. Il codice personale rilasciato dal Sistema tessera sanitaria può essere utilizzato in qualsiasi farmacia, parafarmacia, negozio specializzato o punto GDO abilitato in Italia, indipendentemente dalla Regione di residenza. Sempronio potrà acquistare prodotti senza glutine a carico del SSN ovunque si trovi, entro il limite di spesa assegnato.

    La validità nazionale del buono dematerializzato

    • Il codice personale è valido su tutto il territorio nazionale dal 2026.
    • Non vi sono limitazioni geografiche legate alla Regione di residenza o di iscrizione al SSN.
    • Il limite massimo di spesa è quello stabilito dalla legislazione vigente, indicato nel codice.
    • Il buono è utilizzabile in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO di qualsiasi Regione.
    • Per chi si sposta frequentemente, la portabilità nazionale elimina la necessità di gestire buoni regionali diversi.

    Quando conviene una verifica

    Per chiarimenti sull’attivazione dell’esenzione per celiachia, sul limite massimo di spesa applicabile nella propria Regione o sulle modalità di utilizzo del buono dematerializzato, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o a un professionista del settore sanitario. Consulta un esperto per dubbi sulla celiachia e i rimborsi SSN.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come si ottiene il buono celiachia dematerializzato dal 2026?

    Il comma 381 della L. 199/2025 prevede che il buono dematerializzato per i prodotti senza glutine sia generato dal Sistema tessera sanitaria del MEF e rilasciato ai soggetti affetti da celiachia sotto forma di codice personale. Le modalità operative precise – incluse le modalità di accesso al codice da parte del paziente o del medico prescrittore – sono definite ai sensi del comma 384. Occorre essere in possesso della diagnosi certificata e dell’esenzione per patologia (codice 007) rilasciata dall’ASL competente.

    Qual è il limite massimo di spesa del buono celiachia?

    Il comma 381 stabilisce che il codice personale del buono dematerializzato è rilasciato congiuntamente all’indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. I tetti di spesa per età e sesso sono fissati dal D.M. Salute 8 giugno 2001 e possono essere integrati dalle singole Regioni. La L. 199/2025 non modifica questi importi: rimangono quelli già vigenti. Per conoscere il limite applicabile nella propria situazione è necessario fare riferimento alla propria ASL o al proprio medico di base.

    Il buono celiachia può essere usato al supermercato?

    Sì. Il comma 382 della L. 199/2025 estende esplicitamente la rete di utilizzo del buono dematerializzato ai negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), oltre alle farmacie, parafarmacie e negozi alimentari specializzati. Questa estensione è una novità rispetto al regime precedente, che in molte Regioni consentiva l’utilizzo solo in farmacia. L’effettiva disponibilità nei singoli punti vendita dipende dalla progressiva implementazione delle procedure informatiche previste.

    Cosa prevede la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN)?

    I commi 376-379 della L. 199/2025 stabiliscono che AIFA deve effettuare la revisione del PFN entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri sono: efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso, costo-beneficio ed economicità per il SSN. A seguito della revisione, AIFA può includere, mantenere, riclassificare o escludere farmaci dal PFN, e può prevedere misure transitorie per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento con farmaci esclusi.

    Il buono celiachia dematerializzato è valido anche fuori dalla Regione di residenza?

    Sì. Il comma 381 specifica espressamente che il codice personale è valido su tutto il territorio nazionale. Questa caratteristica elimina le disomogeneità del regime previgente, in cui i buoni regionali non erano utilizzabili fuori dalla Regione di residenza. Dal 2026, un soggetto celiaco residente in Lombardia può utilizzare il proprio codice personale in qualsiasi farmacia, parafarmacia, negozio specializzato o punto GDO abilitato su tutto il territorio italiano, entro il limite di spesa assegnato.

    Vedi anche: Franchigia spese sanitarie, Celiachia, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Spese mediche oltre 15.493 euro.

  • Sollecito di pagamento fattura: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    Il sollecito di pagamento è il primo avviso bonario inviato al cliente per una fattura scaduta. Più morbido della messa in mora, mantiene il rapporto commerciale ma fissa la scadenza e prepara, se necessario, i passi successivi.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ricordare una fattura scaduta al cliente
    Forma
    Scritta (email, PEC o raccomandata)
    Invio consigliato
    Email/PEC; raccomandata per i casi più seri
    Riferimenti
    Art. 1219 c.c.; D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)

    Cos’è e quando si usa

    Il sollecito è la comunicazione con cui si ricorda al cliente che una fattura è scaduta e non risulta pagata. Ha un tono cortese e bonario: serve a ottenere il pagamento mantenendo il rapporto commerciale, prima di passare a strumenti più incisivi come la messa in mora o il decreto ingiuntivo.

    Nei rapporti tra imprese e con la PA, il D.Lgs. 231/2002 prevede termini di pagamento e interessi di mora automatici in caso di ritardo. Anche un semplice sollecito conviene inviarlo per iscritto, così da avere traccia: se restano inascoltati uno o due solleciti, il passo successivo è la formale costituzione in mora.

    Cosa deve contenere

    • Dati del creditore e del cliente
    • Estremi della fattura: numero, data, importo e scadenza
    • Cortese richiamo al mancato pagamento
    • Invito a pagare entro una nuova data
    • Indicazione delle coordinate per il pagamento
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: sollecito di pagamento

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Email / PEC
    
    Spett.le [NOME CLIENTE / RAGIONE SOCIALE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: sollecito di pagamento - fattura n. [NUMERO] del [DATA]
    
    Gentile Cliente,
    
    dai nostri riscontri risulta non ancora saldata la seguente fattura:
    
    - Fattura n. [NUMERO] del [DATA] - importo euro [IMPORTO] - scaduta il [DATA SCADENZA].
    
    Confidando in una svista, La invitiamo cortesemente a provvedere al pagamento entro il [NUOVA DATA], mediante bonifico sulle seguenti coordinate: [IBAN].
    
    Qualora il pagamento fosse già stato effettuato, La preghiamo di considerare nulla la presente e di trasmetterci la contabile.
    
    Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.
    
    [FIRMA / RAGIONE SOCIALE]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Per il primo sollecito basta una email o una PEC, con tono cortese: spesso il mancato pagamento è una semplice dimenticanza. Conserva comunque l’invio. Se il cliente non risponde, invia un secondo sollecito più fermo e poi, se serve, una messa in mora formale.

    Tra imprese, ricorda che maturano interessi di mora automatici ai sensi del D.Lgs. 231/2002, che puoi richiedere insieme al capitale. Se il credito resta insoluto, valuta con un professionista il decreto ingiuntivo: la fattura accettata e registrata è un buon titolo per ottenerlo.

    Errori da evitare

    • Usare subito toni aggressivi col primo sollecito (danneggia il rapporto)
    • Non indicare numero e data esatti della fattura
    • Non conservare traccia dei solleciti inviati
    • Dimenticare di richiedere gli interessi di mora dovuti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra sollecito e messa in mora?
    Il sollecito è un avviso bonario; la messa in mora è l’atto formale che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione. In genere si invia prima il sollecito e, in caso di silenzio, la messa in mora.
    Posso chiedere gli interessi di ritardo?
    Sì. Nei rapporti commerciali tra imprese e con la PA gli interessi di mora maturano automaticamente dalla scadenza, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
    Quanti solleciti devo inviare prima di agire?
    Non c’è un numero fisso. In pratica si inviano uno o due solleciti; in mancanza di pagamento si passa alla messa in mora e poi al recupero giudiziale del credito.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Rottamazione quinquies 2026: chi può aderire e quali cartelle rientrano (esempi)

    In sintesi

    • Carichi ammissibili: affidamento all’agente della riscossione dal 2000 al 2023
    • Si paga solo il capitale originario e le spese esecutive vive
    • Sanzioni, interessi di mora e aggio vengono integralmente stralciati
    • Contributi INPS da dichiarazione inclusi; carichi da accertamento esclusi
    • Piano fino a 54 rate bimestrali con chiusura entro il 2035

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della legge di bilancio 2026 ammettono alla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con pagamento del solo capitale e delle spese di procedura ed esclusione tassativa di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Chi può aderire alla rottamazione quinquies e per quali debiti

    La rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 82-84), rappresenta l’edizione più ampia di sempre della definizione agevolata dei ruoli: abbraccia un arco temporale di ventiquattro anni e consente a imprese, professionisti e privati di chiudere posizioni debitorie storiche pagando esclusivamente la quota capitale, senza sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive o aggio. Il perimetro oggettivo è definito per data di affidamento: rientrano i carichi passati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

    Sul piano soggettivo non sono previsti limiti di reddito né di forma giuridica: possono aderire persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali e imprese individuali. È sufficiente avere almeno un carico affidato nel periodo ammissibile e non ricadere in una delle cause di esclusione oggettiva. La norma include esplicitamente i contributi previdenziali INPS risultanti dalle dichiarazioni annuali, un elemento qualificante rispetto alle versioni precedenti, che escludevano o limitavano questa tipologia.

    Il requisito negativo più rilevante riguarda la genesi del debito: sono tassativamente esclusi i carichi derivanti da accertamento, cioè da atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti a seguito di controllo sostanziale. Il confine pratico è la provenienza del debito: se nasce da omesso versamento di quanto già dichiarato, è rottamabile; se nasce da un avviso di accertamento, non lo è. Verificare la cartella esella è quindi il primo passo operativo prima di qualsiasi adesione.

    Requisiti di accesso: la lista di controllo

    • Carico affidato ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023
    • Debito da omesso versamento di somme già dichiarate (non da accertamento)
    • Eventuali contributi INPS da dichiarazione: inclusi e rottamabili
    • Nessun limite di importo minimo o massimo espressamente previsto dalla norma
    • Verifica previa nell’area riservata AdER dei carichi effettivamente definibili

    Caso 1: Tizio, imprenditore individuale con IVA e IRPEF non versate

    Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale nel settore edile. Nell’area riservata di AdER trova tre cartelle: la prima per IVA 2008 (capitale 14.200 euro, sanzioni 5.680 euro, interessi 9.100 euro, aggio 1.560 euro); la seconda per IRPEF 2015 (capitale 8.400 euro, sanzioni 3.360 euro, interessi 2.900 euro); la terza per IVA 2019 da avviso di accertamento (capitale 22.000 euro). L’affidamento delle prime due risale rispettivamente al 2010 e al 2017; il terzo al 2020.

    Come si legge in pratica. Le prime due cartelle rientrano pienamente nel perimetro: affidamento tra il 2000 e il 2023, debiti da dichiarazione. Tizio pagherebbe 14.200 + 8.400 = 22.600 euro, oltre alle spese esecutive vive, con stralcio di circa 22.600 euro tra sanzioni e interessi. La terza cartella, invece, nasce da un avviso di accertamento ed è tassativamente esclusa: Tizio deve mantenerla fuori dal piano di rottamazione e valutare autonomamente se impugnarla o regolarizzarla in altra sede.

    Riepilogo Caso 1

    • Cartella IVA 2008: rottamabile, si paga solo 14.200 euro di capitale
    • Cartella IRPEF 2015: rottamabile, si paga solo 8.400 euro di capitale
    • Cartella da accertamento IVA 2019: esclusa, da gestire separatamente
    • Risparmio complessivo sulle prime due: circa 22.600 euro
    • Verifica obbligatoria: controllare in AdER la voce di origine di ogni carico

    Caso 2: Caia, professionista con contributi INPS da dichiarazione

    Scenario. Caia esercita come commercialista in forma individuale. Dal 2012 al 2020 ha versato in ritardo o non versato i contributi alla Gestione Separata INPS: quattro posizioni affidati ad AdER tra il 2014 e il 2022, per un totale di capitale contributivo pari a 31.600 euro. Le sanzioni civili accumulate ammontano a 9.480 euro e le somme aggiuntive a 6.320 euro. Parallelamente ha una cartella IRPEF 2017 da omesso versamento (capitale 4.200 euro, affidamento 2019).

    Come si legge in pratica. I contributi INPS da dichiarazione sono espressamente inclusi dalla norma, a differenza di quanto avveniva in alcune precedenti rottamazioni che li escludevano o li subordinavano al consenso dell’ente previdenziale. Caia accede alla rottamazione per tutte e cinque le posizioni: versa 35.800 euro (31.600 contributi + 4.200 IRPEF), con stralcio delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive per oltre 15.800 euro. Il piano su 54 rate bimestrali si traduce in circa 663 euro ogni due mesi fino al 2035.

    Riepilogo Caso 2

    • Contributi INPS Gestione Separata: inclusi, rottamabili per 31.600 euro
    • Cartella IRPEF 2017 da dichiarazione: inclusa, rottamabile per 4.200 euro
    • Stralcio sanzioni civili e somme aggiuntive: oltre 15.800 euro
    • Rata bimestrale indicativa (piano 54 rate): circa 663 euro
    • Verifica: tutti gli affidamenti ricadono nel periodo 2014-2022

    Caso 3: Sempronio, ex titolare di SRL con cartelle miste

    Scenario. Sempronio era socio e legale rappresentante di una SRL cessata nel 2018. La società aveva debiti tributari affidati ad AdER in varie annualità; alcune posizioni, tuttavia, sono state trasferite in capo a lui in qualità di coobbligato. Le cartelle includono: IRES 2010 (capitale 18.000 euro, affidamento 2013), IRAP 2014 (capitale 6.500 euro, affidamento 2016), e un debito da accertamento parziale IRES 2016 (capitale 41.000 euro, affidamento 2019). Sempronio è anche debitore in proprio per IRPEF 2021 (capitale 3.100 euro, affidamento 2023).

    Come si legge in pratica. La posizione di Sempronio è tipicamente mista. Le cartelle IRES 2010 e IRAP 2014, sebbene originate in capo alla SRL, sono ora a suo nome come coobbligato e rientrano nel perimetro temporale: può rottamarle pagando 24.500 euro di solo capitale. Il debito da accertamento IRES 2016 è invece escluso per la sua natura: non nasce da dichiarazione ma da un atto impositivo. La cartella IRPEF 2021 personale, affidamento 2023, rientra correttamente nell’ambito temporale e viene rottamata per 3.100 euro. Totale rottamabile: 27.600 euro, con risparmio stimato di circa 18.000 euro tra sanzioni e interessi.

    Riepilogo Caso 3

    • IRES 2010 (coobbligato): rottamabile, capitale 18.000 euro
    • IRAP 2014 (coobbligato): rottamabile, capitale 6.500 euro
    • IRES 2016 da accertamento: esclusa, non rottamabile
    • IRPEF 2021 personale: rottamabile, capitale 3.100 euro
    • Risparmio stimato sulle tre posizioni ammesse: circa 18.000 euro

    Quando conviene una verifica

    Hai cartelle datate? Verifica subito cosa puoi rottamare. Consulta un esperto sulla rottamazione quinquies.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Che cos'è la rottamazione quinquies e chi può aderirvi?

    La rottamazione-quinquies è la definizione agevolata dei ruoli introdotta dai commi 82-84 della legge di bilancio 2026. Possono aderire tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, a condizione che il debito non derivi da un atto di accertamento.

    I debiti da accertamento fiscale possono essere rottamati?

    No. La norma esclude tassativamente i carichi originati da avvisi di accertamento. Rientrano invece i debiti da omesso versamento di somme già dichiarate dal contribuente: è la dichiarazione la fonte, non il controllo dell’Amministrazione.

    I contributi INPS sono rottamabili con la quinquies?

    Sì. La legge di bilancio 2026 include espressamente i contributi previdenziali INPS risultanti dalle dichiarazioni annuali, a differenza di alcune edizioni precedenti che li escludevano o li trattavano separatamente. Le sanzioni civili e le somme aggiuntive vengono stralciate.

    Cosa succede alle sanzioni e agli interessi con la rottamazione?

    Vengono integralmente stralciati. Il debitore versa esclusivamente la quota capitale del tributo o del contributo, più le spese esecutive in senso stretto (spese di notifica e di procedura). Interessi di mora, sanzioni amministrative, somme aggiuntive INPS e aggio sono azzerati.

    Esiste un importo minimo o massimo per aderire?

    La norma non prevede soglie minime o massime di debito. In linea di principio è possibile aderire anche per un singolo carico di importo modesto, sempre che ricada nel perimetro temporale e non sia di origine accertativa. È opportuno verificare la convenienza caso per caso, considerando le spese di procedura.

  • Articolo 33 L. 184/1983: Ingresso irregolare di minori stranieri

    Art. 33 L. 184/1983 – Ingresso irregolare di minori stranieri

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

    2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

    3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

    4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

    5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

  • Art. 354 D.Lgs. 209/2005 – Norme espressamente abrogate

    Art. 354 D.Lgs. 209/2005 – Norme espressamente abrogate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermo quanto disposto dall' articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nel testo sostituito dall' articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229 , sono o restano abrogati: il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 ; il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 ; il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ; la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 ; il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 ; la legge 7 febbraio 1979, n. 48 ; gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576 ; la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742 ; la legge 22 dicembre 1986, n. 772 ; la legge 7 agosto 1990, n. 242 ; la legge 9 gennaio 1991, n. 20 ; il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 ; l' articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; la legge 17 febbraio 1992, n. 166 ; gli articoli 26 , 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ; il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 ; l' articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ; il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; l' articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 ; l' articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 ; l' articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 ; l' articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 ; gli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ; l' articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93 ; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 ; il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 ; l' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .

    2. I regolamenti emanati dall' IVASS ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.

    3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.

    4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

    5. 5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 , e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972 , adottati ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003 , adottato ai sensi dell' articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , come modificato dall' articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 .

    ((

    5-bis. 5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6; b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130.

    ))

    6. L' IVASS , allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229 , adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.

    7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

  • Art. 110 L. 633/1941

    Art. 110 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Fondo per le donne vittime di violenza 2026: a chi spetta e cosa prevede

    In sintesi

    • Il fondo ha una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
    • Beneficiarie sono le donne vittime di violenza di genere prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013.
    • Il fondo copre l’accesso a tutti i servizi, strumenti e agevolazioni per i quali la fruizione è condizionata alla presentazione dell’ISEE.
    • La misura opera per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione.
    • La norma è in attesa di decreto attuativo: le modalità operative non sono ancora definite.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 231 della L. 199/2025 istituisce un fondo da 6 milioni di euro per il 2026 e il 2027, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere a servizi, strumenti e agevolazioni condizionati alla presentazione dell’ISEE, per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione. Decreto attuativo atteso.

    Approfondimento normativo completo: Comma 231 LB 2026: fondo ISEE per donne vittime di violenza.

    Cosa prevede il fondo per le donne vittime di violenza e l'accesso ai servizi ISEE

    Il comma 231 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) affronta una delle principali difficoltà pratiche che le donne vittime di violenza di genere incontrano nel percorso di uscita dalla violenza: l’accesso a servizi, prestazioni e agevolazioni pubbliche è spesso condizionato alla presentazione dell’ISEE, che presuppone una situazione patrimoniale e reddituale stabile. Una donna che ha appena intrapreso un percorso di protezione può trovarsi in una condizione economica precaria e priva degli strumenti necessari per richiedere l’ISEE in modo ordinario.

    Per rispondere a questa esigenza, il comma 231 istituisce un fondo da 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’ISEE, per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione previsti dall’art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

    Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo. Le modalità operative del fondo – incluse le procedure per accedervi, il soggetto che gestisce le istanze e le forme concrete di supporto alle beneficiarie – saranno definite presumibilmente con DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile indicare come richiedere il beneficio né a quali uffici rivolgersi specificamente per questa misura.

    Checklist: cosa sapere se si è una donna vittima di violenza che necessita di accedere a servizi ISEE

    • Verificare di essere già state prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013: questo è il presupposto per accedere al fondo.
    • Rivolgersi al centro antiviolenza o al servizio sociale di riferimento, che sono i soggetti che avviano il percorso di protezione e potranno informare sulle modalità di accesso al fondo una volta definite.
    • Tenere traccia della data di presa in carico, poiché il fondo opera per i soli primi dodici mesi successivi a tale data.
    • Monitorare le comunicazioni istituzionali del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità in attesa della pubblicazione del decreto attuativo.
    • Non rinunciare a richiedere servizi o agevolazioni ISEE-dipendenti: il fondo è stato istituito proprio per rimuovere questo ostacolo. Attendere le istruzioni operative prima di presentare eventuali richieste legate a questa misura.

    Caso 1 – Caia: donna presa in carico da un centro antiviolenza, vuole accedere a un alloggio pubblico

    Scenario. Caia, 34 anni, è stata presa in carico da un centro antiviolenza riconosciuto nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013. Ha bisogno di accedere a un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui assegnazione è condizionata alla presentazione dell’ISEE, ma non è in grado di produrre una DSU ordinaria nella sua situazione attuale.

    Come si legge in pratica. Il fondo istituito dal comma 231 è stato concepito proprio per situazioni come quella di Caia. Durante i primi dodici mesi dalla presa in carico, il fondo dovrebbe consentirle di accedere al servizio di alloggio pubblico anche in assenza di un ISEE ordinario. Le modalità concrete – chi gestisce la richiesta, quali documenti presentare, come il fondo copre il requisito ISEE – saranno definite nel decreto attuativo. Caia deve rivolgersi al centro antiviolenza e attendere le istruzioni operative.

    Riepilogo caso Caia

    • Caia è presa in carico nell’ambito degli interventi di protezione: presupposto soddisfatto.
    • Il fondo consente l’accesso a servizi ISEE-dipendenti come l’edilizia residenziale pubblica.
    • La misura opera per i primi dodici mesi dalla presa in carico.
    • Le modalità operative saranno definite dal decreto attuativo non ancora pubblicato.
    • Caia deve rivolgersi al centro antiviolenza per essere orientata sulle procedure.

    Caso 2 – Tizio (operatore di un centro antiviolenza): come supportare le utenti nell'accesso al fondo

    Scenario. Tizio è un operatore di un centro antiviolenza riconosciuto. Una delle donne seguite dal centro ha bisogno di accedere a prestazioni sociali agevolate ISEE-dipendenti nel giro di pochi giorni. Vuole sapere come utilizzare il nuovo fondo per supportarla.

    Come si legge in pratica. Il fondo del comma 231 è destinato alle donne prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione: il centro antiviolenza di Tizio è presumibilmente coinvolto nel percorso di presa in carico. Tuttavia, le modalità operative del fondo non sono ancora definite: manca il decreto attuativo. Tizio deve monitorare le comunicazioni ministeriali e, nel frattempo, verificare se esistono strumenti già operativi (es. percorsi di accesso prioritario o in deroga già previsti dalla normativa locale) per supportare la donna nelle sue esigenze immediate.

    Riepilogo caso Tizio (operatore)

    • Il centro antiviolenza è soggetto chiave nel percorso di presa in carico che attiva il diritto al fondo.
    • Le modalità operative del fondo non sono ancora definite: attendere il decreto attuativo.
    • L’operatore deve monitorare le comunicazioni del Ministero per la famiglia e delle pari opportunità.
    • Nel frattempo, verificare gli strumenti già operativi a livello locale per l’accesso ai servizi ISEE.
    • Il fondo copre i soli primi dodici mesi dalla data di presa in carico.

    Caso 3 – Sempronio (assistente sociale comunale): coordina l'accesso ai servizi per una donna seguita dal Comune

    Scenario. Sempronio è un assistente sociale del Comune che ha avviato gli interventi di protezione per una donna vittima di violenza di genere ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 93/2013. La donna ha bisogno di accedere a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale, condizionate all’ISEE.

    Come si legge in pratica. Il fondo consente l’accesso a ogni servizio, strumento e agevolazione condizionato alla presentazione dell’ISEE, quindi in linea di principio anche alle tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale rientrano nell’ambito applicativo della norma. Sempronio dovrà però attendere il decreto attuativo per conoscere la procedura concreta: chi rilascia l’attestazione che sostituisce o integra l’ISEE, a quale ufficio rivolgersi e con quali tempi. La data di avvio degli interventi di protezione è determinante per il computo dei dodici mesi.

    Riepilogo caso Sempronio (assistente sociale)

    • Il Comune ha avviato gli interventi di protezione: il presupposto normativo è soddisfatto.
    • Le tariffe agevolate ISEE-dipendenti rientrano nell’ambito applicativo del fondo.
    • Sempronio deve attendere il decreto attuativo per conoscere la procedura concreta.
    • La data di avvio degli interventi di protezione è il punto di partenza per il computo dei dodici mesi.
    • Il contributo a finalità assistenziale erogato tramite il fondo non rileva nelle categorie reddituali ex art. 6 TUIR.

    Quando conviene una verifica

    Un esperto può aiutarti a orientarti tra gli strumenti disponibili e a comprendere i tuoi diritti nell’ambito della protezione dalla violenza di genere. Hai bisogno di supporto legale o assistenziale nell'accesso ai servizi?.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi può accedere al fondo per le donne vittime di violenza istituito dalla Legge di Bilancio 2026?

    Il comma 231 destina il fondo alle donne vittime di violenza di genere che sono state prese in carico e per cui sono stati avviati gli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013, convertito dalla L. 119/2013. Non è sufficiente essere vittime di violenza in senso generico: occorre che il percorso di protezione istituzionale sia formalmente avviato. Le modalità operative di accesso saranno definite dal decreto attuativo.

    Il fondo copre tutti i servizi ISEE-dipendenti o solo alcuni?

    La norma è formulata in termini ampi: il fondo è finalizzato a consentire alle beneficiarie di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’ISEE. Non ci sono esclusioni esplicite nel testo normativo. Il decreto attuativo potrà precisare eventuali limitazioni o priorità nell’applicazione.

    Per quanti mesi è attivo il supporto del fondo?

    Il fondo opera per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione. Trascorso questo periodo, la donna dovrà accedere ai servizi ISEE-dipendenti con le modalità ordinarie. È quindi importante che durante i dodici mesi vengano avviate le procedure per regolarizzare la propria situazione economica e documentale.

    Il contributo ricevuto tramite il fondo concorre alla formazione del reddito imponibile?

    No. La norma precisa che i contributi a finalità assistenziale erogati nell’ambito di questa misura non rilevano nelle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR. Questo significa che il sostegno ricevuto tramite il fondo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

    Quando sarà possibile richiedere concretamente il beneficio del fondo?

    La norma è in attesa di decreto attuativo, presumibilmente un DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile presentare domande né conoscere le procedure operative. Si consiglia di rivolgersi al centro antiviolenza o al servizio sociale di riferimento, che saranno i primi a ricevere le istruzioni operative.