Autore: Andrea Marton

  • Art. 101 L. 633/1941

    Art. 101 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

    Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.

    A tale fine, affinchè le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): causali e durata

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 322 D.Lgs. 209/2005 – Doveri del revisore legale e della società di revisione legale

    Art. 322 D.Lgs. 209/2005 – Doveri del revisore legale e della società di revisione legale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti ((di competenza)) . ((45))

    2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e

    5. 3. La CONSOB informa l'IVASS dei provvedimenti adottati.

  • Art. 163 L. 633/1941 – Sequestro e descrizione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Articolo 16 L. 184/1983: Declaratoria di non luogo a provvedere

    Art. 16 L. 184/1983 – Declaratoria di non luogo a provvedere

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

    2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

    3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile

  • Art. 148 L. 633/1941

    Art. 148 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 149 Reg. (UE) 2023/1114 – Entrata in vigore e applicazione

    Art. 149 Reg. (UE) 2023/1114 – Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    2. Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

    3. In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

    4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.

  • Art. 121 D.Lgs. 141/2024 – Registri, stampati e formulari

    Art. 121 D.Lgs. 141/2024 – Registri, stampati e formulari

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali, nonché le istruzioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento dell’Agenzia.

  • Welfare e sanità integrativa CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL UNEBA: Unisalute, PREVIFONDER e bilateralità

    Il rinnovo del CCNL UNEBA del 24 gennaio 2025 ha rafforzato il sistema di welfare contrattuale con l'introduzione di un piano di sanità integrativa tramite Unisalute dal 1° gennaio 2026, confermando il fondo pensione complementare PREVIFONDER e la bilateralità di settore attraverso ENBAS.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA prevede tre pilastri di welfare contrattuale: la sanità integrativa (piano sanitario Unisalute, contributo datore 8 €/mese × 14 mensilità dal 1° gennaio 2026), la previdenza complementare (fondo PREVIFONDER, contributo datore 1% + lavoratore 1%) e la bilateralità di settore (ENBAS, per formazione e sostegno al reddito). Tutti e tre gli istituti integrano le tutele di legge senza sostituirle.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Fondo sanitario
    Unisalute (Gruppo Unipol) — contributo datore 8 €/mese × 14 mensilità dal 1° gennaio 2026
    Fondo previdenza complementare
    PREVIFONDER — contributo datore 1% + lavoratore 1%
    Ente bilaterale
    ENBAS (Ente Bilaterale Nazionale delle Strutture Socio-Sanitarie)

    Tabella riepilogativa

    I tre pilastri del welfare contrattuale nel CCNL UNEBA
    Istituto Fonte contrattuale Contributo datore Contributo lavoratore Decorrenza
    Sanità integrativa (Unisalute) CCNL UNEBA 2025, art. welfare 8 €/mese × 14 mens. (112 €/anno) Non previsto 1° gennaio 2026
    Previdenza complementare (PREVIFONDER) CCNL UNEBA + accordo istitutivo 1% della retribuzione contrattuale 1% della retribuzione contrattuale (volontario) Vigente (adesione individuale)
    Bilateralità (ENBAS) CCNL UNEBA + accordo istitutivo Contributo bilaterale contrattuale Quota parte lavoratore Vigente

    Avviso: gli importi del contributo Unisalute (8 €/mese × 14 mensilità) sono quelli previsti dal rinnovo del 24 gennaio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026. Le prestazioni coperte dal piano sanitario dipendono dalle condizioni della polizza Unisalute stipulata da UNEBA: per i dettagli aggiornati si rimanda al testo contrattuale e al sito www.uneba.org. Le percentuali PREVIFONDER e i contributi ENBAS vanno verificati sul testo del CCNL vigente.

    La sanità integrativa: il piano Unisalute

    Con il rinnovo del 24 gennaio 2025, il CCNL UNEBA ha introdotto un piano di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori dipendenti dalle strutture aderenti a UNEBA. Il piano è gestito tramite Unisalute, compagnia del Gruppo Unipol specializzata nella sanità integrativa, con la quale UNEBA ha stipulato una convenzione collettiva.

    Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro: 8 euro al mese per 14 mensilità, per un totale di 112 euro annui per lavoratore. Il lavoratore non è tenuto a versare alcuna quota aggiuntiva per accedere alle prestazioni base del piano collettivo. L'iscrizione avviene automaticamente per tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato in forza alla data di attivazione; per i nuovi assunti scatta dalla data di assunzione.

    Le prestazioni tipicamente coperte da un piano sanitario integrativo di questo tipo includono:

    • Visite specialistiche (cardiologia, ortopedia, oculistica, ginecologia, ecc.);
    • Accertamenti diagnostici (esami del sangue, ecografie, radiografie, TAC, risonanze magnetiche);
    • Ricoveri ospedalieri (interventi chirurgici, degenza, post-ricovero);
    • Cure odontoiatriche (estrazioni, otturazioni, protesi nei limiti del piano);
    • Prevenzione e check-up periodici.

    Il dettaglio delle prestazioni coperte, i massimali, le franchigie e le esclusioni sono definiti nelle condizioni di polizza Unisalute stipulata da UNEBA. Per conoscere le prestazioni effettivamente incluse nel piano collettivo si deve fare riferimento al documento contrattuale specifico disponibile presso il datore di lavoro o il sindacato firmatario.

    La sanità integrativa e il trattamento fiscale

    Il contributo datoriale alla sanità integrativa non costituisce retribuzione imponibile per il lavoratore, a condizione che il fondo o la compagnia operi nei termini previsti dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. In questo caso, i contributi versati dal datore sono esclusi dalla base imponibile IRPEF fino a un massimale di 3.615,20 euro annui, soglia che tiene conto di tutti i contributi datoriali sanitari percepiti dal lavoratore nell'anno fiscale.

    Il contributo di 112 euro annui previsto dal CCNL UNEBA è ampiamente al di sotto di tale soglia, pertanto non genera imponibile fiscale aggiuntivo per il lavoratore. Le prestazioni erogate dal piano sanitario non costituiscono nemmeno reddito imponibile per il lavoratore, purché il piano operi nei termini di legge.

    La previdenza complementare: il fondo PREVIFONDER

    PREVIFONDER è il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore, istituito da AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e da UNEBA insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie dei rispettivi contratti collettivi, ivi comprese FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL e UILTuCS per il settore UNEBA.

    PREVIFONDER è un fondo pensione complementare a contribuzione definita, iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Funziona attraverso versamenti periodici che si accumulano nel conto individuale del lavoratore, investiti secondo profili di rischio/rendimento scelti dall'aderente, e vengono erogati come rendita o capitale integrativo alla pensione INPS.

    La struttura dei contributi nel CCNL UNEBA è:

    • Contributo datoriale: 1% della retribuzione contrattuale mensile. Il datore lo versa esclusivamente ai lavoratori che hanno aderito al fondo.
    • Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione contrattuale mensile, volontario.
    • TFR futuro: il lavoratore può destinare il TFR maturato successivamente all'adesione a PREVIFONDER. La scelta va esercitata entro 6 mesi dall'assunzione (o dal primo accesso alla previdenza complementare); in caso di silenzio, il TFR confluisce a PREVIFONDER in regime di silenzio-assenso.

    Il vantaggio fiscale dell'adesione è significativo: i contributi versati (sia datoriali sia del lavoratore) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui. I rendimenti maturati nel fondo sono tassati al 20% (più favorevole della tassazione ordinaria IRPEF). Le prestazioni finali in rendita o capitale beneficiano di aliquote ridotte.

    La bilateralità: ENBAS

    ENBAS (Ente Bilaterale Nazionale delle Strutture Socio-Sanitarie) è l'organismo bilaterale istituito da UNEBA e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. La bilateralità di settore svolge funzioni di raccordo tra datori e lavoratori su temi che vanno oltre la contrattazione pura: formazione continua, sostegno al reddito, assistenza nell'applicazione del contratto, certificazione dei contratti a termine.

    Le funzioni tipiche di ENBAS includono:

    • Formazione continua: finanziamento e organizzazione di percorsi formativi per i lavoratori del settore (ECM per il personale sanitario, aggiornamento per educatori e coordinatori);
    • Sostegno al reddito: integrazione in caso di sospensione del rapporto per crisi aziendale, nei casi non coperti dalla CIGS o dagli ammortizzatori sociali ordinari;
    • Conciliazione lavoro-famiglia: contributi per congedi parentali, asili nido, supporto alle lavoratrici madri;
    • Assistenza contrattuale: supporto agli enti aderenti nell'applicazione del CCNL, mediazione in caso di controversie.

    Il finanziamento di ENBAS avviene attraverso il contributo bilaterale contrattualmente previsto, a carico di datore e lavoratore secondo le aliquote stabilite dal CCNL. Le strutture che non versano il contributo bilaterale perdono l'accesso ai servizi dell'ente e possono essere soggette a sanzioni contrattuali.

    Rapporto tra welfare contrattuale e tutele di legge

    È importante distinguere ciò che il CCNL AGGIUNGE rispetto a ciò che la legge già garantisce:

    • Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce per legge l'assistenza sanitaria pubblica a tutti i residenti in Italia (d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.). Il piano Unisalute non sostituisce il SSN: riduce le spese out-of-pocket e i tempi di attesa per le prestazioni private, ma non esonera dalla contribuzione al SSN.
    • La pensione INPS (regime obbligatorio) è garantita per legge a prescindere dall'adesione a PREVIFONDER. Il fondo complementare costruisce una pensione aggiuntiva integrativa, utile in un sistema contributivo che genera tassi di sostituzione inferiori al passato.
    • Le prestazioni INPS (NASpI, maternità, malattia, infortuni INAIL) sono di legge e non sono condizionate alla bilateralità. ENBAS interviene per le situazioni non coperte o per migliorare le tutele di legge.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, utilizzo del piano sanitario Unisalute
    Tizio è inquadrato al livello 4S in una RSA aderente a UNEBA. Dal 1° gennaio 2026 è iscritto automaticamente al piano sanitario Unisalute. A febbraio 2026 deve sottoporsi a una visita ortopedica privata: anziché pagare 150 € a carico proprio, utilizza il piano Unisalute prenotando tramite il network convenzionato. La visita è coperta dal piano. Il contributo di 8 €/mese versato dal datore per lui non appare in busta paga come voce aggiuntiva ed è fiscalmente neutro per Tizio.
    Caia — Educatrice, scelta PREVIFONDER e beneficio fiscale
    Caia è stata assunta a marzo 2025 come educatrice (livello 3S, retribuzione 1.689,78 €/mese dal marzo 2026). Entro 6 mesi dall'assunzione aderisce esplicitamente a PREVIFONDER e destina il TFR futuro al fondo. Il datore versa ogni mese l'1% (circa 16,90 €); Caia versa il proprio 1% (circa 16,90 €). In un anno i contributi totali ammontano a circa 405 €. Caia deduce il suo contributo (circa 203 €/anno) dal reddito IRPEF, riducendo la propria imposta. Il TFR futuro maturato confluisce nel conto individuale PREVIFONDER invece di andare in azienda o all'INPS.
    Sempronio — Coordinatore, accesso ai servizi ENBAS per formazione
    Sempronio è coordinatore di un piccolo centro diurno (livello 1°). La struttura è regolarmente iscritta a UNEBA e versa il contributo bilaterale a ENBAS. Nel 2026 Sempronio deve rinnovare la propria formazione in materia di tutela della persona fragile. Tramite ENBAS, la struttura accede a un percorso formativo cofinanziato dall'ente bilaterale, riducendo il costo diretto a carico dell'ente. Sempronio ottiene anche il riconoscimento ECM per i crediti formativi richiesti dalla regione.

    Domande frequenti

    Cos'è il piano sanitario Unisalute nel CCNL UNEBA?
    Il CCNL UNEBA, rinnovato il 24 gennaio 2025, ha introdotto dal 1° gennaio 2026 un piano di assistenza sanitaria integrativa tramite Unisalute (Gruppo Unipol). Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro: 8 € al mese per 14 mensilità (112 € annui per lavoratore). Il piano copre visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri e cure odontoiatriche secondo le condizioni di polizza stipulata.
    Quanto vale il contributo al fondo PREVIFONDER nel CCNL UNEBA?
    Il fondo pensione complementare PREVIFONDER prevede un contributo del datore pari all'1% della retribuzione contrattuale e un contributo del lavoratore pari all'1%. Per un OSS al livello 4S (minimo 1.542,86 €/mese dal marzo 2026), il contributo mensile combinato è circa 30,86 €. I contributi del lavoratore sono deducibili IRPEF fino a 5.164,57 € annui.
    A cosa serve l'ente bilaterale ENBAS nel settore UNEBA?
    ENBAS (Ente Bilaterale Nazionale delle Strutture Socio-Sanitarie) eroga servizi di formazione continua, sostegno al reddito in caso di crisi aziendale, contributi per maternità e congedi, assistenza ai lavoratori e alle strutture nell'applicazione del contratto. È finanziato dal contributo bilaterale versato da datore e lavoratore.
    Il contributo Unisalute è in busta paga o è esente?
    Il contributo datoriale per la sanità integrativa (8 €/mese × 14 mensilità) non appare come voce retributiva nella busta paga: è un costo sostenuto direttamente dal datore. Ai fini fiscali, i contributi datoriali a fondi sanitari integrativi che operano nei termini dell'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR sono esclusi dall'imponibile IRPEF entro la franchigia di 3.615,20 € annui.
    PREVIFONDER è obbligatorio o facoltativo?
    L'adesione è volontaria. Per usufruire del contributo datoriale (1%) occorre iscriversi a PREVIFONDER e versare la quota lavoratore (1%). La destinazione del TFR a PREVIFONDER è una scelta distinta: può essere effettuata entro 6 mesi dall'assunzione in modo esplicito o tramite silenzio-assenso. Se il lavoratore non aderisce affatto, il contributo datoriale non viene versato.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Le prestazioni sanitarie Unisalute e le condizioni di PREVIFONDER dipendono dalle polizze e dai regolamenti in vigore: per i dettagli aggiornati consultare i documenti informativi ufficiali disponibili su www.uneba.org e sui siti di FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ricorso vs reclamo: scelta atto e termini impugnazione

    Il ricorso e il reclamo sono strumenti impugnatori che spesso vengono confusi. Il ricorso e un atto di apertura del procedimento o di impugnazione di una sentenza, regolato in modi diversi nei processi civile, amministrativo e tributario. Il reclamo e una specifica forma di impugnazione, tipicamente cautelare o sommaria, contro provvedimenti del giudice di primo grado o del giudice tutelare. Le distinzioni incidono su termini, organo destinatario, effetti sospensivi e contenuti.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Ricorso Reclamo
    Norma di riferimento vari articoli: art. 360 c.p.c. (cassazione); art. 414 c.p.c. (lavoro); art. 41 c.p.a.; art. 18 D.Lgs. 546/1992 (tributario) art. 739 c.p.c. (volontaria giurisdizione); art. 669-terdecies c.p.c. (cautelare); art. 26 D.Lgs. 546/1992 (reclamo-mediazione tributaria)
    Natura atto introduttivo del giudizio o di impugnazione di sentenza impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria
    Ambiti tipici processo civile (cassazione, lavoro), amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), tributario (CTP e CTR), penale (incidenti probatori, cassazione) provvedimenti volontaria giurisdizione, ordinanze cautelari, decreti del giudice tutelare, provvedimenti del giudice del fallimento
    Termine variabile: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile; 30 giorni per ricorso tributario CTP 10 giorni dalla comunicazione o notifica (art. 739 c.p.c.); 15 giorni per reclamo cautelare
    Organo destinatario giudice superiore (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, CTR) o giudice del giudizio (giudice del lavoro) tribunale collegiale, corte d’appello, o tribunale in composizione collegiale
    Effetto sospensivo generalmente non automatico; va richiesto e motivato spesso non automatico; il giudice del reclamo puo sospendere
    Procedura contraddittorio pieno; udienza pubblica o camera di consiglio camera di consiglio in tempi rapidi; contraddittorio sommario
    Esito tipico sentenza che accoglie, rigetta o cassa ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato

    Ricorso: caratteristiche e disciplina

    Il ricorso e un atto giuridico polifunzionale. Nel processo civile, puo essere atto introduttivo del giudizio (ricorso ex art. 414 c.p.c. nel rito del lavoro, ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nel procedimento semplificato di cognizione, che dal 2023 ha sostituito il rito sommario ex art. 702-bis) o atto di impugnazione (ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.). Nel processo amministrativo, il ricorso e l’atto tipico di apertura del giudizio davanti al TAR (art. 41 c.p.a.) e davanti al Consiglio di Stato in appello.

    Nel processo tributario il ricorso (art. 18 D.Lgs. 546/1992) e l’atto con cui il contribuente impugna un atto dell’amministrazione finanziaria (avviso di accertamento, cartella esattoriale, diniego di rimborso) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha trasformato le commissioni in Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, con giudici professionali per le controversie sopra i 3.000 euro.

    Il ricorso per cassazione, regolato dal c.p.c. art. 360 e ss., e il principale strumento di impugnazione di legittimita: deduce vizi specifici (violazione di legge, motivazione mancante o apparente, nullita della sentenza o del procedimento) ed e ammesso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione. La giurisprudenza di legittimita ha progressivamente ristretto l’ammissibilita dei ricorsi privi di specificita motivazionale, valorizzando il principio di autosufficienza.

    Reclamo: caratteristiche e disciplina

    Il reclamo civile generale e regolato da Lodi arbitrali stranieri: casi pratici art. 839 c.p.c.: contro i decreti emessi dal giudice di volontaria giurisdizione (tipicamente il giudice tutelare per amministrazione di sostegno, tutela, curatela) si propone reclamo in 10 giorni dalla comunicazione o notifica alla Corte d’Appello. Il reclamo si propone con ricorso e si decide in camera di consiglio. Il provvedimento conclusivo e un decreto, non ricorribile in cassazione se non per violazione di legge in casi tassativi (Sez. Un. 21285/2005, principio confermato).

    Il reclamo cautelare e disciplinato da Articolo 55 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: contro le ordinanze cautelari (sequestri, provvedimenti d’urgenza ex art. 700, denuncia di nuova opera) si propone reclamo entro 15 giorni alla composizione collegiale del tribunale (o alla Corte d’Appello se il provvedimento e stato emesso in primo grado dal tribunale in composizione collegiale). Il collegio decide in tempi rapidi confermando, modificando o revocando il provvedimento.

    Il reclamo tributario, introdotto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e oggi sostanzialmente assorbito dalla mediazione tributaria, e meccanismo deflattivo per liti di valore inferiore a 50.000 euro: il contribuente presenta reclamo con istanza di mediazione, e l’Agenzia ha 90 giorni per esaminare. Solo se il reclamo non e accolto, il ricorso si trasforma in giudizio davanti alla CGT. La riforma del 2022 ha ridotto la portata di questo meccanismo.

    Quando si usa il ricorso e quando il reclamo

    Per scegliere lo strumento giusto bisogna identificare il provvedimento da impugnare. Tizio riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per 25.000 euro: deve proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni. Caio ottiene a Roma in primo grado un’ordinanza cautelare di sequestro conservativo emessa contro di lui: deve proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. al collegio entro 15 giorni dalla notifica.

    Sempronio, beneficiario di amministrazione di sostegno, vuole contestare un decreto del giudice tutelare che ha nominato un amministratore non gradito: deve presentare reclamo in 10 giorni alla Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. Se invece la lite riguarda l’impugnazione di una sentenza definitiva di primo grado in una causa civile ordinaria, la via e l’appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione.

    In materia amministrativa, contro un provvedimento della PA si propone ricorso al TAR; contro la sentenza del TAR si propone ricorso in appello al Consiglio di Stato. In materia penale, contro le sentenze di primo grado del tribunale si propone appello; contro le sentenze di appello e contro alcune sentenze inappellabili si propone ricorso per cassazione. Il reclamo, in penale, ha applicazioni puntuali (per esempio contro misure cautelari personali).

    Costi, tempi e procedura

    I costi variano in funzione del rito. Ricorso in cassazione: contributo unificato pari al doppio di quello del giudizio di primo grado (D.P.R. 115/2002), oltre alle marche da bollo e ai costi forensi (compensi medi 4.000-15.000 euro per controversie sopra i 50.000 euro). Ricorso tributario: contributo unificato a scaglioni di valore (30 euro fino a 2.582 euro; 60 euro fino a 5.000; 120 fino a 25.000; 250 fino a 75.000; 500 fino a 200.000; 1.500 oltre 200.000). Ricorso TAR: contributo unificato variabile da 650 a 6.000 euro a seconda della materia.

    Il reclamo ha costi piu contenuti. Il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. comporta il pagamento di meta del contributo unificato del giudizio di merito. Il reclamo ex art. 739 c.p.c. (giudice tutelare) ha un contributo ridotto. I tempi del reclamo sono notevolmente piu rapidi del giudizio ordinario di impugnazione: la decisione viene tipicamente assunta in 60-180 giorni dal deposito. Il ricorso di cassazione, invece, vede tempi medi di definizione tra 2 e 4 anni. Il ricorso tributario di primo grado richiede mediamente 1-2 anni.

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    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra ricorso e reclamo?

    Il ricorso e un atto di apertura del giudizio o di impugnazione di sentenza in vari riti (civile, amministrativo, tributario, lavoro). Il reclamo e una specifica forma di impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria, con termini brevi (10-15 giorni) e procedura camerale rapida.

    Quale costa di meno tra ricorso e reclamo?

    Generalmente il reclamo, perche prevede contributi unificati ridotti o dimezzati rispetto al giudizio ordinario e tempi piu brevi. Il ricorso per cassazione e tipicamente il piu costoso (contributo doppio e compensi forensi piu elevati). Il ricorso al TAR ha contributi che variano dai 650 ai 6.000 euro a seconda della materia.

    Si puo passare dal reclamo al ricorso?

    Sono atti distinti per natura e per oggetto. Tuttavia, contro alcune decisioni rese in sede di reclamo (per esempio la decisione del collegio che conferma o modifica un’ordinanza cautelare) e ammesso ulteriore ricorso per cassazione solo per violazione di legge nei casi tassativi previsti. Le due fasi possono dunque collegarsi in una sequenza impugnatoria.

    Quali sono i termini di decadenza per ricorso e reclamo?

    Per il ricorso variano: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile e per ricorso tributario; 60 giorni per amministrativo. Per il reclamo: 10 giorni dalla comunicazione del decreto (art. 739 c.p.c.); 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza cautelare (art. 669-terdecies). Il superamento del termine comporta decadenza e inammissibilita.

    Cosa succede se sbaglio strumento (ricorso al posto di reclamo o viceversa)?

    Tendenzialmente la giurisprudenza applica il principio della conservazione degli atti processuali: se l’errore e formale ma il giudice competente e quello corretto, l’atto puo essere riqualificato. Se invece manca la competenza o il termine e scaduto, l’atto e inammissibile. E sempre prudente verificare con attenzione la natura del provvedimento e la norma di riferimento prima di proporre l’impugnazione.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

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    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Quando scattano gli scatti di anzianità?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi automatici legati alla durata del rapporto di lavoro con lo stesso datore. Non sono fissati dalla legge ma dai CCNL: la periodicità (di solito ogni 2-3 anni), l’importo e il numero massimo variano da settore a settore. Maturano dalla data di assunzione e si accumulano fino al limite contrattuale.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità: esempi per settore (valori orientativi CCNL vigenti)
    Settore (CCNL) Periodicità Importo indicativo per scatto N. max scatti
    Metalmeccanici Industria Ogni 2 anni Variabile per livello (tabella CCNL) 5 scatti
    Commercio / Terziario Ogni 2 anni Variabile per livello 6 scatti
    Edilizia Industria Ogni 2 anni Percentuale sulla paga base 5 scatti
    Pubblica Amministrazione Ogni 3 anni (fasce retributive) Incremento tabellare Fino a 9 fasce
    Studi professionali Ogni 2 anni Variabile per livello 5 scatti

    Come funzionano e da quando maturano

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici automatici della retribuzione, disciplinati esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Maturano dalla data di assunzione (o, per i passaggi di livello, dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL). Non è necessaria alcuna richiesta: il datore è tenuto ad applicarli d’ufficio alla scadenza prevista.

    Cambiando datore di lavoro, l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore: gli scatti accumulati con il precedente non si trasferiscono automaticamente, salvo accordo tra le parti o previsione specifica del CCNL.

    Differenze tra settori e CCNL

    Non esiste una disciplina legale unitaria: ogni CCNL fissa il proprio regime. I parametri che variano sono: la periodicità (ogni 2 o 3 anni nella maggioranza dei contratti); l’importo (fisso in euro, percentuale sulla paga base o sulla retribuzione di livello); il numero massimo di scatti conseguibili; le eventuali date fisse di decorrenza (in alcuni CCNL lo scatto decorre dal mese successivo al maturare dei requisiti). È quindi indispensabile consultare il CCNL applicato dal proprio datore.

    Cosa succede se il datore non li applica

    Gli scatti di anzianità sono un diritto contrattuale: se il datore non li eroga, il lavoratore può rivendicarli con una formale richiesta scritta, con l’assistenza del sindacato o, in mancanza di accordo, per via giudiziale. Il credito si prescrive in 5 anni (in costanza di rapporto non decorre la prescrizione per i diritti derivanti dal contratto collettivo, salvo rinunce). Verificare la busta paga periodicamente è il primo passo per accorgersi di eventuali omissioni.

    Casi pratici

    Tizio – metalmeccanico industria, 4 anni di anzianità

    Tizio lavora dal 1° gennaio 2022. Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede uno scatto ogni 2 anni: il primo scatta il 1° gennaio 2024, il secondo il 1° gennaio 2026. Tizio non deve fare nulla: il datore lo applica automaticamente in busta paga.

    Caia – cambia azienda dopo 8 anni

    Caia aveva maturato 4 scatti con il vecchio datore. Quando passa a un nuovo datore nel settore commercio, riparte da zero: il conteggio degli scatti ricomincia dalla data della nuova assunzione, salvo accordo contrattuale che riconosca l’anzianità pregressa.

    Sempronio – il datore non applica lo scatto scaduto

    Sempronio si accorge che dopo 2 anni non compare in busta paga lo scatto previsto dal CCNL. Chiede chiarimenti all’ufficio paghe: in assenza di risposta, invia una diffida scritta. Se il datore continua a non erogarlo, Sempronio può agire per il recupero con 5 anni di prescrizione.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono previsti per legge?

    No, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva (CCNL). La legge non li impone direttamente; sono un diritto contrattuale.

    Cambio azienda: perdo gli scatti accumulati?

    Sì, in genere l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore. Solo accordi specifici tra le parti o previsioni del CCNL possono consentire il riconoscimento dell’anzianità pregressa.

    Quanti scatti posso maturare?

    Dipende dal CCNL: di solito da 5 a 9 scatti massimi. Una volta raggiunto il tetto, non ne maturano ulteriori per anzianità (possono però esserci progressioni per passaggi di livello).

    Lo scatto di anzianità si mantiene se cambio livello o mansione?

    In genere sì: gli scatti già maturati non si perdono con il cambio di livello; il conteggio per i futuri scatti può però ripartire dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL.

    Come si calcola il valore economico di uno scatto?

    Consultando le tabelle retributive del proprio CCNL: l’importo può essere fisso in euro per livello o una percentuale della paga base. I valori variano sensibilmente tra settori.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.