- La mediazione per le controversie in materia di turismo e' disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010 e costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale o arbitrale solo se ciò e' previsto da una clausola contrattuale specificamente approvata per iscritto dal turista.
- Il turista conserva sempre la facolta' di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria, paritetica o di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative istituite dalle camere di commercio.
- Nelle procedure di conciliazione i turisti possono avvalersi delle associazioni dei consumatori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 67 D.Lgs. 79/2011 — Composizione delle controversie in materia di turismo
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 D.Lgs. 504/1995 — Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7
- Articolo 67 L. 184/1983: Abrogazioni codice civile e capo III
- Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 — Forum consultivo
- Art. 67 Cod. Amb. — i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
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- Art. 67 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
Commento
La mediazione obbligatoria come condizione di procedibilita'
L'articolo 67 del Codice del turismo disciplina i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie in materia turistica, distinguendo due diversi regimi. Il primo, previsto dal comma 1, riguarda la mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010 (che ha istituito in Italia il sistema di mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilita' per determinate materie). In materia di turismo la mediazione obbligatoria — che sospende i termini di prescrizione durante il suo svolgimento — non e' imposta automaticamente dalla legge come in altri settori (es. condominio, diritti reali, locazioni), ma solo quando e' prevista da una apposita clausola contrattuale specificamente approvata per iscritto dal turista. Questa specificita' e' una scelta di tutela del consumatore: il vincolo alla mediazione preventiva come condizione di accesso al giudice può rendere più oneroso l'esercizio del diritto e pertanto deve essere espressamente accettato dal turista con una clausola ad hoc.
Le procedure di ADR volontarie
Il comma 2 fa riferimento al sistema più ampio delle alternative dispute resolution (ADR) volontarie, distinguendo: la negoziazione volontaria, nella quale le parti tentano di raggiungere un accordo attraverso i propri rappresentanti; la negoziazione paritetica, strumento tipico del settore consumeristico in cui le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese definiscono procedure standardizzate di composizione amichevole; la conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative istituite ai sensi dell'articolo 2 comma 4 lettera a) della legge n. 580 del 1993 (legge sulle camere di commercio). Le procedure di conciliazione disciplinate dagli articoli 140 e 141 del codice del consumo garantiscono alle parti un accesso rapido e poco costoso a una soluzione della lite.
Il ruolo delle associazioni dei consumatori
Il comma 2 prevede espressamente che nelle procedure di conciliazione i turisti abbiano facolta' di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Questa previsione e' particolarmente significativa per i turisti non esperti di diritto: le associazioni possono fornire assistenza tecnica e di rappresentanza nelle procedure conciliative, compensando l'asimmetria informativa rispetto agli operatori turistici professionisti. Le principali associazioni di consumatori (Codacons, Altroconsumo, Adiconsum e altre) hanno spesso aperto sportelli dedicati alle controversie del turismo organizzato.
Casi pratici
Caso 1: Clausola di mediazione preventiva nel contratto di pacchetto
Il contratto di pacchetto di Tizio con l'organizzatore Alfa Viaggi contiene una clausola — evidenziata e separatamente firmata da Tizio — che prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilita' per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del pacchetto. Quando Tizio intende citare in giudizio Alfa Viaggi per un inadempimento, deve preventivamente esperire il tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, pena l'improcedibilita' della domanda giudiziale.
Caso 2: Conciliazione presso la camera di commercio con assistenza del consumatore
Caio ha una controversia con un tour operator per la mancata esecuzione di parte delle escursioni previste nel pacchetto. Anziche' ricorrere subito al giudice, si rivolge all'associazione di consumatori Alfa Utenti, che lo assiste nella presentazione di un'istanza di conciliazione presso la commissione arbitrale della camera di commercio locale. La procedura si conclude in pochi mesi con un accordo che riconosce a Caio una riduzione del prezzo.
Caso 3: Assenza di clausola: libero accesso al giudice
Sempronio ha subito un grave inadempimento durante un pacchetto con l'organizzatore Beta Tour. Il suo contratto non contiene alcuna clausola di mediazione obbligatoria. Sempronio e' libero di proporre direttamente domanda giudiziale o arbitrale senza dover esperire alcun tentativo preventivo di mediazione: in assenza della clausola specifica, la mediazione non e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 67.
Domande frequenti
Devo fare la mediazione prima di portare in giudizio l'operatore turistico?
Solo se il tuo contratto contiene una clausola specifica che prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilita' e tu l'hai espressamente approvata per iscritto. In assenza di questa clausola, la mediazione non e' obbligatoria in materia turistica.
Cosa e' la negoziazione paritetica nel turismo?
E' una procedura di composizione amichevole della controversia svolta attraverso le rispettive associazioni rappresentative: il turista tramite la propria associazione di consumatori, l'operatore tramite la propria associazione di categoria. Le procedure sono standardizzate e consentono di risolvere molte controversie senza ricorrere al giudice.
Posso farmi assistere da un'associazione di consumatori nella conciliazione con il tour operator?
Si'. L'articolo 67 comma 2 prevede espressamente questa facolta'. Le principali associazioni di consumatori hanno sportelli dedicati alle controversie turistiche e possono assisterti sia nella conciliazione innanzi alle commissioni delle camere di commercio sia nella negoziazione con l'operatore.
La clausola di mediazione nel contratto di pacchetto e' sempre valida?
Solo se e' stata specificamente approvata per iscritto dal turista. Non e' sufficiente la firma generica del contratto: la clausola deve essere evidenziata separatamente e il turista deve averne preso specifica coscienza. Se manca questa approvazione specifica, la clausola non e' efficace come condizione di procedibilita'.
Vedi anche