Autore: Andrea Marton

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    La tredicesima è l’unica mensilità aggiuntiva garantita a livello nazionale dal CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri. Il premio di risultato, dove presente, è negoziato nei distretti di Valenza, Vicenza e Arezzo. Tutto ciò che occorre sapere su calcolo, maturazione e ratei.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede la tredicesima mensilità per tutti i lavoratori, corrisposta entro dicembre. Per gli operai vale 173 ore di retribuzione; per gli impiegati è pari a una mensilità di fatto. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale; eventuale premio di risultato è negoziato a livello aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Tredicesima
    Sì (obbligatoria per legge e CCNL)
    Quattordicesima
    Non prevista dal contratto nazionale

    Tabella riepilogativa tredicesima

    Tredicesima mensilità – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri (valori indicativi)
    Livello Minimo mensile (giu. 2025) Tredicesima lorda (operai: 173 ore) Tredicesima lorda (impiegati: 1 mese)
    7 (incl. ind. funzione) 2.464,97 € 2.464,97 € 2.464,97 €
    6 2.212,40 € 2.212,40 € 2.212,40 €
    5 1.928,22 € 1.928,22 € 1.928,22 €
    4 1.804,87 € 1.804,87 € 1.804,87 €
    3 1.734,59 € 1.734,59 € 1.734,59 €
    2 1.574,39 € 1.574,39 € 1.574,39 €

    La tredicesima è calcolata sulla retribuzione di fatto (minimo + scatti + superminimi), non sul solo minimo tabellare. I valori indicati si riferiscono al solo minimo tabellare. La tredicesima è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF e contribuzione previdenziale come il normale stipendio.

    Cos’è la tredicesima e chi ne ha diritto

    La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è una retribuzione aggiuntiva che il datore è tenuto a corrispondere a tutti i lavoratori dipendenti. Nel settore privato la sua erogazione è garantita da norme di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla prassi consolidata. Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri è espressamente prevista e ne sono disciplinate le modalità di calcolo per operai e impiegati.

    Ne hanno diritto tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, i lavoratori in part-time (in misura proporzionale) e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (in misura proporzionale all’anzianità maturata nell’anno).

    Calcolo della tredicesima: operai e impiegati a confronto

    Il CCNL distingue la modalità di calcolo tra le due categorie:

    • Operai: la tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione normale (il divisore orario del contratto è 173, ottenuto dividendo il minimo mensile per il numero convenzionale di ore mensili). La retribuzione oraria è quindi: minimo mensile ÷ 173.
    • Impiegati: la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo tabellare + scatti di anzianità maturati + eventuali superminimi non assorbibili). Non include le componenti variabili (straordinari, premi).

    In entrambi i casi, se il lavoratore ha prestato servizio per l’intero anno (da gennaio a dicembre), matura l’intera tredicesima. In caso di rapporto iniziato o cessato durante l’anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (una frazione di mese superiore a 15 giorni si arrotonda a mese intero).

    La quattordicesima: non prevista dal contratto nazionale

    A differenza di alcuni altri contratti nazionali (es. commercio, turismo), il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo istituto può essere presente in contratti integrativi aziendali o accordi di distretto, ma non costituisce un diritto minimo garantito da questo CCNL. Prima di affidarsi alla presenza della quattordicesima, è quindi necessario verificare il proprio contratto aziendale.

    Premio di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il premio di risultato (PDR) è un istituto retributivo variabile legato al raggiungimento di obiettivi definiti a livello aziendale o di distretto (es. produttività, qualità, presenza). Il CCNL nazionale non ne fissa importi: rimanda alla contrattazione di secondo livello.

    Nei tre principali distretti oraferi italiani esistono accordi integrativi che prevedono premi aziendali o territoriali. Il PDR è tassato in modo agevolato: l’IRPEF sostitutiva è del 10% sui premi fino a 3.000 € (limiti e soglie ridefiniti dalla Legge di Bilancio di anno in anno), a beneficio del lavoratore che sceglie tale regime.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio (liv. 5), tredicesima intera
    Tizio ha lavorato per l’intero anno 2026 al livello 5 con minimo tabellare 1.928,22 €. La tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione: retribuzione oraria = 1.928,22 ÷ 173 = 11,14 €. Tredicesima lorda = 11,14 × 173 = 1.928,22 € (in pratica, una mensilità intera al minimo). Avendo 2 scatti biennali (29,64 € ciascuno), la tredicesima effettiva è calcolata sulla retribuzione di fatto: 1.928,22 + 59,28 = 1.987,50 €.
    Caia — Impiegata (liv. 6) assunta a luglio, tredicesima pro-quota
    Caia è assunta il 1° luglio 2026. A dicembre ha maturato 6 mesi interi di servizio. Ha diritto a 6/12 della tredicesima: 2.212,40 € × 6/12 = 1.106,20 € lordi. Se l’azienda ha un accordo di premio di risultato per il distretto di Arezzo, Caia può aver diritto anche a una quota del PDR proporzionale ai mesi lavorati, se l’accordo lo prevede.
    Sempronio — Operaio che cessa il rapporto in novembre
    Sempronio rassegna le dimissioni con effetto 15 novembre 2026. Ha maturato 10 mesi e mezzo. I mesi interi sono 10; la metà mese (16-30 nov.) si arrotonda a mese intero perché supera i 15 giorni: dunque ha diritto a 11/12 della tredicesima. L’azienda la eroga nella busta paga finale insieme alla liquidazione del TFR.

    Domande frequenti

    Il CCNL Orafi Argentieri prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Eventuali mensilità aggiuntive possono essere previste da accordi aziendali o integrativi territoriali.
    Come si calcola la tredicesima per un operaio?
    Per gli operai, la tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione normale. Il rateo mensile è 1/12 per ogni mese intero lavorato nell’anno.
    Come si calcola la tredicesima per un impiegato?
    Per gli impiegati la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo + scatti + superminimi). Il rateo mensile è 1/12 per ogni mese intero di servizio.
    Quando viene pagata la tredicesima nel settore orafo?
    La tredicesima viene corrisposta entro il mese di dicembre, di norma contestualmente alla busta paga o prima delle festività natalizie.
    Il premio di risultato è previsto dal CCNL?
    Il CCNL non fissa importi di premio di risultato a livello nazionale. Il premio viene negoziato a livello aziendale o territoriale ed è tassato in modo agevolato (10% IRPEF sostitutiva) nei limiti di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: welfare, Sanilog ed Ebilog

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Welfare, Sanilog ed Ebilog nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Il sistema di welfare contrattuale nel settore logistica e spedizioni si articola in tre pilastri: Sanilog per la salute, Priamo per la pensione complementare ed Ebilog per la bilateralità. Guida a diritti e obblighi per lavoratori e aziende.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede tre pilastri di welfare: Sanilog (fondo sanitario, oltre 351.000 iscritti, prestazioni via Unisalute e AXA), Priamo (pensione complementare, contributo datoriale 1,5% dal 2025) ed Ebilog (ente bilaterale, 4 euro mensili per lavoratore). L’adesione è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario
    Sanilog (sanilog.info)
    Pensione complementare
    Priamo (fondopriamo.it)
    Ente bilaterale
    Ebilog (ebilog.it)

    Tabella riepilogativa

    Pilastri welfare CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Ente Tipo Contributo mensile Prestazioni principali
    Sanilog Fondo sanitario integrativo Contribuzione semestrale (importo su sanilog.info) Visite, ricoveri, odonto, maternità, fisioterapia
    Ebilog Ente bilaterale 4,00 € (3,50 datoriale + 0,50 lavoratore) Formazione, sussidi, relazioni industriali
    Priamo Fondo pensione complementare 1,5% retribuzione (datoriale, dal 2025) + 1% lavoratore Pensione complementare, anticipazioni

    L’importo esatto della contribuzione a Sanilog varia e deve essere verificato sul sito ufficiale sanilog.info (versamenti semestrali con scadenza il 16 novembre e il 16 maggio). Le percentuali di contribuzione a Priamo si riferiscono alle disposizioni del rinnovo del 6 dicembre 2024; verificare gli aggiornamenti su fondopriamo.it.

    Sanilog: il fondo sanitario integrativo

    Sanilog è il Fondo di Sanità Integrativa per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione. È stato istituito su iniziativa delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del CCNL e conta:

    • oltre 11.600 aziende aderenti;
    • oltre 351.815 lavoratori iscritti;
    • presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

    Le prestazioni sanitarie sono erogate tramite due compagnie assicurative convenzionate:

    • Unisalute: prestazioni generali (visite specialistiche, ricoveri, diagnostica, fisioterapia, pacchetto maternità);
    • AXA-Odontonetwork: cure odontoiatriche.

    Il lavoratore accede alle prestazioni tramite il portale Sanilog o contattando le strutture convenzionate. I rimborsi per spese già sostenute si richiedono con la documentazione medica e fiscale.

    Ebilog: l’ente bilaterale e la formazione

    Ebilog (Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione) è un’associazione no profit costituita ai sensi dell’art. 36 del codice civile. È finanziato dalla contribuzione mensile di:

    • 3,50 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza (non in prova);
    • 0,50 euro a carico del lavoratore;
    • totale: 4,00 euro mensili per lavoratore, versati trimestralmente (12 euro per trimestre).

    Ebilog svolge funzioni di:

    • supporto alla formazione professionale dei lavoratori del settore;
    • erogazione di sussidi in situazioni di difficoltà (integrazioni a cassa integrazione, sostegno a lavoratori in mobilità);
    • certificazione delle commissioni per la contrattazione di prossimità;
    • raccolta dati e studi sul settore.

    Priamo: la pensione complementare del settore

    Priamo è il fondo pensione complementare negoziale riservato ai lavoratori del settore trasporti e logistica. Dal 1° ottobre 2017 ha incorporato il precedente fondo Previlog (specifico per la logistica). Priamo è un fondo pensione aperto a contribuzione definita, autorizzato dalla COVIP.

    Con il rinnovo del 6 dicembre 2024:

    • il contributo datoriale per i lavoratori che si iscrivono a Priamo è stato portato all’1,5% della retribuzione utile (era 1% prima del rinnovo);
    • per i lavoratori under 35 che si iscrivono per la prima volta dopo il 1° gennaio 2025, il contributo datoriale è maggiorato di un ulteriore 0,2%;
    • il contributo del lavoratore è pari all’1% della retribuzione utile;
    • al TFR di nuova maturazione conferito a Priamo si aggiunge la contribuzione datoriale e del lavoratore, incrementando significativamente il montante pensionistico.

    Il welfare di Fedespedi per le aziende associate

    Per le aziende aderenti a Fedespedi (Federazione Italiana Spedizionieri) è attiva anche una convenzione con Aon per servizi welfare aggiuntivi tramite la piattaforma OneFlex. Questa piattaforma consente ai dipendenti delle aziende aderenti di accedere a servizi di welfare aziendale (rimborsi, voucher, benefit) in aggiunta agli strumenti contrattuali di Sanilog, Ebilog e Priamo. Questo strumento è però facultativo e dipende dall’adesione aziendale a Fedespedi, non dal CCNL in sé.

    Casi pratici

    Tizio – Rimborso dentista tramite Sanilog
    Tizio ha bisogno di un intervento di implantologia. Verifica sul portale Sanilog se la prestazione è coperta e quali strutture odontoiatriche sono convenzionate AXA-Odontonetwork nella sua città. Se sceglie una struttura convenzionata ottiene uno sconto diretto senza anticipare la spesa. Se invece va dal suo dentista di fiducia (non convenzionato), può chiedere il rimborso presentando fattura e documentazione clinica entro i termini indicati dal regolamento Sanilog.
    Caia – Iscrizione a Priamo come neoassunta under 30
    Caia, 26 anni, è assunta il 1° marzo 2026. Ha 6 mesi (fino al 31 agosto 2026) per scegliere dove destinare il TFR. Se si iscrive a Priamo, il datore verserà l’1,5% + 0,2% (extra under 35) = 1,7% della retribuzione utile mensile in aggiunta al TFR conferito. Caia contribuisce con un ulteriore 1%. Su una retribuzione di 1.900 euro mensili, il versamento mensile totale a Priamo sarà circa 1.900 × 3,7% = 70 euro più la quota mensile di TFR (1.900 × 14 ÷ 12 ÷ 13,5 ÷ 12 = circa 15 euro mensili).
    Sempronio – Azienda che non versa a Ebilog
    Sempronio scopre che la sua azienda non ha mai versato i contributi a Ebilog (4 euro mensili per lavoratore) da quando è stato assunto 2 anni fa. L’azienda viola il CCNL. Sempronio segnala la situazione alla RSA aziendale (Filt-Cgil) che procede con una formale contestazione. Ebilog può avviare le procedure di recupero delle somme arretrate. Sempronio, per il futuro, ha diritto a tutte le prestazioni Ebilog dal momento in cui i contributi saranno regolarizzati.

    Domande frequenti

    Cos’è Sanilog e chi ne beneficia?
    Sanilog è il fondo di sanità integrativa per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione. Conta oltre 351.000 iscritti e 11.600 aziende. Le prestazioni includono visite specialistiche, ricoveri, cure odontoiatriche (tramite AXA), fisioterapia e un pacchetto maternità.
    L’adesione a Sanilog è obbligatoria?
    Sì. Tutte le aziende che applicano il CCNL Logistica devono aderire a Sanilog ed Ebilog. La contribuzione è semestrale; in caso di inadempienza l’azienda risponde delle prestazioni non erogate.
    Cos’è Ebilog e cosa offre ai lavoratori?
    Ebilog è l’Ente Bilaterale Nazionale del settore, finanziato con 4 euro mensili per lavoratore (3,50 datoriale + 0,50 lavoratore). Offre supporto alla formazione, sussidi in caso di difficoltà e gestione della bilateralità contrattuale.
    Cos’è Priamo e quanto contribuisce il datore?
    Priamo è il fondo pensione complementare negoziale del settore. Dal 1° gennaio 2025 il contributo datoriale è dell’1,5% della retribuzione per i nuovi iscritti (più 0,2% extra per under 35). Il lavoratore contribuisce con l’1%.
    Se l’azienda non versa i contributi a Sanilog ed Ebilog cosa succede?
    L’azienda viola il CCNL. Il lavoratore può segnalare l’inadempienza alle OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o all’ITL. Ebilog può procedere al recupero forzato dei contributi arretrati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Per le condizioni aggiornate di Sanilog consultare sanilog.info; per Ebilog consultare ebilog.it; per Priamo consultare fondopriamo.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni

    In sintesi

    • La rivendita di un fabbricato entro 5 anni dall’acquisto genera una plusvalenza tassabile come reddito diverso (art. 67 c.1 lett. b TUIR).
    • Sono esenti: gli immobili ricevuti per successione, l’abitazione principale del cedente o dei familiari, e gli immobili posseduti da oltre 5 anni.
    • La plusvalenza si calcola sottraendo dal corrispettivo di vendita il costo di acquisto o costruzione, aumentato delle spese inerenti documentate.
    • La tassazione ordinaria avviene con IRPEF a scaglioni, ma il venditore può scegliere un’imposta sostitutiva con aliquota fissa chiedendola al notaio nell’atto.
    • Il riferimento storico per l’imposta sostitutiva è 26%; verificare l’aliquota vigente al momento dell’atto.
    • La scelta tra IRPEF e sostitutiva dipende dall’aliquota marginale del contribuente e deve essere valutata caso per caso.

    Quando la rivendita di un immobile è tassata

    Chi vende un fabbricato poco tempo dopo averlo acquistato deve fare i conti con le plusvalenze immobiliari. L’art. 67, comma 1, lett. b del TUIR classifica come reddito diverso il guadagno realizzato cedendo un immobile entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, con alcune importanti eccezioni.

    Non si tratta di una norma contro i proprietari, ma di un presidio contro l’attività speculativa: chi compra e rivende rapidamente un immobile traendo profitto dalla differenza di prezzo è tenuto a tassare tale guadagno. Diverso è il caso di chi vende la propria abitazione o di chi ha ricevuto l’immobile in eredità.

    Comprendere quando scatta la tassazione, come si determina la plusvalenza e quale regime fiscale conviene scegliere permette di affrontare la vendita senza sorprese. In questa guida analizziamo le regole per i fabbricati, rimandando a trattazioni separate la disciplina dei terreni edificabili e di quelli agricoli.

    Riepilogo: plusvalenza tassabile o esente?
    Situazione Trattamento fiscale
    Fabbricato venduto entro 5 anni dall'acquisto (acquistato a titolo oneroso) Plusvalenza tassabile (reddito diverso)
    Fabbricato acquisito per successione, rivenduto a qualsiasi data Esente: non si genera plusvalenza tassabile
    Abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo Esente: condizione verificata sulla destinazione d'uso prevalente
    Fabbricato posseduto da oltre 5 anni Esente: il termine quinquennale è decorso
    Terreni edificabili (qualsiasi durata del possesso) Sempre tassabili (regole proprie, non trattate qui)

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un appartamento nel marzo 2021 al prezzo di 180.000 euro, sostenendo 6.000 euro tra imposte di registro, spese notarili e piccoli interventi documentati. Nel settembre 2024, dopo circa tre anni e mezzo, lo rivende a 220.000 euro. La plusvalenza lorda è pari a 220.000 meno 186.000, cioè 34.000 euro. Poiché Tizio ha un reddito complessivo medio-alto, l’IRPEF ordinaria lo colpirebbe con aliquota marginale elevata; decide quindi di optare per l’imposta sostitutiva, chiedendola direttamente al notaio nell’atto di vendita. Il notaio calcola l’imposta sulla plusvalenza di 34.000 euro applicando l’aliquota vigente (il riferimento storico è 26%), la trattiene e la versa per conto di Tizio, che non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi.

    Documenti necessari

    • Art. 67, comma 1, lett. b del TUIR: norma istitutiva della plusvalenza da rivendita infraquinquennale.
    • Art. 68 TUIR: criteri di determinazione delle plusvalenze e dei costi deducibili.
    • Art. 1, comma 496, L. 266/2005: introduzione dell’opzione per l’imposta sostitutiva tramite il notaio.
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2014: chiarimenti su abitazione principale e calcolo del periodo.
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di versamento da parte dei notai.

    Caso 1 – Vendita di appartamento acquistato e ristrutturato

    Scenario. Caio acquista un immobile da ristrutturare nel 2022, effettua lavori di manutenzione straordinaria per i quali conserva tutte le fatture, e rivende l’appartamento nel 2025, entro i 5 anni dall’acquisto. L’immobile non è mai stato la sua abitazione principale.

    Come si applica. La plusvalenza è tassabile. Il costo da contrapporre al corrispettivo di vendita comprende il prezzo di acquisto, le imposte pagate all’atto (registro o IVA), le spese notarili e le spese incrementative documentate, tra cui i costi di ristrutturazione. Caio ha interesse a raccogliere tutte le ricevute e le fatture per massimizzare il costo riconosciuto e minimizzare la plusvalenza imponibile. Al momento del rogito può scegliere tra IRPEF ordinaria e imposta sostitutiva.

    In pratica

    • Conservare tutte le fatture dei lavori edili: concorrono ad aumentare il costo e riducono la plusvalenza.
    • Verificare con un commercialista l’aliquota marginale IRPEF personale prima di scegliere il regime.
    • L’opzione per la sostitutiva va espressa nell’atto notarile: non è modificabile in un secondo momento.

    Caso 2 – Immobile ricevuto in eredità e rivenduto subito

    Scenario. Tizio eredita un appartamento dalla madre nel 2023 e, avendo già la propria abitazione, decide di venderlo nel 2024 senza aspettare anni.

    Come si applica. Nessuna plusvalenza è tassabile. La norma esclude espressamente gli immobili acquisiti per successione dall’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b TUIR. Tizio può vendere liberamente, indipendentemente da quanto tempo è trascorso dall’apertura della successione. Non occorre richiedere né calcolare alcuna imposta sostitutiva. Rimane consigliabile documentare correttamente l’acquisizione a titolo ereditario nell’atto di vendita.

    In pratica

    • L’esenzione per successione vale a prescindere dal tempo trascorso dalla morte del de cuius.
    • Nell’atto di vendita indicare sempre l’origine ereditaria del titolo: evita contestazioni successive.
    • Verificare che l’accettazione dell’eredità e la dichiarazione di successione siano in regola prima di procedere al rogito.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando decorre il termine dei 5 anni?

    Il termine si computa dall’atto di acquisto o, se l’immobile è stato costruito, dalla data di ultimazione dei lavori. La vendita entro quel termine genera plusvalenza tassabile; oltre i 5 anni l’operazione è esente.

    Cosa si intende per abitazione principale ai fini dell'esenzione?

    L’esenzione si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita. Non è sufficiente un breve utilizzo: la destinazione deve essere prevalente nel tempo.

    Le spese di ristrutturazione sono sempre deducibili dal calcolo della plusvalenza?

    Le spese incrementative documentate (lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria) sono riconosciute in aumento del costo purché siano adeguatamente documentate con fatture e quietanze. Le spese di manutenzione ordinaria non incrementano il valore dell’immobile ai fini del calcolo.

    Come si esercita l'opzione per l'imposta sostitutiva?

    L’opzione si chiede direttamente al notaio in sede di rogito, prima che l’atto sia concluso. Il notaio calcola l’imposta, la trattiene dal corrispettivo e la versa all’Erario. Una volta esercitata nell’atto, la scelta non è revocabile.

    Se scelgo l'imposta sostitutiva, devo dichiarare la plusvalenza nel 730 o nel modello Redditi?

    No. Quando si applica l’imposta sostitutiva tramite il notaio, la plusvalenza non confluisce nel reddito complessivo e non va indicata in dichiarazione dei redditi. L’adempimento è assolto integralmente dal notaio.

    I terreni seguono le stesse regole dei fabbricati?

    No. I terreni edificabili sono sempre tassati come redditi diversi, indipendentemente dalla durata del possesso. I terreni agricoli seguono regole proprie. La disciplina dei cinque anni descritta in questa guida riguarda esclusivamente i fabbricati (unità immobiliari urbane).

    Qual è l'aliquota dell'imposta sostitutiva?

    Il riferimento storico è 26%. Tuttavia l’aliquota può essere modificata da norme successive; verificare sempre l’aliquota vigente al momento dell’atto con il notaio o con un commercialista.

    Vedi anche: Vendere l’auto usata tra privati, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione, Plusvalenze da vendita immobili, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Art. 407 DPR 495/1992

    Art. 407 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

  • Art. 810 Codice della Navigazione: Disciplina di bordo

    Art. 810 Codice della Navigazione: Disciplina di bordo

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Disciplina di bordo).

    I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 87 L. 354/1975 – Norme di esecuzione

    Art. 87 L. 354/1975 – Norme di esecuzione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.
    Fino all’emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.
    Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
    Le disposizioni concernenti l’affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 170 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 170 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Art. 167 L. 633/1941

    Art. 167 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: welfare, EBM Salute e Fondapi

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: welfare, EBM Salute e Fondapi

    Il sistema di welfare nel CCNL Unionmeccanica Confapi: i 200 euro annui in beni e servizi, la sanità integrativa tramite EBM Salute, la previdenza complementare tramite Fondapi e il ruolo dell’ente bilaterale metalmeccanico Confapi.

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi si articola su tre livelli: 200 euro annui in beni e servizi (confermati per il 2025 con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025), la sanità integrativa attraverso EBM Salute (ente bilaterale Confapi, fondo distinto da mètaSalute di Federmeccanica) e la previdenza complementare attraverso Fondapi (fondo pensione Confapi, distinto da Cometa di Federmeccanica). Il datore che applica il CCNL è tenuto al versamento delle contribuzioni bilaterali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021 (codice CNEL C018)
    Welfare annuo
    200 euro in beni/servizi (dichiarazione comune 17 gennaio 2025)
    Fondo sanitario
    EBM Salute – Ente Bilaterale Metalmeccanico Confapi
    Fondo pensione
    Fondapi – Fondo Pensione dei Lavoratori delle PMI (iscritto COVIP)
    Ente bilaterale
    EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanico) nell’ambito del sistema Confapi

    Il welfare contrattuale da 200 euro: struttura e utilizzo

    Il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 tra Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL ha introdotto l’erogazione annuale di strumenti di welfare contrattuale per un valore di 200 euro a favore di ciascun lavoratore dipendente in forza al 1° gennaio di ogni anno. Con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025, le stesse parti hanno confermato l’erogazione per l’anno 2025, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2025.

    Il welfare non è erogato in denaro ma in beni e servizi tramite piattaforme welfare accreditate dal datore di lavoro. Le categorie di utilizzo tipicamente disponibili comprendono:

    • Rimborsi per spese sanitarie (visite specialistiche, farmaci, ticket, protesi) non coperte da EBM Salute.
    • Abbonamenti a servizi di trasporto pubblico (bus, metro, treni).
    • Buoni acquisto per istruzione e formazione dei figli.
    • Servizi di baby-sitting o asili nido.
    • Polizze assicurative (vita, infortuni, non autosufficienza).
    • Attività sportive e culturali (palestre, cinema, teatri).

    L’importo di 200 euro è esente da contributi previdenziali e da imposte fiscali nei limiti stabiliti dall’art. 51, comma 3, del TUIR (fringe benefit e welfare aziendale). Il datore può integrare il welfare contrattuale con importi aggiuntivi a proprio carico, anche tramite accordo aziendale.

    Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, il valore del welfare è proporzionale ai mesi di servizio. Per i rapporti a tempo parziale, il welfare spetta nella stessa misura prevista per i full-time, salvo diversa previsione del contratto individuale o aziendale.

    EBM Salute: la sanità integrativa Confapi

    EBM Salute è il sistema di sanità integrativa previsto nell’ambito dell’ente bilaterale metalmeccanico (EBM) operante nel sistema Confapi. L’EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanico – è un organismo paritetico costituito dalle parti firmatarie del CCNL (Unionmeccanica Confapi da un lato, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL dall’altro) con finalità di gestione delle prestazioni integrative di welfare del settore.

    EBM Salute eroga prestazioni di sanità integrativa ai lavoratori iscritti tramite il versamento di contributi a carico del datore di lavoro. Le prestazioni tipicamente coperte comprendono:

    • Visite specialistiche ambulatoriali (cardiologia, ortopedia, dermatologia, oculistica, neurologia, ecc.).
    • Odontoiatria: cure conservative, estrazioni, protesi dentarie, ortodonzia.
    • Diagnostica: esami del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche.
    • Ricoveri: rimborsi per degenze in regime ordinario o di day hospital, compresi interventi chirurgici e spese accessorie (anestesia, medicinali, camera).
    • Maternità e parto: contributi per spese legate alla gravidanza e al parto.

    L’iscrizione a EBM Salute avviene automaticamente per i lavoratori assunti con il CCNL Unionmeccanica Confapi. Il datore versa una contribuzione mensile a EBM per ciascun dipendente in forza. Non è richiesta alcuna adesione individuale esplicita. I lavoratori ricevono una tessera o credenziali di accesso alla piattaforma EBM per consultare i benefici disponibili e presentare le richieste di rimborso.

    Attenzione: EBM Salute (Confapi) è un fondo distinto da mètaSalute, che è invece il fondo sanitario integrativo del CCNL Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica e Assistal. I due fondi non sono intercambiabili: il fondo applicabile dipende da quale CCNL viene applicato dall’azienda datrice di lavoro.

    Fondapi: la previdenza complementare Confapi

    Fondapi (Fondo Pensione dei Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese) è il fondo pensione negoziale chiuso istituito nell’ambito del sistema Confapi. È un fondo multi-settoriale: raccoglie adesioni da lavoratori di diversi settori produttivi delle PMI aderenti a Confapi, tra cui la metalmeccanica (CCNL Unionmeccanica Confapi). Fondapi è iscritto all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ed è soggetto alla sua vigilanza ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

    In caso di adesione a Fondapi, le fonti di contribuzione sono tre:

    • TFR maturando: l’intera quota di TFR che matura annualmente viene versata a Fondapi, anziché rimanere presso il datore o al Fondo di Tesoreria INPS.
    • Contributo del lavoratore: il lavoratore può scegliere di versare un contributo aggiuntivo volontario, deducibile dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui (art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR).
    • Contributo del datore di lavoro: il datore è tenuto a versare un contributo aggiuntivo in favore del lavoratore iscritto, la cui misura è stabilita nell’ambito del CCNL e degli accordi bilaterali. Il contributo datoriale rappresenta un beneficio economico diretto per il lavoratore che aderisce, che non spetta a chi mantiene il TFR in azienda.

    Fondapi offre diversi comparti di investimento con profili di rischio/rendimento differenziati (tipicamente: garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario). Il lavoratore sceglie il comparto o la combinazione di comparti all’atto dell’adesione e può modificare la scelta periodicamente. Il montante accumulato è di proprietà individuale del lavoratore e viene erogato in forma di rendita o capitale al momento del pensionamento (con le regole e i limiti del D.Lgs. 252/2005).

    Attenzione: Fondapi (Confapi) è un fondo distinto da Cometa, che è invece il fondo pensione del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica). I due fondi non sono intercambiabili. Il lavoratore di un’azienda che applica il CCNL Unionmeccanica Confapi non ha accesso a Cometa, ma a Fondapi.

    Tabella riepilogativa

    Il sistema welfare del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi a confronto con il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica)
    Istituto CCNL Metalmeccanica PMI (Unionmeccanica Confapi) CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica)
    Welfare annuo 200 euro in beni/servizi (dich. comune 17.01.2025) Flexible benefit 250 euro (rinnovo 22.11.2025)
    Sanità integrativa EBM Salute (ente bilaterale Confapi) mètaSalute
    Previdenza complementare Fondapi (fondo pensione PMI Confapi, COVIP) Cometa (fondo pensione metalmeccanici industria, COVIP)
    Ente bilaterale EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanico (Confapi) ENFEA / organismi bilaterali Confindustria
    Platea indicativa ~400.000 lavoratori PMI ~1.500.000 lavoratori industria

    I dati Federmeccanica sono indicativi e riportati solo a scopo comparativo. Per le condizioni esatte del CCNL Metalmeccanici Industria fare riferimento al testo integrale del rinnovo del 22 novembre 2025. Le platee stimate sono indicative.

    L’ente bilaterale EBM e i servizi di bilateralità

    L’EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanico nell’ambito del sistema Confapi gestisce, oltre alla sanità integrativa (EBM Salute), anche ulteriori servizi di bilateralità contrattuale. La bilateralità è il sistema di relazioni industriali in cui le parti firmatarie del CCNL (datore e sindacati) cooperano nella gestione di fondi e prestazioni a beneficio dei lavoratori. Tra i servizi bilaterali tipici degli enti come EBM figurano:

    • Formazione e aggiornamento professionale: borse di studio, percorsi formativi per lavoratori e apprendisti, anche in raccordo con le istituzioni regionali della formazione professionale.
    • Sostegno al reddito: in alcuni casi, fondi di integrazione al reddito in periodi di sospensione del rapporto non coperti da CIGS o NASpI.
    • Osservatorio del mercato del lavoro: monitoraggio delle dinamiche occupazionali nel settore metalmeccanico PMI, con dati utili per la contrattazione.
    • Conciliazione delle controversie di lavoro: sportelli di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra datori e lavoratori.

    I datori di lavoro che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi sono tenuti a versare la contribuzione all’EBM. L’omissione dei versamenti bilaterali costituisce inadempimento contrattuale e può essere oggetto di contestazione sindacale e di vertenza.

    Fiscalità del welfare contrattuale

    Il welfare contrattuale gode di un regime fiscale agevolato ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986):

    • I beni e servizi erogati tramite piattaforme welfare (art. 51, comma 3-bis, TUIR) sono esenti da IRPEF e da contributi previdenziali fino a un tetto complessivo annuo (variabile per effetto dei decreti legislativi annuali sulla manovra finanziaria; per il 2025 il tetto ordinario è di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico).
    • I contributi versati a Fondapi dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui.
    • I contributi versati dal datore a Fondapi non concorrono al reddito del lavoratore (entro i limiti di deducibilità) e sono deducibili dall’IRES del datore come costo del lavoro.
    • Le prestazioni erogate da EBM Salute per rimborsi sanitari sono esenti da IRPEF nei limiti previsti dalla normativa sui fondi sanitari integrativi (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR), a condizione che il fondo sia iscritto all’apposita anagrafe fiscale dei fondi sanitari integrativi.

    Casi pratici

    Tizio – Utilizzo del welfare contrattuale 200 euro
    Tizio è operaio al 4° livello in forza al 1° gennaio 2025. L’azienda (aderente a Confapi) accredita entro il 28 febbraio 2025 i 200 euro di welfare sulla piattaforma welfare adottata. Tizio utilizza 80 euro per il rimborso di una visita oculistica, 60 euro per l’abbonamento mensile ai trasporti e 60 euro per acquistare libri scolastici per il figlio. I 200 euro sono completamente esenti da IRPEF e contributi per entrambe le parti. Se Tizio avesse ricevuto la stessa somma in busta paga come retribuzione ordinaria, avrebbe netto circa 130-140 euro dopo il cuneo fiscale.
    Caia – Adesione a Fondapi e contributo datoriale
    Caia è tecnica al 6° livello (minimo 2.407,97 €) e aderisce a Fondapi scegliendo il comparto bilanciato. Il suo TFR maturando (circa 2.267 euro annui) viene versato a Fondapi invece di restare in azienda. Il datore versa in aggiunta il contributo datoriale obbligatorio per i lavoratori iscritti, poniamo del 2% della retribuzione utile (circa 47 euro mensili): un beneficio economico che Caia non avrebbe se non avesse aderito a Fondapi. Caia può aggiungere un contributo volontario a suo carico (es. 50 euro mensili), deducibile dal reddito IRPEF.
    Sempronio – Rimborso sanitario tramite EBM Salute
    Sempronio (3° livello) deve sottoporsi a un’operazione ortopedica in una clinica convenzionata con EBM Salute. Presenta la richiesta di rimborso tramite la piattaforma EBM, allegando le fatture della struttura. EBM Salute rimborsa la quota coperta dal piano sanitario (ad es. fino a un massimale per ricovero ortopedico). Il rimborso è esente da IRPEF perché proviene da un fondo sanitario iscritto all’anagrafe fiscale dei fondi sanitari integrativi. Sempronio paga solo l’eventuale differenza tra il costo effettivo e il massimale EBM.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo sanitario integrativo del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    EBM Salute, gestito dall’Ente Bilaterale Metalmeccanico Confapi. È distinto da mètaSalute (che è il fondo del CCNL Metalmeccanici Industria – Federmeccanica). Le prestazioni includono visite specialistiche, odontoiatria, diagnostica e rimborsi per ricoveri. L’iscrizione avviene automaticamente per i lavoratori con CCNL Unionmeccanica Confapi.
    Qual è il fondo pensione del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Fondapi (Fondo Pensione dei Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese), iscritto all’Albo COVIP. È distinto da Cometa (fondo del CCNL Metalmeccanici Industria – Federmeccanica). L’adesione dà accesso al contributo datoriale aggiuntivo e alla deducibilità fiscale dei versamenti volontari fino a 5.164,57 euro annui.
    Cos’è il welfare contrattuale da 200 euro e quando viene erogato?
    Sono 200 euro annui in beni e servizi (non in denaro), erogati tramite piattaforme welfare entro il 28 febbraio di ogni anno ai dipendenti in forza al 1° gennaio. Confermati per il 2025 con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Esenti da IRPEF e contributi entro i limiti dell’art. 51 TUIR.
    Il contributo a EBM Salute è obbligatorio per il datore?
    Sì, per le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi. Il versamento è a carico del datore ed è fissato dagli accordi bilaterali EBM-Confapi. L’omissione è inadempimento contrattuale. Il lavoratore è iscritto automaticamente e beneficia delle prestazioni senza oneri diretti per la quota di base.
    Qual è la differenza tra EBM Salute/Fondapi e mètaSalute/Cometa?
    mètaSalute e Cometa sono i fondi del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica), applicato alle imprese Confindustria. EBM Salute e Fondapi sono i fondi del CCNL Metalmeccanica PMI (Unionmeccanica Confapi), applicato alle PMI Confapi. Verificare sempre quale CCNL applica la propria azienda per sapere a quale fondo si ha diritto.
    I contributi versati a Fondapi sono deducibili fiscalmente?
    Sì. I contributi volontari del lavoratore a Fondapi sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR). Il contributo del datore non concorre al reddito del lavoratore entro i medesimi limiti. In uscita, le prestazioni di Fondapi godono dell’aliquota agevolata del 15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Per informazioni sulle prestazioni EBM Salute consultare direttamente l’EBM di riferimento; per Fondapi consultare il sito fondapi.it e la documentazione COVIP. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Imposta sui premi di assicurazione: come funziona

    In sintesi

    • L’imposta colpisce i premi e gli accessori dei contratti di assicurazione stipulati con imprese operanti in Italia.
    • L’aliquota varia a seconda del ramo assicurativo: RC auto, incendio, infortuni, vita e altri hanno regimi distinti.
    • A pagare è di fatto l’assicurato, poiché l’imposta è inclusa nel premio totale che egli corrisponde.
    • Il soggetto obbligato al versamento all’Erario è però l’impresa di assicurazione, che la liquida periodicamente.
    • Sull’RC auto si aggiunge un contributo al Servizio Sanitario Nazionale e può incidere anche una variazione provinciale.
    • Alcuni rami, come talune polizze vita, godono di esenzioni o regimi agevolati previsti dalla legge.

    Che cos'è l'imposta sui premi di assicurazione

    Ogni volta che un privato o un’impresa sottoscrive un contratto di assicurazione con una compagnia operante in Italia, nel premio versato è già compresa una voce fiscale spesso invisibile: l’imposta sui premi di assicurazione, disciplinata dalla legge n. 1216 del 1961. Non si tratta di un tributo che l’assicurato paga separatamente, ma di un importo che la compagnia incorpora nel costo della polizza e poi versa periodicamente all’Erario.

    Il meccanismo è pensato per semplificare la riscossione: invece di coinvolgere milioni di contraenti, lo Stato si rivolge direttamente alle imprese assicurative, che fungono da sostituti nella fase di versamento. Dal punto di vista economico, tuttavia, l’onere ricade sull’assicurato, perché è lui a finanziare quel costo attraverso il premio che paga.

    Capire come funziona questa imposta aiuta a leggere meglio i documenti pre-contrattuali e il dettaglio delle spese di una polizza, evitando sorprese al momento del rinnovo o della sottoscrizione di una nuova copertura.

    Rami assicurativi e regime fiscale: schema riepilogativo
    Ramo assicurativo Regime fiscale Note
    RC auto Aliquota ordinaria di tariffa Si aggiunge contributo SSN e possibile variazione provinciale
    Incendio Aliquota ordinaria di tariffa Nessuna agevolazione specifica
    Infortuni Aliquota ordinaria di tariffa Verifica tariffa vigente per la misura esatta
    Polizze vita (talune) Regime agevolato o esenzione Condizioni previste dalla legge; verificare caso per caso
    Altri rami Aliquota di tariffa per ramo Rinvia alle aliquote vigenti per ciascun ramo

    Esempio pratico

    • Tizio stipula una polizza RC auto annuale. La compagnia calcola il premio tecnico netto, aggiunge l’imposta sui premi al tasso di tariffa vigente per il ramo RC auto, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e l’eventuale quota provinciale. L’importo complessivo che Tizio paga alla firma è già onnicomprensivo: non riceverà alcun avviso separato dall’Agenzia delle Entrate. Sarà la compagnia, entro le scadenze di legge, a versare la quota d’imposta raccolta all’Erario.

    Documenti necessari

    • Contratto di assicurazione (polizza) con evidenza del premio imponibile e delle imposte applicate
    • Documento informativo precontrattuale (DIP o DIP aggiuntivo) con dettaglio delle voci di costo
    • Ricevuta o quietanza di pagamento del premio, dove l’imposta è spesso indicata a parte
    • Certificato assicurativo per polizze RC auto, che attesta la copertura e può riportare il riepilogo delle spese
    • Comunicazione annuale della compagnia per polizze pluriennali, con aggiornamento dell’importo di premio e imposte

    Caso 1: polizza RC auto con variabile provinciale

    Scenario. Caio risiede in una provincia che ha deliberato una variazione dell’aliquota sull’RC auto rispetto alla misura base. Al momento del rinnovo, nota che il premio è leggermente più alto rispetto a un collega che abita in una provincia diversa con stessa auto e stessa storia assicurativa.

    Come si applica. La differenza è spiegata proprio dalla componente provinciale dell’imposta sui premi RC auto: la legge consente alle province di modificare l’aliquota entro un margine, creando variazioni geografiche nel costo finale della polizza. A ciò si somma il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, anch’esso incluso nel premio. Nessuna delle due voci è negoziabile dal singolo contraente: dipendono dalla norma vigente e dalla delibera provinciale.

    In pratica

    • Confronta i preventivi tenendo conto che la variabile provinciale può incidere sul premio finale.
    • Chiedi alla compagnia o al broker un dettaglio delle voci fiscali applicate al tuo contratto.
    • Verifica la delibera provinciale vigente se vuoi conoscere l’aliquota esatta applicata nella tua provincia.

    Caso 2: polizza vita e regime agevolato

    Scenario. Alfa Srl valuta la sottoscrizione di polizze vita a favore dei propri dipendenti. Il responsabile amministrativo si chiede se tali contratti siano soggetti alla stessa imposizione delle polizze danni.

    Come si applica. Alcune polizze vita godono di esenzioni o regimi agevolati rispetto all’imposta ordinaria sui premi assicurativi. Le condizioni per accedere a tali regimi sono stabilite dalla legge e possono dipendere dalla tipologia di contratto, dalla durata e dalle caratteristiche dei beneficiari. Prima di procedere, è opportuno verificare con la compagnia o con un consulente fiscale quale trattamento si applica al contratto specifico che si intende stipulare, poiché non tutte le polizze vita fruiscono automaticamente dell’agevolazione.

    In pratica

    • Non dare per scontato che tutte le polizze vita siano agevolate: verificare la tipologia contrattuale.
    • Richiedere alla compagnia la specifica del trattamento fiscale applicato al premio prima della firma.
    • Consultare un fiscalista per valutare l’impatto complessivo, incluse le deduzioni IRPEF eventualmente spettanti al lavoratore o all’azienda.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è tenuto a versare l'imposta sui premi all'Erario?

    Il soggetto obbligato è l’impresa di assicurazione, che raccoglie la quota d’imposta inclusa nel premio pagato dal contraente e la versa periodicamente all’Erario secondo le scadenze previste dalla legge.

    L'assicurato riceve un avviso di pagamento separato per questa imposta?

    No. L’imposta è già incorporata nel premio totale indicato in polizza. Il contraente paga un’unica somma alla compagnia; non riceve alcuna comunicazione separata dall’Agenzia delle Entrate per questa voce.

    L'aliquota è uguale per tutti i tipi di polizza?

    No. L’aliquota varia a seconda del ramo assicurativo. RC auto, incendio, infortuni e vita hanno misure differenti fissate dalla tariffa di legge. Alcune polizze vita beneficiano inoltre di regimi agevolati o esenzioni.

    Cosa si aggiunge all'imposta nel caso della RC auto?

    Oltre all’imposta sul premio, sulla RC auto si applica un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In molte province può aggiungersi anche una variazione provinciale dell’aliquota deliberata dall’ente locale entro i limiti di legge.

    Come posso conoscere l'importo esatto dell'imposta incluso nel mio premio?

    Il documento informativo precontrattuale e la quietanza di pagamento riportano di norma il dettaglio delle voci fiscali. In alternativa, puoi chiedere alla compagnia o all’intermediario un prospetto analitico del premio.

    Le polizze vita sono sempre esenti dall'imposta sui premi?

    Non sempre. Alcune tipologie di polizze vita godono di regimi agevolati o esenzioni previsti dalla legge, ma le condizioni variano in base alla struttura del contratto. È necessario verificare caso per caso con la compagnia o un consulente.

  • Costituzione in mora e interruzione prescrizione: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    La costituzione in mora (art. 1219 c.c.) è l’intimazione scritta con cui si richiede al debitore di pagare: fa decorrere gli interessi di mora e soprattutto interrompe la prescrizione del credito (art. 2943 c.c.), facendo ripartire il termine.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per intimare un pagamento e bloccare la prescrizione
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Artt. 1219, 1224, 2943 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La costituzione in mora è l’atto con cui il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere. Ha due effetti fondamentali: fa decorrere gli interessi di mora (art. 1224 c.c.) e interrompe la prescrizione del diritto (art. 2943 c.c.), azzerando il tempo già trascorso e facendo ripartire da capo il termine.

    È lo strumento da usare quando un credito si avvicina alla prescrizione e non si è ancora pronti ad agire in giudizio: una raccomandata di costituzione in mora “congela” la situazione e tutela il creditore. A differenza della diffida ad adempiere, non produce la risoluzione del contratto, ma è spesso il primo passo del recupero del credito.

    Cosa deve contenere

    • Dati del creditore e del debitore
    • Indicazione del credito (titolo, importo, scadenza)
    • Intimazione espressa a pagare entro un termine
    • Dichiarazione che l’atto vale a interrompere la prescrizione
    • Riserva di interessi, spese e azioni
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: atto di costituzione in mora

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEBITORE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: costituzione in mora e interruzione della prescrizione
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F./P.IVA [DATI], creditore della somma di euro [IMPORTO] in forza di [INDICARE IL TITOLO, es. fattura n. ___ del ___ / contratto del ___ / prestazione resa in data ___], scaduta e non pagata,
    
    INTIMO E DIFFIDO
    
    la S.V. a versare l'intera somma di euro [IMPORTO], oltre interessi, entro [NUMERO] giorni dal ricevimento, mediante [bonifico su IBAN ___].
    
    La presente vale quale formale costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c. e quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
    
    In difetto di pagamento, agirò per il recupero del credito nelle competenti sedi, con ogni conseguenza in ordine a interessi e spese.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia l’atto con raccomandata A/R o PEC: deve risultare la data di ricezione da parte del debitore, perché è quella che interrompe la prescrizione. Conserva con cura ricevuta di ritorno o ricevuta di consegna PEC e copia della lettera.

    Ricorda che l’interruzione fa ripartire il termine da capo: se il credito non viene pagato, valuta con un legale il decreto ingiuntivo o l’azione ordinaria. Una nuova raccomandata può interrompere nuovamente la prescrizione se necessario.

    Errori da evitare

    • Inviare l’atto senza prova della data di ricezione
    • Lasciar prescrivere il credito senza alcuna interruzione
    • Non indicare con precisione il titolo e l’importo del credito
    • Confondere la costituzione in mora con la diffida ad adempiere (effetti diversi)

    Domande frequenti

    La costituzione in mora interrompe davvero la prescrizione?
    Sì. L’intimazione scritta è un atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.: il tempo già trascorso si azzera e il termine ricomincia a decorrere dalla ricezione.
    Da quando decorrono gli interessi di mora?
    Dalla costituzione in mora del debitore. Per i crediti commerciali tra imprese e PA possono applicarsi gli interessi moratori previsti dalla normativa sui ritardi di pagamento.
    Devo usare per forza la raccomandata?
    Serve un mezzo che provi la ricezione: raccomandata A/R o PEC. Senza prova della data l’effetto interruttivo è difficile da dimostrare.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.