Art. 81 D.Lgs. 175/2024 – Trattazione in camera di consiglio
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
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In sintesi
La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine dell'articolo 80, comma 2, e da depositare con la prova della notificazione.
Se una parte chiede di discutere in presenza e un'altra da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto di chi lo ha chiesto di discutere da remoto; se una parte chiede di discutere in presenza, giudici e personale partecipano sempre in presenza.
Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
La trattazione senza la presenza delle parti. L'articolo 81 individua nella camera di consiglio la modalità ordinaria di trattazione della controversia tributaria. La regola è che la causa è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza. Si tratta di un'opzione rimessa alla parte: chi desidera essere presente e discutere oralmente deve formularne richiesta, con istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine previsto dall'articolo 80, comma 2 (cioè entro dieci giorni liberi prima della trattazione), e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. In assenza di tale richiesta, la causa resta in camera di consiglio.
La norma disciplina con cura il coordinamento tra le diverse modalità di partecipazione, recependo la possibilità della discussione da remoto introdotta dall'articolo 83. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza, mentre un'altra chiede di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo restando il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Inoltre, quando anche una sola parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione. È una regola di favore per la presenza fisica, che prevale sulla partecipazione a distanza ogni volta che una parte la richieda.
Nella trattazione in camera di consiglio il relatore, nominato ai sensi dell'articolo 78, espone al collegio i fatti e le questioni della controversia senza la presenza delle parti: è questa l'essenza della trattazione camerale, che si svolge nella forma scritta del contraddittorio (documenti, memorie e brevi repliche ex articolo 80) anziché in quella orale. Della trattazione è redatto processo verbale dal segretario, a documentazione dell'attività svolta. La disposizione si distingue dalla discussione in pubblica udienza dell'articolo 82, dove il relatore espone e il presidente ammette le parti presenti alla discussione orale.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di pubblica udienza tempestiva
Un contribuente desidera discutere oralmente la propria causa. Notifica alle altre parti costituite l'istanza di discussione in pubblica udienza entro il termine dell'articolo 80, comma 2, e la deposita con la prova della notificazione. La controversia, che altrimenti sarebbe stata trattata in camera di consiglio, sarà quindi discussa in pubblica udienza.
Domande frequenti
Come viene trattata di regola la controversia tributaria?
In camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto.
Come si chiede la discussione in pubblica udienza?
Con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine dell'articolo 80, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.
Cosa accade se una parte chiede di discutere in presenza e un'altra da remoto?
La discussione avviene in presenza, fermo il diritto di chi lo ha chiesto di discutere da remoto; quando una parte chiede di discutere in presenza, giudici e personale amministrativo partecipano sempre in presenza.
Le parti sono presenti durante la trattazione in camera di consiglio?
No. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia senza la presenza delle parti; della trattazione è redatto processo verbale dal segretario.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
La trattazione senza la presenza delle parti. L'articolo 81 individua nella camera di consiglio la modalità ordinaria di trattazione della controversia tributaria. La regola è che la causa è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza. Si tratta di un'opzione rimessa alla parte: chi desidera essere presente e discutere oralmente deve formularne richiesta, con istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine previsto dall'articolo 80, comma 2 (cioè entro dieci giorni liberi prima della trattazione), e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. In assenza di tale richiesta, la causa resta in camera di consiglio.
La norma disciplina con cura il coordinamento tra le diverse modalità di partecipazione, recependo la possibilità della discussione da remoto introdotta dall'articolo 83. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza, mentre un'altra chiede di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo restando il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Inoltre, quando anche una sola parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione. È una regola di favore per la presenza fisica, che prevale sulla partecipazione a distanza ogni volta che una parte la richieda.
Nella trattazione in camera di consiglio il relatore, nominato ai sensi dell'articolo 78, espone al collegio i fatti e le questioni della controversia senza la presenza delle parti: è questa l'essenza della trattazione camerale, che si svolge nella forma scritta del contraddittorio (documenti, memorie e brevi repliche ex articolo 80) anziché in quella orale. Della trattazione è redatto processo verbale dal segretario, a documentazione dell'attività svolta. La disposizione si distingue dalla discussione in pubblica udienza dell'articolo 82, dove il relatore espone e il presidente ammette le parti presenti alla discussione orale.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di pubblica udienza tempestiva
Un contribuente desidera discutere oralmente la propria causa. Notifica alle altre parti costituite l'istanza di discussione in pubblica udienza entro il termine dell'articolo 80, comma 2, e la deposita con la prova della notificazione. La controversia, che altrimenti sarebbe stata trattata in camera di consiglio, sarà quindi discussa in pubblica udienza.
Domande frequenti
Come viene trattata di regola la controversia tributaria?
In camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto.
Come si chiede la discussione in pubblica udienza?
Con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine dell'articolo 80, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.
Cosa accade se una parte chiede di discutere in presenza e un'altra da remoto?
La discussione avviene in presenza, fermo il diritto di chi lo ha chiesto di discutere da remoto; quando una parte chiede di discutere in presenza, giudici e personale amministrativo partecipano sempre in presenza.
Le parti sono presenti durante la trattazione in camera di consiglio?
No. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia senza la presenza delle parti; della trattazione è redatto processo verbale dal segretario.