Testo dell'articoloVigente
Art. 82 D.Lgs. 175/2024 – Discussione in pubblica udienza
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La corte di giustizia tributaria può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo 79, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 82 L. 184/1983: Esenzioni fiscali e copertura finanziaria
- Art. 82 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistemi di IA conformi che presentano un rischio
- Art. 82 Cod. Amb. — acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
- Art. 82 D.Lgs. 159/2011 — Oggetto
- Art. 82 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 82 D.Lgs. 42/2004 — Azione di restituzione a favore dell'Italia
Commento
La discussione orale davanti al collegio. L'articolo 82 disciplina la discussione in pubblica udienza, modalità di trattazione alternativa alla camera di consiglio, attivabile su richiesta di almeno una delle parti secondo l'articolo 81. È la sede in cui il contraddittorio si sviluppa nella forma orale: all'udienza pubblica il relatore, nominato ai sensi dell'articolo 78, espone al collegio i fatti e le questioni della controversia, e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Le parti possono così illustrare oralmente le proprie ragioni, replicare alle altrui e rispondere alle eventuali sollecitazioni del collegio, completando l'attività difensiva svolta in forma scritta con documenti e memorie ai sensi dell'articolo 80.
Come per la trattazione camerale, dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario, che ne documenta lo svolgimento. La pubblicità dell'udienza, che la distingue dalla camera di consiglio, risponde al principio generale di trasparenza della funzione giurisdizionale.
Il comma 3 introduce una garanzia difensiva di rilievo: il differimento della discussione. La corte può disporre, su istanza della parte interessata, il differimento a udienza fissa quando la difesa tempestiva di quella parte, scritta o orale, sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. È uno strumento di riequilibrio del contraddittorio, che consente alla parte colta di sorpresa da produzioni o eccezioni altrui di disporre del tempo necessario per replicare adeguatamente. In caso di differimento si applica l'articolo 79, comma 2, sull'avviso della nuova data, salvo che il differimento sia disposto direttamente in udienza con tutte le parti costituite presenti, ipotesi in cui l'avviso è superfluo perché le parti ne hanno già avuto contezza. La disposizione si raccorda con l'articolo 83, che consente la partecipazione all'udienza da remoto.
Casi pratici
Caso 1: Differimento per documenti sopravvenuti
All'udienza pubblica la controparte produce documenti e solleva questioni nuove che rendono particolarmente difficile la difesa tempestiva del ricorrente. Quest'ultimo chiede e ottiene dalla corte il differimento della discussione a udienza fissa, per poter replicare adeguatamente, con avviso della nuova data ai sensi dell'articolo 79, comma 2.
Domande frequenti
Come si svolge la discussione in pubblica udienza?
Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia, quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione; dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
Posso chiedere il rinvio della discussione?
Sì. La corte può disporre il differimento a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva sia resa particolarmente difficile dai documenti prodotti o dalle questioni sollevate dalle altre parti.
Cosa succede dopo il differimento della discussione?
Si applica l'articolo 79, comma 2, sull'avviso della nuova data, salvo che il differimento sia stato disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Posso partecipare alla pubblica udienza da remoto?
Sì, secondo quanto previsto dall'articolo 83, che consente ai contribuenti, ai difensori, agli enti e ai giudici di partecipare da remoto alle udienze.
Vedi anche