Testo dell'articoloVigente
Art. 83 D.Lgs. 175/2024 – Udienza a distanza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
In sintesi
La partecipazione da remoto alle udienze. L'articolo 83 disciplina l'udienza a distanza, completando la fase della trattazione con uno strumento di partecipazione telematica coerente con la natura digitale del processo tributario delineata dall'articolo 61. La norma consente ai contribuenti e ai loro difensori, agli enti impositori e ai soggetti della riscossione, ai giudici e al personale amministrativo delle corti di partecipare da remoto alle udienze previste dagli articoli 81 (trattazione in camera di consiglio) e 82 (discussione in pubblica udienza). È una facoltà che amplia l'accessibilità del giudizio, riducendo costi e tempi di spostamento.
La richiesta di discussione da remoto è soggetta a precise forme e termini. Va formulata nel ricorso, nel primo atto difensivo o con apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine dell'articolo 80, comma 2, e depositata in segreteria con la prova della notificazione. Il coordinamento con l'articolo 81 è essenziale: quando una parte chiede di discutere in presenza, prevale la presenza fisica, e i giudici e il personale partecipano sempre in presenza; chi ha chiesto il collegamento da remoto conserva comunque il diritto di discutere a distanza. Nei casi di trattazione da remoto la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
La norma cura con attenzione le garanzie di autenticità e di regolarità dell'udienza telematica. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Sul piano della localizzazione giuridica, i verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati e assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato; e il luogo dal quale si collegano giudici, difensori, parti che si difendono personalmente e personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Si assicura così che l'udienza a distanza produca i medesimi effetti giuridici di quella in presenza, senza incertezze sul luogo di formazione degli atti.
Casi pratici
Caso 1: Difensore che chiede la discussione da remoto
Un difensore, per ragioni di distanza, chiede già nel ricorso di discutere la causa da remoto. La segreteria gli comunica almeno tre giorni prima dell'udienza l'ora e le modalità di collegamento; nel verbale si dà atto dell'accertamento della sua identità e della libera volontà di partecipare a distanza, e gli atti si considerano formati nel comune in cui ha sede la corte.
Domande frequenti
Chi può partecipare da remoto all'udienza tributaria?
I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Come si chiede di discutere da remoto?
Nel ricorso, nel primo atto difensivo o con apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine dell'articolo 80, comma 2, e depositata in segreteria con la prova della notificazione.
Con quanto anticipo ricevo le modalità di collegamento?
Nei casi di trattazione da remoto la segreteria comunica l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento almeno tre giorni prima dell'udienza.
Dove si considerano formati gli atti dell'udienza a distanza?
I verbali e le decisioni si considerano formati e assunti nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è iscritto il ricorso; il luogo da cui si collegano i partecipanti è aula di udienza a tutti gli effetti.
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