Testo dell'articoloVigente
Art. 34 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.
1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.
1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato.
In sintesi
Esonero dalle funzioni e trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza. L'articolo 34 disciplina la condizione dei componenti del Consiglio di presidenza durante il mandato, combinando due aspetti essenziali: la sospensione temporanea dall'attività giurisdizionale e il relativo trattamento retributivo. La norma, nel testo vigente, riflette la riforma che ha introdotto i magistrati tributari di ruolo (reclutati per concorso) affianco ai tradizionali giudici tributari, creando la necessità di differenziare i trattamenti.
L'esonero dalle funzioni giurisdizionali - previsto dal comma 1 - è funzionale alla piena dedicazione all'attività dell'organo di autogoverno; la conservazione della titolarità dell'ufficio garantisce al componente il rientro nella corte di provenienza al termine del mandato quadriennale. La distinzione nel trattamento economico tra componenti eletti dai giudici tributari (che percepiscono il massimo previsto dall'articolo 19, ossia fino a 72.000 euro lordi annui) e componenti eletti dal Parlamento (che percepiscono lo stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni di servizio, con una maggiorazione del 50% per il presidente) riflette la diversa natura delle due componenti dell'organo.
Il comma 1-ter opera un coordinamento con disposizioni di legge speciale in materia previdenziale, confermando la permanenza delle specifiche disposizioni di cumulo tra trattamento economico e pensione che possono riguardare i componenti in quiescenza. Il trattamento di missione per i residenti fuori Roma - con il pavimento della qualifica di dirigente generale dello Stato - assicura che l'accesso alle adunanze del Consiglio non sia economicamente penalizzante per i componenti provenienti da sedi lontane dalla capitale.
Casi pratici
Caso 1: Componente del Consiglio eletto che risiede fuori Roma
Un giudice tributario in servizio a Palermo viene eletto al Consiglio di presidenza. Dal momento dell'insediamento è esonerato dalle funzioni giurisdizionali ma conserva la titolarità del proprio incarico presso la corte palermitana. Per ogni adunanza a Roma, essendo residente fuori dalla capitale, percepisce il trattamento di missione nella misura prevista per la propria qualifica, comunque non inferiore a quella del dirigente generale dello Stato, come disposto dall'articolo 34, comma 2.
Domande frequenti
Un componente del Consiglio di presidenza può continuare a fare il giudice tributario?
No, i componenti sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali proprie per la durata del mandato, pur conservando la titolarità dell'ufficio di provenienza.
Qual è il trattamento economico dei componenti eletti dal Parlamento?
È pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D allegata al testo unico. Per il presidente del Consiglio tale importo è aumentato del 50%.
I componenti residenti fuori Roma ricevono il trattamento di missione?
Sì, se residenti fuori Roma spetta il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita, comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato.
Il trattamento economico è cumulabile con la pensione?
Sì, nel rispetto delle disposizioni di legge speciale richiamate dal comma 1-ter, che fanno salve le regole di cumulo tra trattamento economico e trattamenti di quiescenza.