Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Acconti d’imposta 2026: cosa cambia per imprese e professionisti, esempio

    In sintesi

    • Il comma 58 ridetermina la base di calcolo dell’acconto d’imposta 2026 applicando il metodo storico corretto.
    • Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente si assume al netto delle variazioni introdotte dai commi 56 e 57.
    • Il meccanismo evita che le modifiche introdotte dai commi 56 e 57 distorcano verso l’alto o verso il basso il calcolo dell’acconto con il metodo storico.
    • I soggetti interessati sono imprese e professionisti che subiscono l’impatto delle disposizioni dei commi 56 e 57 sul proprio periodo d’imposta 2025.
    • Chi utilizza il metodo previsionale anziché il metodo storico non è direttamente vincolato al comma 58, ma deve comunque stimare correttamente l’imposta 2026.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 58 L. 199/2025 stabilisce che, per determinare l’acconto IRES/IRPEF dovuto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57 (che modificano la base imponibile per quell’anno). Si tratta di un meccanismo correttivo che evita distorsioni nel calcolo storico dell’acconto.

    Approfondimento normativo completo: Commi 58-65 LB 2026: acconti, RC auto infortuni e valutazione titoli.

    Il meccanismo degli acconti e la correzione del comma 58

    Il calcolo degli acconti d’imposta segue, per la maggior parte dei contribuenti, il cosiddetto metodo storico: si paga una percentuale dell’imposta versata l’anno precedente. Questo meccanismo funziona correttamente finché la base imponibile dell’anno precedente riflette una situazione ‘normale’. Quando però il legislatore introduce modifiche che alterano significativamente la determinazione dell’imposta di un anno, il metodo storico applicato meccanicamente potrebbe produrre acconti distorsivi – troppo alti o troppo bassi – rispetto all’imposta effettivamente dovuta nell’anno successivo.

    I commi 56 e 57 della Legge di Bilancio 2026 introducono modifiche che incidono sulla determinazione dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per evitare che queste modifiche trascinino effetti distorti sul calcolo degli acconti 2026 (da versare nel corso del 2026 stesso), il comma 58 stabilisce una regola correttiva: ai fini dell’acconto, l’imposta del periodo precedente non è quella effettiva, bensì quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57.

    In termini pratici, questo significa che il commercialista o il contribuente devono effettuare un calcolo simulato: determinare l’imposta 2025 come se le regole dei commi 56 e 57 si fossero già applicate, e usare questo dato come base per calcolare l’acconto 2026 con il metodo storico. È un passaggio tecnico ma rilevante, che richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nel versamento delle rate di acconto.

    Checklist: gestire correttamente gli acconti 2026

    • Verificare se si è stati impattati dalle disposizioni dei commi 56 e 57 nel periodo d’imposta 2025: solo in tal caso il comma 58 modifica la base di calcolo dell’acconto.
    • Effettuare il calcolo simulato dell’imposta 2025 applicando le regole dei commi 56 e 57, anche se l’imposta effettivamente versata è diversa.
    • Usare l’imposta simulata (non quella effettiva) come base per il calcolo dell’acconto 2026 con il metodo storico.
    • Valutare se il metodo previsionale risulti più conveniente rispetto al metodo storico corretto dal comma 58, stimando l’imposta 2026 attesa.
    • Verificare i termini di versamento delle rate di acconto (giugno/novembre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e aggiornare la pianificazione fiscale di cassa.

    Caso Tizio: imprenditore individuale impattato dai commi 56-57

    Scenario. Tizio è un imprenditore individuale in regime ordinario. Le disposizioni dei commi 56 e 57 incidono sulla determinazione del suo reddito 2025, riducendo la base imponibile IRPEF rispetto al calcolo ordinario. L’imposta effettivamente dovuta per il 2025 è 30.000 euro, ma applicando i commi 56 e 57 sarebbe stata 25.000 euro.

    Come si legge in pratica. Ai sensi del comma 58, Tizio deve calcolare l’acconto 2026 utilizzando come base 25.000 euro (imposta simulata con commi 56-57) e non 30.000 euro (imposta effettiva). Supponendo un’aliquota di acconto del 100%, l’acconto sarà 25.000 euro anziché 30.000. Il risparmio di cassa nel 2026 è di 5.000 euro, anche se il conguaglio a saldo terrà conto dell’imposta effettiva 2026.

    Riepilogo Tizio

    • Imposta IRPEF effettiva 2025: 30.000 euro
    • Imposta IRPEF simulata con commi 56-57: 25.000 euro
    • Base acconto 2026 (metodo storico comma 58): 25.000 euro
    • Acconto 2026 (100%): 25.000 euro
    • Differenza rispetto al calcolo senza comma 58: -5.000 euro di acconto

    Caso Caia: società di capitali, metodo previsionale alternativo

    Scenario. Caia è amministratrice di una Srl che nell’anno precedente ha pagato IRES per 80.000 euro. Il comma 58 avrebbe l’effetto di ridurre la base di calcolo storico a 70.000 euro, ma Caia stima che l’IRES dovuta per il 2026 sarà di soli 60.000 euro per effetto di un calo del fatturato previsto.

    Come si legge in pratica. Con il metodo storico corretto dal comma 58, l’acconto sarebbe 70.000 euro (100% di 70.000). Con il metodo previsionale, Caia può versare il 100% dell’imposta prevista per il 2026, stimata in 60.000 euro. Il metodo previsionale risulta più conveniente di 10.000 euro. La scelta va ponderata considerando il rischio di sanzioni se la stima previsionale si rivela inferiore all’imposta effettivamente dovuta.

    Riepilogo Caia

    • IRES effettiva 2025: 80.000 euro
    • Base storica corretta comma 58: 70.000 euro
    • Acconto con metodo storico: 70.000 euro
    • IRES prevista 2026: 60.000 euro
    • Acconto con metodo previsionale: 60.000 euro (risparmio: 10.000)

    Caso Sempronio: professionista non impattato dai commi 56-57

    Scenario. Sempronio è un avvocato in regime ordinario. Le disposizioni dei commi 56 e 57 non incidono sulla determinazione del suo reddito 2025 (riguardano categorie reddituali o fattispecie che non lo riguardano). La sua IRPEF 2025 è di 45.000 euro.

    Come si legge in pratica. Poiché Sempronio non è impattato dai commi 56 e 57, il comma 58 non modifica la sua base di calcolo. L’acconto IRPEF 2026 con il metodo storico è calcolato normalmente sul 100% di 45.000 euro (o sulla percentuale di acconto applicabile). Non vi è alcuna correzione da effettuare: la norma è rilevante solo per chi subisce l’effetto delle modifiche dei commi 56 e 57.

    Riepilogo Sempronio

    • IRPEF 2025: 45.000 euro
    • Impatto commi 56-57: nessuno
    • Correzione comma 58: non applicabile
    • Acconto 2026 metodo storico: 45.000 euro (calcolo ordinario)
    • Raccomandazione: verificare comunque se i commi 56-57 rilevano per la propria fattispecie

    Quando conviene una verifica

    La corretta applicazione del comma 58 richiede un calcolo simulato dell’imposta 2025 che tenga conto delle modifiche dei commi 56 e 57. Un commercialista può effettuare l’analisi e ottimizzare la scelta tra metodo storico e previsionale. Pianifica gli acconti 2026 con un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il comma 58 si applica a tutti i contribuenti o solo ad alcuni?

    Il comma 58 si applica ai soggetti che sono stati impattati dalle disposizioni dei commi 56 e 57 nella determinazione dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Chi non subisce alcun effetto dai commi 56 e 57 calcola l’acconto 2026 con le regole ordinarie, senza modifiche. È quindi necessario verificare preliminarmente se le proprie fattispecie reddituali rientrano nell’ambito di applicazione di quei commi.

    Cosa succede se si versa un acconto inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 58?

    Se l’acconto versato è insufficiente rispetto a quello dovuto applicando le regole ordinarie (inclusa la correzione del comma 58), il contribuente è esposto alle sanzioni per insufficiente versamento degli acconti, pari al 30% della differenza (riducibile a seconda del ravvedimento operoso). È quindi importante calcolare correttamente la base di acconto prima di effettuare i versamenti di giugno e novembre.

    Il metodo previsionale è sempre preferibile al metodo storico corretto dal comma 58?

    Non necessariamente. Il metodo previsionale conviene quando si stima che l’imposta 2026 sarà inferiore all’imposta storica corretta. Tuttavia, se la stima si rivela eccessivamente ottimistica e l’imposta effettiva risulta superiore di oltre il 10% all’acconto versato in via previsionale, scattano le sanzioni. Il metodo storico corretto, pur potenzialmente più elevato, offre maggiore certezza sanzionatoria.

    Le modifiche dei commi 56 e 57 influenzano anche i soggetti IAS?

    Il comma 65 del medesimo blocco normativo prevede una disposizione specifica per i soggetti non IAS in merito alla valutazione dei titoli negli esercizi 2025 e 2026. I soggetti IAS/IFRS adottano principi contabili internazionali che hanno regole proprie. L’ambito soggettivo del comma 58 in relazione ai commi 56 e 57 va verificato rispetto alla propria situazione contabile e fiscale specifica.

    Quando vanno versate le rate di acconto 2026?

    Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la prima rata di acconto (pari al 40% o alla percentuale prevista dalla normativa IRES/IRPEF) scade a giugno 2026, e la seconda (il restante 60% o percentuale residua) a novembre 2026. I termini esatti possono variare in funzione di proroghe ministeriali. Il comma 58 non modifica i termini di versamento, ma solo la base di calcolo dell’acconto.

  • Compensi dei professionisti dalla PA 2026: cosa cambia con l’art. 48-bis, esempio

    In sintesi

    • Dal 15 giugno 2026, la verifica ex art. 48-bis DPR 602/73 si applica anche ai pagamenti fino a 5.000 euro
    • Riguarda i compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR, incluso il patrocinio a spese dello Stato
    • La PA deve verificare se il beneficiario è inadempiente a cartelle di pagamento di qualunque importo
    • In caso di morosità: pagamento all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito
    • L’efficacia operativa decorre dal 15 giugno 2026; la norma è in vigore dal 1° gennaio 2026

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 725 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce il comma 1-ter nell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Dal 15 giugno 2026, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare l’eventuale inadempienza da cartella di qualunque ammontare prima di pagare compensi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) anche sotto la soglia dei 5.000 euro, con obbligo di pagare direttamente all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito.

    Approfondimento normativo completo: Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti.

    La nuova verifica per i compensi professionali erogati dalla PA dal 2026

    Il comma 725 della legge di bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, inserendo un nuovo comma 1-ter che estende in modo significativo l’ambito applicativo della verifica di morosità obbligatoria. Sino al 14 giugno 2026, tale verifica era prevista solo per pagamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. A decorrere dal 15 giugno 2026, la soglia viene eliminata per i compensi di lavoro autonomo: qualunque pagamento effettuato dalla PA a un professionista richiede la preventiva verifica presso l’agente della riscossione.

    La norma si rivolge ai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 48-bis – in primo luogo le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 – e trova applicazione in relazione alle somme di cui all’art. 54 TUIR: si tratta dei compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni, anche quando derivano da incarichi conferiti in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. La nuova disposizione incide quindi su una platea molto ampia di professionisti che lavorano stabilmente con le amministrazioni pubbliche.

    In caso di esito positivo della verifica – cioè quando risulta che il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare – la PA è tenuta a pagare direttamente all’agente della riscossione l’importo del debito fino a concorrenza delle somme dovute al professionista. L’eccedenza viene corrisposta al professionista. Il meccanismo si attiva in base all’esito della verifica, senza necessità di una pronuncia giudiziaria o di un provvedimento aggiuntivo.

    Cosa deve fare il professionista prima di emettere parcella alla PA

    • Verificare la propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
    • Regolarizzare eventuali cartelle di pagamento inevase, anche di importo ridotto, prima del 15 giugno 2026
    • Richiedere, se del caso, la rateizzazione del debito prima della data di efficacia operativa della norma
    • Informare il responsabile amministrativo della PA committente dell’eventuale presenza di cartelle
    • Consultare un commercialista per pianificare la gestione dei debiti tributari pregressi prima della nuova scadenza

    Caso 1: Tizio, avvocato con parcella da 3.000 euro e cartella inevasa

    Scenario. Tizio è un avvocato iscritto all’albo che nel luglio 2026 riceve un pagamento di 3.000 euro da un comune per una consulenza legale. L’importo è inferiore alla precedente soglia di 5.000 euro, ma la nuova norma si applica già dal 15 giugno 2026. Il comune, prima di disporre il pagamento, effettua la verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, e riscontra che Tizio ha una cartella di pagamento inevasa di 1.800 euro.

    Come si legge in pratica. Il comune è obbligato a pagare 1.800 euro direttamente all’agente della riscossione, a concorrenza del debito risultante dalla verifica. I restanti 1.200 euro vengono corrisposti a Tizio. Il meccanismo si attiva automaticamente in base all’esito della verifica, senza necessità di ulteriori procedimenti. Tizio avrebbe potuto evitare questa situazione regolarizzando la cartella o richiedendone la rateizzazione prima del 15 giugno 2026. Da quella data, anche i pagamenti sotto soglia sono soggetti alla verifica.

    Riepilogo Caso 1

    • Compenso dovuto dalla PA: 3.000 euro (sotto la precedente soglia di 5.000 euro)
    • Cartella inevasa risultante dalla verifica: 1.800 euro
    • Pagamento all’agente della riscossione: 1.800 euro
    • Pagamento al professionista: 1.200 euro
    • Norma applicata: art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/73, introdotto dal comma 725 LB 2026

    Caso 2: Caia, consulente del lavoro senza debiti con il fisco

    Scenario. Caia è una consulente del lavoro che nel settembre 2026 emette una parcella di 2.500 euro a favore di un ente pubblico per un’attività di assistenza nella gestione del personale. L’ente effettua la verifica obbligatoria ex art. 48-bis, comma 1-ter. L’esito della verifica è negativo: Caia non risulta inadempiente ad alcuna cartella di pagamento.

    Come si legge in pratica. Poiché la verifica dà esito negativo, l’ente pubblico paga l’intero importo di 2.500 euro direttamente a Caia, senza alcun trattenimento a favore dell’agente della riscossione. La verifica rimane un adempimento obbligatorio per l’ente, ma non produce effetti sul pagamento quando il professionista è in regola con i propri obblighi. Caia non deve fare nulla di diverso rispetto al passato, se non essere consapevole che dal 15 giugno 2026 la verifica avviene anche per compensi inferiori a 5.000 euro.

    Riepilogo Caso 2

    • Compenso dovuto dalla PA: 2.500 euro
    • Esito verifica art. 48-bis, comma 1-ter: nessuna cartella inevasa
    • Pagamento all’agente della riscossione: 0 euro
    • Pagamento al professionista: 2.500 euro (importo integrale)
    • Effetto pratico: nessuno, grazie alla posizione regolare del professionista

    Caso 3: Sempronio, commercialista con debito superiore al compenso

    Scenario. Sempronio è un commercialista che riceve un pagamento di 1.500 euro da un’azienda sanitaria locale per una consulenza fiscale. La verifica ex art. 48-bis rivela che Sempronio ha cartelle di pagamento inevase per un totale di 4.000 euro, quindi un importo superiore al compenso dovuto. La PA deve applicare il meccanismo previsto dal comma 725 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Poiché il debito di Sempronio (4.000 euro) è superiore al compenso dovuto (1.500 euro), la PA versa l’intero importo di 1.500 euro all’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica. A Sempronio non viene corrisposto nulla in questa occasione. Il debito residuo (2.500 euro) rimane a carico di Sempronio e sarà oggetto dei normali strumenti di riscossione. La norma si applica a cartelle di qualunque ammontare, come espressamente previsto dal comma 725 LB 2026.

    Riepilogo Caso 3

    • Compenso dovuto dalla PA: 1.500 euro
    • Debito da cartelle inevase: 4.000 euro (superiore al compenso)
    • Pagamento all’agente della riscossione: 1.500 euro (intero compenso, fino a concorrenza)
    • Pagamento al professionista: 0 euro
    • Debito residuo non coperto dal compenso: 2.500 euro (soggetto a ordinaria riscossione)

    Quando conviene una verifica

    Hai compensi pendenti da una PA e cartelle non regolarizzate? Un esperto può aiutarti a gestire la tua posizione prima del 15 giugno 2026. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Dal quando si applica la nuova verifica per i compensi professionali sotto 5.000 euro?

    La nuova verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/73, introdotta dal comma 725 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), ha efficacia operativa a decorrere dal 15 giugno 2026. La norma è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l’applicazione pratica ai pagamenti è fissata al 15 giugno 2026. Prima di questa data, la soglia dei 5.000 euro continuava ad applicarsi per la verifica di morosità.

    Quali professionisti sono interessati dalla nuova norma?

    La norma riguarda i titolari di compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti e ogni altro esercente arti e professioni che riceva compensi da soggetti pubblici rientranti nell’ambito dell’art. 48-bis, comma 1, DPR 602/73. È espressamente inclusa la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato, in cui il compenso è erogato dalla PA in favore del difensore del non abbiente.

    Cosa succede se il professionista ha più cartelle, di importi diversi?

    L’art. 48-bis, comma 1-ter, come inserito dal comma 725 LB 2026, fa riferimento all’inadempienza derivante dalla notifica di «una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare». La verifica tiene quindi conto dell’intero debito complessivo risultante da tutte le cartelle inevase. La PA pagherà all’agente della riscossione fino a concorrenza di tale importo complessivo, e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al professionista.

    Il professionista può fare qualcosa per evitare la trattenuta?

    Sì. Se il professionista regolarizza il proprio debito – pagando integralmente le cartelle o ottenendo una rateizzazione ammessa – prima che la PA effettui la verifica, l’esito sarà negativo e il pagamento avverrà per intero in suo favore. È opportuno verificare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con anticipo rispetto alla data del pagamento, e pianificare con un commercialista le modalità di regolarizzazione.

    Il patrocinio a spese dello Stato è incluso nella nuova norma?

    Sì. Il comma 725 LB 2026 menziona esplicitamente i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni «anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato». Ciò significa che anche quando la liquidazione del compenso avviene in seguito all’ammissione al gratuito patrocinio e il pagamento è disposto dall’ufficio giudiziario o da altra PA, la verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, è obbligatoria a decorrere dal 15 giugno 2026.

  • Credito d’imposta agricoltura 2026: quali investimenti rientrano, caso pratico

    In sintesi

    • Base normativa: commi 454-458 L. 199/2025, attuati dai commi 459-462.
    • Decreto attuativo: MASAF-MIMIT-MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
    • Percentuale rideterminata: 58,7839% per microimprese e PMI agricole e forestali (comma 460).
    • Registro aiuti di Stato: adempimenti europei a cura del MASAF.
    • Operatività: il credito 2026 è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 459-462 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono sul credito d’imposta per investimenti in agricoltura e foreste (commi 454-458). Il comma 459 demanda a un decreto MASAF-MIMIT-MEF, da adottare entro 60 giorni, i criteri e le modalità attuative nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Il comma 460 ridetermina al 58,7839% la percentuale del credito per microimprese e PMI del settore agricolo e forestale, sulla base del provvedimento AdE del 12 dicembre 2025.

    Approfondimento normativo completo: Commi 459-462 LB 2026: credito d imposta agricoltura e foreste, attuazione.

    Il credito d'imposta per l'agricoltura 2026: una misura distinta dal credito ZES

    I commi 459-462 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) non istituiscono un nuovo incentivo autonomo, ma dettano le disposizioni attuative e integrative dei commi 454-458, che riconoscono un credito d’imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e delle foreste. Questa misura è distinta tanto dal credito ZES unica (commi 439-452) quanto dal credito ZES per agricoltura e pesca (commi 463-466): si applica a tutto il territorio nazionale, non solo all’area ZES del Mezzogiorno, ma richiede l’emanazione di un decreto interministeriale prima di poter essere operativa.

    Il comma 459 affida a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), il compito di stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione del credito, con particolare attenzione alle procedure di concessione finalizzate al rispetto dei limiti di spesa. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025 (ossia entro la fine di febbraio 2026), ma fino alla sua pubblicazione il credito non è concretamente fruibile.

    Il comma 460, invece, è già immediatamente applicabile: ridetermina nella misura del 58,7839% la percentuale del credito per le microimprese e le piccole e medie imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore forestale, rideterminando il provvedimento AdE del 12 dicembre 2025 (prot. n. 570047/2025). Si tratta di un aggiustamento tecnico della percentuale già fissata, non dell’introduzione di un nuovo tasso per il 2026: gli operatori che avevano pianificato sulla percentuale precedente devono aggiornare i propri calcoli.

    Requisiti e adempimenti

    • Impresa del settore agricolo, della pesca o delle foreste con investimenti ammissibili.
    • Attendere il decreto MASAF-MIMIT-MEF (entro 60 giorni dall’1 gennaio 2026) per la concreta operatività.
    • Per le microimprese e PMI: percentuale rideterminata al 58,7839% ex comma 460.
    • Rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal comma 457 e delle procedure di concessione del decreto.
    • Iscrizione al Registro nazionale degli aiuti di Stato a cura del MASAF.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale olivicola, Lecce

    Scenario. Tizio è un produttore oleario con 30 ettari di oliveto nel Salento, qualificato come piccola impresa ai sensi della normativa UE. Nel 2025 aveva già beneficiato del credito d’imposta agricoltura, con una percentuale del credito fissata dall’AdE. Nel 2026, con l’entrata in vigore della L. 199/2025, viene informato che la percentuale è stata rideterminata al 58,7839% dal comma 460, e che per accedere al credito per il 2026 occorre attendere il decreto MASAF-MIMIT-MEF.

    Come si legge in pratica. Il commercialista di Tizio aggiorna le proiezioni: la percentuale del 58,7839% si applica agli investimenti rientranti nel regime già definito dall’art. 16-bis e dai commi 454-458. Per gli investimenti del 2026 (ad esempio, acquisto di un nuovo frantoio da 200.000 euro) il credito teorico sarebbe pari al 58,7839% della spesa ammissibile, ma la fruizione concreta è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale e all’apertura delle finestre di accesso che il decreto stesso definirà. Tizio è invitato a monitorare la Gazzetta Ufficiale e a non impegnare risorse nell’attesa di un beneficio non ancora operativo.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento pianificato: 200.000 euro in nuovo frantoio.
    • Percentuale rideterminata (comma 460): 58,7839% per PMI agricole.
    • Credito teorico illustrativo: 58,7839% × 200.000 euro = circa 117.568 euro.
    • Condizione: operatività subordinata al decreto MASAF-MIMIT-MEF.
    • Adempimento: seguire le procedure di concessione che il decreto definirà.

    Caso 2: Caia, SRL forestale, Cosenza

    Scenario. Caia gestisce una SRL che opera nel settore forestale (taglio e commercio di legname) in provincia di Cosenza. La società è classificata come media impresa. Nel 2026 intende acquistare un harvester forestale (macchina combinata abbatti-allestisci) per 480.000 euro. Il consulente verifica se il bene rientri tra quelli agevolabili ai sensi dei commi 454-458 L. 199/2025 e quali siano le modalità di accesso al credito.

    Come si legge in pratica. L’harvester è un bene strumentale direttamente connesso all’attività produttiva forestale. Tuttavia, fino all’emanazione del decreto MASAF-MIMIT-MEF (comma 459), i criteri di ammissibilità per il 2026 non sono ancora formalmente definiti. Il consulente segnala che la percentuale di riferimento per le PMI è quella rideterminata al 58,7839% dal comma 460, ma avverte che il credito effettivo dipende dal rispetto dei limiti di spesa del comma 457 e dalle procedure di concessione che il decreto ministeriale stabilirà. L’acquisto è comunque documentato e le fatture conservate in vista dell’apertura delle domande.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento: 480.000 euro in harvester forestale.
    • Settore: forestale, rientrante nei commi 454-458 L. 199/2025.
    • Percentuale PMI (comma 460): 58,7839% – credito illustrativo circa 282.163 euro.
    • Operatività: subordinata al decreto MASAF-MIMIT-MEF ex comma 459.
    • Azione: documentare l’acquisto e attendere le procedure di concessione.

    Caso 3: Sempronio, cooperativa di pesca, Mazara del Vallo

    Scenario. Sempronio è presidente di una cooperativa di pesca artigianale con sede a Mazara del Vallo. La cooperativa, classificata come piccola impresa, intende rinnovare parte della strumentazione di bordo e acquistare attrezzature di conservazione del pescato per 150.000 euro nel corso del 2026. Il consulente verifica se il settore della pesca sia incluso nel perimetro dei commi 454-458 (credito agricoltura generale) o solo nei commi 463-466 (credito ZES agricoltura/pesca).

    Come si legge in pratica. Il comma 459 della legge di bilancio 2026 si riferisce espressamente ai ‘commi da 454 a 458’, la cui portata include la produzione primaria agricola e il settore forestale come specificati dal comma 460. La norma non menziona esplicitamente la pesca nel comma 459, a differenza dei commi 463-466 che citano invece l’art. 16-bis del D.L. 124/2023. Sempronio è pertanto consigliato di approfondire, con il supporto di un professionista, se la propria attività ittica rientri nel perimetro dei commi 454-458 o se debba fare riferimento esclusivamente al credito ZES agricoltura e pesca dei commi 463-466, laddove l’investimento sia localizzato nell’area ZES unica.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento: 150.000 euro in attrezzature di pesca e conservazione.
    • Dubbio interpretativo: settore pesca nei commi 454-458 vs. soli commi 463-466.
    • Percentuale comma 460: applicabile alle PMI agricole e forestali (non menziona pesca).
    • Alternativa: credito ZES agricoltura/pesca (commi 463-466) se l’impresa è in area ZES.
    • Azione consigliata: verifica con professionista prima di presentare domanda.

    Quando conviene una verifica

    Per individuare il regime agevolativo più adatto alla tua impresa agricola o ittica: Parla con un consulente agricolo-fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra il credito d'imposta agricoltura (commi 459-462) e il credito ZES agricoltura (commi 463-466)?

    I commi 459-462 attuano i commi 454-458 e riguardano investimenti agricoli e forestali su tutto il territorio nazionale, richiedendo un decreto MASAF-MIMIT-MEF per l’operatività. I commi 463-466 si applicano invece specificamente agli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, si fondano sull’art. 16-bis del D.L. 124/2023 e prevedono un meccanismo di comunicazione diretta all’AdE con due finestre (aprile e novembre). I due crediti hanno basi normative, perimetri territoriali e procedure distinte.

    Il decreto MASAF-MIMIT-MEF è già stato pubblicato?

    Al momento dell’entrata in vigore della L. 199/2025 (1° gennaio 2026), il decreto del Ministro dell’agricoltura di concerto con MIMIT e MEF non era ancora stato emanato. Il comma 459 fissa un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il credito d’imposta per gli investimenti 2026 ex commi 454-458 non è concretamente fruibile. La presente pagina sarà aggiornata alla pubblicazione.

    La percentuale del 58,7839% vale per tutti i beneficiari?

    No. Il comma 460 della legge di bilancio 2026 ridetermina al 58,7839% la percentuale specificamente per le microimprese e le piccole e medie imprese del settore della produzione primaria agricola e del settore forestale. Le grandi imprese agricole seguono regole differenti, anche in relazione alla normativa UE sugli aiuti di Stato. Le eventuali percentuali per altri soggetti o settori dipendono dalle disposizioni del decreto attuativo.

    Il credito d'imposta agricoltura 2026 è cumulabile con altri incentivi?

    La legge di bilancio 2026 non regola espressamente la cumulabilità del credito con altri strumenti agevolativi. In generale, la compatibilità con altri incentivi – come i contributi europei del PSP 2023-2027 o le agevolazioni regionali – dipende dalle disposizioni specifiche di ciascuna misura e dai limiti previsti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato. Il decreto MASAF-MIMIT-MEF potrà introdurre ulteriori chiarimenti sul punto.

    Cosa si intende per 'limiti di spesa' del comma 457?

    Il comma 457 dei commi 454-458 fissa un tetto complessivo alle risorse disponibili per il credito d’imposta agricoltura. Le procedure di concessione che il decreto MASAF-MIMIT-MEF definirà saranno finalizzate proprio ad assicurare il rispetto di questo limite, evitando che il totale dei crediti riconosciuti superi lo stanziamento autorizzato. Il meccanismo è pertanto a sportello o a riparto, secondo le modalità che il decreto stabilirà.

  • Borse di studio universitarie 2026: requisiti e importi, caso pratico

    In sintesi

    • Il fondo integrativo statale per borse di studio universitarie cresce di 250 milioni/anno dal 2026.
    • I livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario sono garantiti per legge.
    • La finalità è rimuovere ostacoli economici e sociali all’accesso universitario per i meritevoli privi di mezzi.
    • Decreto MUR in attesa: definirà le modalità di monitoraggio dei LEP con intesa in Conferenza unificata.
    • I criteri individuali (ISEE, merito) restano disciplinati dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti DSU.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 712-714 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, incrementano di 250 milioni di euro annui il fondo integrativo statale per le borse di studio (art. 18 D.Lgs. 68/2012), garantiscono i livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario e demandano a un decreto MUR – di concerto con MEF e Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere CTFS e intesa in Conferenza unificata – le modalità di monitoraggio dei LEP. La norma è in parte in attesa di decreto attuativo.

    Approfondimento normativo completo: Commi 712-714 LB 2026: borse di studio universitarie e LEP diritto allo studio.

    Il potenziamento delle borse di studio universitarie nella legge di bilancio 2026

    Il diritto allo studio universitario è da sempre uno dei pilastri del sistema educativo italiano, sancito dall’articolo 34 della Costituzione: i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. I commi 712-714 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) richiamano esplicitamente questo principio e intervengono sul fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie, incrementandolo di 250 milioni di euro annui a partire dall’anno 2026.

    Il fondo integrativo statale è disciplinato dall’articolo 18 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ed è destinato a integrare le risorse regionali per la concessione di borse di studio agli studenti universitari. I commi 712-714 dispongono inoltre che siano fatti salvi i livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 68/2012. I LEP rappresentano il livello minimo di servizio che ogni regione deve garantire, indipendentemente dalla propria capacità fiscale.

    Il comma 714 prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’università e della ricerca (MUR), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto dovrà definire le modalità di monitoraggio dei LEP del diritto allo studio universitario. Fino alla sua pubblicazione, i criteri per la concessione delle borse di studio restano quelli già previsti dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti vigenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa sapere sulle borse di studio universitarie 2026

    • Il fondo statale per borse di studio universitarie aumenta di 250 milioni di euro annui dal 2026.
    • I LEP del diritto allo studio universitario sono garantiti dall’art. 7 D.Lgs. 68/2012.
    • I requisiti individuali (ISEE, merito accademico) restano regolati dal D.Lgs. 68/2012.
    • Il decreto MUR per il monitoraggio dei LEP è ancora in attesa di adozione.
    • L’incremento del fondo non modifica automaticamente gli importi individuali: dipende dalla ripartizione regionale.

    Caso 1: Tizio, studente fuori sede con ISEE basso

    Scenario. Tizio è uno studente universitario fuori sede iscritto al secondo anno di una laurea magistrale in una città diversa da quella di residenza. Il suo ISEE è inferiore alla soglia prevista dal proprio DSU regionale per le borse di studio. Si chiede se l’aumento del fondo integrativo statale di 250 milioni annui previsto dal comma 713 LB 2026 si tradurrà automaticamente in un aumento dell’importo della sua borsa.

    Come si legge in pratica. L’incremento del fondo integrativo statale di 250 milioni di euro annui potenzia le risorse disponibili a livello nazionale, ma non si traduce automaticamente in un aumento proporzionale dell’importo della borsa individuale di Tizio. La ripartizione del fondo tra le regioni avviene secondo criteri stabiliti dal D.Lgs. 68/2012 e dai decreti ministeriali attuativi; ciascuna regione poi determina gli importi delle borse in base al proprio bilancio, al numero di aventi diritto e ai propri regolamenti DSU. Tizio dovrà verificare l’avviso di borsa della propria regione per l’anno accademico 2026-2027, che rifletterà le nuove risorse disponibili.

    Riepilogo Caso 1

    • Incremento fondo statale: 250 milioni/anno dal 2026.
    • Effetto automatico sulla borsa individuale: non immediato, dipende dalla ripartizione regionale.
    • Requisiti: ISEE e merito regolati dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti DSU regionali.
    • Azione consigliata: verificare l’avviso DSU della propria regione per l’a.a. 2026-2027.
    • I LEP garantiti dalla norma tutelano il livello minimo del servizio su tutto il territorio nazionale.

    Caso 2: Caia, studentessa in sede con reddito medio-basso

    Scenario. Caia è iscritta al terzo anno di una laurea triennale nella città di residenza dei propri genitori. Il suo ISEE familiare è di 18.000 euro. Negli anni precedenti non ha ottenuto la borsa di studio perché la propria regione aveva esaurito i fondi. Si chiede se il potenziamento del fondo statale introdotto dai commi 712-714 LB 2026 le darà maggiori possibilità di ottenere la borsa nel 2026.

    Come si legge in pratica. Il comma 712 garantisce che siano fatti salvi i livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 68/2012. Ciò significa che le regioni sono tenute a garantire almeno il livello minimo di servizio previsto dai LEP. Con l’aumento del fondo statale di 250 milioni annui, le risorse complessive a disposizione delle regioni aumentano, il che potrebbe ridurre il rischio che studenti aventi diritto non ottengano la borsa per esaurimento fondi. Tuttavia, l’effettiva disponibilità per Caia dipende dalla regione, dal numero di domande presentate e dalla propria posizione nella graduatoria ISEE-merito.

    Riepilogo Caso 2

    • ISEE familiare ipotetico: 18.000 euro.
    • LEP garantiti: il diritto allo studio ha un livello minimo di prestazione tutelato per legge.
    • Maggiori risorse: il fondo statale aumenta di 250 milioni/anno, riducendo il rischio di capienza.
    • Procedura: domanda DSU da presentare secondo le scadenze regionali.
    • La posizione in graduatoria dipende da ISEE e requisiti di merito del regolamento regionale.

    Caso 3: Sempronio, responsabile del diritto allo studio di un ateneo

    Scenario. Sempronio è il responsabile dell’ufficio diritto allo studio di un ateneo statale. Deve aggiornare le informazioni sul sito dell’università per gli studenti che chiedono notizie sull’impatto dei commi 712-714 LB 2026 sulle borse di studio. Vuole capire cosa può comunicare con certezza e cosa è ancora in attesa di definizione.

    Come si legge in pratica. Sempronio può comunicare con certezza che il comma 713 prevede un incremento di 250 milioni di euro annui del fondo integrativo statale per le borse di studio a decorrere dal 2026, che il comma 712 garantisce i LEP del diritto allo studio universitario ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 68/2012, e che la finalità dichiarata è rimuovere gli ostacoli economici e sociali all’accesso universitario. Deve invece comunicare che il decreto MUR previsto dal comma 714, che definirà le modalità di monitoraggio dei LEP, non è ancora stato adottato e che gli importi individuali delle borse dipenderanno dalla ripartizione regionale del fondo aggiornato.

    Riepilogo Caso 3

    • Certo: fondo statale +250 milioni/anno dal 2026 (comma 713).
    • Certo: LEP del diritto allo studio garantiti (comma 712, art. 7 D.Lgs. 68/2012).
    • In attesa: decreto MUR per monitoraggio LEP (comma 714, intesa Conferenza unificata).
    • Da verificare: ripartizione regionale del fondo per determinare importi individuali.
    • Consiglio agli studenti: seguire le comunicazioni del proprio DSU regionale per le scadenze.

    Quando conviene una verifica

    Per orientamento sui requisiti e sulle procedure per le borse di studio universitarie: Consulta un esperto in diritto all'istruzione e borse di studio.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Di quanto aumenta il fondo statale per le borse di studio universitarie con la legge di bilancio 2026?

    Il comma 713 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) incrementa di 250 milioni di euro annui il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. L’incremento decorre dall’anno 2026 ed è strutturale, ovvero non limitato a un singolo esercizio finanziario. Le risorse si aggiungono alla dotazione già esistente del fondo.

    Cosa sono i LEP del diritto allo studio universitario garantiti dal comma 712?

    I livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario sono definiti dall’articolo 7 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Essi rappresentano il livello minimo di servizi – tra cui le borse di studio – che ogni regione è tenuta a garantire agli studenti aventi diritto, indipendentemente dalla propria capacità fiscale. Il comma 712 LB 2026 dispone che tali LEP siano fatti salvi, rafforzando la tutela degli studenti in regioni con minori risorse proprie.

    Il decreto MUR previsto dal comma 714 è già stato pubblicato?

    No. Il comma 714 prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al momento dell’entrata in vigore della legge il decreto non era ancora stato adottato. Questa pagina sarà aggiornata quando il provvedimento verrà pubblicato.

    L'aumento del fondo statale modifica automaticamente i requisiti ISEE per le borse di studio?

    No. I requisiti di accesso alle borse di studio universitarie – in particolare le soglie ISEE e i requisiti di merito accademico – sono disciplinati dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti dei DSU regionali e degli atenei. I commi 712-714 LB 2026 incrementano le risorse disponibili e garantiscono i LEP, ma non modificano direttamente le soglie di reddito o le condizioni di ammissibilità. Eventuali variazioni ai criteri dovrebbero essere introdotte con specifici decreti ministeriali o regolamenti regionali.

    Uno studente che ha perso la borsa per esaurimento fondi può fare domanda di riesame grazie alla LB 2026?

    Il comma 713 incrementa il fondo integrativo statale a partire dal 2026, ma l’effetto si realizzerà sulle procedure di concessione delle borse relative all’anno accademico 2026-2027 e successivi. Non prevede meccanismi retroattivi per le procedure già concluse o per i fondi esauriti negli anni precedenti. Uno studente che abbia perso la borsa in passato per esaurimento fondi non ha titolo automatico al riesame per effetto della nuova norma; dovrà presentare nuova domanda nelle procedure future, verificando i bandi del proprio DSU regionale.

    Vedi anche: Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Donazioni a università ed enti di ricerca, Università non statali, Detrazione 19% spese istruzione e università e Alloggi per studenti universitari.

  • Credito d’imposta per imprese energivore e gasivore 2026: chi può richiederlo

    In sintesi

    • Beneficiari: imprese negli elenchi CSEA delle energivore o gasivore per l’anno 2025.
    • Investimenti agevolati: beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
    • Limite massimo di spesa pubblica: 10 milioni di euro per l’anno 2026.
    • Non cumulabilità: il credito non può cumularsi con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
    • Le percentuali massime del credito saranno definite da decreto MIMIT di concerto con MEF, sentito il MASE: il decreto non è ancora pubblicato.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 962-965 della L. 199/2025 riconoscono alle imprese iscritte agli elenchi CSEA delle energivore e gasivore per il 2025 un credito d’imposta sugli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2026. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi. Le percentuali sono definite da decreto MIMIT/MEF/MASE non ancora pubblicato.

    Approfondimento normativo completo: Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres.

    Chi sono le imprese energivore e gasivore e perché il credito d'imposta 2026 le riguarda

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ai commi 962-965, introduce un credito d’imposta dedicato alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e a forte consumo di gas naturale (gasivore), iscritte nei rispettivi elenchi tenuti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2025. La misura riconosce che queste imprese, già gravate da costi energetici strutturalmente elevati, abbiano necessità di incentivi specifici per mantenere la competitività degli investimenti produttivi.

    Il credito riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa rientranti negli allegati A e B alla L. 232/2016, effettuati nel corso dell’intero anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025). Il limite massimo di spesa pubblica è fissato in 10 milioni di euro per il 2026 e il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97. Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo del MIMIT di concerto con MEF e MASE, che definirà criteri, modalità e percentuali massime del credito. Senza tale decreto, l’aliquota concreta non è ancora determinata.

    Sul piano della non duplicazione dei benefici, il credito non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Le imprese devono quindi verificare attentamente se i beni già beneficiano di altri incentivi (ad esempio il credito ordinario beni 4.0) prima di accedere a questa misura specifica.

    Checklist: l'impresa energivora o gasivora soddisfa i requisiti?

    • L’impresa è iscritta all’elenco CSEA delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025.
    • Gli investimenti in beni strumentali (allegati A e B L. 232/2016) sono stati effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025.
    • Si verifica che i medesimi costi non siano già oggetto di un’altra agevolazione (divieto di cumulo).
    • Si monitora la pubblicazione del decreto MIMIT/MEF/MASE per conoscere le percentuali massime del credito.
    • Il credito è inserito nel piano di compensazione F24 per il 2026, nel rispetto del limite complessivo di 10 milioni di euro.

    Tizio Acciaio S.p.A.: impresa energivora con investimento in linea automatizzata

    Scenario. Tizio Acciaio S.p.A. è un’acciaieria iscritta all’elenco CSEA delle energivore per il 2025. Nel corso del 2025 ha effettuato investimenti in una linea di produzione automatizzata rientrante nell’allegato A alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 3 milioni di euro.

    Come si legge in pratica. Tizio Acciaio S.p.A. soddisfa il requisito soggettivo (iscrizione CSEA energivore 2025) e quello oggettivo (beni allegato A, investimento 2025). Il credito d’imposta sarà calcolato sull’investimento effettuato, nei limiti percentuali che il decreto MIMIT/MEF/MASE andrà a definire. Poiché le percentuali non sono ancora note, non è possibile quantificare il credito spettante. L’impresa non potrà cumulare il credito con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi 3 milioni di euro di investimento.

    Punti chiave per Tizio Acciaio S.p.A.

    • Requisito soggettivo: iscrizione CSEA energivore per il 2025 verificata.
    • Requisito oggettivo: bene allegato A, investimento effettuato nel 2025.
    • Aliquota del credito: definita dal decreto MIMIT/MEF/MASE, non ancora pubblicato.
    • Divieto di cumulo: verificare l’assenza di altre agevolazioni sugli stessi costi.
    • Compensazione in F24 nel 2026, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro.

    Caia Gas S.r.l.: impresa gasivora con investimento in impianto di recupero

    Scenario. Caia Gas S.r.l. è iscritta all’elenco CSEA delle gasivore per il 2025. Ha investito nel 2025 in un sistema di recupero del calore di processo (allegato A L. 232/2016) per un valore ipotetico di 1,5 milioni di euro, beneficiando già di un contributo regionale del 5% sullo stesso impianto.

    Come si legge in pratica. Caia Gas S.r.l. soddisfa i requisiti soggettivo e oggettivo. Tuttavia, il comma 963 stabilisce espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il contributo regionale del 5% già percepito sullo stesso impianto potrebbe configurare un’agevolazione incompatibile. Prima di procedere alla compensazione, Caia Gas S.r.l. dovrà verificare se il contributo regionale ricade nel divieto di cumulo oppure se, per natura o base giuridica, ne è escluso.

    Punti chiave per Caia Gas S.r.l.

    • Verificare se il contributo regionale già percepito configura un’agevolazione incompatibile ex comma 963.
    • In caso di cumulo vietato, valutare la rinuncia al contributo regionale o l’esclusione di quella quota dalla base ammissibile.
    • La percentuale del credito sarà definita dal decreto MIMIT: attendere prima di quantificare il beneficio.
    • Il credito non concorre alla formazione del reddito IRES né alla base IRAP.
    • Il codice tributo per la compensazione F24 sarà istituito con risoluzione AdE successiva al decreto.

    Sempronio Vetro S.r.l.: impresa energivora con investimento in software allegato B

    Scenario. Sempronio Vetro S.r.l. è un’impresa vetraria energivora iscritta CSEA per il 2025. Ha acquistato nel 2025 un software di gestione energetica dell’impianto rientrante nell’allegato B alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 200.000 euro.

    Come si legge in pratica. Il comma 962 ricomprende espressamente i beni di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, quindi anche il software allegato B è agevolabile. Il limite massimo di spesa complessivo della misura è di 10 milioni di euro: data la limitatezza della dotazione rispetto alla platea potenziale, il decreto attuativo potrebbe introdurre criteri di priorità o percentuali di credito ridotte rispetto alle aliquote ordinarie del credito beni 4.0. Sempronio Vetro S.r.l. deve attendere il decreto MIMIT prima di procedere alla compensazione.

    Punti chiave per Sempronio Vetro S.r.l.

    • Il software allegato B è espressamente agevolabile dal comma 962.
    • Il limite massimo di 10 milioni dell’intera misura è contenuto: le percentuali effettive dipenderanno dal decreto.
    • Iscrizione CSEA energivore 2025: requisito soggettivo da documentare.
    • Nessun cumulo con agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi del software.
    • Conservare documentazione tecnica di qualificazione del software come bene allegato B.

    Quando conviene una verifica

    La misura è riservata a una platea specifica e dipende da un decreto attuativo non ancora pubblicato. Un esperto in fiscalità d’impresa può aiutarti a verificare l’iscrizione CSEA, analizzare il divieto di cumulo e pianificare la compensazione. Consulta un esperto in agevolazioni fiscali.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come si verifica se l'impresa è negli elenchi CSEA per il 2025?

    L’iscrizione agli elenchi delle imprese energivore e gasivore è gestita dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Le imprese presentano apposita istanza di iscrizione nei termini annualmente fissati. Per verificare la propria posizione, l’impresa deve fare riferimento alla documentazione rilasciata dalla CSEA per l’anno 2025. Il comma 962 richiede espressamente che l’iscrizione si riferisca all’anno 2025.

    Qual è la percentuale del credito d'imposta per energivori e gasivori?

    La norma non fissa direttamente le percentuali del credito. Il comma 964 demanda la definizione delle percentuali massime a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentito il MASE. Fino alla pubblicazione di tale decreto, le percentuali non sono determinate. Il comma 962 richiama le misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024, come riferimento per la struttura del credito.

    Il credito energivori 2026 è cumulabile con il credito ordinario beni 4.0?

    No. Il comma 963 prevede espressamente che il credito d’imposta non sia cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Se un bene 4.0 è già oggetto del credito d’imposta ordinario (art. 1, c. 446, L. 207/2024), non può essere incluso nella base di calcolo del credito energivori. L’impresa deve scegliere quale agevolazione applicare per ciascun investimento o ripartire i costi su basi distinte.

    Il credito è tassato ai fini IRES e IRAP?

    No. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES, come dispone l’art. 83 TUIR nel coordinamento con la misura. Analogamente, il credito è escluso dal valore della produzione netta ai fini IRAP ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97. Si tratta di un beneficio netto per l’impresa, senza effetti di tassazione indiretta sul credito stesso.

    Cosa succede se il decreto attuativo non viene pubblicato entro il 2026?

    La norma (comma 964) prevede che il decreto MIMIT/MEF/MASE definisca criteri, modalità e percentuali. In assenza del decreto, il credito non è operativamente utilizzabile, poiché le percentuali e le modalità di presentazione delle comunicazioni non sarebbero determinate. Le imprese devono monitorare la Gazzetta Ufficiale. Il limite di spesa di 10 milioni per il 2026 suggerisce che il decreto verrà adottato nel corso del 2026 per rendere operativa la misura.

  • Articolo 30 TU Giustizia Tributaria: Attribuzioni

    Art. 30 D.Lgs. 175/2024 – Attribuzioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle corti di giustizia tributaria; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni; h) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari; i) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata; l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente testo unico o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; m) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di loro funzionamento; n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 19, comma 1; o) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; p) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

    2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.

    3. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'ufficio ispettivo può svolgere, col supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

    4. I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

  • Art. 146 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva 2013/36/UE

    Art. 146 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva 2013/36/UE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 15) è sostituito dal seguente:

    «15. Emissione di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *13 ) .

    16. Emissione di token collegati ad attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

    17. Servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.

  • Art. 116 D.Lgs. 141/2024 – Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione

    Art. 116 D.Lgs. 141/2024 – Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

  • Liquidazioni IVA omesse 2026: cosa cambia con i nuovi controlli, esempio

    In sintesi

    • Novità: nuovo art. 54-bis.1 inserito nel DPR 633/72 dalla legge di bilancio 2026.
    • Ambito: omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
    • Strumenti dell’AdE: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche.
    • Credito da periodo precedente: non considerato nella liquidazione automatica.
    • Scomputo: solo i versamenti effettivamente eseguiti sono detratti dall’imposta liquidata.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633 il nuovo art. 54-bis.1, che attribuisce all’Agenzia delle entrate il potere di liquidare l’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale, anche con procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei dati delle liquidazioni periodiche. La norma attua la riforma 1.12 del PNRR sull’amministrazione fiscale. Un provvedimento direttoriale AdE definirà le modalità operative.

    Approfondimento normativo completo: Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA.

    Il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72: come funziona la liquidazione IVA automatica

    Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) dà attuazione alla riforma 1.12 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativa alla modernizzazione dell’amministrazione fiscale. La misura introduce nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633 – il decreto IVA – un nuovo articolo, il 54-bis.1, che consente all’Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nelle ipotesi di omessa dichiarazione annuale, senza attendere l’avvio di un accertamento tradizionale.

    Il meccanismo si fonda sui dati già in possesso dell’Amministrazione: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici trasmessi e dati delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE). L’Agenzia può ricorrere anche a procedure automatizzate per elaborare questi dati e determinare l’imposta dovuta. Una regola specifica disciplina il trattamento del credito IVA risultante dalla dichiarazione del periodo precedente: tale credito non viene considerato nella liquidazione automatica. Dall’imposta calcolata sono invece scomputati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente.

    La norma precisa che la dichiarazione si considera omessa anche quando è presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la determinazione dell’imposta. Questo estende l’applicabilità del nuovo strumento alle ipotesi di dichiarazioni incomplete o prive dei dati essenziali, non solo a quelle di totale mancata presentazione. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, atteso ai sensi del comma 5 del nuovo art. 54-bis.1, definirà le modalità operative di comunicazione delle risultanze e i dati utilizzabili: fino alla sua pubblicazione le procedure restano da dettagliare.

    Cosa deve sapere il contribuente IVA

    • La liquidazione automatica scatta in caso di omessa dichiarazione annuale IVA (incluse le dichiarazioni incomplete).
    • L’AdE utilizza fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati LIPE già acquisiti.
    • Il credito IVA del periodo precedente non è considerato nella liquidazione automatica.
    • Vengono scomputati solo i versamenti periodici effettivamente eseguiti.
    • La liquidazione ex art. 54-bis.1 non esclude l’azione accertatrice ordinaria dell’AdE.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale di commercio al dettaglio, Bologna

    Scenario. Tizio gestisce un negozio di abbigliamento a Bologna, in regime IVA ordinario con liquidazioni mensili. Per l’anno 2025 omette di presentare la dichiarazione IVA annuale (scadenza aprile 2026). Nel corso del 2025 ha regolarmente trasmesso i corrispettivi telematici e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, ha versato la maggior parte delle liquidazioni mensili ma ne ha saltata una (novembre 2025, importo 8.400 euro). A partire dal 2026, il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72 è applicabile.

    Come si legge in pratica. L’Agenzia delle entrate, rilevata l’omessa dichiarazione annuale IVA per il 2025, può ora avvalersi del nuovo art. 54-bis.1 per procedere alla liquidazione automatica dell’imposta sulla base dei corrispettivi telematici e dei dati LIPE trasmessi da Tizio nel corso dell’anno. Dall’imposta così determinata l’AdE sconta esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti: la rata di novembre (8.400 euro) non versata rimane nel debito. Il credito IVA eventualmente risultante dalla dichiarazione 2024 non viene considerato in questa sede. Tizio si trova esposto a un debito IVA liquidato d’ufficio, più sanzioni e interessi, senza che l’AdE debba avviare un accertamento tradizionale.

    Riepilogo Caso 1

    • Omissione: dichiarazione annuale IVA 2025 non presentata.
    • Dati usati dall’AdE: corrispettivi telematici e LIPE 2025.
    • Versamenti scomputati: solo quelli effettivamente eseguiti (11 rate su 12).
    • Rata non versata (novembre): resta nel debito liquidato d’ufficio.
    • Credito 2024: non considerato nella liquidazione automatica.

    Caso 2: Caia, SRL di consulenza, Milano

    Scenario. Caia è amministratrice di una SRL di consulenza informatica a Milano. Per il 2025 presenta la dichiarazione IVA annuale, ma omette di compilare il quadro VE (operazioni attive) e il quadro VF (operazioni passive), rendendo la dichiarazione priva dei dati necessari per la determinazione dell’imposta. La normativa vigente fino al 2025 richiedeva un accertamento formale per questa fattispecie. Dal 1° gennaio 2026, il nuovo art. 54-bis.1 considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi essenziali.

    Come si legge in pratica. La dichiarazione incompleta della SRL di Caia è equiparata, ai sensi del nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, a una dichiarazione omessa. L’Agenzia delle entrate può quindi procedere alla liquidazione automatica dell’IVA utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute dalla società nel 2025. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione del 2024 non è computato in questa sede, mentre vengono scomputati i versamenti periodici effettuati durante l’anno. Caia è esposta a un accertamento d’ufficio che la norma ora rende più rapido ed efficiente, senza necessità di un procedimento accertativo tradizionale.

    Riepilogo Caso 2

    • Fattispecie: dichiarazione annuale presentata senza quadri VE e VF.
    • Qualificazione: equiparata a dichiarazione omessa ex art. 54-bis.1.
    • Dati usati dall’AdE: fatture elettroniche emesse e ricevute 2025.
    • Scomputo: versamenti periodici effettuati nel corso dell’anno.
    • Credito 2024: non considerato nella liquidazione automatica.

    Caso 3: Sempronio, azienda agricola, Verona

    Scenario. Sempronio conduce un’azienda agricola in regime speciale IVA ex art. 34 DPR 633/72. Per il 2025 omette di presentare la dichiarazione annuale. Nel corso dell’anno ha emesso fatture elettroniche per cessioni di prodotti agricoli e ha trasmesso regolarmente i dati LIPE. Il consulente si interroga se il nuovo art. 54-bis.1 si applichi anche ai soggetti in regime speciale agricolo, dove l’IVA è determinata forfettariamente per detrazione.

    Come si legge in pratica. Il nuovo art. 54-bis.1, introdotto dal comma 111 della legge di bilancio 2026, si applica in caso di omessa dichiarazione annuale IVA senza distinguere tra regimi ordinari e speciali. Tuttavia, per i soggetti in regime speciale ex art. 34 DPR 633/72 la determinazione dell’imposta segue meccanismi forfettari (detrazione per percentuali di compensazione) che potrebbero rendere più complessa la liquidazione automatica basata sulle sole fatture elettroniche. Il provvedimento direttoriale AdE, atteso in base al comma 5 del nuovo articolo, chiarirà i dati utilizzabili e le modalità operative per ciascuna tipologia di soggetto passivo. Sempronio è invitato a regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione omessa prima dell’avvio del procedimento d’ufficio.

    Riepilogo Caso 3

    • Regime: speciale agricolo ex art. 34 DPR 633/72.
    • Omissione: dichiarazione annuale IVA 2025 non presentata.
    • Applicabilità art. 54-bis.1: potenzialmente estesa, da chiarire con provvedimento AdE.
    • Dati disponibili: fatture elettroniche e LIPE trasmessi nel 2025.
    • Azione consigliata: presentare dichiarazione tardiva prima dell’avvio d’ufficio.

    Quando conviene una verifica

    Per regolarizzare la tua posizione IVA o valutare l’impatto del nuovo art. 54-bis.1: Consulta un commercialista IVA.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applica il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72?

    Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è in vigore dal 1° gennaio 2026. Il nuovo art. 54-bis.1 è pertanto applicabile alle liquidazioni d’ufficio che l’Agenzia delle entrate potrà avviare a partire da quella data, con riferimento alle dichiarazioni annuali IVA omesse entro il termine di cui all’art. 57, comma 2, DPR 633/72. Le modalità operative dettagliate dipenderanno dal provvedimento direttoriale AdE, attualmente in attesa di emanazione.

    La liquidazione automatica ex art. 54-bis.1 esclude l'accertamento ordinario?

    No. Il testo del nuovo art. 54-bis.1 precisa espressamente che la liquidazione automatica avviene senza pregiudizio dell’azione accertatrice. L’Agenzia delle entrate conserva quindi il potere di avviare un accertamento ordinario in aggiunta o in alternativa alla procedura automatizzata. I due strumenti non si escludono a vicenda: la liquidazione d’ufficio è una misura più rapida, ma non definitiva rispetto alla potestà di accertamento piena.

    Il credito IVA del periodo precedente viene considerato nella liquidazione automatica?

    No. Il comma 1 del nuovo art. 54-bis.1 stabilisce esplicitamente che non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo antecedente a quello oggetto di liquidazione. Questa scelta legislativa mira a semplificare la procedura automatizzata, ma espone il contribuente a un debito d’ufficio che potrebbe non riflettere la posizione IVA complessiva. Il credito precedente potrà essere fatto valere in sede di accertamento o di contenzioso.

    Una dichiarazione presentata senza alcuni quadri è considerata omessa?

    Sì. Il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72 equipara all’omessa presentazione anche la dichiarazione trasmessa senza i quadri dichiarativi necessari per la determinazione dell’imposta. Ciò significa che non è sufficiente presentare la dichiarazione in modo formale: occorre che essa contenga tutti i dati sostanziali richiesti (tipicamente i quadri VE e VF). Una dichiarazione priva di questi elementi è soggetta alla medesima procedura di liquidazione automatica prevista per l’omissione totale.

    Cosa sono le LIPE e come vengono usate nella liquidazione automatica?

    Le LIPE (Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) sono le comunicazioni trimestrali che i contribuenti IVA inviano all’Agenzia delle entrate con i dati delle proprie liquidazioni periodiche mensili o trimestrali. Il nuovo art. 54-bis.1 le indica come uno dei tre flussi di dati – insieme alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici – che l’AdE può utilizzare per ricostruire l’IVA dovuta in caso di dichiarazione annuale omessa. La norma consente anche procedure automatizzate di elaborazione di questi flussi.

  • Lavori nel turismo 2026: quanto spetta in più in busta paga? caso pratico

    In sintesi

    • Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per notturno e festivo
    • Non concorre alla formazione del reddito (esenzione fiscale totale, non sostitutiva)
    • Valido solo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 (misura temporanea di 9 mesi)
    • Destinato ai lavoratori del turismo, ricettivo, termale e somministrazione alimenti/bevande
    • Norma in attesa di decreto attuativo per codice tributo F24 e modalità CU/dichiarazione

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 18 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riconosce, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo, termale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. La norma è in attesa di decreto attuativo per la definizione del codice tributo F24 e delle modalità di esposizione in CU e dichiarazione dei redditi.

    Approfondimento normativo completo: Comma 18 LB26: trattamento integrativo 15% lavoro notturno e festivo turismo.

    Il trattamento integrativo speciale del 15% per i lavoratori del turismo nel 2026

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, al comma 18, un incentivo specifico per far fronte alla cronica carenza di offerta di lavoro nel settore turistico. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, ai lavoratori di alberghi, strutture ricettive, stabilimenti termali, ristoranti, bar e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale per le ore lavorate di notte e nei giorni festivi.

    Il trattamento è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi. La caratteristica principale che distingue questo strumento dall’imposta sostitutiva prevista dai commi 7-10 è che il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito del lavoratore: è una somma aggiuntiva del tutto esente da IRPEF e addizionali, non soltanto tassata a un’aliquota ridotta.

    È necessario precisare che, alla data di entrata in vigore della norma, il comma 18 è in attesa di un decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate che definisca il codice tributo da utilizzare nel modello F24, le modalità di compensazione e le indicazioni per l’esposizione nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dei redditi. Fino all’emanazione di tale provvedimento, i datori di lavoro non possono procedere all’erogazione in modo pienamente operativo: questa pagina sarà aggiornata non appena il decreto sarà pubblicato.

    Cosa verificare per applicare il trattamento integrativo del 15%

    • Verificare che l’attività rientri nel comparto turistico, ricettivo, termale o nella somministrazione di alimenti e bevande
    • Distinguere le ore di lavoro notturno e i festivi dalle ore ordinarie feriali diurne, che non rientrano nell’agevolazione
    • Controllare che le prestazioni siano collocate entro il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026
    • Attendere il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate per il codice tributo F24 e le modalità di esposizione in CU
    • Verificare con il consulente del lavoro la corretta distinzione tra il trattamento integrativo (comma 18) e la sostitutiva 15% ex comma 10, che hanno presupposti diversi

    Caso 1: Tizio, cameriere in un albergo di montagna

    Scenario. Tizio lavora come cameriere in un albergo di montagna aperto nei mesi invernali e primaverili. Da gennaio a settembre 2026 svolge turni notturni e lavora in diversi giorni festivi. La sua retribuzione lorda complessiva per queste prestazioni (ore notturne e straordinari festivi) ammonta a 3.200 euro nel periodo agevolato.

    Come si legge in pratica. Tizio ha diritto al trattamento integrativo speciale del 15% sulla retribuzione lorda di 3.200 euro relativa al lavoro notturno e festivo nel periodo gennaio-settembre 2026. Il trattamento integrativo ammonta a 480 euro, che verranno riconosciuti in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Cruciale è la caratteristica di non concorrenza al reddito: i 480 euro non aumentano la base imponibile IRPEF di Tizio, né incidono sulle addizionali. Tuttavia, poiché il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate non è ancora stato emanato, il datore di lavoro non può ancora procedere all’erogazione secondo le modalità operative definitive: dovrà attendere le istruzioni sul codice tributo F24 e sull’esposizione in CU prima di liquidare le somme.

    Riepilogo Caso 1

    • Retribuzione lorda notturno + festivo gen-set 2026: 3.200 euro
    • Trattamento integrativo speciale (15%): 480 euro
    • Natura fiscale: non concorre al reddito (esenzione totale, non sostitutiva)
    • Periodo di applicazione: 1° gennaio – 30 settembre 2026
    • Attenzione: operatività subordinata all’emanazione del decreto attuativo

    Caso 2: Caia, receptionist in uno stabilimento termale

    Scenario. Caia è receptionist in uno stabilimento termale. Tra gennaio e settembre 2026 svolge turni notturni (accoglienza clienti nelle ore serali oltre le 22:00) e lavora in numerosi giorni festivi per garantire la continuità del servizio. La retribuzione lorda per queste prestazioni nel periodo agevolato ammonta a 2.000 euro. La sua retribuzione ordinaria lorda mensile è di 1.600 euro.

    Come si legge in pratica. Gli stabilimenti termali rientrano espressamente nel perimetro soggettivo del comma 18, che li include nel comparto del turismo. Caia ha quindi diritto al trattamento integrativo speciale del 15% sui 2.000 euro di retribuzione lorda per lavoro notturno e festivo: il trattamento ammonta a 300 euro da erogare in aggiunta alla retribuzione ordinaria, senza che tale importo incida sul reddito imponibile. La retribuzione ordinaria di 1.600 euro mensili resta invece integralmente assoggettata a IRPEF e addizionali nelle forme ordinarie. Il trattamento integrativo non è cumulabile con la sostitutiva al 15% prevista dal comma 10 per il lavoro notturno in generale: si tratta di regimi paralleli, e il datore di lavoro dovrà scegliere, alla luce delle istruzioni del decreto attuativo, quale regime applicare alle somme di Caia, evitando duplicazioni.

    Riepilogo Caso 2

    • Retribuzione lorda notturno + festivo gen-set 2026: 2.000 euro
    • Trattamento integrativo speciale (15%): 300 euro, non imponibile
    • Retribuzione ordinaria: tassata a IRPEF nei modi ordinari
    • Stabilimenti termali: esplicitamente inclusi nel perimetro del comma 18
    • Attenzione: non cumulare con sostitutiva 15% comma 10 – attendere chiarimenti decreto

    Caso 3: Sempronio, cuoco in un ristorante che lavora solo nei giorni feriali

    Scenario. Sempronio lavora come cuoco in un ristorante. Svolge il proprio turno esclusivamente nei giorni feriali, tra le ore 11:00 e le ore 22:00, senza mai prestare servizio nelle ore notturne né nei giorni festivi. Da gennaio a settembre 2026 percepisce 13.000 euro di retribuzione lorda, tutti riconducibili a prestazioni ordinarie feriali.

    Come si legge in pratica. Sempronio non ha diritto al trattamento integrativo speciale del 15%. La norma del comma 18 agevolisce soltanto le retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni straordinarie nei giorni festivi. Le prestazioni feriali diurne, pur se svolte in un esercizio di ristorazione che rientra pienamente nel perimetro soggettivo del comma 18, non danno accesso al trattamento integrativo. I 13.000 euro percepiti da Sempronio seguono la tassazione ordinaria IRPEF. La qualificazione come esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche che le prestazioni siano effettivamente notturne o festive.

    Riepilogo Caso 3

    • Retribuzione lorda gen-set 2026: 13.000 euro, tutte per prestazioni feriali diurne
    • Trattamento integrativo speciale 15% (comma 18): non spettante
    • Motivo esclusione: nessuna prestazione notturna né festiva
    • Tassazione applicata: IRPEF ordinaria sull’intera retribuzione
    • Nota: il ristorante rientra nel perimetro ma le prestazioni non soddisfano il requisito oggettivo

    Quando conviene una verifica

    Per verificare se la tua posizione nel settore turistico dà accesso al trattamento integrativo: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il trattamento integrativo del 15% si applica anche alle prestazioni di ottobre 2026?

    No. Il comma 18 della legge di bilancio 2026 circoscrive espressamente il periodo di applicazione dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Le prestazioni di lavoro notturno e festivo effettuate a partire dal 1° ottobre 2026 non beneficiano del trattamento integrativo speciale, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegua. Le somme corrisposte per prestazioni post-settembre seguiranno la tassazione ordinaria o, se applicabile, il regime del comma 10 per la sostitutiva generale al 15% sul lavoro notturno.

    I lavoratori stagionali del turismo che iniziano il contratto in primavera 2026 possono beneficiarne?

    Sì, a condizione che le prestazioni siano effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026 e che rientrino nelle categorie agevolate (lavoro notturno, straordinario festivo). Il trattamento integrativo non richiede un rapporto di lavoro continuativo: si applica su ciascuna prestazione agevolabile effettuata nel periodo, anche da parte di lavoratori con contratto a tempo determinato stagionale.

    Il trattamento integrativo del 15% è cumulabile con altri bonus o agevolazioni fiscali sul lavoro?

    La norma non prevede espliciti divieti di cumulo con altri strumenti diversi da quelli dello stesso provvedimento. Tuttavia, il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate – ancora non emanato – potrà chiarire eventuali limiti o incompatibilità. In particolare, dovrà essere chiarito il coordinamento con la sostitutiva al 15% prevista dal comma 10 della stessa legge di bilancio 2026 per il lavoro notturno in generale: è prudente attendere le istruzioni ufficiali prima di applicare entrambi i regimi sulle medesime somme.

    Cosa si intende per 'esercizi di somministrazione di alimenti e bevande' ai fini del comma 18?

    Il comma 18 richiama espressamente l’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, gelaterie, pasticcerie e locali similari. Rientrano nella definizione anche le mense aziendali e gli spacci interni qualora soggetti a licenza ex L. 287/1991. Sono invece escluse le attività di catering e banqueting che non hanno una sede fissa di somministrazione.

    Il datore di lavoro deve attendere il decreto attuativo per erogare il trattamento integrativo?

    In linea di principio, la norma è in vigore dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, poiché il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate deve ancora definire il codice tributo F24, le modalità di compensazione e le istruzioni per la CU e la dichiarazione dei redditi, i datori di lavoro si trovano in una condizione di incertezza operativa. È fortemente consigliato attendere i chiarimenti ufficiali – o quantomeno una circolare interpretativa – prima di procedere all’erogazione, per evitare errori nella gestione dei modelli fiscali e nelle dichiarazioni dei lavoratori.

  • Deposito fiscale: le accise in sospensione d’imposta

    In sintesi

    • Deposito fiscale: luogo autorizzato dove i prodotti soggetti ad accisa possono essere fabbricati e detenuti senza pagare subito l’imposta.
    • Sospensione d’imposta: l’accisa non viene versata finché il prodotto resta nel deposito o circola tra depositi autorizzati.
    • Immissione in consumo: è il momento in cui l’accisa diventa esigibile – quando il prodotto esce dal regime di sospensione e va al mercato.
    • e-AD (documento elettronico di accompagnamento): obbligatorio per i movimenti di merce in sospensione d’imposta, anche tra Paesi UE.
    • e-DAS: documento usato per i movimenti di prodotti già immessi in consumo (accisa già pagata nel Paese di origine).
    • Gestore del deposito fiscale: soggetto autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, responsabile del pagamento dell’accisa all’uscita della merce.

    Cos'è il deposito fiscale e perché esiste

    Immagina una distilleria che produce migliaia di ettolitri di grappa ogni anno. Se dovesse pagare l’accisa nel momento stesso in cui distilla, si troverebbe a versare somme enormi mesi prima di vendere anche solo una bottiglia. Il sistema del deposito fiscale nasce proprio per evitare questo problema: permette a produttori e importatori di fabbricare, stoccare e movimentare prodotti soggetti ad accisa senza pagare l’imposta fino al momento in cui il prodotto raggiunge davvero il mercato.

    Il deposito fiscale è un magazzino o un impianto produttivo autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Chi lo gestisce – il depositario autorizzato – può tenere al suo interno prodotti come carburanti, alcol, birra o tabacchi in regime di sospensione d’imposta, cioè con l’accisa tecnicamente dovuta ma non ancora esigibile. L’imposta scatterà solo all’immissione in consumo, ossia quando la merce uscirà dal deposito per essere venduta o distribuita.

    Questo meccanismo non è un privilegio riservato alle grandi industrie: riguarda qualsiasi operatore del settore accise, dalla raffineria di petrolio al birrificio artigianale che supera certe soglie produttive. Conoscerlo è utile anche per chi acquista all’ingrosso o importa prodotti alcolici da altri Paesi UE, perché i documenti di accompagnamento – l’e-AD e l’e-DAS – devono essere sempre presenti e corretti, pena sanzioni severe.

    Deposito fiscale: momenti chiave e documenti
    Fase Regime accise Documento richiesto
    Produzione/stoccaggio nel deposito Sospensione d'imposta Registri interni del deposito
    Movimentazione tra depositi fiscali (Italia o UE) Sospensione d'imposta e-AD (documento elettronico di accompagnamento)
    Uscita dal deposito verso il mercato Accisa esigibile – immissione in consumo e-AD chiuso o dichiarazione di consumo
    Circolazione di prodotti già tassati (accisa pagata) Accisa già assolta e-DAS (documento semplificato)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un deposito fiscale di birra a Milano. Riceve 500 ettolitri di birra da un birrificio belga in sospensione d’imposta: la spedizione viaggia con e-AD aperto in Belgio. Quando la birra arriva ad Alfa Srl, l’e-AD viene chiuso nel sistema elettronico europeo (EMCS). Finché la birra resta nel magazzino di Alfa Srl, non si paga accisa. Quando Alfa Srl vende 100 ettolitri a una catena di supermercati italiani, quei 100 ettolitri escono dal deposito e vengono immessi in consumo: a quel punto Alfa Srl calcola l’accisa dovuta e la versa all’Erario. I restanti 400 ettolitri rimangono in sospensione.

    Documenti necessari

    • Autorizzazione del deposito fiscale (rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
    • Registro di carico e scarico del deposito fiscale
    • e-AD (documento elettronico di accompagnamento) per i movimenti in sospensione
    • e-DAS (documento elettronico semplificato) per i movimenti di prodotti già immessi in consumo
    • Garanzia fideiussoria a copertura dell’accisa sospesa
    • Dichiarazione di consumo o liquidazione periodica dell’accisa dovuta

    Caso 1 – Tizio importa whisky dalla Scozia e lo stocca in Italia

    Scenario. Tizio è titolare di un deposito fiscale autorizzato e importa da un distillatore scozzese 200 ettolitri di whisky all’anno. Vuole capire quando deve pagare le accise e quali documenti servono.

    Come si applica. Quando il whisky parte dalla Scozia (che dopo Brexit non è più UE, quindi si parla di importazione extra-UE), passa prima in dogana e poi entra nel deposito fiscale di Tizio con le formalità doganali. Una volta dentro il deposito autorizzato, entra in regime di sospensione: Tizio non paga l’accisa in quel momento. Man mano che vende i prodotti – a bar, ristoranti o grossisti – li immette in consumo: a ogni uscita calcola l’accisa sull’alcol contenuto e la versa secondo la periodicità stabilita (mensile o al momento dell’uscita). Per coprire il rischio che l’accisa sospesa non venga mai pagata, Tizio deve anche prestare una garanzia fideiussoria all’Agenzia delle Dogane.

    In pratica

    • L’accisa si paga solo all’uscita dal deposito (immissione in consumo), non all’importazione.
    • Tizio deve prestare una garanzia fideiussoria a copertura dell’accisa sospesa nel deposito.
    • Ogni movimento in uscita va registrato: la contabilità del deposito è controllata periodicamente dalle Dogane.

    Caso 2 – Caio vuole acquistare birra da un deposito fiscale tedesco

    Scenario. Caio gestisce una catena di pub in Italia e vuole acquistare birra direttamente da un birrificio tedesco, importandola in Italia senza passare da un grossista locale. Si chiede come funzionano le accise in questo caso.

    Come si applica. Se il birrificio tedesco è un depositario autorizzato, può spedire la birra a Caio in sospensione d’imposta, accompagnata dall’e-AD. Ma attenzione: per ricevere merce in sospensione, Caio deve essere a sua volta un soggetto autorizzato – o un depositario autorizzato, oppure un destinatario registrato (figura che permette di ricevere occasionalmente merce in sospensione senza gestire un deposito). Quando la birra arriva in Italia, l’e-AD si chiude e Caio è tenuto a versare l’accisa italiana, perché è lui il soggetto che immette il prodotto in consumo nel territorio italiano. Se invece Caio comprasse birra già tassata in Germania (accisa tedesca pagata), il movimento avverrebbe con e-DAS e Caio non pagherebbe accisa italiana, ma dovrebbe verificare che la birra non superi le soglie previste per uso commerciale.

    In pratica

    • Per ricevere merce in sospensione da un altro Paese UE serve essere depositario autorizzato o destinatario registrato.
    • Caio, come soggetto che immette in consumo in Italia, diventa il responsabile del versamento dell’accisa italiana.
    • Se la birra è già stata tassata in Germania, si usa l’e-DAS: ma attenzione alle soglie per uso commerciale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è il regime di sospensione d'imposta?

    È il regime che permette di fabbricare, detenere e movimentare prodotti soggetti ad accisa senza pagarla subito. L’accisa resta ‘sospesa’ fino al momento in cui il prodotto viene immesso in consumo, cioè venduto o distribuito al mercato finale.

    Chi può gestire un deposito fiscale?

    Solo i soggetti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’autorizzazione richiede requisiti tecnici (locali idonei, impianti di misurazione) e finanziari (garanzia fideiussoria a copertura dell’accisa sospesa). Non basta aprire un magazzino: occorre una specifica licenza.

    Quando scatta l'obbligo di pagare l'accisa?

    L’accisa diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo: quando la merce esce dal deposito fiscale per andare al mercato. Se il prodotto si sposta da un deposito fiscale all’altro (anche in un altro Paese UE), resta in sospensione e non si paga.

    Cos'è l'e-AD e chi lo emette?

    L’e-AD (documento elettronico di accompagnamento) è il documento digitale obbligatorio per ogni spedizione di prodotti in sospensione d’imposta. Lo emette il depositario mittente attraverso il sistema europeo EMCS (Excise Movement and Control System). Senza e-AD valido, il trasporto è irregolare e scattano sanzioni amministrative pesanti.

    Qual è la differenza tra e-AD e e-DAS?

    L’e-AD accompagna i prodotti che viaggiano in sospensione d’imposta (accisa non ancora pagata). L’e-DAS accompagna invece i prodotti già immessi in consumo in un Paese UE (accisa pagata lì) e inviati in un altro Paese per uso commerciale. Sono due documenti distinti perché la situazione fiscale della merce è diversa.

    Cosa succede se la merce esce dal deposito senza i documenti?

    La merce si considera irregolarmente immessa in consumo: l’accisa diventa immediatamente esigibile e si applicano sanzioni amministrative, che possono essere molto elevate rispetto all’imposta evasa. In casi gravi può configurarsi anche una fattispecie penale.

    Il birrificio artigianale deve avere un deposito fiscale?

    Dipende dalla produzione: sotto certe soglie quantitative il piccolo produttore può beneficiare di regimi semplificati. Oltre quelle soglie, oppure se intende movimentare prodotti in sospensione verso altri operatori, deve richiedere l’autorizzazione come depositario autorizzato o operare in un regime specifico per i piccoli produttori indipendenti.

    Vedi anche: Accise, Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino), Bollo in fattura del forfettario, Bollo da 2 euro in fattura, Bollo sulla fattura elettronica e Accise sui tabacchi.

  • Art. 314 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 314 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato