Autore: Andrea Marton

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): welfare e sanità integrativa

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Somministrazione

    Il lavoratore somministrato opera in un mercato del lavoro per sua natura mobile e discontinuo. Il CCNL Somministrazione ha costruito nel tempo un sistema di welfare dedicato — distinto da quello dei settori ospitanti — fondato su tre pilastri: Ebitemp per la bilateralità e il welfare, Forma.Temp per la formazione, Fontemp per la previdenza complementare.

    In sintesi

    Il welfare del lavoratore somministrato si fonda su tre enti di settore: Ebitemp per la bilateralità e il welfare (sussidi, sostegno al reddito, indennità disponibilità), Forma.Temp per la formazione professionale continua, e Fontemp per la previdenza complementare. Non si applicano i fondi del commercio o dell’industria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Bilateralità e welfare
    Ebitemp
    Formazione
    Forma.Temp
    Previdenza complementare
    Fontemp

    Il sistema di welfare specifico della somministrazione

    Una delle caratteristiche fondamentali del rapporto di lavoro somministrato è che il datore di lavoro formale è l’Agenzia per il Lavoro, indipendentemente dal settore in cui il lavoratore svolge la propria missione. Questa struttura triangolare ha una conseguenza diretta sul welfare: il lavoratore somministrato non accede ai fondi sanitari, previdenziali e bilaterali del settore dell’azienda ospitante, bensì a quelli specifici del CCNL Somministrazione.

    Il sistema si regge su tre pilastri paritetici:

    1. Ebitemp: ente bilaterale, welfare e sostegno al reddito;
    2. Forma.Temp: formazione professionale continua;
    3. Fontemp: previdenza complementare.

    I tre enti sono finanziati da contribuzioni obbligatorie a carico delle Agenzie, calcolate sulle retribuzioni erogate ai lavoratori somministrati. È questa contribuzione che consente di erogare le prestazioni di welfare anche nei periodi di non missione.

    Ebitemp: la bilateralità e il welfare dei somministrati

    Ebitemp (Ente Bilaterale del Lavoro Temporaneo e in Somministrazione) è l’ente paritetico istituito dalle associazioni datoriali (Assolavoro, Assosomm) e dalle sigle sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) per gestire il sistema bilaterale del settore.

    Le principali funzioni di Ebitemp sono:

    • Indennità di disponibilità: il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) che si trova in un periodo di attesa tra una missione e l’altra percepisce un’indennità di disponibilità di cui Ebitemp può integrare la componente a carico dell’ente bilaterale, secondo i meccanismi definiti dal CCNL e dallo statuto dell’ente;
    • Sostegno al reddito in caso di malattia, infortunio e maternità: Ebitemp eroga contributi integrativi per i lavoratori che si trovano in condizioni di difficoltà economica a causa di eventi morbosi di lunga durata o infortuni, in aggiunta a quanto già previsto dall’INPS e dal CCNL;
    • Borse di studio per i figli dei lavoratori: contributi annuali per le spese scolastiche e universitarie dei figli dei lavoratori somministrati iscritti al sistema bilaterale;
    • Sussidi straordinari: contributi una-tantum in caso di eventi gravi che determinino un improvviso deterioramento della situazione economica del lavoratore e della sua famiglia;
    • Politiche attive e supporto alla ricollocazione: Ebitemp collabora con le Agenzie nella gestione della Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP), il meccanismo contrattuale che assicura un periodo di tutela economica ai lavoratori che perdono la missione.

    Nota: le prestazioni Ebitemp variano in base all’aggiornamento periodico del regolamento dell’ente. Per l’elenco completo delle prestazioni e delle modalità di accesso consultare il sito istituzionale di Ebitemp o rivolgersi alle sigle sindacali firmatarie.

    Forma.Temp: la formazione come pilastro del welfare

    Forma.Temp è il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori in somministrazione. È finanziato attraverso una quota della contribuzione delle Agenzie e opera secondo le regole dei fondi interprofessionali vigilati dal Ministero del Lavoro.

    Forma.Temp è centrale nel sistema di welfare perché la formazione professionale è la principale leva di impiegabilità per il lavoratore somministrato, che per definizione è esposto a una mobilità occupazionale più elevata rispetto al dipendente diretto. Le tipologie di intervento finanziate comprendono:

    • Formazione per la sicurezza sul lavoro: obbligatoria per legge (d.lgs. 81/2008), finanziata da Forma.Temp per garantire che il lavoratore sia formato prima dell’avvio della missione;
    • Voucher di formazione individuale: ogni lavoratore somministrato può accedere a un catalogo di corsi (qualificanti, linguistici, informatici, professionali) attraverso voucher individuali erogati dal fondo;
    • Formazione durante i periodi di non missione: Forma.Temp finanzia percorsi formativi per i lavoratori tra una missione e l’altra, rafforzandone il profilo professionale e facilitando la ricollocazione;
    • Apprendistato: come già indicato nelle altre guide di questo settore, Forma.Temp finanzia la formazione obbligatoria trasversale per gli apprendisti somministrati;
    • Formazione per le donne e categorie fragili: il fondo destina risorse specifiche a percorsi formativi per lavoratrici, lavoratori over 50 e persone con disabilità.

    Fontemp: la previdenza complementare dei somministrati

    Fontemp è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori in somministrazione, iscritto all’albo dei fondi pensione e vigilato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). È un fondo a contribuzione definita: il montante accumulato dipende dai contributi versati e dal rendimento delle linee di investimento scelte.

    Il meccanismo contributivo di Fontemp si articola su tre flussi, analogamente agli altri fondi negoziali:

    1. TFR futuro: il lavoratore che aderisce a Fontemp destina il proprio TFR futuro al fondo, in sostituzione dell’accantonamento presso il datore o il Fondo di Tesoreria INPS;
    2. Contributo del lavoratore: il lavoratore versa una quota della retribuzione stabilita dal CCNL come contribuzione minima;
    3. Contributo datoriale: l’Agenzia versa il contributo aggiuntivo contrattuale solo se il lavoratore aderisce e sta versando la propria quota. Rinunciare all’adesione significa rinunciare al contributo datoriale.

    L’adesione a Fontemp è volontaria. I contributi versati sono deducibili fiscalmente entro i limiti di legge (art. 8, d.lgs. 252/2005: fino a 5.164,57 euro annui). Al momento della pensione, il montante accumulato può essere convertito in rendita vitalizia o riscattato parzialmente in capitale nelle forme previste dalla normativa.

    Fontemp è distinto da Fon.Te (che è il fondo del terziario/distribuzione, a cui aderiscono i lavoratori con CCNL Federdistribuzione, CCNL Confcommercio e affini) e da tutti gli altri fondi di categoria. I lavoratori somministrati che volessero aderire devono farlo tramite Fontemp, non tramite il fondo del settore ospitante.

    Il coordinamento tra i tre enti e la Procedura di Ricollocazione Plurima

    I tre enti (Ebitemp, Forma.Temp, Fontemp) operano in coordinamento nell’ambito del sistema bilaterale della somministrazione. Un momento in cui questo coordinamento è particolarmente visibile è la Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP), introdotta e rafforzata dal CCNL 2025.

    La PRP scatta quando il lavoratore somministrato (in particolare quelli assunti a tempo indeterminato, ma anche a termine in determinati casi) perde la missione e rimane senza collocazione. Durante la PRP:

    • Il lavoratore percepisce un’indennità mensile a carico dell’Agenzia per un periodo massimo (di norma 180 giorni, estendibile per categorie protette);
    • Ebitemp può integrare questa indennità con prestazioni bilaterali aggiuntive;
    • Forma.Temp attiva percorsi di formazione e riqualificazione per favorire la nuova collocazione;
    • L’Agenzia è obbligata a proporre attivamente nuove missioni adeguate al profilo del lavoratore.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e previdenza complementare — CCNL Somministrazione
    Ente Funzione principale Prestazioni chiave Obbligatorio/Facoltativo
    Ebitemp Bilateralità e welfare integrativo Indennità disponibilità, sussidi malattia, borse studio figli, sostegno PRP Contribuzione datoriale obbligatoria; prestazioni su richiesta
    Forma.Temp Formazione professionale continua Formazione sicurezza, voucher individuali, percorsi riqualificazione, apprendistato Contribuzione datoriale obbligatoria; fruizione su richiesta
    Fontemp Previdenza complementare Fondo pensione: TFR + contributo lavoratore + contributo datoriale; rendita pensionistica Adesione volontaria del lavoratore; contributo datoriale solo se aderisce

    Avvertenza: le prestazioni degli enti bilaterali e le condizioni di accesso a Fontemp vengono aggiornate dai rispettivi organi di gestione. Per i valori correnti e le modalità di richiesta consultare i siti istituzionali di Ebitemp, Forma.Temp e Fontemp, o le sigle sindacali di settore.

    Come attivare le prestazioni: guida operativa

    Il lavoratore somministrato che intende accedere alle prestazioni degli enti di settore deve seguire i seguenti passaggi:

    1. Verificare l’iscrizione: l’Agenzia provvede automaticamente all’iscrizione agli enti tramite la contribuzione periodica. Il lavoratore può verificare il proprio stato di iscrizione consultando i portali online di Ebitemp, Forma.Temp e Fontemp con le credenziali fornite dall’ente;
    2. Per le prestazioni Ebitemp: le richieste si presentano online o tramite i patronati sindacali (Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil), allegando la documentazione richiesta (certificato di malattia, documentazione scolastica per le borse studio, ecc.);
    3. Per la formazione Forma.Temp: il lavoratore consulta il catalogo disponibile online, sceglie il percorso formativo di interesse e presenta la domanda di voucher; l’Agenzia può anche proporre piani formativi aziendali finanziati dal fondo;
    4. Per aderire a Fontemp: il lavoratore compila il modulo di adesione (disponibile sul sito di Fontemp o presso le sedi sindacali), indica la linea di investimento scelta e comunica all’Agenzia la quota di contribuzione volontaria aggiuntiva, se superiore al minimo contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore somministrato in logistica: voucher Forma.Temp
    Tizio è in missione presso un centro di distribuzione. L’Agenzia gli segnala che Forma.Temp ha attivato un corso di carrista con certificazione. Tizio presenta la domanda di voucher sul portale Forma.Temp indicando il codice del corso e la propria situazione occupazionale. Il voucher gli copre il costo del corso (circa 300 euro). Al termine ottiene la certificazione, che rafforza il suo profilo professionale e la possibilità di accedere a missioni più qualificate.
    Caia — Fine missione e PRP: Ebitemp entra in gioco
    Caia è assunta a tempo indeterminato dall’Agenzia. La missione termina e scatta la Procedura di Ricollocazione Plurima. Per i successivi 180 giorni l’Agenzia corrisponde l’indennità mensile prevista dal CCNL. Caia si rivolge alla sede NIdiL-Cgil per richiedere anche il contributo integrativo Ebitemp, che integra l’indennità nei limiti previsti dal regolamento dell’ente. Contemporaneamente accede a un percorso di riqualificazione finanziato da Forma.Temp per acquisire nuove competenze informatiche.
    Sempronio — Adesione a Fontemp: contributo datoriale e risparmio fiscale
    Sempronio ha 35 anni ed è in somministrazione da 4 anni. Decide di aderire a Fontemp scegliendo la linea «Crescita» (profilo bilanciato con esposizione azionaria). Versa il contributo minimo previsto dal CCNL. L’Agenzia inizia a versare il contributo datoriale aggiuntivo. Sempronio può dedurre i contributi versati (propri e datoriali, quest’ultimi nei limiti di legge) dal reddito imponibile ai fini IRPEF entro il massimale annuo di 5.164,57 euro. Il suo TFR futuro affluisce al fondo in sostituzione dell’accantonamento ordinario.

    Domande frequenti

    Cos’è Ebitemp e cosa eroga ai lavoratori somministrati?
    Ebitemp è l’Ente Bilaterale del lavoro in somministrazione. Eroga prestazioni di welfare specifiche per i somministrati: contributi in caso di malattia, infortunio, maternità, borse studio per i figli, sussidi per gravi difficoltà economiche e supporto nelle transizioni lavorative tramite la Procedura di Ricollocazione Plurima.
    Forma.Temp finanzia anche la formazione durante la missione?
    Sì. Forma.Temp finanzia la formazione continua durante la missione (inclusa la formazione per la sicurezza obbligatoria), voucher individuali per corsi professionali, percorsi di riqualificazione tra una missione e l’altra, e la formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato.
    Cos’è Fontemp e come funziona la previdenza complementare nella somministrazione?
    Fontemp è il fondo pensione negoziale per i lavoratori somministrati. Il lavoratore che aderisce destina il proprio TFR futuro al fondo; il CCNL prevede il contributo datoriale aggiuntivo per chi aderisce. I contributi sono deducibili fiscalmente entro i limiti di legge.
    Il lavoratore somministrato può accedere al fondo sanitario del settore ospitante?
    No, in generale. Il lavoratore somministrato è dipendente dell’Agenzia e il CCNL applicabile è quello della Somministrazione, non quello del settore dell’utilizzatore. I fondi sanitari applicabili sono quindi quelli previsti dal CCNL Somministrazione, non quelli del commercio o dell’industria.
    Cosa succede alle prestazioni Ebitemp se l’Agenzia non è in regola con i versamenti?
    Le prestazioni Ebitemp sono condizionate alla regolarità contributiva dell’Agenzia. In caso di irregolarità il lavoratore può non fruire delle prestazioni. È possibile segnalare la situazione alle sigle sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per accedere alle prestazioni di Ebitemp, Forma.Temp o Fontemp, contattare direttamente gli enti o le sedi dei sindacati di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 232 TUEL: Contabilità economico-patrimoniale

    Art. 232 TUEL: Contabilità economico-patrimoniale

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale … .

    Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 . 106 (83)

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 103 TU Giustizia Tributaria: Disposizioni generali applicabili

    Art. 103 D.Lgs. 175/2024 – Disposizioni generali applicabili

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del libro II, titolo III, capo I, del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto nel presente testo unico.

  • Art. 32-bis L. 633/1941 – Durata diritti su fotografie semplici

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • CCNL Energia e Petrolio: welfare, FASIE e Fondenergia

    CCNL Energia e Petrolio

    Welfare, FASIE e Fondenergia nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce ai lavoratori due pilastri di welfare contrattuale obbligatorio: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Comprendere come funzionano questi strumenti è essenziale per valorizzare appieno la retribuzione complessiva e pianificare la protezione futura.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio prevede due pilastri di welfare obbligatorio: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Il datore versa i contributi previsti dal contratto; il lavoratore può aumentare la propria contribuzione. Entrambi i fondi sono reali e iscritti ai rispettivi albi di vigilanza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanità integrativa
    FASIE — Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
    Fondo previdenza complementare
    Fondenergia (iscritto Albo COVIP n. 2)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale — CCNL Energia e Petrolio: i due pilastri
    Strumento Finalità Contributo datoriale Contributo lavoratore Obbligo di adesione
    FASIE Sanità integrativa (spese mediche, ricoveri, diagnostica) Sì, obbligatorio ex CCNL Non richiesto per la copertura base; facoltativo per piani aggiuntivi Automatica per tutti i dipendenti CCNL
    Fondenergia Previdenza complementare (rendita pensionistica aggiuntiva all’INPS) Sì, obbligatorio in caso di adesione del lavoratore Facoltativo; attiva il contributo datoriale Facoltativa; silenzio-assenso sul TFR entro 6 mesi dall’assunzione

    Per i valori aggiornati dei contributi (importo mensile per FASIE, percentuale per Fondenergia) fare riferimento alle tabelle allegate al CCNL vigente e ai regolamenti ufficiali dei fondi, disponibili sui rispettivi siti istituzionali.

    FASIE: la sanità integrativa del settore

    FASIE è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori dei settori energia, servizi pubblici e PMI. Nel CCNL Energia e Petrolio è il fondo contrattuale di riferimento per la sanità integrativa. Le caratteristiche principali:

    • Copertura automatica: tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio sono iscritti a FASIE per effetto del contratto, senza necessità di adesione esplicita individuale. L’iscrizione decorre dalla data di assunzione.
    • Contributo datoriale obbligatorio: il datore versa mensilmente il contributo fissato dal CCNL per ogni lavoratore iscritto, indipendentemente dall’utilizzo delle prestazioni da parte del dipendente.
    • Prestazioni coperte (indicative, soggette al regolamento del fondo): visite specialistiche, accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, TAC, risonanze magnetiche, ecografie), ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate, interventi chirurgici, prestazioni di odontoiatria entro massimali, oculistica.
    • Rete convenzionata: FASIE dispone di una rete di strutture sanitarie convenzionate su tutto il territorio nazionale; il lavoratore può anche scegliere strutture non convenzionate, con rimborso parziale secondo le tabelle del fondo.
    • Estensione ai familiari: il CCNL e il regolamento FASIE possono consentire l’estensione della copertura sanitaria al coniuge/convivente e ai figli a carico, di norma con un contributo aggiuntivo a carico del lavoratore.

    Per il dettaglio completo delle coperture, dei massimali e delle procedure di rimborso, si rimanda al regolamento e al sito ufficiale di FASIE.

    Fondenergia: la previdenza complementare del settore

    Fondenergia è il fondo pensione complementare dei lavoratori dell’energia e del petrolio, istituito nel 1996 e iscritto all’Albo COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) con il numero 2. È un fondo a contribuzione definita e capitalizzazione individuale: la prestazione finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti degli investimenti, non da una formula predeterminata.

    Il lavoratore può scegliere tra diversi comparti di investimento, tipicamente: garantito (basso rischio, rendimento atteso contenuto), obbligazionario, bilanciato e azionario (rischio più elevato, maggiore potenziale di rendimento nel lungo periodo). La scelta del comparto può essere modificata nel tempo, con le modalità previste dal regolamento del fondo.

    In caso di adesione a Fondenergia, il lavoratore beneficia di tre flussi contributivi:

    1. TFR: il TFR futuro maturato dopo l’adesione confluisce in Fondenergia invece di rimanere in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Il TFR pregresso resta in azienda o al Fondo INPS fino alla cessazione del rapporto.
    2. Contributo del lavoratore: il lavoratore può versare una quota aggiuntiva della propria retribuzione, deducibile fiscalmente fino al limite di legge (5.164,57 euro annui ex D.Lgs. 252/2005).
    3. Contributo del datore di lavoro: se il lavoratore aderisce, il datore versa obbligatoriamente il contributo aggiuntivo stabilito dal CCNL (in percentuale sulla retribuzione o in importo fisso, secondo le tabelle contrattuali). Questo contributo costituisce un’incremento retributivo indiretto che si perde se il lavoratore non aderisce.

    Silenzio-assenso e finestra di adesione

    Ai sensi del D.Lgs. 252/2005, entro 6 mesi dall’assunzione (o dall’entrata in vigore di un fondo di settore) il lavoratore può decidere se:

    • aderire esplicitamente a Fondenergia, indicando il comparto prescelto;
    • scegliere un fondo pensione diverso (aperto o PIP);
    • non aderire a nessun fondo complementare, mantenendo il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.

    Se entro i 6 mesi il lavoratore non esprime alcuna scelta (silenzio-assenso), il TFR viene automaticamente destinato a Fondenergia nel comparto di default previsto dal fondo (di norma il comparto garantito o bilanciato, secondo il regolamento vigente). Questa regola, introdotta dalla riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), ha come obiettivo l’incremento dell’adesione ai fondi di settore. È consigliabile scegliere in modo consapevole entro la finestra temporale disponibile.

    Welfare aziendale: terzo livello facoltativo

    Oltre ai due pilastri contrattuali obbligatori (FASIE e Fondenergia), le aziende del settore energia e petrolio possono, attraverso accordi di secondo livello, prevedere ulteriori benefit di welfare aziendale:

    • contribuzione aggiuntiva a FASIE per l’estensione della copertura o per piani sanitari integrativi superiori (es. «FASIE Plus» con massimali più elevati);
    • contribuzione aggiuntiva a Fondenergia oltre la quota contrattuale base;
    • voucher per servizi (asili nido, scuola, trasporto, cultura, sport);
    • rimborsi per spese di istruzione dei figli;
    • polizze vita o infortuni extraprofessionali in aggiunta alla copertura INAIL obbligatoria.

    I benefit di welfare aziendale godono, entro le soglie fissate dall’art. 51 TUIR, di un trattamento fiscale agevolato (esenzione da IRPEF e contributi previdenziali), con vantaggio sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro rispetto al corrispondente aumento di retribuzione in denaro.

    Confronto tra mantenere il TFR e aderire a Fondenergia

    La scelta tra destinare il TFR a Fondenergia e mantenerlo in azienda (o al Fondo INPS) è una decisione finanziaria significativa. Alcuni elementi di valutazione:

    • Rivalutazione legale del TFR (se si non aderisce): 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT FOI. Negli anni di alta inflazione può essere conveniente; negli anni di bassa inflazione la rivalutazione è modesta.
    • Rendimenti di Fondenergia (se si aderisce): dipendono dal comparto scelto e dalle condizioni di mercato. Storicamente, il comparto bilanciato di Fondenergia ha mostrato rendimenti medi superiori alla rivalutazione legale del TFR nel lungo periodo, ma con variabilità.
    • Contributo datoriale: questo elemento è spesso determinante. Se il lavoratore non aderisce, perde il contributo del datore, che costituisce una quota di retribuzione aggiuntiva che non può essere percepita in altro modo.
    • Fiscalità: le prestazioni di Fondenergia godono di una tassazione agevolata (aliquota massima 15%, ridotta fino al 9% per chi ha partecipato per più di 15 anni). La rivalutazione annua del TFR in azienda è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%.

    La valutazione complessiva è personalizzata. Per decisioni concrete è consigliabile rivolgersi a un consulente previdenziale o al CAF/patronato dei sindacati di categoria.

    Casi pratici

    Tizio — Adesione a Fondenergia con contributo datoriale
    Tizio viene assunto a 28 anni come operatore di impianto (livello 4/4) con RGM di 2.600 €/mese. Entro i 6 mesi di assunzione sceglie di aderire a Fondenergia nel comparto bilanciato. Destina così il TFR futuro al fondo e attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Contribuisce a Fondenergia anche con una quota mensile volontaria di 50 € (deducibile ai fini IRPEF). Dopo 30 anni di accumulo, potrà contare su una rendita pensionistica complementare aggiuntiva all’assegno INPS, la cui entità dipenderà dai rendimenti del comparto nel lungo periodo.
    Caia — FASIE: ricovero ospedaliero e rimborso
    Caia, ingegnera di processo al livello 2/4, deve sottoporsi a un intervento chirurgico programmato. Sceglie una struttura ospedaliera privata convenzionata con FASIE. Presenta la documentazione al fondo tramite il portale dedicato. FASIE rimborsa la quota prevista dal piano di copertura (degenza, sala operatoria, anestesista), con i massimali indicati nel regolamento. La quota eventualmente non rimborsata rimane a carico di Caia. Se avesse scelto una struttura non convenzionata, il rimborso sarebbe stato parziale secondo le tariffe FASIE per le spese in libera professione.
    Sempronio — Silenzio-assenso e comparto di default
    Sempronio viene assunto a 35 anni e nei 6 mesi successivi non esprime alcuna preferenza sul TFR. Il meccanismo di silenzio-assenso destina automaticamente il suo TFR futuro a Fondenergia nel comparto garantito (comparto di default indicato dal fondo). Sempronio, che non aveva valutato la questione, si ritrova iscritto a Fondenergia con il contributo datoriale attivo. Può in qualsiasi momento chiedere il cambio di comparto (da garantito a bilanciato o azionario) secondo le modalità del regolamento, senza perdere la posizione accumulata.

    Domande frequenti

    Cos’è FASIE e a chi si applica nel CCNL Energia e Petrolio?
    FASIE è il fondo sanitario integrativo contrattuale. Si applica automaticamente a tutti i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio. Il datore versa il contributo obbligatorio; la copertura parte dall’assunzione senza atti formali da parte del lavoratore.
    Cos’è Fondenergia e come funziona?
    Fondenergia è il fondo pensione complementare del settore, iscritto all’Albo COVIP n. 2. Opera a capitalizzazione individuale: il lavoratore sceglie il comparto di investimento e accumula una posizione individuale. In caso di adesione, il TFR futuro confluisce nel fondo e si attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
    Il datore di lavoro è obbligato a versare a FASIE e Fondenergia?
    Per FASIE il contributo datoriale è obbligatorio per tutte le aziende CCNL. Per Fondenergia il contributo datoriale aggiuntivo scatta solo se il lavoratore aderisce; in mancanza di adesione, il TFR resta in azienda o al Fondo INPS.
    Si può aumentare il contributo a Fondenergia?
    Sì, con versamenti volontari aggiuntivi. Sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno (D.Lgs. 252/2005). Il versamento aggiuntivo è facoltativo e modificabile nel tempo.
    Cosa succede a FASIE e Fondenergia in caso di cessazione del rapporto?
    La copertura FASIE cessa con il rapporto (salvo prosecuzione volontaria). La posizione Fondenergia rimane aperta: può essere trasferita a un altro fondo, riscattata parzialmente/totalmente o lasciata in accumulo fino alla pensione, secondo le condizioni del D.Lgs. 252/2005.
    Conviene aderire a Fondenergia o mantenere il TFR in azienda?
    La scelta dipende dall’età, dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio. Il fattore più rilevante è spesso il contributo datoriale aggiuntivo: non aderendo, si rinuncia a una quota di retribuzione indiretta che non può essere percepita in altro modo. Per una valutazione personalizzata consultare il patronato dei sindacati di categoria o un consulente previdenziale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio dei contributi, delle coperture FASIE e delle opzioni di investimento di Fondenergia fare riferimento ai regolamenti ufficiali dei fondi e alle tabelle allegate al CCNL. Per decisioni su TFR e previdenza complementare è consigliabile consultare il patronato o il CAF di Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil, oppure un consulente previdenziale o del lavoro abilitato.

  • Art. 348 D.Lgs. 209/2005 – (Esercizio congiunto dei rami vita e danni)

    Art. 348 D.Lgs. 209/2005 – (Esercizio congiunto dei rami vita e danni)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.

    2. 2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di: a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione; b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine; c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS.

    2-bis. 2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-bis, l'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola: a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività di assicurazione o riassicurazione danni, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b).

    2-ter. 2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili: a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività della gestione vita; b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività della gestione danni.

    2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della gestione danni non sono sostenuti dall'altra gestione.

    2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater può, previa comunicazione all'IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l'una o l'altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis.

    2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attività di assicurazione delle gestioni vita e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

    2-septies. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al comma 2-bis in conformità all'articolo 44-decies, comma 4.

    2-octies. Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni è insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l'IVASS applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra gestione.

    2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l'IVASS può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra.

    3. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.

    ))

  • Art. 271 RD 12/1941

    Art. 271 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 111 L. 633/1941

    Art. 111 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.

    Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 448 Codice Penale: Pene accessorie

    Art. 448 c.p. – Pene accessorie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

    La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

  • Richiesta di convocazione assemblea condominiale: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Condominio

    In sintesi

    Almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea (art. 66 disp. att. c.c.). Se l’amministratore non provvede entro 10 giorni, possono convocarla direttamente i richiedenti.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per chiedere la convocazione dell’assemblea
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC all’amministratore
    Riferimenti
    Art. 66 disp. att. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    Oltre alle assemblee ordinarie annuali, i condomini possono ottenere la convocazione di un’assemblea straordinaria per discutere questioni urgenti o non rinviabili. L’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che la richiesta possa essere fatta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio (in millesimi).

    La richiesta, indicando gli argomenti da trattare, va indirizzata all’amministratore. Se questi non provvede a convocare l’assemblea entro dieci giorni, i condomini richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione. La lettera qui sotto è il modello della richiesta all’amministratore.

    Cosa deve contenere

    • Dati dei condomini richiedenti e relativi millesimi
    • Indicazione dell’amministratore destinatario
    • Argomenti specifici da inserire all’ordine del giorno
    • Richiesta di convocazione dell’assemblea
    • Avvertimento sulla convocazione diretta dopo 10 giorni
    • Luogo, data e firme

    Fac-simile: richiesta di convocazione

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME AMMINISTRATORE]
    Amministratore del Condominio [NOME / INDIRIZZO]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: richiesta di convocazione dell'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.
    
    I sottoscritti condomini dell'edificio sito in [INDIRIZZO]:
    - [NOME E COGNOME] - interno [N.] - millesimi [___]
    - [NOME E COGNOME] - interno [N.] - millesimi [___]
    
    rappresentanti complessivamente [___] millesimi (almeno un sesto del valore dell'edificio),
    
    CHIEDONO
    
    la convocazione dell'assemblea condominiale per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
    1. [ARGOMENTO]
    2. [ARGOMENTO]
    
    La preghiamo di provvedere alla convocazione nei termini di legge. Decorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento della presente, provvederemo direttamente alla convocazione ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRME DEI RICHIEDENTI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la richiesta all’amministratore con raccomandata A/R o PEC, firmata da almeno due condomini che insieme rappresentino un sesto dei millesimi. Indica con chiarezza gli argomenti da porre all’ordine del giorno: l’assemblea può deliberare solo su quanto è stato regolarmente inserito.

    Se l’amministratore non convoca entro dieci giorni, i richiedenti possono convocare direttamente l’assemblea, rispettando le formalità (avviso a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della prima convocazione, con ordine del giorno). In caso di dubbi sui millesimi o sulle maggioranze, conviene farsi assistere.

    Errori da evitare

    • Inviare la richiesta firmata da un solo condomino o senza il sesto dei millesimi
    • Non specificare gli argomenti dell’ordine del giorno
    • Convocare direttamente prima che siano decorsi i 10 giorni
    • Omettere l’avviso a tutti i condomini nei termini, in caso di convocazione diretta

    Domande frequenti

    Quanti condomini servono per chiedere l'assemblea?
    Almeno due condomini che insieme rappresentino un sesto del valore dell’edificio (in millesimi), ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.
    Cosa succede se l'amministratore non convoca?
    Se non provvede entro dieci giorni dalla richiesta, i condomini richiedenti possono convocare direttamente l’assemblea, rispettando le formalità di avviso a tutti i condomini.
    L'assemblea può decidere su qualsiasi tema?
    No, solo sugli argomenti inseriti all’ordine del giorno e regolarmente comunicati. Per questo è importante indicarli con precisione nella richiesta di convocazione.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 78 DPR 445/2000 – Norme che rimangono in vigore

    Art. 78 DPR 445/2000 – Norme che rimangono in vigore

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore: a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 , al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164 , e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo; c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ; d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ; e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344 ; f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico; g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

    2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell' articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675 . TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

  • Art. 100 L. 633/1941

    Art. 100 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

    Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

    È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

    Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

    Fonte: Normattiva.it.