Commi 459-462 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Agricoltura Pesca
In vigore dal: Commi 459, 461, 462 in vigore dal 1° gennaio 2026; comma 460 dal 30 dicembre 2025.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 459: decreto MASAF-MIMIT-MEF entro 60 giorni; necessario per l’operatività del credito 2026 (commi 454-458). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma
457. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. . Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell’ ,articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla , sono rideterminate nella misura del 58,7839 perlegge 13 novembre 2023, n. 162 cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. . Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», ai sensi dell’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 , convertito, con modificazioni, dalla , e, quanto a 71 milioni didicembre 2024, n. 202 legge 21 febbraio 2025, n. 15 euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell’ .articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 legge 13 , sono apportate le seguenti modificazioni:novembre 2023, n. 162 a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «50 milioni di euro per l’anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2026»; b) al comma 2, dopo le parole: «al 15 novembre 2025» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 TUIR (comma 459): Regime del reddito agrario applicabile alle imprese beneficiarie del credito
- Art. 34 TUIR (comma 459): Determinazione del reddito agrario nei limiti dell’art. 32 TUIR
- Art. 34 TUIVA (comma 459): Regime speciale IVA per i produttori agricoli, rilevante in caso di acquisto beni strumentali
- Art. 19 TUIVA (comma 459): Detrazione IVA sugli acquisti di beni strumentali
- Art. 39 DPR 600/73 Accertamento (comma 460): Poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo del credito
- Art. 81 Costituzione (comma 461): Equilibrio di bilancio: fondamento della copertura finanziaria del comma 461
- Art. 44 Costituzione (comma 459): Tutela della proprietà terriera e razionale sfruttamento del suolo: cornice degli incentivi all’agricoltura
In sintesi
Inquadramento generale del blocco
I commi 459-462 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 costituiscono un blocco coerente di disposizioni dedicate al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Il credito originario è stato introdotto dall'art. 16-bis del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, ed è stato più volte rifinanziato. La LB 2026 interviene su tre piani: (i) attuativo (comma 459); (ii) rideterminazione delle percentuali pregresse 2025 (comma 460); (iii) estensione temporale al 2026 (comma 462), con relativa copertura finanziaria (comma 461).
Comma 459: il decreto attuativo MASAF
Il comma 459 affida a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con MIMIT e MEF, l'individuazione di criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 454-458 (che disciplinano il credito d'imposta nella sua versione 2026, fuori dal blocco analizzato). Il termine è di sessanta giorni dall'entrata in vigore della LB 2026. La norma specifica due profili rilevanti: (a) il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014 GBER per i regimi generali, Reg. UE 2022/2472 per agricoltura e Reg. UE 2022/2473 per pesca/acquacoltura, oltre alla disciplina «de minimis» agricoltura ex Reg. UE 1408/2013 e pesca ex Reg. UE 717/2014); (b) l'attribuzione al MASAF degli adempimenti europei e dell'iscrizione al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ex art. 52 L. 234/2012.
Comma 460: la rideterminazione delle percentuali 2025
Il comma 460 ridetermána con effetto retroattivo — entrando in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 30 dicembre 2025 — le percentuali di fruizione del credito già comunicate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025. Le nuove percentuali sono: 58,7839% per microimprese e PMI nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale; 58,6102% per le grandi imprese nella sola produzione primaria di prodotti agricoli. Si tratta di un meccanismo tipico delle agevolazioni a tetto: poiché le risorse stanziate (50 milioni di euro per il 2025) non coprono la totalità delle istanze, l'Agenzia ridetermina una percentuale di fruizione applicabile a ciascuna domanda ammessa. Il legislatore, integrando le risorse (come previsto dal comma 461), eleva tali percentuali.
Comma 461: la copertura della rideterminazione 2025
L'incremento delle percentuali genera un onere ulteriore di 133,289 milioni di euro per il 2025 in termini di indebitamento netto. La copertura è bipartita: 62,289 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'art. 3, comma 14-octies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv. L. 21 febbraio 2025, n. 15; 71 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse disponibili in conto residui ex art. 1, comma 443, L. 30 dicembre 2023, n. 213. Si tratta di una copertura ortodossa, coerente con i principi dell'art. 17 L. 196/2009 e con il principio di equilibrio di bilancio dell'art. 81 della Costituzione.
Comma 462: l'estensione al 2026
Il comma 462 estende al 2026 l'efficacia dell'art. 16-bis del D.L. 124/2023, conv. L. 162/2023. Le modifiche operano su due livelli: la lett. a) novella il comma 1 dell'art. 16-bis, ampliando l'orizzonte applicativo da «Per gli anni 2024 e 2025» a «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e aggiungendo le risorse per il nuovo anno (50 milioni anche per il 2026); la lett. b) novella il comma 2, estendendo la finestra temporale degli investimenti agevolabili anche al periodo «dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026». La struttura ricalca quella delle proroghe ordinarie dei crediti d'imposta, con tetto annuale e finestra temporale predefinita.
Profili soggettivi e oggettivi del credito
Il credito ex art. 16-bis D.L. 124/2023 è rivolto alle imprese agricole, forestali e della pesca/acquacoltura per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate sul territorio nazionale. Si tratta di una misura di sostegno alla transizione tecnologica del settore primario, complementare rispetto agli aiuti diretti della PAC (Reg. UE 2021/2115) e ai contributi del PSR/PSP. La concorrenza con altre misure agevolative richiede attenta verifica della cumulabilità nei limiti del massimale di intensità di aiuto del Reg. UE 2022/2472 (per agricoltura) e del Reg. UE 2022/2473 (per pesca).
Profili IVA e di reddito
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP, secondo la disciplina generale dei crediti agevolativi. Sotto il profilo IVA, gli acquisti di beni strumentali nuovi seguono le ordinarie regole di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo le specifiche regole sui beni ad uso promiscuo. Per i produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del D.P.R. 633/1972, la detrazione è forfettizzata e il bene strumentale è comunque deducibile dal reddito agrario ex artt. 32 e ss. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Coordinamento con il regime fiscale del reddito agrario
Le imprese agricole tassate sulla base del reddito agrario ex art. 32 TUIR mantengono il regime catastale anche per le attività agevolate, salvo che gli investimenti generino l'eccedenza dei limiti dell'art. 32 (es. trasformazione di prodotti non rientranti nella tipicità agricola), nel qual caso il reddito si determina come reddito d'impresa. La maggiorazione del credito non altera il regime fiscale ordinariamente applicabile, costituendo agevolazione «di seconda generazione» che opera sul versante del versamento (compensazione F24) e non su quello del calcolo della base imponibile.
Profili di accertamento
L'utilizzo indebito del credito d'imposta è soggetto al recupero secondo le ordinarie procedure di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 27, comma 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. L. 28 gennaio 2009, n. 2 e l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 disciplinano le sanzioni per indebita compensazione. L'art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 attribuisce all'Agenzia il potere di recupero diretto tramite atto di recupero. Le imprese devono conservare la documentazione probatoria per i termini di accertamento.
Aspetti pratici per il professionista
Il commercialista che assiste un'impresa agricola o ittica deve: (a) verificare la corretta classificazione del bene strumentale rispetto ai criteri attuativi del decreto MASAF; (b) gestire la registrazione al RNA con codice COR; (c) compilare la modulistica di richiesta tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; (d) monitorare la pubblicazione del provvedimento di rideterminazione delle percentuali (cap-based) per calcolare correttamente l'importo fruibile; (e) inserire correttamente il credito in F24 con il codice tributo dedicato; (f) verificare gli obblighi di trasparenza ex L. 124/2017 per importi superiori a 10.000 euro.
L'evoluzione storica della misura
L'art. 16-bis del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, ha originariamente introdotto il credito d'imposta per gli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, in coerenza con la disciplina europea sugli aiuti di Stato al settore primario. L'esperienza dei primi anni di applicazione ha evidenziato un forte interesse da parte delle imprese e una conseguente saturazione anticipata del plafond, con la necessità di rideterminazioni delle percentuali di fruizione. La LB 2026 risponde a tale dinamica integrando le risorse del 2025 e prorogando la misura al 2026, secondo un modello rolling che dovrebbe garantire continuità alla misura anche negli esercizi successivi, salvo nuove rivisitazioni in sede di legge di bilancio. La struttura cap-based richiede comunque alle imprese di muoversi tempestivamente per assicurarsi le quote di credito.
Coordinamento con il PNRR e con la PAC
La misura si raccorda con le altre misure di sostegno al settore primario presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 1: agricoltura sostenibile ed economia circolare; Componente 2: energia rinnovabile, idrogeno) e nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 (Reg. UE 2021/2115). La cumulabilità con le misure PSR/PSP è ammessa nei limiti dei massimali di intensità di aiuto previsti dai regolamenti UE di settore. Il commercialista che assiste l'impresa agricola deve verificare attentamente i profili di cumulo per evitare il superamento dei massimali, che comporterebbe la revoca dei contributi e l'applicazione di sanzioni. L'iscrizione al RNA con codice COR consente i controlli automatici antiduplicazione e fornisce un quadro consolidato degli aiuti ricevuti dall'impresa.
Strategia di pianificazione fiscale
Per le imprese agricole, forestali e della pesca, il credito d'imposta ex art. 16-bis costituisce una leva di pianificazione fiscale importante. La concentrazione degli investimenti nella finestra agevolata (fino al 15 novembre 2026 per il nuovo anno), il timing della prenotazione del beneficio, la coerenza fra investimento programmato e effettivamente realizzato, la corretta documentazione probatoria sono profili che richiedono attenzione specifica. L'investimento deve essere caratterizzato da effettiva strumentalità e da idoneità a innovare il processo produttivo. La componente energetica o di sostenibilità ambientale dell'investimento, se non agevolata dal solo comma 16-bis, può trovare ulteriori benefici nella nuova maggiorazione Industria 5.0 evoluta dei commi 427-436 della stessa LB 2026, sempre nel rispetto delle regole di cumulo.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: PMI agricola in Toscana
La Tizio Agricola S.r.l., piccola impresa agricola toscana attiva nella produzione di olio e vino, ha effettuato nel 2025 investimenti in beni strumentali nuovi (un nuovo frantoio elettrico e impianti di refrigerazione) per 200.000 euro. Ha presentato domanda di credito d'imposta ex art. 16-bis D.L. 124/2023 ed è stata ammessa con la percentuale originaria del 12 dicembre 2025. A seguito della rideterminazione del comma 460 della LB 2026, la percentuale di fruizione applicabile sale al 58,7839%. Tizio Agricola può quindi compensare in F24, nel 2026, un credito superiore rispetto al calcolo originario, recuperando importi maggiori. Il commercialista dovrà aggiornare il calcolo, monitorare la pubblicazione del nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le percentuali ridefinite e gestire la compensazione tramite il codice tributo dedicato. Andrà inoltre verificata la pubblicazione in nota integrativa o sul sito istituzionale dell'aiuto se superiore a 10.000 euro ex L. 124/2017.
Caso pratico 2: cooperativa di pesca con investimenti 2026
La Caio Pesca s.c.a r.l., cooperativa di pescatori dell'Adriatico, programma per il 2026 investimenti in un nuovo sistema di refrigerazione a bordo e in attrezzature di pesca selettiva conformi alle prescrizioni del Reg. UE 2019/1241, per un valore complessivo di 350.000 euro. Grazie all'estensione del comma 462, gli investimenti effettuati fra il 1° gennaio e il 15 novembre 2026 sono agevolabili. Caio Pesca dovrà: (a) attendere il decreto attuativo MASAF previsto dal comma 459 per conoscere criteri e modalità specifiche; (b) verificare l'inquadramento nel Reg. UE 2022/2473 per gli aiuti al settore pesca e acquacoltura; (c) presentare domanda secondo i tempi e le modalità del decreto attuativo; (d) registrarsi al RNA per l'ottenimento del codice COR; (e) tenere conto del rischio cap, con possibile rideterminazione successiva della percentuale di fruizione in caso di sforamento del plafond di 50 milioni di euro stanziato per il 2026.
Domande frequenti
Cosa cambia per le percentuali 2025 del credito agricoltura?
Il comma 460 ridetermána con effetto retroattivo (dal 30 dicembre 2025) le percentuali di fruizione comunicate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 570047/2025 del 12 dicembre 2025. Le nuove percentuali sono 58,7839% per microimprese e PMI nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e forestali, e 58,6102% per le grandi imprese nella sola produzione primaria di prodotti agricoli. La rideterminazione è conseguente all'integrazione delle risorse (133,289 milioni aggiuntivi finanziati dal comma 461) e migliora sensibilmente la percentuale di credito effettivamente fruibile dalle imprese beneficiarie.
Chi può beneficiare del credito esteso al 2026?
Possono beneficiare del credito ex art. 16-bis D.L. 124/2023 (come novellato dal comma 462) le imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate sul territorio nazionale. La finestra temporale degli investimenti per il 2026 va dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Le risorse stanziate per il 2026 sono 50 milioni di euro. Sono incluse sia microimprese e PMI sia grandi imprese nella produzione primaria, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto del Reg. UE 2022/2472 (agricoltura) e Reg. UE 2022/2473 (pesca/acquacoltura).
Come incide il decreto attuativo MASAF (comma 459)?
Il decreto attuativo previsto dal comma 459, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della LB 2026 dal MASAF di concerto con MIMIT e MEF, fissa criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 454-458 (che dettano il regime 2026 del credito). Il decreto disciplina: tipologia di beni ammissibili, requisiti delle imprese, procedure di domanda, eventuale prenotazione e ranking, modalità di controllo. Il rispetto della normativa UE aiuti di Stato è condizione necessaria. Fino all'adozione del decreto, il diritto sostanziale resta sospeso sul piano operativo per gli investimenti 2026.
Il credito è cumulabile con altri aiuti?
La cumulabilità va verificata caso per caso nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla disciplina europea: Reg. UE 2022/2472 (regolamento di esenzione per il settore agricolo), Reg. UE 2022/2473 (settore pesca e acquacoltura), nonché i regolamenti «de minimis» di settore (Reg. UE 1408/2013 per agricoltura, Reg. UE 717/2014 per pesca). La cumulabilità con la PAC (Reg. UE 2021/2115) e con misure PSR/PSP è ammessa nei limiti dell'intensità massima. Il decreto attuativo MASAF dovrebbe chiarire le regole specifiche. L'iscrizione al RNA assicura il controllo automatico antiduplicazione.
Come si attua tecnicamente la fruizione del credito?
La fruizione avviene tipicamente in compensazione tramite modello F24 con codice tributo dedicato, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate. La compensazione richiede: (i) preventiva registrazione al RNA con codice COR; (ii) ottenimento della certificazione della spesa eventualmente richiesta dal decreto attuativo; (iii) applicazione della percentuale di fruizione rideterminata in caso di superamento del tetto. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla base IRAP. Le imprese devono conservare la documentazione probatoria per i termini di accertamento ordinario.