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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 58-65 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Blocco di otto commi che riguardano: rideterminazione degli acconti d’imposta 2026 in relazione ai commi 56 e 57 (c. 58); interpretazione autentica e modifica della L. 1216/1961 e del D.Lgs. 174/2024 in materia di imposta sui premi assicurativi RC auto, infortunio del conducente e assistenza stradale (c. 59-62); meccanismo di sconto in fattura ai contraenti (c. 63); decorrenza per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 (c. 64); facoltà di valutazione dei titoli al costo per soggetti non IAS adopter, esercizi 2025 e 2026 (c. 65).

Testo coordinato

. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e

57. . Il secondo periodo del , si interpreta nelprimo comma dell’articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. . Alla , sono apportate le seguenti modificazioni:legge 29 ottobre 1961, n. 1216 a) all’articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»; b) alla tariffa di cui all’allegato A, l’articolo 19 è sostituito dal seguente: Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti edi altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione 19 Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agliartt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o alnatante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 12,50 . Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al , sono apportate ledecreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»; b) alla tabella A dell’allegato 1, l’articolo 19 è sostituito dal seguente: Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti edi altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione 19 Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agliartt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o alnatante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 12,50 . In deroga a quanto previsto dall’ , articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961 n. 1216, e ,dall’articolo 12, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 l’imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026. . Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione dell’ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e

61. . Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. . I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

In sintesi

  • Comma 58: gli acconti d'imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2025 si calcolano assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando i commi 56 e 57.
  • Commi 59-61: interpretazione autentica e modifica della L. 29 ottobre 1961, n. 1216 e del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174: le assicurazioni di infortunio del conducente e assistenza stradale rientrano nelle assicurazioni RC auto e scontano l'aliquota 12,50% sul premio.
  • Comma 62: l'imposta sui premi infortunio conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 va versata entro il 30 giugno 2026.
  • Comma 63: le imprese di assicurazione devono riconoscere ai contraenti uno sconto pari ad almeno due terzi della maggiore imposta dovuta ex commi 60 e 61.
  • Commi 64-65: la disciplina nuova si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026; i soggetti non IAS adopter possono valutare i titoli circolanti al costo di iscrizione anziché al valore di realizzo per gli esercizi 2025 e 2026.
Inquadramento del blocco

Il blocco dei commi 58-65 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) tratta tre materie distinte ma accomunate dalla natura fiscale e dall'impatto sul calcolo degli acconti 2026: la rideterminazione dell'acconto d'imposta in relazione alle disposizioni dei commi 56 e 57; il riallineamento dell'imposta sui premi assicurativi RC auto introducendo nel perimetro impositivo dell'aliquota del 12,50% le coperture per infortunio del conducente e per assistenza stradale; la facoltà di valutare al costo i titoli circolanti per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si tratta di norme che, pur eterogenee, vanno lette in modo coordinato perché impattano sulla determinazione del reddito d'esercizio 2026 e dell'acconto.

Comma 58 — Acconti d'imposta 2026

Il comma 58 stabilisce che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57 della medesima Legge di Bilancio. Si tratta di una norma classica di blocco al metodo storico: il legislatore neutralizza la circostanza che i commi 56 e 57 non hanno prodotto effetti nell'esercizio 2025 e impone di ricalcolare l'imposta storica come se quelle disposizioni fossero state vigenti. La regola si applica ai soggetti IRES ex art. 73 TUIR e ai soggetti IRPEF in regime d'impresa ex artt. 55 e 56 TUIR, nei limiti in cui i commi 56 e 57 incidano sul loro reddito.

Commi 59-61 — Imposta sui premi assicurativi RC auto: il riallineamento

I commi 59, 60 e 61 intervengono sulla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (legge istitutiva dell'imposta sui premi assicurativi) e sul nuovo Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174 (testo unico dei tributi erariali minori). L'obiettivo è chiarire e ampliare il perimetro dell'imposta sui premi RC auto in relazione alle coperture accessorie.

Il comma 59 fornisce una interpretazione autentica del secondo periodo del primo comma dell'art. 1-bis della L. 1216/1961: chiarisce che, nel testo previgente, tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendevano comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e di assistenza stradale, a condizione che il premio fosse indicato in modo separato e distinto rispetto al premio RC auto obbligatorio. La portata interpretativa è rilevante per il contenzioso pregresso: l'art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) consente al legislatore l'interpretazione autentica con effetto retroattivo, e questa norma sgombera il campo dalla tesi opposta.

Il comma 60, con effetto pro futuro, modifica l'art. 1-bis primo comma secondo periodo della L. 1216/1961 stabilendo l'esatto contrario: dal 1° gennaio 2026 sono ricomprese tra le coperture inerenti al veicolo anche le assicurazioni di infortunio del conducente e di assistenza stradale, indipendentemente dalla loro indicazione distinta nel contratto. Conseguentemente, viene sostituito anche l'articolo 19 della tariffa dell'allegato A della L. 1216/1961: la voce ricomprende ora i rischi inerenti al veicolo (richiamando gli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24 della tariffa), con aliquota fissata al 12,50%, anche quando assicurati con contratto distinto.

Il comma 61 effettua la medesima operazione sul nuovo D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 (testo unico dei tributi erariali minori), modificando art. 2 c. 1 secondo periodo e la tabella A dell'allegato 1, articolo 19. L'allineamento tra le due fonti garantisce coerenza dell'ordinamento dal momento che il D.Lgs. 174/2024 sta progressivamente sostituendo la L. 1216/1961.

Comma 62 — Versamento differito al 30 giugno 2026

Il comma 62 introduce una deroga al regime ordinario di versamento dell'imposta sui premi: in deroga all'art. 9 c. 1 primo periodo della L. 1216/1961 e all'art. 12 c. 1 primo periodo del D.Lgs. 174/2024, l'imposta dovuta sui premi infortunio del conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 (gennaio-maggio) va versata entro il 30 giugno 2026. La deroga riconosce la necessità tecnica per le compagnie assicurative di adeguare i sistemi gestionali e contabili al nuovo perimetro impositivo.

Comma 63 — Sconto di almeno due terzi al contraente

Il comma 63 introduce un meccanismo di compensazione di mercato a beneficio del consumatore: le imprese di assicurazione devono riconoscere, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61. Si tratta di una norma di traslazione obbligatoria parziale: l'assicuratore non può ribaltare integralmente sul cliente la maggiorazione, ma deve assorbire almeno il 33% del costo aggiuntivo. La portata economica della misura va valutata caso per caso in base alle politiche tariffarie delle compagnie.

Comma 64 — Decorrenza

Le disposizioni dei commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. I contratti già in essere e con scadenza posteriore continuano fino a rinnovo a essere assoggettati al regime previgente, salvo che le compagnie non decidano di applicare anticipatamente la modifica.

Comma 65 — Valutazione titoli al costo per soggetti non IAS adopter

Il comma 65 introduce una facoltà di valutazione contabile per gli esercizi 2025 e 2026: i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (non IAS/IFRS adopter) possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio (titoli circolanti) in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La deroga è coerente con l'art. 2426, comma 1, numero 9), del codice civile, che impone la valutazione dei titoli circolanti al minore tra costo e valore di mercato. Resta ferma l'esclusione per le perdite di carattere durevole. La misura, di carattere anticiclico, tutela i bilanci dalla volatilità dei mercati finanziari.

Esempio numerico — Comma 63

Si consideri un contraente che rinnova nel marzo 2026 un contratto RC auto con copertura infortunio conducente, premio infortunio 200 euro. Prima della modifica, su quei 200 euro non gravava imposta o gravava ad aliquota diversa; dopo il comma 60, l'imposta è del 12,50%, pari a 25 euro di maggiore onere. Il comma 63 obbliga la compagnia a riconoscere almeno i due terzi di 25 euro, ovvero 16,67 euro, a riduzione del premio dovuto. Il contraente paga dunque al massimo 200 + 25 − 16,67 = 208,33 euro (la compagnia assorbe almeno 16,67 euro).

Esempio numerico — Comma 65

Una S.r.l. industriale non IAS adopter detiene 500.000 euro nominali di obbligazioni corporate iscritte in bilancio 2024 a 495.000 euro. A fine 2025 il valore di mercato è sceso a 460.000 euro per effetto del rialzo dei tassi. Senza il comma 65, la S.r.l. dovrebbe svalutare a 460.000 con minusvalenza da 35.000 euro a conto economico ex art. 2426 c.c. Avvalendosi del comma 65, può mantenere il valore di 495.000 euro, evitando l'impatto negativo, salvo perdita durevole accertata.

Coordinamento con TUIR e IRAP

L'effetto del comma 65 si riflette anche sulla base imponibile IRES ex art. 110 TUIR e sulla base IRAP ex D.Lgs. 446/1997 art. 5 (per i soggetti IRES) o art. 5-bis (per società di persone): le minori svalutazioni non concorrono a ridurre il reddito imponibile dell'esercizio. Per i soggetti IRPEF in regime d'impresa, vale il rinvio dell'art. 56 TUIR alle disposizioni IRES per la determinazione del reddito.

Indicazioni operative

Per le imprese di assicurazione: aggiornare i sistemi di calcolo del premio entro il 1° gennaio 2026, predisporre la documentazione tariffaria con la traslazione parziale ex comma 63, programmare il versamento differito al 30 giugno 2026 ex comma 62. Per le imprese non IAS adopter: documentare la scelta di valutazione al costo nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, motivando l'assenza di perdita durevole. Per i contribuenti IRES/IRPEF d'impresa: rideterminare l'acconto storico 2026 secondo il comma 58, tenendo conto degli effetti dei commi 56 e 57.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Compagnia assicurativa Alfa S.p.A. e sconto al contraente

La Compagnia Alfa S.p.A. nel marzo 2026 rinnova un contratto RC auto al cliente Tizio, che include una copertura per infortunio del conducente con premio di 240 euro e una copertura di assistenza stradale con premio di 60 euro. Per effetto dei commi 60-61 della Legge di Bilancio 2026, su entrambe le coperture si applica l'imposta del 12,50% prevista dall'articolo 19 della tariffa di cui all'allegato A della L. 1216/1961: 30 euro su infortunio + 7,50 euro su assistenza stradale = 37,50 euro di maggiore imposta. Ai sensi del comma 63, Alfa S.p.A. deve riconoscere a Tizio uno sconto pari ad almeno i due terzi di 37,50 = 25 euro. Tizio paga dunque al massimo 240 + 60 + 37,50 − 25 = 312,50 euro; la quota di imposta a carico effettivo della compagnia è pari a 25 euro per il singolo contratto. Sul piano contabile, Alfa S.p.A. iscrive lo sconto come minore ricavo da premi; sul piano fiscale, lo sconto è deducibile ex art. 109 TUIR in quanto inerente all'attività assicurativa.

Caso pratico 2 — Caio S.r.l. industriale e valutazione titoli al costo (comma 65)

Caio S.r.l., società industriale non IAS adopter, ha iscritto in bilancio 2024 obbligazioni corporate valore nominale 800.000 euro al costo di 790.000 euro, classificate come titoli circolanti (non destinati a permanere durevolmente). A fine 2025, per effetto del rialzo dei tassi di interesse, il valore di mercato delle obbligazioni è sceso a 730.000 euro. In via ordinaria, ex art. 2426 c. 1 n. 9) del codice civile, Caio S.r.l. dovrebbe svalutare le obbligazioni a 730.000 euro iscrivendo una minusvalenza da 60.000 euro a conto economico, deducibile ex art. 94 TUIR. Avvalendosi del comma 65 della LB 2026, Caio S.r.l. può invece mantenere il valore di iscrizione di 790.000 euro, evitando la minusvalenza, salvo che la perdita non sia accertata come durevole (es. emittente in default). Sul piano fiscale, la minore svalutazione non riduce la base IRES ex art. 73 TUIR e la base IRAP ex art. 5 D.Lgs. 446/1997. Andrea ne discute con il revisore: la facoltà va documentata in nota integrativa, motivando la non durevolezza della perdita di valore (es. trend di mercato temporaneo, qualità creditizia dell'emittente confermata).

Domande frequenti

Come si calcola l'acconto d'imposta 2026 ai sensi del comma 58?

Il comma 58 della Legge di Bilancio 2026 prevede che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57 della stessa legge. In pratica, il contribuente IRES (art. 73 TUIR) o IRPEF in regime d'impresa (artt. 55 e 56 TUIR) deve ricalcolare l'imposta storica come se i commi 56 e 57 fossero stati vigenti nel 2025, e su quella base ricalcolata applicare le percentuali di acconto previste (100% storico o 75% previsionale, a seconda del metodo scelto).

L'imposta sui premi infortunio conducente si applica anche ai contratti già in essere?

No. Il comma 64 della Legge di Bilancio 2026 precisa che le nuove disposizioni dei commi 60, 61, 62 e 63 si applicano esclusivamente sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. I contratti già in essere prima di tale data continuano fino alla scadenza naturale a essere assoggettati al regime previgente. Inoltre il comma 59 fornisce un'interpretazione autentica per il periodo precedente: nel regime previgente l'imposta non si applicava se il premio per infortunio conducente o assistenza stradale era indicato in modo separato e distinto. Su rinnovo ricontrattualizzato dal 1° gennaio 2026, l'aliquota del 12,50% prevista dall'art. 19 della tariffa allegato A della L. 1216/1961 si applica anche in caso di indicazione distinta.

Cosa devono fare le compagnie assicurative entro il 30 giugno 2026?

Ai sensi del comma 62 della Legge di Bilancio 2026, le imprese di assicurazione devono versare entro il 30 giugno 2026 l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 (gennaio-maggio). La norma deroga all'art. 9 c. 1 primo periodo della L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e all'art. 12 c. 1 primo periodo del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 (testo unico tributi erariali minori), che prevedono il versamento ordinariamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso. La deroga riconosce alle compagnie il tempo tecnico per adeguare i sistemi gestionali al nuovo perimetro impositivo.

Cosa significa lo sconto di due terzi previsto dal comma 63?

Il comma 63 della Legge di Bilancio 2026 impone alle imprese di assicurazione di riconoscere, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61. Si tratta di una traslazione obbligatoria parziale: l'assicuratore non può trasferire integralmente sul cliente la maggiorazione fiscale, ma deve assorbire almeno il 33% del costo aggiuntivo. Esempio: se l'incremento di imposta è 30 euro, la compagnia deve riconoscere al contraente uno sconto di almeno 20 euro. Il cliente paga al massimo il premio originario aumentato di 10 euro.

Chi può avvalersi della valutazione dei titoli al costo prevista dal comma 65?

Il comma 65 della Legge di Bilancio 2026 prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (non IAS/IFRS adopter) possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La facoltà si applica agli esercizi 2025 e 2026, in deroga all'art. 2426 c. 1 n. 9) del codice civile. Resta ferma l'eccezione per le perdite di carattere durevole, che vanno comunque iscritte. Beneficiari tipici: S.r.l., S.p.A., S.n.c., S.a.s. che redigono il bilancio civilistico (non quelle che applicano IAS/IFRS o assimilabili).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.