Autore: Andrea Marton

  • Art. 179 Cod. Amb.: Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

    Art. 179 Cod. Amb.: Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) 1.

    La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

    La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

    Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

    Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

    Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Mantenimento del coniuge nella separazione: quando spetta

    Durante la separazione, il matrimonio non è ancora sciolto: i coniugi restano legati da un vincolo che giustifica una tutela economica più ampia rispetto al divorzio. È l’assegno di mantenimento del coniuge, previsto dall’art. 156 del codice civile. Vediamo a chi spetta, come si calcola e perché è diverso dall’assegno divorzile.

    A chi spetta

    Il diritto al mantenimento spetta al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, quando non disponga di redditi propri adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. L’assegno è posto a carico dell’altro coniuge in relazione alle sue possibilità economiche. Se invece il coniuge richiedente ha redditi sufficienti, l’assegno non è dovuto.

    Il riferimento al tenore di vita

    Qui sta la differenza decisiva con il divorzio. Poiché nella separazione il vincolo coniugale persiste, il parametro del tenore di vita matrimoniale mantiene rilievo: l’assegno tende a evitare che la separazione determini, da sola, un peggioramento sensibile delle condizioni di vita del coniuge economicamente più debole. È un criterio che nel divorzio, dopo le Sezioni Unite del 2018, non vale più.

    La differenza con l’assegno divorzile

    Conviene fissare il punto: mantenimento nella separazione e assegno divorzile non sono la stessa cosa. Il primo guarda al tenore di vita matrimoniale; il secondo, dopo lo scioglimento del vincolo, ha funzione assistenziale e compensativa e prescinde dal tenore di vita. Per questo, passando dalla separazione al divorzio, l’importo può ridursi o, in certi casi, venire meno.

    Mantenimento del coniuge e mantenimento dei figli

    Sono due voci distinte. L’assegno per i figli segue i criteri dell’art. 337-ter del codice civile (proporzionalità ai redditi, esigenze dei figli) ed è dovuto a prescindere dall’addebito; l’assegno per il coniuge dipende invece dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito. Anche se spesso vengono fissati insieme, rispondono a logiche diverse.

    Revisione dell’assegno

    L’assegno di mantenimento non è immutabile: può essere modificato o revocato se cambiano in modo rilevante le condizioni economiche delle parti – per esempio se chi lo riceve trova un lavoro stabile o se chi lo versa perde reddito. La modifica si chiede al giudice con un apposito procedimento di revisione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Nella separazione si guarda al tenore di vita?

    Sì. Poiché il matrimonio non è ancora sciolto, l’assegno di mantenimento del coniuge nella separazione conserva il riferimento al tenore di vita goduto durante l’unione, a differenza dell’assegno divorzile.

    Chi ha colpa della separazione ha diritto al mantenimento?

    No. Il coniuge a cui la separazione è addebitata perde il diritto al mantenimento; gli resta soltanto l’eventuale assegno alimentare in caso di stato di bisogno.

    Il mantenimento del coniuge è uguale a quello dei figli?

    No, sono voci distinte. Quello per i figli segue la proporzionalità ai redditi ed è dovuto a prescindere dall’addebito; quello per il coniuge dipende dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Assegno all’ex coniuge deducibile, Quota del TFR all’ex coniuge dopo il divorzio, Mantenimento dei figli, Coniuge a carico e Detrazioni per carichi di famiglia.

  • Art. 134 T.U. Stupefacenti – Progetti per l’occupazione dei tossicodipendenti

    Art. 134 T.U. Stupefacenti – Progetti per l’occupazione dei tossicodipendenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

    2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art 134 un parere sulla fattibilita' e sulla congruta' economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

    3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari. Torna al sommario

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): welfare e sanità integrativa

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Cassieri, addetti vendita e magazzinieri della GDO hanno accesso a un sistema di welfare contrattuale strutturato su tre livelli: sanità integrativa (Fondo EST o Cassa QuAS), previdenza complementare (Fon.Te) ed ente bilaterale di settore. Una guida pratica per capire cosa spetta, a chi e come attivare le prestazioni.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione prevede la sanità integrativa tramite il Fondo EST per i lavoratori non quadri e la Cassa QuAS per i quadri. La previdenza complementare di settore fa capo a Fon.Te. L’ente bilaterale di settore (EBiDMO/EBiTer) eroga prestazioni di welfare in caso di eventi particolari.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Fondo sanitario (non quadri)
    Fondo EST
    Fondo sanitario (quadri)
    Cassa QuAS
    Previdenza complementare
    Fon.Te
    Ente bilaterale nazionale
    EBiDMO (territoriale: EBiTer)

    Il sistema di welfare nel CCNL DMO: una mappa

    Il welfare contrattuale nella grande distribuzione organizzata si articola in quattro pilastri distinti, ciascuno gestito da un ente paritetico autonomo:

    1. Sanità integrativa: copre le spese mediche e sanitarie non interamente rimborsate dal SSN. Strumento principale: il Fondo EST per lavoratori non quadri, la Cassa QuAS per i quadri. L’iscrizione avviene automaticamente tramite il contributo datoriale obbligatorio.
    2. Previdenza complementare: permette di accumulare un capitale pensionistico aggiuntivo al sistema pubblico INPS. Strumento di settore: Fon.Te. L’adesione è volontaria, ma il lavoratore che aderisce ha diritto al contributo aggiuntivo del datore.
    3. Bilateralità: l’ente bilaterale di settore (denominato EBiDMO a livello nazionale, con strutture territoriali spesso indicate come EBiTer) eroga prestazioni di welfare integrativo legate a eventi della vita del lavoratore.
    4. Welfare aziendale: molte imprese della GDO di grandi dimensioni integrano l’offerta contrattuale con piani di welfare aziendali su piattaforma (buoni acquisto, flessibilità, servizi), disciplinati dalla contrattazione di secondo livello o da accordi aziendali.

    Il Fondo EST: la sanità integrativa per i non quadri

    Il Fondo EST — Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi — è l’ente paritetico di riferimento per la sanità integrativa dei lavoratori della GDO non inquadrati come quadri. È istituito dalle parti firmatarie del settore terziario/distribuzione e è disciplinato dallo statuto e dal regolamento del fondo.

    L’iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per tutti i lavoratori non quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, e per quelli a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, in forza della previsione contrattuale del CCNL DMO. Il contributo viene versato dal datore di lavoro contestualmente alle denunce contributive periodiche.

    Le prestazioni erogate dal Fondo EST comprendono, secondo il piano sanitario vigente:

    • Rimborso di spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici (analisi, esami strumentali);
    • Copertura per ricoveri ospedalieri in regime ordinario, day hospital e day surgery, con rimborso delle spese vive e della retta di degenza in caso di ricovero in struttura convenzionata o non convenzionata;
    • Rimborso per interventi chirurgici ambulatoriali e di alta specialità;
    • Prestazioni di odontoiatria: visite, estrazioni, devitalizzazioni, protesi (nell’ambito dei massimali previsti dal piano);
    • Prestazioni di prevenzione: check-up, screening oncologici, vaccinazioni;
    • Sussidi per lavoratori con figli a carico non autosufficienti o con gravi patologie, nelle forme previste dal regolamento del fondo.

    Attenzione: il piano delle prestazioni EST viene aggiornato periodicamente dal consiglio di amministrazione del fondo. Per conoscere i massimali vigenti, i ticket e le franchigie applicabili, consultare il sito ufficiale del Fondo EST o le sigle sindacali firmatarie.

    La Cassa QuAS per i quadri

    I lavoratori inquadrati come quadri nel CCNL DMO non aderiscono al Fondo EST bensì alla Cassa QuAS (Assistenza Sanitaria Quadri), l’ente di riferimento per la categoria dei quadri del commercio e della distribuzione. La Cassa QuAS offre un piano sanitario specifico per la categoria, con massimali generalmente più elevati rispetto al Fondo EST, in linea con la posizione professionale più elevata.

    L’iscrizione avviene tramite l’adesione del datore di lavoro per i lavoratori inquadrati al I livello super (quadro). La contribuzione è a carico del datore e viene versata con le stesse modalità previste per il Fondo EST.

    Fon.Te: la previdenza complementare di settore

    Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. È un fondo a contribuzione definita, iscritto all’albo dei fondi pensione vigilati dalla COVIP.

    L’adesione è volontaria: il lavoratore sceglie se aderire. Tuttavia, in caso di adesione, il meccanismo del silenzio-assenso o la scelta esplicita determinano la destinazione del TFR futuro al fondo anziçhé all’accantonamento presso il datore o il Fondo di Tesoreria INPS.

    Il sistema contributivo di Fon.Te prevede tre flussi:

    • TFR futuro: la quota di TFR che matura dal momento dell’adesione viene versata a Fon.Te in sostituzione dell’accantonamento ordinario;
    • Contributo del lavoratore: il lavoratore versa una quota minima della retribuzione stabilita dal CCNL;
    • Contributo del datore di lavoro: il datore versa un contributo aggiuntivo a condizione che il lavoratore abbia aderito e stia versando la propria quota. Questa è la cosiddetta contribuzione datoriale contrattuale, che il lavoratore «perde» se non aderisce.

    Fon.Te offre diverse linee di investimento (dal profilo garantito a quello azionario) tra cui il lavoratore può scegliere in base al proprio orizzonte temporale e alla propensione al rischio. I contributi versati sono deducibili fiscalmente entro i limiti previsti dall’art. 8 del d.lgs. 252/2005 (fino a 5.164,57 euro annui).

    L’ente bilaterale di settore: EBiDMO e EBiTer

    Il sistema bilaterale della distribuzione è organizzato su due livelli:

    • EBiDMO (Ente Bilaterale della Distribuzione Moderna Organizzata): ente paritetico nazionale, costituito da Federdistribuzione e dalle sigle sindacali. Ha funzioni di indirizzo, monitoraggio del mercato del lavoro, formazione e gestione di prestazioni nazionali;
    • EBiTer (Enti Bilaterali Territoriali): strutture regionali o provinciali che erogano direttamente le prestazioni di welfare ai lavoratori residenti nel territorio di competenza. La presenza e l’operatività degli EBiTer varia per area geografica.

    Le prestazioni tipicamente erogate dal sistema bilaterale includono:

    • Contributi per malattia di lunga durata (integrazione del reddito oltre il periodo coperto dall’indennità di malattia INPS);
    • Contributi in caso di infortunio extra-professionale;
    • Sussidi per maternità e spese di asilo nido;
    • Borse di studio per i figli dei lavoratori;
    • Sussidi per difficoltà economiche straordinarie (contributi una-tantum in caso di gravi eventi).

    Per accedere alle prestazioni dell’ente bilaterale è necessario che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti contributivi agli enti del settore. I lavoratori dipendenti da imprese non aderenti al sistema bilaterale potrebbero non avere accesso a tali prestazioni.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e sanità integrativa – CCNL DMO Federdistribuzione
    Strumento Destinatari Prestazione principale Obbligatorieto/Facoltativo
    Fondo EST Lavoratori non quadri (a tempo indeterminato o determinato > 6 mesi) Rimborso spese sanitarie: visite, ricoveri, odontoiatria, prevenzione Obbligatorio (contributo datoriale)
    Cassa QuAS Quadri Rimborso spese sanitarie (piano specifico quadri) Obbligatorio per i quadri (contributo datoriale)
    Fon.Te Tutti i lavoratori del CCNL DMO Pensione complementare (TFR + contributo lavoratore + contributo datore) Volontario; contributo datoriale solo se il lavoratore aderisce
    EBiDMO / EBiTer Lavoratori dipendenti da aziende aderenti al sistema bilaterale Malattia lunga, infortunio extra, maternità, borse studio, sussidi straordinari Condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda

    Avvertenza: le prestazioni e i massimali degli enti bilaterali e dei fondi sanitari variano di anno in anno. Per i valori aggiornati e per verificare le modalità di accesso alle singole prestazioni, consultare direttamente i siti istituzionali di Fondo EST, Cassa QuAS, Fon.Te ed EBiDMO, o rivolgersi alle sigle sindacali firmatarie.

    Come attivare le prestazioni: istruzioni operative

    La catena di attivazione delle prestazioni è la seguente:

    1. Iscrizione automatica agli enti obbligatori: il datore di lavoro effettua l’iscrizione al Fondo EST (o QuAS) e agli enti bilaterali in sede di assunzione. Il lavoratore riceve comunicazione dell’iscrizione e può verificare il proprio stato tramite il portale dell’ente;
    2. Accesso alle prestazioni sanitarie: per le prestazioni EST o QuAS è necessario compilare il modulo di richiesta rimborso (online o cartaceo) allegando la documentazione medica e fiscale. Alcune prestazioni richiedono autorizzazione preventiva;
    3. Adesione a Fon.Te: il lavoratore interessato compila il modulo di adesione disponibile sul sito di Fon.Te o presso le sedi sindacali. Indica la linea di investimento prescelta e la quota di contribuzione volontaria aggiuntiva (se superiore al minimo contrattuale);
    4. Richiesta all’ente bilaterale: le prestazioni EBiTer si richiedono tramite le sedi territoriali, spesso con l’ausilio dei patronati sindacali (Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil).

    Casi pratici

    Tizio — Addetto vendita: rimborso visita specialistica tramite EST
    Tizio è addetto alle casse in un ipermercato, assunto a tempo indeterminato al IV livello CCNL DMO. Deve effettuare una visita ortopedica privata (ticket elevato) e una radiografia: spesa totale 180 euro. Accede al sito del Fondo EST, inserisce la documentazione di spesa e compila il modulo di rimborso online. Il fondo rimborsa la quota prevista dal piano sanitario vigente, al netto di eventuale franchigia. Il rimborso arriva tramite accredito bancario entro i termini indicati dal regolamento.
    Caia — Part-time: adesione a Fon.Te e contributo datoriale
    Caia lavora part-time (20 ore settimanali) in un supermercato, III livello CCNL DMO. Decide di aderire a Fon.Te destinando la propria quota di TFR futuro al fondo. Sceglie la linea «Bilanciata» e versa il contributo minimo previsto dal CCNL. Il datore, per effetto dell’adesione, inizia a versare il contributo datoriale contrattuale aggiuntivo. Caia ha ora tre flussi che affluiscono al fondo: TFR futuro, suo contributo, contributo datore. Alla pensione avrà la rendita pubblica INPS più la rendita Fon.Te.
    Sempronio — Malattia lunga: sussidio bilaterale
    Sempronio è magazziniere al V livello ed è assente per malattia da 90 giorni. L’indennità INPS è in corso; il datore ha già corrisposto l’integrazione contrattuale. Sempronio si rivolge alla sede EBiTer della propria provincia, tramite il patronato Inas-Cisl, per richiedere il sussidio per malattia di lunga durata. L’ente bilaterale, verificata la regolarità contributiva dell’azienda e la situazione del lavoratore, eroga un contributo una-tantum per il periodo di malattia prolungata, secondo le modalità e i massimali in vigore nel territorio.

    Domande frequenti

    A quale fondo sanitario integrativo aderisce il CCNL Federdistribuzione?
    Il CCNL DMO prevede l’iscrizione obbligatoria al Fondo EST per tutti i lavoratori non quadri (a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 mesi). I quadri sono invece iscritti alla Cassa QuAS.
    Che prestazioni copre il Fondo EST?
    Il Fondo EST eroga rimborsi per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cure odontoiatriche e prestazioni di prevenzione. Il piano delle prestazioni è definito nel regolamento del fondo e viene aggiornato periodicamente.
    Cos’è Fon.Te e chi può aderirvi?
    Fon.Te è il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Tutti i lavoratori del CCNL DMO possono aderire. In caso di adesione, il datore è tenuto a versare il contributo contrattuale aggiuntivo.
    Cosa succede al TFR se il lavoratore aderisce a Fon.Te?
    Il lavoratore che aderisce a Fon.Te destina il proprio TFR futuro al fondo. I montanti accumulati (TFR + contributo lavoratore + contributo datore) sono investiti secondo il profilo scelto dall’iscritto e saranno erogati come rendita integrativa alla pensione.
    L’ente bilaterale cosa eroga ai lavoratori della GDO?
    L’ente bilaterale di settore (EBiDMO/EBiTer) eroga prestazioni integrative in caso di malattia di lunga durata, infortunio extra-professionale, maternità, congedi parentali, spese scolastiche per i figli e sussidi per gravi difficoltà economiche. Le prestazioni variano per territorio e sono accessibili tramite patronati sindacali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per accedere alle prestazioni sanitarie o previdenziali, contattare direttamente il Fondo EST, la Cassa QuAS, Fon.Te o l’ente bilaterale territoriale EBiTer. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 TUPI: Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

    Art. 16 TUPI: Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ( Art.16 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito prima dall' art.9 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall' art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.4 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall' articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103 ; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

    I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

    L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

    Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

    Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 1 octies L. 190/2012 – Personale e incarichi

    Art. 1 (cc. 53-58) L. 190/2012 – Personale, incarichi extrafunzionali e mobilità

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40 ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40 ; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

    54. L’indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

    55. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

    56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 52, nonché per l’attività di verifica.

    57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    58. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: welfare, Fondo Altea e Fondo Concreto

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Welfare, Fondo Altea e Fondo Concreto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso: come funzionano Fondo Altea e Fondo Concreto, a chi spettano e cosa coprono.

    In sintesi

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede il Fondo Altea per la sanità integrativa (contributo datoriale di 18 euro mensili dal 2026) e il Fondo Concreto per la previdenza complementare. Entrambi i fondi operano nell’ambito della bilateralità di settore e garantiscono prestazioni aggiuntive rispetto al SSN e all’INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario
    Fondo Altea – contributo datoriale 18 €/mese (dal 01/01/2026)
    Fondo pensione
    Fondo Concreto (vigilato COVIP)

    La bilateralità nel settore cemento, calce e gesso

    La bilateralità è il sistema di enti e fondi gestiti pariteticamente da datori di lavoro e sindacati per erogare prestazioni di welfare ai lavoratori del settore. Nel CCNL Cemento, Calce e Gesso il sistema bilaterale si articola principalmente intorno a due pilastri:

    • Fondo Altea: fondo di assistenza sanitaria integrativa, che integra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per ridurre i costi out-of-pocket dei lavoratori e dei loro familiari;
    • Fondo Concreto: fondo pensione negoziale complementare, che raccoglie il TFR maturando e i contributi volontari per costruire una pensione integrativa rispetto a quella INPS.

    L’adesione ai fondi bilaterali è parte integrante del contratto: il datore che applica il CCNL Cemento, Calce e Gesso è tenuto a iscrivere i propri dipendenti e a versare i contributi previsti. La mancata iscrizione o il mancato versamento dei contributi costituisce inadempimento contrattuale.

    Fondo Altea: sanità integrativa di settore

    Fondo Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Cemento, Calce e Gesso per integrare le prestazioni del SSN. La sua funzione è rimborsare le spese sanitarie sostenute dai lavoratori (e, in molti casi, dai loro familiari a carico) per prestazioni non coperte o solo parzialmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

    A seguito del rinnovo dell’8 maggio 2025, il contributo datoriale al Fondo Altea è stato aumentato a 18 euro mensili per lavoratore iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Questo incremento riflette l’ampliamento del piano prestazioni e la volontà delle parti di rafforzare il welfare di settore in risposta all’aumento dei costi sanitari.

    Il contributo è a carico del datore di lavoro; il lavoratore non sostiene oneri aggiuntivi obbligatori per mantenere la copertura base. I lavoratori possono tuttavia optare per contributi volontari aggiuntivi per accedere a piani di copertura più ampi (es. estensione ai familiari non a carico, aumento dei massimali di rimborso).

    Prestazioni del Fondo Altea

    Il piano prestazioni del Fondo Altea copre tipicamente le seguenti aree:

    • Specialistica ambulatoriale: visite mediche specialistiche (cardiologia, ortopedia, dermatologia, ecc.) presso strutture convenzionate o in regime di rimborso;
    • Diagnostica: esami ematochimici, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica, MOC, Holter;
    • Ricoveri: quota di compartecipazione per ricoveri in regime ordinario, day-hospital e day-surgery (quota fissa SSN e franchigia a carico del paziente);
    • Odontoiatria: trattamenti di odontoiatria di base (devitalizzazioni, otturazioni, estrazioni); i grandi interventi (protesi, ortodonzia adulti) dipendono dal piano prescelto;
    • Fisioterapia e riabilitazione: cicli di fisioterapia prescritti dal medico curante;
    • Oculistica: esame della vista e contributo per occhiali o lenti a contatto.

    Il piano prestazioni e i massimali di rimborso vengono aggiornati periodicamente dalla commissione bilaterale. Per le condizioni aggiornate e la lista delle strutture convenzionate sul proprio territorio consultare il portale ufficiale del Fondo Altea. I dati sopra riportati riflettono le tipologie generalmente previste dai fondi sanitari industriali di settore.

    Fondo Concreto: previdenza complementare di settore

    Fondo Concreto è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore cemento, calce e gesso. È autorizzato e vigilato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e opera in regime di contribuzione definita: ciò significa che l’importo della pensione complementare dipende dai contributi versati e dai rendimenti delle linee di investimento scelte.

    La contribuzione al Fondo Concreto si compone di tre flussi:

    1. TFR maturando: il trattamento di fine rapporto che matura dall’adesione in poi è versato al fondo anziché restare in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Chi non effettua la scelta entro 6 mesi dall’assunzione aderisce per silenzio-assenso;
    2. Contributo del lavoratore: generalmente nella misura di circa l’1% della retribuzione utile ai fini TFR (verificare la misura aggiornata nel CCNL);
    3. Contributo del datore: spetta soltanto se il lavoratore versa il proprio contributo (adesione esplicita o per silenzio-assenso con contributo volontario). Chi mantiene il TFR in azienda non ha diritto al contributo datoriale aggiuntivo.

    Le prestazioni del Fondo Concreto includono la pensione complementare (in capitale, in rendita o in combinazione), anticipazioni per spese sanitarie gravi e per acquisto della prima casa, e le cosiddette prestazioni in caso di inoccupazione prolungata o invalidità.

    Fiscalità del welfare: cosa è esente, cosa è deducibile

    Il welfare di settore beneficia di un trattamento fiscale di favore:

    • Il contributo datoriale al Fondo Altea non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, nei limiti di 3.615,20 euro annui per comparto (D.P.R. 917/1986, art. 51, comma 2, lett. a): si tratta di un beneficio reale per il lavoratore, che riceve una prestazione sanitaria senza che il contributo venga tassato come reddito;
    • I contributi volontari del lavoratore al Fondo Concreto sono deducibili dall’imponibile IRPEF fino al limite complessivo di 5.164,57 euro annui (art. 8 D.Lgs. 252/2005), includendo anche il contributo del datore se concorre alla base di deducibilità;
    • Le prestazioni pensionistiche del Fondo Concreto sono tassate con aliquota agevolata del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% dopo 35 anni di partecipazione.

    Tabella riepilogativa del welfare di settore

    Welfare contrattuale – CCNL Cemento, Calce e Gesso (rinnovo 2025)
    Fondo Tipologia Contributo datoriale Contributo lavoratore Regime fiscale
    Fondo Altea Sanità integrativa 18 €/mese (dal 01/01/2026) Non obbligatorio (volontario per upgrade) Esente IRPEF entro 3.615,20 €/anno
    Fondo Concreto Previdenza complementare Misura contrattuale (solo se lavoratore aderisce) ~1% retribuzione utile TFR Deducibile IRPEF fino a 5.164,57 €/anno

    I valori si riferiscono alle condizioni in vigore dopo il rinnovo dell’8 maggio 2025. La misura esatta del contributo datoriale a Fondo Concreto e le percentuali di contribuzione del lavoratore devono essere verificate nel testo contrattuale aggiornato e nel regolamento del fondo. Le soglie fiscali (3.615,20 € e 5.164,57 €) sono fissate dalla legge e possono essere aggiornate da provvedimenti normativi successivi.

    Come aderire e come utilizzare i fondi

    Per il Fondo Altea non è necessaria alcuna azione da parte del lavoratore: l’iscrizione è automatica per effetto del CCNL a partire dalla data di assunzione. Il datore comunica al fondo l’elenco dei dipendenti e versa mensilmente i contributi. Il lavoratore riceve le credenziali di accesso al portale e la tessera sanitaria del fondo, con la quale può prenotare visite nelle strutture convenzionate o richiedere rimborsi per le spese sostenute. La procedura di rimborso prevede in genere: accesso al portale online, caricamento della documentazione (fattura o scontrino parlante, prescrizione medica) e ricevimento del bonifico entro 20-30 giorni.

    Per il Fondo Concreto, il lavoratore deve esprimere la scelta entro 6 mesi dall’assunzione mediante il modulo TFR. In caso di silenzio-assenso il TFR confluisce al fondo automaticamente. L’aderente sceglie la linea di investimento in base all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio (linea garantita, bilanciata, obbligazionaria, azionaria). È possibile cambiare linea di investimento e richiedere anticipazioni secondo le regole dello statuto del fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Utilizzo del Fondo Altea per un intervento ortopedico
    Tizio, conduttore forni AS2, si lesiona il menisco durante un’attività sportiva. La lista d’attesa del SSN è di 14 mesi. Accede al portale del Fondo Altea, verifica le strutture convenzionate nella propria provincia e prenota l’intervento in una clinica accreditata. Il Fondo Altea rimborsa la quota di compartecipazione e parte delle spese di degenza. Tizio anticipa solo la franchigia prevista dal piano prestazioni. Risparmia circa 2.800 euro rispetto alla spesa out-of-pocket privata.
    Caio – Adesione al Fondo Concreto e vantaggi fiscali
    Caio, tecnico di laboratorio AC2, viene assunto nel febbraio 2026 a 28 anni. Sceglie di aderire esplicitamente al Fondo Concreto, versando il TFR maturando più l’1% di contributo volontario. Il datore aggiunge il contributo contrattuale. Caio dichiara il contributo volontario nella propria dichiarazione dei redditi e ottiene la deduzione fiscale. Con 37 anni di contribuzione, al pensionamento beneficierà dell’aliquota minima del 9% sulle prestazioni del fondo.
    Sempronia – Welfare per la famiglia
    Sempronia, impiegata AC3, ha due figli a carico e usa il Fondo Altea anche per le spese pediatriche della famiglia (il regolamento del fondo include i familiari fiscalmente a carico). Il contributo datoriale di 18 euro mensili non le viene tassato come reddito, risultando quindi un beneficio netto. In un anno richiede rimborsi per visite pediatriche e fisioterapia della figlia, recuperando circa 450 euro di spese sanitarie familiari.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo Altea e a chi spetta?
    Fondo Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del CCNL Cemento, Calce e Gesso. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il contratto. L’iscrizione è automatica; il datore versa 18 euro mensili per ogni lavoratore iscritto dal 1° gennaio 2026.
    Quanto versa il datore per il Fondo Altea?
    A seguito del rinnovo dell’8 maggio 2025, il contributo datoriale al Fondo Altea è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto, decorrenti dal 1° gennaio 2026. Il contributo non concorre al reddito imponibile del lavoratore nei limiti di legge.
    Qual è la differenza tra Fondo Altea e Fondo Concreto?
    Fondo Altea rimborsa le spese sanitarie (sanità integrativa). Fondo Concreto costruisce una pensione complementare raccogliendo TFR e contributi volontari. Sono due strumenti distinti con finalità diverse, entrambi previsti dal CCNL.
    Cosa rimborsa il Fondo Altea?
    Tipicamente: visite specialistiche, diagnostica (TAC, risonanza, analisi), ricoveri (quota compartecipazione), odontoiatria di base, fisioterapia e oculistica. Il piano prestazioni completo è sul sito del Fondo Altea e viene aggiornato periodicamente dalla commissione bilaterale.
    Il contributo al Fondo Altea viene tassato come reddito?
    No. Il contributo datoriale al Fondo Altea è esente da IRPEF per il lavoratore, nei limiti di 3.615,20 euro annui (art. 51, comma 2, lett. a, D.P.R. 917/1986). È quindi un beneficio netto, non soggetto a tassazione ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Le prestazioni e i regolamenti del Fondo Altea e del Fondo Concreto sono definiti dai rispettivi statuti e possono essere aggiornati in qualsiasi momento dalla commissione bilaterale. Per informazioni accurate sulle prestazioni disponibili consultare direttamente i siti ufficiali dei fondi, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o un consulente del lavoro.

  • Art. 182-bis D.Lgs. 42/2004 – (Ulteriori disposizioni transitorie)

    Art. 182-bis D.Lgs. 42/2004 – (Ulteriori disposizioni transitorie)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

    2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.

    3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità applicative del presente articolo .

  • Verbale di consegna immobile (stato dei luoghi): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    Il verbale di consegna fotografa lo stato dell’immobile all’ingresso e alla riconsegna: contatori, chiavi, arredi e condizioni. È lo strumento decisivo per evitare contestazioni sulla cauzione e sui danni a fine locazione.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    All’ingresso e alla riconsegna dell’immobile
    Forma
    Scritto, firmato da entrambe le parti
    Invio consigliato
    Doppia copia firmata (consegna a mano)
    Riferimenti
    Art. 1590 c.c. (restituzione della cosa locata)

    Cos’è e quando si usa

    Il verbale di consegna (o verbale di stato dei luoghi) è il documento, firmato da locatore e conduttore, che descrive in dettaglio le condizioni dell’immobile al momento della consegna delle chiavi. Va redatto sia all’ingresso sia alla riconsegna.

    L’art. 1590 c.c. impone all’inquilino di restituire l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d’uso. Senza un verbale iniziale è quasi impossibile dimostrare quali danni siano imputabili all’inquilino: per questo è lo strumento che protegge entrambe le parti e regola la restituzione del deposito cauzionale.

    Cosa deve contenere

    • Dati delle parti ed estremi del contratto
    • Data e tipo di verbale (ingresso o riconsegna)
    • Stato di pareti, pavimenti, infissi, impianti e sanitari
    • Lettura dei contatori (luce, gas, acqua)
    • Numero di chiavi consegnate e inventario degli arredi
    • Eventuali difetti o danni rilevati, con foto allegate
    • Firma di entrambe le parti

    Fac-simile: verbale di stato dei luoghi

    Fac-simile da compilare
    VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE
    ( ) ingresso    ( ) riconsegna
    
    In data [DATA], in [LUOGO], tra:
    - [NOME E COGNOME LOCATORE], C.F. [CODICE FISCALE] (locatore)
    - [NOME E COGNOME CONDUTTORE], C.F. [CODICE FISCALE] (conduttore)
    
    relativamente all'immobile sito in [INDIRIZZO], oggetto del contratto di locazione del [DATA CONTRATTO], si dà atto di quanto segue.
    
    STATO DEI LOCALI
    - Pareti e soffitti: [DESCRIZIONE]
    - Pavimenti: [DESCRIZIONE]
    - Infissi e serramenti: [DESCRIZIONE]
    - Impianto elettrico/idraulico: [DESCRIZIONE]
    - Bagno e sanitari: [DESCRIZIONE]
    - Cucina/arredi: [DESCRIZIONE]
    
    LETTURA CONTATORI
    - Energia elettrica: [LETTURA]
    - Gas: [LETTURA]
    - Acqua: [LETTURA]
    
    CHIAVI CONSEGNATE: n. [NUMERO] ([DETTAGLIO, es. portone, appartamento, cantina])
    
    EVENTUALI DANNI/DIFETTI RILEVATI: [DESCRIZIONE / "nessuno"]
    
    Si allegano n. [NUMERO] fotografie. Le parti, lette e confermate le risultanze, sottoscrivono.
    
    Il locatore [FIRMA]        Il conduttore [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Il verbale va redatto in due copie, una per parte, e firmato da entrambi al momento della consegna delle chiavi. Allega fotografie datate di ogni stanza e dei contatori: in caso di contestazione sono la prova più efficace.

    Alla riconsegna, confronta il verbale iniziale con lo stato attuale: il locatore può trattenere dalla cauzione solo i danni che eccedono il normale deterioramento d’uso e che risultano dal raffronto tra i due verbali.

    Errori da evitare

    • Consegnare le chiavi senza redigere alcun verbale iniziale
    • Descrizioni generiche (‘tutto in ordine’) senza dettagli né foto
    • Non annotare la lettura dei contatori
    • Trattenere la cauzione per il normale logorio d’uso (non consentito)

    Domande frequenti

    Il verbale di consegna è obbligatorio?
    Non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato: senza di esso è molto difficile distinguere i danni imputabili all’inquilino dal normale deterioramento e gestire la restituzione della cauzione.
    Cosa si intende per normale deterioramento d'uso?
    L’usura fisiologica derivante dall’uso corretto dell’immobile (es. lieve scolorimento delle pareti). Non può essere addebitata all’inquilino, a differenza dei danni veri e propri.
    Servono le foto?
    Sì. Fotografie datate di stanze, impianti e contatori, allegate al verbale, rendono molto più solida la posizione di entrambe le parti in caso di contestazione.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 113 Reg. (UE) 2024/1689 – Entrata in vigore e applicazione

    Art. 113 Reg. (UE) 2024/1689 – Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.

    Tuttavia:

    a) I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;

    b) Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;

    c) L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

  • Contestazione di spese condominiali: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Condominio

    In sintesi

    Il condomino può contestare per iscritto all’amministratore spese errate o non dovute (riparti sbagliati, voci non deliberate, errori nel rendiconto). Le delibere assembleari vanno però impugnate, se invalide, davanti al giudice entro 30 giorni.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per contestare spese o riparti condominiali
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC all’amministratore
    Riferimenti
    Artt. 1123, 1137 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    Le spese condominiali si ripartiscono secondo i criteri del codice civile (art. 1123 c.c.) e le tabelle millesimali. Il condomino che riscontra errori nel rendiconto, riparti non corretti o voci non deliberate può contestarli per iscritto all’amministratore, chiedendone la correzione e i chiarimenti.

    Attenzione alla distinzione: la semplice richiesta di chiarimenti o di rettifica di un errore contabile si fa con una lettera all’amministratore; ma se si vuole contestare la validità di una delibera assembleare (ad esempio quella che ha approvato il riparto), occorre impugnarla davanti al giudice entro 30 giorni (art. 1137 c.c.), pena la definitiva efficacia. La lettera qui sotto serve per la contestazione all’amministratore.

    Cosa deve contenere

    • Dati del condomino e identificazione dell’unità
    • Estremi del condominio e dell’amministratore
    • Indicazione precisa delle voci o dei riparti contestati
    • Motivazione (errore di calcolo, criterio errato, voce non deliberata)
    • Richiesta di rettifica e di documentazione
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: contestazione di spese

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME AMMINISTRATORE]
    Amministratore del Condominio [NOME / INDIRIZZO]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: contestazione di spese condominiali - unità interno [N.]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], condomino/a dell'edificio sito in [INDIRIZZO], proprietario/a dell'unità interno [N.] (millesimi [___]), contesto le seguenti voci/risultanze del [rendiconto / riparto] relativo all'esercizio/periodo [___]:
    
    - [VOCE / IMPORTO CONTESTATO] - motivo: [es. errore di calcolo; ripartizione non conforme alle tabelle millesimali; spesa non deliberata dall'assemblea].
    
    CHIEDO
    
    la rettifica delle somme a me addebitate e l'invio della documentazione giustificativa (fatture, delibere, conteggi) relativa alle voci contestate.
    
    Resto in attesa di un riscontro. Mi riservo, ove necessario, ogni azione a tutela dei miei diritti nei termini di legge.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la contestazione all’amministratore con raccomandata A/R o PEC, indicando con precisione le voci e i motivi, e chiedi copia dei documenti giustificativi (hai diritto di prendere visione della documentazione contabile). Spesso un errore materiale si risolve con una semplice rettifica.

    Se però il problema nasce da una delibera che ritieni invalida, ricorda il termine di 30 giorni per l’impugnazione davanti al giudice (art. 1137 c.c.): la lettera all’amministratore non sospende questo termine. Prima di un’azione giudiziaria è obbligatoria la mediazione in materia condominiale. In questi casi, fatti assistere da un avvocato.

    Errori da evitare

    • Confondere la richiesta di rettifica con l’impugnazione della delibera
    • Lasciar scadere i 30 giorni per impugnare una delibera invalida
    • Contestare genericamente senza indicare voci e importi
    • Smettere di pagare gli oneri contestati senza un titolo (rischio decreto ingiuntivo)

    Domande frequenti

    Posso non pagare le spese che contesto?
    È rischioso. Le rate approvate dall’assemblea sono esigibili e l’amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Conviene contestare e, se del caso, impugnare la delibera, continuando a valutare il pagamento con un professionista.
    Entro quando posso impugnare una delibera?
    Entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 1137 c.c.: per i condomini assenti decorrono dalla comunicazione del verbale, per i dissenzienti dalla delibera. Decorso il termine, la delibera annullabile diventa definitiva.
    Ho diritto a vedere fatture e documenti?
    Sì. Il condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della documentazione contabile, di norma rivolgendo richiesta all’amministratore.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.