- Per l'anno 2026 i compensi per trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale PA (incluse indennità di natura fissa e continuativa) sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva del 15% dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
- Beneficiari: titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, dipendenti delle PA ex art. 1 c. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (compresi i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico).
- Possibilità di rinuncia scritta del prestatore di lavoro se preferisce la tassazione ordinaria.
- Esclusioni: Forze di polizia e Forze armate beneficiari delle agevolazioni fiscali ex art. 45 c. 2 D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
- Per il personale SSN (Servizio sanitario nazionale), il beneficio si aggiunge alle misure ex art. 7 c. 2 D.L. 7 giugno 2024 n. 73 (convertito con L. 29 luglio 2024 n. 107) e art. 1 c. 354 L. 30 dicembre 2024 n. 207.
Comma 237 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Per l’anno 2026, sui compensi per trattamento economico accessorio (comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa) erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, si applica un’imposta sostitutiva del 15% entro il limite di 800 euro, riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Esclusi Forze di polizia e Forze armate che fruiscono di altra agevolazione ex art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017; per il personale SSN il beneficio si aggiunge alle misure ex art. 7 c. 2 D.L. 73/2024 e art. 1 c. 354 L. 207/2024.
Testo coordinato
. Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del , compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.
000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo . Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale29 maggio 2017, n. 95 destinatario delle misure di cui all’ , convertito, conarticolo 7, comma 2, del decretolegge 7 giugno 2024, n. 73 modificazioni, dalla , della legge 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354 legge 30 dicembre 2024, n. , il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.207
Norme modificate da questi commi
- Art. 11 TUIR (comma 237): L’imposta sostitutiva 15% del comma 237 sostituisce l’IRPEF a scaglioni nel limite di 800 euro di accessorio
- Art. 49 TUIR (comma 237): I compensi per trattamento accessorio sono redditi di lavoro dipendente: la sostitutiva 15% si applica a una loro porzione fino a 800 euro
- Art. 51 TUIR (comma 237): Le indennità di natura fissa e continuativa rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente; il comma 237 vi applica la sostitutiva entro il limite
- Art. 13 TUIR (comma 237): Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente non si applicano sul trattamento accessorio assoggettato a sostitutiva 15% ex comma 237
Inquadramento
Il comma 237 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce, per il solo anno 2026, un regime di tassazione sostitutiva agevolata sui compensi per trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. La misura ricalca, nella struttura, gli interventi già sperimentati negli ultimi anni sui premi di risultato del settore privato (art. 1 commi 182-189 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche) e si inserisce nel solco della valorizzazione fiscale della produttività nel pubblico impiego.
Ambito soggettivo
Il perimetro soggettivo abbraccia il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire: tutte le amministrazioni dello Stato (anche con personalità giuridica), le scuole di ogni ordine e grado, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le università, gli IACP, le camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le agenzie ex D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. La norma precisa che rientra nell'ambito anche il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, includendo dunque le categorie di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 691/1947, e altri).
Limiti reddituali
L'imposta sostitutiva del 15% si applica esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell'anno di riferimento. La soglia è analoga a quella prevista dalla disciplina dei premi di risultato del settore privato. Sopra la soglia, il trattamento accessorio rientra integralmente nel regime ordinario IRPEF a scaglioni ex art. 11 del TUIR (DPR 917/1986), come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha ridotto a tre gli scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro.
Plafond e meccanismo di applicazione
Il beneficio è riconosciuto entro il limite di 800 euro di trattamento accessorio assoggettato a sostitutiva. Su tale importo si applica l'aliquota del 15% in luogo dell'IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali (ex artt. 50 del D.Lgs. 446/1997 per l'addizionale regionale e art. 1 D.Lgs. 360/1998 per l'addizionale comunale). L'eventuale eccedenza rispetto a 800 euro è assoggettata al regime ordinario di tassazione del reddito di lavoro dipendente ex artt. 49 e 51 del TUIR.
Compensi inclusi
La norma precisa che i compensi rilevanti includono le indennità di natura fissa e continuativa. Si tratta di una formulazione ampia che ricomprende: indennità di amministrazione, indennità di ente, indennità di vigilanza, retribuzione di posizione e di risultato per posizioni organizzative, fondo per la contrattazione integrativa, indennità correlate a particolari condizioni di lavoro (turno, rischio, disagio), produttività collettiva e individuale. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte chiarito la natura di trattamento accessorio di queste voci ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 165/2001.
Rinuncia scritta
Il comma 237 contempla la facoltà di rinuncia scritta del prestatore di lavoro all'applicazione del regime sostitutivo. Tale facoltà tutela il dipendente nei casi in cui la sostitutiva sarebbe svantaggiosa, ad esempio: (i) lavoratore con detrazioni d'imposta elevate (carichi familiari, mutuo prima casa, spese sanitarie) che, nel regime ordinario, non sconterebbe affatto imposta; (ii) lavoratore prossimo alla cessazione che intende sfruttare le perdite o crediti d'imposta nel regime ordinario; (iii) lavoratore che, per effetto dei nuovi scaglioni ex art. 11 TUIR, sconta l'aliquota del 23%, inferiore al 15% solo apparentemente, ma con perdita delle detrazioni di lavoro dipendente ex art. 13 TUIR.
Esclusioni: Forze di polizia e Forze armate
Sono esclusi dall'ambito applicativo i dipendenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che fruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Tale norma riconosce, in alternativa alla riduzione dell'IRPEF dovuta sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'IRPEF stessa per categorie specifiche di personale militare e delle Forze dell'ordine, in misura definita annualmente dalla legge di bilancio.
Cumulo con altre misure per il personale SSN
Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, beneficiario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio del comma 237 si aggiunge alle predette misure: si crea quindi un cumulo di agevolazioni a favore di medici e infermieri ospedalieri. L'art. 7 c. 2 D.L. 73/2024 introduce un'imposta sostitutiva del 5% (poi modificata) sui compensi per lavoro straordinario in deroga; l'art. 1 c. 354 L. 207/2024 ne ha previsto la prosecuzione per il 2025-2027.
Esempio numerico 1
Si consideri Tizio, funzionario non dirigenziale del Comune di Milano, reddito di lavoro dipendente 2026 pari a 32.000 euro. Trattamento accessorio annuale: 1.200 euro (indennità di posizione, fondo produttività). Sui primi 800 euro si applica l'imposta sostitutiva del 15% = 120 euro. Sui restanti 400 euro si applica l'IRPEF ordinaria al 35% (scaglione 28.001-50.000 ex art. 11 TUIR) più addizionali, circa il 36-37% effettivo = ~146 euro. Carico fiscale totale: ~266 euro. Senza il regime sostitutivo: 1.200 × 35% (+ addizionali) ~436 euro. Risparmio Tizio: ~170 euro.
Esempio numerico 2 (rinuncia conveniente)
Si consideri Caia, dipendente non dirigenziale di un'azienda sanitaria locale, reddito 2026 di 22.000 euro. Trattamento accessorio: 600 euro. Caia ha 3 figli minori (detrazioni per figli a carico applicabili sino al compimento del 21° anno, residuali dopo Assegno Unico) e mutuo prima casa con detrazione del 19% per interessi passivi ex art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR. Nel regime ordinario, le detrazioni d'imposta potrebbero azzerare l'IRPEF sui 600 euro accessorio; nel regime sostitutivo, paga comunque 15% = 90 euro. Caia conviene rinuncià per iscritto al regime sostitutivo.
Adempimenti del sostituto d'imposta
L'amministrazione datrice di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta ex art. 23 del DPR 600/1973, applica la ritenuta del 15% sui primi 800 euro di trattamento accessorio, certificandola nella Certificazione Unica 2027 (CU per l'anno 2026). Il lavoratore conserva il diritto di indicare la rinuncia in busta paga o in dichiarazione dei redditi. La conguaglio di fine anno dovrà tenere conto del cumulo dei redditi e del rispetto della soglia di 50.000 euro: se a fine anno il reddito complessivo eccede la soglia, l'imposta sostitutiva applicata non è più spettante e dovrà essere riliquidata applicando l'IRPEF ordinaria.
Coordinamento normativo
La disciplina si coordina con l'art. 11 del TUIR (scaglioni IRPEF), l'art. 13 TUIR (detrazioni di lavoro dipendente), l'art. 15 TUIR (oneri detraibili), l'art. 51 TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente), nonché con le disposizioni sulla contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego ex artt. 40 e seguenti del D.Lgs. 165/2001.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Tizio funzionario comunale
Tizio è funzionario non dirigenziale del Comune di Bologna, con reddito di lavoro dipendente 2026 pari a 32.000 euro. Nel corso dell'anno percepisce un trattamento economico accessorio di 1.200 euro (indennità di posizione 600 euro + fondo produttività 600 euro). Ai sensi del comma 237 della Legge di Bilancio 2026: sui primi 800 euro di trattamento accessorio si applica l'imposta sostitutiva del 15% (in luogo dell'IRPEF ex art. 11 TUIR e delle addizionali) = 120 euro di imposta sostitutiva. Sui restanti 400 euro di trattamento accessorio si applica l'IRPEF ordinaria al 35% (Tizio è nel secondo scaglione 28.001-50.000 ex art. 11 c. 1 lett. b TUIR come modificato dalla L. 207/2024) + addizionali regionale (1,73% in Emilia-Romagna) + comunale (0,8% a Bologna) ~37,5% effettivo = 150 euro. Carico fiscale totale sul trattamento accessorio: 120 + 150 = 270 euro. Senza il regime sostitutivo, su 1.200 euro: 1.200 × 37,5% = 450 euro. Risparmio per Tizio: 180 euro.
Caso pratico 2 — Sempronio infermiere ASL (cumulo benefici SSN)
Sempronio è infermiere dipendente di una ASL del SSN, reddito di lavoro dipendente 2026 pari a 28.000 euro. Nel corso dell'anno percepisce: (a) trattamento economico accessorio 700 euro; (b) compensi per lavoro straordinario soggetti all'imposta sostitutiva del 5% ex art. 7 c. 2 D.L. 73/2024 convertito con L. 107/2024 (prorogata da art. 1 c. 354 L. 207/2024), pari a 1.500 euro. Ai sensi del comma 237 della Legge di Bilancio 2026, i due benefici si cumulano: sui 700 euro di trattamento accessorio Sempronio sconta il 15% = 105 euro; sui 1.500 euro di straordinario sconta il 5% (regime SSN) = 75 euro. Carico fiscale totale sui 2.200 euro: 180 euro. Confronto con regime ordinario IRPEF al 23% (primo scaglione ex art. 11 c. 1 lett. a TUIR) + addizionali ~26% effettivo: 2.200 × 26% = 572 euro. Risparmio per Sempronio: 392 euro. Sempronio rientra perfettamente nello spirito della norma: incentivare la permanenza di personale sanitario operativo.
Domande frequenti
Chi può beneficiare dell'imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio 2026?
Possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 15% prevista dal comma 237 della Legge di Bilancio 2026 i dipendenti non dirigenziali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (compreso il personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 dello stesso decreto), purché titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell'anno 2026. Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori privati, le Forze di polizia e le Forze armate (queste ultime beneficiano dell'agevolazione separata ex art. 45 c. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95). Per il personale SSN il beneficio si aggiunge alle agevolazioni già previste dall'art. 7 c. 2 del D.L. 73/2024 e dall'art. 1 c. 354 della L. 207/2024.
Su quale importo si applica l'imposta sostitutiva del 15%?
L'imposta sostitutiva del 15% si applica, ai sensi del comma 237 della Legge di Bilancio 2026, sui compensi per trattamento economico accessorio (comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa) entro il limite di 800 euro per l'anno 2026. La sostitutiva sostituisce l'IRPEF ordinaria (con aliquote progressive del 23%, 35% e 43% ex art. 11 del TUIR come modificato dalla L. 207/2024) e le addizionali regionali e comunali. L'eventuale eccedenza rispetto a 800 euro rientra nel regime ordinario di tassazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 49 e 51 del TUIR.
Quali compensi sono inclusi nel trattamento economico accessorio?
Il comma 237 della Legge di Bilancio 2026 include nell'imposta sostitutiva tutti i compensi per trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale PA, comprese le indennità di natura fissa e continuativa. Si tratta tipicamente di: indennità di amministrazione, indennità di ente, indennità di vigilanza, retribuzione di posizione e di risultato per posizioni organizzative, fondo per la contrattazione integrativa, indennità per particolari condizioni di lavoro (turno, rischio, disagio), produttività collettiva e individuale. La nozione di trattamento accessorio è quella desumibile dalla contrattazione collettiva e dall'art. 45 del D.Lgs. 165/2001.
È sempre conveniente aderire al regime sostitutivo del 15%?
No, non sempre. Il comma 237 della Legge di Bilancio 2026 contempla la facoltà di rinuncia scritta del lavoratore. La rinuncia può convenire quando: (1) il lavoratore ha detrazioni elevate (carichi familiari residuali ex art. 12 TUIR, detrazione mutuo prima casa ex art. 15 c. 1 lett. b TUIR, spese sanitarie) che azzererebbero l'IRPEF ordinaria; (2) il reddito complessivo è basso e ricade nel primo scaglione (aliquota 23% ex art. 11 TUIR), ma con detrazioni di lavoro dipendente ex art. 13 TUIR si arriva sotto al 15%; (3) il lavoratore intende compensare crediti d'imposta o perdite riportabili. È opportuna una simulazione caso per caso da parte del CAF o del commercialista.
Cosa cambia per il personale del Servizio sanitario nazionale?
Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 237 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che il beneficio del 15% si aggiunge alle misure già previste dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73 (convertito con L. 29 luglio 2024, n. 107) e dall'articolo 1, comma 354, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tali misure prevedono un'imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario e per indennità di funzione corrisposte al personale sanitario. Si crea quindi un doppio binario di agevolazione per medici, infermieri e operatori sanitari, finalizzato a trattenere e incentivare il personale dipendente del SSN in un periodo di carenza di organici.