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In sintesi
- Gli enti non commerciali accreditati e convenzionati con il SSN o gli enti locali godono dell’esenzione IMU se le attività sono complementari al servizio pubblico e gratuite (salvo ticket ordinamentali).
- Gli enti non convenzionati accedono all’esenzione solo se i corrispettivi sono simbolici e non superano la metà dei prezzi medi di mercato per servizi analoghi.
- Gli enti accreditati/convenzionati mantengono l’esenzione anche se l’utente o i familiari partecipano alla spesa, purché tale cofinanziamento sia necessario per garantire la copertura del servizio universale.
- La categoria catastale degli immobili utilizzati per le attività assistenziali e sanitarie non rileva ai fini dell’esenzione IMU.
- La norma si applica in coordinamento con la decisione UE 2013/248 e il D.M. MEF n. 200/2012, recependo i principi europei sugli aiuti di Stato.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi 853-855 della L. 199/2025 chiariscono i requisiti dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività sanitarie e assistenziali: per gli enti accreditati/convenzionati è sufficiente che le attività siano complementari al servizio pubblico e gratuite (salvo ticket); per gli enti non convenzionati, i corrispettivi non devono superare la metà di quelli di mercato. La categoria catastale dell’immobile non rileva ai fini dell’esenzione.
Approfondimento normativo completo: Commi 853-855 LB 2026: esenzione IMU enti non commerciali.
L'esenzione IMU per gli enti non commerciali: il nuovo quadro normativo
I commi 853-855 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono sull’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie, disciplinata dall’art. 1, comma 759, lettera g), della L. n. 160/2019. La norma specifica quando tali attività si considerano svolte con modalità non commerciali, condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione, in linea con la decisione 2013/248/UE della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e con il D.M. MEF n. 200/2012. Si tratta di un intervento di chiarimento normativo, non di una nuova agevolazione, ma di rilevante impatto pratico per gli enti già operanti nel settore.
Il comma 853 distingue due situazioni. Nella prima — enti accreditati e contrattualizzati o convenzionati con lo Stato, le Regioni o gli enti locali — le attività si considerano non commerciali quando sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano servizi gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa (ticket) previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale. Il comma 854 precisa che questi enti mantengono l’esenzione anche quando l’utente o i familiari partecipano alla spesa: tale cofinanziamento è considerato irrilevante ai fini della qualificazione commerciale, purché sia necessario per garantire la copertura del servizio universale.
Nella seconda situazione — enti non accreditati e non convenzionati — le attività si considerano non commerciali solo se sono svolte a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte in regime concorrenziale nel medesimo ambito territoriale, tenendo conto anche dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Il comma 855 aggiunge che la categoria catastale degli immobili utilizzati per tali attività non è rilevante ai fini dell’esenzione, che si applica indipendentemente dalla classificazione catastale, fermo restando quanto previsto dall’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 per gli immobili a uso misto.
Checklist per gli enti non commerciali che vogliono verificare il diritto all'esenzione IMU
- Verificare se l’ente è accreditato e contrattualizzato o convenzionato con lo Stato, la Regione o un ente locale per lo svolgimento delle attività sanitarie o assistenziali.
- Per gli enti convenzionati: accertare che le attività siano svolte in modo complementare o integrativo rispetto al servizio pubblico e che i servizi siano gratuiti (o a ticket previsto dall’ordinamento).
- Per gli enti non convenzionati: verificare che i corrispettivi praticati non superino la metà dei prezzi medi di mercato per servizi analoghi nello stesso ambito territoriale.
- Controllare che l’ente soddisfi la definizione di ente non commerciale ai sensi degli artt. 73 e 144 del TUIR e del D.M. MEF n. 200/2012.
- Verificare la corretta applicazione dell’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 per gli immobili a uso misto (parzialmente adibiti ad attività commerciali), per cui l’esenzione si applica pro quota.
Tizio: fondazione di diritto privato con RSA convenzionata
Scenario. La Fondazione Tizio (nome di fantasia) gestisce una residenza sanitaria assistenziale (RSA) convenzionata con la Regione. Ospita 80 anziani non autosufficienti. I residenti pagano una retta, in parte coperta dal SSR e in parte a carico degli utenti o dei familiari.
Come si legge in pratica. Poiché la Fondazione è accreditata e convenzionata con la Regione, il comma 853 lettera a) si applica: le attività assistenziali si considerano non commerciali se svolte in maniera complementare al servizio pubblico e a condizioni conformi al diritto UE. Il comma 854 chiarisce espressamente che la quota di retta a carico degli utenti o dei familiari non pregiudica l’esenzione IMU, in quanto si tratta di cofinanziamento necessario per la copertura del servizio universale. L’esenzione spetta, a condizione che i requisiti siano rispettati.
Condizioni per l'esenzione IMU della RSA convenzionata
- L’ente deve essere accreditato e convenzionato con la Regione o con un ente locale.
- Le attività devono essere complementari o integrative rispetto al servizio pubblico territoriale.
- I servizi devono essere gratuiti o soggetti a ticket previsti dall’ordinamento.
- La quota di retta a carico degli utenti o dei familiari non esclude l’esenzione se è cofinanziamento necessario al servizio universale.
- La categoria catastale dell’immobile (es. D/8 anziché B/2) è irrilevante ai fini dell’esenzione.
Caia: associazione di promozione sociale con ambulatorio non convenzionato
Scenario. L’associazione Caia (nome di fantasia) gestisce un ambulatorio medico per persone in situazione di fragilità economica. Non è accreditata né convenzionata con il SSN. Applica tariffe ridotte, mediamente pari a un terzo dei prezzi di mercato per prestazioni analoghe.
Come si legge in pratica. Poiché l’associazione non è accreditata né convenzionata, si applica la lettera b) del comma 853: le attività si considerano non commerciali solo se i corrispettivi sono simbolici e non superiori alla metà dei corrispettivi medi di mercato per analoghe attività nello stesso ambito territoriale. In questo caso, applicando tariffe pari a circa un terzo del mercato, l’associazione soddisfa il requisito e ha diritto all’esenzione IMU sull’immobile dove opera l’ambulatorio, indipendentemente dalla categoria catastale.
Requisiti per l'associazione non convenzionata
- L’attività deve essere svolta gratuitamente o con corrispettivi simbolici.
- I corrispettivi praticati non devono superare la metà dei prezzi medi di mercato per servizi analoghi.
- La determinazione del «mercato analogo» va riferita all’ambito territoriale di operatività.
- Deve risultare l’assenza di relazione tra i corrispettivi praticati e il costo effettivo del servizio.
- L’ente deve qualificarsi come ente non commerciale ai sensi degli artt. 73 e 144 del TUIR.
Sempronio: istituto religioso con scuola paritaria e reparto assistenziale
Scenario. L’istituto Sempronio (nome di fantasia) è un ente ecclesiastico che gestisce nello stesso edificio una scuola paritaria (piani superiori) e un centro diurno assistenziale per anziani convenzionato con il comune (piano terra). L’istituto si chiede se può beneficiare dell’esenzione IMU sull’intero edificio.
Come si legge in pratica. Per gli immobili a uso misto, l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 — richiamato dal comma 855 — stabilisce che l’esenzione IMU si applica pro quota: esonera solo la porzione dell’immobile effettivamente destinata ad attività non commerciali. Il piano terra destinato al centro diurno convenzionato potrà beneficiare dell’esenzione (requisiti del comma 853, lettera a) rispettati); i piani superiori con la scuola paritaria saranno soggetti a verifica separata. La categoria catastale dell’edificio è irrilevante.
L'uso misto: esenzione pro quota
- Per gli immobili a uso misto, l’esenzione IMU si applica solo alla porzione destinata ad attività non commerciali.
- Le modalità di calcolo della quota esente sono definite dall’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 e dal D.M. MEF n. 200/2012.
- La porzione destinata al centro diurno convenzionato può beneficiare dell’esenzione se i requisiti del comma 853 sono rispettati.
- La scuola paritaria richiede una verifica separata sulla base della propria disciplina specifica.
- La categoria catastale dell’intero edificio non determina né esclude l’esenzione per alcuna delle porzioni.
Quando conviene una verifica
Per verificare se la vostra organizzazione soddisfa i requisiti di non commercialità previsti dai commi 853-855 e per una corretta applicazione dell’esenzione IMU, è opportuno avvalersi di un professionista specializzato in fiscalità degli enti del Terzo settore. Consulta un esperto di fiscalità degli enti non commerciali.
Norme e fonti collegate
- Commi 853-855 LB 2026: esenzione IMU enti non commerciali (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Un'RSA convenzionata perde l'esenzione IMU se i residenti pagano una retta?
No. Il comma 854 della L. 199/2025 chiarisce espressamente che gli enti accreditati e convenzionati mantengono l’esenzione IMU anche in presenza di quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti o dei familiari, purché tale cofinanziamento sia necessario per garantire la copertura del servizio universale. La partecipazione alla spesa (ticket o retta parziale) è dunque irrilevante ai fini della qualificazione non commerciale dell’attività, a condizione che i restanti requisiti del comma 853 siano rispettati.
La categoria catastale dell'immobile incide sull'esenzione IMU per un ente non commerciale?
No. Il comma 855 della L. 199/2025 stabilisce esplicitamente che la categoria catastale degli immobili non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione per gli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali e sanitarie. L’esenzione spetta in base ai requisiti sostanziali (modalità di svolgimento dell’attività, accreditamento, livello dei corrispettivi), non alla classificazione catastale dell’immobile. Rimane tuttavia applicabile la disciplina pro quota per gli immobili a uso misto.
Quale soglia di corrispettivi devono rispettare gli enti non convenzionati per avere l'esenzione IMU?
Per gli enti non accreditati e non convenzionati, il comma 853 lettera b) stabilisce che i corrispettivi praticati devono essere di importo simbolico e non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nel medesimo ambito territoriale. La norma tiene conto anche dell’assenza di relazione tra il corrispettivo praticato e il costo effettivo del servizio. Non è prevista una soglia assoluta in euro: il confronto è relativo al mercato locale.
Come si applica l'esenzione IMU per un immobile usato in parte per attività commerciali e in parte per attività assistenziali?
Per gli immobili a uso misto, il comma 855 richiama espressamente l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, che prevede l’applicazione dell’esenzione pro quota: l’esenzione si calcola sulla porzione dell’immobile effettivamente destinata ad attività non commerciali. Le modalità operative di calcolo della quota esente sono disciplinate dal D.M. MEF n. 200/2012. L’ente deve documentare la ripartizione degli spazi tra attività commerciali e non commerciali.
I commi 853-855 introducono una nuova agevolazione IMU o chiariscono una normativa esistente?
I commi 853-855 non introducono una nuova agevolazione, ma specificano e chiariscono i requisiti dell’esenzione già prevista dall’art. 1, comma 759, lettera g), della L. n. 160/2019, in conformità alla decisione 2013/248/UE della Commissione europea e al D.M. MEF n. 200/2012. L’intervento normativo ha lo scopo di eliminare incertezze interpretative che in passato avevano generato contenziosi, in particolare riguardo al peso dei corrispettivi pagati dagli utenti e alla rilevanza della categoria catastale.
Vedi anche: TARI per negozi e attività, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU, IMU non pagata e IMU prima casa.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti