Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- La maggiorazione si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) inclusi negli allegati IV e V della legge, interconnessi al sistema aziendale.
- Sono agevolabili i beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio.
- Per gli impianti fotovoltaici, l’agevolazione è riservata ai moduli di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023 (convertito dalla L. 11/2024).
- Il decreto legislativo di riferimento per la disciplina dell’autoconsumo è il D.Lgs. 199/2021, art. 30, comma 1, lettera a), numero 2).
- La misura si inserisce nel perimetro del piano Industria 5.0 e incentiva la transizione energetica aziendale abbinata all’innovazione digitale.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 429 L. 199/2025 riconosce la maggiorazione prevista dal comma 427 anche agli investimenti in beni strumentali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), compresi gli impianti di stoccaggio. Per il solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023.
Approfondimento normativo completo: Comma 429 LB26: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER.
Il contesto: Industria 5.0 e la svolta green del 2026
La Legge di Bilancio 2026 estende il credito d’imposta Industria 5.0 — già previsto per i beni strumentali tecnologicamente avanzati — agli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per uso aziendale. Il comma 429 individua due categorie principali di investimenti agevolabili: i beni strumentali inclusi negli allegati IV e V (interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura) e i beni strumentali per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile, inclusi gli impianti di stoccaggio.
La norma richiama espressamente il D.Lgs. 199/2021, che disciplina la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e in particolare la figura dell’autoconsumo anche a distanza. Questa configurazione consente alle imprese di produrre energia rinnovabile in un sito e consumarla in un altro, attraverso la rete di distribuzione, ampliando significativamente le possibilità di pianificazione energetica aziendale.
Un limite rilevante riguarda gli impianti fotovoltaici: il comma 429 non agevolata qualsiasi pannello solare, bensì esclusivamente quelli con moduli di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L. 181/2023 (convertito dalla L. 11/2024). Si tratta dei moduli con specifiche caratteristiche tecniche e di provenienza, introdotte proprio per incentivare la filiera europea e ridurre la dipendenza da forniture extraeuropee. La verifica della categoria del modulo è quindi un requisito preliminare indispensabile.
Checklist: come accedere alla maggiorazione FER
- Verificare che i beni strumentali per la produzione di energia rientrino nelle categorie agevolabili: per il fotovoltaico, accertare che i moduli siano di categoria b) o c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023.
- Accertare che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo aziendale (anche a distanza ai sensi del D.Lgs. 199/2021): la mera cessione in rete senza autoconsumo non è agevolata.
- Per i beni degli allegati IV e V, verificare il requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Documentare l’investimento con perizia tecnica asseverata che attesti i requisiti tecnici dei moduli fotovoltaici e degli impianti di stoccaggio.
- Verificare la misura della maggiorazione applicabile (comma 427) e i limiti di spesa agevolabile: il comma 429 rinvia al comma 427 per la quantificazione del beneficio.
Caso Tizio: impianto fotovoltaico categoria b) con stoccaggio
Scenario. Tizio è titolare di un’impresa manifatturiera che intende installare sul capannone un impianto fotovoltaico con moduli di categoria b) (ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. 181/2023) e un sistema di accumulo a batterie. L’energia prodotta sarà interamente destinata all’autoconsumo in sito.
Come si legge in pratica. L’investimento rientra nel perimetro del comma 429: l’impianto fotovoltaico con moduli categoria b) è espressamente agevolato, e il sistema di accumulo (stoccaggio dell’energia prodotta) è anch’esso incluso nella norma. L’impresa può applicare la maggiorazione prevista dal comma 427 sull’intero costo dell’investimento agevolabile. È necessaria una perizia asseverata che certifichi la categoria dei moduli e la destinazione all’autoconsumo.
Punti chiave caso Tizio
- Moduli fotovoltaici: categoria b) art. 12 D.L. 181/2023 — agevolabili
- Sistema di stoccaggio (batterie): espressamente incluso nel comma 429
- Destinazione energia: autoconsumo in sito — requisito soddisfatto
- Documentazione richiesta: perizia asseverata sui moduli e sulla destinazione
- Maggiorazione applicabile: quella prevista dal comma 427 (da verificare nella misura)
Caso Caia: autoconsumo a distanza con impianto FER remoto
Scenario. Caia gestisce una catena di negozi al dettaglio e intende installare un impianto fotovoltaico con moduli categoria c) su un immobile di proprietà situato in un comune diverso rispetto ai punti vendita. L’energia prodotta sarà condivisa con i negozi tramite la rete di distribuzione (autoconsumo a distanza).
Come si legge in pratica. Il comma 429 richiama espressamente l’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), D.Lgs. 199/2021. La configurazione di Caia — produzione in un sito, consumo in altri siti attraverso la rete — è quindi agevolabile, a condizione che i moduli siano di categoria c) come indicato. L’interconnessione all’autoconsumo a distanza deve essere documentata e rispettare le regole tecniche del D.Lgs. 199/2021.
Punti chiave caso Caia
- Moduli fotovoltaici: categoria c) — agevolabili
- Configurazione: autoconsumo a distanza (produzione e consumo in siti diversi)
- Base normativa: art. 30, c. 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 199/2021
- Requisito: rispetto delle regole tecniche sull’autoconsumo a distanza
- Limite: la sola cessione in rete senza autoconsumo non è agevolata
Caso Sempronio: beni allegato IV interconnessi e impianto FER
Scenario. Sempronio guida un’azienda del settore metalmeccanico che intende acquistare sia macchinari rientranti nell’allegato IV (interconnessi al sistema MES aziendale) sia un impianto eolico di piccola taglia per l’autoconsumo. I moduli fotovoltaici di un secondo lotto invece non rispettano i requisiti di categoria b) o c).
Come si legge in pratica. L’investimento in macchinari allegato IV è agevolato con la maggiorazione del comma 427, purché sia verificata l’interconnessione. L’impianto eolico (fonte rinnovabile non solare) rientra nel comma 429 senza limitazioni di categoria. I pannelli fotovoltaici non conformi alle categorie b)/c) sono invece esclusi dall’agevolazione: Sempronio dovrà documentare separatamente i due lotti e richiedere la maggiorazione solo sulle componenti ammissibili.
Punti chiave caso Sempronio
- Macchinari allegato IV interconnessi: agevolati con la maggiorazione comma 427
- Impianto eolico per autoconsumo: agevolato (nessun vincolo di categoria per FER non solare)
- Pannelli fotovoltaici non categoria b)/c): ESCLUSI dall’agevolazione
- Obbligo di separare la documentazione per le componenti agevolabili e non
- Interconnessione MES: requisito da certificare per i beni allegato IV
Quando conviene una verifica
La corretta classificazione dei moduli fotovoltaici e la verifica del requisito di autoconsumo richiedono una valutazione tecnica e legale specifica. Un consulente esperto può accompagnare l’impresa dall’analisi dell’investimento alla documentazione per il credito d’imposta. Verifica la compatibilità del tuo investimento.
Norme e fonti collegate
- Comma 429 LB26: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Tutti i pannelli fotovoltaici sono agevolati con il comma 429?
No. Il comma 429 limita espressamente l’agevolazione agli impianti fotovoltaici con moduli di categoria b) e c) ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L. 181/2023, convertito dalla L. 11/2024. I pannelli di categoria a) o non classificati non sono agevolabili. Prima di acquistare, è essenziale verificare con il fornitore la classificazione esatta dei moduli e ottenere documentazione certificata che attesti la categoria di appartenenza.
L'impianto di stoccaggio dell'energia (batterie) è agevolato?
Sì, il comma 429 include espressamente tra i beni agevolabili gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Gli accumuli a batterie abbinati a un impianto FER per l’autoconsumo rientrano quindi nella maggiorazione, a condizione che l’energia stoccata sia destinata all’autoconsumo aziendale e che siano rispettati gli altri requisiti della norma.
Cosa si intende per autoconsumo a distanza ai fini del comma 429?
Il comma 429 rinvia all’art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 199/2021, che disciplina la figura dell’autoconsumatore di energia rinnovabile che agisce a distanza. In questa configurazione l’impresa produce energia in un sito e la consuma in uno o più siti diversi attraverso la rete pubblica di distribuzione, rispettando le regole tecniche e contrattuali previste dal decreto. Non è sufficiente cedere l’energia in rete: deve esserci un effettivo autoconsumo da parte dell’impresa.
La maggiorazione del comma 429 si cumula con altri incentivi energetici?
Il comma 429 non prevede esplicitamente un divieto di cumulo, ma il coordinamento con altri incentivi (es. Conto Energia, incentivi regionali, detrazioni fiscali) va verificato caso per caso rispetto alle norme specifiche di ciascun incentivo. In generale, è necessario verificare che non si verifichi un finanziamento doppio della stessa spesa oltre le soglie di intensità di aiuto consentite dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Un professionista o un ente del terzo settore può accedere alla maggiorazione FER?
Il comma 429 si inserisce nel perimetro del piano Industria 5.0, che è destinato ai titolari di reddito d’impresa. I professionisti in regime di lavoro autonomo e gli enti del terzo settore non esercenti attività commerciale non rientrano tipicamente nell’ambito soggettivo. La verifica della platea dei soggetti beneficiari richiede un’analisi del rinvio al comma 427, che definisce i requisiti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione.
Domande frequenti
Tutti i pannelli fotovoltaici sono agevolati con il comma 429?
No. Il comma 429 limita espressamente l'agevolazione agli impianti fotovoltaici con moduli di categoria b) e c) ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. 181/2023, convertito dalla L. 11/2024. I pannelli di categoria a) o non classificati non sono agevolabili. Prima di acquistare, è essenziale verificare con il fornitore la classificazione esatta dei moduli e ottenere documentazione certificata che attesti la categoria di appartenenza.
L'impianto di stoccaggio dell'energia (batterie) è agevolato?
Sì, il comma 429 include espressamente tra i beni agevolabili gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Gli accumuli a batterie abbinati a un impianto FER per l'autoconsumo rientrano quindi nella maggiorazione, a condizione che l'energia stoccata sia destinata all'autoconsumo aziendale e che siano rispettati gli altri requisiti della norma.
Cosa si intende per autoconsumo a distanza ai fini del comma 429?
Il comma 429 rinvia all'art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 199/2021, che disciplina la figura dell'autoconsumatore di energia rinnovabile che agisce a distanza. In questa configurazione l'impresa produce energia in un sito e la consuma in uno o più siti diversi attraverso la rete pubblica di distribuzione, rispettando le regole tecniche e contrattuali previste dal decreto. Non è sufficiente cedere l'energia in rete: deve esserci un effettivo autoconsumo da parte dell'impresa.
La maggiorazione del comma 429 si cumula con altri incentivi energetici?
Il comma 429 non prevede esplicitamente un divieto di cumulo, ma il coordinamento con altri incentivi (es. Conto Energia, incentivi regionali, detrazioni fiscali) va verificato caso per caso rispetto alle norme specifiche di ciascun incentivo. In generale, è necessario verificare che non si verifichi un finanziamento doppio della stessa spesa oltre le soglie di intensità di aiuto consentite dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Un professionista o un ente del terzo settore può accedere alla maggiorazione FER?
Il comma 429 si inserisce nel perimetro del piano Industria 5.0, che è destinato ai titolari di reddito d'impresa. I professionisti in regime di lavoro autonomo e gli enti del terzo settore non esercenti attività commerciale non rientrano tipicamente nell'ambito soggettivo. La verifica della platea dei soggetti beneficiari richiede un'analisi del rinvio al comma 427, che definisce i requisiti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione.
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