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Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 58 L. 199/2025 stabilisce che, per determinare l’acconto IRES/IRPEF dovuto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57 (che modificano la base imponibile per quell’anno). Si tratta di un meccanismo correttivo che evita distorsioni nel calcolo storico dell’acconto.

Approfondimento normativo completo: Commi 58-65 LB 2026: acconti, RC auto infortuni e valutazione titoli.

Il meccanismo degli acconti e la correzione del comma 58

Il calcolo degli acconti d’imposta segue, per la maggior parte dei contribuenti, il cosiddetto metodo storico: si paga una percentuale dell’imposta versata l’anno precedente. Questo meccanismo funziona correttamente finché la base imponibile dell’anno precedente riflette una situazione ‘normale’. Quando però il legislatore introduce modifiche che alterano significativamente la determinazione dell’imposta di un anno, il metodo storico applicato meccanicamente potrebbe produrre acconti distorsivi — troppo alti o troppo bassi — rispetto all’imposta effettivamente dovuta nell’anno successivo.

I commi 56 e 57 della Legge di Bilancio 2026 introducono modifiche che incidono sulla determinazione dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per evitare che queste modifiche trascinino effetti distorti sul calcolo degli acconti 2026 (da versare nel corso del 2026 stesso), il comma 58 stabilisce una regola correttiva: ai fini dell’acconto, l’imposta del periodo precedente non è quella effettiva, bensì quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57.

In termini pratici, questo significa che il commercialista o il contribuente devono effettuare un calcolo simulato: determinare l’imposta 2025 come se le regole dei commi 56 e 57 si fossero già applicate, e usare questo dato come base per calcolare l’acconto 2026 con il metodo storico. È un passaggio tecnico ma rilevante, che richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nel versamento delle rate di acconto.

Checklist: gestire correttamente gli acconti 2026

  • Verificare se si è stati impattati dalle disposizioni dei commi 56 e 57 nel periodo d’imposta 2025: solo in tal caso il comma 58 modifica la base di calcolo dell’acconto.
  • Effettuare il calcolo simulato dell’imposta 2025 applicando le regole dei commi 56 e 57, anche se l’imposta effettivamente versata è diversa.
  • Usare l’imposta simulata (non quella effettiva) come base per il calcolo dell’acconto 2026 con il metodo storico.
  • Valutare se il metodo previsionale risulti più conveniente rispetto al metodo storico corretto dal comma 58, stimando l’imposta 2026 attesa.
  • Verificare i termini di versamento delle rate di acconto (giugno/novembre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e aggiornare la pianificazione fiscale di cassa.

Caso Tizio: imprenditore individuale impattato dai commi 56-57

Scenario. Tizio è un imprenditore individuale in regime ordinario. Le disposizioni dei commi 56 e 57 incidono sulla determinazione del suo reddito 2025, riducendo la base imponibile IRPEF rispetto al calcolo ordinario. L’imposta effettivamente dovuta per il 2025 è 30.000 euro, ma applicando i commi 56 e 57 sarebbe stata 25.000 euro.

Come si legge in pratica. Ai sensi del comma 58, Tizio deve calcolare l’acconto 2026 utilizzando come base 25.000 euro (imposta simulata con commi 56-57) e non 30.000 euro (imposta effettiva). Supponendo un’aliquota di acconto del 100%, l’acconto sarà 25.000 euro anziché 30.000. Il risparmio di cassa nel 2026 è di 5.000 euro, anche se il conguaglio a saldo terrà conto dell’imposta effettiva 2026.

Riepilogo Tizio

  • Imposta IRPEF effettiva 2025: 30.000 euro
  • Imposta IRPEF simulata con commi 56-57: 25.000 euro
  • Base acconto 2026 (metodo storico comma 58): 25.000 euro
  • Acconto 2026 (100%): 25.000 euro
  • Differenza rispetto al calcolo senza comma 58: -5.000 euro di acconto

Caso Caia: società di capitali, metodo previsionale alternativo

Scenario. Caia è amministratrice di una Srl che nell’anno precedente ha pagato IRES per 80.000 euro. Il comma 58 avrebbe l’effetto di ridurre la base di calcolo storico a 70.000 euro, ma Caia stima che l’IRES dovuta per il 2026 sarà di soli 60.000 euro per effetto di un calo del fatturato previsto.

Come si legge in pratica. Con il metodo storico corretto dal comma 58, l’acconto sarebbe 70.000 euro (100% di 70.000). Con il metodo previsionale, Caia può versare il 100% dell’imposta prevista per il 2026, stimata in 60.000 euro. Il metodo previsionale risulta più conveniente di 10.000 euro. La scelta va ponderata considerando il rischio di sanzioni se la stima previsionale si rivela inferiore all’imposta effettivamente dovuta.

Riepilogo Caia

  • IRES effettiva 2025: 80.000 euro
  • Base storica corretta comma 58: 70.000 euro
  • Acconto con metodo storico: 70.000 euro
  • IRES prevista 2026: 60.000 euro
  • Acconto con metodo previsionale: 60.000 euro (risparmio: 10.000)

Caso Sempronio: professionista non impattato dai commi 56-57

Scenario. Sempronio è un avvocato in regime ordinario. Le disposizioni dei commi 56 e 57 non incidono sulla determinazione del suo reddito 2025 (riguardano categorie reddituali o fattispecie che non lo riguardano). La sua IRPEF 2025 è di 45.000 euro.

Come si legge in pratica. Poiché Sempronio non è impattato dai commi 56 e 57, il comma 58 non modifica la sua base di calcolo. L’acconto IRPEF 2026 con il metodo storico è calcolato normalmente sul 100% di 45.000 euro (o sulla percentuale di acconto applicabile). Non vi è alcuna correzione da effettuare: la norma è rilevante solo per chi subisce l’effetto delle modifiche dei commi 56 e 57.

Riepilogo Sempronio

  • IRPEF 2025: 45.000 euro
  • Impatto commi 56-57: nessuno
  • Correzione comma 58: non applicabile
  • Acconto 2026 metodo storico: 45.000 euro (calcolo ordinario)
  • Raccomandazione: verificare comunque se i commi 56-57 rilevano per la propria fattispecie

Quando conviene una verifica

La corretta applicazione del comma 58 richiede un calcolo simulato dell’imposta 2025 che tenga conto delle modifiche dei commi 56 e 57. Un commercialista può effettuare l’analisi e ottimizzare la scelta tra metodo storico e previsionale. Pianifica gli acconti 2026 con un esperto.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Il comma 58 si applica a tutti i contribuenti o solo ad alcuni?

Il comma 58 si applica ai soggetti che sono stati impattati dalle disposizioni dei commi 56 e 57 nella determinazione dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Chi non subisce alcun effetto dai commi 56 e 57 calcola l’acconto 2026 con le regole ordinarie, senza modifiche. È quindi necessario verificare preliminarmente se le proprie fattispecie reddituali rientrano nell’ambito di applicazione di quei commi.

Cosa succede se si versa un acconto inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 58?

Se l’acconto versato è insufficiente rispetto a quello dovuto applicando le regole ordinarie (inclusa la correzione del comma 58), il contribuente è esposto alle sanzioni per insufficiente versamento degli acconti, pari al 30% della differenza (riducibile a seconda del ravvedimento operoso). È quindi importante calcolare correttamente la base di acconto prima di effettuare i versamenti di giugno e novembre.

Il metodo previsionale è sempre preferibile al metodo storico corretto dal comma 58?

Non necessariamente. Il metodo previsionale conviene quando si stima che l’imposta 2026 sarà inferiore all’imposta storica corretta. Tuttavia, se la stima si rivela eccessivamente ottimistica e l’imposta effettiva risulta superiore di oltre il 10% all’acconto versato in via previsionale, scattano le sanzioni. Il metodo storico corretto, pur potenzialmente più elevato, offre maggiore certezza sanzionatoria.

Le modifiche dei commi 56 e 57 influenzano anche i soggetti IAS?

Il comma 65 del medesimo blocco normativo prevede una disposizione specifica per i soggetti non IAS in merito alla valutazione dei titoli negli esercizi 2025 e 2026. I soggetti IAS/IFRS adottano principi contabili internazionali che hanno regole proprie. L’ambito soggettivo del comma 58 in relazione ai commi 56 e 57 va verificato rispetto alla propria situazione contabile e fiscale specifica.

Quando vanno versate le rate di acconto 2026?

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la prima rata di acconto (pari al 40% o alla percentuale prevista dalla normativa IRES/IRPEF) scade a giugno 2026, e la seconda (il restante 60% o percentuale residua) a novembre 2026. I termini esatti possono variare in funzione di proroghe ministeriali. Il comma 58 non modifica i termini di versamento, ma solo la base di calcolo dell’acconto.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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