La guida
Comma 429 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Ambiente Energia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’ articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’ articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 .
Norme collegate
- Art. 3 DPR 380/01 Edilizia (comma 429): Definizioni interventi edilizi rilevanti per l’autorizzazione degli impianti FER
- Art. 6 DPR 380/01 Edilizia (comma 429): Attività di edilizia libera applicabile ad alcuni impianti FER di piccola taglia
- Art. 9 Costituzione (comma 429): Tutela del paesaggio: limite costituzionale al regime autorizzativo degli impianti FER
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
Il comma 429 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 perimetra l'oggetto della maggiorazione introdotta dal precedente comma 427, prosecuzione - con vincoli più selettivi - del modello Transizione 5.0 (introdotto dall'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. L. 56/2024) e, prima ancora, del credito d'imposta per beni strumentali di cui all'art. 1, commi 1051-1063, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Industria 4.0).
Lettera a): beni strumentali nuovi 4.0 interconnessi
La lett. a) recupera la classificazione tradizionale del paradigma Industria 4.0: beni materiali nuovi dell'allegato IV e beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni) dell'allegato V annessi alla LB 2026. Condizione tassativa è l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'Agenzia delle Entrate, con risposte ad interpello rese sulla disciplina previgente, ha chiarito che l'interconnessione richiede sia il colloquio bidirezionale tramite protocolli standard, sia l'identificazione univoca del bene nel sistema MES/ERP. Il principio resta valido in via interpretativa anche per la nuova maggiorazione.
Lettera b): autoproduzione di energia da FER per autoconsumo
La novità più significativa rispetto alle versioni precedenti dell'agevolazione 5.0 è la chiara apertura agli investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Il richiamo è all'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (recepimento RED II), che definisce l'autoconsumo «a distanza» nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo. L'inclusione esplicita degli impianti di stoccaggio (batterie, accumuli termici) consente di valorizzare l'autoconsumo differito, profilo cruciale per la fattibilità economica del fotovoltaico nei profili di consumo industriali non perfettamente sovrapposti alla curva solare.
Il filtro «moduli qualificati» per il fotovoltaico
Per il solo fotovoltaico la norma introduce un filtro tecnologico: sono agevolabili esclusivamente gli impianti che utilizzano moduli di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, conv. L. 2 febbraio 2024, n. 11. Si tratta dei moduli con celle, gli uni e le altre prodotti in Stati membri UE, con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b) e dei moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE con efficienza di cella almeno pari al 24% (lett. c). Resta esclusa la lettera a) (moduli prodotti in UE con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%). La scelta risponde alla strategia di rafforzamento della filiera industriale europea del fotovoltaico e si raccorda con il Net Zero Industry Act (Reg. UE 2024/1735).
Coordinamento con altre discipline
L'agevolazione del comma 427-436 deve essere coordinata con: (i) il credito d'imposta beni strumentali ex art. 1, c. 1051 ss., L. 178/2020 (per quanto ancora applicabile in via residuale); (ii) la disciplina degli aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014, GBER); (iii) il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) per la registrazione individuale. La cumulabilità con altre agevolazioni per i medesimi costi va verificata caso per caso nel rispetto del divieto di doppia copertura, principio costantemente affermato dalla Corte dei conti.
Profili operativi per l'impresa
L'impresa beneficiaria deve: (a) classificare correttamente il bene fra all. IV e V; (b) garantire l'interconnessione documentata da perizia tecnica asseverata o attestato di conformità; (c) per investimenti FER, ottenere le autorizzazioni paesaggistiche-edilizie ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) e degli del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190; (d) per il fotovoltaico, acquisire dichiarazione del costruttore sulla riconducibilità del modulo alle lett. b) o c) del DL 181/2023. La trasmissione telematica al GSE delle comunicazioni e certificazioni è disciplinata dal successivo comma 430.
Vedi come questa misura si applica a una situazione concreta, con importi, scadenze e documenti:
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate
L. 199/2025: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER. Per istruzioni operative consultare circolari e risoluzioni AE su normativa e prassi.
Ministero Economia
Testo coordinato L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) su investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER, disponibile su def.finanze.it per consultazione integrale.
Domande frequenti
Quali beni 4.0 rientrano nella lett. a) del comma 429?
Rientrano i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato IV alla LB 2026 (macchine utensili, robot, sistemi di handling, dispositivi IoT industriali) e i beni immateriali dell'allegato V (software MES, piattaforme di gestione, applicazioni di analisi predittiva). Condizione imprescindibile è l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione (MES/ERP) o alla rete di fornitura. L'interconnessione deve essere bidirezionale, tramite protocolli standard, con identificazione univoca del bene nel sistema. Resta valida l'interpretazione consolidata sviluppata per Industria 4.0, salvo aggiornamenti normativi specifici.
Come funziona l'autoconsumo a distanza richiamato dalla lett. b)?
L'autoconsumo a distanza è disciplinato dall'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 199/2021 (recepimento RED II): consente al produttore di energia rinnovabile di consumare l'energia in punti di prelievo diversi da quello di produzione, sfruttando la rete di distribuzione esistente, nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore. L'agevolazione del comma 429 valorizza esplicitamente questa configurazione, permettendo di considerare strumentali gli impianti FER anche quando l'energia non è consumata in loco. Inclusi gli impianti di stoccaggio per gestire lo sfasamento produzione-consumo.
Quali moduli fotovoltaici sono ammessi al beneficio?
Solo i moduli di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 181/2023, conv. L. 11/2024: lett. b) moduli con celle, gli uni e le altre prodotti in UE, con efficienza di cella almeno pari al 23,5%; lett. c) moduli prodotti in UE con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE ed efficienza di cella almeno pari al 24%. Restano esclusi i moduli della lett. a) (prodotti in UE con efficienza di modulo almeno pari al 21,5%, senza vincoli sulla provenienza delle celle). La scelta privilegia la filiera industriale europea coerentemente con il Net Zero Industry Act. Il costruttore deve fornire dichiarazione attestante la conformità e l'inclusione del modulo nelle categorie agevolate.
I sistemi di accumulo (batterie) sono agevolabili?
Sì: il comma 429, lett. b), include espressamente «gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta». La previsione è particolarmente rilevante per i profili di autoconsumo industriale, dove la curva di consumo non coincide con la curva solare. Lo stoccaggio consente di traslare l'autoconsumo nelle ore serali o notturne, aumentando la quota di energia rinnovabile autoconsumata e migliorando il ritorno economico dell'investimento. Sono incluse sia batterie elettrochimiche sia accumuli termici, purché strumentali all'esercizio d'impresa e finalizzati all'autoconsumo dell'energia autoprodotta da FER.
L'investimento richiede autorizzazioni edilizie e paesaggistiche?
Sì: gli impianti FER sono soggetti al regime amministrativo del D.Lgs. 190/2024, che differenzia procedura abilitativa semplificata (PAS), autorizzazione unica, comunicazione di edilizia libera in base a potenza, tipologia e localizzazione. Restano applicabili le norme del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per gli aspetti edilizi e quelle paesaggistiche del D.Lgs. 42/2004. Le aree idonee beneficiano di procedure più snelle. L'ammissione al beneficio fiscale presuppone il regolare ottenimento di tutti i titoli.