In sintesi
- Norma di copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma 410 della stessa Legge di Bilancio 2026 (20 milioni di euro per il 2026 destinati ad Agenas per la telemedicina).
- La copertura avviene mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
- Si tratta del medesimo bacino di risorse utilizzato dai commi 363 e 406 per coperture di altri interventi sanitari della LB 2026.
- Effetto netto sul bilancio: drenaggio di risorse già iscritte da norma preesistente, senza nuovi stanziamenti.
- Schema tipico delle clausole di copertura monoannuali (one-off) per interventi puntuali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 412 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’ .articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 412): il comma 412 esprime il principio di copertura finanziaria delle nuove spese
- Art. 32 Costituzione (comma 412): la copertura sostiene un intervento sanitario di telemedicina a tutela della salute
- Art. 100 Costituzione (comma 412): le risorse sono soggette al controllo della Corte dei conti
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La struttura della copertura
Il comma 412 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) costituisce la classica clausola di copertura finanziaria dell'intervento di spesa previsto dal comma 410. Gli oneri da coprire ammontano a 20 milioni di euro per il 2026 e sono destinati ad Agenas, nella sua qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante la dotazione di dispositivi medici ai professionisti sanitari. Trattandosi di onere monoannuale, anche la copertura ha carattere monoannuale.
La fonte di copertura
La copertura è reperita mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Tale norma aveva istituito o rifinanziato uno stanziamento per il perseguimento di obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La Legge di Bilancio 2026 vi attinge per finanziare nuove iniziative settoriali, mantenendo il bacino come un «serbatoio» di copertura distribuito su più clausole (commi 363, 406, 412).
Conformità al principio di copertura
La disposizione attua il principio di copertura finanziaria sancito dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e precisato dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica). La tecnica utilizzata è quella della riduzione/imputazione di altre spese già autorizzate da norme preesistenti, una delle modalità tipiche ammesse dall'art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 196/2009.
La logica della stratificazione
Il meccanismo di stratificazione delle coperture sulle risorse di un fondo già iscritto presenta vantaggi e limiti. I vantaggi sono di natura tecnico-finanziaria: evita di stanziare risorse nuove (ottimizzazione dello spazio fiscale), garantisce certezza di copertura (le risorse sono già iscritte in bilancio), permette di ridurre l'impatto netto della manovra. I limiti riguardano la flessibilità futura: il fondo originario (art. 1, comma 275, l. 207/2024) era stato istituito per finalità specifiche (obiettivi sanitari prioritari), e il suo progressivo drenaggio riduce la disponibilità per quelle finalità nei prossimi esercizi.
L'importanza dell'intervento finanziato
I 20 milioni di euro coperti dal comma 412 finanziano il consolidamento dell'infrastruttura nazionale di telemedicina, con effetti sistemici significativi: dotazione di dispositivi medici certificati ai sensi del Regolamento UE 2017/745 (MDR) per i professionisti sanitari, capacità di telemonitoraggio della cronicità (diabete, ipertensione, scompenso, BPCO), riduzione degli accessi ai pronto soccorso, integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di seconda generazione previsto dal d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 e dai successivi DM attuativi. La modesta entità della copertura (20 mln) si spiega con la natura di intervento puntuale e con la presenza di parallele linee di finanziamento del PNRR Missione 6 sulla sanità digitale.
Rilievo per il sistema
Per il professionista che assiste enti del SSN, aziende sanitarie, fornitori di dispositivi medici, sviluppatori di piattaforme di telemedicina, la conoscenza della struttura di copertura del comma 412 è rilevante per due motivi. Primo: certifica che lo stanziamento del comma 410 è effettivamente attivabile già nel 2026, senza dipendere dal raggiungimento di obiettivi futuri. Secondo: segnala che le risorse derivano da fondi sanitari preesistenti, quindi i meccanismi di programmazione e rendicontazione seguiranno le procedure consolidate del Comitato LEA e del Ministero della salute. Le procedure di affidamento dei contratti relativi seguiranno il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e si svolgeranno verosimilmente tramite Consip o accordi quadro nazionali per garantire economie di scala.
Domande frequenti
Cos'è l'art. 1, comma 275, della l. 207/2024?
È una disposizione della Legge di Bilancio 2025 (l. 30 dicembre 2024, n. 207) che ha istituito o rifinanziato uno stanziamento destinato al perseguimento di obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il fondo costituisce un bacino di risorse che può essere drenato dalle leggi di bilancio successive per finanziare nuove iniziative sanitarie, senza necessità di stanziamenti aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La Legge di Bilancio 2026 vi attinge ripetutamente attraverso i commi 363, 406, 412 per coperture di interventi puntuali.
Perché la copertura è solo per il 2026 e non pluriennale?
Perché lo stanziamento del comma 410 (20 milioni per il 2026) è espressamente monoannuale. Si tratta di una spesa una tantum destinata a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici per la telemedicina: una volta acquistati i dispositivi e implementati i percorsi di monitoraggio, il finanziamento si esaurisce. Eventuali esigenze pluriennali di manutenzione, sostituzione e aggiornamento dei dispositivi dovranno essere oggetto di future leggi di bilancio o di altre fonti di finanziamento (PNRR, fondo sanitario regionale ordinario, accordi quadro Consip). La struttura monoannuale è tipica di investimenti tecnologici concentrati.
Quali sono le conseguenze del drenaggio del fondo l. 207/2024?
Il drenaggio progressivo del fondo istituito dall'art. 1, comma 275, della l. 207/2024 - attuato attraverso più clausole della LB 2026 (commi 363, 406, 412) - riduce la disponibilità di risorse residue per le finalità originarie del fondo, ossia il finanziamento degli obiettivi sanitari prioritari e di rilievo nazionale. La conseguenza pratica è che le leggi di bilancio successive (LB 2027 e oltre) dovranno valutare se rifinanziare il fondo o reperire risorse altrove. La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia ribadito che le scelte allocative interne tra capitoli sanitari rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché complessivamente garantita la copertura dei LEA.
Le risorse coperte dal comma 412 sono soggette a controllo della Corte dei conti?
Sì. Trattandosi di spesa del bilancio dello Stato, l'intero ciclo di gestione delle risorse - dall'impegno alla liquidazione al pagamento - è soggetto al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'art. 100, comma 2, della Costituzione. In particolare, i decreti ministeriali di ripartizione delle risorse ad Agenas (anche se non espressamente previsti dal comma 410, sono presumibili come atti amministrativi attuativi) saranno soggetti a controllo preventivo. Le procedure di affidamento dei contratti di acquisto dei dispositivi medici saranno soggette anche al controllo dell'ANAC ai sensi del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Cosa accade se Agenas non riesce a spendere i 20 milioni entro il 2026?
Le procedure di acquisto e distribuzione dei dispositivi medici, anche in modalità centralizzata Consip, possono richiedere tempi che eccedono l'esercizio finanziario. In tali casi, le ordinarie regole di contabilità pubblica (art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e art. 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) consentono la conservazione in conto residui delle somme impegnate e non ancora liquidate. L'impegno deve essere assunto entro il 31 dicembre 2026 mediante atto giuridicamente vincolante (decreto ministeriale, determina dirigenziale, contratto). Le somme non impegnate vanno in economia e rientrano nel risultato di amministrazione dello Stato, mentre quelle impegnate possono essere pagate negli esercizi successivi nei limiti dei residui passivi.