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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 423 istituisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute (di concerto con il MEF) per analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento.
  • Il comma 424 disciplina la composizione del tavolo tecnico: vi partecipano rappresentanti ministeriali, professionalità di regioni, province autonome ed enti del SSN, senza compensi né gettoni di presenza.
  • Il comma 425 integra il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali (art. 1, comma 304, L. 207/2024) con un monitoraggio permanente dell’equilibrio fra finanziamento, livello dei servizi e fabbisogni standard ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
  • Il comma 426 inserisce nell’art. 1 della L. 207/2024 il nuovo comma 304-bis, che impone audit del Comitato LEA sulle regioni che non raggiungono la soglia di garanzia minima nelle macro-aree o nei singoli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia.
  • L’audit deve individuare gli interventi necessari per riportare la regione alla soglia entro due anni, fermo restando l’art. 15, comma 24, D.L. 95/2012, conv. L. 135/2012, sull’erogazione del finanziamento integrativo SSN.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 423-426 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Sanita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 423 prevede l’adozione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero della salute di concerto con il MEF per l’istituzione del tavolo tecnico sull’efficientamento energetico delle strutture sanitarie. Termine stimato 30 gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell’equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico. . Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. . Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all’articolo 1, comma 304, della legge , è integrato con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di30 dicembre 2024, n. 207 finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli e .articoli 26 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 . All’ , dopo il comma 304 è inserito il seguente:articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 «304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, adottato con il decreto , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazionedel Ministro della salute 12 marzo 2019 dell’ , e dei commi 303 e 304 del presente articolo, èarticolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sottoposta ad audit, ai sensi dell’ ,articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019 da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 15, comma 24, del , convertito, con modificazioni, dalla , in materia didecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 legge 7 agosto 2012, n. 135 verifica degli adempimenti regionali ai fini dell’erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».

Inquadramento sistemico del blocco

I commi 423-426 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un blocco organico di governance del Servizio sanitario nazionale articolato su due assi complementari: l’efficientamento energetico delle strutture sanitarie pubbliche (commi 423-424) e il rafforzamento del sistema di monitoraggio della performance regionale con introduzione di audit obbligatori per le regioni inadempienti (commi 425-426). Si tratta di un intervento che, pur non implicando nuovi stanziamenti diretti, ridefinisce in modo significativo il quadro di responsabilizzazione delle regioni e delle aziende sanitarie sul fronte della sostenibilità economica e qualitativa del SSN.

L’intervento si inserisce in una traiettoria normativa avviata con la riforma del federalismo fiscale (D.Lgs. 68/2011), proseguita con la disciplina dei livelli essenziali di assistenza (D.P.C.M. 12 gennaio 2017), articolata con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019 (Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria), e da ultimo strutturata con la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto il sistema integrato di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

Comma 423: il tavolo tecnico per l’efficientamento energetico

Il comma 423 istituisce, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, un apposito tavolo tecnico presso il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La finalità dichiarata è duplice: analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento che concorrano all’equilibrio economico degli enti del settore sanitario. La cornice ratio della disposizione si comprende solo alla luce dell’impatto crescente dei costi energetici sui bilanci delle aziende sanitarie: secondo i dati Agenas, le strutture ospedaliere assorbono in media il 7-9% della spesa sanitaria corrente per energia e utenze, con punte fino al 12% in alcune regioni del Mezzogiorno.

L’istituzione del tavolo tecnico deve avvenire con decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 30 gennaio 2026. Il termine ha natura ordinatoria, ma il superamento espone a profili di responsabilità politica e amministrativa. Il decreto dovrà definirne attribuzioni, modalità di funzionamento e durata.

Comma 424: composizione e gratuità del tavolo

Il comma 424 specifica che al tavolo tecnico partecipano rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità individuate presso le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti del SSN o altri enti pubblici competenti per materia. La norma stabilisce espressamente la natura gratuita della partecipazione: ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La clausola di invarianza si pone in coerenza con la giurisprudenza costituzionale sul principio di coordinamento della finanza pubblica (Corte cost., principio espresso in numerose pronunce sul vincolo di gratuità degli organismi consultivi).

La selezione delle «specifiche professionalità» lascia ampia discrezionalità alle amministrazioni di provenienza. È auspicabile che vengano coinvolti energy manager (ex L. 10/1991) delle aziende sanitarie, ingegneri clinici esperti di efficientamento, esperti GSE e referenti regionali della programmazione sanitaria.

Comma 425: integrazione del sistema di indicatori di performance

Il comma 425 modifica strutturalmente il sistema introdotto dall’art. 1, comma 304, L. 207/2024, integrandolo con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra livelli e variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed evoluzione dei livelli di servizio erogati. La coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è espressamente richiamata.

Il D.Lgs. 68/2011 (federalismo fiscale regionale) costituisce il pilastro normativo del sistema dei fabbisogni standard sanitari: l’art. 26 disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario; l’art. 27 individua le regioni benchmark utilizzate per la determinazione dei costi standard. Il comma 425 trasforma quindi il sistema di indicatori in uno strumento dinamico di monitoraggio della relazione fra input finanziari e output assistenziali.

Comma 426: l’audit del Comitato LEA come sanzione procedurale

Il comma 426 introduce nell’art. 1 della L. 207/2024 il nuovo comma 304-bis, che configura un meccanismo di audit obbligatorio per le regioni inadempienti. La fattispecie scatta quando una regione «non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia», adottato con il D.M. 12 marzo 2019 (in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 dell’art. 1 della L. 207/2024).

L’audit è svolto dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), istituito ai sensi dell’art. 9 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La finalità non è sanzionatoria in senso stretto, ma di supporto: individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento, entro due anni, della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il monitoraggio.

Il comma 426 fa salvo l’art. 15, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con L. 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell’erogazione del finanziamento integrativo del SSN. Le regioni inadempienti rimangono dunque esposte al rischio del mancato accesso alla quota premiale del finanziamento.

Profili costituzionali

Il blocco normativo si confronta con tre articoli centrali della Carta: l’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute come fondamentale; l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla legislazione concorrente la tutela della salute; l’art. 119 Cost., sul federalismo fiscale e i fabbisogni standard. Il meccanismo dell’audit ex comma 426 si colloca in una logica di leale collaborazione (art. 5 Cost.) e non di sostituzione: il Comitato LEA propone interventi, non li impone, e l’eventuale commissariamento resta disciplinato dalla normativa generale sui piani di rientro.

Implicazioni operative per le aziende sanitarie

Per i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, il blocco 423-426 impone:
a) la predisposizione di un’audit energetica interna entro il 2026, per essere pronti al confronto con il tavolo tecnico nazionale;
b) l’adeguamento dei sistemi di rendicontazione interna agli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia, con particolare attenzione alle macro-aree carenti;
c) la nomina o conferma del referente energy manager ex L. 10/1991, ove obbligatorio;
d) la pianificazione di investimenti su FER (fonti energetiche rinnovabili), efficientamento involucri, rinnovo HVAC e illuminazione LED, anche valorizzando le opportunità offerte dal PNRR (Missione 6 Salute) e dai fondi GSE.

Coordinamento con la normativa sui controlli

I dati raccolti dal tavolo tecnico e dal sistema di indicatori potranno alimentare le verifiche sulla regolarità della gestione finanziaria degli enti del SSN, anche in coordinamento con le funzioni della Corte dei conti (art. 100 Cost. e D.Lgs. 174/2016, Codice di giustizia contabile). Sul versante fiscale, le aziende sanitarie come enti pubblici non commerciali (art. 73 TUIR) restano soggette agli ordinari poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria ex artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973 per le attività commerciali eventualmente svolte.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: l’ASL di Caio e l’audit energetico preventivo

Caio è direttore generale di un’ASL del Mezzogiorno con tre presidi ospedalieri e quarantadue strutture territoriali. La voce energia incide per oltre l’11% sulla spesa corrente, ben sopra la media nazionale. In vista dell’istituzione del tavolo tecnico ex comma 423, Caio decide di anticipare il confronto con il livello nazionale commissionando entro marzo 2026 un’audit energetica completa su tutti i presidi, affidata a un raggruppamento temporaneo composto da una ESCo certificata e da un’università tecnica. L’audit individua tre filoni di intervento: rinnovo dell’impianto HVAC del presidio principale (investimento stimato 4,8 milioni, payback 6 anni), installazione di un impianto fotovoltaico da 1,2 MW sui tetti dei tre presidi (investimento 1,9 milioni, payback 7 anni con autoconsumo prevalente), sostituzione integrale dell’illuminazione interna con LED dimmerabili (investimento 0,9 milioni, payback 3 anni). Caio struttura un piano triennale finanziato per il 60% con fondi PNRR Missione 6, per il 30% con un’operazione GSE di scambio sul posto e per il 10% con risorse proprie. Quando il tavolo tecnico nazionale chiederà alle regioni di mappare le best practice, l’ASL di Caio sarà pronta a presentare un caso modello, accreditandosi come riferimento e migliorando il proprio posizionamento negli indicatori di performance ex comma 425.

Caso pratico 2: la regione di Sempronia sotto audit ex comma 304-bis

Sempronia è assessora alla sanità di una regione del Centro Italia. Il monitoraggio annuale del Nuovo Sistema di Garanzia 2026 evidenzia che la regione è sotto la soglia di garanzia minima sulla macro-area prevenzione collettiva (in particolare sugli indicatori screening oncologici e vaccinazioni dell’età adulta) e su due singoli indicatori della macro-area assistenza distrettuale (tempi d’attesa per le visite specialistiche e copertura cure domiciliari ADI). Automaticamente, ai sensi del nuovo comma 304-bis introdotto dal comma 426 LB 2026, la regione viene sottoposta ad audit del Comitato LEA. Il Comitato avvia entro sessanta giorni un’istruttoria che coinvolge tutte le ASL regionali, raccoglie dati, sente i dirigenti e individua quattro linee di intervento prioritarie: potenziamento dei centri screening, campagna vaccinale rafforzata sugli over 50, riorganizzazione delle agende CUP con liste di attesa garantite, raddoppio del personale infermieristico dedicato all’ADI. Sempronia, supportata dal direttore generale dell’Assessorato, redige un cronoprogramma vincolante per il raggiungimento delle soglie entro il 31 dicembre 2027. Il mancato rispetto del piano esporrebbe la regione, ex art. 15 comma 24 D.L. 95/2012, al rischio di mancata erogazione di parte del finanziamento integrativo SSN: per questo Sempronia istituisce una cabina di regia mensile con tutti i direttori generali ASL.

Domande frequenti

Cosa fa concretamente il tavolo tecnico istituito dal comma 423?

Il tavolo tecnico, costituito con decreto interministeriale Salute-MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, ha il compito di analizzare in modo sistematico i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche italiane e di individuare margini di efficientamento. L’obiettivo dichiarato è contribuire al raggiungimento dell’equilibrio economico degli enti del settore sanitario, considerato che la voce energia incide mediamente per il 7-9% sulla spesa corrente di un’azienda ospedaliera. Il tavolo dovrà mappare i consumi reali per tipologia di struttura, individuare le best practice nazionali ed europee, proporre linee guida tecniche per interventi di efficientamento (involucri, HVAC, illuminazione, autoproduzione da FER) e indicare priorità di investimento eventualmente integrabili con i fondi PNRR Missione 6 Salute e con gli strumenti GSE.

Come funziona il nuovo audit obbligatorio per le regioni inadempienti?

Il nuovo comma 304-bis inserito nell’art. 1 della L. 207/2024 prevede che, quando una regione non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più macro-aree o per singoli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (D.M. 12 marzo 2019), scatta automaticamente un audit del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA. L’audit non ha finalità sanzionatorie ma di supporto: il Comitato analizza le criticità e individua gli interventi necessari affinché la regione raggiunga la soglia minima entro i successivi due anni. Resta ferma l’applicazione dell’art. 15, comma 24, D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012 sulla verifica degli adempimenti regionali per l’accesso al finanziamento integrativo SSN. L’audit è quindi una pre-fase di responsabilizzazione, distinta dal commissariamento.

Quali sono le macro-aree del Nuovo Sistema di Garanzia?

Il Nuovo Sistema di Garanzia, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019 in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, monitora l’assistenza sanitaria regionale articolandola in tre macro-aree principali: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Ciascuna macro-area è declinata in un sistema di indicatori CORE che misurano l’effettiva erogazione dei LEA. Per ogni macro-area è fissata una soglia di garanzia minima sotto la quale la regione è considerata inadempiente. Il comma 426 della LB 2026 estende il meccanismo dell’audit non solo alle macro-aree complessive ma anche ai singoli indicatori, rendendo più granulare e tempestivo l’intervento del Comitato LEA. Le regioni in piano di rientro sono peraltro già sottoposte a monitoraggi rafforzati.

Quale ruolo hanno i fabbisogni standard ex D.Lgs. 68/2011 in questo sistema?

Il comma 425 richiede esplicita coerenza fra il monitoraggio dell’equilibrio finanziamento/servizi e i fabbisogni standard di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. L’art. 26 disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, mentre l’art. 27 individua le regioni benchmark utilizzate come riferimento per il calcolo dei costi standard. Il sistema dei fabbisogni standard rappresenta il pilastro del federalismo fiscale sanitario, consentendo di ripartire il finanziamento del SSN sulla base dei costi efficienti delle regioni migliori (ex art. 119 Cost.). L’integrazione con gli indicatori di performance permette di valutare non solo la dimensione di input (quante risorse vengono ripartite) ma anche la dimensione di output (quali livelli di servizio vengono effettivamente erogati a parità di risorse).

Le aziende sanitarie sono enti pubblici non commerciali ai fini fiscali?

Sì. Le ASL, le aziende ospedaliere, gli IRCCS pubblici e gli enti del SSN sono enti pubblici non commerciali ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) TUIR. Ciò significa che non producono reddito d’impresa per l’attività istituzionale di erogazione di prestazioni sanitarie, ma sono soggetti a tassazione per eventuali attività commerciali svolte in via accessoria (ad esempio prestazioni libero-professionali intramoenia, attività di ricerca su commessa privata, gestione di parcheggi a pagamento). Sono comunque soggette agli ordinari poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria di cui agli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e devono presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali. Sul piano contabile, applicano la disciplina speciale del D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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