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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Istituito nello stato di previsione del MEF un fondo con 68,7 mln per il 2026 e 67,75 mln per il 2027.
  • Finalità ampia: enti locali, interventi economici, sociali e socio-sanitari, sport e cultura.
  • Possibile destinazione anche ad associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore operanti sul territorio.
  • Risorse anche per recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico.
  • Finanziamento di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 772 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Sanita

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Dotazione 68.700.000 euro per il 2026 e 67.750.000 euro per il 2027.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atti di riparto del MEF e/o decreti dei ministeri di settore per la concreta destinazione delle risorse del fondo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l’anno 2026 ed euro 67.750.000 per l’anno 2027, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Inquadramento del fondo

Il comma 772 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), un nuovo fondo a destinazione mista con una dotazione complessiva di 136,45 milioni di euro distribuita su due esercizi: 68,7 milioni per il 2026 e 67,75 milioni per il 2027. Si tratta di una tipica norma di copertura che, pur priva di un articolato attuativo immediato, definisce il perimetro di intervento e l’autorità ordinante (il MEF), rinviando implicitamente a successivi atti di riparto e a decreti di natura non regolamentare per la concreta erogazione delle risorse.

Finalità e ambito di intervento

La norma elenca un ventaglio molto ampio di finalità: misure in favore degli enti locali, interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, sport, cultura, recupero del patrimonio storico-artistico-architettonico, infrastrutture stradali, sportive, scolastiche e ospedaliere, mobilità e riqualificazione ambientale. La latitudine della formulazione lascia intendere che si tratti di un fondo «contenitore», tipico delle leggi di bilancio italiane, destinato a finanziare progetti puntuali individuati nelle fasi successive di programmazione finanziaria. La menzione esplicita di «associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio» apre uno spazio operativo per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Rapporto con la disciplina degli enti locali

Il riferimento esplicito agli enti locali colloca la norma nella tradizione dei trasferimenti erariali integrativi previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Pur senza modificarne la disciplina, il fondo si inserisce nel sistema di finanziamento dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, andandosi a sommare alle risorse del Fondo di solidarietà comunale e ai contributi specifici per investimenti già previsti dalla legislazione vigente. La compatibilità con i vincoli di finanza pubblica andrà verificata in sede di programmazione, anche alla luce delle regole derivanti dal nuovo Patto di stabilità europeo.

Interventi socio-sanitari e patrimonio storico

La doppia menzione della «materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale» e del «recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico» rende il fondo polifunzionale. Per la parte sanitaria, le risorse potranno integrare la programmazione regionale ex artt. 32 Cost. e art. 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino del Servizio sanitario nazionale). Per la parte culturale, l’ambito naturale di riferimento è il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con particolare riguardo agli interventi di conservazione (artt. 29 e ss.) e restauro su beni vincolati.

Profili contabili e di programmazione

Trattandosi di uno stanziamento in conto capitale e in parte corrente da disciplinare con successivi decreti di riparto, la fruibilità effettiva delle risorse passerà da provvedimenti del MEF e dei ministeri di settore. Per gli enti beneficiari, sarà cruciale rispettare la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e gli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa sulla trasparenza dei contributi pubblici (art. 1, commi 125 e ss., L. 4 agosto 2017, n. 124, come modificato dall’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34).

Profili di trasparenza per gli ETS

Gli enti del Terzo settore che ricevano contributi superiori a 10.000 euro nel periodo di imposta sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, commi 125-bis e 125-quater, L. 124/2017, alla pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet ovvero nella nota integrativa o nella relazione di missione. Analoghi obblighi gravano sui beneficiari diversi dagli ETS. Si segnala inoltre che, in caso di contributi finalizzati a investimenti, gli enti locali devono rispettare i tempi di aggiudicazione e affidamento previsti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici), pena la revoca del finanziamento.

Coordinamento con altri fondi della LB 2026

La Legge di Bilancio 2026 contiene numerose autorizzazioni di spesa in favore di enti locali e mondo sociale (si vedano, ad esempio, i commi della stessa sezione welfare). Il fondo del comma 772 si caratterizza per la sua natura trasversale e per la flessibilità allocativa: potrà quindi essere utilizzato per integrare interventi non sufficientemente coperti dagli altri fondi settoriali. La sua dotazione, pur significativa, è concentrata sul biennio 2026-2027 e non prevede risorse a regime, indicando una logica di intervento mirato e non strutturale.

Cosa attendersi

Trattandosi di norma istitutiva di un fondo MEF a finalità multiple, è ragionevole attendersi che la concreta destinazione delle risorse avvenga attraverso atti amministrativi di riparto, eventuali tabelle allegate ai successivi provvedimenti finanziari o decreti del Ministro competente. Gli enti potenzialmente interessati — Comuni, Province, ETS, fondazioni culturali, aziende sanitarie — dovranno presidiare l’evoluzione attuativa per cogliere tempestivamente le finestre di accesso.

Domande frequenti

Chi può beneficiare delle risorse del fondo istituito dal comma 772?

Il comma 772 individua una platea molto ampia: enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane), associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio. Sono inclusi anche gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ex art. 45 D.Lgs. 117/2017, le aziende sanitarie locali per gli interventi socio-sanitari e gli enti culturali per il recupero del patrimonio. Le modalità di accesso saranno definite dai successivi decreti di riparto del Ministero dell’economia o dei ministeri di settore, che individueranno criteri, importi unitari e procedure di selezione delle iniziative finanziabili sul biennio 2026-2027.

Qual è la dotazione complessiva del fondo e per quanti anni?

La dotazione complessiva è di 136,45 milioni di euro distribuiti su due esercizi finanziari: 68.700.000 euro per il 2026 e 67.750.000 euro per il 2027. Non sono previste risorse a regime per gli anni successivi, il che indica una logica di intervento mirato e non strutturale. Le risorse confluiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e potranno essere oggetto di riparti annuali. La modesta riduzione tra 2026 e 2027 (circa 950.000 euro) riflette le tipiche dinamiche di calibrazione contabile sulle annualità del bilancio triennale.

Quali tipi di interventi infrastrutturali possono essere finanziati?

Il comma 772 elenca esplicitamente investimenti in infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale. Si tratta di un perimetro ampio che copre tanto la viabilità locale quanto l’edilizia scolastica e ospedaliera, includendo anche progetti di mobilità sostenibile e bonifiche ambientali. Per gli enti locali beneficiari, l’affidamento dei lavori dovrà rispettare il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Per gli interventi su beni vincolati, andranno osservate le procedure di autorizzazione previste dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

Quali obblighi di trasparenza gravano sugli enti che ricevono contributi?

Gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti privati beneficiari di contributi pubblici superiori a 10.000 euro nel periodo di imposta sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, commi 125-bis e seguenti, L. 124/2017, a pubblicare le informazioni sui propri siti internet o nella nota integrativa o nella relazione di missione. Gli enti locali devono inoltre alimentare la Banca dati nazionale delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e, in caso di finanziamenti di investimento, rispettare gli obblighi di monitoraggio previsti dal D.Lgs. 229/2011. La mancata pubblicazione comporta la restituzione delle somme.

Come si coordina questo fondo con altre risorse della Legge di Bilancio 2026?

Il fondo del comma 772 ha natura trasversale e flessibile e si affianca agli altri stanziamenti settoriali contenuti nella stessa Legge di Bilancio 2026. La sua peculiarità consiste nel poter coprire iniziative non altrimenti finanziate dai fondi dedicati. La gestione operativa passerà da provvedimenti amministrativi del MEF, eventualmente in concerto con i ministeri di settore (Cultura, Salute, Infrastrutture, Lavoro). È importante per gli enti potenzialmente beneficiari monitorare la pubblicazione di tali atti, che potrebbero essere distribuiti nei primi mesi del 2026 in funzione della programmazione finanziaria adottata.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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