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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La negoziazione assistita consente di separarsi o divorziare senza udienza in tribunale, tramite un accordo tra avvocati.
  • Serve almeno un avvocato per parte: ciascun coniuge è assistito dal proprio legale.
  • L’accordo è controllato dalla Procura: nulla osta senza figli, autorizzazione se ci sono figli minori o non autosufficienti.
  • Una volta perfezionato, produce gli stessi effetti di una sentenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Separarsi o divorziare non significa per forza affrontare un’aula di tribunale. Dal 2014 esiste la negoziazione assistita: una procedura in cui i coniugi, assistiti dai propri avvocati, raggiungono un accordo che ha lo stesso valore di una sentenza. È spesso la via più rapida e riservata per le coppie che hanno trovato un’intesa. Vediamo come funziona, chi può usarla e quali sono i passaggi.

Che cos’è

La negoziazione assistita è una convenzione con cui i coniugi si impegnano a risolvere in via amichevole la separazione, il divorzio o la modifica delle relative condizioni, con l’assistenza dei rispettivi avvocati. È stata introdotta dalla normativa del 2014 ed è un’alternativa al procedimento giudiziale e a quello davanti all’ufficiale di stato civile.

Chi può usarla e con quanti avvocati

Possono ricorrervi tutte le coppie, anche con figli. La legge richiede che ciascuna parte sia assistita da almeno un avvocato: non è ammesso, in questa procedura, un unico legale per entrambi (a differenza del ricorso congiunto in tribunale). I due avvocati garantiscono che l’accordo sia equilibrato e conforme alla legge.

Il controllo della Procura

Raggiunto l’accordo, interviene il Pubblico Ministero:

  • se i coniugi non hanno figli minori, maggiorenni incapaci, non autosufficienti o portatori di grave handicap, il PM rilascia un semplice nulla osta;
  • se invece ci sono figli in queste condizioni, l’accordo deve essere autorizzato dal PM, che verifica la rispondenza all’interesse dei figli; se ritiene l’accordo non conforme, lo trasmette al presidente del tribunale.

Gli effetti e la trascrizione

L’accordo autorizzato o munito di nulla osta produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio. Gli avvocati trasmettono copia all’ufficiale di stato civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni. Da quel momento la separazione o il divorzio è pienamente efficace anche verso i terzi.

Tempi e costi

La negoziazione assistita è in genere più rapida del processo: in assenza di figli può concludersi in poche settimane; con figli i tempi si allungano per il passaggio in Procura. Sul fronte dei costi incidono gli onorari dei due avvocati; non si paga il contributo unificato previsto per il processo. Resta una soluzione spesso conveniente, soprattutto per la rapidità e la riservatezza.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Si può divorziare senza andare in tribunale?

Sì, con la negoziazione assistita dagli avvocati o, nei casi più semplici, davanti all’ufficiale di stato civile. La negoziazione assistita produce gli stessi effetti di una sentenza.

Quanti avvocati servono per la negoziazione assistita?

Almeno uno per parte: ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato. Non è ammesso un unico legale per entrambi, a differenza del ricorso congiunto in tribunale.

Cosa succede se ci sono figli minori?

L’accordo deve essere autorizzato dalla Procura, che verifica la rispondenza all’interesse dei figli. Senza figli (o con figli autosufficienti) basta invece il nulla osta del PM.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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