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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche
In sintesi
  • L’assegno stabilito dal giudice o nell’accordo è un titolo esecutivo: si può agire subito per recuperarlo.
  • Si può chiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro o di altri terzi (art. 8 L. 898/1970, art. 156 c.c.).
  • In alternativa o in aggiunta si procede con il pignoramento dello stipendio o dei beni.
  • Il mancato versamento può integrare un reato (violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Capita spesso: la sentenza o l’accordo stabiliscono un assegno per il coniuge o per i figli, ma l’ex non paga. Non bisogna rassegnarsi né, all’opposto, farsi giustizia da soli: la legge offre strumenti civili ed eventualmente penali per ottenere quanto dovuto. Vediamo, in ordine, cosa si può fare.

Il provvedimento è già un titolo esecutivo

La sentenza di separazione o divorzio, il verbale di separazione consensuale omologato e l’accordo di negoziazione assistita sono titoli esecutivi: non occorre un nuovo processo per “farsi dare ragione”. Di fronte al mancato pagamento si può quindi agire direttamente in via esecutiva per recuperare le somme dovute, comprese quelle arretrate.

Il pagamento diretto da parte di terzi

Uno strumento molto efficace è l’ordine di pagamento diretto: l’avente diritto può ottenere che i terzi tenuti a versare somme all’obbligato (in primo luogo il datore di lavoro, ma anche l’INPS per la pensione o la banca) paghino direttamente a lui una parte di quelle somme. È previsto dall’art. 8 della legge 898/1970 per il divorzio e, per la separazione, dall’art. 156 del codice civile. Così l’assegno arriva senza passare dalle mani dell’ex.

Il pignoramento

In alternativa o in aggiunta si può procedere con il pignoramento: dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), del conto corrente o di beni dell’obbligato. Per i crediti di mantenimento la legge consente, su autorizzazione del giudice, di pignorare lo stipendio anche oltre i limiti ordinari, data la natura alimentare del credito.

I profili penali

Il mancato pagamento può avere rilievo penale. La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del codice penale) punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari; una norma specifica (art. 570-bis) sanziona inoltre l’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio. In questi casi si può presentare querela; il procedimento penale è un ulteriore strumento di pressione, oltre a quelli civili.

Cosa conviene fare, in pratica

In genere il percorso più rapido è: diffidare formalmente l’ex tramite l’avvocato; se non paga, attivare l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro o il pignoramento; valutare, nei casi più gravi e persistenti, la querela penale. Conviene conservare con cura la prova dei mancati pagamenti (estratti conto, solleciti) e rivolgersi a un avvocato per scegliere lo strumento più adatto.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Cosa posso fare se l’ex non paga l’assegno?

Il provvedimento è un titolo esecutivo: puoi chiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro, procedere al pignoramento dello stipendio o dei beni e, nei casi gravi, presentare querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Posso farmi pagare direttamente dal datore di lavoro dell’ex?

Sì. L’art. 8 della legge sul divorzio e l’art. 156 del codice civile consentono di ordinare ai terzi tenuti a versare somme all’obbligato (datore di lavoro, INPS) di pagarle direttamente all’avente diritto.

Non pagare il mantenimento è reato?

Può esserlo. La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e l’omesso versamento dell’assegno di separazione o divorzio (art. 570-bis c.p.) sono fattispecie penali perseguibili, di norma, a querela.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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In sintesi

  • L’assegno stabilito dal giudice o nell’accordo è un titolo esecutivo: si può agire subito per recuperarlo.
  • Si può chiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro o di altri terzi (art. 8 L. 898/1970, art. 156 c.c.).
  • In alternativa o in aggiunta si procede con il pignoramento dello stipendio o dei beni.
  • Il mancato versamento può integrare un reato (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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