Testo dell'articoloVigente
Il comma 6 LB 2026 stanzia 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Si tratta di un’integrazione marginale ma stabile per il fondo destinato alle finalità indicate dal comma 5, ovvero il sostegno all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari in condizione di disagio economico. Vediamo, con scenari concreti, come questa cifra si traduce in pratica per beneficiari, Comuni, INPS e Parlamento.
Prima degli esempi: il quadro normativo
Il comma 6 non istituisce un nuovo strumento: si limita a rifinanziare in modo aggiuntivo la misura già esistente, comunemente nota come «carta solidale» o «carta dedicata a te», introdotta dall’articolo 1, comma 450 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e successivamente modificata e prorogata dalla legge n. 213/2023 e dai provvedimenti attuativi. La cifra di 2.231.000 euro per anno va letta in coordinato disposto con il comma 5 della stessa legge n. 199/2025, che a sua volta dispone l’incremento principale del fondo.
In sintesi: il comma 5 alza la dotazione complessiva, il comma 6 vi aggiunge un’ulteriore quota di 2.231.000 euro annui per il biennio 2026-2027. La sommatoria delle due voci forma la disponibilità effettiva su cui INPS e Comuni lavoreranno per il riparto annuale.
Rapporto con il comma 5: integrazione del fondo
La tecnica legislativa utilizzata è quella dell’incremento «per relationem»: il legislatore non riscrive la disciplina sostanziale, ma agisce solo sulla copertura finanziaria. Questo comporta due conseguenze operative:
- i criteri di accesso restano quelli fissati dal D.M. attuativo della misura madre (residenza, ISEE entro la soglia, composizione del nucleo, esclusione di redditi da NASpI/DIS-COLL o pensioni);
- la quota aggiuntiva confluisce nel medesimo capitolo di bilancio e segue gli stessi tempi di erogazione, evitando duplicazioni amministrative.
Per il beneficiario non cambia nulla in termini di importo individuale automatico: la carta resta nominativa, prepagata, ricaricata dall’INPS sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni. La differenza la si vede sul numero di nuclei raggiunti o sull’importo unitario, a seconda delle scelte del decreto interministeriale di riparto.
Riparto, DM e controlli
L’attuazione concreta del comma 6 passa per tre passaggi:
- Decreto interministeriale di riparto tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell’economia e Ministero del lavoro. Il DM fissa la quota per Comune sulla base dei residenti e di indicatori di disagio.
- Trasmissione INPS degli elenchi nominativi ai Comuni, che individuano i beneficiari secondo i criteri del DM.
- Controlli antifrode INPS a campione e a tappeto, con verifica ISEE, anagrafe tributaria e incrocio con altre prestazioni assistenziali.
La trasparenza verso il Parlamento è garantita da una relazione annuale che il Ministero competente trasmette alle Camere, con il dettaglio delle somme erogate, dei nuclei beneficiari e dei recuperi a seguito di controlli.
Cinque scenari concreti
Scenario 1 — Rifinanziamento ad annualità chiuse
Il Comune di Verona ha esaurito a ottobre 2026 la quota assegnata sul fondo madre del comma 5, perché il numero di nuclei aventi diritto è risultato superiore al previsto. Con l’entrata in vigore del comma 6, il DM di riparto dei 2.231.000 euro aggiuntivi attribuisce a Verona ulteriori 18.400 euro. Il Comune può riaprire la finestra di erogazione per i 92 nuclei rimasti in lista d’attesa, con ricarica media di 200 euro pro capite. Operativamente, la dirigenza dei servizi sociali aggiorna la determina di assegnazione e comunica all’INPS gli elenchi integrativi entro 30 giorni dal DM.
Scenario 2 — Incremento per un Comune capoluogo
Il Comune di Bari, capoluogo di città metropolitana, riceve sulla quota base del comma 5 circa 1,2 milioni di euro per il 2026. L’integrazione del comma 6, ripartita pro-quota in base ai residenti ISTAT, porta ulteriori 41.200 euro circa. La somma marginale non basta per ampliare la platea complessiva ma viene destinata, con delibera di Giunta, a coprire i nuclei monoreddito con minori a carico individuati come priorità nel regolamento comunale. Il dirigente del Settore Welfare predispone la modifica del bando interno e la pubblica sull’albo pretorio.
Scenario 3 — Controllo antifrode INPS con SOS al Comune
Durante i controlli a campione previsti dal D.M., l’INPS individua per un beneficiario di Genova una difformità tra ISEE dichiarato e patrimonio mobiliare risultante dall’anagrafe tributaria. Il sistema genera una «segnalazione operativa di servizio» (SOS) al Comune, che blocca temporaneamente la carta in attesa di verifica. Il beneficiario riceve comunicazione, può produrre documentazione integrativa entro 30 giorni. Se la difformità è confermata, l’importo già caricato sulla carta viene recuperato secondo le procedure di indebito INPS. La cifra recuperata torna nella disponibilità del fondo e, su input del MEF, può essere riassegnata nel DM successivo.
Scenario 4 — Rendicontazione tramite ANCI
L’ANCI, in qualità di interlocutore istituzionale dei Comuni, raccoglie a marzo 2027 i dati di erogazione 2026 da 6.400 Comuni italiani. La piattaforma di rendicontazione, integrata con il portale del Ministero dell’agricoltura, distingue le somme provenienti dal comma 5 e quelle aggiuntive del comma 6. Il rapporto ANCI evidenzia che la quota del comma 6 è stata utilizzata per il 96,8 per cento, con residui di 71.000 euro in Comuni con bassa platea ISEE. I residui rientrano nel fondo per la successiva annualità 2027, secondo il principio di reiscrizione previsto dal D.M.
Scenario 5 — Trasparenza al Parlamento via relazione
Entro il 30 giugno 2027, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette alle Camere la relazione annuale prevista per la misura. La relazione, depositata in Commissione Bilancio e Affari sociali, evidenzia separatamente l’utilizzo dei 2.231.000 euro del comma 6: numero di nuclei beneficiari (circa 11.000 stimati), importo unitario medio (circa 200 euro), Comuni assegnatari, recuperi antifrode (1,8 per cento del totale). Su questi dati i deputati e i senatori possono presentare interrogazioni e emendamenti per la successiva legge di bilancio. Le commissioni possono inoltre richiedere audizioni del Ministro o di rappresentanti INPS e ANCI per approfondire criticità emerse nei territori, ad esempio differenze di copertura tra Nord e Sud o tempi di erogazione anomali. Il ciclo trasparenza-controllo-rifinanziamento rappresenta uno dei tratti qualificanti della misura, e il comma 6 vi si inserisce confermandone la logica.
Cosa cambia per cittadini e Comuni
Per il beneficiario il comma 6 non introduce nuovi diritti soggettivi: la carta solidale resta una misura di sostegno discrezionale, contingentata dalle disponibilità di bilancio e selezionata su graduatoria comunale. L’effetto pratico è una probabilità leggermente più alta di rientrare in graduatoria, soprattutto nei Comuni con liste d’attesa, e una tenuta del meccanismo per il biennio 2026-2027.
Per il Comune aumenta lievemente la quota da gestire e, soprattutto, si conferma l’impianto operativo già sperimentato: predisposizione elenchi, dialogo con INPS, controllo dei requisiti, rendicontazione. Resta cruciale la tempestività nella pubblicazione degli avvisi e nella trasmissione degli elenchi, per evitare slittamenti di cassa che rischiano di far slittare l’erogazione al beneficiario.
Per l’INPS resta fermo il ruolo di soggetto pagatore e controllore, con verifiche antifrode rafforzate e con la responsabilità della tracciabilità contabile delle somme aggiuntive previste dal comma 6. La logica complessiva è quella di una misura mantenuta in vita con dotazioni progressive, senza un’espansione strutturale ma con un segnale di continuità che permette ai Comuni di pianificare la spesa sociale del biennio.
Va sottolineato che il comma 6 si inserisce in un quadro più ampio di sostegno al disagio alimentare, dove convivono fondi statali (carta solidale, social card storica, assegno di inclusione per i nuclei con i requisiti), interventi regionali e contributi del Terzo settore (banco alimentare, parrocchie, fondazioni). L’integrazione di 2.231.000 euro va dunque letta come tassello e non come misura autonoma; il suo impatto effettivo dipende dalla capacità dei Comuni di coordinare le diverse fonti e di evitare sovrapposizioni con altre prestazioni assistenziali.
Norme e fonti
- Art. 1, comma 6, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)
- Art. 1, comma 5, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (incremento principale del fondo)
- Art. 1, comma 451-bis, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (autorizzazione di spesa originaria)
- Art. 1, commi 450 e seguenti, L. 197/2022 (istituzione fondo carta solidale)
- L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 199-203 (proroga e modifica misura)
- D.M. interministeriale Agricoltura-MEF-Lavoro di riparto annuale (atto attuativo)
- Circolari INPS in materia di controlli antifrode su prestazioni assistenziali
Domande frequenti
1. I 2.231.000 euro del comma 6 vanno a tutti i nuclei già beneficiari della carta solidale?
No, non in automatico. La somma confluisce nel fondo madre e viene ripartita ai Comuni con D.M. Sono i Comuni a individuare in concreto i nuclei, secondo i criteri del decreto interministeriale e dei regolamenti locali; il beneficiario non deve presentare una nuova domanda specifica per la quota del comma 6.
2. La quota aggiuntiva può essere usata per beni diversi da quelli alimentari?
No. Il rinvio al comma 5 vincola la destinazione: i fondi del comma 6 servono esclusivamente per le finalità ivi previste, quindi l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (con eventuali estensioni a carburanti o trasporti solo se previste dal D.M. attuativo per quella annualità).
3. Cosa succede se un Comune non spende interamente la quota assegnata sul comma 6?
I residui non utilizzati rientrano nel fondo per la successiva annualità o vengono riassegnati ad altri Comuni con maggiore platea, secondo il principio di flessibilità previsto dal D.M. La rendicontazione ANCI e il monitoraggio ministeriale assicurano la tracciabilità di queste movimentazioni.
4. Chi controlla l’effettivo utilizzo delle somme aggiuntive del comma 6?
Il controllo è multilivello: INPS effettua i controlli antifrode sui singoli beneficiari; i Comuni rendicontano l’utilizzo all’ANCI e al Ministero; il Parlamento riceve una relazione annuale dettagliata che evidenzia anche l’uso della quota aggiuntiva del comma 6. La Corte dei conti può inoltre svolgere verifiche di legittimità e di regolarità contabile.