Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Previdenza complementare 2026: cosa cambia con la nuova Authority del welfare

    In sintesi

    • Il comma 256 estende i benefici welfare e di previdenza complementare ai vertici delle Authority indipendenti.
    • L’estensione richiede una specifica delibera adottata dal singolo organo collegiale o dal vertice dell’Authority.
    • Sono interessate dieci Authority: AGCM, Consob, ART, ARERA, AGCOM, Garante Privacy, ANAC, COVIP, Commissione di garanzia sullo sciopero.
    • I benefici si applicano anche in assenza di Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
    • La norma riguarda esclusivamente il personale dipendente dell’Authority e i componenti degli organi, non soggetti esterni.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 256 della L. 199/2025 consente che le misure di welfare integrativo e previdenza complementare previste dalla contrattazione integrativa si applichino, su delibera del singolo organo, anche al presidente e ai componenti delle dieci principali Authority indipendenti italiane, anche in assenza di TFR. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 256 LB 2026: welfare e previdenza complementare Authority.

    Previdenza complementare nelle Authority: cosa prevede il comma 256

    La previdenza complementare rappresenta il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano, con l’obiettivo di integrare la pensione pubblica attraverso forme di risparmio collettivo o individuale. La Legge di Bilancio 2026 introduce una novità che riguarda una categoria specifica di soggetti: i vertici delle Autorità amministrative indipendenti.

    Il comma 256 stabilisce che le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale – inclusa la previdenza complementare, anche in assenza di TFR – previste dalla contrattazione integrativa o da analoghi accordi per il personale dipendente, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti delle principali Authority indipendenti. L’elenco comprende: AGCM (Antitrust), Consob, Autorità di regolazione dei trasporti (ART), ARERA, AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC, COVIP, Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero.

    Il meccanismo non è automatico: l’applicazione richiede una specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice. Questo significa che ciascuna Authority deciderà in modo autonomo se e come estendere questi benefici ai propri vertici. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026 e non è subordinata a decreti attuativi, essendo immediatamente operativa nel momento in cui la singola Authority adotta la delibera.

    Checklist: la mia Authority ha adottato la delibera per i benefici welfare?

    • Verificare se l’Authority di appartenenza ha adottato una delibera ai sensi del comma 256.
    • Accertarsi che la contrattazione integrativa dell’Authority preveda misure di welfare o previdenza complementare per il personale dipendente.
    • Controllare se i benefici si applicano anche in assenza di TFR, come consentito dalla norma.
    • Valutare quali specifiche misure (fondi pensione, assicurazioni integrative, altri benefit) rientrano nell’ambito della delibera.
    • Consultare l’ufficio risorse umane o il responsabile degli affari generali dell’Authority per informazioni sullo stato della delibera.

    Tizio: commissario di un'Authority che valuta l'adesione a un fondo pensione

    Scenario. Tizio è componente del collegio di un’Authority indipendente. L’ente ha adottato nel febbraio 2026 una delibera che estende i benefici della previdenza complementare ai componenti degli organi, ai sensi del comma 256. Tizio non ha TFR.

    Come si legge in pratica. Grazie alla delibera adottata dall’Authority e alla previsione del comma 256 che ammette l’applicazione dei benefici anche in assenza di TFR, Tizio può aderire al fondo pensione negoziale o alla forma di previdenza complementare prevista dalla contrattazione integrativa dell’ente. Le condizioni specifiche dipendono dal contenuto della delibera e dalla contrattazione integrativa vigente.

    Passaggi chiave per Tizio

    • Ottenere copia della delibera adottata dall’Authority e verificarne il contenuto.
    • Identificare la forma di previdenza complementare accessibile in base alla delibera.
    • Valutare le condizioni di adesione, il contributo previsto e il fondo destinatario.
    • Consultare un consulente previdenziale per ottimizzare l’allocazione delle risorse.
    • Presentare l’adesione nei termini indicati dall’Authority.

    Caia: presidente di Authority che non ha ancora adottato la delibera

    Scenario. Caia è presidente di un’Authority indipendente. A marzo 2026, la sua Authority non ha ancora deliberato sull’applicazione del comma 256. Caia si chiede se può comunque accedere ai benefici.

    Come si legge in pratica. No. Il comma 256 richiede esplicitamente l’adozione di una specifica delibera da parte del singolo organo collegiale o di vertice. In assenza di tale delibera, i benefici di welfare e previdenza complementare non si applicano automaticamente ai componenti degli organi. Caia può promuovere l’adozione della delibera attraverso i meccanismi interni di governance dell’ente.

    Passaggi chiave per Caia

    • Verificare se il comma 256 è stato inserito nell’agenda dei lavori del collegio.
    • Richiedere agli uffici tecnici una proposta di delibera in linea con la normativa.
    • Verificare che la contrattazione integrativa interna preveda misure estendibili ai vertici.
    • Valutare il profilo giuridico dell’adozione della delibera con i servizi legali dell’ente.
    • Monitorare le prassi adottate dalle altre Authority per uniformare il trattamento.

    Sempronio: dirigente dipendente di un'Authority già beneficiario di welfare

    Scenario. Sempronio è un dirigente dipendente di un’Authority e già beneficia delle misure di welfare e previdenza complementare previste dalla contrattazione integrativa. Si chiede cosa cambia per lui con il comma 256.

    Come si legge in pratica. Per Sempronio, in quanto dipendente, la situazione non cambia: i benefici della contrattazione integrativa erano già applicabili al personale dipendente. Il comma 256 estende la platea ai vertici politici dell’ente (presidente e componenti degli organi), che in precedenza ne erano esclusi. Sempronio mantiene invariati i propri diritti.

    Passaggi chiave per Sempronio

    • Verificare che la propria posizione previdenziale complementare sia correttamente aggiornata.
    • Accertarsi che eventuali contribuzioni del datore di lavoro siano state versate regolarmente.
    • Valutare se la delibera adottata ai sensi del comma 256 modifica indirettamente le condizioni della contrattazione integrativa applicabile ai dipendenti.
    • Richiedere informazioni all’ufficio risorse umane su eventuali novità operative derivanti dalla delibera.
    • Aggiornare la posizione previdenziale complementare con il proprio gestore o fondo pensione.

    Quando conviene una verifica

    Le regole della previdenza complementare nelle Authority dipendono dalle delibere interne e dalla contrattazione integrativa vigente. Un consulente specializzato può analizzare la specifica situazione e orientare le scelte previdenziali. Consulta un esperto di welfare aziendale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il comma 256 si applica a tutti i dipendenti delle Authority?

    No. Le misure di welfare e previdenza complementare per il personale dipendente erano già previste dalla contrattazione integrativa. Il comma 256 estende la possibilità di applicarle specificamente al presidente e ai componenti degli organi di vertice, che sono nominati con atti diversi rispetto ai dipendenti. Per i dipendenti non vi è una modifica sostanziale.

    La norma è automaticamente operativa o richiede ulteriori adempimenti?

    Non è automatica. L’applicazione richiede l’adozione di una specifica delibera da parte del singolo organo collegiale o di vertice dell’Authority. Ogni ente deve deliberare autonomamente. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi ministeriali.

    Perché la norma prevede l'applicazione anche in assenza di TFR?

    I componenti degli organi delle Authority non sono dipendenti nel senso tradizionale e spesso non maturano il TFR. La previsione esplicita dell’applicabilità ‘anche in assenza di TFR’ serve a superare l’ostacolo giuridico che avrebbe potuto impedire l’accesso alla previdenza complementare a chi non ha un rapporto di lavoro subordinato standard.

    Quali Authority rientrano nell'ambito del comma 256?

    Il comma elenca espressamente: AGCM (Autorità garante della concorrenza), Consob, Autorità di regolazione dei trasporti, ARERA, AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC, COVIP, Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

    I benefici previsti dalla delibera possono includere forme diverse dalla previdenza complementare?

    Sì. Il comma 256 fa riferimento a ‘benefici di natura assistenziale e sociale’, inclusa la previdenza complementare. Possono quindi rientrare anche polizze sanitarie integrative, benefit assistenziali e altre misure di welfare integrativo, purché siano previste dalla contrattazione integrativa o da analoghi accordi dell’Authority e la delibera le comprenda esplicitamente.

    Vedi anche: Deduzione previdenza complementare, Pensione complementare, Pensione a inizio 2027 e Dipendente con 28.000 euro.

  • Art. 300 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

    Art. 300 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo; b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

    2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

    3. 3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia: a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione; b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato; c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

  • Art. 107 L. 633/1941

    Art. 107 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

    Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84.

    Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma.

    È ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo. 53

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 7 TU Giustizia Tributaria: Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

    Art. 7 D.Lgs. 175/2024 – Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il concorso per esami di cui all'articolo 5 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.

    2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

    3. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

    4. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

    5. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 2, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni, con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

    6. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione «Giustizia tributaria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

  • SCIA: come funziona la segnalazione di inizio attività

    In sintesi

    • Che cos’è la SCIA: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sostituisce la vecchia autorizzazione preventiva per molte attività economiche (commercio, somministrazione, artigianato, alcuni servizi).
    • Avvio immediato: l’attività può iniziare dalla data di presentazione della SCIA, senza attendere il nulla osta del Comune.
    • Dove si presenta: lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si svolge l’attività, quasi sempre tramite portale telematico.
    • Controlli successivi: il Comune – e gli altri enti coinvolti – può verificare la correttezza di quanto dichiarato entro i termini di legge e, in caso di carenze, intervenire con diffide o sospensioni.
    • Collegamento con la ComUnica: la SCIA al SUAP si affianca alla Comunicazione Unica al Registro delle Imprese; per alcune attività le due procedure sono integrate in un unico invio.
    • Responsabilità del dichiarante: chi presenta la SCIA certifica di possedere tutti i requisiti richiesti; dichiarazioni false comportano responsabilità penale oltre alle sanzioni amministrative.

    La SCIA: avvio immediato, controllo a posteriori

    Chi vuole aprire un negozio, un bar, un’officina artigiana o molte altre attività economiche si trova spesso a dover presentare una SCIA. Ma che cos’è esattamente e perché è diversa da una normale richiesta di autorizzazione?

    La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nasce da un principio semplice: lo Stato si fida di quanto dichiari, ti lascia partire subito e controlla dopo. Prima della SCIA esisteva – e per alcune attività esiste ancora – l’autorizzazione preventiva: bisognava presentare la domanda, aspettare i tempi dell’ufficio comunale e ricevere il provvedimento prima di aprire. Con la SCIA quella attesa non c’è più: l’attività può iniziare il giorno stesso in cui si consegna la segnalazione.

    Questo non significa che il Comune non controlli. L’amministrazione – e gli altri enti competenti, come l’ASL o i Vigili del fuoco, a seconda del settore – può verificare la correttezza e la completezza di quanto dichiarato entro i termini stabiliti dalla legge. Se emergono carenze sanabili, viene concessa la possibilità di regolarizzare. Se le carenze sono sostanziali o vi sono falsi, l’attività può essere sospesa o inibita.

    La SCIA si presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il SUAP, del Comune in cui si svolge l’attività. Quasi tutti i Comuni gestiscono il SUAP tramite un portale telematico; in molti casi è possibile usare la piattaforma nazionale ImpresaInUnGiorno. Per alcune categorie di imprese, la SCIA al SUAP è integrata con la Comunicazione Unica alle Camere di Commercio, in modo da assolvere tutti gli adempimenti con un unico invio.

    SCIA: attività tipiche, ente destinatario e momento di avvio
    Tipo di attività Ente destinatario Quando inizia l'attività
    Commercio al dettaglio (medie superfici) SUAP del Comune Dalla data di presentazione della SCIA
    Somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante) SUAP del Comune Dalla data di presentazione della SCIA
    Attività artigianale (parrucchiere, estetista, officina) SUAP del Comune Dalla data di presentazione della SCIA
    Apertura di un'unità locale commerciale SUAP del Comune Dalla data di presentazione della SCIA
    Attività soggetta ad autorizzazione (es. farmacia, taxi) Ente competente specifico Solo dopo il rilascio del provvedimento (non SCIA)

    Esempio pratico

    • Tizio vuole aprire una piccola rivendita di abbigliamento in un locale commerciale di 120 mq nel centro di Torino. L’attività rientra nel commercio al dettaglio ed è soggetta a SCIA. Il lunedì mattina Tizio invia la SCIA al SUAP del Comune di Torino tramite il portale telematico, allegando la planimetria del locale, la documentazione sull’agibilità e l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali e professionali. Dalla stessa mattina – dalla data e dall’ora di presentazione della SCIA – il negozio può aprire i battenti. Il Comune ha poi un determinato periodo per effettuare i controlli: se tutto è in ordine, non riceve alcuna comunicazione. Se emergono carenze sanabili, riceverà una diffida con un termine per regolarizzare.

    Documenti necessari

    • Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante
    • Planimetria del locale (in scala) con indicazione della destinazione d’uso degli spazi
    • Documentazione sull’agibilità o sull’idoneità del locale (certificato di agibilità o dichiarazione equivalente)
    • Autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali (assenza di condanne ostative) e, ove richiesti, professionali o abilitativi
    • Eventuale nulla osta di altri enti (ASL, Vigili del fuoco, Soprintendenza) se l’attività o il locale li richiedono
    • PEC attiva dell’impresa, da comunicare anche al Registro delle Imprese come domicilio digitale

    Caso 1 – Tizio apre un bar con somministrazione

    Scenario. Tizio ha trovato un locale idoneo in un comune lombardo e vuole aprire un bar con somministrazione di alimenti e bevande. Ha superato il corso abilitante per la somministrazione e il locale è già in regola con le norme antincendio.

    Come si applica. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA. Tizio compila la SCIA sul portale del SUAP del suo Comune, allegando: la planimetria del locale, la documentazione del corso abilitante, la dichiarazione di possesso dei requisiti morali, il certificato di prevenzione incendi e l’autorizzazione sanitaria (o la SCIA sanitaria all’ASL, presentata contestualmente). Una volta inviata la SCIA – e ricevuta la ricevuta di protocollazione – il bar può aprire. Il Comune e l’ASL effettueranno controlli entro i termini previsti dalla legge; l’esito positivo non viene comunicato espressamente: il silenzio equivale ad assenza di rilievi.

    In pratica

    • Verificare sul sito del Comune quali allegati sono richiesti per la SCIA di somministrazione: i moduli variano da Comune a Comune.
    • Presentare contestualmente la SCIA sanitaria all’ASL se il Comune non gestisce l’inoltro automatico.
    • Conservare la ricevuta di protocollazione della SCIA: è il documento che attesta la data di avvio dell’attività.

    Caso 2 – Caio trasferisce la sede di un'officina artigiana

    Scenario. Caio gestisce un’officina meccanica artigiana in un Comune toscano. Trova un locale più grande nello stesso Comune e vuole trasferire lì l’attività, chiudendo la vecchia sede.

    Come si applica. Il trasferimento di un’attività artigianale già avviata comporta una SCIA di variazione al SUAP. Caio non deve ‘riaprire’ l’attività da zero, ma segnalare il cambio di sede. Deve allegare la documentazione del nuovo locale (planimetria, agibilità, eventuale verifica dell’impatto acustico se l’officina genera rumore). Contestualmente, deve aggiornare il Registro delle Imprese comunicando la variazione di sede tramite la Comunicazione Unica. Il trasferimento è operativo dalla data di presentazione della SCIA di variazione; la vecchia sede viene formalmente chiusa con la stessa comunicazione.

    In pratica

    • Inviare la SCIA di variazione al SUAP per il cambio di sede, con la documentazione del nuovo locale.
    • Inviare la Comunicazione Unica alle Camere di Commercio per aggiornare la sede nel Registro delle Imprese.
    • Aggiornare anche l’indirizzo PEC e la sede sui contratti in corso con fornitori e clienti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Tutte le attività possono partire con la SCIA o alcune richiedono ancora un'autorizzazione?

    La SCIA si applica alle attività per cui la legge non richiede espressamente un’autorizzazione preventiva. Alcune attività restano sottoposte ad autorizzazione: farmacie, taxi, attività che rientrano in regimi di contingentamento o che richiedono valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Per sapere se la tua attività è soggetta a SCIA o ad autorizzazione, consulta il portale ImpresaInUnGiorno o il SUAP del tuo Comune.

    Cosa succede se il Comune trova un problema dopo che ho già aperto?

    Se durante i controlli emergono carenze sanabili, il Comune ti notifica una diffida con un termine per regolarizzare. Se le carenze sono insanabili o vi sono dichiarazioni false, può disporre la sospensione o l’inibizione dell’attività. In caso di dichiarazioni false scattano anche le responsabilità penali.

    Devo aspettare una conferma del Comune prima di aprire?

    No. Con la SCIA non esiste un nulla osta preventivo. L’attività può partire dalla data e dall’ora di presentazione della SCIA al SUAP. La ricevuta di protocollazione è il documento che attesta questo momento.

    La SCIA si presenta anche per il trasferimento o la modifica dell'attività?

    Sì. La SCIA non vale solo per l’avvio iniziale: si usa anche per comunicare il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di attività o altre variazioni sostanziali. Alcune variazioni minori possono invece essere oggetto di semplice comunicazione o non richiedere alcun adempimento: verifica sul portale del SUAP caso per caso.

    Devo presentare la SCIA e la Comunicazione Unica separatamente?

    Dipende dall’attività e dal Comune. In molti casi le due procedure sono integrate: la piattaforma ImpresaInUnGiorno o il portale camerale trasmette automaticamente la SCIA al SUAP contestualmente alla Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. In altri casi vanno presentate separatamente. Verifica sempre le istruzioni del SUAP del tuo Comune.

    Serve la PEC per presentare la SCIA?

    Sì. Le imprese (individuali e societarie) sono obbligate ad avere una PEC attiva, che costituisce il loro domicilio digitale. Quasi tutti i SUAP comunicano via PEC gli esiti dei controlli e le eventuali diffide. La PEC va anche comunicata al Registro delle Imprese tramite la Comunicazione Unica.

  • Art. 324-bis D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese

    Art. 324-bis D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonché 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 82

    2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con la sanzione di cui al comma 1.

    3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

    4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

    5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice. (45)

  • Accise sui tabacchi 2026: di quanto aumentano le sigarette? esempio

    In sintesi

    • Sigarette: componente specifica a 32 euro/1.000 nel 2026, 35,50 nel 2027, 38,50 dal 2028.
    • Tabacco trinciato a taglio fino: aliquota portata a 47 euro/kg nel 2026, poi 49 e 51.
    • Altra categoria di tabacchi (lettera c): 161,50 euro/kg nel 2026, 165,50 nel 2027, 169,50 dal 2028.
    • Norma in attesa di decreto attuativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le comunicazioni trimestrali.
    • Le aliquote si applicano insieme a eventuali componenti ad valorem già previste dal testo unico accise.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 119-121 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026 con effetti pluriennali fino al 2028, incrementano le accise sul tabacco lavorato modificando il D.Lgs. 504/1995: la componente specifica sulle sigarette sale a 32 euro/1.000 nel 2026, 35,50 nel 2027 e 38,50 dal 2028; le accise sui tabacchi trinciati e sulle altre categorie sono parimenti aumentate con valori differenziati per anno. Parte della disciplina attuativa è demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Approfondimento normativo completo: Commi 119-121 LB 2026: accise tabacchi e prodotti nicotina.

    L'aumento progressivo delle accise sui tabacchi fino al 2028

    La legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui prodotti del tabacco con una misura pluriennale: gli aumenti non si esauriscono nel 2026 ma seguono un percorso graduale sino al 2028. I commi 119-121 della L. 199/2025 modificano il D.Lgs. 504/1995, il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, agendo sulle aliquote specifiche di diverse categorie di tabacco lavorato. L’obiettivo è incrementare il prelievo fiscale sul tabacco con una progressione che consenta al mercato di adattarsi.

    Per le sigarette, la modifica riguarda la componente specifica dell’accisa, ossia quella calcolata in valore fisso per mille sigarette, indipendentemente dal prezzo di vendita. I valori fissati dalla norma sono: 32 euro per 1.000 sigarette nell’anno 2026, 35,50 euro per 1.000 nell’anno 2027 e 38,50 euro per 1.000 a decorrere dall’anno 2028. Anche le altre categorie di tabacco lavorato – tra cui il tabacco trinciato a taglio fino e un’ulteriore categoria indicata alla lettera c) dell’articolo 39-octies del D.Lgs. 504/1995 – seguono analoghe traiettorie di aumento, con valori distinti.

    Una parte della disciplina è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà definire il contenuto e le modalità delle comunicazioni trimestrali tra i depositi autorizzati. Fino alla pubblicazione di tale atto, la norma è pienamente vigente nelle sue componenti direttamente applicabili, mentre gli aspetti procedurali legati alle comunicazioni restano in attesa. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa sapere sulle accise tabacchi 2026-2028

    • Sigarette 2026: componente specifica dell’accisa pari a 32 euro per 1.000 sigarette.
    • Sigarette 2027: la componente sale a 35,50 euro per 1.000 sigarette.
    • Sigarette dal 2028: la componente raggiunge 38,50 euro per 1.000 sigarette.
    • Tabacco trinciato a taglio fino: 47 euro/kg nel 2026, 49 nel 2027, 51 dal 2028.
    • Terza categoria (lettera c): 161,50 euro/kg nel 2026, 165,50 nel 2027, 169,50 dal 2028.

    Caso 1: Tizio, fumatore abituale di sigarette

    Scenario. Tizio fuma circa un pacchetto al giorno da 20 sigarette, per un totale di 7.300 sigarette l’anno (365 pacchetti). Si chiede come cambia il costo delle sigarette nel 2026 rispetto al 2025 in ragione dell’aumento della componente specifica dell’accisa stabilito dal comma 119 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Per 7.300 sigarette annue, la componente specifica dell’accisa nel 2026 è pari a 32 euro per 1.000 sigarette, ossia circa 233,60 euro di accisa specifica sull’intera quantità consumata da Tizio in un anno (7,3 × 32). Il confronto con il valore precedente (29,50 euro/1.000, ultimo anno prima della modifica) mostra un incremento di 2,50 euro per 1.000 sigarette, pari a circa 18,25 euro in più sull’anno per la sola componente specifica. L’accisa totale comprende anche una componente ad valorem, che dipende dal prezzo di vendita al pubblico; il calcolo definitivo del prezzo del pacchetto dipende anche da tale componente e dal margine del produttore.

    Riepilogo Caso 1

    • Consumo annuo: 7.300 sigarette (circa 365 pacchetti da 20).
    • Componente specifica 2026: 32 euro per 1.000 sigarette.
    • Componente specifica 2025 (valore sostituito): 29,50 euro per 1.000.
    • Incremento componente specifica: 2,50 euro per 1.000, circa 18,25 euro/anno sul totale.
    • Il prezzo finale dipende anche dalla componente ad valorem e dal prezzo di vendita.

    Caso 2: Caia, distributore all'ingrosso di tabacchi

    Scenario. Caia gestisce un deposito fiscale autorizzato che movimenta tabacchi sfusi, incluso tabacco trinciato a taglio fino, verso punti vendita al dettaglio. Con i commi 119-121 l’accisa sul trinciato sale progressivamente nel triennio 2026-2028. Caia deve aggiornare la propria pianificazione degli acquisti e delle comunicazioni con l’Agenzia delle dogane.

    Come si legge in pratica. Per il tabacco trinciato a taglio fino, la norma fissa l’accisa a 47 euro per chilogrammo convenzionale nel 2026, contro il valore precedente di 37 euro/kg. Nel 2027 l’aliquota salirà a 49 euro/kg e dal 2028 a 51 euro/kg. Su un volume ipotetico di 1.000 kg movimentati nel 2026, l’aggravio rispetto al regime precedente sarebbe di 10.000 euro di accisa in più (10 euro/kg di incremento × 1.000 kg). Caia deve inoltre attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per conoscere le modalità delle comunicazioni trimestrali, attualmente in attesa di definizione.

    Riepilogo Caso 2

    • Prodotto: tabacco trinciato a taglio fino.
    • Accisa 2026: 47 euro/kg convenzionale (era 37 euro/kg).
    • Accisa 2027: 49 euro/kg; dal 2028: 51 euro/kg.
    • Su 1.000 kg/anno, l’incremento 2026 vs. precedente è di 10.000 euro di accisa.
    • Le modalità delle comunicazioni trimestrali sono in attesa di decreto attuativo.

    Caso 3: Sempronio, produttore di tabacco lavorato (categoria lettera c)

    Scenario. Sempronio è il responsabile fiscale di un’azienda manifatturiera che produce una categoria di tabacchi lavorati rientrante nella lettera c) dell’articolo 39-octies del D.Lgs. 504/1995. Deve aggiornare i propri modelli di pricing per il 2026 tenendo conto delle nuove aliquote introdotte dai commi 119-121.

    Come si legge in pratica. Per la categoria di tabacchi indicata alla lettera c), i commi 119-121 sostituiscono le parole che fissavano il valore di riferimento con una scala triennale: 161,50 euro per chilogrammo nel 2026, 165,50 euro/kg nel 2027 e 169,50 euro/kg a decorrere dal 2028. Il valore precedente era di 140 euro/kg fino al 1° gennaio 2025. L’incremento 2026 rispetto al valore vigente prima della modifica è quindi di 21,50 euro/kg. Su una produzione ipotetica di 500 kg, ciò si traduce in circa 10.750 euro aggiuntivi di onere fiscale solo per l’anno 2026.

    Riepilogo Caso 3

    • Categoria: tabacchi lettera c) art. 39-octies D.Lgs. 504/1995.
    • Accisa 2026: 161,50 euro/kg (era 140 euro/kg ante modifica).
    • Accisa 2027: 165,50 euro/kg; dal 2028: 169,50 euro/kg.
    • Su 500 kg/anno, l’aggravio 2026 rispetto al regime precedente è circa 10.750 euro.
    • La norma è già in vigore; il decreto attuativo riguarda solo le comunicazioni trimestrali.

    Quando conviene una verifica

    Per analizzare l’impatto degli aumenti delle accise tabacchi sulla tua impresa: Consulta un esperto in accise e fiscalità del tabacco.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applicano i nuovi valori di accisa sulle sigarette previsti dalla legge di bilancio 2026?

    I commi 119-121 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) sono in vigore dal 1° gennaio 2026. Da quella data la componente specifica dell’accisa sulle sigarette è fissata a 32 euro per 1.000 sigarette. Il valore salirà a 35,50 euro per 1.000 nel 2027 e a 38,50 euro per 1.000 a decorrere dall’anno 2028, secondo la scala pluriennale stabilita dalla norma.

    L'aumento delle accise riguarda solo le sigarette o anche altri prodotti del tabacco?

    No, l’intervento è più ampio. I commi 119-121 modificano più lettere dell’articolo 39-octies del D.Lgs. 504/1995 e riguardano anche il tabacco trinciato a taglio fino (lettera b), portato a 47 euro/kg nel 2026, e un’ulteriore categoria (lettera c), portata a 161,50 euro/kg nel 2026. Entrambe le categorie seguono una progressione triennale fino al 2028. I prodotti a base di nicotina non da tabacco seguono discipline specifiche contemplate negli stessi commi ma non dettagliati nel testo coordinato disponibile.

    Qual è il decreto attuativo in attesa e cosa disciplinerà?

    Il provvedimento atteso è un atto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che dovrà definire il contenuto e le modalità delle comunicazioni trimestrali tra i depositi autorizzati. Si tratta di un adempimento procedurale che non incide sull’entità delle aliquote, già determinate dalla legge. Le aliquote di accisa si applicano dal 1° gennaio 2026 a prescindere dall’emanazione del decreto.

    Come si calcola l'accisa totale su un pacchetto di sigarette?

    L’accisa sulle sigarette non è solo la componente specifica fissata a 32 euro per 1.000 nel 2026. Il D.Lgs. 504/1995 prevede un’accisa complessiva composta da una parte ad valorem (percentuale sul prezzo di vendita al pubblico) e dalla componente specifica. Il prezzo finale al consumatore include anche l’IVA. Il comma 119 modifica solo la componente specifica; le altre componenti dell’accisa rimangono regolate dalle disposizioni previgenti, salvo ulteriori interventi normativi.

    Un gestore di tabaccheria deve adempiere a obblighi specifici in seguito ai commi 119-121?

    Per il dettagliante, gli obblighi principali rimangono quelli già previsti dal regime delle rivendite di tabacchi (concessione, listini prezzi, aggio). I commi 119-121 agiscono sulle aliquote di accisa, che vengono liquidate a monte nella filiera (fabbricanti e depositari autorizzati). Le nuove modalità di comunicazione trimestrale, una volta definite dal decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, riguarderanno prevalentemente i depositi autorizzati e non direttamente i rivenditori al dettaglio.

    Vedi anche: Accise su benzina e gasolio, Deposito fiscale, Accise e Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino).

  • Bonus design 2026 al 10%: quali spese rientrano per le imprese, esempio

    In sintesi

    • Aliquota del credito: 10% della base di calcolo delle spese di design e ideazione estetica, al netto di sovvenzioni ricevute sulle stesse spese.
    • Limite massimo per singola impresa: 2 milioni di euro annui (ragguagliati in caso di esercizio inferiore o superiore a dodici mesi).
    • Limite complessivo di spesa pubblica: 60 milioni di euro per l’anno 2026.
    • Utilizzo: in un’unica quota annuale, ferme le condizioni del comma 204 della L. 160/2019.
    • Comunicazione obbligatoria: l’impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT l’ammontare delle spese e il credito maturato, con modalità da definire con decreto direttoriale MIMIT non ancora pubblicato.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 925 della L. 199/2025 inserisce il comma 203-quater nell’art. 1 della L. 160/2019, riconoscendo alle imprese, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, un credito d’imposta del 10% sulle spese di design e ideazione estetica (già previste dal comma 202), al netto di sovvenzioni ricevute, nel limite massimo annuale di 2 milioni per impresa e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni per il 2026. Il credito è utilizzabile in un’unica quota annuale.

    Approfondimento normativo completo: Comma 925 LB 2026: credito R&S design e ideazione estetica al 10%.

    Il credito d'imposta design al 10%: inquadramento e spese ammissibili

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), comma 925, potenzia il credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione già disciplinate dalla L. 160/2019, introducendo una misura specifica per il design e l’ideazione estetica. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (nella generalità dei casi, l’esercizio 2026), le imprese potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 10% delle spese ammissibili, calcolato al netto delle sovvenzioni o contributi già ricevuti sulle stesse spese.

    Le spese ammissibili sono quelle già individuate dal comma 202 dell’art. 1 della L. 160/2019, che riguarda le attività di design e ideazione estetica finalizzate alla innovazione dei prodotti dell’impresa. Il limite massimo del credito per singola impresa è fissato in 2 milioni di euro annui, ragguagliati in proporzione alla durata dell’esercizio. Il plafond complessivo dell’intera misura è di 60 milioni di euro per il 2026. Il credito è fruibile in un’unica quota annuale. Attenzione: la norma è in attesa di decreto direttoriale del MIMIT che definirà modalità e termini di trasmissione della comunicazione delle spese e del credito maturato; è attesa anche una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per il codice tributo dedicato.

    Sul piano fiscale, il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES (art. 88 TUIR) e non rileva ai fini IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/97). I costi di design sono deducibili secondo il principio di competenza (art. 109 TUIR) e la base ammissibile è assunta al netto dell’IVA detratta sulle consulenze di design (art. 19 TUIVA). Restano ferme le condizioni di cui al comma 204 della L. 160/2019 (documentazione, certificazione delle spese).

    Checklist: l'impresa può accedere al bonus design 2026?

    • Le spese di design e ideazione estetica sono riconducibili alle attività previste dal comma 202 dell’art. 1, L. 160/2019.
    • La base di calcolo è determinata al netto di sovvenzioni o contributi già ricevuti sulle stesse spese ammissibili.
    • Il credito richiesto non supera il limite di 2 milioni di euro per il periodo d’imposta (ragguagliato se l’esercizio ha durata diversa da dodici mesi).
    • Si monitora la pubblicazione del decreto direttoriale MIMIT per conoscere modalità e termini della comunicazione obbligatoria.
    • La documentazione delle spese soddisfa le condizioni del comma 204 della L. 160/2019 (certificazione contabile, relazione tecnica).

    Tizio Moda S.r.l.: azienda tessile con spese di design per collezione 2026

    Scenario. Tizio Moda S.r.l. è un’impresa tessile il cui esercizio coincide con l’anno solare. Nel 2026 sostiene spese di ideazione estetica e design per la propria collezione (attività rientranti nel comma 202 L. 160/2019) per un importo ipotetico di 400.000 euro, senza aver ricevuto sovvenzioni su queste spese.

    Come si legge in pratica. La base di calcolo è pari a 400.000 euro (nessuna sovvenzione da sottrarre). Il credito d’imposta spettante è del 10%, pari quindi a 40.000 euro ipotetici. Il tetto massimo per singola impresa è di 2 milioni: il credito calcolato è ampiamente al di sotto. Tuttavia, prima di procedere alla compensazione, Tizio Moda S.r.l. deve attendere il decreto direttoriale MIMIT per conoscere le modalità di trasmissione della comunicazione e il codice tributo istituito dall’AdE. Il credito sarà utilizzabile in un’unica quota annuale.

    Punti chiave per Tizio Moda S.r.l.

    • Base di calcolo: 400.000 euro (nessuna sovvenzione da sottrarre).
    • Credito ipotetico al 10%: 40.000 euro, ben al di sotto del tetto di 2 milioni.
    • Attendere il decreto MIMIT per le modalità della comunicazione obbligatoria.
    • Il credito è fruibile in un’unica quota annuale tramite compensazione F24.
    • Il credito non aumenta la base imponibile IRES né la base IRAP.

    Caia Design Studio S.r.l.: studio di design con sovvenzione regionale

    Scenario. Caia Design Studio S.r.l. svolge attività di ideazione estetica per conto di imprese terze e nel 2026 sostiene spese ammissibili per 600.000 euro. Tuttavia, ha già ricevuto un contributo regionale a fondo perduto di 80.000 euro specificamente dedicato alle stesse spese di design.

    Come si legge in pratica. La norma prevede che la base di calcolo sia assunta al netto delle sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili. Pertanto, la base di calcolo per Caia Design Studio è di 600.000 – 80.000 = 520.000 euro. Il credito ipotetico al 10% sarebbe di 52.000 euro. Anche in questo caso, il limite di 2 milioni per impresa non è avvicinato. L’impresa deve documentare con precisione la correlazione tra il contributo regionale e le specifiche spese ammissibili.

    Punti chiave per Caia Design Studio S.r.l.

    • Base di calcolo netta: 600.000 – 80.000 (sovvenzione regionale) = 520.000 euro.
    • Credito ipotetico al 10%: 52.000 euro.
    • Documentare la correlazione puntuale tra il contributo regionale e le spese ammissibili.
    • Attendere decreto MIMIT per le modalità di trasmissione della comunicazione.
    • Il credito è in unica quota annuale; codice tributo F24 sarà istituito da AdE.

    Sempronio Industrie S.p.A.: grande impresa con spese di design vicine al tetto

    Scenario. Sempronio Industrie S.p.A. è una grande impresa del settore degli elettrodomestici. Nel 2026 sostiene spese di design e ideazione estetica per nuove linee di prodotto pari a 25 milioni di euro, senza sovvenzioni correlate.

    Come si legge in pratica. La base di calcolo è di 25 milioni di euro, ma il credito per singola impresa è limitato a un massimo di 2 milioni di euro (10% di un investimento massimo ammissibile di 20 milioni). Per Sempronio Industrie S.p.A. il credito spettante sarà quindi pari al tetto massimo di 2 milioni ipotetici, indipendentemente dall’ammontare effettivo delle spese sostenute oltre tale soglia. Occorre inoltre tenere conto che il plafond complessivo della misura è di 60 milioni: se le domande superano tale importo, il decreto MIMIT potrà prevedere meccanismi di ripartizione proporzionale.

    Punti chiave per Sempronio Industrie S.p.A.

    • Il credito è limitato a 2 milioni per impresa: non importa che le spese siano molto superiori.
    • Il plafond complessivo di 60 milioni potrebbe generare ripartizione proporzionale se le richieste lo superano.
    • La comunicazione obbligatoria al MIMIT deve indicare l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato.
    • Il credito non concorre al reddito IRES (art. 88 TUIR) e non rileva ai fini IRAP.
    • Attendere il decreto direttoriale MIMIT per modalità e termini della comunicazione.

    Quando conviene una verifica

    Il bonus design richiede una corretta classificazione delle spese ai sensi del comma 202 L. 160/2019 e la predisposizione della documentazione richiesta dal comma 204. Un esperto può guidarti nella qualificazione delle attività e nella comunicazione al MIMIT. Consulta un esperto in crediti d'imposta R&S.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali spese rientrano nel bonus design 2026?

    Il comma 925 riconosce il credito sulle attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 dell’art. 1 della L. 160/2019. Si tratta delle spese per le attività finalizzate alla concezione e realizzazione dei campionari, prototipi, modelli e disegni relativi ai prodotti dell’impresa. La base ammissibile è calcolata al netto di sovvenzioni o contributi già ricevuti sulle stesse spese. Le condizioni documentali del comma 204 (relazione tecnica, certificazione contabile) restano applicabili.

    Il bonus design al 10% è cumulabile con altri incentivi R&S?

    Il comma 925 non prevede espressamente un divieto di cumulo con altri crediti R&S, ma la base di calcolo deve essere assunta al netto di qualsiasi sovvenzione o contributo ricevuto sulle stesse spese ammissibili. Ciò significa che se una spesa è già agevolata con un altro strumento (ad esempio un contributo a fondo perduto), quell’importo deve essere sottratto dalla base. Un consulente fiscale può aiutare a ottimizzare la suddivisione tra le diverse agevolazioni.

    Come e quando va inviata la comunicazione al MIMIT?

    Il comma 925 prevede che l’impresa trasmetta telematicamente al MIMIT una comunicazione riguardante l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato. Le modalità e i termini sono rinviati a un decreto direttoriale del MIMIT non ancora pubblicato. La norma è in attesa di tale decreto; la pagina normativa di riferimento sarà aggiornata alla pubblicazione. Fino ad allora, le imprese devono predisporre la documentazione delle spese per essere pronte all’invio.

    Il credito design è fruibile in più anni o in un'unica soluzione?

    Il comma 925 prevede espressamente che il credito sia utilizzabile in un’unica quota annuale, a differenza di altri crediti R&S che prevedono fruizione in tre quote annuali. Restano ferme le altre condizioni del comma 204 della L. 160/2019. Il credito è compensabile tramite modello F24 con il codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione successiva al decreto direttoriale MIMIT.

    Il limite di 2 milioni si applica per impresa o per gruppo?

    La norma fissa il limite massimo annuale di 2 milioni di euro per impresa, ragguagliato in proporzione alla durata dell’esercizio qualora il periodo d’imposta abbia durata inferiore o superiore a dodici mesi. La norma non contiene disposizioni specifiche sul consolidamento del limite a livello di gruppo. In assenza di indicazioni contrarie nel decreto direttoriale MIMIT, il limite sembra applicarsi a ciascun soggetto beneficiario autonomo. Un approfondimento specifico potrà essere fornito dal decreto o da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

  • Articolo 5 L. 184/1983: Obblighi dell’affidatario e ruolo del servizio sociale

    Art. 5 L. 184/1983 – Obblighi dell’affidatario e ruolo del servizio sociale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

    2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

    3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".

    4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

  • Tributi erariali minori raddoppiati nel 2026: cosa cambia, con esempio

    In sintesi

    • Il comma 30 LB 2026 raddoppia due aliquote del T.U. tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024)
    • Art. 42, comma 1, primo periodo: aliquota dall’0,2% all’0,4%, in vigore dal 1° gennaio 2026
    • Art. 46, comma 1, quarto periodo: aliquota dall’0,02% all’0,04%, in vigore dal 1° gennaio 2026
    • La modifica rileva per chiunque sia soggetto passivo dei tributi disciplinati dagli artt. 42 e 46 D.Lgs. 174/2024
    • Nessun decreto attuativo: le nuove aliquote si applicano direttamente per effetto della legge di bilancio

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 30 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174): l’aliquota di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo passa dallo 0,2% allo 0,4%; l’aliquota di cui all’art. 46, comma 1, quarto periodo passa dallo 0,02% allo 0,04%. Entrambe le aliquote sono dunque raddoppiate con decorrenza immediata.

    Approfondimento normativo completo: Comma 30 LB 2026: raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori.

    Il raddoppio delle aliquote dei tributi erariali minori dal 1° gennaio 2026

    Il comma 30 della legge di bilancio 2026 interviene sul testo unico dei tributi erariali minori, introdotto con il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, raddoppiando le aliquote previste da due distinte disposizioni. La prima riguarda l’art. 42, comma 1, primo periodo: l’aliquota, che era dello 0,2 per cento, viene sostituita con l’aliquota dello 0,4 per cento. La seconda riguarda l’art. 46, comma 1, quarto periodo: l’aliquota dello 0,02 per cento diventa lo 0,04 per cento. Entrambe le modifiche sono in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024) raccoglie e coordina imposte di minore entità rispetto alle grandi imposte dirette e indirette, ma comunque rilevanti per alcune categorie di operazioni. Gli artt. 42 e 46 individuano fattispecie impositive specifiche e i rispettivi soggetti passivi: chi è tenuto al pagamento di uno dei tributi disciplinati da queste disposizioni deve aggiornare i propri calcoli in base alle nuove aliquote a partire dal 1° gennaio 2026.

    Il comma 30 è classificato come misura di copertura finanziaria nella legge di bilancio 2026. Il raddoppio delle aliquote avviene mediante previsione di rango legislativo, nel rispetto della riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 della Costituzione. Non sono previsti decreti attuativi: le nuove aliquote si applicano direttamente alle fattispecie che si realizzano dal 1° gennaio 2026, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente.

    Cosa verificare se si è soggetti ai tributi degli artt. 42 e 46 D.Lgs. 174/2024

    • Identificare se la propria attività o operazione rientra nelle fattispecie disciplinate dall’art. 42 o dall’art. 46 del D.Lgs. 174/2024
    • Aggiornare i calcoli di liquidazione del tributo con le nuove aliquote (0,4% per art. 42; 0,04% per art. 46) dal 1° gennaio 2026
    • Verificare se il tributo incide su operazioni ricorrenti, per pianificare l’impatto sul flusso di cassa annuale
    • Aggiornare i software gestionali o i fogli di calcolo utilizzati per la determinazione dell’imposta
    • Consultare un commercialista per la corretta classificazione delle operazioni soggette ai tributi modificati

    Caso 1: Tizio, soggetto al tributo dell'art. 42 con base imponibile ipotetica

    Scenario. Tizio è un operatore economico soggetto al tributo disciplinato dall’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 174/2024. Nell’anno 2026 si trova a calcolare il tributo su una base imponibile ipotetica di 100.000 euro, utile a illustrare il meccanismo del raddoppio introdotto dal comma 30 LB 2026. Con la vecchia aliquota dello 0,2% avrebbe corrisposto 200 euro; con la nuova aliquota dello 0,4% il calcolo cambia.

    Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,4% introdotta dal comma 30 LB 2026, Tizio deve corrispondere 400 euro su una base imponibile ipotetica di 100.000 euro, rispetto ai 200 euro che avrebbe versato con la vecchia aliquota dello 0,2%. Il raddoppio dell’aliquota si traduce in un raddoppio dell’importo dovuto a parità di base imponibile. Gli importi indicati sono puramente ipotetici e illustrano il meccanismo: la base imponibile reale dipende dalla specifica fattispecie disciplinata dall’art. 42 D.Lgs. 174/2024 applicabile al caso concreto di Tizio.

    Riepilogo Caso 1

    • Base imponibile ipotetica: 100.000 euro (esempio illustrativo)
    • Aliquota precedente (fino al 31/12/2025): 0,2% – tributo ipotetico 200 euro
    • Nuova aliquota (dal 1/1/2026): 0,4% per effetto del comma 30 LB 2026 – tributo ipotetico 400 euro
    • Incremento ipotetico: +200 euro sull’esempio considerato
    • Norma: art. 42, comma 1, D.Lgs. 174/2024, come modificato dal comma 30 L. 199/2025

    Caso 2: Caia, soggetta al tributo dell'art. 46 con base imponibile ipotetica

    Scenario. Caia è soggetta al tributo disciplinato dall’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024. Nel 2026 deve calcolare il tributo su una base imponibile ipotetica di 500.000 euro, a scopo illustrativo. Con la vecchia aliquota dello 0,02% avrebbe corrisposto 100 euro; con la nuova aliquota dello 0,04%, in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto del comma 30 LB 2026, l’importo cambia.

    Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,04% introdotta dal comma 30 LB 2026, Caia deve corrispondere 200 euro su una base imponibile ipotetica di 500.000 euro, rispetto ai 100 euro calcolati con la vecchia aliquota dello 0,02%. Anche in questo caso il raddoppio è pieno. Gli importi indicati sono puramente ipotetici e illustrativi: la base imponibile reale dipende dalla fattispecie concreta disciplinata dall’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024 applicabile alla posizione di Caia.

    Riepilogo Caso 2

    • Base imponibile ipotetica: 500.000 euro (esempio illustrativo)
    • Aliquota precedente (fino al 31/12/2025): 0,02% – tributo ipotetico 100 euro
    • Nuova aliquota (dal 1/1/2026): 0,04% per effetto del comma 30 LB 2026 – tributo ipotetico 200 euro
    • Incremento ipotetico: +100 euro sull’esempio considerato
    • Norma: art. 46, comma 1, quarto periodo, D.Lgs. 174/2024, come modificato dal comma 30 L. 199/2025

    Caso 3: Sempronio, soggetto ad entrambi i tributi su più operazioni nel 2026

    Scenario. Sempronio svolge attività che nel corso del 2026 lo espone sia al tributo dell’art. 42 che a quello dell’art. 46 del D.Lgs. 174/2024. Le sue basi imponibili ipotetiche sono rispettivamente 50.000 euro (art. 42) e 200.000 euro (art. 46), a puro scopo illustrativo. Deve calcolare il tributo complessivo con le nuove aliquote in vigore dal 1° gennaio 2026 per effetto del comma 30 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Per il tributo dell’art. 42, su una base ipotetica di 50.000 euro e aliquota 0,4%, Sempronio deve corrispondere 200 euro (in luogo dei 100 euro calcolati con la vecchia aliquota dello 0,2%). Per il tributo dell’art. 46, su una base ipotetica di 200.000 euro e aliquota 0,04%, il tributo è di 80 euro (in luogo dei 40 euro precedenti). Il totale ipotetico complessivo è 280 euro, contro i 140 euro dell’anno precedente: il raddoppio delle aliquote produce un raddoppio dell’onere fiscale a parità di base imponibile per entrambi i tributi. Gli importi sono puramente ipotetici e illustrativi del meccanismo normativo.

    Riepilogo Caso 3

    • Tributo art. 42: base ipotetica 50.000 euro × 0,4% = 200 euro (era 100 euro con 0,2%)
    • Tributo art. 46: base ipotetica 200.000 euro × 0,04% = 80 euro (era 40 euro con 0,02%)
    • Totale ipotetico 2026: 280 euro (era 140 euro – incremento totale ipotetico +140 euro)
    • Causa: raddoppio di entrambe le aliquote per effetto del comma 30 LB 2026 (L. 199/2025)
    • Nota: importi puramente illustrativi; le basi imponibili reali dipendono dalle fattispecie concrete

    Quando conviene una verifica

    Sei soggetto ai tributi degli artt. 42 o 46 del D.Lgs. 174/2024? Un esperto può aiutarti a ricalcolare correttamente gli importi dovuti dal 2026. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa prevede il comma 30 della legge di bilancio 2026 sui tributi erariali minori?

    Il comma 30 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174) su due punti: porta l’aliquota di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo dallo 0,2% allo 0,4%, e l’aliquota di cui all’art. 46, comma 1, quarto periodo dallo 0,02% allo 0,04%. In entrambi i casi si tratta di un raddoppio dell’aliquota precedente.

    Dal quando si applicano le nuove aliquote dei tributi minori?

    Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore del comma 30 della legge di bilancio 2026. Non sono previsti decreti attuativi: la modifica opera direttamente sulle disposizioni del D.Lgs. 174/2024, sostituendo le aliquote precedenti con quelle nuove. Le operazioni e le fattispecie imponibili che si realizzano dal 1° gennaio 2026 sono soggette alle nuove aliquote raddoppiate.

    Quali sono le fattispecie disciplinate dagli artt. 42 e 46 del D.Lgs. 174/2024?

    Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, è il testo unico dei tributi erariali minori. Gli artt. 42 e 46 disciplinano specifiche fattispecie impositive nell’ambito di questo corpus normativo. Per la corretta identificazione delle operazioni soggette a ciascuno dei due tributi – e quindi dell’impatto delle nuove aliquote sulla propria posizione – è necessario consultare il testo del decreto e, se del caso, un commercialista o un consulente fiscale.

    Il raddoppio delle aliquote è compatibile con la Costituzione?

    Sì, secondo quanto emerge dal comma 30 LB 2026 e dai richiami normativi che lo accompagnano. La modifica rispetta la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte, poiché è disposta con norma di rango legislativo (la legge di bilancio stessa). Il riferimento all’art. 53 Cost. e al principio di capacità contributiva indica che la misura è stata concepita nel rispetto dei parametri costituzionali, ferma restando la valutazione nel merito da parte dei competenti organi giurisdizionali.

    Il raddoppio riguarda altri tributi oltre agli artt. 42 e 46?

    No. Il comma 30 della legge di bilancio 2026 interviene esclusivamente sulle aliquote di cui all’art. 42, comma 1, primo periodo, e all’art. 46, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 174/2024. Le altre disposizioni del testo unico dei tributi erariali minori non sono toccate da questa modifica. Per le aliquote non espressamente modificate dal comma 30 LB 2026, continuano ad applicarsi le previsioni originarie del D.Lgs. 174/2024.

  • Art. 189 Cod. Amb.: Catasto dei rifiuti

    Art. 189 Cod. Amb.: Catasto dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Catasto dei rifiuti) 1.

    Il Catasto dei rifiuti, istituito dall' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente.

    Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

    Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372 .

    Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilità di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.

    Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

    Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

    Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

    I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani … comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

    La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 .

    Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi dell' articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132 , ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

    L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale.

    Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

    La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un'opportuna pubblicità alle informazioni.

    Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 69 TU Giustizia Tributaria: Costituzione in giudizio della parte resistente

    Art. 69 D.Lgs. 175/2024 – Costituzione in giudizio della parte resistente

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

    2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito telematico presso la segreteria della corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Le controdeduzioni e i documenti di cui al periodo precedente, nei casi di cui all'articolo 129 comma 3, sono depositati in tante copie quante sono le parti in giudizio.

    3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.