Art. 691 c.p.c. – Contravvenzione al divieto del giudice
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la parte alla quale e fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
