- Il comma 925 inserisce il nuovo comma 203-quater.1 nell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
- Aliquota del credito d'imposta per design e ideazione estetica fissata al 10% della base di calcolo, al netto di altri contributi sulle stesse spese.
- Limite massimo annuale di 2 milioni di euro per impresa, ragguagliato ad anno per periodi inferiori o superiori a 12 mesi.
- Plafond complessivo di spesa pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026.
- Utilizzo in unica quota annuale, con conferma delle condizioni del comma 204 (compensazione F24 esclusiva).
- Comunicazione telematica obbligatoria al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), secondo decreto direttoriale ad hoc.
Comma 925 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto direttoriale del MIMIT che definisce modalità e termini di trasmissione della comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato; verosimile risoluzione AdE per il codice tributo dedicato. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , dopo il comma 203-quater è inserito il seguente:articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 «203-quater.
1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile in un’unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma
204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero».
Norme modificate da questi commi
- Art. 88 TUIR (comma 925): Qualificazione del credito d’imposta design come sopravvenienza non concorrente al reddito IRES.
- Art. 108 TUIR (comma 925): Disciplina della deducibilità delle spese di studio, ricerca e sviluppo, rilevanti per le spese di design ammissibili.
- Art. 109 TUIR (comma 925): Principio di competenza per l’imputazione dei costi di design al periodo d’imposta agevolato.
- Art. 5 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 925): Non concorrenza del credito design al valore della produzione netta ai fini IRAP.
- Art. 19 TUIVA (comma 925): Detrazione IVA su consulenze di design e fornitori: base ammissibile assunta al netto dell’IVA detratta.
Genesi normativa e collocazione sistematica
Il comma 925 interviene in modo chirurgico sulla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica introdotta dall'art. 1, commi 198-209, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La tecnica utilizzata è quella dell'inserimento di un comma aggiuntivo, il 203-quater.1, dopo il vigente 203-quater. Il legislatore conferma così il riconoscimento autonomo, in via transitoria, del settore design e ideazione estetica - tipicamente proprio dei settori della moda, calzaturiero, occhialeria, gioielleria, mobile, ceramica e arredo - rispetto al più ampio perimetro del credito ricerca e sviluppo, in coerenza con la finalità di tutela del made in Italy esplicitamente richiamata anche dalla competenza del MIMIT.
Ambito oggettivo: attività ammissibili
Le attività ammissibili coincidono con quelle già definite dal comma 202 dell'art. 1 della L. 160/2019 e specificate dal D.M. 26 maggio 2020, art. 4: si tratta dei lavori di design e ideazione estetica svolti dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Restano esclusi i meri lavori di adattamento estetico ricorrenti nelle collezioni stagionali e già ricompresi nella normale attività aziendale, in coerenza con le indicazioni della prassi MIMIT e dell'Agenzia delle entrate (es. circ. 23/E/2020 e risp. interpello n. 188/2022).
Misura del credito, base di calcolo e tetto annuale
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle medesime spese ammissibili. Si tratta di un'aliquota intermedia rispetto al precedente storico (era stata 6% per il 2023, poi riformulata): per il 2026 il legislatore opera quindi un riallineamento al rialzo. Il limite massimo annuale per impresa è fissato in 2 milioni di euro, da ragguagliare ad anno per periodi d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il plafond di spesa complessivo per l'anno 2026 è pari a 60 milioni di euro: ne consegue che il MIMIT, in sede di valutazione delle comunicazioni, potrebbe dover applicare un meccanismo di riparto proporzionale qualora le richieste superassero il plafond, analogamente a quanto previsto in altre misure di nuova generazione (cfr. art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 sul credito 4.0).
Periodo d'imposta agevolato e modalità di utilizzo
L'agevolazione opera per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Il credito è utilizzabile in un'unica quota annuale, in deroga alla regola delle tre rate del comma 203, ma con conferma delle altre condizioni del comma 204: utilizzo esclusivo in compensazione F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, divieto di cessione e non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e alla base imponibile IRAP. Sul piano sanzionatorio resta applicabile il regime ordinario del comma 207, con recupero del credito indebitamente utilizzato e applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di mancata o irregolare certificazione.
Comunicazione MIMIT e obblighi di certificazione
L'impresa è tenuta a trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito maturato, secondo modalità e termini fissati con apposito decreto direttoriale MIMIT. La norma istituisce quindi un meccanismo di doppio binario informativo: l'AdE riceve il modello F24 ai fini dei controlli sulla compensazione, mentre il MIMIT gestisce il monitoraggio settoriale del plafond. Restano comunque applicabili gli adempimenti del comma 205 (relazione tecnica asseverata e certificazione contabile) e del comma 206 (oneri documentali), salvo che il decreto direttoriale individui semplificazioni. La certificazione contabile è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o, in alternativa, dal professionista iscritto nel registro dei revisori legali ex D.Lgs. 39/2010.
Rapporto con altre agevolazioni e cumulo
Il credito design 2026 è cumulabile con altri benefici fiscali aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo, considerato anche l'effetto della non concorrenza al reddito ai fini IRES e IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto. La regola generale è codificata nel comma 203-sexies. È possibile il cumulo con il credito ZES unica, con i contributi PNRR e con le agevolazioni Industria 4.0 (transizione 5.0 ex D.L. 19/2024), a condizione che non vi sia sovrapposizione di spese o doppia imposizione del beneficio. Particolare attenzione va prestata al cumulo con i contributi MIMIT in conto capitale per i settori moda e arredo, che vanno scomputati dalla base di calcolo come previsto dalla norma.
Profili contabili e dichiarativi
Sotto il profilo contabile il credito d'imposta è iscritto secondo il principio OIC 16 e, ove rilevante, l'OIC 24: si tratta di un contributo in conto esercizio se le spese di design sono imputate a conto economico, oppure di un contributo in conto impianti se le spese sono capitalizzate (es. costi di sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni immateriali). In dichiarazione il credito va riportato nel quadro RU del modello Redditi con il codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate con apposita risoluzione. L'utilizzo in F24 avviene a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in coerenza con il regime ordinario. L'importo non concorre alla base IRES (art. 88 TUIR) né al valore della produzione netta IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
Cross-link con TUIR, IRAP e IVA
Il raccordo sistematico va costruito su più piani. Sul fronte IRES rilevano l'art. 108 TUIR per la deducibilità delle spese di studio e ricerca (oggi spese di sviluppo) e l'art. 88 TUIR per la qualificazione del credito come sopravvenienza non tassabile. L'art. 109 TUIR governa il principio di competenza e il momento di rilevazione del costo (consegna del bene, ultimazione del servizio). In ambito IRAP, l'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 individua le componenti del valore della produzione netta e va letto in combinato disposto con la non concorrenza del credito. Sul versante IVA, l'art. 19 del D.P.R. 633/1972 regola la detrazione dell'imposta sulle prestazioni di design rese da terzi: la base di calcolo del credito va assunta al netto dell'IVA detratta. Per le spese di personale interno occorre coordinarsi anche con le disposizioni del comma 200 della L. 160/2019 sulla quantificazione del costo eleggibile.
Avvertenze operative per il professionista
Il commercialista che assiste imprese dei settori moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, ceramica e arredo deve impostare quattro presidi. Primo, mappare ex ante i progetti di design 2026 con responsabilità tecniche e cronoprogramma, distinguendo l'ideazione estetica dal mero adattamento di collezione. Secondo, predisporre la relazione tecnica asseverata e la certificazione contabile coordinandosi con il revisore legale. Terzo, monitorare il decreto direttoriale MIMIT per cogliere la finestra di comunicazione e la modulistica. Quarto, valutare il cumulo con altri incentivi (transizione 5.0, contributi MIMIT, bandi regionali) e calcolare la base ammissibile al netto degli stessi. Il rischio principale è la riqualificazione dell'attività come ordinaria gestione di campionario, con disconoscimento integrale del credito e applicazione delle sanzioni del 30% sull'indebita compensazione (art. 13 D.Lgs. 471/1997).
Differenze rispetto alle annualità precedenti
L'evoluzione del credito design e ideazione estetica nelle ultime legislature mostra una traiettoria di progressivo riallineamento. Negli anni 2020-2022 l'aliquota era stata fissata al 10%, poi ridotta al 10% per il 2023 (con tetto 2 milioni) e al 5% per il 2024-2025 (art. 1, comma 2, della L. 197/2022 e successive modifiche). Il comma 925 per il 2026 riporta l'aliquota al 10% senza intervenire sulla struttura del meccanismo. La continuità del riferimento al comma 202 della L. 160/2019 garantisce l'applicabilità della prassi consolidata (circolare AdE 23/E/2020, risp. interpello 188/2022, FAQ MIMIT). Cambia però la governance: la comunicazione è ora indirizzata al MIMIT e non più al MISE, con introduzione di un decreto direttoriale ad hoc anziché del precedente D.M. 26 maggio 2020 sull'attestazione delle attività. Il professionista deve pertanto attendere il decreto direttoriale per cogliere finestra e modulistica.
Profili antielusivi e rischi di disconoscimento
L'art. 207 della L. 160/2019 disciplina il recupero del credito indebitamente utilizzato, con applicazione delle sanzioni dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (30% sull'indebita compensazione) e degli interessi. Particolare attenzione va prestata al rischio di riqualificazione dell'attività svolta: l'Agenzia delle entrate, anche in coordinamento con il MIMIT, può contestare la mancanza dei requisiti di novità e creatività del progetto di design, qualificandolo come ordinaria gestione del campionario stagionale. La giurisprudenza tributaria (Cass. Sez. trib., sentenze emesse sul credito R&S) ha confermato la rilevanza della documentazione tecnica probatoria e l'onere a carico del contribuente di dimostrare il carattere di novità. La certificazione contabile attesta solo la corretta imputazione delle spese, mentre la relazione tecnica asseverata attesta il carattere tecnico-creativo dell'attività e va sottoscritta dal responsabile aziendale del progetto e, se del caso, da un soggetto esterno qualificato.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Maison di calzature di lusso in Toscana
Tizio è amministratore di una S.p.A. toscana del settore calzaturiero di alta gamma, con esercizio coincidente con l'anno solare. Nel 2026 sviluppa una nuova linea uomo dedicata al mercato asiatico: assume tre designer interni per 180.000 euro complessivi annui, sostiene 90.000 euro di consulenze tecniche specialistiche presso uno studio milanese, acquista 30.000 euro di software CAD e materiali per il modellismo. La base di calcolo è pari a 300.000 euro. Tizio non ha ricevuto contributi sulle stesse spese. Il credito d'imposta matura nella misura del 10% = 30.000 euro, ben al di sotto del tetto di 2 milioni. Predispone la relazione tecnica asseverata che attesta il carattere di novità rispetto alle collezioni precedenti e la certificazione del revisore legale. Trasmette la comunicazione MIMIT secondo il decreto direttoriale. Nel 2027 utilizza il credito in unica quota annuale tramite F24, sapendo che il credito non concorre al reddito IRES ai sensi dell'art. 88 TUIR né alla base IRAP ex art. 5 D.Lgs. 446/1997.
Caso pratico 2 - PMI dell'arredo lombarda con cumulo transizione 5.0
Caio gestisce una S.r.l. del settore mobile e arredo in Brianza. Nel 2026 sviluppa una nuova collezione di sedute con caratteristiche di novità estetica e sostiene spese ammissibili per 1.500.000 euro (personale design, consulenze e prototipazione). Parallelamente la stessa impresa investe 2 milioni di euro in beni 4.0 ammissibili al credito transizione 5.0, su progetti distinti. Il credito design matura per 150.000 euro (10% di 1.500.000); il credito transizione 5.0 viene gestito separatamente. Caio predispone due flussi documentali distinti, due relazioni tecniche e una certificazione contabile unica che evidenzia la separazione contabile delle spese. Verifica sul Registro Nazionale Aiuti l'assenza di doppio finanziamento e procede con la comunicazione MIMIT entro i termini del decreto direttoriale. Il credito design è utilizzato in unica quota in F24 dal 2027, in compensazione con IRES, IRAP e ritenute dipendenti.
Domande frequenti
Quali imprese possono accedere al credito d'imposta design 10% introdotto dal comma 925?
Possono accedere le imprese che svolgono attività di design e ideazione estetica come definite dal comma 202 dell'art. 1 della L. 160/2019 e dal D.M. 26 maggio 2020, art. 4. Si tratta in particolare delle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica, che svolgono lavori di concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari aventi caratteristiche di novità rispetto a quelli precedentemente realizzati. Non rientrano i lavori di mero adattamento ricorrente nelle collezioni stagionali, considerati ordinaria gestione aziendale. La nozione di novità va verificata caso per caso con l'ausilio del responsabile tecnico della relazione asseverata.
Come si calcola la base di calcolo del credito d'imposta e quali costi sono ammissibili?
La base di calcolo include le spese ammissibili individuate dal comma 200 della L. 160/2019: spese di personale (dipendenti e collaboratori dedicati al progetto), quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali utilizzati, costi per consulenze tecniche specialistiche, materiali e forniture, spese per software e per la tutela della proprietà intellettuale. La base va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese. Il credito è pari al 10% della base, con tetto massimo di 2 milioni di euro per impresa e plafond complessivo di 60 milioni per il 2026. Servono relazione tecnica asseverata e certificazione contabile a pena di disconoscimento.
Quando è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta design 2026?
Il credito matura nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi nel 2026 per i soggetti solari. La norma prevede l'utilizzo in unica quota annuale, in deroga alla regola delle tre rate del comma 203 della L. 160/2019. L'utilizzo avviene esclusivamente in compensazione orizzontale tramite F24 telematico ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. La decorrenza precisa è legata alla data di trasmissione della comunicazione MIMIT e all'eventuale ricalcolo proporzionale del MIMIT in caso di sforamento del plafond. Resta il divieto di cessione del credito a terzi e l'irrilevanza ai fini IRES e IRAP.
Il credito design 10% è cumulabile con altre agevolazioni come la transizione 5.0 o i contributi MIMIT?
Sì, il cumulo è ammesso in linea generale ai sensi del comma 203-sexies della L. 160/2019, a condizione che la somma delle agevolazioni - tenendo conto dell'effetto della non concorrenza al reddito IRES e IRAP - non superi il costo sostenuto. È possibile cumulare il credito design con il credito di imposta transizione 5.0 ex D.L. 19/2024 (purché le spese siano distinte), con i bandi MIMIT in conto capitale per i settori moda e arredo (da scomputare dalla base) e con i contributi PNRR. Il professionista deve costruire un prospetto di cumulo e verificare la coerenza con le regole UE sugli aiuti di Stato e con il Registro Nazionale Aiuti.
Cosa accade se le comunicazioni MIMIT eccedono il plafond di 60 milioni di euro per il 2026?
La norma non prevede espressamente un meccanismo di riparto, ma stabilisce che le comunicazioni siano gestite "ai fini del rispetto dei limiti di spesa". È quindi atteso che il decreto direttoriale MIMIT introduca un criterio cronologico (click day) oppure un riparto proporzionale, come avviene per altri crediti gestiti dal MIMIT. In ogni caso la fruizione è condizionata all'esito positivo della comunicazione. Si raccomanda quindi al professionista di predisporre tempestivamente la documentazione tecnica e contabile, di trasmettere la comunicazione nella prima finestra utile e di monitorare le FAQ MIMIT e le risoluzioni AdE che istituiranno il codice tributo dedicato.