Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle
condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o
da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente,
prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini
dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente
sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.