In sintesi
- Maggiorazione del 180% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% tra 2,5 e 10 milioni, del 50% tra 10 e 20 milioni.
- Riservata ai titolari di reddito d’impresa: i lavoratori autonomi sono esclusi.
- Beni ammessi: materiali e immateriali 4.0 degli allegati IV e V della L. 199/2025, interconnessi, più i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
- Il decreto attuativo c’è: decreto interministeriale 7 maggio 2026 (MEF/MIMIT), efficace dopo la registrazione alla Corte dei conti del 20 maggio 2026.
- Condizione di accesso: comunicazioni telematiche al GSE (prenotazione, avanzamento, completamento). Il beneficio vale per IRES e IRPEF, non per l’IRAP.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
L’art. 1, commi 427-436, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), come modificato dall’art. 7 del D.L. 38/2026, ha reintrodotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la fascia fino a 10 milioni, 50% per la fascia fino a 20 milioni. L’agevolazione — il nuovo iperammortamento, che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 — vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 nei beni di cui al comma 429. Le regole operative sono state definite dal decreto interministeriale 7 maggio 2026.
Approfondimento normativo completo: Comma 427 LB26: super-ammortamento 180% per investimenti in beni.
Come funziona la maggiorazione del costo ai fini dell'ammortamento
Il comma 427 della legge di bilancio 2026 introduce una super-deduzione sul costo di acquisto o di leasing di determinati beni strumentali: la base su cui si calcolano le quote di ammortamento viene maggiorata rispetto al costo effettivamente sostenuto. Non si tratta di un credito d’imposta compensabile in F24, ma di un ampliamento della base deducibile ai fini IRES e IRPEF da reddito d’impresa; la maggiorazione non rileva ai fini IRAP. Per il confronto con il vecchio credito d’imposta e il regime transitorio 2024-2025 rinviamo alla guida dedicata: Iperammortamento 2026: come funziona, maggiorazioni e comunicazione GSE.
La misura della maggiorazione dipende dall’entità dell’investimento e opera per scaglioni: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% sulla quota tra 2,5 e 10 milioni, 50% sulla quota tra 10 e 20 milioni; la parte oltre i 20 milioni non è agevolata. I beni devono essere destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato e rientrare nel perimetro del comma 429: beni materiali e immateriali 4.0 degli allegati IV e V della legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oltre ai beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Il decreto interministeriale 7 maggio 2026 ha confermato il perimetro e disciplinato le comunicazioni al GSE.
Per un’impresa che acquista un macchinario 4.0 da 200.000 euro e resta nel primo scaglione, la base ammortizzabile diventa 200.000 moltiplicato per il coefficiente 2,80 (100% del costo + 180% di maggiorazione) = 560.000 euro. Ammortizzando al 20%, la quota annua deducibile sale a 112.000 euro anziché 40.000.
Requisiti e adempimenti principali
- Essere titolare di reddito d’impresa (l’agevolazione non si applica ai lavoratori autonomi).
- Il bene deve rientrare negli allegati IV o V della L. 199/2025 ed essere interconnesso, oppure essere destinato all’autoproduzione FER per autoconsumo.
- Investimento effettuato tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, in strutture produttive in Italia.
- Trasmettere al GSE le comunicazioni di prenotazione, avanzamento e completamento con i dati dei beni e la data di interconnessione o entrata in funzione.
- Predisporre la documentazione tecnica (perizia o attestazione dei requisiti 4.0) e conservare ordini, contratti e fatture.
Caso 1: Tizio, titolare di una ditta individuale artigiana
Scenario. Tizio gestisce una falegnameria individuale in regime ordinario. Nel marzo 2026 acquista un centro di lavoro CNC da 180.000 euro, bene compreso nell’allegato IV, che viene installato e interconnesso al gestionale di produzione. L’investimento complessivo dell’anno resta sotto i 2,5 milioni: si applica la maggiorazione del 180%. Tizio trasmette al GSE le comunicazioni previste e fa predisporre l’attestazione dei requisiti 4.0.
Come si legge in pratica. La base ammortizzabile diventa 180.000 × 2,80 = 504.000 euro. Con un’aliquota di ammortamento del 20%, la quota annua deducibile sale a 100.800 euro contro i 36.000 euro ordinari: una maggior deduzione di 64.800 euro l’anno. Ipotizzando che il reddito marginale di Tizio sconti l’aliquota IRPEF del 43%, il minor carico fiscale vale circa 27.864 euro per ciascun anno di ammortamento. Il beneficio presuppone reddito capiente: in un anno in perdita la maggior deduzione non produce risparmio immediato, ma confluisce nelle regole ordinarie sulle perdite.
Riepilogo Caso 1
- Costo di acquisto: 180.000 euro (bene allegato IV, interconnesso).
- Base ammortizzabile maggiorata (× 2,80): 504.000 euro.
- Quota annua deducibile al 20%: 100.800 euro (contro 36.000 ordinari).
- Maggior deduzione annua: 64.800 euro; minor IRPEF al 43%: circa 27.864 euro/anno.
- Adempimenti: comunicazioni GSE + attestazione requisiti 4.0.
Caso 2: Caia, SRL manifatturiera con investimento medio
Scenario. Caia è amministratrice di una SRL manifatturiera. Nel 2026 la società investe complessivamente 4 milioni di euro in impianti di produzione nuovi, tutti riconducibili all’allegato IV e interconnessi. L’ammontare supera i 2,5 milioni: la maggiorazione si applica per scaglioni, 180% sulla prima fascia e 100% sulla quota eccedente.
Come si legge in pratica. Sul primo blocco da 2,5 milioni la base ammortizzabile è 2.500.000 × 2,80 = 7.000.000 euro. Sul blocco residuo da 1,5 milioni la base è 1.500.000 × 2,00 = 3.000.000 euro. La base complessiva è quindi 10.000.000 euro a fronte di 4.000.000 effettivi. Con aliquote di ammortamento medie del 15%, la quota annua deducibile è 1.500.000 euro anziché 600.000: circa 900.000 euro di maggior deduzione l’anno, che all’aliquota IRES del 24% valgono una minore imposta di circa 216.000 euro per anno. La società deve trasmettere le comunicazioni GSE per ciascun investimento e verificare l’interconnessione di ogni bene: un impianto non interconnesso esce dal perimetro agevolato.
Riepilogo Caso 2
- Investimento totale: 4.000.000 euro (beni allegato IV interconnessi).
- Base fascia 180% (fino a 2,5 mln): 7.000.000 euro; base fascia 100% (2,5-4 mln): 3.000.000 euro.
- Base complessiva maggiorata: 10.000.000 euro.
- Maggior deduzione annua stimata (al 15%): 900.000 euro; minore IRES: ~216.000 euro/anno.
- Nessun effetto ai fini IRAP.
Caso 3: Sempronio, SNC con investimento nella fascia del 50%
Scenario. Sempronio è socio di una SNC nel settore della lavorazione metalli. La SNC pianifica per il 2027 un investimento in linee di produzione automatizzate da 15 milioni di euro, distribuito su tutte e tre le fasce del comma 427. L’investimento rientra nella finestra agevolata, che si chiude il 30 settembre 2028.
Come si legge in pratica. La base ammortizzabile si calcola fascia per fascia: prima fascia 2,5 mln × 2,80 = 7.000.000 euro; seconda fascia 7,5 mln × 2,00 = 15.000.000 euro; terza fascia 5 mln × 1,50 = 7.500.000 euro. La base complessiva è 29.500.000 euro a fronte di 15.000.000 effettivi. Con un’aliquota media di ammortamento del 12%, la quota annua deducibile diventa circa 3.540.000 euro contro 1.800.000 in regime ordinario. Sulla pianificazione pesano i tempi: la comunicazione di prenotazione al GSE va impostata all’avvio dell’investimento, e consegne, collaudi e interconnessione vanno calendarizzati per completare l’iter entro la finestra agevolata.
Riepilogo Caso 3
- Investimento totale: 15.000.000 euro su tre fasce (180%, 100%, 50%).
- Base complessiva maggiorata: 29.500.000 euro.
- Quota annua deducibile stimata (al 12%): 3.540.000 euro (contro 1.800.000 ordinari).
- Comunicazioni GSE: prenotazione all’avvio, poi avanzamento e completamento.
- Finestra investimenti: fino al 30 settembre 2028.
Norme e fonti collegate
Domande frequenti
L'iperammortamento 2026 è un credito d'imposta?
No. I commi 427-436 della legge di bilancio 2026 non prevedono un credito d’imposta ma una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il beneficio si traduce in quote di ammortamento fiscalmente più elevate, che riducono il reddito imponibile IRES o IRPEF; non c’è nulla da compensare in F24 e la maggiorazione non rileva ai fini IRAP.
Chi può accedere alla maggiorazione del 180% prevista dalla legge di bilancio 2026?
I soggetti titolari di reddito d’impresa: società di capitali, società di persone in regime ordinario e imprenditori individuali. I lavoratori autonomi sono esclusi. Il bene deve essere destinato a strutture produttive in Italia, rientrare negli allegati IV o V della L. 199/2025 (o tra i beni FER per autoconsumo) ed essere interconnesso al sistema aziendale.
Fino a quando si può effettuare l'investimento per ottenere l'agevolazione?
Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La data di effettuazione segue le regole fiscali ordinarie (consegna e messa in funzione; per il leasing, la consegna al locatario). Attenzione al binario parallelo: gli investimenti 4.0 avviati con la vecchia disciplina 2024-2025 restano nel credito d’imposta solo se l’interconnessione avviene entro il 30 giugno 2026.
Quali comunicazioni servono per fruire dell'iperammortamento?
Il decreto interministeriale 7 maggio 2026 prevede la trasmissione telematica al GSE di comunicazioni di prenotazione, avanzamento e completamento dell’investimento, con i dati dei beni e la data prevista di interconnessione o entrata in funzione. Le comunicazioni sono condizione di accesso al beneficio: conviene aprire fin da subito un fascicolo dell’investimento con ordini, contratti, fatture e documentazione tecnica.
La maggiorazione si applica anche ai beni acquisiti in leasing finanziario?
Sì. Il comma 427 richiama espressamente anche i canoni di locazione finanziaria: per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni fiscalmente deducibili, in modo analogo a quanto avviene per l’ammortamento dei beni in proprietà. Restano fermi gli stessi requisiti: bene degli allegati IV/V, interconnessione e comunicazioni al GSE.