Autore: Andrea Marton

  • Articolo 700 Codice di Procedura Civile: Condizioni per la concessione

    Articolo 700 Codice di Procedura Civile: Condizioni per la concessione

    Art. 700 c.p.c. – Condizioni per la concessione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

  • Articolo 699 Codice di Procedura Civile: Istruzione preventiva in corso di causa

    Articolo 699 Codice di Procedura Civile: Istruzione preventiva in corso di causa

    Art. 699 c.p.c. – Istruzione preventiva in corso di causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.

    Il giudice provvede con ordinanza.

  • Articolo 698 Codice di Procedura Civile: Assunzione ed efficacia delle prove preventive

    Articolo 698 Codice di Procedura Civile: Assunzione ed efficacia delle prove preventive

    Art. 698 c.p.c. – Assunzione ed efficacia delle prove preventive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

    L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, ne impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

    I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne richiamati, ne riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

  • Articolo 697 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

    Articolo 697 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

    Art. 697 c.p.c. – Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova.

    Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.

  • Articolo 696-bis Codice di Procedura Civile: Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

    Articolo 696-bis Codice di Procedura Civile: Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

    Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle

    condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa

    determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o

    da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente,

    prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

    Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.

    Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini

    dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

    Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

    Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente

    sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

    Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

  • Articolo 696 Codice di Procedura Civile: Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

    Articolo 696 Codice di Procedura Civile: Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

    Art. 696 c.p.c. – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può

    chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione

    giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere

    disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti

    l’istanza è proposta.

    L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle

    cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

    Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in

    quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

  • Articolo 695 Codice di Procedura Civile: Ammissione del mezzo di prova

    Articolo 695 Codice di Procedura Civile: Ammissione del mezzo di prova

    Art. 695 c.p.c. – Ammissione del mezzo di prova

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

  • Articolo 694 Codice di Procedura Civile: Ordine di comparizione

    Articolo 694 Codice di Procedura Civile: Ordine di comparizione

    Art. 694 c.p.c. – Ordine di comparizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

  • Articolo 693 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Articolo 693 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Art. 693 c.p.c. – Istanza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

    In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e preordinata.

  • Articolo 692 Codice di Procedura Civile: Assunzione di testimoni

    Articolo 692 Codice di Procedura Civile: Assunzione di testimoni

    Art. 692 c.p.c. – Assunzione di testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.