Autore: Andrea Marton

  • Art. 133 L. 633/1941

    Art. 133 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

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    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 406 DPR 495/1992

    Art. 406 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    (Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie) 1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti. 3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice

  • Iperammortamento 180% 2026: quanto deduco sul macchinario nuovo? Esempio

    In sintesi

    • Maggiorazione del 180% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% tra 2,5 e 10 milioni, del 50% tra 10 e 20 milioni.
    • Riservata ai titolari di reddito d’impresa: i lavoratori autonomi sono esclusi.
    • Beni ammessi: materiali e immateriali 4.0 degli allegati IV e V della L. 199/2025, interconnessi, più i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
    • Il decreto attuativo c’è: decreto interministeriale 7 maggio 2026 (MEF/MIMIT), efficace dopo la registrazione alla Corte dei conti del 20 maggio 2026.
    • Condizione di accesso: comunicazioni telematiche al GSE (prenotazione, avanzamento, completamento). Il beneficio vale per IRES e IRPEF, non per l’IRAP.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    L’art. 1, commi 427-436, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), come modificato dall’art. 7 del D.L. 38/2026, ha reintrodotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la fascia fino a 10 milioni, 50% per la fascia fino a 20 milioni. L’agevolazione — il nuovo iperammortamento, che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 — vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 nei beni di cui al comma 429. Le regole operative sono state definite dal decreto interministeriale 7 maggio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 427 LB26: super-ammortamento 180% per investimenti in beni.

    Come funziona la maggiorazione del costo ai fini dell'ammortamento

    Il comma 427 della legge di bilancio 2026 introduce una super-deduzione sul costo di acquisto o di leasing di determinati beni strumentali: la base su cui si calcolano le quote di ammortamento viene maggiorata rispetto al costo effettivamente sostenuto. Non si tratta di un credito d’imposta compensabile in F24, ma di un ampliamento della base deducibile ai fini IRES e IRPEF da reddito d’impresa; la maggiorazione non rileva ai fini IRAP. Per il confronto con il vecchio credito d’imposta e il regime transitorio 2024-2025 rinviamo alla guida dedicata: Iperammortamento 2026: come funziona, maggiorazioni e comunicazione GSE.

    La misura della maggiorazione dipende dall’entità dell’investimento e opera per scaglioni: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% sulla quota tra 2,5 e 10 milioni, 50% sulla quota tra 10 e 20 milioni; la parte oltre i 20 milioni non è agevolata. I beni devono essere destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato e rientrare nel perimetro del comma 429: beni materiali e immateriali 4.0 degli allegati IV e V della legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oltre ai beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Il decreto interministeriale 7 maggio 2026 ha confermato il perimetro e disciplinato le comunicazioni al GSE.

    Per un’impresa che acquista un macchinario 4.0 da 200.000 euro e resta nel primo scaglione, la base ammortizzabile diventa 200.000 moltiplicato per il coefficiente 2,80 (100% del costo + 180% di maggiorazione) = 560.000 euro. Ammortizzando al 20%, la quota annua deducibile sale a 112.000 euro anziché 40.000.

    Requisiti e adempimenti principali

    • Essere titolare di reddito d’impresa (l’agevolazione non si applica ai lavoratori autonomi).
    • Il bene deve rientrare negli allegati IV o V della L. 199/2025 ed essere interconnesso, oppure essere destinato all’autoproduzione FER per autoconsumo.
    • Investimento effettuato tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, in strutture produttive in Italia.
    • Trasmettere al GSE le comunicazioni di prenotazione, avanzamento e completamento con i dati dei beni e la data di interconnessione o entrata in funzione.
    • Predisporre la documentazione tecnica (perizia o attestazione dei requisiti 4.0) e conservare ordini, contratti e fatture.

    Caso 1: Tizio, titolare di una ditta individuale artigiana

    Scenario. Tizio gestisce una falegnameria individuale in regime ordinario. Nel marzo 2026 acquista un centro di lavoro CNC da 180.000 euro, bene compreso nell’allegato IV, che viene installato e interconnesso al gestionale di produzione. L’investimento complessivo dell’anno resta sotto i 2,5 milioni: si applica la maggiorazione del 180%. Tizio trasmette al GSE le comunicazioni previste e fa predisporre l’attestazione dei requisiti 4.0.

    Come si legge in pratica. La base ammortizzabile diventa 180.000 × 2,80 = 504.000 euro. Con un’aliquota di ammortamento del 20%, la quota annua deducibile sale a 100.800 euro contro i 36.000 euro ordinari: una maggior deduzione di 64.800 euro l’anno. Ipotizzando che il reddito marginale di Tizio sconti l’aliquota IRPEF del 43%, il minor carico fiscale vale circa 27.864 euro per ciascun anno di ammortamento. Il beneficio presuppone reddito capiente: in un anno in perdita la maggior deduzione non produce risparmio immediato, ma confluisce nelle regole ordinarie sulle perdite.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo di acquisto: 180.000 euro (bene allegato IV, interconnesso).
    • Base ammortizzabile maggiorata (× 2,80): 504.000 euro.
    • Quota annua deducibile al 20%: 100.800 euro (contro 36.000 ordinari).
    • Maggior deduzione annua: 64.800 euro; minor IRPEF al 43%: circa 27.864 euro/anno.
    • Adempimenti: comunicazioni GSE + attestazione requisiti 4.0.

    Caso 2: Caia, SRL manifatturiera con investimento medio

    Scenario. Caia è amministratrice di una SRL manifatturiera. Nel 2026 la società investe complessivamente 4 milioni di euro in impianti di produzione nuovi, tutti riconducibili all’allegato IV e interconnessi. L’ammontare supera i 2,5 milioni: la maggiorazione si applica per scaglioni, 180% sulla prima fascia e 100% sulla quota eccedente.

    Come si legge in pratica. Sul primo blocco da 2,5 milioni la base ammortizzabile è 2.500.000 × 2,80 = 7.000.000 euro. Sul blocco residuo da 1,5 milioni la base è 1.500.000 × 2,00 = 3.000.000 euro. La base complessiva è quindi 10.000.000 euro a fronte di 4.000.000 effettivi. Con aliquote di ammortamento medie del 15%, la quota annua deducibile è 1.500.000 euro anziché 600.000: circa 900.000 euro di maggior deduzione l’anno, che all’aliquota IRES del 24% valgono una minore imposta di circa 216.000 euro per anno. La società deve trasmettere le comunicazioni GSE per ciascun investimento e verificare l’interconnessione di ogni bene: un impianto non interconnesso esce dal perimetro agevolato.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento totale: 4.000.000 euro (beni allegato IV interconnessi).
    • Base fascia 180% (fino a 2,5 mln): 7.000.000 euro; base fascia 100% (2,5-4 mln): 3.000.000 euro.
    • Base complessiva maggiorata: 10.000.000 euro.
    • Maggior deduzione annua stimata (al 15%): 900.000 euro; minore IRES: ~216.000 euro/anno.
    • Nessun effetto ai fini IRAP.

    Caso 3: Sempronio, SNC con investimento nella fascia del 50%

    Scenario. Sempronio è socio di una SNC nel settore della lavorazione metalli. La SNC pianifica per il 2027 un investimento in linee di produzione automatizzate da 15 milioni di euro, distribuito su tutte e tre le fasce del comma 427. L’investimento rientra nella finestra agevolata, che si chiude il 30 settembre 2028.

    Come si legge in pratica. La base ammortizzabile si calcola fascia per fascia: prima fascia 2,5 mln × 2,80 = 7.000.000 euro; seconda fascia 7,5 mln × 2,00 = 15.000.000 euro; terza fascia 5 mln × 1,50 = 7.500.000 euro. La base complessiva è 29.500.000 euro a fronte di 15.000.000 effettivi. Con un’aliquota media di ammortamento del 12%, la quota annua deducibile diventa circa 3.540.000 euro contro 1.800.000 in regime ordinario. Sulla pianificazione pesano i tempi: la comunicazione di prenotazione al GSE va impostata all’avvio dell’investimento, e consegne, collaudi e interconnessione vanno calendarizzati per completare l’iter entro la finestra agevolata.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento totale: 15.000.000 euro su tre fasce (180%, 100%, 50%).
    • Base complessiva maggiorata: 29.500.000 euro.
    • Quota annua deducibile stimata (al 12%): 3.540.000 euro (contro 1.800.000 ordinari).
    • Comunicazioni GSE: prenotazione all’avvio, poi avanzamento e completamento.
    • Finestra investimenti: fino al 30 settembre 2028.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'iperammortamento 2026 è un credito d'imposta?

    No. I commi 427-436 della legge di bilancio 2026 non prevedono un credito d’imposta ma una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il beneficio si traduce in quote di ammortamento fiscalmente più elevate, che riducono il reddito imponibile IRES o IRPEF; non c’è nulla da compensare in F24 e la maggiorazione non rileva ai fini IRAP.

    Chi può accedere alla maggiorazione del 180% prevista dalla legge di bilancio 2026?

    I soggetti titolari di reddito d’impresa: società di capitali, società di persone in regime ordinario e imprenditori individuali. I lavoratori autonomi sono esclusi. Il bene deve essere destinato a strutture produttive in Italia, rientrare negli allegati IV o V della L. 199/2025 (o tra i beni FER per autoconsumo) ed essere interconnesso al sistema aziendale.

    Fino a quando si può effettuare l'investimento per ottenere l'agevolazione?

    Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La data di effettuazione segue le regole fiscali ordinarie (consegna e messa in funzione; per il leasing, la consegna al locatario). Attenzione al binario parallelo: gli investimenti 4.0 avviati con la vecchia disciplina 2024-2025 restano nel credito d’imposta solo se l’interconnessione avviene entro il 30 giugno 2026.

    Quali comunicazioni servono per fruire dell'iperammortamento?

    Il decreto interministeriale 7 maggio 2026 prevede la trasmissione telematica al GSE di comunicazioni di prenotazione, avanzamento e completamento dell’investimento, con i dati dei beni e la data prevista di interconnessione o entrata in funzione. Le comunicazioni sono condizione di accesso al beneficio: conviene aprire fin da subito un fascicolo dell’investimento con ordini, contratti, fatture e documentazione tecnica.

    La maggiorazione si applica anche ai beni acquisiti in leasing finanziario?

    Sì. Il comma 427 richiama espressamente anche i canoni di locazione finanziaria: per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni fiscalmente deducibili, in modo analogo a quanto avviene per l’ammortamento dei beni in proprietà. Restano fermi gli stessi requisiti: bene degli allegati IV/V, interconnessione e comunicazioni al GSE.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: welfare, San.Arti e previdenza complementare

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: welfare, San.Arti e previdenza complementare

    Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori dell’artigianato chimico e ceramico si articola su quattro pilastri: la sanità integrativa (San.Arti), gli ammortizzatori bilaterali (FSBA), gli enti bilaterali (EBNA) e la previdenza complementare (Fondartigianato). Conoscere questi strumenti è essenziale per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Il CCNL obbliga le imprese artigiane ad aderire a San.Arti (125 €/anno per dipendente a carico datore), EBNA/enti bilaterali regionali (EBAV, EBAS, ecc.) e FSBA (cassa integrazione artigiana). In caso di mancata adesione a San.Arti scatta l’EAR di 25 €/mese. Per la previdenza complementare il TFR può essere conferito a Fondartigianato o a un fondo pensione negoziale di categoria.

    Dati contrattuali

    Fondo sanitario integrativo
    San.Arti – 125 €/anno a carico del datore per ciascun dipendente
    EAR (se non aderisce a San.Arti)
    25 € lordi/mese × 13 mensilità
    Ammortizzatori artigiani
    FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato
    Ente bilaterale nazionale
    EBNA (con articolazioni regionali: EBAV, EBAM, EBAS, ecc.)
    Formazione continua
    Fondartigianato (fondo interprofessionale)
    Codice CNEL contratto
    V751

    Tabella riepilogativa

    Sistema di welfare bilaterale – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Ente / Fondo Funzione Contributo Chi paga
    San.Arti Sanità integrativa: rimborsi visite, ricoveri, odontoiatria 125 €/anno per dipendente Datore di lavoro
    EAR (se no San.Arti) Compensazione economica mancata copertura sanitaria 25 € lordi/mese × 13 men. Datore di lavoro
    EBNA / Ente bilaterale regionale Bilateralità: servizi alle imprese e ai lavoratori, formazione, welfare Secondo tabelle regionali Datore + lavoratore
    FSBA Cassa integrazione artigiana: sostegno reddito in sospensione/riduzione Incluso nel sistema bilaterale Datore + INPS
    Fondartigianato Formazione continua: finanzia corsi di aggiornamento 0,30% della retribuzione imponibile (quota INPS) Datore (quota INPS)

    Nota: gli importi indicati per EBNA/bilateralità regionale variano in base all’accordo regionale o provinciale. Il contributo a Fondartigianato è destinato alla formazione, non alla pensione complementare. Per la previdenza pensionistica complementare fare riferimento al fondo pensione negoziale di settore (verificare con le parti sociali territoriali).

    San.Arti: il fondo sanitario integrativo

    San.Arti (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato) è stato istituito dalle parti sociali dell’artigianato il 23 luglio 2012. Copre i lavoratori dipendenti di imprese che aderiscono ai contratti collettivi dell’artigianato, incluso il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato.

    Il contributo annuo a San.Arti è di 125 € per ogni dipendente, interamente a carico del datore di lavoro (circa 10,42 €/mese). Il versamento avviene tramite F24 nei termini previsti.

    Le principali prestazioni di San.Arti includono:

    • Rimborso per visite specialistiche ambulatoriali;
    • Rimborso per accertamenti diagnostici (analisi, TAC, ecografie);
    • Contributo per ricoveri ospedalieri in day hospital o ordinari;
    • Prestazioni odontoiatriche (visite, estrazioni, protesi);
    • Contributo per occhiali, lenti a contatto e protesi acustiche;
    • Supporto per grandi interventi chirurgici.

    Le prestazioni possono essere estese ai familiari fiscalmente a carico con un contributo aggiuntivo volontario.

    EAR: l’elemento aggiuntivo per le imprese non aderenti

    Le imprese che applicano il CCNL ma non versano i contributi a San.Arti sono obbligate a corrispondere ai propri dipendenti un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 € lordi mensili per 13 mensilità. L’EAR deve comparire nel cedolino paga come voce separata identificabile. Non sostituisce la copertura sanitaria: è una compensazione economica per la mancata tutela sanitaria contrattuale.

    FSBA: gli ammortizzatori sociali artigiani

    La FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) è il sistema di ammortizzatori sociali specifico per i dipendenti delle imprese artigiane, gestito da EBNA. Ha sostituito e integrato i vecchi fondi bilaterali regionali dopo la riforma della L. 92/2012 (Fornero) e del D.Lgs. 148/2015.

    La FSBA eroga prestazioni di sostegno al reddito in caso di:

    • Sospensione temporanea dell’attività per crisi aziendale;
    • Riduzione dell’orario di lavoro per esigenze organizzative;
    • Contratti di solidarietà difensivi.

    Per accedere alla FSBA l’impresa deve essere in regola con il versamento dei contributi all’ente bilaterale territoriale. L’indennità erogata dalla FSBA sostituisce – per i dipendenti artigiani – la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

    EBNA e gli enti bilaterali regionali

    L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) è l’organismo paritetico costituito dalle organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e sindacali (CGIL, CISL, UIL) dell’artigianato. Ha articolazioni regionali (EBAV in Veneto, EBAS in Sardegna, EBAM nelle Marche, ecc.).

    Gli enti bilaterali erogano servizi a imprese e lavoratori: contributi per formazione, sostegni aggiuntivi in caso di difficoltà, servizi informativi, conciliazione delle controversie di lavoro.

    Previdenza complementare e Fondartigianato

    Il fondo pensione negoziale di riferimento per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica-ceramica è indicato dal CCNL. Fondartigianato è invece il fondo interprofessionale per la formazione continua: non si tratta di pensione integrativa ma di strumento per finanziare corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti.

    Per la previdenza pensionistica complementare, il lavoratore delle imprese artigiane può conferire il proprio TFR al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo (verificare con le parti sociali di riferimento e con l’associazione datoriale di appartenenza dell’impresa). In alternativa può aderire a un fondo aperto o a un PIP.

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore che scopre di non essere iscritto a San.Arti
    Tizio lavora da 3 anni in una piccola azienda artigiana di gomma. Non ha mai ricevuto la tessera San.Arti né rimborsi sanitari. Verifica le sue buste paga: non compare né la voce «San.Arti» né l’EAR di 25 €. Il datore è inadempiente su entrambi gli obblighi. Tizio si rivolge al sindacato Filctem-CGIL: il sindacato quantifica le 3 annualità di EAR (25 € × 13 × 3 = 975 €) e chiede al datore il versamento retroattivo dei contributi San.Arti o l’arretrato dell’EAR.
    Caia – Lavoratrice che accede alla FSBA durante la crisi aziendale
    Caia lavora in una ceramica artigiana che attraversa una fase di calo ordini. L’azienda, regolare con i versamenti EBNA, attiva la FSBA per 8 settimane con riduzione dell’orario al 50%. Caia lavora 20 ore a settimana e percepisce la retribuzione ordinaria per le 20 ore lavorate, integrata dalla prestazione FSBA per le 20 ore sospese. La prestazione FSBA sostituisce la quota di reddito persa per la riduzione.
    Sempronio – Nuovo assunto che sceglie dove destinare il TFR
    Sempronio viene assunto il 1° maggio 2026 in un’azienda artigiana di vernici. Entro il 31 ottobre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR. Il datore gli fornisce la modulistica per l’adesione al fondo pensione di settore. Sempronio preferisce mantenere il TFR in azienda (l’impresa ha 8 dipendenti, quindi ne ha diritto). Compila il modulo di conferma e lo consegna al datore.

    Domande frequenti

    Cos’è San.Arti e chi ha diritto alle sue prestazioni?
    San.Arti è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, diagnostica, ricoveri e cure dentali. Ha diritto alle prestazioni ogni dipendente di un’azienda che versa il contributo annuo di 125 €.
    Cosa succede se il datore non aderisce a San.Arti?
    Il datore deve corrispondere l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) di 25 € lordi/mese per 13 mensilità in busta paga. L’inadempimento su entrambi (né San.Arti né EAR) è sanzionabile e dà diritto al lavoratore di reclamare gli arretrati.
    Cos’è la FSBA?
    La FSBA è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, che eroga sostegno al reddito ai dipendenti artigiani in caso di sospensione o riduzione dell’orario. Funziona come la cassa integrazione per il settore artigiano.
    Cos’è Fondartigianato?
    Fondartigianato è il fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti artigiani. Non è un fondo pensione: finanzia corsi di aggiornamento e formazione professionale. Per la previdenza pensionistica complementare fare riferimento al fondo pensione negoziale di settore.
    Il datore artigiano deve versare contributi agli enti bilaterali?
    Sì. Il CCNL impone l’adesione al sistema bilaterale (EBNA/enti regionali, San.Arti). I contributi si versano tramite F24. Il mancato versamento comporta l’EAR per San.Arti e può comportare l’esclusione dalla FSBA.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I contributi a San.Arti, EBNA e FSBA sono soggetti ad aggiornamento: verificare i valori aggiornati su sanarti.it, ebna.it e fondofsba.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani).

  • Art. 146 L. 633/1941

    Art. 146 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

    Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 334 D.Lgs. 209/2005 – Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

    Art. 334 D.Lgs. 209/2005 – Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

    2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

    3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 . Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma . (15) (29)

  • Art. 39 TUPI: Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette

    Art. 39 TUPI: Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette 1.

    Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell' articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2 , della legge 23 novembre 1998, n. 407 , sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall' articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Ho due case da arredare: il bonus mobili spetta per entrambe? caso pratico

    In sintesi

    • Sì: il bonus mobili spetta per entrambe le case, purché ciascuna sia oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio.
    • Il tetto di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare: due case ristrutturate significano due plafond autonomi, fino a 10.000 euro complessivi di spesa agevolabile.
    • La legge non fissa un numero massimo di immobili per contribuente: conta solo il collegamento di ogni acquisto con la ristrutturazione di quello specifico immobile.
    • La detrazione è del 50% in 10 rate annuali per ciascun immobile, senza distinzione tra abitazione principale e seconda casa.
    • Il bonus è prorogato alle spese sostenute nel 2026 dal comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, proroga il bonus mobili alle spese sostenute nel 2026, modificando l’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 («2024 e 2025» diventa «2024, 2025 e 2026»). La proroga è senza modifiche: tetto di 5.000 euro per unità immobiliare, aliquota unica del 50% e nessun limite al numero di immobili agevolabili. Attenzione a non confondere il comma 22 con il comma 17 della stessa legge, che riduce da quattro a due gli appartamenti destinabili a locazione breve in regime privato (art. 1, comma 595, L. 178/2020): quella norma riguarda gli affitti brevi, non il bonus mobili.

    Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.

    Due case da arredare: come funziona davvero il bonus mobili

    La domanda è frequente tra chi possiede più immobili: se ho ristrutturato due case e voglio arredarle entrambe, posso fruire del bonus mobili due volte? La risposta è affermativa. Il tetto di spesa di 5.000 euro non è un limite «per contribuente», ma un limite per unità immobiliare oggetto di intervento edilizio: chi ristruttura due appartamenti dispone di due plafond distinti, per una spesa agevolabile complessiva fino a 10.000 euro e una detrazione totale fino a 5.000 euro (2.500 per casa).

    La vera condizione da rispettare, per ciascun immobile, è il collegamento con un intervento di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulla singola unità, oppure manutenzione anche ordinaria sulle parti comuni. Per le spese di arredo del 2026 i lavori devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili. L’acquisto va inoltre riferito all’immobile ristrutturato: i mobili comprati per la casa A non possono «appoggiarsi» ai lavori eseguiti sulla casa B.

    Non esiste invece alcun limite normativo al numero di appartamenti: chi ha ristrutturato tre o quattro unità immobiliari può fruire del bonus per ognuna, sempre con il tetto di 5.000 euro ciascuna. Ogni detrazione si recupera separatamente in dieci quote annuali di pari importo, con pagamenti tracciabili (bonifico ordinario o carta) e il rispetto delle classi energetiche minime per i grandi elettrodomestici: forni almeno A, lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie almeno E, frigoriferi e congelatori almeno F.

    Bonus mobili 2026 su più immobili – regole chiave
    Domanda Regola 2026
    Spetta per due case? Sì, se ciascuna è oggetto di intervento edilizio agevolabile
    Tetto di spesa 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare (plafond autonomi)
    Limite di numero immobili Nessuno: conta solo il collegamento lavori-acquisto per ogni casa
    Aliquota 50% unica (anche per le seconde case)
    Ripartizione 10 rate annuali per ciascun immobile
    Inizio lavori (per acquisti 2026) dal 1° gennaio 2025, prima dell’acquisto dei mobili

    Caso 1: Tizio ha ristrutturato entrambe le case

    Scenario. Tizio ha ristrutturato nel 2026 sia l’abitazione in cui vive sia la casa al mare. Per la prima spende 4.500 euro di mobili, per la seconda 3.000 euro, tutto con carta di credito.

    Come si applica. Entrambi gli immobili hanno un intervento edilizio collegato: Tizio ha diritto a due plafond autonomi da 5.000 euro e le due spese vi rientrano per intero. Detrazione sulla prima casa: 4.500 × 50% = 2.250 euro (10 rate da 225 euro). Detrazione sulla casa al mare: 3.000 × 50% = 1.500 euro (10 rate da 150 euro). Beneficio complessivo: 3.750 euro, senza alcuna riduzione per il fatto che la seconda unità non è abitazione principale.

    Riepilogo Caso 1

    • Case ristrutturate e arredate: 2
    • Spesa agevolabile: 4.500 + 3.000 = 7.500 euro (entro i due plafond)
    • Detrazione totale: 3.750 euro
    • Rate annue: 225 + 150 = 375 euro complessivi per 10 anni

    Caso 2: Caio ha due case ma ne ha ristrutturata una sola

    Scenario. Caio possiede due appartamenti. Nel 2026 ristruttura solo il primo; il secondo è in buono stato e viene semplicemente riarredato. Spende 4.000 euro di mobili per il primo e 3.500 euro per il secondo.

    Come si applica. Il bonus mobili segue l’intervento edilizio, immobile per immobile. Per il primo appartamento il collegamento c’è: detrazione 4.000 × 50% = 2.000 euro in 10 rate da 200 euro. Per il secondo appartamento non esiste alcun intervento di recupero collegato: la spesa di 3.500 euro non è agevolabile, nemmeno in parte, e non può essere «spostata» sul plafond del primo immobile, che riguarda solo gli arredi destinati a quella casa.

    Riepilogo Caso 2

    • Casa 1 (ristrutturata): spesa 4.000 euro, detrazione 2.000 euro
    • Casa 2 (non ristrutturata): spesa 3.500 euro, bonus non spettante
    • Regola: il collegamento lavori-arredo si verifica per ogni singolo immobile

    Caso 3: Sempronia ha tre appartamenti ristrutturati

    Scenario. Sempronia ha ristrutturato nel 2026 tre appartamenti destinati alla locazione e li arreda spendendo 6.000 euro per il primo, 4.000 euro per il secondo e 3.000 euro per il terzo.

    Come si applica. Nessuna norma limita il numero di immobili: Sempronia fruisce del bonus per tutti e tre, ciascuno con il proprio tetto. Primo appartamento: spesa agevolabile 5.000 euro (il tetto taglia l’eccedenza di 1.000), detrazione 2.500 euro. Secondo: 4.000 × 50% = 2.000 euro. Terzo: 3.000 × 50% = 1.500 euro. Beneficio complessivo: 6.000 euro in 10 rate annuali da 600 euro totali. Ogni acquisto deve essere documentato e riferibile allo specifico immobile ristrutturato.

    Riepilogo Caso 3

    • Appartamenti ristrutturati e arredati: 3 (nessun limite di numero)
    • Spesa agevolabile: 5.000 + 4.000 + 3.000 = 12.000 euro
    • Detrazione totale: 6.000 euro
    • Rata annua complessiva: 600 euro per 10 anni

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il bonus mobili spetta per due case nello stesso anno?

    Sì, purché ciascuna casa sia oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato prima dell’acquisto dei mobili (dal 1° gennaio 2025 per gli acquisti 2026). Ogni unità immobiliare ha un tetto autonomo di 5.000 euro: due case ristrutturate valgono fino a 10.000 euro di spesa agevolabile complessiva.

    Esiste un limite al numero di appartamenti agevolabili?

    No. La disciplina del bonus mobili (art. 16, comma 2, d.l. 63/2013, prorogato dal comma 22 della L. 199/2025) non fissa alcun tetto al numero di immobili per contribuente. Il limite di «due appartamenti» introdotto dal comma 17 della legge di bilancio 2026 riguarda le locazioni brevi (art. 1, comma 595, L. 178/2020), non i bonus edilizi.

    Posso usare il plafond non sfruttato di una casa per l’altra?

    No. Il tetto di 5.000 euro è legato alla singola unità immobiliare e agli arredi destinati a quella casa: se per il primo appartamento spendi 2.000 euro, i 3.000 euro «residui» non si trasferiscono sull’altro immobile. Ogni acquisto va riferito all’immobile effettivamente ristrutturato e arredato.

    Per la seconda casa l’aliquota scende al 36% come per le ristrutturazioni?

    No. La distinzione 50%/36% tra abitazione principale e altri immobili riguarda il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus. Il bonus mobili mantiene l’aliquota unica del 50% su qualunque unità abitativa oggetto di intervento, prima o seconda casa che sia.

    Cosa devo conservare per documentare due bonus mobili distinti?

    Per ciascun immobile: la documentazione che prova l’inizio dei lavori (titolo edilizio o comunicazione, con data anteriore agli acquisti), le fatture o gli scontrini parlanti degli arredi con l’indicazione dei beni, e le ricevute dei pagamenti tracciabili. È buona pratica tenere i giustificativi separati per casa, così da rendere evidente a quale plafond si riferisce ogni spesa.

    Da leggere insieme

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): welfare e sanità integrativa

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    Oltre al salario, i lavoratori delle emittenti radiotelevisive locali beneficiano di strumenti di welfare contrattuale: sanità integrativa con la polizza «Salute Sempre» e previdenza complementare con i fondi Byblos e Mediafond.

    In sintesi

    Il CCNL Confindustria RadioTV prevede la polizza sanitaria «Salute Sempre» (120 euro/anno a carico azienda, 156 euro dal 2027) e i fondi pensione Byblos e Mediafond. Il CCNL Aeranti-Corallo/CISAL ha rafforzato la previdenza complementare dal 2026 con un contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base per chi conferisce il TFR a un fondo.

    Dati contrattuali

    CCNL Aeranti-Corallo (CISAL) – vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    CCNL Confindustria RadioTV (SLC-CGIL / Fistel-CISL / Uilcom-UIL) – vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Polizza sanitaria
    «Salute Sempre» (CCNL Confindustria RadioTV): 120 €/anno per dipendente (156 € dal 01/01/2027)
    Fondi pensione complementare
    Byblos · Mediafond
    Contributo previdenziale aggiuntivo
    +0,20% paga base per chi conferisce TFR a fondo pensione (dal 01/01/2026)

    Tabella riepilogativa

    Welfare e previdenza complementare nel settore radiotelevisivo privato
    Strumento Costo annuo (datore) Decorrenza CCNL applicabile
    Polizza «Salute Sempre» (sanitaria) 120 €/dipendente iscritto In corso (dal rinnovo 2022) Confindustria RadioTV / SLC-CGIL·Fistel-CISL·Uilcom-UIL
    Polizza «Salute Sempre» (sanitaria aggiornata) 156 €/dipendente iscritto 1° gennaio 2027 Confindustria RadioTV / SLC-CGIL·Fistel-CISL·Uilcom-UIL
    Contributo aggiuntivo fondo pensione +0,20% paga base 1° gennaio 2026 Entrambi i contratti (Aeranti-Corallo e Confindustria RadioTV)
    Fondo pensione Byblos Contributo concordato In corso Settore radiotelevisivo
    Fondo pensione Mediafond Contributo concordato In corso Settore audiovisivo/radiotelevisivo

    Importante: la polizza «Salute Sempre» è prevista esplicitamente nel CCNL firmato con Confindustria Radio TV (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL). Le emittenti che applicano il CCNL Aeranti-Corallo/CISAL devono verificare nella propria sede associativa le previsioni di welfare specifiche del loro contratto.

    La polizza sanitaria «Salute Sempre»

    Il rinnovo del CCNL del settore radiotelevisivo (nella versione Confindustria RadioTV 2025-2027, firmata il 3 novembre 2025) ha confermato e aggiornato la polizza sanitaria integrativa «Salute Sempre». Le aziende che non abbiano già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa tramite contrattazione aziendale devono applicare il Piano Sanitario «Salute Sempre».

    Il datore di lavoro versa 120 euro annui (pari a 10 euro al mese) per ogni dipendente iscritto ai sindacati firmatari del CCNL, come contributo al mantenimento della polizza sanitaria. Dal 1° gennaio 2027 questo importo salirà a 156 euro annui (13 euro/mese). La polizza copre prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami diagnostici, eventuale ricovero).

    La previdenza complementare: Byblos e Mediafond

    I lavoratori del settore radiotelevisivo dispongono di due fondi pensione negoziali di riferimento:

    • Byblos: fondo pensione negoziale istituito dalle parti sociali del settore dell’informazione, dell’editoria e della comunicazione. Raccoglie i contributi di lavoratori e datori di lavoro in un regime di capitalizzazione individuale, con diverse linee di investimento (da più prudente a più aggressiva). Il lavoratore può scegliere come investire il proprio montante.
    • Mediafond: fondo pensione negoziale per i settori audiovisivo, cinematografico e radiotelevisivo. Offre prestazioni pensionistiche complementari e, in alcuni casi, prestazioni accessorie (come anticipazioni per acquisto prima casa o spese mediche).

    Chi aderisce a uno di questi fondi può beneficiare della deduzione fiscale dei contributi versati (fino al limite di 5.164,57 euro annui), della tassazione agevolata dei rendimenti (20% invece del 26% sui redditi di capitale ordinari) e della tassazione agevolata della prestazione finale (aliquota dal 15% al 9% in base agli anni di iscrizione).

    Il contributo aggiuntivo del datore dal 2026

    Il rinnovo dei CCNL del settore (sia nella versione Confindustria RadioTV che in quella Aeranti-Corallo/CISAL per il 2026-2028) ha introdotto o confermato un contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base a carico del datore di lavoro, destinato al fondo pensione scelto dal lavoratore, a condizione che quest’ultimo conferisca il proprio TFR maturando al fondo. Questo incentivo economico è complementare rispetto ai contributi minimi previsti dal fondo stesso e ha l’obiettivo di aumentare la copertura previdenziale complementare nel settore.

    Welfare aziendale di secondo livello

    Il CCNL prevede la possibilità per le singole emittenti di introdurre piani di welfare aziendale attraverso la contrattazione di secondo livello. I benefit possono includere:

    • Buoni pasto o mensa aziendale.
    • Rimborsi per asili nido e servizi per l’infanzia.
    • Abbonamenti al trasporto pubblico.
    • Polizze assicurative aggiuntive (vita, infortuni).
    • Voucher per formazione professionale e aggiornamento.
    • Contributi per attività sportive e culturali.

    I benefit di welfare aziendale godono di un trattamento fiscale e contributivo agevolato (art. 51, comma 2, TUIR): entro certi limiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, riducendo il costo fiscale sia per il dipendente che per l’azienda.

    La bilateralità e l’Osservatorio Paritetico

    Il settore radiotelevisivo dispone di un sistema di bilateralità che si esprime principalmente attraverso l’Osservatorio Paritetico previsto dal CCNL. Questo organismo, composto da rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, svolge funzioni di:

    • Monitoraggio del mercato del lavoro del settore (evoluzione degli organici, nuove figure professionali).
    • Studio dell’impatto delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, sui profili professionali e sull’organizzazione del lavoro nelle emittenti.
    • Promozione della formazione continua e dell’aggiornamento professionale.
    • Gestione di eventuali controversie collettive di interpretazione del contratto.

    Con il rinnovo 2025-2027 (Confindustria RadioTV), l’Osservatorio è stato convocato entro il 12 febbraio 2026 per affrontare specificamente i temi della classificazione del personale alla luce delle nuove professionalità digitali e dell’impatto dell’IA sull’emittenza.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico che aderisce a Byblos con contributo aggiuntivo datoriale
    Tizio, assunto al 3° livello (radio, minimo 1.185,47 euro), decide di conferire il TFR a Byblos. Dal momento dell’adesione, il datore versa a Byblos anche il contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base: circa 2,37 euro al mese in più. Nel corso di 20 anni di servizio, questo contributo aggiuntivo (rivalutato dai rendimenti del fondo) rappresenta un valore previdenziale significativo aggiuntivo rispetto al TFR mantenuto in azienda.
    Caia – Speaker che usufruisce della polizza «Salute Sempre»
    Caia, speaker al 4° livello in un’emittente televisiva che applica il CCNL Confindustria RadioTV, è iscritta alla UIL. Il suo datore versa 120 euro annui per la polizza «Salute Sempre». Quando deve fare una visita specialistica ortopedica in libera professione, la polizza rimborsa una parte del costo. Dal 2027 il contributo datoriale salirà a 156 euro annui, ampliando la copertura.
    Sempronio – Responsabile di produzione con piano welfare aziendale
    L’emittente dove lavora Sempronio (Quadro B) ha sottoscritto un accordo integrativo che introduce un piano welfare: 500 euro annui in welfare aziendale (buoni pasto e abbonamento trasporti) per ogni dipendente. Sempronio sceglie di convertire 300 euro in rimborso abbonamento ferroviario e 200 euro in buoni acquisto per libri e formazione. Questi benefit non concorrono al suo reddito imponibile IRPEF nei limiti di legge.

    Domande frequenti

    Esiste una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori delle emittenti radiotelevisive?
    Sì. Il CCNL Confindustria RadioTV prevede la polizza «Salute Sempre»: il datore versa 120 euro annui per dipendente (156 euro dal 1° gennaio 2027). Le emittenti Aeranti-Corallo verificheranno le previsioni del loro contratto specifico.
    Cosa coprono Byblos e Mediafond?
    Sono i fondi pensione negoziali del settore radiotelevisivo. Raccolgono il TFR conferito e i contributi aggiuntivi, investendoli per garantire una pensione integrativa all’INPS.
    Il contributo aziendale alla previdenza complementare è obbligatorio?
    Il contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base scatta solo se il lavoratore conferisce il TFR a un fondo pensione. Se mantiene il TFR in azienda, il contributo aggiuntivo non è dovuto.
    Esistono altri strumenti di welfare nel CCNL radiotelevisivo?
    Sì, tramite contrattazione aziendale di secondo livello: buoni pasto, rimborsi asili nido, trasporti, formazione. I benefit di welfare godono di trattamento fiscale agevolato (art. 51 TUIR).
    Come funziona la bilateralità nel settore radiotelevisivo?
    L’Osservatorio Paritetico monitora il mercato del lavoro, studia l’impatto dell’IA, promuove la formazione e gestisce le controversie di interpretazione contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali, con riferimento al CCNL Aeranti-Corallo / CISAL Terziario (vigenza 1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028) e al CCNL Confindustria Radio TV / SLC-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bonus mobili 2026: tetto di spesa e calcolo del rimborso, caso pratico

    In sintesi

    • Il bonus mobili è prorogato alle spese sostenute nel 2026 dal comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
    • La detrazione IRPEF è del 50% su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione: rimborso massimo 2.500 euro.
    • L’aliquota è unica: non c’è alcuna distinzione tra abitazione principale e seconda casa.
    • Condizione necessaria: un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili.
    • Il recupero avviene in 10 quote annuali di pari importo: rata massima 250 euro l’anno.
    • Pagamenti solo tracciabili: bonifico bancario o postale ordinario, carta di credito o di debito. No contanti e assegni.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 conv. in l. 90/2013 sostituendo le parole «2024 e 2025» con «2024, 2025 e 2026»: il bonus mobili è così prorogato di un anno, alle stesse condizioni già in vigore. Restano confermati il tetto di 5.000 euro per unità immobiliare e la detrazione del 50%; nessuna modifica riguarda il numero di immobili agevolabili né distingue tra prima e seconda casa.

    Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.

    Come si calcola il rimborso del bonus mobili nel 2026

    Il bonus mobili consente di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute nel 2026 per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Il calcolo è semplice: si prende la spesa sostenuta, la si confronta con il tetto di 5.000 euro per unità immobiliare, si applica il 50% alla parte agevolabile e si divide il risultato per dieci, perché la detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo.

    Il tetto di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprese le pertinenze, ed è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa per lo stesso immobile: se due comproprietari arredano lo stesso appartamento ristrutturato, il plafond complessivo resta 5.000 euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Il tetto non si azzera invece tra immobili diversi: chi ristruttura e arreda più unità immobiliari ha un massimale autonomo di 5.000 euro per ciascuna.

    La condizione di accesso è il collegamento con un intervento edilizio: per le spese di arredo sostenute nel 2026, i lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della data di acquisto dei mobili. Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state pagate prima di quelle per l’arredo: conta la data di inizio dei lavori, non quella dei bonifici. Per gli elettrodomestici valgono le classi energetiche minime: forni almeno in classe A, lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie almeno in classe E, frigoriferi e congelatori almeno in classe F.

    Bonus mobili 2026 – parametri per il calcolo
    Parametro Valore 2026
    Aliquota di detrazione 50% (unica, prima e seconda casa)
    Tetto di spesa per unità immobiliare 5.000 euro
    Detrazione massima 2.500 euro
    Ripartizione 10 rate annuali (rata massima 250 euro)
    Inizio lavori edilizi collegati dal 1° gennaio 2025, prima dell’acquisto dei mobili
    Classe energetica minima (forni / lavaggio / freddo) A / E / F
    Pagamenti ammessi Bonifico ordinario, carta di credito o debito

    Caso 1: Tizio resta sotto il tetto di 5.000 euro

    Scenario. Tizio ha avviato a marzo 2025 la ristrutturazione del bagno della propria abitazione. A febbraio 2026 acquista una lavastoviglie di classe E (600 euro), un frigorifero di classe F (900 euro) e mobili per la cucina (2.500 euro): in totale 4.000 euro, pagati con carta di debito.

    Come si calcola. I lavori sono iniziati dopo il 1° gennaio 2025 e prima dell’acquisto: il requisito temporale è rispettato. La spesa di 4.000 euro è sotto il tetto di 5.000 euro, quindi è tutta agevolabile. Detrazione totale: 4.000 × 50% = 2.000 euro, in 10 rate annuali da 200 euro, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2026.

    Riepilogo Caso 1

    • Spesa arredi 2026: 4.000 euro (sotto il tetto)
    • Detrazione totale: 2.000 euro
    • Rata annua per 10 anni: 200 euro
    • Classi energetiche rispettate: lavastoviglie E, frigorifero F

    Caso 2: Caio supera il tetto e sconta il taglio a 5.000 euro

    Scenario. Caio ha ristrutturato nel 2026 un appartamento che concede in locazione. Per arredarlo spende 8.000 euro tra mobili e grandi elettrodomestici, tutti pagati con bonifico ordinario.

    Come si calcola. L’aliquota del bonus mobili è la stessa anche se l’immobile non è abitazione principale: la distinzione 50%/36% vale per il bonus ristrutturazioni, non per il bonus mobili, che resta al 50% in ogni caso. La spesa però supera il tetto: il calcolo si ferma a 5.000 euro. Detrazione totale: 5.000 × 50% = 2.500 euro, in 10 rate da 250 euro. I 3.000 euro eccedenti non generano alcun beneficio fiscale.

    Riepilogo Caso 2

    • Spesa arredi 2026: 8.000 euro
    • Spesa agevolabile: 5.000 euro (tetto per unità immobiliare)
    • Detrazione totale: 2.500 euro (il massimo ottenibile)
    • Rata annua per 10 anni: 250 euro
    • Eccedenza non agevolata: 3.000 euro

    Caso 3: Sempronia divide la spesa con il coniuge sullo stesso immobile

    Scenario. Sempronia e il coniuge, comproprietari, ristrutturano nel 2026 la casa in cui vivono. Per l’arredo spendono complessivamente 6.000 euro: 3.500 euro pagati da Sempronia e 2.500 euro dal coniuge, ciascuno con la propria carta.

    Come si calcola. Il tetto di 5.000 euro è riferito all’unità immobiliare, non al singolo contribuente: la spesa agevolabile complessiva resta 5.000 euro anche se i contribuenti sono due. La quota agevolabile va ripartita in proporzione alla spesa sostenuta: a Sempronia spetta il calcolo su 5.000 × (3.500/6.000) ≈ 2.917 euro (detrazione 1.458 euro circa), al coniuge su circa 2.083 euro (detrazione 1.042 euro circa). In alternativa, se uno solo dei due sostiene tutta la spesa documentata, può fruire da solo dell’intero plafond.

    Riepilogo Caso 3

    • Spesa complessiva: 6.000 euro su un solo immobile
    • Plafond agevolabile: 5.000 euro totali (non 5.000 a testa)
    • Ripartizione: in proporzione alla spesa di ciascuno
    • Detrazione complessiva della coppia: 2.500 euro in 10 rate

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è il tetto di spesa del bonus mobili nel 2026?

    Il tetto è di 5.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, lo stesso già in vigore per le spese 2024 e 2025. La detrazione massima è quindi 2.500 euro (50% di 5.000), recuperabile in 10 rate annuali da 250 euro.

    Il bonus mobili 2026 vale anche per la seconda casa?

    Sì, e con la stessa aliquota. A differenza del bonus ristrutturazioni (50% abitazione principale, 36% altri immobili), il bonus mobili resta al 50% a prescindere dal fatto che l’unità abitativa sia o meno l’abitazione principale, purché sull’immobile sia in corso un intervento edilizio agevolabile.

    Quando devono essere iniziati i lavori di ristrutturazione?

    Per gli acquisti di mobili effettuati nel 2026, l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della data di acquisto dei mobili. Non serve che le spese edilizie siano già state pagate: conta la data di inizio dei lavori.

    È vero che dal 2026 il bonus mobili spetta al massimo per due appartamenti?

    No. La legge di bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili senza introdurre alcun limite al numero di immobili: il limite di «due appartamenti» previsto dal comma 17 della stessa legge riguarda tutt’altra materia, cioè la soglia delle locazioni brevi (art. 1, comma 595, L. 178/2020). Per il bonus mobili ogni unità immobiliare ristrutturata ha il proprio tetto autonomo di 5.000 euro.

    Come si deve pagare per non perdere la detrazione?

    Con bonifico bancario o postale ordinario (non serve il bonifico «parlante» soggetto a ritenuta usato per i lavori edilizi) oppure con carta di credito o di debito. Contanti e assegni non danno diritto alla detrazione. Vanno conservate fatture o scontrini parlanti e le ricevute dei pagamenti.

    Da leggere insieme

  • CCNL Consorzi di Bonifica: welfare e sanità integrativa 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Oltre al salario, il CCNL Consorzi di Bonifica costruisce un sistema di protezione sociale su tre pilastri: la sanità integrativa del Fondo FIS, la previdenza complementare tramite AGRIFONDO e la bilateralità dell’EBNCI. Una rete di tutele che va oltre il minimo di legge.

    In sintesi

    Il sistema di welfare del CCNL Consorzi di Bonifica si regge su tre pilastri: il Fondo Integrativo Sanitario FIS (prestazioni sanitarie integrative per dipendenti e familiari), il fondo pensione AGRIFONDO (previdenza complementare, service ENPAIA), e l’Ente Bilaterale Nazionale EBNCI (welfare, formazione, ricambio generazionale). L’ente bilaterale è finanziato con lo 0,75% del minimo tabellare (0,50% consorzio + 0,25% dipendente).

    Soggetti del sistema welfare consortile

    Parti firmatarie CCNL
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Fondo sanitario
    Fondo Integrativo Sanitario FIS – www.fondofis.it (service ENPAIA)
    Previdenza complementare
    AGRIFONDO (fondo negoziale – service ENPAIA)
    Ente bilaterale
    EBNCI – Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui (sede presso ENPAIA, Roma)
    Gestione TFR
    ENPAIA Gestione Speciale (convenzione 1971)

    Tabella riepilogativa del sistema welfare

    I tre pilastri del welfare nel CCNL Consorzi di Bonifica
    Pilastro Ente gestore Cosa offre Contribuzione
    Sanità integrativa Fondo FIS (service ENPAIA) Visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, dentistica, familiari Contributo fisso stabilito dal CCNL (art. 107, CCNL 2008)
    Previdenza complementare AGRIFONDO (service ENPAIA) Rendita pensionistica complementare al pensionamento TFR maturando + contributi volontari datore e lavoratore
    Bilateralità EBNCI Welfare, formazione, ricambio generazionale, sicurezza, sostegno al reddito 0,75% minimo tabellare (0,50% consorzio + 0,25% dipendente) dal 1° luglio 2023

    ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, fondazione di diritto privato) svolge funzione di service amministrativo per il Fondo FIS e AGRIFONDO e gestisce direttamente la Gestione Speciale per il TFR e la pensione consortile. La sede è a Roma.

    Il Fondo FIS: sanità integrativa per tutti i dipendenti consortili

    Il Fondo Integrativo Sanitario FIS è lo strumento contrattuale che integra la copertura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. È istituito dal CCNL (art. 107, CCNL 2008) con il finanziamento congiunto di datori di lavoro e dipendenti.

    Le prestazioni tipicamente offerte da un fondo di sanità integrativa di settore come il FIS includono:

    • Prestazioni ambulatoriali: visite specialistiche (ortopedico, oculista, cardiologo, ecc.), non ottenibili in tempi rapidi tramite SSN.
    • Diagnostica: esami del sangue, ecografie, radiografie, TAC, RMN.
    • Ricoveri ospedalieri: rimborso di quota-parte dei costi di ricovero, anche in cliniche private convenzionate.
    • Cure odontoiatriche: spesso non coperte dal SSN, il fondo rimborsa visite, estrazioni, protesi.
    • Familiari a carico: la copertura può essere estesa al coniuge e ai figli a carico, con contribuzione aggiuntiva.

    Per i dettagli sulle prestazioni aggiornate, i massimali di rimborso, le modalità di iscrizione e i centri convenzionati, consultare il sito ufficiale www.fondofis.it o contattare ENPAIA.

    AGRIFONDO: la previdenza complementare del settore

    AGRIFONDO è il fondo pensione negoziale del settore agricolo e dei consorzi di bonifica. È un fondo «chiuso», riservato ai lavoratori di specifiche categorie, e offre una rendita pensionistica complementare alla pensione INPS al momento del pensionamento.

    Come funziona l’adesione:

    • Il lavoratore può aderire esplicitamente in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando ad AGRIFONDO.
    • Se il lavoratore non compie alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, scatta il silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente destinato ad AGRIFONDO.
    • In aggiunta al TFR, sia il lavoratore sia il consorzio possono versare quote contributive volontarie aggiuntive (previste dallo statuto di AGRIFONDO), che aumentano il montante del fondo e quindi la rendita finale.

    I vantaggi dell’adesione ad AGRIFONDO rispetto al mantenimento del TFR in azienda (o all’ENPAIA) sono principalmente di ordine fiscale: i contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € annui; le prestazioni pensionistiche complementari sono tassate con aliquota agevolata (dal 15% al 9% in base agli anni di iscrizione).

    L’EBNCI: l’ente bilaterale, nato dal rinnovo 2023

    L’EBNCI (Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui) è stato costituito in seguito al rinnovo del CCNL del 23 maggio 2023, come strumento paritetico tra SNEBI e i sindacati FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL per la gestione di attività di interesse comune del settore. La sede è stata collocata presso ENPAIA a Roma.

    Le finalità principali dell’EBNCI sono:

    • Welfare e sostegno al reddito: gestione di fondi per i lavoratori in caso di ristrutturazioni, crisi aziendali o periodi di inattività (es. fine campagna irrigua).
    • Ricambio generazionale: promozione di politiche di assunzione di giovani lavoratori nel settore, spesso alle prese con invecchiamento della forza lavoro operaia.
    • Formazione professionale: finanziamento e coordinamento di percorsi formativi per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti consortili (es. nuove tecnologie di monitoraggio idrico, gestione digitale degli impianti).
    • Salute e sicurezza: iniziative per la prevenzione degli infortuni nel settore idraulico.

    La contribuzione all’EBNCI è pari allo 0,75% del minimo tabellare mensile di ciascun dipendente, ripartita tra 0,50% a carico del consorzio e 0,25% a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 2023.

    Il ruolo centrale di ENPAIA nel sistema consortile

    ENPAIA (Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) è l’istituzione previdenziale di riferimento dell’intero settore agricolo e consortile. Nel sistema dei consorzi di bonifica, ENPAIA svolge le seguenti funzioni:

    • Gestione Speciale: accantonamento e liquidazione del TFR e della pensione consortile (convenzione 1971).
    • Service FIS: gestione amministrativa del Fondo Integrativo Sanitario FIS.
    • Service AGRIFONDO: gestione amministrativa del fondo pensione AGRIFONDO.
    • Ospitalità EBNCI: la sede dell’ente bilaterale è presso ENPAIA.

    Questa concentrazione di funzioni in un unico soggetto garantisce efficienza e continuità nel rapporto tra consorzi, lavoratori e istituti di welfare.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che usa il Fondo FIS per una visita ortopedica
    Tizio, operaio idraulico di area C, ha un dolore al ginocchio da settimane. Tramite il SSN aspetterebbe 6 mesi per una visita ortopedica. Con il Fondo FIS (a cui è iscritto automaticamente per effetto del CCNL), prenota la visita in una struttura convenzionata e ottiene il rimborso di quota parte del costo. Risparmia tempo e denaro. Per i dettagli sulle strutture convenzionate nella sua provincia, consulta il sito www.fondofis.it.
    Caia – Impiegata tecnica che aderisce ad AGRIFONDO
    Caia, 30 anni, è impiegata tecnica di area A. All’assunzione sceglie esplicitamente di destinare il TFR ad AGRIFONDO. Ogni anno versa anche 100 € aggiuntivi di tasca propria e il consorzio versa la quota datoriale prevista dallo statuto. A 67 anni, oltre alla pensione INPS, Caia riceverà una rendita mensile da AGRIFONDO (calcolata sul montante accumulato in 37 anni), tassata con aliquota agevolata (fino al 9% dopo 35 anni di iscrizione).
    Sempronio – Il consorzio verifica la contribuzione EBNCI
    Sempronio è il responsabile amministrativo di un consorzio di medie dimensioni. Dall’1° luglio 2023 deve versare mensilmente all’EBNCI lo 0,50% del minimo tabellare di ciascun dipendente. Con 20 dipendenti e un minimo medio di 1.800 €, il contributo mensile è: 20 × 1.800 × 0,50% = 180 €/mese a carico del consorzio (più 90 €/mese trattenuti dalla busta dei dipendenti). In totale 270 €/mese, pari a 3.240 €/anno, riversati all’EBNCI per finanziare le attività di welfare.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo FIS per i dipendenti dei consorzi di bonifica?
    Il Fondo Integrativo Sanitario FIS (Fondo Integrativo Sanitario dei dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario) è il fondo di sanità integrativa di settore. È finanziato dal CCNL (art. 107, CCNL 2008) con contributi di datori e dipendenti, e offre prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, dentistica). Il service amministrativo è gestito da ENPAIA. Per le prestazioni aggiornate: www.fondofis.it.
    Cos’è AGRIFONDO e come funziona per i dipendenti dei consorzi?
    AGRIFONDO è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore agricolo e dei consorzi di bonifica. I dipendenti possono aderirvi volontariamente o tramite silenzio-assenso all’atto dell’assunzione (il TFR maturando viene automaticamente destinato al fondo). Il service amministrativo di AGRIFONDO è gestito da ENPAIA. Aderendo, sia il lavoratore sia il consorzio versano quote contributive aggiuntive al fondo.
    Cos’è l’EBNCI?
    L’EBNCI (Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui) è l’ente bilaterale del settore, istituito dal CCNL e composto in modo paritetico da rappresentanti di SNEBI e delle organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL. Sede presso ENPAIA a Roma. Gestisce attività di welfare per i lavoratori (sostegno al reddito in caso di ristrutturazione, ricambio generazionale, salute e sicurezza) e promuove la formazione professionale.
    Quanto costa la bilateralità per il datore di lavoro?
    La contribuzione all’ente bilaterale (EBNCI) è pari allo 0,75% del minimo tabellare mensile di ciascun dipendente, ripartita in 0,50% a carico del consorzio e 0,25% a carico del dipendente. La contribuzione decorre dal 1° luglio 2023, data stabilita dal rinnovo del 23 maggio 2023.
    Il Fondo FIS copre anche i familiari del dipendente?
    Sì. Il Fondo FIS prevede la possibilità di estendere la copertura sanitaria integrativa anche ai familiari a carico del dipendente. Le modalità di iscrizione e le categorie di familiari coperti sono definite dal regolamento del fondo: per i dettagli aggiornati consultare il sito www.fondofis.it o il proprio sindacato di categoria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per informazioni aggiornate sul Fondo FIS: www.fondofis.it. Per AGRIFONDO: contattare ENPAIA (www.enpaia.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bonus madri con due figli: quando spetta e fino a quando, casi pratici

    In sintesi

    • Il comma 210 richiede almeno tre figli minorenni: con due figli non si accede.
    • Il requisito quantitativo e tassativo: la norma non ammette deroghe o equiparazioni.
    • Per le madri con due figli si puo verificare l’accesso ad altri incentivi occupazionali vigenti.
    • Anche figli adottivi o affidati concorrono al conteggio dei tre richiesti.
    • L’inoccupazione da almeno sei mesi deve aggiungersi al requisito dei figli.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 210 della L. 199/2025 limita espressamente l’esonero contributivo alle madri di almeno tre figli minorenni: le madri con due figli non rientrano in questa misura specifica, salvo altre agevolazioni previste da diversa normativa.

    Approfondimento normativo completo: Comma 210 LB26: esonero contributivo per assunzione di madri con.

    Prima degli esempi: perche due figli non bastano

    Una delle domande piu frequenti sull’esonero contributivo introdotto dal comma 210 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) riguarda le madri con due figli: anche loro possono fruirne? La risposta che emerge dalla norma e negativa. Il legislatore ha fissato il requisito in almeno tre figli, tutti minorenni alla data dell’assunzione. Non sono previste equiparazioni o soglie intermedie per le famiglie con due figli.

    La scelta di tre figli come soglia non e casuale: la misura si rivolge espressamente alle famiglie numerose, con l’obiettivo di incentivare il rientro nel mercato del lavoro di donne che hanno sopportato carichi familiari particolarmente elevati. Le madri con due figli non sono quindi escluse tout court dall’universo delle agevolazioni contributive, ma devono cercare tutela in altri strumenti normativi (es. esonero donne svantaggiate, incentivi zonali, Garanzia Occupabilita Lavoratori) che operano su criteri diversi.

    Dal punto di vista pratico, il datore di lavoro che intenda assumere una madre con due figli non puo applicare l’esonero del comma 210, anche se la lavoratrice e inoccupata da sei mesi. Applicarlo erroneamente esporrebbe l’azienda a recuperi contributivi e sanzioni in sede ispettiva. E quindi essenziale verificare preventivamente il numero e l’eta dei figli prima di comunicare all’INPS il beneficio.

    Checklist: verificare se il bonus spetta

    • Contare il numero di figli minorenni della lavoratrice alla data di assunzione (soglia: 3);
    • Se i figli sono solo due, il comma 210 non si applica: cercare altre agevolazioni;
    • Verificare se la lavoratrice rientra in altre misure di incentivo all’occupazione femminile;
    • Non comunicare all’INPS l’esonero ex comma 210 per madri con meno di tre figli;
    • Consultare un consulente del lavoro per individuare l’agevolazione corretta applicabile.

    Caso 1: Caia ha due figli e vuole rientrare al lavoro

    Scenario. Caia, 35 anni, ha due figli di 5 e 9 anni. E inoccupata da oltre un anno. Un’azienda vuole assumerla e si chiede se puo fruire dell’esonero contributivo della LB 2026.

    Come si legge in pratica. Caia non soddisfa il requisito quantitativo del comma 210: ha due figli minorenni, non tre. Il datore di lavoro non puo applicare questo esonero specifico. Tuttavia, la lunga inoccupazione di Caia potrebbe farla rientrare in altri incentivi occupazionali (es. esonero per lavoratrici svantaggiate ex D.Lgs. 150/2015 o incentivi GOL), che il consulente del lavoro puo verificare caso per caso. Applicare erroneamente il comma 210 esporrebbe l’azienda a recuperi INPS.

    Verifica

    • Stato di famiglia con data di nascita dei figli per contarne il numero esatto;
    • Documentazione dell’inoccupazione (DID, stato di disoccupazione CPI);
    • Scheda agevolazioni INPS per individuare incentivi alternativi applicabili;
    • Escludere espressamente il comma 210 dalla comunicazione obbligatoria;
    • Parere consulente del lavoro prima di qualsiasi comunicazione INPS.

    Caso 2: Tizio assume Caia ritenendo sufficiente l'inoccupazione

    Scenario. Tizio, titolare di un negozio, assume Caia (due figli, inoccupata da 9 mesi) applicando l’esonero ex comma 210 nella denuncia contributiva mensile, convinto che l’inoccupazione protratta sia requisito sufficiente.

    Come si legge in pratica. Il comma 210 richiede due requisiti cumulativi: almeno tre figli minorenni e inoccupazione da sei mesi. L’inoccupazione da sola non e sufficiente. Tizio ha applicato erroneamente l’esonero: in sede di verifica INPS, l’agevolazione sara revocata e i contributi non versati saranno recuperati con sanzioni e interessi. Il danno economico supera ampiamente il risparmio iniziale, rendendo indispensabile la verifica preventiva dei requisiti.

    Errore

    • Rettificare immediatamente le denunce mensili UNIEMENS gia inviate;
    • Calcolare i contributi omessi e versarli con ravvedimento operoso se possibile;
    • Segnalare la correzione spontanea all’INPS per ridurre le sanzioni;
    • Rivedere la procedura interna di verifica requisiti per le assunzioni future;
    • Affidarsi a un consulente del lavoro per la gestione della regolarizzazione.

    Caso 3: madre con tre figli di cui due adottivi assunta da Sempronio

    Scenario. Sempronio vuole assumere Caia, madre di un figlio biologico (8 anni) e di due figli adottivi (6 e 11 anni), inoccupata da sette mesi. Vuole sapere se il comma 210 si applica.

    Come si legge in pratica. Caia ha complessivamente tre figli minorenni: uno biologico e due adottivi. I figli adottivi sono assimilati ai biologici per il principio di non discriminazione. Il conteggio raggiunge tre figli minorenni, soddisfacendo il requisito quantitativo. Caia e inoltre inoccupata da sette mesi, superiori ai sei richiesti. Sempronio puo legittimamente fruire dell’esonero, documentando lo status adottivo dei figli con i relativi decreti del tribunale.

    Documenti

    • Stato di famiglia aggiornato con tutti i tre figli (biologici e adottivi);
    • Decreti di adozione per i due figli adottivi;
    • Documentazione inoccupazione della lavoratrice (DID o dichiarazione);
    • Comunicazione INPS per la fruizione dell’esonero ex comma 210;
    • Archivio documentale per eventuali verifiche ispettive.

    Quando conviene una verifica

    I requisiti del comma 210 sono tassativi: un consulente evita errori Verifica con un esperto quali agevolazioni spettano davvero.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'esonero contributivo LB 2026 per madri si applica anche con due figli?

    No. Il comma 210 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, richiede espressamente che la lavoratrice sia madre di almeno tre figli minorenni alla data dell’assunzione. Con due figli, anche in presenza di lunga inoccupazione, l’agevolazione specifica del comma 210 non e applicabile. Le madri con due figli possono eventualmente accedere ad altri incentivi occupazionali vigenti, da verificare con un consulente del lavoro.

    Un figlio adottivo conta ai fini del requisito dei tre figli?

    Si: in assenza di esclusioni espresse nel comma 210, si applica il principio di non discriminazione, per cui i figli adottivi, affidati o riconosciuti sono equiparati ai biologici ai fini del conteggio.

    Cosa succede se il datore applica l'esonero per madri con due figli?

    L’applicazione indebita dell’esonero espone il datore di lavoro al recupero dei contributi omessi, con sanzioni e interessi. E pertanto fondamentale verificare preventivamente il numero di figli minorenni prima di comunicare il beneficio all’INPS.

    Esistono altri incentivi per assumere madri con due figli?

    Si, altri strumenti normativi possono risultare applicabili, come gli incentivi per lavoratrici svantaggiate, gli incentivi GOL (Garanzia Occupabilita Lavoratori) o agevolazioni zonali. Il consulente del lavoro e la figura piu indicata per una verifica puntuale.

    Il requisito dei tre figli si verifica alla data di assunzione o durante il rapporto?

    La norma lo formula come condizione all’atto dell’assunzione. La circolare INPS attuativa definira se e come eventuali variazioni successive (es. figlio che raggiunge la maggiore eta) influenzano la prosecuzione del beneficio.

    Vedi anche: Esonero madri tre figli con contratto a tempo determinato, Esonero contributivo madri con tre figli, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico e Mensa scolastica e spese scuola.