Autore: Andrea Marton

  • Articolo 719 Codice di Procedura Civile: Termine per l’impugnazione

    Articolo 719 Codice di Procedura Civile: Termine per l’impugnazione

    Art. 719 c.p.c. – Termine per l’impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

    Se e stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

  • Articolo 718 Codice di Procedura Civile: Legittimazione all’impugnazione

    Articolo 718 Codice di Procedura Civile: Legittimazione all’impugnazione

    Art. 718 c.p.c. – Legittimazione all’impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o di inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e del tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

  • Articolo 717 Codice di Procedura Civile: Nomina del tutore e del curatore provvisorio

    Articolo 717 Codice di Procedura Civile: Nomina del tutore e del curatore provvisorio

    Art. 717 c.p.c. – Nomina del tutore e del curatore provvisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente e nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.

    Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.

  • Articolo 716 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

    Articolo 716 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

    Art. 716 c.p.c. – Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

  • Articolo 715 Codice di Procedura Civile: Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

    Articolo 715 Codice di Procedura Civile: Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

    Art. 715 c.p.c. – Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

  • Articolo 714 Codice di Procedura Civile: Istruzione preliminare

    Articolo 714 Codice di Procedura Civile: Istruzione preliminare

    Art. 714 c.p.c. – Istruzione preliminare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.

  • Articolo 713 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente

    Articolo 713 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente

    Art. 713 c.p.c. – Provvedimenti del presidente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).

    Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e comunicato al pubblico ministero.

    (1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioe senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

  • Articolo 712 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 712 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 712 c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e proposta ha residenza o domicilio.

    Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell’interdicendo o dell’inabilitando.

  • Articolo 711 Codice di Procedura Civile: Separazione consensuale

    Articolo 711 Codice di Procedura Civile: Separazione consensuale

    Art. 711 c.p.c. – Separazione consensuale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.

    Se il ricorso e presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.

    Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

    La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

    Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.

  • Articolo 710 Codice di Procedura Civile: Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

    Articolo 710 Codice di Procedura Civile: Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

    Art. 710 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

    Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.

    Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

    Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.