Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Deduzione previdenza complementare 730/2026: limite e guida

    In sintesi

    • Limite ordinario (rigo E27): contributi versati a fondi pensione negoziali, individuali e sottoconti PEPP deducibili fino a 5.164,57 euro complessivi per anno.
    • Prima occupazione dopo il 1°/1/2007 (rigo E28): stessa soglia base di 5.164,57 euro nei primi 5 anni; dal 6° al 25° anno incremento fino a 2.582,29 euro aggiuntivi l’anno sulla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi 5 anni.
    • Fondi in squilibrio (rigo E29): per i fondi con squilibrio finanziario accertato e piano di riequilibrio approvato non si applica alcun limite: si deduce l’intero importo versato.
    • Familiari a carico (rigo E30): i contributi versati per familiari fiscalmente a carico sono deducibili per la parte non già dedotta dal familiare stesso.
    • Come si compila: il datore di lavoro può aver già dedotto parte dei contributi dall’imponibile (punto 412 CU); la parte non dedotta va indicata in colonna 2 del rigo E27.
    • Dipendenti pubblici: dal 2018 anche i dipendenti pubblici compilano il rigo E27 per tutti i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi negoziali riservati.

    Come funziona la deduzione dei contributi alla previdenza complementare

    I contributi versati a forme pensionistiche complementari – fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici (PIP) e sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) – sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente. La deduzione riduce la base imponibile IRPEF e, di conseguenza, l’imposta dovuta. Le istruzioni del modello 730/2026 collocano queste deduzioni nella sezione II del quadro E, righi da E27 a E30.

    Il limite di deducibilità ordinario è di 5.164,57 euro complessivi per anno d’imposta. In questo importo si computano sia i versamenti effettuati direttamente dal contribuente sia quelli a carico del datore di lavoro. Il contribuente non è tenuto a compilare i righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione: questa situazione si verifica quando, in assenza di ulteriori versamenti non dedotti, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2026.

    Dal 2018 anche i dipendenti pubblici compilano il rigo E27 per tutti i contributi versati ai fondi pensione, compresi quelli negoziali riservati a questa categoria. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione o a sottoconti PEPP con diversi limiti di deducibilità, deve compilare più righi. Il vantaggio fiscale è immediato: ogni euro dedotto riduce la base imponibile IRPEF, con un risparmio d’imposta che dipende dallo scaglione di reddito applicabile. Un contribuente nel secondo scaglione IRPEF ottiene un risparmio pari al 25% dei contributi dedotti, mentre chi si trova nell’ultimo scaglione beneficia di un risparmio del 43%.

    Limiti di deduzione previdenza complementare (730/2026)
    Categoria / Rigo Limite di deduzione
    Contributi ordinari – fondi negoziali, individuali, PEPP (E27) 5.164,57 euro complessivi
    Prima occupazione dopo 1°/1/2007 – nei primi 5 anni (E28) 5.164,57 euro
    Prima occupazione – incremento dal 6° al 25° anno (E28) 5.164,57 euro + differenza tra 25.822,85 e contributi versati nei primi 5 anni, massimo incremento 2.582,29 euro/anno
    Fondi in squilibrio finanziario approvati dal Ministero (E29) Nessun limite: deducibile l'intero importo versato
    Contributi per familiari a carico (E30) Per la parte non dedotta dal familiare

    Esempio pratico

    • Tizio è un lavoratore dipendente del settore privato con reddito 35.000 euro. Nel 2025 versa 3.000 euro al fondo pensione negoziale di categoria, di cui 1.500 euro trattenuti dal datore di lavoro (punto 412 CU) e 1.500 euro versati direttamente. Il datore ha già dedotto dall’imponibile 1.500 euro (colonna 1 di E27). Tizio indica in colonna 2 di E27 i restanti 1.500 euro. Il totale dedotto in dichiarazione è 1.500 euro, che porta il reddito imponibile a 33.500 euro. Il risparmio IRPEF è pari all’aliquota marginale moltiplicata per 1.500 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica del datore di lavoro (punti 411, 412, 413 per i contributi ai fondi pensione)
    • Estratti conto o quietanze del fondo pensione o della forma pensionistica individuale (PIP, fondo aperto)
    • Documentazione dei versamenti ai sottoconti italiani di PEPP
    • Eventuale documentazione relativa ai contributi versati per familiari fiscalmente a carico (punto 421 e seguenti CU)

    Caso 1 – Lavoratore di prima occupazione post-2007 nel periodo di incentivo

    Scenario. Caio ha iniziato a lavorare il 1° marzo 2008 e ha aderito da subito al fondo pensione negoziale. Nei suoi primi 5 anni di partecipazione (2008-2012) ha versato in totale 18.000 euro di contributi. Dal 2013 (6° anno) può usufruire dell’incentivo aggiuntivo. Nel 2025 vuole capire di quanto può incrementare il suo limite.

    Come si applica. La differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni è: 25.822,85 – 18.000 = 7.822,85 euro. Questo importo, distribuito nei 20 anni di incentivo (dal 6° al 25° anno), determina un incremento annuo potenziale di 7.822,85 euro, ma l’incremento massimo per anno è comunque limitato a 2.582,29 euro. Quindi Caio, nel 2025, può dedurre fino a 5.164,57 + 2.582,29 = 7.746,86 euro, sempre che abbia effettuato versamenti per almeno quell’importo.

    In pratica

    • Verificare al punto 411 della Certificazione Unica il codice: ‘3’ indica il regime della prima occupazione post-2007 con possibilità di incentivo.
    • Il limite incrementato si calcola anno per anno: non è automatico, dipende dai contributi effettivamente versati nei primi 5 anni.

    Caso 2 – Contributi versati per un figlio fiscalmente a carico

    Scenario. Sempronio ha un figlio di 22 anni, fiscalmente a carico, che nel 2025 non lavora e non ha redditi. Sempronio ha versato per suo conto 2.000 euro a un fondo pensione aperto. Il figlio non ha avuto la possibilità di dedurre nulla per assenza di reddito.

    Come si applica. I contributi versati per familiari fiscalmente a carico sono deducibili per la parte da questi ultimi non dedotta. Poiché il figlio non ha reddito e non ha dedotto nulla, Sempronio può dedurre i 2.000 euro nel proprio rigo E30 del 730, sempre entro i limiti complessivi applicabili al contribuente che versa (5.164,57 euro ordinari). Se il figlio avesse già dedotto in parte i contributi tramite il proprio 730, Sempronio avrebbe potuto dedurre solo il residuo non dedotto dal figlio.

    In pratica

    • Indicare i contributi per i familiari a carico nel rigo E30, non nel rigo E27.
    • Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro di Sempronio, i dati di riferimento sono i punti 421, 422 e 423 della Certificazione Unica 2026.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il limite di deduzione per i contributi al fondo pensione nel 730/2026?

    Il limite ordinario è di 5.164,57 euro complessivi per anno. In questo importo si computano i versamenti sia del lavoratore sia del datore di lavoro. I contributi che superano la soglia non sono deducibili e andranno indicati al fondo, che li terrà in evidenza per non tassarli al momento della prestazione.

    Che differenza c'è tra detrazione e deduzione dei contributi previdenziali?

    La deduzione riduce il reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF: ogni euro dedotto abbassa la base imponibile. La detrazione, invece, si sottrae direttamente dall’imposta calcolata. Per la previdenza complementare si applica la deduzione, con vantaggio tanto maggiore quanto più alto è lo scaglione IRPEF del contribuente.

    Devo compilare i righi E27-E30 se il datore di lavoro ha già gestito tutto?

    Non necessariamente. Se al punto 413 della Certificazione Unica 2026 non è indicato alcun importo non dedotto dal sostituto, e non si hanno versamenti aggiuntivi non dedotti, non è obbligatorio compilare quei righi.

    I contributi versati a un PIP (piano individuale pensionistico) rientrano nel limite di 5.164,57 euro?

    Sì. Le istruzioni AdE precisano che il limite di 5.164,57 euro comprende i versamenti a fondi negoziali, fondi aperti, PIP e sottoconti italiani di PEPP. Il tetto è complessivo: se si aderisce a più fondi, la somma di tutti i contributi non può superare la soglia (salvo il regime della prima occupazione o i fondi in squilibrio).

    Cosa succede se verso più di 5.164,57 euro al fondo pensione?

    La parte eccedente il limite non è deducibile nel periodo d’imposta. È necessario comunicare al fondo pensione l’importo dei contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento, così che al momento dell’erogazione della prestazione quella parte non venga assoggettata nuovamente a tassazione.

    I dipendenti pubblici possono dedurre i contributi al fondo pensione?

    Sì. Dal 2018 anche i dipendenti pubblici compilano il rigo E27 per tutti i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi negoziali loro riservati, entro il limite ordinario di 5.164,57 euro.

    Vedi anche: Previdenza complementare, Contributi colf e badanti, Contributi volontari e riscatto laurea, Pensione complementare e Contributi colf e badanti deducibili.

  • Art. 23 L. 633/1941 – Esercizio post mortem auctoris

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Regime forfettario 2026: requisiti, coefficienti e quadro LM

    In sintesi

    • Limite ricavi/compensi 85.000 euro: soglia da verificare nell’anno precedente, ragguagliata ad anno; se nel corso dell’anno si superano i 100.000 euro si decade dal regime con effetto immediato per l’intero anno.
    • Imposta sostitutiva 15% in luogo di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP; ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per le start-up che soddisfano le condizioni di novità.
    • Coefficienti di redditività per gruppo ATECO: si va dal 40% per commercio al dettaglio e attività di alloggio/ristorazione all’86% per costruzioni e attività immobiliari.
    • Cause di esclusione: tra le principali, partecipazione a società di persone o controllo di SRL con attività riconducibile, redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro (limite elevato per il 2025 e 2026), prevalenza fatturato verso il proprio datore di lavoro.
    • Quadro LM, Sezione III: il reddito imponibile si calcola moltiplicando i ricavi/compensi percepiti per il coefficiente di redditività del codice ATECO 2007; dal risultato si deducono i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
    • Esonero ISA e ritenute: i contribuenti in regime forfettario sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e non operano ritenute alla fonte (salvo art. 23 e 24 DPR 600/1973).

    Come funziona il regime forfettario nel modello Redditi PF 2026

    Il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 197/2022) è il regime naturale per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente. Nel modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025) il regime si dichiara compilando la Sezione III del quadro LM.

    Il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti – secondo il principio di cassa – il coefficiente di redditività corrispondente al gruppo di settore ATECO 2007 dell’attività svolta. Dal reddito così ottenuto si deducono integralmente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nell’anno; sull’importo residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% (oppure del 5% per le nuove attività nei primi cinque periodi d’imposta, a condizione che il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti e che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente).

    La soglia di 85.000 euro è verificata sull’anno precedente; tuttavia, se nel corso dell’anno d’imposta i ricavi o compensi percepiti superano i 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione con effetto dall’intero anno stesso e il contribuente determina il reddito con le modalità ordinarie per tutto l’anno. Il contribuente attesta il possesso dei requisiti barrando la casella di rigo LM21, colonna 1; se è il primo anno di regime, attesta altresì l’assenza delle cause ostative (colonna 2); se intende applicare l’aliquota ridotta del 5%, barra la casella di colonna 3.

    Coefficienti di redditività per gruppo ATECO 2007 (allegato 4, legge n. 190/2014)
    Gruppo di settore Codici ATECO 2007 Coefficiente
    Industrie alimentari e delle bevande 10-11 40%
    Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 40%
    Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
    Commercio ambulante di altri prodotti 47.82-47.89 54%
    Costruzioni e attività immobiliari 41-42-43, 68 86%
    Intermediari del commercio 46.1 62%
    Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55-56 40%
    Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi 64-65-66, 69-75, 85, 86-88 78%
    Altre attività economiche Tutti gli altri codici (es. 01-03, 05-33, 35-39, 49-53, 58-63, 77-82, 84, 90-99) 67%

    Esempio pratico

    • Tizio esercita attività di consulenza informatica (codice ATECO 62.01, gruppo ‘Attività professionali’), coefficiente di redditività 78%. Nel 2025 ha percepito compensi per 60.000 euro e ha versato contributi INPS Gestione Separata per 15.000 euro. Reddito lordo: 60.000 × 78% = 46.800 euro. Reddito netto dopo deduzione contributi: 46.800 – 15.000 = 31.800 euro (rigo LM36). Imposta sostitutiva al 15%: 31.800 × 15% = 4.770 euro (rigo LM39). Se Tizio fosse al primo anno di attività (start-up) con aliquota 5%: 31.800 × 5% = 1.590 euro.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3 (quadro LM, Sezione III)
    • Certificazione Unica 2026 dell’eventuale datore di lavoro precedente (per verifica soglia reddito da lavoro dipendente)
    • Registro cronologico/fatturato: elenco ricavi e compensi percepiti nel 2025 con data di incasso
    • Ricevute di versamento contributi previdenziali INPS o Cassa professionale (anno 2025)
    • Codice ATECO 2007 dell’attività (dal certificato di attribuzione partita IVA o dalla visura camerale)

    Libero professionista con doppio reddito: accesso al regime

    Scenario. Caio è un avvocato (ATECO 69.10, coefficiente 78%) che nel 2024 ha incassato compensi per 70.000 euro. Parallelamente ha un contratto part-time come dipendente da cui ha percepito nel 2024 un reddito di 32.000 euro.

    Come si applica. Il limite ricavi/compensi dell’attività professionale (70.000 euro) è sotto la soglia di 85.000 euro: requisito soddisfatto. Tuttavia occorre verificare la causa ostativa sui redditi da lavoro dipendente: per il 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro (art. 1, comma 27, legge n. 199/2025). Caio ha percepito 32.000 euro da lavoro dipendente, importo inferiore a 35.000 euro: la causa ostativa non scatta. Caio può quindi applicare il regime forfettario nel 2025. Attenzione: se il rapporto di lavoro subordinato fosse ancora in essere, occorre anche verificare che i compensi professionali non siano stati fatturati prevalentemente al medesimo datore di lavoro.

    In pratica

    • Ricavi professionali 2024 ≤ 85.000 euro: OK per accesso al regime.
    • Reddito da lavoro dipendente 2024 = 32.000 euro, sotto la soglia di 35.000 euro vigente per il 2025 e 2026: nessuna causa ostativa.
    • Reddito imponibile 2025: 70.000 × 78% meno contributi Cassa Forense; imposta sostitutiva 15% sull’importo netto.

    Artigiano edile che supera 100.000 euro a fine anno

    Scenario. Sempronio è un artigiano edile (ATECO 43.21, gruppo ‘Costruzioni’, coefficiente 86%) che nel 2024 aveva ricavi per 80.000 euro e ha regolarmente applicato il regime forfettario nel 2025. A dicembre 2025 incassa una commessa straordinaria e chiude l’anno con ricavi percepiti pari a 105.000 euro.

    Come si applica. Poiché i ricavi percepiti nel corso del 2025 superano 100.000 euro, Sempronio decade dal regime forfettario con effetto per l’intero anno 2025 (non dal periodo successivo). Deve determinare il reddito d’impresa 2025 con le modalità ordinarie, non forfettariamente. Nel quadro LM non compilerà la Sezione III: i dati andranno nei quadri ordinari (RF o RG a seconda del regime contabile adottato). Gli acconti versati con codici tributo 1790 e 1791 (regime forfettario) saranno riportati nel quadro RN. Per il 2026 Sempronio potrà rientrare nel regime forfettario solo se i ricavi 2025 rientreranno entro 85.000 euro – ma avendo superato 100.000 euro, dovrà attendere di verificare i ricavi del nuovo anno con il metodo ordinario.

    In pratica

    • Superamento di 100.000 euro nell’anno: decadenza immediata per l’intero anno, non solo per i mesi successivi.
    • Il reddito va ricalcolato con metodo ordinario per tutto il 2025: comporta recupero IVA non addebitata, costi deducibili analitici, eventuale adeguamento contabilità.
    • Per rientrare nel regime l’anno successivo occorre che i ricavi del nuovo anno (non quello in cui si è superata la soglia) non eccedano 85.000 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il limite di ricavi per restare nel regime forfettario nel 2025?

    Il limite da verificare nell’anno precedente (2024) è 85.000 euro di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno. Se nel corso del 2025 si superano i 100.000 euro, si decade dal regime con effetto dall’intero anno 2025.

    Qual è la differenza tra l'aliquota del 15% e quella del 5%?

    L’aliquota ordinaria è il 15%. Per il periodo d’imposta in cui si inizia l’attività e per i quattro anni successivi (cinque anni in totale) si applica l’aliquota ridotta del 5%, a condizione che non si siano svolte attività d’impresa o professionali nei tre anni precedenti e che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente.

    Un dipendente con stipendio di 33.000 euro può aprire la partita IVA in forfettario nel 2025?

    Sì. Per il 2025 e il 2026 il limite per il reddito da lavoro dipendente è elevato a 35.000 euro (rispetto al limite ordinario di 30.000 euro). Un reddito da dipendente di 33.000 euro è sotto tale soglia, quindi la causa ostativa non scatta; occorre però che il rapporto di lavoro non sia ancora in essere o, se lo è, che non si fatturi prevalentemente verso il proprio datore di lavoro.

    Come si calcola il reddito imponibile nel regime forfettario?

    Si moltiplica l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti (principio di cassa) per il coefficiente di redditività del proprio gruppo ATECO. Dal risultato si deducono integralmente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nell’anno. L’importo netto costituisce la base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva.

    Quali cause di esclusione impediscono l'accesso al regime?

    Tra le principali: utilizzo di regimi speciali IVA, residenza fuori dall’UE/SEE senza produrre almeno il 75% del reddito in Italia, svolgimento prevalente di cessioni di fabbricati o terreni edificabili, partecipazione a società di persone o controllo (diretto o indiretto) di SRL che svolgano attività riconducibile a quella del contribuente, fatturazione prevalente nei confronti del proprio datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni, redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro (per il 2025 e 2026).

    Come si compila il quadro LM per il regime forfettario?

    Nella Sezione III del quadro LM: si barra la casella LM21 (col. 1) per attestare i requisiti; in LM22 (o righi fino a LM27 per più attività) si indicano codice ATECO, coefficiente, ricavi/compensi e reddito forfettario calcolato; in LM34 il reddito lordo totale; in LM35 i contributi previdenziali; in LM36 il reddito netto; in LM38 il reddito al netto delle perdite pregresse; in LM39 l’imposta sostitutiva (15% o 5%).

    Il reddito forfettario conta ai fini ISEE o delle detrazioni per familiari a carico?

    Sì. Pur non concorrendo al reddito complessivo IRPEF, il reddito assoggettato al regime forfettario rileva ai fini della soglia per essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma 2, TUIR) e, più in generale, per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, inclusi quelli di natura non tributaria come l’ISEE.

    Vedi anche: Associazioni e legge 398, Uscita dal forfettario, Bollo in fattura del forfettario, Spettacoli e intrattenimenti, Regime IVA editoria e Regime IVA agricoltura.

  • Mi trasferisco in Italia nel 2026: quale aliquota neoresidenti si applica? caso pratico

    In sintesi

    • La decorrenza è ancorata alla residenza ex art. 43 c.c. (dimora abituale), non alla mera iscrizione anagrafica.
    • Il dies a quo è il 1° gennaio 2026: conta la data di trasferimento della residenza.
    • Chi ha acquisito la residenza in Italia prima di tale data resta nella disciplina previgente.
    • Chi la acquisisce dal 1° gennaio 2026 rientra nel nuovo regime (sostitutiva a 300.000 euro).
    • La residenza civilistica richiede dimora effettiva e abituale: l’iscrizione anagrafica da sola non basta.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 26 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) stabilisce che le nuove regole del regime neoresidenti (comma 25) si applicano ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge.

    Approfondimento normativo completo: Comma 26 LB 2026: decorrenza nuovo regime impatriati dalla data legge.

    Perché la data di trasferimento è decisiva

    Il comma 26 detta la regola di diritto intertemporale: stabilisce a chi si applicano le nuove soglie introdotte dal comma 25. Il criterio non è la data dell’opzione né l’anno d’imposta, ma il momento in cui il contribuente trasferisce in Italia la residenza ai sensi dell’art. 43 del codice civile.

    L’art. 43 c.c. distingue il domicilio (sede principale di affari e interessi) dalla residenza (dimora abituale). Il comma 26 fa riferimento alla residenza: rileva quindi la dimora effettiva e abituale nel territorio dello Stato, con un elemento oggettivo (permanenza fisica reiterata) e uno soggettivo (intenzione di stabilirsi durevolmente). La sola iscrizione all’anagrafe non è sufficiente.

    Il dies a quo è il 1° gennaio 2026: chi ha acquisito la residenza prima continua ad applicare la disciplina previgente; chi la acquisisce a partire da quella data è assoggettato al nuovo regime.

    Cosa verificare per individuare il regime applicabile

    • La data effettiva di trasferimento della residenza ex art. 43 c.c., documentabile (contratti, utenze, presenza fisica).
    • Che la dimora sia abituale e non occasionale: l’iscrizione anagrafica da sola non determina la residenza civilistica.
    • Se la residenza è stata acquisita prima o dal 1° gennaio 2026, perché cambia il regime applicabile.
    • Il rispetto dei requisiti generali dell’art. 24-bis TUIR (non essere stati residenti in Italia per un numero minimo di periodi d’imposta precedenti).

    Caso 1 – Tizio si trasferisce a gennaio 2026

    Scenario. Tizio sposta dimora e centro di vita in Italia dal 15 gennaio 2026. Vuole sapere quale soglia di imposta sostitutiva gli si applica.

    Come si legge in pratica. Avendo acquisito la residenza ex art. 43 c.c. dopo il 1° gennaio 2026, Tizio rientra nel nuovo regime: l’imposta sostitutiva forfettaria è di 300.000 euro l’anno (50.000 per familiare). Si applicano cioè le soglie introdotte dal comma 25.

    In pratica

    • Residenza acquisita dal 1° gennaio 2026: nuovo regime.
    • Sostitutiva di 300.000 euro l’anno.
    • 50.000 euro per ciascun familiare aderente.

    Caso 2 – Caia era già residente da dicembre 2025

    Scenario. Caia ha trasferito la dimora abituale in Italia a dicembre 2025 e ha esercitato l’opzione. Teme che dal 2026 le venga chiesta la nuova soglia di 300.000 euro.

    Come si legge in pratica. Avendo acquisito la residenza prima del 1° gennaio 2026, Caia resta nella disciplina previgente: per la sua posizione continua a valere l’imposta sostitutiva nella misura applicabile al momento dell’accesso al regime. Il comma 26 esclude infatti l’applicazione retroattiva delle nuove soglie a chi era già residente.

    Attenzione

    • Residenza acquisita prima del 1° gennaio 2026: regime previgente.
    • Le nuove soglie non si applicano retroattivamente.
    • Va comunque verificata la corretta data di acquisizione della residenza.

    Caso 3 – Sempronio iscritto all'anagrafe ma all'estero

    Scenario. Sempronio si è iscritto all’anagrafe italiana a fine 2025, ma di fatto ha continuato a vivere all’estero, rientrando stabilmente solo nel 2026.

    Come si legge in pratica. Ciò che conta è la residenza ex art. 43 c.c., cioè la dimora abituale effettiva, non la sola iscrizione anagrafica. Se la dimora abituale si è radicata solo nel 2026, è a quella data che va riferito il trasferimento della residenza: Sempronio rientrerebbe nel nuovo regime. La prova della residenza effettiva è centrale e va documentata.

    Punto chiave

    • Rileva la dimora abituale effettiva, non l’iscrizione anagrafica.
    • La data di trasferimento va provata in concreto.
    • Posizioni dubbie vanno valutate con un professionista.

    Quando conviene una verifica

    La corretta individuazione della residenza fiscale e del regime applicabile è delicata: meglio affidarsi a un esperto di fiscalità internazionale: trova un fiscalista esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applica il nuovo regime neoresidenti?

    Il comma 26 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che le nuove regole (comma 25) si applicano a chi trasferisce in Italia la residenza ex art. 43 c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Conta l'iscrizione all'anagrafe o la residenza effettiva?

    Conta la residenza ex art. 43 c.c., cioè la dimora abituale effettiva. La sola iscrizione anagrafica non è sufficiente a determinare la residenza civilistica.

    Chi si è trasferito nel 2025 deve pagare 300.000 euro?

    No. Chi ha acquisito la residenza prima del 1° gennaio 2026 resta nella disciplina previgente; le nuove soglie non si applicano retroattivamente.

    Cosa significa residenza ex art. 43 del codice civile?

    È il luogo di dimora abituale, caratterizzato dalla permanenza fisica reiterata (elemento oggettivo) e dall’intenzione di stabilirsi durevolmente (elemento soggettivo).

    Come si prova la data di trasferimento della residenza?

    Attraverso elementi concreti e documentabili (contratti di locazione o acquisto, utenze, presenza fisica, centro degli interessi familiari e personali), non con la sola iscrizione anagrafica.

  • Detrazione spese badante 730/2026: limite di reddito e massimale

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.
    • Spetta solo se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (includendo i redditi da cedolare secca).
    • Massimale di spesa: 2.100 euro per contribuente, indipendentemente dal numero di persone assistite.
    • La non autosufficienza deve essere certificata da un medico: non basta la necessità pratica.
    • Spetta anche per le spese sostenute per familiari non a carico, a differenza di molte altre detrazioni.
    • La detrazione massima concreta è 399 euro (19% di 2.100 euro).

    Chi ha diritto alla detrazione per le spese di assistenza

    Se hai sostenuto spese per pagare una badante o un altro addetto all’assistenza di una persona non autosufficiente – che sia un tuo familiare o te stesso – puoi detrarre il 19% di quella spesa nel 730. La detrazione, però, ha due condizioni precise: il tuo reddito complessivo non deve superare i 40.000 euro, e la spesa detraibile è limitata a 2.100 euro in totale.

    Chi è considerato non autosufficiente? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento a persone che non sono in grado di svolgere autonomamente atti quotidiani fondamentali: alimentarsi, provvedere all’igiene personale, deambulare, vestirsi, espletare le funzioni fisiologiche. Rientra in questa definizione anche chi necessita di sorveglianza continuativa. La condizione deve risultare da una certificazione medica: non basta la necessità pratica o la semplice anzianità.

    Una caratteristica importante di questa detrazione è che spetta anche per le spese sostenute per familiari non a carico. Questo significa che puoi detrarre le spese per assistere un genitore anziano anche se lui ha un proprio reddito e non risulta fiscalmente a tuo carico.

    Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente che presenta la dichiarazione, a prescindere da quante persone ha assistito. Se hai pagato una badante sia per te stesso che per un genitore, la spesa complessiva detraibile non supera comunque 2.100 euro. Anche se più familiari si dividono le spese per assistere la stessa persona, il tetto di 2.100 euro va ripartito tra tutti loro.

    Riepilogo detrazione spese badante e assistenza
    Voce Importo / regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale di spesa detraibile 2.100 euro (per contribuente, non per assistito)
    Detrazione massima ottenibile 399 euro
    Limite di reddito del contribuente Reddito complessivo non superiore a 40.000 euro
    Certificazione richiesta Certificato medico che attesta la non autosufficienza
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice onere 15

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito complessivo di 32.000 euro. Ha pagato nel 2025 una badante per la madre non autosufficiente (certificazione medica presente) per un totale di 3.500 euro. Il massimale è 2.100 euro: Tizio inserisce 2.100 euro nel 730. La detrazione spettante è il 19% di 2.100 euro = 399 euro di imposta in meno. Se il suo reddito fosse stato 42.000 euro, non avrebbe avuto diritto ad alcuna detrazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione medica che attesta la condizione di non autosufficienza della persona assistita
    • Ricevuta firmata rilasciata dall’addetto all’assistenza, con nome, cognome e codice fiscale dell’assistito e di chi ha pagato
    • Se la spesa riguarda un familiare: indicazione degli estremi anagrafici e del codice fiscale del familiare assistito nella ricevuta
    • Documentazione attestante il reddito complessivo del contribuente (busta paga, CU), per verificare il rispetto del limite di 40.000 euro
    • Estratto conto o ricevuta di pagamento tracciabile

    Assistenza al genitore non a carico

    Scenario. Caio, con reddito di 35.000 euro, ha pagato una badante per il padre anziano (non a suo carico fiscale perché il padre percepisce la pensione). La spesa annuale è stata di 4.800 euro, certificazione medica presente.

    Come si applica. La detrazione spetta anche per i familiari non a carico. Il reddito di Caio è sotto il limite di 40.000 euro. Il massimale è 2.100 euro. Caio indica 2.100 euro nel rigo E8/E9/E10 con codice 15. Detrazione: 19% × 2.100 = 399 euro.

    In pratica

    • Spetta anche se il genitore non è fiscalmente a carico
    • Spesa ammessa: 2.100 euro (massimale, non l’intera spesa di 4.800 euro)
    • Detrazione ottenuta: 399 euro

    Più familiari si dividono le spese di assistenza

    Scenario. Sempronia e sua sorella si dividono equamente le spese per una badante che assiste la madre non autosufficiente. Spesa totale 2025: 4.000 euro, 2.000 euro a testa. Entrambe hanno reddito sotto 40.000 euro.

    Come si applica. Il limite di 2.100 euro va ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. In questo caso ciascuna ha pagato 2.000 euro, che è sotto il massimale individuale di 2.100 euro. Sempronia indica 2.000 euro nel suo 730, la sorella fa lo stesso nel suo. Ognuna ottiene una detrazione di 19% × 2.000 = 380 euro.

    In pratica

    • Il tetto di 2.100 euro si applica a ciascun contribuente separatamente
    • Ciascuna può detrarre la propria quota di spesa (2.000 euro), che è sotto il massimale
    • Detrazione per ciascuna: 19% × 2.000 = 380 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quale reddito non devo superare per avere la detrazione?

    Il tuo reddito complessivo non deve essere superiore a 40.000 euro. In questo limite rientra anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.

    Qual è la spesa massima detraibile per le spese di assistenza?

    2.100 euro per contribuente, indipendentemente dal numero di persone assistite. La detrazione massima è quindi 399 euro (19% di 2.100).

    Posso detrarre le spese per un genitore che ha una propria pensione e non è mio fiscalmente a carico?

    Sì. Questa detrazione è una delle poche che spettano anche per le spese sostenute per familiari non a carico.

    Basta che la persona sia anziana o ci vuole un certificato medico?

    Occorre un certificato medico che attesti la non autosufficienza. La semplice età avanzata non è sufficiente; devono emergere le difficoltà nello svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

    Quali documenti servono per la ricevuta della badante?

    La ricevuta firmata dalla badante deve riportare il nome, cognome e codice fiscale sia di chi paga sia di chi presta l’assistenza. Se la spesa riguarda un familiare, vanno indicati anche i suoi dati anagrafici e codice fiscale.

    Se ho sostenuto spese sia per me che per un familiare, il massimale raddoppia?

    No. Il limite di 2.100 euro si riferisce al singolo contribuente, a prescindere da quante persone ha assistito. Il totale inserito nel rigo non può superare 2.100 euro.

    Vedi anche: Contributi colf e badanti e Contributi colf e badanti deducibili.

  • Cedolare secca sulle locazioni 2026: aliquote e come optare

    In sintesi

    • Aliquota ordinaria 21% per i contratti a canone libero o disciplinati dal codice civile.
    • Aliquota agevolata 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (es. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Venezia e comuni confinanti).
    • L’opzione sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo sul contratto di locazione.
    • Il canone tassato con cedolare è escluso dal reddito complessivo e non concorre alla progressività IRPEF.
    • Obbligatoria comunicazione preventiva al conduttore con lettera raccomandata e rinuncia agli aggiornamenti del canone.
    • Immobili C/1 (negozi fino a 600 m²) ammessi alla cedolare secca per contratti dal 2019 in avanti.

    Come funziona la cedolare secca sulle locazioni

    La cedolare secca è un regime di tassazione alternativo all’IRPEF riservato ai proprietari di immobili residenziali (e di negozi C/1 fino a 600 m²) che concedono l’unità in locazione a finalità abitative. L’imposta sostitutiva si calcola direttamente sul canone annuo concordato tra le parti, senza applicare le deduzioni forfettarie previste dal regime ordinario.

    L’opzione per la cedolare secca produce un effetto di azzeramento delle imposte ordinarie sul canone: niente IRPEF, niente addizionali regionale e comunale, niente imposta di registro né imposta di bollo al momento della registrazione e nelle annualità successive. Per il locatore è un risparmio amministrativo rilevante, oltre che spesso economico rispetto alle aliquote marginali IRPEF.

    Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo unicamente ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e pensione, delle detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio l’ISEE e gli assegni per il nucleo familiare). Questo dettaglio può incidere sul diritto a benefici apparentemente non correlati all’immobile.

    L’opzione si esercita in sede di registrazione del contratto per i contratti con obbligo di registrazione, oppure nella dichiarazione dei redditi per i contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno (per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione salvo caso d’uso). In entrambi i casi occorre compilare la colonna 11 ‘Cedolare secca’ del quadro B del modello 730 o Redditi PF.

    Aliquote cedolare secca per tipo di contratto
    Tipo di contratto Aliquota cedolare secca
    Canone libero (codice civile) o 'patti in deroga' 21%
    Canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (art. 2 c. 3, art. 5 c. 2 e art. 8 L. 431/1998) 10%
    Canone concordato in comuni colpiti da calamità (eventi sismici 2016, zone rosse) 10%
    Immobili C/1 fino a 600 m² (contratti dal 2019) 21%
    Immobili di interesse storico-artistico (canone ridotto al 65%) 21% (base imponibile ridotta)

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un appartamento a Milano e lo affitta a canone libero per 12.000 euro annui. Con cedolare secca al 21% paga 2.520 euro di imposta sostitutiva. Se avesse optato per la tassazione ordinaria, il canone rilevante sarebbe stato il 95% di 12.000 = 11.400 euro, da sommare agli altri redditi e tassare con aliquota IRPEF progressiva (minimo 23%). Con reddito complessivo superiore a 28.000 euro l’aliquota marginale IRPEF è del 33% (dal 2026), il che avrebbe prodotto un’imposta sul canone di circa 2.380 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (o copia con estremi di registrazione)
    • Raccomandata di comunicazione della scelta cedolare al conduttore
    • Attestazione dell’accordo territoriale (per canone concordato ‘non assistito’)
    • Certificazione Unica 2026 del sostituto (se l’immobile è gestito tramite intermediario)
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) per immobili destinati a locazione turistica o breve

    Caso 1 – Appartamento a Roma con canone concordato

    Scenario. Caio è proprietario di un bilocale a Roma (comune ad alta tensione abitativa) e stipula nel 2025 un contratto a canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998 per 7.200 euro annui. Il contratto è assistito dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.

    Come si applica. Avendo optato per la cedolare secca in sede di registrazione e indicato il codice ‘8’ nella colonna 2 (Utilizzo) e il codice cedolare secca nella colonna 11 del quadro B, Caio applica l’aliquota agevolata del 10%. La base imponibile è il 100% del canone (7.200 euro). L’imposta sostitutiva è pari a 720 euro. Con la tassazione ordinaria il canone sarebbe ridotto al 30% (agevolazione di riduzione del reddito imponibile) ma poi tassato IRPEF; la cedolare è quasi sempre più conveniente nei comuni ad alta tensione.

    In pratica

    • Codice utilizzo ‘8’ in colonna 2 del quadro B per il canone concordato in comune ad alta tensione.
    • Aliquota 10%: imposta sostitutiva di 720 euro su 7.200 euro di canone annuo.
    • Per i contratti ‘non assistiti’ è necessaria l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.

    Caso 2 – Negozio C/1 a Firenze

    Scenario. Sempronio è titolare di un locale commerciale (categoria catastale C/1) di 350 m² a Firenze, dato in locazione dal 2022. Nel 2025 vuole confermare l’opzione per la cedolare secca alla proroga del contratto.

    Come si applica. L’estensione della cedolare agli immobili C/1 vale per i contratti stipulati a partire dal 2019 e la superficie deve essere fino a 600 m² (escluse le pertinenze locate congiuntamente). L’aliquota applicabile è il 21%. Sempronio indica il codice ‘3’ nella colonna 2 del quadro B e il codice ‘1’ nella colonna 11 ‘Cedolare secca’. In sede di proroga del contratto deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione; la mancata comunicazione equivale a revoca.

    In pratica

    • La cedolare secca per i C/1 si applica solo se la superficie è fino a 600 m² (senza pertinenze).
    • Aliquota 21% anche per i negozi: non è prevista l’aliquota agevolata del 10%.
    • Alla proroga occorre comunicare all’AdE la conferma dell’opzione; la revoca è sempre possibile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso optare per la cedolare secca solo per un anno?

    Sì, ma l’opzione produce effetti per l’intera durata del contratto salva la possibilità di revoca. Se si revoca, non è possibile tornare alla cedolare prima della scadenza del contratto (salvo nuova stipula o proroga).

    La cedolare secca si applica anche se affitto a una cooperativa o a un ente senza scopo di lucro?

    Sì, a condizione che l’immobile sia sublocato a studenti universitari e messo a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone.

    Il canone concordato esige sempre un contratto scritto e registrato?

    Sì, per fruire dell’aliquota del 10% occorre che il contratto sia stipulato secondo gli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini e, nei casi di contratti ‘non assistiti’, è necessaria l’attestazione di conformità all’accordo territoriale rilasciata dalle organizzazioni firmatarie.

    Se non percepisco il canone devo comunque dichiararlo?

    In caso di procedimento di convalida di sfratto per morosità concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure per canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 se è stata effettuata l’intimazione di sfratto entro lo stesso termine, i canoni non percepiti non devono essere dichiarati. Si tassa comunque la rendita catastale.

    Il reddito in cedolare incide sul calcolo dell'ISEE?

    Sì: il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo ai fini della verifica delle agevolazioni collegate al reddito, tra cui l’ISEE e gli assegni per il nucleo familiare.

    Come si indica la cedolare secca nel quadro B?

    Si inserisce il codice opportuno nella colonna 11 ‘Cedolare secca’ del quadro B (righi B1-B5): codice ‘1’ per locazioni ordinarie (non brevi), codice ‘2’ per locazioni brevi con tassazione al 21%, codice ‘3’ per locazioni brevi con tassazione al 26%.

    Vedi anche: Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Acconto cedolare secca, Affitti brevi, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto e Affitto di azienda o ramo.

  • Detrazione spese mediche 730/2026: la guida pratica

    In sintesi

    • Aliquota: la detrazione IRPEF spetta nella misura del 19% calcolata sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Pagamento tracciabile: dal 2020 la detrazione richiede pagamento bancario o postale o altro mezzo tracciabile, salvo medicinali e strutture pubbliche/accreditate SSN.
    • Scontrino parlante: per i farmaci è obbligatorio lo scontrino con natura e quantità del prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del destinatario.
    • Rateizzazione: se le spese superano 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.
    • Familiari a carico: la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, con documento intestato al contribuente o al figlio.
    • Familiari non a carico con patologie esenti: limite massimo di spesa detraibile 6.197,48 euro (rigo E2).

    Come funziona la detrazione del 19% sulle spese sanitarie

    Nel quadro E del modello 730/2026 si indicano le spese sostenute nel 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta. Le spese sanitarie ordinarie vanno nel rigo E1 e danno diritto a una detrazione del 19 per cento calcolata sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Chi presta l’assistenza fiscale – CAF, professionista o sostituto d’imposta – esegue automaticamente il calcolo.

    Dal 2020 la detrazione del 19 per cento è condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili: versamento bancario o postale, bancomat, carta di credito, PagoPA. La prova si dà conservando la ricevuta del pagamento o richiedendo al fornitore di annotare il mezzo di pagamento sulla fattura o sul documento commerciale. Fanno eccezione le spese per medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, per le quali la tracciabilità non è richiesta.

    L’importo da indicare nel rigo E1 deve comprendere le spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari fiscalmente a carico. La detrazione si applica però solo sulla parte eccedente i 129,11 euro: se un contribuente ha speso 600 euro in visite e farmaci, la base di calcolo sarà 470,89 euro e la detrazione effettiva ammonterà a circa 89 euro (19% di 470,89). In caso di incapienza – ovvero quando l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione spettante – la parte eccedente non viene rimborsata, salvo per specifici casi come le patologie esenti.

    Principali soglie e limiti per le spese sanitarie (730/2026)
    Voce Importo / Regola
    Franchigia (non detraibile) 129,11 euro
    Aliquota di detrazione 19%
    Soglia per la rateizzazione Spese superiori a 15.493,71 euro
    Numero rate in caso di rateizzazione 4 quote annuali costanti
    Limite spese patologie esenti (familiari non a carico, rigo E2) Massimo 6.197,48 euro
    Disabilità (rigo E3): base di calcolo Intero importo, nessuna franchigia

    Esempio pratico

    • Tizio ha sostenuto nel 2025 spese sanitarie per 1.800 euro (visite specialistiche e farmaci), tutte pagate con bancomat o carta di credito. Il CAF calcola la detrazione sulla parte eccedente la franchigia: 1.800 – 129,11 = 1.670,89 euro. Detrazione spettante: 1.670,89 x 19% = 317,47 euro, che vengono restituiti direttamente in busta paga a partire da luglio 2026.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute fiscali per visite mediche e prestazioni specialistiche
    • Scontrino parlante per l’acquisto di medicinali (con codice fiscale, codice alfanumerico e quantità)
    • Estratto conto o ricevuta del mezzo di pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro (punti da 341 a 352, codice onere 1)
    • Documentazione relativa alle spese per familiari a carico (con indicazione della percentuale di ripartizione se diversa dal 50%)
    • Certificazione medica per patologie esenti o disabilità (L. 104/1992 o commissioni mediche competenti)

    Caso 1 – Spese sanitarie con ripartizione tra coniugi

    Scenario. Caio e sua moglie sono entrambi contribuenti non a carico l’uno dell’altro. Il figlio di 10 anni ha sostenuto spese mediche per 900 euro, con scontrini e fatture intestate al bambino. I genitori decidono di ripartire la spesa al 70% Caio e al 30% la moglie.

    Come si applica. Entrambi i genitori possono detrarre la quota di spesa effettivamente sostenuta. Poiché la percentuale di ripartizione è diversa dal 50%, è necessario che tale percentuale sia annotata sul documento di spesa. Caio detrae il 19% su (630 – quota proporzionale della franchigia), la moglie il 19% sulla propria quota. La franchigia di 129,11 euro si applica proporzionalmente alla spesa complessiva che ciascuno indica nel proprio rigo E1.

    In pratica

    • Annotare la percentuale di ripartizione (70/30) direttamente su fatture e scontrini prima di consegnarli al CAF.
    • Ciascun coniuge indica nel proprio 730 solo la quota di spesa effettivamente a proprio carico; chi presta l’assistenza fiscale calcola la detrazione del 19% sulla parte eccedente 129,11 euro.

    Caso 2 – Spese sanitarie superiori alla soglia di rateizzazione

    Scenario. Sempronio ha affrontato nel 2025 un intervento chirurgico con degenza in clinica privata accreditata SSN e terapie successive. Le spese sanitarie complessive ammontano a 18.000 euro.

    Come si applica. Poiché le spese indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente 15.493,71 euro, Sempronio può scegliere di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Per esercitare l’opzione è sufficiente barrare l’apposita casella nel modello 730: il CAF o il professionista calcola automaticamente la quota annua spettante. Le spese per prestazioni rese da strutture accreditate SSN non richiedono pagamento tracciabile.

    In pratica

    • Barrare la casella ‘rateizzazione’ nel rigo E1 del 730: la detrazione viene divisa in 4 rate annuali uguali a partire dalla dichiarazione 2026.
    • Nelle dichiarazioni successive (730/2027, 2028, 2029) compilare il rigo E6 indicando il numero della rata e l’importo originario delle spese.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae sulle spese sanitarie nel 730/2026?

    Si detrae il 19% della spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. Su 500 euro di spesa, ad esempio, la detrazione è il 19% di 370,89 euro, pari a circa 70 euro.

    Le spese per i farmaci devono essere pagate con bancomat?

    No: i medicinali sono espressamente esclusi dall’obbligo di pagamento tracciabile. Occorre però conservare lo scontrino parlante con codice fiscale del destinatario, codice alfanumerico del farmaco e quantità acquistata.

    Posso detrarre le spese sanitarie del figlio a carico?

    Sì. Le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione del 19%, anche se il documento è intestato al figlio. In quel caso la spesa va suddivisa tra i genitori in base all’effettivo sostenimento.

    Cosa succede se le spese sono state rimborsate dal datore di lavoro o dall'assicurazione?

    Le spese rimborsate non possono essere detratte. Fanno eccezione le spese rimborsate da assicurazioni sanitarie i cui premi non hanno dato diritto a detrazione d’imposta del 19%: in quel caso la spesa rimane a carico del contribuente e può essere portata in detrazione.

    Esiste un limite massimo di spesa sanitaria detraibile?

    Non esiste un tetto massimo per le spese ordinarie (rigo E1). Il limite di 6.197,48 euro riguarda solo le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (rigo E2). Per le persone con disabilità (rigo E3) la detrazione spetta sull’intero importo senza franchigia.

    Quando conviene scegliere la rateizzazione in quattro quote?

    La rateizzazione è possibile quando le spese sanitarie complessive superano 15.493,71 euro. Conviene valutare con il CAF se distribuire la detrazione in quattro anni sia più vantaggioso rispetto all’utilizzo integrale in un unico anno, tenendo conto dell’imposta dovuta in ciascun periodo.

    Vedi anche: Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro, Spese mediche per patologie esenti e Celiachia.

  • Art. 116 L. 633/1941

    Art. 116 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

    Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all' Società italiana degli autori ed editori (SIAE) , con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.

    La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Detrazione cani guida 2026: i 1.100 euro forfettari nel 730

    In sintesi

    • Importo fisso di 1.100 euro: la detrazione per il mantenimento del cane guida è forfettaria, cioè spetta nella misura fissa di 1.100 euro indipendentemente da quanto hai speso davvero.
    • Nessun documento di spesa richiesto: non serve conservare scontrini o fatture. Basta barrare la casella nel rigo E81 del 730.
    • Spetta solo al non vedente: la detrazione non si trasferisce a chi ha il cieco fiscalmente a carico. Deve essere il cieco stesso a dichiararla.
    • È diversa dalla detrazione per l’acquisto: per l’acquisto del cane (rigo E5) la detrazione riguarda il costo effettivo dell’animale; per il mantenimento si usa il rigo E81 con l’importo forfettario.
    • Reddito complessivo oltre 120.000 euro: la detrazione si riduce progressivamente e si azzera al raggiungimento di 240.000 euro di reddito.

    Come funziona la detrazione forfettaria per il mantenimento del cane guida

    Se sei una persona non vedente e hai un cane guida, ogni anno puoi detrarre dall’IRPEF un importo fisso di 1.100 euro per le spese di mantenimento dell’animale. Questa agevolazione si chiama ‘detrazione forfettaria’ perché l’importo è stabilito dalla legge a prescindere da quanto hai speso realmente: non devi raccogliere scontrini del veterinario, ricevute del cibo o altre ricevute.

    La detrazione per il mantenimento (rigo E81) è distinta da quella per l’acquisto del cane guida (rigo E5). Se nell’anno hai comprato un cane, puoi detrarre il costo effettivo dell’acquisto in E5, e separatamente hai diritto anche ai 1.100 euro forfettari del rigo E81 per le spese di mantenimento. Le due detrazioni coesistono e si cumulano nella stessa dichiarazione.

    Il beneficio spetta esclusivamente al cieco, non alla persona che eventualmente lo ha fiscalmente a carico. Se un figlio non vedente, ad esempio, è a carico del genitore, solo il figlio può usufruire di questa detrazione nel proprio 730, non il genitore. Per chi ha un reddito complessivo fino a 120.000 euro la detrazione spetta per intero; sopra quella soglia si riduce gradualmente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Riepilogo detrazione mantenimento cane guida
    Voce Dettaglio
    Importo forfettario 1.100 euro
    Rigo del 730 E81 (Sezione VI)
    Documenti richiesti Nessuno (basta barrare la casella)
    Chi può usarla Solo il cieco (non chi lo ha a carico)
    Reddito per detrazione intera Fino a 120.000 euro
    Reddito a cui si azzera 240.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizio è non vedente e ha un reddito complessivo di 22.000 euro. Nel 2025 ha speso circa 1.800 euro tra cibo, visite veterinarie e accessori per il suo cane guida. Nel 730/2026 barra la casella E81: il CAF calcola automaticamente una detrazione di 1.100 euro (importo forfettario), che viene sottratta dall’IRPEF dovuta. Tizio non deve allegare alcun documento di spesa: il risparmio fiscale è garantito per il solo fatto di essere cieco e avere un cane guida.

    Documenti necessari

    • Certificazione di cecità rilasciata dalla commissione medica o dall’ente competente
    • Libretto sanitario del cane guida (per documentare il possesso dell’animale in caso di controllo)
    • 730 precompilato o modello 730 cartaceo: barrare la casella del rigo E81

    Caso 1: il cieco dichiara in autonomia

    Scenario. Caio è non vedente con reddito da pensione di 18.000 euro. Presenta il 730 tramite CAF.

    Come si applica. Caio ha diritto ai 1.100 euro forfettari perché il suo reddito è ben al di sotto dei 120.000 euro. Comunica al CAF di avere un cane guida: il compilatore barra la casella E81. La detrazione del 19% di 1.100 euro equivale a 209 euro di IRPEF risparmiata, che viene sottratta dall’imposta dovuta o aggiunta al rimborso.

    In pratica

    • Nessun documento di spesa da portare al CAF.
    • Basta la certificazione di cecità e comunicare di avere il cane.
    • Risparmio fiscale effettivo: 209 euro (19% × 1.100).

    Caso 2: figlio cieco a carico del genitore

    Scenario. Sempronio ha una figlia non vedente di 19 anni, fiscalmente a carico sua. La figlia non ha redditi propri e non presenta il 730.

    Come si applica. La detrazione per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al cieco, non a chi lo ha a carico. Poiché la figlia non ha redditi propri e non presenta una dichiarazione, la detrazione in questo caso non è fruibile da nessuno dei due: Sempronio non può inserirla nel suo 730 e la figlia non ha imposta dalla quale scomputarla.

    In pratica

    • La detrazione E81 NON si trasferisce al genitore che ha il cieco a carico.
    • Se la figlia avesse anche un piccolo reddito e presentasse il 730, potrebbe usarla lei.
    • La detrazione per l’acquisto del cane (E5) segue la stessa regola: spetta solo al cieco.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale la detrazione forfettaria per il mantenimento del cane guida?

    Vale 1.100 euro: è un importo fisso stabilito dalla legge. Applicando l’aliquota del 19%, si traduce in un risparmio fiscale di 209 euro sull’IRPEF.

    Devo conservare scontrini o fatture delle spese per il cane?

    No. La detrazione è forfettaria: spetta a prescindere dall’importo effettivo speso e non richiede documentazione delle spese di mantenimento. Basta barrare la casella del rigo E81.

    Posso usare sia la detrazione per l'acquisto (E5) sia quella per il mantenimento (E81) nello stesso anno?

    Sì, le due detrazioni sono distinte e cumulabili. Se hai comprato il cane nel 2025, puoi detrarre il costo di acquisto in E5 e contemporaneamente i 1.100 euro forfettari in E81.

    Se mio figlio non vedente è a mio carico, posso detrarre io i 1.100 euro?

    No. La detrazione per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al cieco, anche se è fiscalmente a carico di un altro soggetto.

    Quanto reddito posso avere per ricevere la detrazione per intero?

    La detrazione spetta per intero fino a un reddito complessivo di 120.000 euro. Sopra quella soglia si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Dove si indica nel 730?

    Nel rigo E81, Sezione VI del Quadro E. Si tratta di una semplice casella da barrare: nessun importo da digitare, perché il CAF o il sostituto calcola automaticamente i 1.100 euro.

  • Disdetta utenze e abbonamenti (luce, gas, telefono): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    Per contratti di durata come utenze e abbonamenti il consumatore può recedere con un preavviso massimo di 30 giorni e senza penali, secondo la disciplina di settore. La disdetta va comunicata per iscritto al gestore.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per chiudere un’utenza o un abbonamento
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R, PEC o canale del gestore)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R, PEC o modulo del gestore
    Riferimenti
    Art. 1, c. 3, L. 40/2007; D.Lgs. 206/2005

    Cos’è e quando si usa

    I contratti di telefonia, energia, pay-tv e simili sono contratti di durata che il consumatore può sciogliere recedendo. Per i servizi di comunicazione elettronica e per molte utenze, la normativa (a partire dalla L. 40/2007, “decreto Bersani”) prevede un preavviso non superiore a 30 giorni e il divieto di costi ingiustificati di recesso.

    La disdetta va comunicata al gestore con un mezzo che dia prova della data (raccomandata, PEC o il canale ufficiale indicato in contratto). Per il cambio di fornitore di luce e gas spesso è il nuovo operatore a gestire lo switch; in altri casi (palestra, pay-tv) serve la comunicazione diretta. La lettera qui sotto è il modello generale.

    Cosa deve contenere

    • Dati dell’intestatario del contratto
    • Numero del contratto/cliente o codice utenza (POD/PDR per luce e gas)
    • Servizio oggetto di disdetta
    • Manifestazione della volontà di recedere
    • Data di efficacia richiesta, nel rispetto del preavviso
    • Richiesta di conferma e di assenza di penali; luogo, data e firma

    Fac-simile: comunicazione di disdetta

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME GESTORE / OPERATORE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: disdetta del contratto n. [NUMERO] - codice cliente [CODICE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], intestatario/a del contratto in oggetto relativo al servizio di [INDICARE: energia elettrica / gas / telefonia / internet / pay-tv / abbonamento] [eventuale codice POD/PDR/utenza: ___],
    
    COMUNICO
    
    la volontà di recedere dal contratto. Chiedo che il recesso abbia efficacia decorso il preavviso di legge (massimo 30 giorni) e comunque a partire dal [DATA].
    
    Chiedo conferma scritta della cessazione, l'invio della fattura di chiusura e l'assenza di costi di recesso non dovuti. Chiedo inoltre il rimborso di eventuali importi anticipati o del deposito cauzionale.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Verifica nel contratto il canale di disdetta ammesso: molti operatori accettano PEC, raccomandata o moduli online. Usa sempre un mezzo tracciabile e conserva la prova. Indica con precisione codice cliente e, per luce e gas, i codici POD (elettricità) e PDR (gas).

    Per il cambio fornitore di energia in genere basta attivare il nuovo contratto: sarà il nuovo operatore a gestire lo switch senza interruzione. Per abbonamenti come palestra o pay-tv, controlla le condizioni sul rinnovo automatico e invia la disdetta entro i termini per evitare il tacito rinnovo.

    Errori da evitare

    • Inviare la disdetta con mezzi non tracciabili
    • Dimenticare il codice cliente o i codici POD/PDR
    • Non rispettare i termini per evitare il rinnovo automatico
    • Accettare il pagamento di penali di recesso non previste dalla legge

    Domande frequenti

    Quanto preavviso serve per disdire un'utenza?
    Per i servizi di comunicazione elettronica e molte utenze il preavviso non può superare i 30 giorni, senza penali ingiustificate. Verifica comunque le condizioni del singolo contratto.
    Posso essere costretto a pagare una penale di recesso?
    Sono vietati i costi di recesso non giustificati. Possono essere addebitati solo i costi effettivamente sostenuti dall’operatore per la disattivazione, se previsti e proporzionati.
    Per cambiare operatore di luce o gas devo disdire io?
    Di norma no: attivando il contratto con il nuovo fornitore, è quest’ultimo a gestire il passaggio (switch) senza interruzione del servizio.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Dimissioni per giusta causa: fac-simile e motivi validi

    Modelli e fac-simile · Lavoro

    In sintesi

    Le dimissioni per giusta causa consentono di lasciare il lavoro senza preavviso e, di norma, con diritto alla NASpI, quando il datore commette un grave inadempimento (stipendi non pagati, molestie, demansionamento, mancato versamento dei contributi).

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per gravi inadempimenti del datore
    Forma
    Comunicazione telematica + lettera motivata
    Invio consigliato
    Procedura telematica + raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Cos’è e quando si usa

    L’art. 2119 c.c. consente di recedere dal rapporto senza preavviso quando si verifica una causa che non permette la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Sono considerati giusta causa, ad esempio, il mancato pagamento della retribuzione, il mancato versamento dei contributi, le molestie e il mobbing, l’assegnazione a mansioni dequalificanti, gravi violazioni in materia di sicurezza.

    A differenza delle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa danno generalmente diritto alla NASpI (l’indennità di disoccupazione) e all’indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso resta obbligatoria la convalida telematica.

    Cosa deve contenere

    • Dati del lavoratore e del datore
    • Qualifica e data di assunzione
    • Descrizione precisa dei fatti che integrano la giusta causa
    • Dichiarazione di dimissioni con effetto immediato, senza preavviso
    • Richiesta dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle competenze
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: dimissioni per giusta causa

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
    
    Oggetto: dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA] dal [DATA ASSUNZIONE], rilevo quanto segue: [DESCRIVERE I FATTI, es. mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di ___; omesso versamento dei contributi; demansionamento; condotte vessatorie].
    
    Tali condotte costituiscono grave inadempimento e non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Pertanto
    
    RASSEGNO
    
    le mie dimissioni per giusta causa, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
    
    Chiedo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR e di tutte le competenze maturate. Provvedo contestualmente alla trasmissione telematica delle dimissioni indicandone la causa.
    
    Mi riservo ogni azione a tutela dei miei diritti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Esegui la comunicazione telematica selezionando la causale “giusta causa”, poi invia la lettera motivata con raccomandata A/R o PEC: la descrizione precisa dei fatti è essenziale, perché in caso di contestazione spetta al lavoratore provare la gravità dell’inadempimento.

    Vista la delicatezza (NASpI, eventuale causa per le somme dovute), è consigliabile farsi assistere preventivamente da un sindacato o da un avvocato giuslavorista, soprattutto se i fatti sono complessi o documentabili solo in parte.

    Errori da evitare

    • Indicare motivi generici o non documentati
    • Dimettersi per giusta causa per ragioni che non integrano un grave inadempimento
    • Saltare la procedura telematica con la corretta causale
    • Non conservare le prove dei fatti (buste paga, email, certificati)

    Domande frequenti

    Con le dimissioni per giusta causa ho diritto alla NASpI?
    Di norma sì: le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla disoccupazione involontaria e danno diritto alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie ordinarie.
    Devo dare il preavviso?
    No. La giusta causa consente di recedere con effetto immediato. Hai anzi diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.
    Cosa rischio se la giusta causa non viene riconosciuta?
    Se i fatti non vengono ritenuti sufficientemente gravi, le dimissioni possono essere riqualificate come volontarie, con perdita della NASpI e possibile addebito del mancato preavviso. Per questo è bene documentare tutto e farsi assistere.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 165 L. 633/1941

    Art. 165 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

    Fonte: Normattiva.it.