Autore: Andrea Marton

  • Quanti mesi di congedo parentale all’80%? casi pratici 2026

    In sintesi

    • Il congedo all’80% e’ previsto per le mensilita’ aggiuntive ex D.Lgs. 105/2022
    • L’80% si applica in genere per un mese aggiuntivo per ciascun genitore
    • La misura base del 30% si estende ora fino ai 14 anni del figlio
    • Il comma 219 LB26 modifica l’art. 34 D.Lgs. 151/2001 sul trattamento economico
    • Le mensilita’ aggiuntive all’80% e al 60% seguono il nuovo limite di eta’

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 219 della L. 199/2025 estende fino al quattordicesimo anno del figlio l’indennita’ INPS del 30% (e delle mensilita’ aggiuntive all’80% o al 60% introdotte dal D.Lgs. 105/2022) modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001.

    Approfondimento normativo completo: Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo.

    Congedo parentale all'80%: quanti mesi spettano e come funziona nel 2026

    La domanda sul congedo parentale all’80% nasce dalla stratificazione normativa degli ultimi anni. Il D.Lgs. 105/2022, in attuazione della direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto mensilita’ aggiuntive di congedo parentale indennizzate in misura piu’ elevata: prima all’80%, poi alcune revisioni hanno portato percentuali diverse a seconda del periodo di fruizione. Il comma 219 della LB26 ha esteso coerentemente anche queste mensilita’ aggiuntive al nuovo limite dei quattordici anni del figlio, modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001.

    In termini pratici, chi ha diritto alle mensilita’ aggiuntive all’80% deve verificare due condizioni: di non aver gia’ esaurito il numero massimo di mensilita’ aggiuntive previste dalla disciplina vigente al momento della fruizione e che il figlio non abbia ancora compiuto i quattordici anni. Le regole specifiche sulle mensilita’ aggiuntive e sulle percentuali esatte possono essere state oggetto di aggiornamenti successivi al D.Lgs. 105/2022; e’ opportuno verificare le circolari INPS aggiornate per i periodi di fruizione nel 2026.

    Dal punto di vista del calcolo, l’indennita’ all’80% si applica sulla retribuzione media giornaliera percepita nei trenta giorni precedenti l’inizio del congedo, salvo diverse disposizioni contrattuali. Alcuni contratti collettivi prevedono una integrazione datoriale che porta il trattamento complessivo a livelli superiori all’80%; verificare il CCNL applicabile al proprio rapporto di lavoro e’ quindi fondamentale per un calcolo corretto.

    Checklist per il congedo all'80%

    • Verificare se si ha ancora diritto alle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022;
    • Controllare che il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni (nuovo limite LB26);
    • Verificare le circolari INPS aggiornate sulle percentuali per le mensilita’ aggiuntive 2026;
    • Controllare se il CCNL applicabile prevede una integrazione datoriale al trattamento INPS;
    • Presentare domanda all’INPS con il modulo specifico, indicando il tipo di congedo richiesto.

    Caso 1: lavoratrice dipendente con figlio di 13 anni, mensilita' aggiuntiva mai fruita

    Scenario. Caia, dipendente a tempo indeterminato, ha un figlio di 13 anni e non ha mai fruito della mensilita’ aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. 105/2022. Nel 2025 riteneva di non poterlo fare per il limite dei 12 anni; nel 2026 vuole capire se puo’ ancora farlo.

    Come si legge in pratica. Con il nuovo limite a 14 anni fissato dal comma 219 LB26, Caia puo’ fruire della mensilita’ aggiuntiva prevista dal D.Lgs. 105/2022 fino al compimento dei 14 anni del figlio. L’importo e’ in linea di principio pari all’80% della retribuzione per il periodo aggiuntivo, salvo aggiornamenti delle circolari INPS. E’ necessario presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo e verificare le istruzioni operative aggiornate.

    Riepilogo Caso 1

    • Figlio: 13 anni – rientra nel nuovo limite di 14 anni
    • Mensilita’ aggiuntiva ex D.Lgs. 105/2022: non ancora fruita
    • Indennita’: in linea di principio 80% della retribuzione per il periodo aggiuntivo
    • Verifica: circolari INPS 2026 per percentuali e modalita’ aggiornate
    • Domanda: da presentare all’INPS prima dell’inizio del congedo

    Caso 2: padre dipendente con figlio di 11 anni, vuole pianificare la fruizione

    Scenario. Tizio ha un figlio di 11 anni. Ha gia’ fruito di 3 mesi di congedo parentale ordinario al 30%. Non ha mai fruito delle mensilita’ aggiuntive. Vuole sapere quanti mesi ancora puo’ prendere e a quale percentuale, anche nei prossimi anni.

    Come si legge in pratica. Tizio ha ancora 3 mesi di congedo ordinario al 30% disponibili (su 6 totali per genitore) da fruire entro i 14 anni del figlio, grazie alla modifica del comma 219 LB26. Puo’ inoltre fruire della mensilita’ aggiuntiva prevista dal D.Lgs. 105/2022 per il periodo aggiuntivo, salvo verifica delle circolari INPS vigenti al momento della fruizione. Si raccomanda di pianificare la fruizione con un patronato per ottimizzare i periodi e le percentuali.

    Riepilogo Caso 2

    • Figlio: 11 anni – finestra fino ai 14 anni (3 anni ancora disponibili)
    • Mesi ordinari residui: 3 (al 30% INPS)
    • Mensilita’ aggiuntiva ex D.Lgs. 105/2022: da verificare con INPS
    • Integrazione CCNL: verificare se il contratto prevede quota datoriale
    • Azione: pianificare con patronato per ottimizzare fruizione e percentuali

    Caso 3: entrambi i genitori fruiscono del congedo nell'anno del quarto anno di primaria

    Scenario. Sempronio e Caia hanno un figlio di 9 anni. Entrambi sono dipendenti a tempo indeterminato. Vogliono capire se nel 2026 possono entrambi fruire di un periodo di congedo parentale e a quale percentuale, per accompagnare il figlio in un momento educativo impegnativo.

    Come si legge in pratica. Con il figlio di 9 anni, entrambi i genitori rientrano abbondantemente nel nuovo limite dei 14 anni. Ciascuno puo’ fruire del congedo ordinario al 30% per i mesi residui (fino a 6 per genitore, deducendo quelli gia’ fruiti), e delle mensilita’ aggiuntive previste dal D.Lgs. 105/2022. Il tetto complessivo familiare di 10 o 11 mesi va verificato considerando quanto gia’ fruito da ciascuno. Non e’ possibile sovrapporre i periodi dei due genitori per superare il tetto complessivo.

    Riepilogo Caso 3

    • Figlio: 9 anni – ampiamente dentro il nuovo limite di 14 anni
    • Entrambi i genitori: ciascuno ha diritto fino a 6 mesi (deducendo fruito)
    • Tetto complessivo familiare: 10 o 11 mesi totali tra i due genitori
    • Indennita’: 30% ordinario, piu’ mensilita’ aggiuntive da verificare con INPS
    • Azione: coordinare i periodi per non superare il tetto familiare complessivo

    Quando conviene una verifica

    Un esperto verifica la tua situazione e presenta la domanda INPS Consulta un patronato per calcolare i mesi di congedo spettanti.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e' il congedo parentale indennizzato all'80% e quante mensilita' spettano nel 2026?

    Il congedo parentale all’80% e’ una mensilita’ aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro. Il comma 219 LB26 ha esteso anche questa mensilita’ fino ai quattordici anni del figlio, modificando l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001. Il numero esatto di mensilita’ aggiuntive e le percentuali precise vanno verificati con le circolari INPS aggiornate per il 2026.

    Qual e' la differenza tra il 30% e l'80% nel congedo parentale?

    Il 30% e’ l’indennita’ ordinaria INPS per il congedo parentale tradizionale (art. 34 D.Lgs. 151/2001). L’80% si applica alle mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022; alcune revisioni successive hanno introdotto anche una percentuale al 60%. Le regole specifiche su quali periodi siano indennizzati a quale aliquota vanno verificate con le istruzioni INPS vigenti al momento della fruizione.

    Il congedo all'80% si calcola su tutta la retribuzione o su una base ridotta?

    In linea generale, l’indennita’ INPS si calcola sulla retribuzione media giornaliera percepita nei trenta giorni precedenti l’inizio del congedo, salvo disposizioni specifiche del CCNL applicabile. Alcuni contratti collettivi prevedono una integrazione datoriale che porta il trattamento complessivo a livelli superiori; e’ opportuno verificare il proprio CCNL.

    Posso fruire del congedo all'80% anche se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?

    Si’, grazie alla modifica del comma 219 LB26, l’indennita’ INPS (comprese le mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende fino ai 14 anni del figlio. Chi non aveva ancora fruito delle mensilita’ aggiuntive puo’ quindi farlo entro il nuovo limite.

    Il congedo parentale all'80% deve essere fruito in modo continuativo o si puo' frazionare?

    In linea generale il congedo parentale e’ frazionabile in giorni o in ore, a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Le modalita’ specifiche di fruizione frazionata e i minimi di frazionamento vanno verificati con il CCNL e con le istruzioni INPS, in quanto le regole possono variare per settore.

  • APE sociale 2026: quali lavori gravosi danno diritto all’anticipo? esempi

    In sintesi

    • Le professioni tutelate sono tassativamente quelle dell’Allegato B alla L. 205/2017
    • Occorre svolgere quella professione gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 negli ultimi 7
    • L’anzianità contributiva minima richiesta è di 30 anni in entrambi i percorsi
    • I lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011 accedono tramite il percorso b) del comma 187
    • Il trattamento percepito è reddito assimilato a lavoro dipendente ai fini IRPEF (art. 49 TUIR)

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, estende l’APE sociale ai lavoratori dipendenti in professioni elencate nell’Allegato B alla L. 205/2017 con almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) in quelle mansioni, e almeno 30 anni di contributi; nonché ai lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011 con pari anzianità contributiva.

    Approfondimento normativo completo: Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti.

    Chi può accedere all'APE sociale 2026 per lavori gravosi

    Il comma 187 della legge di bilancio 2026 individua due categorie distinte di lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata tramite APE sociale. La prima riguarda i dipendenti che svolgono professioni elencate nell’Allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205: si tratta di un elenco tassativo, che non ammette estensioni per analogia.

    Per rientrare nel percorso a), non basta essere iscritti a una di quelle professioni: occorre dimostrare di aver svolto continuativamente quella specifica attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure per almeno sei anni negli ultimi sette immediatamente precedenti il pensionamento. Il requisito esprime la ratio di tutelare chi è stato effettivamente e durevolmente esposto alla fatica e al rischio di quelle mansioni.

    La seconda categoria, il percorso b), è riservata ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (i cosiddetti ‘usuranti’). Anche questi lavoratori devono soddisfare le condizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011 e possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva. In entrambi i percorsi, il requisito contributivo è identico.

    Cosa verificare prima di presentare domanda

    • Verificare che la propria mansione figuri nell’Allegato B alla L. 205/2017 o nel D.Lgs. 67/2011
    • Ricostruire la storia lavorativa degli ultimi 10 anni per calcolare gli anni nella mansione gravosa
    • Controllare il totale dei contributi versati: servono almeno 30 anni di anzianità contributiva
    • Accertare che il rapporto sia di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.
    • Verificare l’applicazione della tassazione IRPEF sul trattamento (art. 49 e 51 TUIR)

    Caso 1: Tizio, operatore ecologico con 32 anni di contributi

    Scenario. Tizio ha 62 anni e lavora come operatore ecologico (raccolta rifiuti urbani) da 18 anni alle dipendenze di un ente locale. Negli ultimi 10 anni ha svolto esclusivamente quella mansione, maturando 32 anni complessivi di contributi previdenziali. La professione di operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti rientra nell’Allegato B alla L. 205/2017. Tizio si chiede se possa accedere all’APE sociale 2026.

    Come si legge in pratica. Tizio soddisfa entrambe le condizioni del percorso a) del comma 187. Primo requisito mansione gravosa: negli ultimi 10 anni ha svolto continuativamente la mansione di operatore ecologico per tutti e 10 gli anni, superando la soglia di 7 anni su 10 richiesta dalla norma. Secondo requisito contributivo: con 32 anni di contributi supera la soglia minima di 30 anni. Il rapporto è di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., condizione necessaria per accedere alla misura. Il trattamento sarà tassato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR. Tizio può dunque presentare domanda di APE sociale.

    Riepilogo Caso 1

    • Professione: operatore ecologico (raccolta rifiuti) – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione gravosa negli ultimi 10: 10 su 10 (soglia: 7 su 10) – SUPERATA
    • Anzianità contributiva: 32 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Rapporto di lavoro: subordinato ex art. 2094 c.c. – CONFORME
    • Esito: accesso all’APE sociale 2026 ammissibile, salvo verifica INPS in sede istruttoria

    Caso 2: Caia, infermiera con carriera mista

    Scenario. Caia ha 63 anni e lavora come infermiera in una struttura privata accreditata. Negli ultimi 10 anni ha svolto la mansione infermieristica per 8 anni, mentre per 2 anni ha ricoperto un ruolo amministrativo all’interno della stessa struttura, senza contatto diretto con i pazienti. Possiede 31 anni di contributi complessivi. L’infermiere professionale è incluso nell’Allegato B alla L. 205/2017.

    Come si legge in pratica. Il comma 187 richiede che la mansione gravosa sia svolta ‘al momento del pensionamento’ da almeno 7 anni negli ultimi 10. Caia conta 8 anni nella mansione infermieristica negli ultimi 10: la soglia di 7 su 10 è superata. Il fatto che negli altri 2 anni abbia ricoperto un ruolo diverso non preclude il diritto, poiché la norma non richiede svolgimento esclusivo ma indica una durata minima. Il requisito contributivo di 31 anni supera la soglia di 30. È tuttavia necessario che al momento del pensionamento Caia svolga effettivamente la mansione infermieristica, come richiede la lettera della norma. Se al momento della domanda ricopre ancora il ruolo amministrativo, l’accesso potrebbe essere negato: occorre un’attenta verifica della posizione attuale.

    Riepilogo Caso 2

    • Professione: infermiera professionale – presente in Allegato B L. 205/2017
    • Anni nella mansione gravosa negli ultimi 10: 8 su 10 (soglia: 7 su 10) – SUPERATA
    • Anzianità contributiva: 31 anni (soglia: 30 anni) – SUPERATA
    • Condizione critica: svolgimento della mansione ‘al momento del pensionamento’ da verificare
    • Esito: ammissibile in linea di principio, subordinato alla verifica della mansione attuale

    Caso 3: Sempronio, lavoratore usurante ex D.Lgs. 67/2011

    Scenario. Sempronio ha 61 anni e lavora da 25 anni come gruista su cantiere edile, mansione che rientra tra le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Ha maturato 29 anni di contributi complessivi. Si chiede se possa accedere all’APE sociale 2026 tramite il percorso riservato agli usuranti.

    Come si legge in pratica. Il percorso b) del comma 187 si applica ai lavoratori che soddisfano le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 e possiedono almeno 30 anni di anzianità contributiva. Sempronio conta 29 anni di contributi, inferiore alla soglia minima di 30 anni richiesta dalla norma. L’anno mancante non può essere compensato con altri elementi: il requisito contributivo è tassativo e non derogabile. Sempronio non può accedere all’APE sociale 2026 nella situazione attuale. Potrà rivalutare la domanda una volta raggiunti i 30 anni di contributi, verificando contestualmente il mantenimento degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 67/2011 e la persistenza della condizione di usurante.

    Riepilogo Caso 3

    • Mansione: gruista su cantiere – potenzialmente usurante ex D.Lgs. 67/2011
    • Anzianità contributiva: 29 anni (soglia: 30 anni) – NON RAGGIUNTA
    • Condizioni D.Lgs. 67/2011: da verificare in sede INPS (commi 2 e 3 art. 1)
    • Requisito anagrafico: 61 anni – compatibile con la misura in astratto
    • Esito: accesso negato per contributi insufficienti; rivalutare al raggiungimento dei 30 anni

    Quando conviene una verifica

    Verifica la tua posizione contributiva con un esperto prima di presentare domanda all’INPS. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Tutte le professioni faticose rientrano nell'APE sociale 2026?

    No. Il comma 187 della legge di bilancio 2026 tutela esclusivamente le professioni elencate nell’Allegato B alla L. 205/2017 (percorso a) e le lavorazioni usuranti disciplinate dal D.Lgs. 67/2011 (percorso b). Non esiste una clausola generale che copra ogni attività faticosa: se la mansione non figura in quegli elenchi tassativi, il diritto all’APE sociale per gravosità non sussiste, indipendentemente dall’onerosità oggettiva del lavoro svolto.

    Cosa significa 'al momento del pensionamento' nella norma?

    La locuzione indica che il lavoratore deve svolgere la mansione gravosa nel periodo immediatamente precedente la maturazione del diritto. Non è sufficiente averla svolta in passato se, al momento della domanda, si ricopre un ruolo diverso. Il comma 187 lega il beneficio alla condizione lavorativa attuale, a conferma che la tutela è orientata a chi è ancora esposto all’usura fisica di quelle mansioni al momento dell’uscita dal mercato del lavoro.

    I 30 anni di contributi possono includere contributi figurativi?

    Il comma 187 fa riferimento all’anzianità contributiva ‘pari ad almeno 30 anni’ senza escludere esplicitamente i contributi figurativi. In base ai principi generali del sistema previdenziale italiano, i contributi figurativi – quali quelli accreditati per maternità, malattia o cassa integrazione – concorrono ordinariamente al calcolo dell’anzianità contributiva, salvo disposizione contraria. La verifica puntuale spetta all’INPS in sede istruttoria.

    Il percorso a) e il percorso b) possono coesistere?

    I due percorsi del comma 187 sono alternativi e non cumulativi: il lavoratore accede tramite il percorso che soddisfa. Chi rientra sia nell’Allegato B alla L. 205/2017 sia nelle lavorazioni usuranti ex D.Lgs. 67/2011 può scegliere il percorso più favorevole alla propria situazione contributiva e lavorativa, ma non sommare i benefici di entrambi. In ogni caso il requisito contributivo di 30 anni è comune a entrambi i percorsi.

    Il trattamento APE sociale è soggetto a tassazione?

    Sì. Il comma 187 richiama gli articoli 49 e 51 del TUIR: il trattamento è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, e la base imponibile IRPEF è determinata secondo le regole dell’art. 51 TUIR. Il beneficiario è quindi soggetto alle aliquote progressive IRPEF ordinarie, con applicazione delle detrazioni spettanti per redditi da pensione o da lavoro dipendente assimilato.

    Vedi anche: APE sociale, Lavori usuranti, Pensione anticipata e Quota 103, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e Pensione di vecchiaia.

  • Ho un pignoramento in corso: la rottamazione quinquies lo blocca? caso pratico

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

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    In sintesi

    • La rottamazione quinquies sospende le procedure esecutive in corso dopo l’adesione.
    • Si pagano solo capitale e spese esecutive, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.
    • I carichi definibili riguardano affidamenti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
    • Chi ha un giudizio pendente deve rinunciare al ricorso per accedere al beneficio.
    • Un solo passo omesso, come la mancata rinuncia ai giudizi, fa decadere l’agevolazione.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 regolano la procedura della rottamazione-quinquies, prevedendo effetti sospensivi sulle azioni esecutive in corso una volta presentata la domanda e fino al pagamento delle rate.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Prima degli esempi: cosa prevede la norma sul pignoramento

    La rottamazione-quinquies, disciplinata dai commi 82-97 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando il solo importo del capitale originario e le spese esecutive, con esclusione integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. Per chi si trova con un pignoramento attivo, il nodo cruciale e sapere quando l’adesione produce effetti sospensivi.

    I commi 85-97 costruiscono la procedura passo per passo. Il comma 85 obbliga AdER a mettere a disposizione, nell’area riservata del proprio sito, i dati sui carichi definibili: il debitore deve poter verificare cosa puo rottamare prima di impegnarsi. Solo dopo questa verifica e possibile presentare la domanda di adesione, il cui invio fa scattare gli effetti sospensivi sulle procedure esecutive in corso. La sospensione e condizionata: decade se il contribuente non rispetta la tabella dei pagamenti o omette atti processuali come la rinuncia ai giudizi pendenti (comma 87).

    Dal punto di vista pratico, chi subisce un pignoramento su stipendio, conto corrente o immobile deve agire tempestivamente: l’adesione non cancella automaticamente il pignoramento gia eseguito, ma ne sospende la prosecuzione. Il creditore procedente (AdER) in genere trasmette comunicazione al terzo pignorato una volta che la sospensione e efficace. I tempi tecnici dipendono dalle procedure interne di AdER, salvo provvedimenti attuativi specifici.

    Checklist per chi ha un pignoramento in corso

    • Verificare nell’area riservata AdER quali carichi rientrano nel perimetro 2000-2023;
    • Controllare se il pignoramento riguarda debiti definibili o anche carichi esclusi;
    • Presentare domanda di adesione entro la scadenza fissata dalla norma attuativa;
    • Rinunciare a eventuali giudizi o ricorsi pendenti sui medesimi carichi (comma 87);
    • Rispettare il piano di pagamento: una rata non pagata puo far rivivere l’esecuzione.

    Caso 1: pignoramento del quinto dello stipendio di Tizio

    Scenario. Tizio ha un debito da ruolo di 18.000 euro (capitale 14.000, sanzioni 3.000, aggio e interessi 1.000), affidato ad AdER nel 2019. Dal marzo 2025 AdER pignora un quinto del suo stipendio netto di 1.800 euro, trattenendo 360 euro al mese.

    Come si legge in pratica. Tizio aderisce alla rottamazione-quinquies: puo definire il debito pagando 14.000 euro di capitale piu le spese esecutive documentate, azzerando sanzioni, aggio e interessi. Presentata la domanda, la trattenuta mensile va sospesa in attesa del piano di rateizzazione. Se Tizio rispetta tutte le rate, il pignoramento si estingue definitivamente; se salta anche una sola rata, AdER riprende l’esecuzione.

    Documenti

    • Estratto ruolo aggiornato dall’area riservata AdER;
    • Buste paga degli ultimi 3 mesi per quantificare il quinto;
    • Atto di pignoramento notificato al datore di lavoro;
    • Modulo di adesione alla rottamazione (da portale AdER);
    • Eventuale atto di rinuncia al ricorso se pendente.

    Caso 2: pignoramento immobiliare di Caia

    Scenario. Caia e proprietaria di un appartamento su cui AdER ha iscritto ipoteca nel 2021 per un debito di 42.000 euro (capitale 28.000, sanzioni 9.000, interessi e aggio 5.000) relativo a cartelle del 2018.

    Come si legge in pratica. Il debito rientra nel perimetro della rottamazione-quinquies. Caia puo aderire e pagare solo i 28.000 euro di capitale piu le spese esecutive. La presentazione della domanda sospende la procedura di vendita forzata in corso; l’ipoteca resta iscritta fino all’estinzione del debito, ma l’asta viene bloccata. E essenziale che Caia non abbia giudizi pendenti sullo stesso debito, o che vi rinunci formalmente.

    Verifica

    • Visura ipotecaria aggiornata sull’immobile;
    • Cartelle notificate e data di affidamento ad AdER;
    • Stato della procedura esecutiva immobiliare (tribunale competente);
    • Eventuale avviso di vendita o decreto di trasferimento gia emesso;
    • Dichiarazione di rinuncia al ricorso se presente un giudizio in corso.

    Caso 3: pignoramento del conto corrente di Sempronio

    Scenario. Sempronio ha un conto corrente pignorato da AdER per un debito di 7.500 euro (capitale 5.200, sanzioni e interessi 2.300) relativo a contributi INPS non versati tra il 2015 e il 2020.

    Come si legge in pratica. Le cartelle contributive INPS rientrano generalmente nel perimetro della rottamazione-quinquies, salvo verifiche specifiche. Sempronio puo aderire e definire il debito per 5.200 euro di capitale piu le spese esecutive. Con la domanda presentata, l’ordine di pagamento al terzo pignorato (banca) dovrebbe essere sospeso; le somme gia accreditate ad AdER prima della sospensione non sono normalmente rimborsate ma imputate a debito.

    Azioni

    • Estratto dettagliato del ruolo con indicazione dell’ente creditore (INPS);
    • Atto di pignoramento del conto notificato alla banca;
    • Saldo del conto al momento del pignoramento e somme gia vincolate;
    • Ricevuta della domanda di adesione alla rottamazione;
    • Comunicazione AdER al terzo pignorato della sospensione.

    Quando conviene una verifica

    Ogni situazione esecutiva e diversa: prima di aderire, Consulta un esperto per valutare la tua situazione.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La rottamazione quinquies blocca il pignoramento in corso?

    Si, in linea generale: la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies (commi 85-97, L. 199/2025) produce effetti sospensivi sulle procedure esecutive in corso relative ai carichi definibili (affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023). La sospensione rimane efficace finche il contribuente rispetta il piano di pagamento e adempie agli obblighi formali previsti, come la rinuncia ai giudizi pendenti.

    Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies?

    I carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Occorre verificare caso per caso nell’area riservata AdER quali cartelle siano incluse, poiche la norma prevede alcune esclusioni oggettive.

    Cosa si paga con la rottamazione quinquies?

    Esclusivamente il capitale originario e le spese esecutive documentate gia sostenute da AdER. Sono invece azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

    Cosa succede se si salta una rata della rottamazione quinquies?

    Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio, con conseguente riviviscenza dell’intero debito originario (comprensivo di sanzioni, interessi e aggio) e ripresa delle procedure esecutive sospese.

    Occorre rinunciare ai ricorsi per aderire alla rottamazione quinquies?

    Si: il comma 87 della L. 199/2025 prevede che, in presenza di giudizi pendenti sugli stessi carichi definibili, il contribuente debba rinunciare al ricorso come condizione per accedere al beneficio.

  • Domanda di rottamazione quinquies: termini e documenti, con esempio

    In sintesi

    • Domanda presentata tramite area riservata o portale istituzionale AdER
    • Il debitore indica i carichi da includere e il numero di rate scelto
    • AdER risponde con comunicazione di accoglimento entro i termini normativi
    • Dalla domanda scattano effetti sospensivi su pignoramenti e procedure esecutive
    • La rinuncia ai giudizi pendenti sui carichi inclusi è condizione obbligatoria

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 disciplinano la procedura di adesione alla rottamazione-quinquies: il debitore presenta domanda tramite il portale AdER entro il termine fissato, indicando i carichi da definire e il numero di rate desiderato, e l’AdER risponde con la comunicazione di accoglimento e il piano di pagamento.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Come presentare la domanda di rottamazione quinquies: guida operativa

    La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies è l’atto formale con cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata prevista dai commi 85-97 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). In base alle prassi consolidate con le rottamazioni precedenti, la domanda va presentata in via telematica attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Non è prevista la presentazione cartacea allo sportello, salvo diversa indicazione del provvedimento attuativo.

    Nel modulo di domanda il contribuente indica: il codice fiscale, i riferimenti alle cartelle o ai carichi che intende includere nella rottamazione, e il numero di rate bimestrali scelto (da 1 a un massimo di 54). È possibile includere anche solo alcuni dei carichi definibili, escludendo deliberatamente quelli su cui si intende proseguire il contenzioso. In quel caso, però, occorre fare attenzione che i carichi inclusi siano coerenti con la rinuncia ai giudizi pendenti richiesta dalla norma.

    Dopo la presentazione della domanda scattano gli effetti sospensivi previsti dalla norma: le procedure esecutive già avviate (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) vengono sospese in genere dalla data di accoglimento della domanda, e AdER non può avviarne di nuove sui carichi inclusi. L’AdER ha un termine per comunicare al debitore l’accoglimento, l’importo dovuto e il calendario delle rate. Solo dopo tale comunicazione il debitore può effettuare il primo versamento.

    Cosa preparare prima di presentare la domanda

    • Accesso SPID, CIE o CNS per autenticarsi nell’area riservata AdER
    • Elenco completo dei carichi presenti nell’area riservata AdER con date di affidamento
    • Verifica della natura di ciascun carico (dichiarazione vs accertamento)
    • Decisione sul numero di rate (1-54) e verifica della sostenibilità della rata
    • Valutazione dei giudizi pendenti: rinuncia obbligatoria per i carichi inclusi

    Caso 1: Tizio, persona fisica con tre cartelle, presenta domanda in autonomia

    Scenario. Tizio ha tre cartelle rottamabili per un totale di capitale pari a 38.000 euro: IRPEF 2009 (capitale 12.000 euro), IVA 2014 (capitale 18.000 euro), contributi INPS 2019 (capitale 8.000 euro). Non ha giudizi pendenti. Accede all’area riservata AdER con il proprio SPID, seleziona i tre carichi e sceglie un piano di 40 rate bimestrali.

    Come si legge in pratica. La procedura è lineare: Tizio compila il modulo online, seleziona le tre cartelle (verificando che tutte risultino come definibili nell’area riservata), indica 40 come numero di rate e invia la domanda. Riceve via email o PEC la conferma di ricezione. Nei mesi successivi, entro il termine previsto dalla norma, AdER gli comunica l’importo totale dovuto (38.000 euro di capitale più le spese di procedura) e il piano di pagamento bimestrale. La rata indicativa sarà di circa 960 euro ogni due mesi.

    Riepilogo Caso 1

    • Carichi inclusi: tre cartelle per 38.000 euro di capitale
    • Rate scelte: 40 bimestrali (piano di circa 6 anni e mezzo)
    • Rata indicativa: circa 960 euro ogni due mesi
    • Giudizi pendenti: nessuno, nessuna rinuncia necessaria
    • Effetti sospensivi: scattano dall’accoglimento della domanda

    Caso 2: Caia, professionista con giudizi pendenti, deve scegliere cosa includere

    Scenario. Caia ha cinque cartelle: tre da dichiarazione (IVA 2012 per 9.000 euro, IRPEF 2016 per 6.500 euro, contributi INPS 2020 per 4.200 euro) e due da accertamento (IRPEF 2017 per 31.000 euro e IVA 2018 per 18.000 euro). Ha un ricorso pendente davanti alla Corte di giustizia tributaria sulla cartella IRPEF 2017, con buone prospettive di accoglimento parziale.

    Come si legge in pratica. Caia include nella domanda solo le tre cartelle da dichiarazione (totale capitale 19.700 euro), escludendo le due da accertamento che sono tassativamente escluse dalla norma. Per la cartella IRPEF 2017 oggetto di ricorso, non deve rinunciare al giudizio perché quella cartella non è inclusa nella rottamazione. Il piano su 54 rate produce una rata bimestrale di circa 365 euro. Caia mantiene separato il contenzioso sulle cartelle da accertamento, che proseguono il loro corso autonomamente.

    Riepilogo Caso 2

    • Carichi inclusi: tre da dichiarazione per 19.700 euro di capitale
    • Carichi esclusi: due da accertamento (non rottamabili per legge)
    • Giudizi pendenti: mantenuti per la cartella da accertamento non inclusa
    • Piano scelto: 54 rate bimestrali, rata circa 365 euro
    • Nessuna rinuncia obbligatoria: i giudizi riguardano carichi non inclusi

    Caso 3: Sempronio, SRL con pignoramento in corso e domanda urgente

    Scenario. Sempronio è legale rappresentante di una SRL con un pignoramento presso terzi avviato da AdER su un conto corrente aziendale per una cartella IVA 2015 (capitale 45.000 euro, affidamento 2017). Ha anche altre due cartelle rottamabili (IRES 2013 per 22.000 euro e IRAP 2018 per 11.000 euro). Vuole presentare la domanda di rottamazione il prima possibile per bloccare il pignoramento.

    Come si legge in pratica. La presentazione della domanda e il successivo accoglimento da parte di AdER producono in genere la sospensione delle procedure esecutive in corso, incluso il pignoramento sul conto corrente. Sempronio deve agire tempestivamente: presenta domanda includendo tutte e tre le cartelle (totale capitale 78.000 euro) e sceglie il piano da 54 rate (rata indicativa circa 1.444 euro bimestrali). Non ha giudizi pendenti sui carichi inclusi. Dopo l’accoglimento, in base al provvedimento attuativo, il pignoramento viene sospeso e l’AdER non può proseguire le procedure esecutive.

    Riepilogo Caso 3

    • Carichi inclusi: tre cartelle per 78.000 euro di capitale
    • Pignoramento in corso: sospeso in genere dall’accoglimento della domanda
    • Piano scelto: 54 rate bimestrali, rata circa 1.444 euro
    • Effetto sospensivo: blocca anche avvio di nuove procedure esecutive
    • Urgenza: presentare la domanda prima possibile per bloccare gli atti esecutivi

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come si presenta la domanda di rottamazione quinquies?

    La domanda si presenta in via telematica attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Il contribuente seleziona i carichi da includere, indica il numero di rate bimestrali desiderato (fino a 54) e invia il modulo. AdER rilascia una ricevuta di presentazione e poi comunica l’accoglimento con il piano di pagamento.

    Entro quando va presentata la domanda di rottamazione quinquies?

    Il termine esatto per la presentazione della domanda è definito dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che viene emanato dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio. In base alle prassi delle rottamazioni precedenti, il termine cade in genere alcuni mesi dopo la pubblicazione della legge. È opportuno monitorare il sito AdER per conoscere la scadenza definitiva.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda?

    AdER verifica i carichi indicati, li incrocia con i propri archivi e comunica al contribuente l’importo complessivamente dovuto (solo capitale e spese di procedura) e il calendario delle rate bimestrali. Nel frattempo, dalla data di accoglimento, scattano gli effetti sospensivi sulle procedure esecutive già avviate e sul divieto di avviarne di nuove.

    È obbligatorio rinunciare ai ricorsi per aderire alla rottamazione?

    Sì, ma solo per i carichi inclusi nella domanda di rottamazione. Il comma 87 dei commi 85-97 impone la rinuncia ai giudizi pendenti che riguardano i carichi definiti. Per i carichi esclusi dalla domanda, i giudizi possono proseguire regolarmente. Questo rende strategicamente rilevante la scelta di quali carichi includere e quali no.

    Posso modificare la domanda dopo averla presentata?

    In base alle prassi delle rottamazioni precedenti, salvo provvedimento attuativo che consenta integrazioni, la domanda non è modificabile dopo la presentazione. È possibile, in alcuni casi, presentare una domanda integrativa entro il termine, ma occorre verificare le istruzioni operative di AdER. Per questo motivo è opportuno compilare la domanda con attenzione, eventualmente con l’assistenza di un professionista.

  • Art. 141 L. 633/1941

    Art. 141 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 223 TULPS – Conversione del domicilio coatto in confino

    Art. 223 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico.

  • Articolo 125 TU Giustizia Tributaria: Esecuzione provvisoria

    Art. 125 D.Lgs. 175/2024 – Esecuzione provvisoria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

  • Esonero contributivo madri con tre figli 2026: chi ne ha diritto, con esempio

    In sintesi

    • Agevolazione per datori privati che assumono madri di almeno tre figli minorenni.
    • La madre deve essere priva di impiego regolare da almeno sei mesi alla data di assunzione.
    • Valgono anche figli adottivi, affidati o riconosciuti per il principio di non discriminazione.
    • Non e richiesta la convivenza ne il mantenimento: rileva lo status giuridico di madre.
    • La misura si applica alle assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2026.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 210 della L. 199/2025 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono dal 1 gennaio 2026 donne madri di almeno tre figli minorenni, inoccupate da almeno sei mesi, un esonero contributivo sulle quote datoriali, in continuita con le precedenti agevolazioni per l’occupazione femminile.

    Approfondimento normativo completo: Comma 210 LB26: esonero contributivo per assunzione di madri con.

    Prima degli esempi: i requisiti precisi della norma

    Il comma 210 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne con uno specifico profilo: madre di almeno tre figli minorenni e priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La misura si inserisce nel solco delle precedenti agevolazioni per l’occupazione femminile (L. 92/2012, L. 205/2017, L. 178/2020, L. 213/2023), con l’obiettivo di incentivare il rientro nel mercato del lavoro di donne con responsabilita familiari elevate.

    I due requisiti soggettivi in capo alla lavoratrice sono cumulativi. Sul piano della maternita, la norma richiede uno status quantitativo (almeno tre figli) e qualitativo (tutti minorenni alla data dell’assunzione). In assenza di esclusioni espresse, si applica il principio di non discriminazione: sono assimilati ai figli biologici quelli adottivi, affidati o riconosciuti. Sul piano dell’inoccupazione, la formula impiego regolarmente retribuito esclude le collaborazioni occasionali e le attivita molto marginali, ma la definizione precisa sara in genere chiarita da circolari INPS.

    Per il datore di lavoro, il beneficio si traduce in una riduzione delle quote contributive datoriali, con un abbattimento del costo del lavoro che puo essere significativo su contratti a tempo determinato o indeterminato. La circolare INPS attuativa definira la percentuale o l’importo massimo dell’esonero, le modalita di fruizione e gli obblighi di comunicazione preventiva, in linea con la prassi consolidata per le misure analoghe.

    Checklist per il datore di lavoro che vuole fruire dell'esonero

    • Verificare che la lavoratrice abbia almeno tre figli tutti minorenni alla data di assunzione;
    • Accertare l’inoccupazione da almeno sei mesi con documentazione (DID, CPI, dichiarazione);
    • Predisporre la comunicazione obbligatoria all’INPS prima o al momento dell’assunzione;
    • Applicare le istruzioni operative della circolare INPS per la corretta fruizione in denuncia;
    • Conservare la documentazione per eventuali verifiche ispettive nei termini di prescrizione.

    Caso 1: assunzione a tempo indeterminato di Caia

    Scenario. Caia, 38 anni, ha tre figli di 4, 8 e 12 anni. Ha smesso di lavorare quattro anni fa e non ha svolto attivita retribuite negli ultimi sei mesi. Un’impresa di servizi la assume il 15 febbraio 2026 con contratto a tempo indeterminato, 3 livello CCNL Commercio, RAL 22.000 euro.

    Come si legge in pratica. Caia soddisfa entrambi i requisiti del comma 210: madre di tre figli tutti minorenni e inoccupata da oltre sei mesi. Il datore di lavoro puo fruire dell’esonero contributivo datoriale nella misura e per la durata che sara stabilita dalla norma attuativa INPS. Con una contribuzione datoriale indicativa del 23-24% sulla RAL, l’esonero potrebbe tradursi in un risparmio lordo considerevole su base annua.

    Requisiti

    • Certificati di nascita o stato di famiglia attestante i tre figli minorenni;
    • Dichiarazione sostitutiva o documentazione CPI sull’inoccupazione da 6 mesi;
    • Contratto di assunzione a tempo indeterminato con data dal 1 gennaio 2026;
    • Comunicazione obbligatoria INPS per la fruizione dell’esonero;
    • Codice fiscale della lavoratrice per la verifica anagrafica figli.

    Caso 2: il figlio maggiore compie 18 anni a meta anno

    Scenario. Sempronio titolare di un’impresa artigiana vuole assumere Caia il 1 marzo 2026. Caia ha tre figli: uno compie 18 anni il 30 giugno 2026, gli altri due hanno 10 e 14 anni.

    Come si legge in pratica. Al momento dell’assunzione (1 marzo 2026), tutti e tre i figli di Caia sono ancora minorenni: il requisito del comma 210 e soddisfatto. Tuttavia, quando il primo figlio compie 18 anni, Caia non avra piu tre figli minorenni. La norma, in assenza di una disciplina esplicita della decadenza infrannuale, e ambigua: in via prudenziale, il datore dovrebbe verificare con la circolare INPS se il beneficio si calcola alla data di assunzione o deve permanere per tutta la durata.

    Attenzione

    • Data di nascita di ciascun figlio per calcolare la minore eta alla data di assunzione;
    • Indicazioni della circolare INPS sulla durata dell’esonero e cause di decadenza;
    • Eventuale proroga o riduzione del beneficio al compimento dei 18 anni;
    • Comunicazione tempestiva all’INPS di eventuali variazioni della platea figli;
    • Consulenza del lavoro preventiva per gestire il rischio di decadenza parziale.

    Caso 3: madre con figli adottivi assunta da Tizio

    Scenario. Tizio gestisce una PMI nel settore IT. Vuole assumere Caia, 42 anni, madre adottiva di tre bambini (6, 9 e 11 anni). Caia non lavora da 8 mesi dalla conclusione del percorso adottivo.

    Come si legge in pratica. La norma non esclude espressamente i figli adottivi: per il principio di non discriminazione, i figli adottivi sono assimilati a quelli biologici. Caia soddisfa quindi entrambi i requisiti: tre figli (adottivi) minorenni e inoccupazione da almeno sei mesi. Tizio puo legittimamente fruire dell’esonero. E consigliabile documentare con cura lo status adottivo e verificare preventivamente con l’INPS la corretta qualificazione.

    Documenti

    • Decreto del tribunale per i minorenni che dichiara l’adozione;
    • Stato di famiglia aggiornato con i tre figli adottivi;
    • Documentazione inoccupazione (DID o dichiarazione sostitutiva);
    • Contratto di assunzione con decorrenza dal 1 gennaio 2026 in poi;
    • Eventuale parere preventivo INPS o consulenza del lavoro.

    Quando conviene una verifica

    L’esonero richiede documentazione precisa: affidati a un esperto Consulta un consulente del lavoro per verificare i requisiti.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'e l'esonero contributivo per madri con tre figli della LB 2026?

    E un’agevolazione introdotta dal comma 210 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, che riconosce ai datori di lavoro privati la riduzione delle contribuzioni previdenziali datoriali in caso di assunzione di donne madri di almeno tre figli tutti minorenni, prive di impiego regolare da almeno sei mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2026. L’esonero si inscrive nella tradizione delle agevolazioni per l’occupazione femminile gia sperimentate con le leggi 92/2012, 205/2017, 178/2020 e 213/2023.

    Valgono anche i figli adottivi per raggiungere il requisito dei tre figli?

    Si, in base al principio generale di non discriminazione, applicabile in assenza di esclusioni espresse nella norma: i figli adottivi, affidati o riconosciuti sono assimilati a quelli biologici ai fini del conteggio del requisito quantitativo.

    Cosa si intende per priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi?

    La formula indica una condizione di disoccupazione o inattivita protratta per almeno sei mesi precedenti l’assunzione. I dettagli su quali forme di lavoro marginale siano escluse dal computo saranno chiariti dalla circolare INPS attuativa.

    Il beneficio si applica anche ai contratti a tempo determinato?

    La norma parla genericamente di assunzione da parte di datori di lavoro privati, senza escludere esplicitamente i contratti a tempo determinato. La circolare INPS attuativa stabilira le tipologie contrattuali ammesse.

    L'esonero contributivo e cumulabile con altri benefici?

    Le regole di cumulabilita con altri benefici o detrazioni saranno definite dalla circolare INPS attuativa. In linea generale, le misure contributive agevolate sono soggette a limiti di cumulo definiti caso per caso, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato.

    Vedi anche: Esonero madri tre figli con contratto a tempo determinato, Bonus madri con due figli, Part-time prioritario per i genitori con tre figli, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli e Figli maggiorenni studenti a carico.

  • Art. 49 Cod. Amb.: articolo abrogato

    Art. 49 Cod. Amb.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 166 L. 633/1941

    Art. 166 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 135 T.U. Stupefacenti – Programmi AIDS e tossicodipendenti detenuti

    Art. 135 T.U. Stupefacenti – Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’Aids

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

    2. Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

    3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

    4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e

    1992. Torna al sommario

  • Articolo 4 L. 184/1983: Provvedimenti e durata dell’affidamento familiare

    Art. 4 L. 184/1983 – Provvedimenti e durata dell’affidamento familiare

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

    2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis e gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

    3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

    4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.

    5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

    5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

    5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

    5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

    5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

    5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

    6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice tutelare
    verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.