Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Spese sanitarie e ausili per disabili: detrazione 19% senza franchigia

    In sintesi

    • Aliquota: 19% sull’intero importo speso – nessuna franchigia da scalare (diversamente dalle spese sanitarie ordinarie che scontano 129,11 euro)
    • Cosa rientra: mezzi per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e l’integrazione
    • Chi ne beneficia: persone riconosciute con disabilità dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altre commissioni pubbliche (invalidi civili, di lavoro, di guerra)
    • Autocertificazione ammessa: le persone con disabilità possono attestare le proprie condizioni con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio
    • Rigo del 730: E3, codice onere 3 nella Certificazione Unica
    • Rigo E4 per veicoli: detrazione separata sull’acquisto di auto e moto adattate, nel limite di 18.075,99 euro, una sola volta ogni quattro anni

    Spese sanitarie per disabili: come funziona la detrazione

    Se tu o un tuo familiare a carico avete una disabilità riconosciuta, le spese sanitarie sostenute per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici danno diritto a una detrazione del 19% senza alcuna franchigia. In altre parole, la detrazione si calcola sull’intero importo speso, non sulla parte eccedente i 129,11 euro come avviene per le spese sanitarie comuni.

    Le spese ammesse sono di due tipi. Il primo riguarda i mezzi per la mobilità: carrozzine, deambulatori, sollevatori, ausili per la locomozione e qualunque strumento necessario all’accompagnamento, alla deambulazione o al sollevamento della persona con disabilità. Il secondo riguarda i sussidi tecnici e informatici: dispositivi e strumenti che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione nella vita quotidiana e lavorativa.

    Per essere considerata persona con disabilità ai fini fiscali è necessario il riconoscimento da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, oppure da altre commissioni mediche pubbliche che certificano l’invalidità civile, di lavoro o di guerra. I grandi invalidi di guerra sono equiparati e non devono sottoporsi a ulteriori accertamenti. Chi ha già la documentazione rilasciata dai ministeri competenti può usarla direttamente.

    Riepilogo detrazioni spese sanitarie e ausili per disabilità
    Tipo di spesa Rigo 730 Detrazione Franchigia
    Mezzi deambulazione, locomozione, sollevamento E3 19% Nessuna – sull'intero importo
    Sussidi tecnici e informatici per autosufficienza E3 19% Nessuna – sull'intero importo
    Veicoli adattati (auto/moto) per disabilità E4 19% Tetto 18.075,99 euro, 1 veicolo ogni 4 anni
    Cane guida per non vedenti E5 19% Sull'intero importo, 1 cane ogni 4 anni

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio, riconosciuto invalido civile al 75%, acquista nel 2025 una carrozzina elettrica da 3.200 euro e un software di sintesi vocale da 800 euro (sussidio informatico per l’autosufficienza). Totale spesa: 4.000 euro. Detrazione del 19% sull’intero importo: 4.000 × 19% = 760 euro di imposta risparmiata. Se avesse sostenuto queste spese per un familiare fiscalmente a carico, la detrazione spetterebbe comunque a lui.

    Documenti necessari

    • Certificazione della disabilità rilasciata dalla Commissione medica (L. 104/1992) o da altra commissione pubblica
    • Fattura o ricevuta fiscale per ciascun mezzo di ausilio o sussidio tecnico acquistato
    • Per i sussidi tecnici e informatici: documentazione che attesti la finalità (accompagnamento, autosufficienza, integrazione)
    • In alternativa alla certificazione medica: dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con copia del documento di identità
    • Per i veicoli (rigo E4): libretto di circolazione e fattura d’acquisto o di riparazione straordinaria

    Persona con disabilità fisica che acquista ausili per la mobilità

    Scenario. Caio ha una disabilità motoria riconosciuta dalla Commissione medica (L. 104). Nel 2025 acquista un deambulatore da 600 euro e fa riparare il sollevatore già in suo possesso con una spesa straordinaria di 400 euro. Paga tutto con bonifico.

    Come si applica. Entrambe le spese rientrano tra i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento (rigo E3). La detrazione del 19% si applica sull’intero importo di 1.000 euro senza nessuna franchigia: risparmio fiscale di 1.000 × 19% = 190 euro. Per i sussidi tecnici come il sollevatore, la spesa di riparazione straordinaria è ammessa in detrazione.

    In pratica

    • Indica la spesa totale nel rigo E3 del modello 730 (codice onere 3)
    • Conserva le fatture e il certificato di disabilità
    • La detrazione spetta anche se il pagamento è in contanti per i dispositivi medici, ma è consigliabile usare mezzi tracciabili per documentare la spesa

    Figlio a carico con disabilità che usa sussidi informatici

    Scenario. Sempronia ha un figlio di 20 anni con disabilità sensoriale riconosciuta. Per sostenerlo nell’autosufficienza acquista: un software di comunicazione aumentativa (1.200 euro) e un dispositivo di ingrandimento per ipovedenti (500 euro). La spesa è pagata da Sempronia.

    Come si applica. I sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione rientrano nel rigo E3. Il figlio è fiscalmente a carico: Sempronia può detrarre l’intera spesa di 1.700 euro. Detrazione: 1.700 × 19% = 323 euro. Il documento di spesa può essere intestato al figlio oppure a Sempronia.

    In pratica

    • La spesa per familiari a carico con disabilità dà diritto alla detrazione al genitore che l’ha sostenuta
    • Conserva sia le fatture dei dispositivi sia la certificazione di disabilità del figlio
    • Se il documento è intestato al figlio, annota sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quale certificazione serve per accedere a questa detrazione?

    Il riconoscimento da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992, oppure la certificazione di invalidità civile, di lavoro o di guerra rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche. In alternativa è ammessa un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio) accompagnata da copia del documento d’identità.

    Quali sussidi tecnici e informatici rientrano?

    Quelli che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione della persona con disabilità. Esempi tipici: software di sintesi vocale, dispositivi di ingrandimento per ipovedenti, comunicatori aumentativi, tastiere e mouse adattati. La chiave è che lo strumento serva concretamente a ridurre lo svantaggio derivante dalla disabilità.

    C'è una soglia massima di spesa detraibile?

    No. A differenza delle spese sanitarie ordinarie, per le spese sanitarie per disabili (rigo E3) non esiste un tetto di spesa né la franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% si applica all’intero importo speso.

    Posso detrarre le spese sostenute per un genitore non a carico ma con patologia esente?

    Le spese sanitarie per familiari non a carico con patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket vanno indicate nel rigo E2 (non E3), nel limite di 6.197,48 euro. Il rigo E3 è specifico per la disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104.

    La detrazione per i veicoli è diversa?

    Sì. I veicoli adattati (o non adattati ma destinati a ciechi, sordi, persone con grave disabilità) vanno nel rigo E4. La detrazione del 19% si applica su un limite di 18.075,99 euro per un solo veicolo, ed è fruibile una sola volta ogni quattro anni.

    Posso rateizzare la spesa se è molto elevata?

    Per le spese al rigo E3 non è prevista la rateizzazione volontaria in quattro anni (quella è riservata alle spese ordinarie superiori a 15.493,71 euro nei righi E1/E2). Invece, per i veicoli (rigo E4), la rateizzazione in quattro quote annuali è espressamente ammessa.

    Vedi anche: Detrazione veicoli e ausili per disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese mediche e assistenza disabili, Spese sanitarie per familiari a carico, Spese sanitarie oltre 15.493,71 euro e Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104).

  • Assegno unico 2026: va rifatta la domanda? cosa controllare, con esempio

    In sintesi

    • La domanda di assegno unico già accolta non va rifatta: resta attiva finché non interviene una revoca, una rinuncia o una decadenza
    • Va invece presentata la DSU 2026: entro il 30 giugno l’INPS ricalcola gli importi con gli arretrati da marzo; senza ISEE aggiornato, da marzo si riceve l’importo minimo di 58,30 euro per figlio minorenne
    • Nel 2026 conviene rifare l’ISEE anche a chi lo aveva alto: la franchigia casa a 91.500 euro (comma 208 LB 2026) può abbassarlo e far salire l’assegno
    • La domanda va aggiornata (non rifatta) per i nuovi nati, i cambi di IBAN e le variazioni del nucleo
    • Una domanda nuova serve solo a chi non l’ha mai presentata o l’ha vista decadere: l’assegno spetta a tutti, senza tetto ISEE

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 208 della L. 199/2025 non introduce una soglia ISEE di accesso all’assegno unico: innalza a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per figlio oltre il primo) e rafforza la scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli. Per gennaio e febbraio 2026 l’INPS ha usato l’ISEE valido al 31 dicembre 2025; il nuovo indicatore produce effetti da marzo.

    Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

    Domanda e DSU: cosa va davvero rinnovato nel 2026

    La confusione più frequente riguarda la differenza tra domanda e DSU. La domanda di assegno unico, una volta accolta, non scade: l’INPS continua a pagare senza bisogno di ripresentarla ogni anno. La DSU (la dichiarazione da cui nasce l’ISEE), invece, scade il 31 dicembre di ogni anno: senza una DSU 2026, da marzo l’assegno scende automaticamente all’importo minimo, pari nel 2026 a 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne (circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026).

    La regola d’oro è quindi una sola: presentare la nuova DSU entro il 30 giugno 2026. In quel caso l’INPS ricalcola gli importi sulla base del nuovo ISEE e riconosce gli arretrati da marzo; presentandola dopo, il ricalcolo vale solo dalle mensilità successive. Per il 2026 gli importi sono stati rivalutati dell’1,4%: la quota base per figlio minorenne va da 203,80 euro al mese (ISEE fino a circa 17.444 euro) a 58,30 euro (ISEE da 46.582,71 euro in su, o assente).

    Il 2026 aggiunge un motivo in più per rifare l’ISEE, anche per chi negli anni scorsi lo aveva alto e si accontentava del minimo: con la franchigia sull’abitazione principale portata a 91.500 euro e la scala di equivalenza rafforzata per i nuclei con più figli, l’ISEE ricalcolato può risultare sensibilmente più basso, facendo salire l’assegno di fascia. Attenzione all’equivoco circolato su questa norma: 91.500 euro non è un tetto ISEE oltre il quale l’assegno si perde — l’assegno unico è universale e spetta a prescindere dall’ISEE.

    La domanda va invece aggiornata quando cambia qualcosa: nascita di un figlio (si aggiunge alla domanda esistente, non se ne fa una nuova), variazione dell’IBAN, figlio che compie 18 anni (servono i requisiti di studio, tirocinio o lavoro con reddito limitato per la fascia 18-21), variazioni di affido o del nucleo. Una domanda davvero nuova serve solo a chi non l’ha mai presentata o a chi è decaduto (per esempio per rinuncia o per revoca).

    Checklist assegno unico 2026

    • Domanda già accolta: non rifarla, verificare solo che risulti attiva sul portale INPS;
    • Presentare la DSU 2026 entro il 30 giugno: ricalcolo con arretrati da marzo;
    • Aggiornare la domanda per nuovi nati, IBAN, figli che compiono 18 anni;
    • Chi non ha mai fatto domanda: presentarla comunque, l’assegno spetta anche con ISEE alto o assente (importo minimo);
    • Famiglie proprietarie della casa: il nuovo ISEE con franchigia a 91.500 euro può far salire l’importo.

    Caso 1: domanda attiva dal 2023, nessuna novità nel nucleo

    Scenario. Tizio e Caia percepiscono l’assegno unico per due figli di 5 e 9 anni dal 2023. Nessuna variazione nel nucleo. Si chiedono se a inizio 2026 debbano rifare la domanda.

    Come si legge in pratica. Nessuna nuova domanda: quella accolta resta valida. L’unico adempimento è la DSU 2026, da presentare entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati da marzo. Essendo proprietari dell’abitazione, il nuovo calcolo con franchigia a 91.500 euro può abbassare l’ISEE rispetto al 2025: se scende di fascia, l’importo mensile sale per entrambi i figli.

    Riepilogo Caso 1

    • Domanda: già attiva, non va ripresentata
    • DSU 2026: entro il 30 giugno per gli arretrati da marzo
    • Gennaio-febbraio 2026: pagati sull’ISEE valido al 31/12/2025
    • Franchigia casa: possibile ISEE più basso e assegno più alto
    • Nessun altro adempimento richiesto

    Caso 2: nuovo nato a gennaio 2026

    Scenario. Sempronia percepisce l’assegno per la figlia di 4 anni. A gennaio 2026 nasce il secondo figlio. Cosa deve fare?

    Come si legge in pratica. Non serve una nuova domanda: il nuovo nato si aggiunge alla domanda esistente e, se la variazione avviene entro 120 giorni dalla nascita, l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza (art. 4 D.Lgs. 230/2021). Con due figli scatta anche la maggiorazione della scala di equivalenza (0,1) nel nuovo ISEE e la franchigia casa aumenta di 2.500 euro. Da verificare inoltre il bonus nuovi nati da 1.000 euro (ISEE fino a 40.000, art. 1, co. 206, L. 207/2024) e, quando il bambino andrà al nido, il bonus potenziato da 3.600 euro per i nati dal 2024.

    Riepilogo Caso 2

    • Nuovo nato: si aggiunge alla domanda esistente (entro 120 giorni dalla nascita)
    • DSU 2026: da aggiornare con il nuovo componente
    • Scala di equivalenza e franchigia casa: entrambe migliorano con il secondo figlio
    • Bonus nuovi nati 1.000 euro: da richiedere se ISEE fino a 40.000
    • Prospettiva nido: bonus 3.600 euro per i nati dal 2024 con ISEE fino a 40.000

    Caso 3: ISEE 96.000 euro, mai presentata domanda

    Scenario. Caio e il coniuge, professionisti con due figli minorenni, hanno un ISEE 2026 di 96.000 euro. Non hanno mai chiesto l’assegno unico convinti di esserne esclusi.

    Come si legge in pratica. L’esclusione non esiste: l’assegno unico non ha un tetto ISEE di accesso. Oltre la soglia tabellare di 46.582,71 euro (o senza ISEE) spetta l’importo minimo: 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne nel 2026, cioè circa 1.400 euro l’anno per due figli. Conviene presentare la domanda subito: la prestazione non è retroattiva oltre le regole ordinarie di decorrenza. Il valore di 91.500 euro del comma 208 non c’entra con l’accesso: è la franchigia sull’abitazione nel calcolo ISEE, che semmai può avvicinare la famiglia alla soglia tabellare.

    Riepilogo Caso 3

    • ISEE 96.000 euro: oltre la soglia tabellare (46.582,71), ma nessuna esclusione
    • Assegno: importo minimo, 58,30 euro/mese per figlio minorenne
    • Due figli: circa 116,60 euro al mese, circa 1.400 euro l’anno
    • Domanda: da presentare subito, la decorrenza segue la domanda
    • 91.500 euro: franchigia casa nel calcolo ISEE, non soglia di accesso

    Quando conviene una verifica

    Un CAF o un patronato può verificare lo stato della domanda sul portale INPS, elaborare la DSU 2026 con le nuove regole e stimare l’importo spettante con le tabelle della circolare INPS 7/2026.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La domanda di assegno unico va rifatta ogni anno?

    No. La domanda accolta resta attiva senza bisogno di ripresentarla. Va rifatta solo se è decaduta, revocata o mai presentata. Ogni anno va invece rinnovata la DSU per l’ISEE.

    Cosa succede se non presento l’ISEE 2026?

    L’assegno continua ad arrivare, ma da marzo scende all’importo minimo: 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne. Presentando la DSU entro il 30 giugno 2026, l’INPS ricalcola e paga gli arretrati da marzo.

    Con un ISEE sopra 91.500 euro perdo l’assegno unico?

    No, per due ragioni: l’assegno unico non ha alcun tetto ISEE (oltre 46.582,71 euro spetta il minimo), e i 91.500 euro del comma 208 LB 2026 non sono una soglia di accesso ma la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE.

    È nato un figlio: devo fare una nuova domanda?

    No: il nuovo nato si aggiunge alla domanda già attiva, preferibilmente entro 120 giorni dalla nascita per non perdere le mensilità spettanti. Va poi aggiornata anche la DSU.

    Mio figlio compie 18 anni nel 2026: l’assegno continua?

    Può continuare fino ai 21 anni se il figlio studia, svolge un tirocinio o un lavoro con reddito limitato, è disoccupato registrato o svolge il servizio civile. La condizione va dichiarata aggiornando la domanda; per i figli con disabilità non c’è limite di età.

    Da leggere insieme

  • Articolo 16 TU Giustizia Tributaria: Giuramento

    Art. 16 D.Lgs. 175/2024 – Giuramento

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio».

    2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza.

    3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria cui sono destinati.

    4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria cui sono destinati.

    5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.

  • Detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2026

    In sintesi

    • Aliquota e massimale: detrazione del 19% su un importo massimo di 4.000,00 euro di interessi passivi e oneri accessori per i mutui sull’abitazione principale.
    • Abitazione principale: quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; l’immobile deve essere adibito a tale uso entro un anno dall’acquisto.
    • Oneri accessori detraibili: oltre agli interessi, rientrano spese di istruttoria, perizia tecnica, onorario notarile per il contratto di mutuo (non per la compravendita) e imposta sostitutiva.
    • Contitolarità del mutuo: il massimale di 4.000,00 euro è complessivo; in caso di cointestazione al 50%, ciascun cointestatario può indicare al massimo 2.000,00 euro.
    • Costruzione prima casa: detrazione ammessa per mutui ipotecari contratti per costruire o ristrutturare l’abitazione principale, con massimale di 2.582,28 euro.
    • Riordino detrazioni: i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 rientrano nel computo del massimale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    Come si detrae il 19% degli interessi sul mutuo per la prima casa

    Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel 2025 per mutui ipotecari sull’abitazione principale vanno indicati nel rigo E7 del quadro E del modello 730/2026. La detrazione spetta nella misura del 19 per cento su un importo massimo di 4.000,00 euro. Il massimale è riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri, a prescindere dal numero di contratti di mutuo.

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari – coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado – dimorano abitualmente. Non è quindi necessario che il contribuente vi abiti di persona: è sufficiente che vi dimori un familiare. La condizione è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.

    Nella colonna 1 del rigo E7 va indicato il codice corrispondente alla data di stipula del mutuo: codice 7 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021, codice 48 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, codice 57 per quelli stipulati dal 1° gennaio 2025. I mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 beneficiano della detrazione a condizione che l’unità immobiliare fosse già adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto (o entro l’8 giugno 1994 per i mutui stipulati nel 1993).

    Massimali e codici per gli interessi su mutui ipotecari (730/2026)
    Tipo di mutuo / Rigo Massimale Codice rigo E7 / E8-E10
    Acquisto abitazione principale (stipula fino al 31/12/2021) 4.000,00 euro codice 7, rigo E7
    Acquisto abitazione principale (stipula 01/01/2022 – 31/12/2024) 4.000,00 euro codice 48, rigo E7
    Acquisto abitazione principale (stipula dal 01/01/2025) 4.000,00 euro codice 57, rigo E7
    Costruzione/ristrutturazione abitazione principale (stipula fino al 31/12/2021) 2.582,28 euro codice 10, righi E8-E10
    Costruzione/ristrutturazione abitazione principale (stipula 01/01/2022 – 31/12/2024) 2.582,28 euro codice 46, righi E8-E10
    Costruzione/ristrutturazione abitazione principale (stipula dal 01/01/2025) 2.582,28 euro codice 55, righi E8-E10

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato la sua prima casa nel 2023 con un mutuo ipotecario cointestato al 50% con la moglie Caia (anch’essa contribuente non a carico). Nel 2025 hanno pagato complessivamente 5.600 euro di interessi passivi e 400 euro di oneri accessori (istruttoria, perizia, imposta sostitutiva), per un totale di 6.000 euro. Il massimale complessivo è 4.000,00 euro: ciascun coniuge può indicare al massimo 2.000,00 euro nel rigo E7 (codice 48). La detrazione per ciascuno sarà: 2.000 x 19% = 380 euro, per un risparmio familiare complessivo di 760 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo ipotecario (atto notarile)
    • Certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2025 (rilasciata dalla banca mutuante)
    • Fattura del notaio per la stipula del contratto di mutuo (esclusa quella per la compravendita)
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se gli interessi sono indicati ai punti da 341 a 352 (codice onere 7, 48 o 57)
    • Documentazione attestante la destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (es. variazione anagrafica)

    Caso 1 – Mutuo eccedente il prezzo di acquisto

    Scenario. Caio ha acquistato un appartamento per 180.000 euro e ha stipulato un mutuo ipotecario da 210.000 euro. Nel 2025 ha pagato 3.800 euro di interessi passivi.

    Come si applica. Quando il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto, la detrazione spetta solo sugli interessi relativi alla parte del mutuo che copre il costo di acquisizione (comprensivo di spese notarili e oneri accessori per l’acquisto). Se il prezzo dell’immobile più gli oneri accessori dell’acquisto ammontano a 190.000 euro, la quota detraibile degli interessi si calcola con la formula: (190.000 x 3.800) / 210.000 = circa 3.438 euro. Su questo importo si applica il 19%, nel rispetto del massimale di 4.000,00 euro.

    In pratica

    • Conservare il rogito notarile con il prezzo di acquisto e la documentazione delle spese accessorie (onorario notarile per la compravendita, imposte di registro): servirà per calcolare la quota proporzionale degli interessi detraibili.
    • Il CAF o il professionista abilitato applica la formula di proporzionamento; il contribuente deve fornire sia il capitale mutuato sia il costo totale di acquisizione dell’immobile.

    Caso 2 – Mutuo per la costruzione dell'abitazione principale

    Scenario. Sempronio è proprietario di un terreno e nel 2024 ha stipulato un mutuo ipotecario da 150.000 euro per costruire la propria abitazione principale. I lavori sono iniziati nel 2024 e nel 2025 ha pagato 4.100 euro di interessi passivi.

    Come si applica. Per i mutui stipulati per costruire l’abitazione principale la detrazione è ammessa a condizione che la stipula del mutuo avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori. Il massimale applicabile è 2.582,28 euro (e non 4.000,00 euro, che riguarda l’acquisto). Poiché il mutuo è stato stipulato nel 2024 (codice 46), Sempronio indica 2.582,28 euro nei righi da E8 a E10 con codice 46. La detrazione è: 2.582,28 x 19% = 490,63 euro.

    In pratica

    • Il massimale per la costruzione (2.582,28 euro) è distinto e inferiore a quello per l’acquisto (4.000,00 euro): i due benefici non si sommano, vanno indicati in righi separati con codici diversi.
    • Verificare che la stipula del mutuo sia avvenuta nei sei mesi prima o nei diciotto mesi dopo l’inizio lavori: questa condizione è controllabile dall’Agenzia delle Entrate anche dopo la presentazione della dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il massimale detraibile sugli interessi del mutuo per la prima casa?

    Il massimale è 4.000,00 euro complessivi di interessi passivi e oneri accessori. In caso di mutuo cointestato in parti uguali tra coniugi non a carico l’uno dell’altro, ciascuno può indicare al massimo 2.000,00 euro.

    Quali oneri accessori rientrano nella detrazione oltre agli interessi?

    Sono detraibili le spese di istruttoria, l’onorario notarile per il contratto di mutuo (non per la compravendita), le spese di perizia tecnica, l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, l’imposta per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca e la penale per anticipata estinzione.

    La detrazione spetta se nell'immobile non abito io ma mio figlio?

    Sì. Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado). La detrazione spetta anche se è il figlio a dimorarvi, purché l’immobile sia adibito a tale uso entro un anno dall’acquisto.

    Ho rinegoziato il mutuo con una banca diversa: perdo la detrazione?

    No. In caso di surrogazione o rinegoziazione il diritto alla detrazione non viene meno. Tuttavia, l’importo detraibile non può essere superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati all’estinzione e all’accensione del nuovo contratto.

    La detrazione si azzera se trasferisco la residenza per motivi di lavoro?

    No. Se il contribuente trasferisce la propria dimora abituale dall’immobile per motivi di lavoro, il diritto alla detrazione si conserva. La detrazione decade invece, a partire dall’anno successivo, se l’immobile cessa di essere abitazione principale per altri motivi; tuttavia, se il contribuente vi ritorna, può fruire nuovamente della detrazione sulle rate pagate da quel momento.

    I mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 rientrano nel 'riordino delle detrazioni'?

    Sì. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, i mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 rientrano nel computo del massimale complessivo degli oneri detraibili previsto dall’art. 16-ter del TUIR. I mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024 restano invece esclusi da tale riordino.

    Vedi anche: Piu’ mutui contemporanei, Detrazione contributi società di mutuo soccorso, Mutuo cointestato e detrazione interessi, Detrazione 19% oneri e Mutuo fondiario e ipoteca.

  • CCNL Pompe Funebri: TFR

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    TFR CCNL Pompe Funebri: standard, fondo pensione Cooperlavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (ipotesi di accordo), per il quadriennio 2025-2028, sottoscritta da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti (il precedente era dell’8 febbraio 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Aumento strutturale di 200 euro al 4° livello in quattro tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027, ottobre 2028); contributo al Fondo EST +3 euro al mese dal 1° luglio 2025; indennità domenicale da 4,65 a 6,15 euro. Le imprese funebri pubbliche e i servizi cimiteriali seguono un contratto distinto, la cui ipotesi di rinnovo 2025-2027 è stata siglata con Utilitalia il 7 luglio 2026
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    TFR
    Voce Dettaglio
    Calcolo Vedi sezione
    Rivalutazione Vedi sezione
    Anticipazioni Vedi sezione
    Cooperlavoro Vedi sezione
    Cessazione Vedi sezione

    Calcolo

    TFR annuo = Retribuzione / 13,5.

    Rivalutazione

    75% ISTAT + 1,5%.

    Anticipazioni

    70% dopo 8 anni.

    Cooperlavoro

    Fondo pensione 1,55% + 1,55% + TFR.

    Cessazione

    30 gg pagamento.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo TFR
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su tfr.
    Caia – addetta onoranze TFR
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce tfr a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico TFR
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina tfr con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 TFR?
    Risposta su tfr CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 TFR?
    Approfondimento tfr per addetti settore.
    Domanda 3 TFR?
    Caso H24 7/7 e tfr.
    Domanda 4 TFR?
    Tutele specifiche tfr settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Detrazione 19% spese conservatorio e scuole AFAM: come funziona

    In sintesi

    • Aliquota: 19% sulla spesa sostenuta per l’iscrizione annuale o l’abbonamento
    • Chi ne beneficia: ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se il compleanno cade nel corso del 2025)
    • Massimale: fino a 1.000 euro per ciascun ragazzo; se hai più figli iscritti, il limite si applica a ognuno separatamente
    • Limite di reddito: la detrazione spetta solo se il tuo reddito complessivo non supera 36.000 euro (incluso eventuale reddito da cedolare secca)
    • Strutture ammesse: conservatori di musica, istituzioni AFAM legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di debito/credito o assegno – il contante non dà diritto alla detrazione

    Come funziona la detrazione per conservatori e scuole di musica

    Se hai iscritto tuo figlio a un conservatorio, a una scuola AFAM o a una banda musicale, puoi recuperare il 19% della spesa in dichiarazione dei redditi. La detrazione è stata pensata per sostenere le famiglie che investono nella formazione musicale dei ragazzi, al di là della scuola dell’obbligo.

    L’agevolazione riguarda le iscrizioni annuali e gli abbonamenti, non i singoli corsi spot. Le strutture devono essere formalmente riconosciute: conservatori statali, istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999, scuole di musica iscritte nei registri regionali, oppure cori e bande riconosciuti da una pubblica amministrazione.

    C’è una condizione fondamentale: il tuo reddito complessivo – sommando anche eventuali redditi da affitti in cedolare secca – non deve superare 36.000 euro. Sopra quella soglia la detrazione non spetta, senza possibilità di fruirne parzialmente.

    Riepilogo detrazione spese conservatorio/AFAM
    Voce Importo / Condizione
    Aliquota detrazione 19%
    Massimale di spesa per ragazzo 1.000 euro
    Età ammessa del ragazzo da 5 a 18 anni
    Limite reddito complessivo dichiarante non superiore a 36.000 euro
    Pagamento ammesso tracciabile (bonifico, carta, assegno)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio ha un figlio di 12 anni iscritto a un conservatorio. Ha pagato 900 euro di quota annuale con bonifico. Reddito complessivo di Tizio: 28.000 euro (sotto la soglia). Detrazione spettante: 900 × 19% = 171 euro di imposta in meno. Se la figlia di Tizio fosse iscritta anche a una scuola di musica riconosciuta dalla regione, Tizio potrebbe detrarre fino ad altri 1.000 euro per la seconda figlia, compilando un rigo separato nel modello 730.

    Documenti necessari

    • Ricevuta o fattura di pagamento dell’iscrizione annuale o abbonamento, intestata al genitore o al figlio a carico
    • Estratto conto bancario o ricevuta carta di pagamento che attesti il pagamento tracciabile
    • Documentazione dell’istituzione che attesti il riconoscimento legale (conservatorio statale, registro regionale, ecc.)
    • Codice fiscale del ragazzo da indicare nel modello 730

    Figlio unico iscritto a un conservatorio statale

    Scenario. Caio ha una figlia di 15 anni iscritta al Conservatorio di Musica della propria città. Ha pagato 800 euro annui di retta con bonifico bancario. Il suo reddito complessivo è 31.000 euro.

    Come si applica. La struttura (conservatorio statale) rientra tra quelle ammesse. Il reddito è sotto i 36.000 euro. La spesa di 800 euro è sotto il massimale di 1.000 euro per ragazzo. Caio può portare in detrazione l’intera spesa di 800 euro, ricavando una riduzione di imposta pari a 800 × 19% = 152 euro.

    In pratica

    • Conserva la ricevuta di pagamento con il bonifico effettuato
    • Indica la spesa nei righi da E8 a E10 del modello 730 con il codice onere 45
    • Se la spesa è divisa tra i genitori, annotate la percentuale di ciascuno sul documento

    Due figli iscritti a strutture diverse

    Scenario. Sempronia ha due figli: uno di 10 anni iscritto a una scuola di musica regionale (spesa 700 euro) e uno di 17 anni che suona nella banda municipale (quota associativa 400 euro). Reddito complessivo: 34.000 euro.

    Come si applica. Entrambe le strutture rientrano nei tipi ammessi. Il reddito è sotto la soglia. Sempronia può detrarre 700 euro per il primo figlio e 400 euro per il secondo, compilando due righi separati nel 730. Detrazione totale: (700 + 400) × 19% = 209 euro.

    In pratica

    • Compila un rigo da E8 a E10 per ciascun ragazzo, con codice 45 e la spesa riferita a quel ragazzo
    • Anche una banda o un coro riconosciuto da Comune o Regione è un’istituzione ammessa
    • Il limite di 1.000 euro si applica singolarmente a ogni ragazzo, non al totale familiare

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quant'è la detrazione massima per figlio?

    Il 19% di 1.000 euro, cioè al massimo 190 euro di imposta risparmiata per ciascun ragazzo.

    Vale anche per i corsi privati di un insegnante singolo?

    No. L’agevolazione riguarda solo le iscrizioni a istituzioni riconosciute: conservatori, scuole AFAM, scuole di musica nei registri regionali, cori e bande riconosciuti da una pubblica amministrazione. I corsi tenuti da privati non rientrano.

    Cosa succede se il figlio compie 18 anni durante il 2025?

    Nessun problema: secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 34/E del 2008), se il ragazzo raggiunge il limite di età nel corso dell’anno d’imposta la detrazione spetta per l’intero anno.

    Posso detrarre la spesa se il documento è intestato a mio figlio?

    Sì. La spesa sostenuta per i familiari fiscalmente a carico dà diritto alla detrazione anche se la ricevuta è intestata al figlio. In quel caso, i genitori devono ripartire la spesa in base a quanto hanno effettivamente pagato ciascuno.

    Cosa succede se il mio reddito supera i 36.000 euro?

    La detrazione non spetta. Diversamente da altre agevolazioni, qui non esiste una riduzione proporzionale: il superamento del limite fa perdere il beneficio per intero.

    È necessario il pagamento tracciabile?

    Sì. Dal 2020, per ottenere la detrazione del 19%, la spesa deve essere pagata con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito, carta di debito, carte prepagate o assegni. Il pagamento in contanti non dà diritto alla detrazione.

    Vedi anche: Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico, Mensa scolastica e spese scuola e Figli a carico.

  • Articolo 93 TU Giustizia Tributaria: Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    Art. 93 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

    2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza non impugnabile.

    3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

    4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della corte di giustizia tributaria.

    5. Il presidente della sezione o la corte di giustizia tributaria, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 94.

  • Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: guida pratica al 730

    In sintesi

    • Aliquota 50% sulle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.
    • Tetto di spesa 5.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (comprensivo anche delle spese di arredo sostenute nell’anno precedente per lo stesso immobile).
    • Collegamento obbligatorio a un intervento di recupero del patrimonio edilizio già avviato: la data di inizio lavori di ristrutturazione deve essere anteriore alla data di acquisto dei mobili.
    • Classi energetiche minime per gli elettrodomestici acquistati dal 2022: forni ≥ A, lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie ≥ E, frigoriferi/congelatori ≥ F.
    • Ripartizione in 10 rate annuali di pari importo; il limite di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.
    • Pagamento tracciabile: bonifico bancario/postale o carta di credito/debito; non sono ammessi assegni, contanti o altri mezzi di pagamento non tracciabili.

    Come funziona il bonus mobili nel 730/2026 (rigo E57)

    Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione IRPEF del 50% riconosciuta ai contribuenti che acquistano mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo di un immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione va indicata nel rigo E57 della Sezione III-C del quadro E del modello 730/2026.

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il tetto massimo di spesa agevolabile è di 5.000 euro per unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze). Il limite è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa per lo stesso immobile. La detrazione – pari al massimo a 2.500 euro (50% di 5.000) – è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo da 250 euro ciascuna.

    Il collegamento a un intervento edilizio è condizione necessaria: la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma non è richiesto che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo. Gli interventi edilizi che danno accesso al bonus sono: manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria e ristrutturazione su parti comuni e su singole unità immobiliari residenziali, ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi, ristrutturazione di interi fabbricati da imprese costruttrici.

    A partire dalle spese sostenute nel 2022 si applicano le nuove etichette energetiche europee per gli elettrodomestici: forni, classe energetica non inferiore ad A; lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, classe non inferiore a E; frigoriferi e congelatori, classe non inferiore a F. Per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica è sempre richiesta la classe minima. Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale (non è necessario il bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese edilizie) oppure con carta di credito o di debito; non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

    Bonus mobili 2025 – riepilogo delle condizioni
    Parametro Valore
    Aliquota di detrazione 50%
    Limite di spesa (spese 2024-2025) 5.000 euro per unità immobiliare
    Detrazione massima fruibile 2.500 euro (50% di 5.000 euro)
    Ripartizione 10 rate annuali di pari importo
    Classe energetica minima – forni A
    Classe energetica minima – lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie E
    Classe energetica minima – frigoriferi e congelatori F
    Pagamento ammesso Bonifico bancario/postale o carta di credito/debito

    Esempio pratico

    • Tizio ristruttura il proprio appartamento avviando i lavori a febbraio 2025. A giugno 2025 acquista un frigorifero di classe F (700 euro), una lavastoviglie di classe E (500 euro) e mobili per la cucina (2.800 euro), per un totale di 4.000 euro. Il limite di 5.000 euro non è superato. Detrazione: 4.000 × 50% = 2.000 euro, fruibile in 10 rate da 200 euro l’anno. Se Tizio avesse speso 6.000 euro, avrebbe potuto detrarre solo il 50% di 5.000 euro = 2.500 euro.

    Documenti necessari

    • Fatture di acquisto dei beni con specificazione di natura, qualità e quantità (mobili e grandi elettrodomestici)
    • Ricevute dei bonifici bancari o postali oppure ricevute telematiche di avvenuta transazione con carta di credito o debito
    • Documentazione attestante la data di inizio dei lavori di ristrutturazione (SCIA, DIA, comunicazione al comune) anteriore alla data di acquisto dei mobili
    • Schede tecniche degli elettrodomestici acquistati, con indicazione della classe energetica

    Acquisto di mobili e cucina durante la ristrutturazione dell'abitazione principale

    Scenario. Sempronio avvia nel marzo 2025 la ristrutturazione del bagno della propria abitazione principale (intervento di manutenzione straordinaria su singola unità immobiliare residenziale). A settembre 2025 acquista mobili e arredi per il bagno ristrutturato per un importo di 3.200 euro e una lavasciugatrice di classe E per 800 euro, in tutto 4.000 euro.

    Come si applica. L’intervento di manutenzione straordinaria avviato a marzo 2025 è valido come intervento edilizio collegato. La data di inizio lavori (marzo) è anteriore all’acquisto degli arredi (settembre). Il totale di spesa è 4.000 euro, entro il limite di 5.000 euro. Detrazione: 4.000 × 50% = 2.000 euro in 10 rate da 200 euro. La lavasciugatrice di classe E rispetta la soglia minima.

    In pratica

    • Conservare la ricevuta del pagamento tramite bonifico o carta (non è necessario il bonifico parlante con ritenuta usato per i lavori edilizi)
    • Le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati sono incluse nel bonus
    • Il limite di 5.000 euro vale per l’unità immobiliare: se Sempronio e il coniuge partecipano entrambi alla spesa, il totale agevolabile resta comunque 5.000 euro diviso in base alle quote di spesa effettiva di ciascuno

    Acquisto elettrodomestici per appartamento ristrutturato ereditato

    Scenario. Caio ha ereditato nel 2024 un appartamento in cui il de cuius aveva già avviato lavori di ristrutturazione edilizia. Caio ha proseguito i lavori e nel 2025 acquista un frigorifero di classe G (600 euro) e mobili per 2.000 euro.

    Come si applica. Il frigorifero di classe G non rispetta la classe minima F richiesta per i frigoriferi acquistati dal 2022: la spesa relativa al frigorifero non è agevolabile. I mobili (2.000 euro) sono invece ammissibili. Detrazione sui soli mobili: 2.000 × 50% = 1.000 euro in 10 rate da 100 euro.

    In pratica

    • Prima di acquistare un elettrodomestico verificare la classe energetica sull’etichetta energetica europea: per i frigoriferi è richiesta almeno la classe F
    • Gli elettrodomestici con classe inferiore al minimo richiesto sono esclusi dall’agevolazione, anche se acquistati per un immobile ristrutturato
    • Per l’immobile ereditato va indicata in colonna 5 della Sezione III-A il codice ‘4’ (acquisto, eredità o donazione nell’anno 2025)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il tetto massimo di spesa per il bonus mobili nel 2025?

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il limite è di 5.000 euro per unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze. Il limite è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa per lo stesso immobile.

    Il bonus mobili vale senza una ristrutturazione in corso?

    No. Il bonus mobili richiede che sia stato avviato un intervento di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella di acquisto dei mobili, ma le spese di ristrutturazione non devono necessariamente essere sostenute prima di quelle per l’arredo.

    Quali elettrodomestici sono ammessi?

    Sono ammessi i grandi elettrodomestici nuovi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti, forni a microonde, radiatori e ventilatori elettrici. Dal 2022 devono rispettare le classi minime: forni ≥ A, lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie ≥ E, frigoriferi/congelatori ≥ F.

    Con quale mezzo si deve pagare?

    Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale (non è necessario il bonifico soggetto a ritenuta usato per i lavori edilizi) oppure con carta di credito o di debito. Non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi non tracciabili.

    In quante rate va suddivisa la detrazione del bonus mobili?

    La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo a partire dall’anno in cui le spese sono sostenute. La rata annua massima è di 250 euro (50% di 5.000 euro diviso 10).

    Il bonus mobili si può sommare ad altri bonus casa?

    Il bonus mobili (rigo E57) è compatibile con la detrazione per ristrutturazione edilizia (Sezione III-A) dello stesso immobile. Non è invece cumulabile con il bonus arredo giovani coppie (rigo E58) per l’arredo della medesima unità abitativa.

  • Notifica della multa: il termine dei 90 giorni

    Quando una multa non viene contestata immediatamente, la legge impone tempi precisi per la notifica. L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che il verbale va notificato entro 90 giorni: oltre questo termine la sanzione perde efficacia.

    Contestazione immediata e notifica differita

    La violazione può essere contestata immediatamente (verbale consegnato sul posto) oppure, quando ciò non è possibile, notificata successivamente. È il caso tipico delle rilevazioni automatiche, come gli autovelox senza fermo del veicolo.

    Per la notifica differita la legge fissa un limite temporale preciso a tutela del cittadino.

    Il termine dei 90 giorni

    Il verbale non contestato immediatamente deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia. È un termine pensato per evitare che il cittadino riceva contestazioni a grande distanza di tempo.

    La data che conta è quella della notifica: occorre verificarla con attenzione sull’avviso o sulla busta.

    Da quando decorrono i 90 giorni

    Il termine decorre dall’accertamento della violazione, cioè dal momento in cui l’amministrazione dispone degli elementi per identificare il responsabile. Non sempre coincide con il giorno del fatto.

    Per le rilevazioni automatiche, l’accertamento è collegato all’acquisizione dei dati necessari all’individuazione del trasgressore o del proprietario.

    Cosa accade se si supera il termine

    Se la notifica avviene oltre i 90 giorni, la multa è nulla. Il superamento del termine è quindi un vizio che può portare all’annullamento della sanzione in sede di ricorso.

    È uno dei motivi più ricorrenti e più efficaci, perché riguarda un dato oggettivo: il confronto fra data dell’accertamento e data della notifica.

    Come verificare la notifica

    Per controllare la regolarità conviene individuare sul verbale la data dell’accertamento e confrontarla con la data di notifica riportata sull’avviso di ricevimento o sulla relata. Se l’intervallo supera i 90 giorni, c’è un possibile vizio.

    Conservare la busta e l’avviso è importante, perché fanno fede della data effettiva di consegna.

    Esempio concreto

    Caia transita davanti a un autovelox il 10 marzo. L’amministrazione le notifica il verbale il 20 luglio, quando sono trascorsi più di 90 giorni dall’accertamento. Caia può proporre ricorso facendo valere la tardività della notifica, che rende la multa nulla, allegando la busta con la data di consegna.

    Notifica e modalità di consegna

    La notifica può avvenire a mezzo posta o con altre modalità previste dalla legge. Fa fede la data risultante dall’avviso di ricevimento o dalla relata di notifica, non quella in cui il destinatario apre materialmente la busta.

    In caso di assenza, possono operare meccanismi di consegna e deposito che la legge disciplina espressamente. È quindi opportuno conservare ogni documento ricevuto, perché consente di ricostruire con esattezza la data che fa decorrere i termini per il ricorso e di verificare il rispetto del limite dei 90 giorni.

    Dove far valere il vizio

    La tardiva notifica si fa valere con ricorso al prefetto (entro 60 giorni dalla notifica) o al giudice di pace (entro 30 giorni). In entrambi i casi è fondamentale documentare le due date.

    Trattandosi di un vizio oggettivo, è spesso uno dei motivi più solidi su cui fondare la contestazione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Entro quanto deve essere notificata una multa?

    Quando la violazione non è contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia. Oltre il termine la multa è nulla.

    Da quando si contano i 90 giorni?

    Dall’accertamento della violazione, cioè da quando l’amministrazione dispone degli elementi per identificare il responsabile, non necessariamente dal giorno del fatto.

    La notifica tardiva annulla la multa?

    Sì, il superamento dei 90 giorni rende la multa nulla. È un vizio oggettivo che può essere fatto valere con ricorso al prefetto o al giudice di pace, documentando le date.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 138 L. 633/1941

    Art. 138 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il concessionario è obbligato: 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Pompe Funebri: Orario

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Orario CCNL Pompe Funebri: 38h/sett standard, ma servizio H24 7/7 con reperibilità rotante. Straordinari frequenti per chiamate al di fuori orario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (ipotesi di accordo), per il quadriennio 2025-2028, sottoscritta da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti (il precedente era dell’8 febbraio 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Aumento strutturale di 200 euro al 4° livello in quattro tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027, ottobre 2028); contributo al Fondo EST +3 euro al mese dal 1° luglio 2025; indennità domenicale da 4,65 a 6,15 euro. Le imprese funebri pubbliche e i servizi cimiteriali seguono un contratto distinto, la cui ipotesi di rinnovo 2025-2027 è stata siglata con Utilitalia il 7 luglio 2026
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Orario
    Voce Dettaglio
    Orario base Vedi sezione
    Reperibilità H24 Vedi sezione
    Chiamata notturna Vedi sezione
    Festivi Vedi sezione
    Riposi compensativi Vedi sezione

    Orario base

    38h/sett su 5 giorni.

    Reperibilità H24

    Squadre rotanti. Arrivo entro 1-2 ore da chiamata.

    Chiamata notturna

    Notturna +50% + €50 indennità chiamata.

    Festivi

    +60% sul lavoro festivo.

    Riposi compensativi

    Per chi lavora festivi: riposo compensativo settimana.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Orario
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su orario.
    Caia – addetta onoranze Orario
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce orario a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Orario
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina orario con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Orario?
    Risposta su orario CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Orario?
    Approfondimento orario per addetti settore.
    Domanda 3 Orario?
    Caso H24 7/7 e orario.
    Domanda 4 Orario?
    Tutele specifiche orario settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Spese mediche per familiare non a carico con patologia esente: 730/2026

    In sintesi

    • Massimale di 6.197,48 euro: le spese sanitarie che puoi indicare nel rigo E2 per un familiare non fiscalmente a carico con patologia esente non possono superare questo importo.
    • Solo la quota non ‘capiente’ nell’imposta del familiare: puoi detrarre queste spese solo per la parte che non è già stata recuperata dal familiare nella propria dichiarazione, perché la sua imposta era insufficiente.
    • Il familiare deve avere una patologia che dà diritto all’esenzione dal ticket: si tratta di malattie e condizioni per le quali il SSN riconosce l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
    • Detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, calcolata insieme alle spese sanitarie ordinarie del rigo E1.
    • Come conoscere la quota ‘capiente’: il dato si ricava dal prospetto di liquidazione 730-3 del familiare (o dal quadro RN del Modello Redditi Persone Fisiche).

    Quando un familiare 'non a carico' può farti risparmiare IRPEF

    Nella dichiarazione dei redditi esiste una regola di solidarietà familiare poco conosciuta: se hai pagato spese mediche per un parente che non è fiscalmente a carico tuo, e quel parente ha una malattia grave con esenzione dal ticket, puoi recuperare una parte di quell’esborso nella tua dichiarazione. Non si tratta della detrazione ordinaria per familiari a carico (che richiede che il familiare abbia un reddito bassissimo), ma di una norma specifica pensata per le patologie esenti.

    La logica è questa: il familiare malato ha già cercato di detrarre quelle stesse spese nel suo 730. Ma se la sua imposta dovuta era bassa o nulla – magari è un pensionato con pochi redditi – non è riuscito a recuperare tutta la detrazione spettante perché l’imposta non bastava (si dice che la detrazione ‘non ha trovato capienza’). Quella quota di detrazione ‘persa’ può essere trasferita a te, che hai sostenuto la spesa.

    L’importo che puoi indicare nel tuo rigo E2 è limitato a un massimale di 6.197,48 euro di spese mediche, e corrisponde alla parte che il familiare non ha potuto recuperare nel proprio 730. La detrazione spettante è il 19% sull’importo che, sommato alle tue spese sanitarie ordinarie in E1, supera la franchigia complessiva di 129,11 euro.

    Riepilogo detrazione spese mediche familiari non a carico (rigo E2)
    Voce Dettaglio
    Rigo del 730 E2
    Massimale di spesa indicabile 6.197,48 euro
    Aliquota di detrazione 19%
    Franchigia (parte a carico) 129,11 euro (calcolata insieme alle spese E1)
    Condizione del familiare Patologia con esenzione dal ticket SSN
    Come trovare la quota non capiente Prospetto 730-3 del familiare o quadro RN del suo Mod. Redditi

    Esempio pratico

    • Caio ha una madre anziana non fiscalmente a carico (ha una pensione di 14.000 euro). La madre ha un tumore che dà diritto all’esenzione dal ticket. Nel 2025 Caio ha pagato 5.000 euro di cure oncologiche per la madre. La madre ha indicato queste spese nel suo 730, ma la sua imposta era solo 800 euro e la detrazione spettante era 19% × (5.000 – 129,11) = 925,33 euro: ne ha recuperata 800 euro e l’eccedenza di 125,33 euro non ha trovato capienza. Il prospetto 730-3 della madre riporta la quota non capiente. Caio può indicare nel suo rigo E2 l’importo corrispondente (fino al massimale di 6.197,48 euro) e detrarvi il 19% nella propria dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Prospetto di liquidazione 730-3 del familiare, con indicazione della quota di detrazione non capiente (oppure quadro RN del Modello Redditi Persone Fisiche del familiare)
    • Fatture e ricevute delle spese mediche sostenute per il familiare
    • Documentazione medica che attesti la patologia esente (certificato di esenzione ticket, tessera di esenzione sanitaria)
    • Documentazione del rapporto di parentela (atto di nascita o stato di famiglia, se non risulta già)

    Caso 1: genitore con patologia esente e pensione bassa

    Scenario. Tizio ha un padre con insufficienza renale cronica, patologia che dà diritto all’esenzione ticket. Il padre ha una pensione di 10.000 euro e imposta dovuta di 600 euro. Nel 2025 Tizio ha pagato 4.000 euro di esami e cure per il padre.

    Come si applica. Il padre indica le 4.000 euro di spese nel suo rigo E1 (colonna 1, patologie esenti). La detrazione spettante sarebbe 19% × (4.000 – 129,11) = 735,33 euro, ma l’imposta del padre è solo 600 euro: la quota non capiente è 735,33 – 600 = 135,33 euro. Questa informazione compare nel prospetto 730-3 del padre. Tizio può indicare nel suo rigo E2 le spese corrispondenti a quella quota non capiente e detrarne il 19% nella propria dichiarazione.

    In pratica

    • Il padre deve prima presentare il suo 730 e indicare le spese in E1 colonna 1.
    • Solo dopo si può sapere quanta quota è risultata non capiente nel 730-3 del padre.
    • Tizio indicherà nel suo rigo E2 l’importo comunicato dal prospetto 730-3 del padre, nel limite di 6.197,48 euro.

    Caso 2: spese per il coniuge non a carico con malattia cronica

    Scenario. Sempronio e sua moglie non sono fiscalmente l’uno a carico dell’altra: hanno entrambi redditi propri. La moglie ha una malattia cronica esente (diabete mellito). Nel 2025 Sempronio ha pagato 3.500 euro di spese mediche per la moglie.

    Come si applica. La moglie ha inserito le 3.500 euro di spese nel suo 730 (rigo E1, colonna 1), ma la sua imposta netta era solo 400 euro: la quota non capiente è emersa nel prospetto 730-3. Sempronio può indicare nel suo rigo E2 la quota non capiente (nel limite di 6.197,48 euro) e detrarne il 19%. La franchigia di 129,11 euro si calcola sul totale delle spese di Sempronio tra E1 ed E2.

    In pratica

    • Il coniuge non fiscalmente a carico può comunque generare il diritto al rigo E2 se ha una patologia esente.
    • Verificare che la malattia rientri effettivamente nell’elenco delle patologie esenti del Ministero della Salute (banca dati su salute.gov.it).
    • La quota non capiente è un dato oggettivo: viene indicata dall’assistenza fiscale nel 730-3 della moglie.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il massimale di spese che posso indicare nel rigo E2?

    Le spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti che puoi indicare nel rigo E2 non possono superare 6.197,48 euro.

    Come faccio a sapere quanta quota è 'non capiente' nel 730 del mio familiare?

    Il dato si ricava dal prospetto di liquidazione 730-3 che il CAF o il sostituto d’imposta consegna al familiare dopo la liquidazione del suo 730. Se il familiare usa il Modello Redditi Persone Fisiche, il dato è nel quadro RN.

    Cosa si intende per 'patologia esente'?

    Si tratta di malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale riconosce l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. L’elenco completo è consultabile nella banca dati del Ministero della Salute sul sito salute.gov.it.

    Il familiare deve essere un parente stretto?

    Le istruzioni fanno riferimento ai ‘familiari’: per la detrazione ordinaria E1 si intendono i familiari fiscalmente a carico, ma per E2 la norma si applica ai familiari non a carico con patologie esenti. Rientrano coniuge, figli, genitori e altri soggetti indicati nelle istruzioni AdE.

    Posso indicare in E2 anche spese sanitarie normali, non legate alla patologia esente?

    No. Il rigo E2 è riservato alle spese sanitarie relative alla patologia che dà diritto all’esenzione ticket. Le altre spese mediche sostenute per un familiare non a carico non sono detraibili in questo rigo.

    Come si calcola la franchigia di 129,11 euro?

    La franchigia si applica al totale delle spese sanitarie indicate sia in E1 (spese proprie e dei familiari a carico) sia in E2. Il 19% si calcola solo sulla parte che supera complessivamente 129,11 euro.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.