Autore: Andrea Marton

  • Articolo 740 Codice di Procedura Civile: Reclami del pubblico ministero

    Articolo 740 Codice di Procedura Civile: Reclami del pubblico ministero

    Art. 740 c.p.c. – Reclami del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali e necessario il suo parere.

  • Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti

    Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti

    Art. 739 c.p.c. – Reclami delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

    Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e dato in confronto di più parti.

    Salvo che la legge disponga altrimenti, non e ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 738 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 738 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 738 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

    Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

    Il giudice può assumere informazioni.

  • Articolo 737 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda e del provvedimento

    Articolo 737 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda e del provvedimento

    Art. 737 c.p.c. – Forma della domanda e del provvedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

  • Articolo 736 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 736 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 736 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda per i provvedimenti previsti nell’art. precedente si propone con ricorso.

    Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

    Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

  • Articolo 735 Codice di Procedura Civile: Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare

    Articolo 735 Codice di Procedura Civile: Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare

    Art. 735 c.p.c. – Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’art. 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

  • Articolo 734 Codice di Procedura Civile: Esito negativo dell’incanto

    Articolo 734 Codice di Procedura Civile: Esito negativo dell’incanto

    Art. 734 c.p.c. – Esito negativo dell’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se al primo incanto non e fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

    Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

  • Articolo 733 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni

    Articolo 733 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni

    Art. 733 c.p.c. – Vendita di beni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

    L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

  • Articolo 731 Codice di Procedura Civile: Comunicazione all’ufficio di stato civile

    Articolo 731 Codice di Procedura Civile: Comunicazione all’ufficio di stato civile

    Art. 731 c.p.c. – Comunicazione all’ufficio di stato civile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere dà notizia, a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

  • Articolo 730 Codice di Procedura Civile: Esecuzione

    Articolo 730 Codice di Procedura Civile: Esecuzione

    Art. 730 c.p.c. – Esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente.