Art. 750 c.p.c. – Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e proposta, quando non vi e giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e aperta la successione.
Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a se e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo al presidente della Corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della Corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.