Autore: Andrea Marton

  • Articolo 759 Codice di Procedura Civile: Informazioni e nomina del custode

    Articolo 759 Codice di Procedura Civile: Informazioni e nomina del custode

    Art. 759 c.p.c. – Informazioni e nomina del custode

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

    Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

  • Articolo 758 Codice di Procedura Civile: Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

    Articolo 758 Codice di Procedura Civile: Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

    Art. 758 c.p.c. – Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi sono oggetti sui quali non e possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

    Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

  • Articolo 757 Codice di Procedura Civile: Conservazione di testamenti e di carte

    Articolo 757 Codice di Procedura Civile: Conservazione di testamenti e di carte

    Art. 757 c.p.c. – Conservazione di testamenti e di carte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.

    Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

  • Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi

    Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi

    Art. 756 c.p.c. – Custodia delle chiavi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

  • Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore

    Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore

    Art. 755 c.p.c. – Poteri del pretore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il pretore può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

  • Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio

    Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio

    Art. 754 c.p.c. – Apposizione d’ufficio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’apposizione dei sigilli e disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

    se il coniuge o alcuno degli eredi e assente dal luogo;

    se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;

    se il defunto e stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

    La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

    Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

  • Articolo 753 Codice di Procedura Civile: Persone che possono chiedere l’apposizione

    Articolo 753 Codice di Procedura Civile: Persone che possono chiedere l’apposizione

    Art. 753 c.p.c. – Persone che possono chiedere l’apposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:

    l’esecutore testamentario;

    coloro che possono avere diritto alla successione;

    le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

    i creditori.

    L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

  • Articolo 752 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 752 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 752 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’apposizione dei sigilli procede il pretore.

    Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale e trasmesso immediatamente al pretore.

  • Articolo 751 Codice di Procedura Civile: Scelta dell’onerato

    Articolo 751 Codice di Procedura Civile: Scelta dell’onerato

    Art. 751 c.p.c. – Scelta dell’onerato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631, ultimo comma, del codice civile e proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.

    La scelta e fatta dal presidente del tribunale con decreto.

  • Articolo 750 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

    Articolo 750 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

    Art. 750 c.p.c. – Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e proposta, quando non vi e giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e aperta la successione.

    Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a se e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

    Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo al presidente della Corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della Corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.