Autore: Andrea Marton

  • Articolo 33 L. 184/1983: Ingresso irregolare di minori stranieri

    Art. 33 L. 184/1983 – Ingresso irregolare di minori stranieri

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

    2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

    3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

    4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

    5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

  • Art. 354 D.Lgs. 209/2005 – Norme espressamente abrogate

    Art. 354 D.Lgs. 209/2005 – Norme espressamente abrogate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermo quanto disposto dall' articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nel testo sostituito dall' articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229 , sono o restano abrogati: il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 ; il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 ; il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ; la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 ; il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 ; la legge 7 febbraio 1979, n. 48 ; gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576 ; la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742 ; la legge 22 dicembre 1986, n. 772 ; la legge 7 agosto 1990, n. 242 ; la legge 9 gennaio 1991, n. 20 ; il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 ; l' articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; la legge 17 febbraio 1992, n. 166 ; gli articoli 26 , 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ; il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 ; l' articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ; il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; l' articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 ; l' articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 ; l' articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 ; l' articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 ; gli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ; l' articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93 ; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 ; il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 ; l' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .

    2. I regolamenti emanati dall' IVASS ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.

    3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.

    4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

    5. 5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 , e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972 , adottati ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003 , adottato ai sensi dell' articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , come modificato dall' articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 .

    ((

    5-bis. 5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6; b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130.

    ))

    6. L' IVASS , allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229 , adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.

    7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

  • Art. 110 L. 633/1941

    Art. 110 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Fondo per le donne vittime di violenza 2026: a chi spetta e cosa prevede

    In sintesi

    • Il fondo ha una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
    • Beneficiarie sono le donne vittime di violenza di genere prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013.
    • Il fondo copre l’accesso a tutti i servizi, strumenti e agevolazioni per i quali la fruizione è condizionata alla presentazione dell’ISEE.
    • La misura opera per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione.
    • La norma è in attesa di decreto attuativo: le modalità operative non sono ancora definite.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 231 della L. 199/2025 istituisce un fondo da 6 milioni di euro per il 2026 e il 2027, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere a servizi, strumenti e agevolazioni condizionati alla presentazione dell’ISEE, per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione. Decreto attuativo atteso.

    Approfondimento normativo completo: Comma 231 LB 2026: fondo ISEE per donne vittime di violenza.

    Cosa prevede il fondo per le donne vittime di violenza e l'accesso ai servizi ISEE

    Il comma 231 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) affronta una delle principali difficoltà pratiche che le donne vittime di violenza di genere incontrano nel percorso di uscita dalla violenza: l’accesso a servizi, prestazioni e agevolazioni pubbliche è spesso condizionato alla presentazione dell’ISEE, che presuppone una situazione patrimoniale e reddituale stabile. Una donna che ha appena intrapreso un percorso di protezione può trovarsi in una condizione economica precaria e priva degli strumenti necessari per richiedere l’ISEE in modo ordinario.

    Per rispondere a questa esigenza, il comma 231 istituisce un fondo da 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’ISEE, per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione previsti dall’art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

    Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo. Le modalità operative del fondo – incluse le procedure per accedervi, il soggetto che gestisce le istanze e le forme concrete di supporto alle beneficiarie – saranno definite presumibilmente con DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile indicare come richiedere il beneficio né a quali uffici rivolgersi specificamente per questa misura.

    Checklist: cosa sapere se si è una donna vittima di violenza che necessita di accedere a servizi ISEE

    • Verificare di essere già state prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013: questo è il presupposto per accedere al fondo.
    • Rivolgersi al centro antiviolenza o al servizio sociale di riferimento, che sono i soggetti che avviano il percorso di protezione e potranno informare sulle modalità di accesso al fondo una volta definite.
    • Tenere traccia della data di presa in carico, poiché il fondo opera per i soli primi dodici mesi successivi a tale data.
    • Monitorare le comunicazioni istituzionali del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità in attesa della pubblicazione del decreto attuativo.
    • Non rinunciare a richiedere servizi o agevolazioni ISEE-dipendenti: il fondo è stato istituito proprio per rimuovere questo ostacolo. Attendere le istruzioni operative prima di presentare eventuali richieste legate a questa misura.

    Caso 1 – Caia: donna presa in carico da un centro antiviolenza, vuole accedere a un alloggio pubblico

    Scenario. Caia, 34 anni, è stata presa in carico da un centro antiviolenza riconosciuto nell’ambito degli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013. Ha bisogno di accedere a un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui assegnazione è condizionata alla presentazione dell’ISEE, ma non è in grado di produrre una DSU ordinaria nella sua situazione attuale.

    Come si legge in pratica. Il fondo istituito dal comma 231 è stato concepito proprio per situazioni come quella di Caia. Durante i primi dodici mesi dalla presa in carico, il fondo dovrebbe consentirle di accedere al servizio di alloggio pubblico anche in assenza di un ISEE ordinario. Le modalità concrete – chi gestisce la richiesta, quali documenti presentare, come il fondo copre il requisito ISEE – saranno definite nel decreto attuativo. Caia deve rivolgersi al centro antiviolenza e attendere le istruzioni operative.

    Riepilogo caso Caia

    • Caia è presa in carico nell’ambito degli interventi di protezione: presupposto soddisfatto.
    • Il fondo consente l’accesso a servizi ISEE-dipendenti come l’edilizia residenziale pubblica.
    • La misura opera per i primi dodici mesi dalla presa in carico.
    • Le modalità operative saranno definite dal decreto attuativo non ancora pubblicato.
    • Caia deve rivolgersi al centro antiviolenza per essere orientata sulle procedure.

    Caso 2 – Tizio (operatore di un centro antiviolenza): come supportare le utenti nell'accesso al fondo

    Scenario. Tizio è un operatore di un centro antiviolenza riconosciuto. Una delle donne seguite dal centro ha bisogno di accedere a prestazioni sociali agevolate ISEE-dipendenti nel giro di pochi giorni. Vuole sapere come utilizzare il nuovo fondo per supportarla.

    Come si legge in pratica. Il fondo del comma 231 è destinato alle donne prese in carico nell’ambito degli interventi di protezione: il centro antiviolenza di Tizio è presumibilmente coinvolto nel percorso di presa in carico. Tuttavia, le modalità operative del fondo non sono ancora definite: manca il decreto attuativo. Tizio deve monitorare le comunicazioni ministeriali e, nel frattempo, verificare se esistono strumenti già operativi (es. percorsi di accesso prioritario o in deroga già previsti dalla normativa locale) per supportare la donna nelle sue esigenze immediate.

    Riepilogo caso Tizio (operatore)

    • Il centro antiviolenza è soggetto chiave nel percorso di presa in carico che attiva il diritto al fondo.
    • Le modalità operative del fondo non sono ancora definite: attendere il decreto attuativo.
    • L’operatore deve monitorare le comunicazioni del Ministero per la famiglia e delle pari opportunità.
    • Nel frattempo, verificare gli strumenti già operativi a livello locale per l’accesso ai servizi ISEE.
    • Il fondo copre i soli primi dodici mesi dalla data di presa in carico.

    Caso 3 – Sempronio (assistente sociale comunale): coordina l'accesso ai servizi per una donna seguita dal Comune

    Scenario. Sempronio è un assistente sociale del Comune che ha avviato gli interventi di protezione per una donna vittima di violenza di genere ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 93/2013. La donna ha bisogno di accedere a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale, condizionate all’ISEE.

    Come si legge in pratica. Il fondo consente l’accesso a ogni servizio, strumento e agevolazione condizionato alla presentazione dell’ISEE, quindi in linea di principio anche alle tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale rientrano nell’ambito applicativo della norma. Sempronio dovrà però attendere il decreto attuativo per conoscere la procedura concreta: chi rilascia l’attestazione che sostituisce o integra l’ISEE, a quale ufficio rivolgersi e con quali tempi. La data di avvio degli interventi di protezione è determinante per il computo dei dodici mesi.

    Riepilogo caso Sempronio (assistente sociale)

    • Il Comune ha avviato gli interventi di protezione: il presupposto normativo è soddisfatto.
    • Le tariffe agevolate ISEE-dipendenti rientrano nell’ambito applicativo del fondo.
    • Sempronio deve attendere il decreto attuativo per conoscere la procedura concreta.
    • La data di avvio degli interventi di protezione è il punto di partenza per il computo dei dodici mesi.
    • Il contributo a finalità assistenziale erogato tramite il fondo non rileva nelle categorie reddituali ex art. 6 TUIR.

    Quando conviene una verifica

    Un esperto può aiutarti a orientarti tra gli strumenti disponibili e a comprendere i tuoi diritti nell’ambito della protezione dalla violenza di genere. Hai bisogno di supporto legale o assistenziale nell'accesso ai servizi?.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi può accedere al fondo per le donne vittime di violenza istituito dalla Legge di Bilancio 2026?

    Il comma 231 destina il fondo alle donne vittime di violenza di genere che sono state prese in carico e per cui sono stati avviati gli interventi di protezione di cui all’art. 5-bis del D.L. 93/2013, convertito dalla L. 119/2013. Non è sufficiente essere vittime di violenza in senso generico: occorre che il percorso di protezione istituzionale sia formalmente avviato. Le modalità operative di accesso saranno definite dal decreto attuativo.

    Il fondo copre tutti i servizi ISEE-dipendenti o solo alcuni?

    La norma è formulata in termini ampi: il fondo è finalizzato a consentire alle beneficiarie di accedere a ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’ISEE. Non ci sono esclusioni esplicite nel testo normativo. Il decreto attuativo potrà precisare eventuali limitazioni o priorità nell’applicazione.

    Per quanti mesi è attivo il supporto del fondo?

    Il fondo opera per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione. Trascorso questo periodo, la donna dovrà accedere ai servizi ISEE-dipendenti con le modalità ordinarie. È quindi importante che durante i dodici mesi vengano avviate le procedure per regolarizzare la propria situazione economica e documentale.

    Il contributo ricevuto tramite il fondo concorre alla formazione del reddito imponibile?

    No. La norma precisa che i contributi a finalità assistenziale erogati nell’ambito di questa misura non rilevano nelle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR. Questo significa che il sostegno ricevuto tramite il fondo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

    Quando sarà possibile richiedere concretamente il beneficio del fondo?

    La norma è in attesa di decreto attuativo, presumibilmente un DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il MEF. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile presentare domande né conoscere le procedure operative. Si consiglia di rivolgersi al centro antiviolenza o al servizio sociale di riferimento, che saranno i primi a ricevere le istruzioni operative.

  • Congedo di paternità a 10 giorni dal 2026: quanto spetta e come si chiede (esempio)

    In sintesi

    • Il comma 220 raddoppia il congedo del padre dell’art. 47 D.Lgs. 151/2001: da 5 a 10 giorni (da 8 a 14 in caso di parto plurimo).
    • Il congedo è coperto da indennità pari al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001), anticipata dal datore e conguagliata con l’INPS.
    • Il periodo è coperto da contribuzione figurativa integrale ai fini pensionistici (art. 25 D.Lgs. 151/2001).
    • Va tenuto distinto dal congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (art. 4, c. 24, L. 92/2012, stabilizzato dal D.Lgs. 105/2022): sono due istituti diversi che possono coesistere.
    • La misura recepisce la tendenza della direttiva (UE) 2019/1158 ad ampliare il ruolo del padre nelle prime settimane di vita del figlio.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 220 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità): il limite di fruizione del congedo riservato al padre passa da 5 a 10 giorni e, in caso di parto plurimo, da 8 a 14 giorni.

    Approfondimento normativo completo: Comma 220 LB 2026: congedo paternità obbligatorio a 10 giorni.

    Cosa cambia in concreto per i padri lavoratori

    Il comma 220 interviene con una tecnica novellistica puntuale: sostituisce nel testo dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 le parole «cinque giorni» con «dieci giorni» e, per il parto plurimo, «otto» con «quattordici». In sostanza il congedo riservato al padre raddoppia.

    È importante non confondere questo istituto con il congedo di paternità obbligatorio introdotto dalla legge Fornero (art. 4, comma 24, L. 92/2012) e reso strutturale dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158: quello è già di 10 giorni ed è autonomo. Il comma 220 agisce invece sull’art. 47 del Testo unico, che disciplina il congedo del padre nei primi mesi di vita del figlio.

    Sul piano economico nulla cambia in negativo: il congedo resta indennizzato al 100% della retribuzione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 151/2001, con anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio con l’INPS, e con copertura figurativa integrale ai fini pensionistici.

    Cosa controllare prima di chiedere il congedo

    • La data presunta o effettiva del parto e la finestra temporale entro cui l’art. 47 consente la fruizione.
    • Il proprio contratto e CCNL, che possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto al minimo di legge.
    • Se si tratta di parto plurimo (gemelli o più), perché in tal caso il limite è di 14 giorni e non di 10.
    • Le istruzioni operative INPS sulle modalità di domanda e di conguaglio, da verificare per l’effettiva decorrenza 2026.
    • Che il congedo obbligatorio ex L. 92/2012 e il congedo dell’art. 47 sono distinti: vanno richiesti e calcolati separatamente.

    Caso 1 – Tizio, figlio nato a febbraio 2026

    Scenario. Tizio è lavoratore dipendente full time. La moglie partorisce il primo figlio a febbraio 2026. Tizio vuole capire quanti giorni di congedo dell’art. 47 può chiedere e quanto gli verrà pagato.

    Come si legge in pratica. Con le regole introdotte dal comma 220, il limite del congedo del padre dell’art. 47 passa da 5 a 10 giorni. Tizio può quindi fruire fino a 10 giorni, indennizzati al 100% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. A questi può aggiungersi, ove ne ricorrano i presupposti, il distinto congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni previsto dalla disciplina della L. 92/2012.

    In pratica

    • Fino a 10 giorni di congedo art. 47 (era 5).
    • Pagamento al 100% della retribuzione, anticipato dal datore.
    • Periodo coperto da contribuzione figurativa piena.
    • Verificare l’eventuale cumulo con il congedo obbligatorio L. 92/2012.

    Caso 2 – Caio e il confronto con il 2025

    Scenario. Caio aveva avuto un figlio nel 2024 e ricorda di aver fruito di un periodo più breve. Si chiede se per il secondo figlio, in arrivo nel 2026, le regole siano cambiate.

    Come si legge in pratica. Sì: per gli eventi successivi all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 il limite dell’art. 47 sale da 5 a 10 giorni. Caio, a parità di ogni altra condizione, potrà fruire del doppio dei giorni rispetto alla disciplina previgente, con lo stesso trattamento economico al 100%.

    Confronto

    • Disciplina previgente: limite di 5 giorni (8 per parto plurimo).
    • Dal 2026: limite di 10 giorni (14 per parto plurimo).
    • Trattamento economico invariato: 100% della retribuzione.

    Caso 3 – Sempronio, dubbio sul cumulo

    Scenario. Sempronio ha già programmato i 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio. Teme che chiedere anche il congedo dell’art. 47 gli venga negato perché “si tratta dello stesso periodo”.

    Come si legge in pratica. I due istituti hanno fondamento normativo diverso: il congedo obbligatorio nasce dall’art. 4, comma 24, della L. 92/2012 (stabilizzato dal D.Lgs. 105/2022), mentre quello dell’art. 47 D.Lgs. 151/2001 è autonomo. Non si elidono tra loro. Resta però consigliabile verificare con il datore e con l’INPS le concrete modalità di fruizione e di conguaglio, anche per la corretta imputazione dei periodi.

    Attenzione

    • Congedo obbligatorio (L. 92/2012) e congedo art. 47: istituti distinti.
    • Possono coesistere, con domande e calcoli separati.
    • Le istruzioni operative INPS per il 2026 vanno verificate per le modalità.

    Quando conviene una verifica

    Per pianificare congedi e impatto su busta paga e contributi conviene un confronto con un consulente del lavoro: trova un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quanti giorni di congedo di paternità spettano dal 2026?

    Il comma 220 della Legge di Bilancio 2026 porta il limite del congedo del padre dell’art. 47 D.Lgs. 151/2001 da 5 a 10 giorni; in caso di parto plurimo da 8 a 14 giorni. È un istituto distinto dal congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni della L. 92/2012, che resta autonomo.

    Il congedo è pagato per intero?

    Sì. Il congedo è coperto da indennità pari al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001), anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata con l’INPS.

    Il periodo conta per la pensione?

    Sì. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa integrale ai fini previdenziali, secondo l’art. 25 del D.Lgs. 151/2001.

    In caso di gemelli quanti giorni spettano?

    Per il parto plurimo il limite passa da 8 a 14 giorni, sempre indennizzati al 100% della retribuzione.

    Da quando si applicano le nuove regole?

    Le modifiche derivano dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Per la concreta operatività (decorrenza e modalità di domanda) occorre fare riferimento alle istruzioni dell’INPS.

  • Articolo 74 TU Giustizia Tributaria: Ipoteca e sequestro conservativo

    Art. 74 D.Lgs. 175/2024 – Ipoteca e sequestro conservativo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    2. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

    3. Nei casi di cui al comma 2, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 2.

    4. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

    5. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 4, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine è triplicato. La corte di giustizia tributaria decide con sentenza.

    6. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la corte di giustizia tributaria, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

    7. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

    8. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della corte di giustizia tributaria su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

  • Art. 19 L. 633/1941 – Indipendenza dei diritti esclusivi

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Criptovalute e ISEE 2026: come vanno dichiarate? caso pratico

    In sintesi

    • Le criptovalute entrano nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE dal 1° gennaio 2026.
    • La norma include anche valute estere detenute all’estero e rimesse in denaro.
    • Un decreto attuativo del Ministero del lavoro (con MEF) e’ necessario per rendere operativa la disciplina.
    • Fino all’emanazione del decreto, le modalita’ di calcolo e dichiarazione delle cripto nell’ISEE non sono definite.
    • Gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate devono adeguarsi entro 90 giorni dalla data del decreto.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 32-34 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) modificano l’art. 5, comma 1, del D.L. 201/2011 aggiungendo tra le componenti dell’ISEE le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute e le rimesse in denaro. Un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, e’ atteso per le misure attuative e la modifica del D.P.C.M. 159/2013: la norma e’ in vigore dal 1° gennaio 2026 ma non pienamente operativa fino all’emanazione del decreto.

    Approfondimento normativo completo: Commi 32-34 LB 2026: ISEE giacenze in valuta estera, criptoval.

    Criptovalute nell'ISEE 2026: la norma c'e', il decreto attuativo no

    I commi 32-34 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introducono una novita’ di rilievo per chi detiene criptovalute e accede a prestazioni sociali agevolate: le giacenze in criptovalute, le valute estere detenute all’estero e le rimesse in denaro entrano a fare parte del patrimonio mobiliare rilevante ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

    La modifica opera sull’art. 5, comma 1, del D.L. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011), aggiungendo alla locuzione ‘sia in Italia sia all’estero’ la specificazione ‘comprensiva delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro’. Il comma 33 demanda pero’ a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’adozione delle misure attuative e la modifica del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (il regolamento ISEE).

    Sebbene la norma sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, le modalita’ concrete di valorizzazione e dichiarazione delle criptovalute nell’ISEE non sono ancora definite. Il decreto attuativo stabilira’ criteri di valutazione, date di riferimento e procedure dichiarative. I cittadini che compilano la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) devono monitorare l’uscita del decreto prima di poter sapere esattamente come e quanto dichiarare.

    Cosa monitorare nell'attesa del decreto attuativo

    • Verificare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF.
    • Controllare le istruzioni aggiornate dell’INPS per la compilazione della DSU dopo l’emanazione del decreto.
    • Raccogliere documentazione sul valore delle criptovalute detenute alle date che il decreto indichera’ come riferimento.
    • Accertarsi che gli enti erogatori (INPS, Comuni) abbiano aggiornato i propri sistemi entro i 90 giorni previsti.
    • Valutare con un CAF o un consulente l’impatto delle criptovalute sull’ISEE e sull’accesso alle prestazioni.

    Caso 1: Tizio, famiglia con criptovalute e bonus nido

    Scenario. Tizio ha un reddito familiare di 28.000 euro e un patrimonio mobiliare di 15.000 euro in conti correnti. Detiene inoltre 8.000 euro in bitcoin al momento della dichiarazione. L’ISEE attuale, senza cripto, si colloca intorno a 18.000 euro. Accede al bonus nido per il secondo figlio.

    Come si legge in pratica. Una volta che il decreto attuativo rendera’ operativa la norma, le criptovalute per 8.000 euro dovranno essere incluse nel patrimonio mobiliare. Applicando la formula ISEE standard (il patrimonio mobiliare pesa per il 20%), l’aggiunta di 8.000 euro di cripto comporterebbe un incremento dell’ISEE di circa 1.600 euro (20% di 8.000), portando l’ISEE da 18.000 a circa 19.600 euro. L’impatto sull’accesso al bonus nido dipende dalle soglie specifiche della prestazione. Questo e’ un calcolo meramente esemplificativo: le modalita’ di valorizzazione delle cripto saranno definite dal decreto attuativo e potranno differire.

    Riepilogo Caso 1 (calcolo illustrativo)

    • Patrimonio mobiliare attuale (senza cripto): 15.000 euro
    • Valore criptovalute da includere: 8.000 euro (stima)
    • Aumento ISEE stimato (20% di 8.000): circa 1.600 euro
    • ISEE attuale stimato: 18.000 euro
    • ISEE post-inclusione stimato: circa 19.600 euro (variabile con il decreto)

    Caso 2: Caia, detentrice di importi cripto rilevanti

    Scenario. Caia ha un reddito familiare di 22.000 euro e un patrimonio mobiliare in strumenti finanziari tradizionali di 5.000 euro. Detiene pero’ 40.000 euro in ether e altri token. L’ISEE attuale, senza cripto, e’ circa 12.000 euro. Beneficia di agevolazioni tariffarie comunali con soglia ISEE a 15.000 euro.

    Come si legge in pratica. L’inclusione delle criptovalute nel patrimonio mobiliare, una volta operativa, potrebbe comportare un incremento dell’ISEE pari al 20% di 40.000 euro, ossia circa 8.000 euro. L’ISEE di Caia salirebbe da circa 12.000 a circa 20.000 euro, collocandosi al di sopra della soglia di 15.000 euro e facendole perdere le agevolazioni tariffarie. Questo scenario evidenzia come la norma possa avere effetti significativi per chi detiene patrimoni cripto rilevanti rispetto al proprio reddito. Anche in questo caso, il calcolo e’ esemplificativo e le modalita’ di valorizzazione dipenderanno dal decreto attuativo.

    Riepilogo Caso 2 (calcolo illustrativo)

    • Patrimonio mobiliare tradizionale: 5.000 euro
    • Valore criptovalute stimate: 40.000 euro
    • Aumento ISEE stimato (20% di 40.000): circa 8.000 euro
    • ISEE attuale stimato: 12.000 euro
    • ISEE post-inclusione stimato: circa 20.000 euro (variabile con il decreto)

    Caso 3: Sempronio, piccole cripto e impatto trascurabile

    Scenario. Sempronio ha un reddito familiare di 35.000 euro e un patrimonio mobiliare di 20.000 euro. Detiene 500 euro in criptovalute acquistate come esperimento. L’ISEE attuale, senza cripto, e’ circa 22.000 euro. Accede alla detraibilita’ scolastica con soglia ISEE a 25.000 euro.

    Come si legge in pratica. L’inclusione di 500 euro in criptovalute nel patrimonio mobiliare comporterebbe un incremento dell’ISEE di circa 100 euro (20% di 500), del tutto trascurabile rispetto alla soglia di accesso alla prestazione. Sempronio non subisce conseguenze pratiche sull’accesso alle detrazioni scolastiche. Questo scenario illustra come l’impatto della norma sia proporzionato all’entita’ del patrimonio cripto: per chi detiene piccoli importi, la variazione dell’ISEE e’ marginale; per chi ha portafogli rilevanti, l’effetto puo’ essere determinante.

    Riepilogo Caso 3 (calcolo illustrativo)

    • Patrimonio mobiliare tradizionale: 20.000 euro
    • Valore criptovalute: 500 euro
    • Aumento ISEE stimato (20% di 500): circa 100 euro
    • ISEE attuale stimato: 22.000 euro
    • ISEE post-inclusione stimato: circa 22.100 euro (impatto trascurabile)

    Quando conviene una verifica

    L’impatto delle cripto sull’ISEE dipende dalla normativa attuativa: tieniti aggiornato con un esperto. Consulta un CAF o un consulente ISEE.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Le criptovalute devono gia' essere dichiarate nell'ISEE 2026?

    La legge di bilancio 2026 (commi 32-34 L. 199/2025) prevede l’inclusione delle criptovalute nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE, ma la norma e’ in attesa di decreto attuativo del Ministero del lavoro di concerto con il MEF. Fino all’emanazione e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, le modalita’ operative non sono definite e le istruzioni INPS per la compilazione della DSU non risultano aggiornate di conseguenza.

    A quale valore vanno dichiarate le criptovalute nell'ISEE?

    I commi 32-34 della legge di bilancio 2026 non specificano il criterio di valorizzazione delle criptovalute. Spettera’ al decreto attuativo stabilire se si debba fare riferimento al valore di mercato a una data determinata, alla media di un periodo o ad altro criterio. In assenza del decreto, non e’ possibile fornire una risposta definitiva: e’ necessario attendere i chiarimenti ministeriali.

    Chi detiene cripto all'estero deve dichiararle ai fini ISEE?

    Si’. Il comma 32 della legge di bilancio 2026 aggiunge tra le componenti del patrimonio ISEE anche le giacenze in criptovalute, senza distinzione tra quelle detenute in Italia e quelle detenute tramite exchange o portafogli esteri. Anche le rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer, sono incluse. Le modalita’ di verifica e documentazione saranno definite dal decreto attuativo.

    Le criptovalute influenzano tutte le prestazioni sociali calcolate sull'ISEE?

    In linea di principio, l’inclusione delle criptovalute nel patrimonio mobiliare ISEE incide su tutte le prestazioni il cui accesso o importo dipende dall’ISEE: bonus nido, assegno unico, agevolazioni tariffarie comunali e regionali, detrazioni scolastiche e altre misure di welfare. L’impatto reale dipende dall’entita’ del patrimonio cripto e dalla soglia ISEE della prestazione specifica.

    Cosa devono fare gli enti erogatori di prestazioni sociali dopo i commi 32-34?

    Il comma 34 della legge di bilancio 2026 prevede che gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottino le misure necessarie entro novanta giorni dalla data del decreto attuativo. Comuni, INPS e altri enti dovranno aggiornare i propri regolamenti e sistemi informativi per tenere conto delle nuove componenti del patrimonio ISEE. Il termine di novanta giorni decorre dall’emanazione del decreto, non dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

  • Art. 46 TUPI: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

    Art. 46 TUPI: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ( Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993 ,come sostituiti prima dall' art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall' art.2 del d.lgs n.396 del 1997 ) 1.

    Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale.

    L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

    Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 , e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

    Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa.

    Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale.

    Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

    L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva.

    Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.

    A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione.

    L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

    L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

    Sono organi dell'ARAN: a) il Presidente; b) il Collegio di indirizzo e controllo. (33) 6.

    Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata.

    Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis.

    Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.

    La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

    Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

    Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.

    Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente.

    Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. 7-bis.

    Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali.

    L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

    L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.

    Per la sua attività, l'ARAN si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio.

    La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale; b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

    La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata: a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento.

    L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze; b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

    10.

    L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico.

    Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

    Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8.

    L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.

    I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi.

    La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

    11.

    Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10.

    Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.

    12.

    L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10.

    I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.

    Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato.

    Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127 .

    L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Diniego di rinnovo della locazione (proprietario): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    Alla prima scadenza il proprietario può negare il rinnovo del contratto 4+4 solo per i motivi tassativi previsti dall’art. 3 della Legge 431/1998 (uso proprio o di parenti, vendita, ristrutturazione, ecc.), con un preavviso di 6 mesi e comunicazione motivata.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per non rinnovare l’affitto alla prima scadenza
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 3 L. 431/1998

    Cos’è e quando si usa

    Nei contratti a canone libero 4+4, alla prima scadenza (dopo i primi 4 anni) il locatore non può semplicemente decidere di non rinnovare: la legge impone il rinnovo automatico per altri quattro anni, salvo che ricorra uno dei motivi tassativi elencati nell’art. 3 della Legge 431/1998.

    Tra i motivi previsti: necessità di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale o professionale proprio, del coniuge o di parenti entro il secondo grado; vendita a terzi; intenzione di ristrutturare o demolire; mancata occupazione dell’immobile da parte dell’inquilino senza giustificato motivo. La comunicazione deve indicare specificamente il motivo, a pena di nullità.

    Cosa deve contenere

    • Dati del locatore e del conduttore
    • Estremi del contratto e indirizzo dell’immobile
    • Indicazione del motivo tassativo di diniego (art. 3 L. 431/1998)
    • Manifestazione della volontà di non rinnovare alla scadenza
    • Data di scadenza e termine di rilascio (preavviso 6 mesi)
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: comunicazione di diniego di rinnovo

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME DEL CONDUTTORE]
    [INDIRIZZO IMMOBILE LOCATO]
    
    Oggetto: diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], proprietario/locatore dell'immobile sito in [INDIRIZZO], oggetto del contratto di locazione stipulato in data [DATA] e registrato al n. [NUMERO],
    
    COMUNICO
    
    ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 431/1998 la volontà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza del [DATA SCADENZA], per il seguente motivo: [INDICARE IL MOTIVO TASSATIVO, es. necessità di adibire l'immobile ad abitazione del figlio / vendita dell'immobile a terzi].
    
    La invito pertanto a liberare e riconsegnare l'immobile entro il [DATA RILASCIO], nel rispetto del preavviso di legge.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la comunicazione con raccomandata A/R o PEC almeno sei mesi prima della scadenza. Il motivo indicato è vincolante: se, ad esempio, dichiari di voler destinare l’immobile a uso proprio e poi entro 12 mesi non lo adibisci a quell’uso, l’inquilino può chiedere il ripristino del contratto o un risarcimento.

    Se non invii alcuna comunicazione, il contratto si rinnova automaticamente per altri quattro anni. Alla seconda scadenza, invece, è sufficiente la disdetta con preavviso di sei mesi anche senza motivazione.

    Errori da evitare

    • Negare il rinnovo senza indicare uno dei motivi tassativi: la comunicazione è inefficace
    • Inviare l’avviso con meno di 6 mesi di preavviso
    • Non rispettare poi la destinazione dichiarata (rischio risarcimento)
    • Confondere prima e seconda scadenza: alla seconda non servono motivi

    Domande frequenti

    Alla prima scadenza posso sfrattare l'inquilino senza motivo?
    No. Alla prima scadenza dei contratti 4+4 il rinnovo è automatico, salvo uno dei motivi tassativi dell’art. 3 L. 431/1998 comunicato con sei mesi di preavviso.
    Cosa succede se poi non uso l'immobile come dichiarato?
    Se entro dodici mesi non adibisci l’immobile all’uso indicato, l’inquilino ha diritto al ripristino del contratto o, in alternativa, a un risarcimento del danno.
    E alla seconda scadenza?
    Alla seconda scadenza (dopo gli 8 anni) puoi dare disdetta con preavviso di sei mesi senza dover indicare alcun motivo.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Lavori usuranti 2026: come funziona l’anticipo della pensione, caso pratico

    In sintesi

    • Il comma 193 non crea un nuovo canale di pensionamento anticipato: consolida il Fondo già esistente.
    • Il Fondo è incrementato progressivamente: 4 milioni nel 2027, 11 nel 2028, 15 nel 2029, 16 nel 2030, 17 milioni annui dal 2031.
    • I requisiti di accesso restano quelli del D.Lgs. 67/2011: chi svolge lavori usuranti matura condizioni agevolate.
    • L’aumento di stanziamento serve a coprire la crescita attesa dei beneficiari negli anni a venire.
    • Chi lavora in settori usuranti deve comunque verificare l’iscrizione alla gestione specifica e i requisiti contributivi con l’INPS.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 193 della L. 199/2025 incrementa progressivamente il Fondo per i lavori usuranti (art. 1, c. 3, lett. f), L. 247/2007) di 4 milioni nel 2027, 11 nel 2028, 15 nel 2029, 16 nel 2030 e 17 milioni annui dal 2031. La misura non introduce un nuovo requisito immediato: rafforza la capienza del Fondo per sostenere le uscite già previste dal D.Lgs. 67/2011.

    Approfondimento normativo completo: Comma 193 LB 2026: Fondo lavori usuranti incremento 2027-2031.

    Lavori usuranti e pensione anticipata: cosa dice la Legge di Bilancio 2026

    In Italia, alcune categorie di lavoratori che svolgono mansioni particolarmente pesanti o nocive possono accedere alla pensione anticipata con requisiti ridotti rispetto agli standard ordinari. Il quadro normativo di riferimento è il decreto legislativo n. 67 del 2011, che individua le attività usuranti e definisce le condizioni di accesso al pensionamento agevolato.

    La Legge di Bilancio 2026 interviene su questo sistema non modificando i requisiti di accesso, ma rafforzando la sua sostenibilità finanziaria. Il comma 193 dispone un incremento progressivo del Fondo per i lavori usuranti – istituito dall’art. 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007 – con effetto a partire dal 2027. L’incremento cresce di anno in anno: 4 milioni nel 2027, 11 nel 2028, 15 nel 2029, 16 nel 2030 e 17 milioni annui a decorrere dal 2031. Parallelamente, vengono aggiornati gli importi di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 67/2011.

    Per il lavoratore in attività, questo significa che il canale di uscita agevolata per i lavori usuranti è stato confermato e finanziariamente sostenuto per il medio periodo. Non si tratta di un intervento che anticipa immediatamente le uscite nel 2026: le risorse aggiuntive entreranno in funzione dal 2027 in poi, garantendo che le domande di pensionamento nei prossimi anni potranno essere soddisfatte senza il rischio di esaurimento del Fondo.

    Checklist: lavori usuranti e pensione anticipata, cosa verificare

    • La mia mansione rientra nell’elenco delle attività usuranti definite dal D.Lgs. 67/2011 e dai relativi decreti attuativi.
    • Ho svolto la mansione usurante per il numero di anni richiesti dalla normativa (verifica con l’INPS la soglia specifica per la mia categoria).
    • La mia posizione contributiva è aggiornata e l’anzianità è correttamente registrata presso l’INPS.
    • Ho verificato se sono iscritto alla gestione specifica per i lavoratori usuranti.
    • Ho consultato un patronato o un esperto previdenziale per simulare la data di maturazione dei requisiti.

    Tizio: operaio turnista notturno da oltre vent'anni

    Scenario. Tizio lavora da 22 anni come operaio in turni notturni in uno stabilimento industriale. Ha sentito parlare delle modifiche della Legge di Bilancio 2026 e si chiede se potrà andare in pensione prima degli altri colleghi.

    Come si legge in pratica. Il lavoro notturno continuativo rientra tra le attività usuranti del D.Lgs. 67/2011. Il comma 193 non modifica i requisiti di accesso: Tizio dovrà verificare con l’INPS se ha maturato le condizioni previste dal Decreto per la sua categoria. La buona notizia è che il Fondo è stato rafforzato a partire dal 2027, quindi se maturerà i requisiti in quell’anno o successivamente, le risorse per il suo pensionamento anticipato saranno disponibili.

    Passaggi chiave per Tizio

    • Richiedere all’INPS la verifica dell’iscrizione alla gestione lavoratori usuranti.
    • Ottenere l’estratto contributivo con evidenza degli anni di lavoro notturno.
    • Simulare la data di maturazione dei requisiti agevolati tramite patronato.
    • Monitorare le circolari INPS per le istruzioni operative relative agli incrementi del Fondo.
    • Conservare tutta la documentazione che attesti la continuità del lavoro in turni notturni.

    Caia: lavoratrice edile in mansioni particolarmente faticose

    Scenario. Caia svolge da 18 anni mansioni di movimentazione manuale di carichi pesanti nel settore dell’edilizia. È prossima alla finestra di accesso alla pensione agevolata e vuole capire se la Legge di Bilancio 2026 ha cambiato qualcosa per lei.

    Come si legge in pratica. Il comma 193 non ha modificato i requisiti di accesso alla pensione per lavori usuranti. Per Caia, i criteri previsti dal D.Lgs. 67/2011 restano invariati. L’intervento del 2026 garantisce che il Fondo avrà risorse sufficienti per soddisfare le domande presentate negli anni dal 2027 in poi, inclusa la sua eventuale domanda se la maturazione dei requisiti ricade in quel periodo.

    Passaggi chiave per Caia

    • Verificare che le mansioni svolte siano correttamente classificate come usuranti nel fascicolo previdenziale.
    • Accertarsi che il datore di lavoro abbia dichiarato correttamente le mansioni all’INPS negli anni passati.
    • Richiedere una simulazione previdenziale aggiornata che tenga conto dei nuovi stanziamenti.
    • Presentare istanza preventiva all’INPS per conoscere la finestra di accesso prevista.
    • Valutare con un consulente la convenienza di anticipare o posticipare la domanda.

    Sempronio: lavoratore che matura i requisiti nel 2029

    Scenario. Sempronio svolge da anni un’attività in galleria classificata come usurante. In base ai suoi contributi, dovrebbe maturare i requisiti per il pensionamento agevolato intorno al 2029. Si chiede se il Fondo sarà ancora attivo.

    Come si legge in pratica. La proiezione è favorevole per Sempronio. Il comma 193 prevede espressamente che nel 2029 il Fondo sarà incrementato di 15 milioni di euro, e nel 2030 di ulteriori 16 milioni. Questo significa che le risorse destinate alle pensioni agevolate per lavori usuranti saranno progressivamente più ampie proprio negli anni in cui Sempronio potrebbe presentare domanda.

    Passaggi chiave per Sempronio

    • Aggiornare periodicamente il calcolo della data di maturazione dei requisiti.
    • Verificare che le mansioni in galleria siano correttamente censite nella gestione usuranti.
    • Tenersi informato sulle circolari INPS che dettaglieranno le modalità di utilizzo del Fondo incrementato.
    • Pianificare per tempo la transizione lavorativa nella fase pre-pensionamento.
    • Consultare un esperto previdenziale per ottimizzare la strategia contributiva residua.

    Quando conviene una verifica

    I requisiti per la pensione con lavori usuranti variano in base alla mansione specifica e alla storia contributiva. Un consulente previdenziale può valutare la tua posizione e pianificare la data di uscita ottimale. Consulta un esperto previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il comma 193 della Legge di Bilancio 2026 introduce nuovi diritti alla pensione anticipata?

    No. Il comma 193 non introduce nuovi requisiti di accesso né nuove categorie di beneficiari. Incrementa le risorse del Fondo già esistente per i lavori usuranti, garantendo la copertura finanziaria per le domande degli anni 2027-2031. Chi intende accedere alla pensione agevolata deve comunque soddisfare i requisiti del D.Lgs. 67/2011.

    Da quando decorrono gli incrementi del Fondo per lavori usuranti?

    Gli incrementi decorrono dal 2027: 4 milioni di euro per il 2027, 11 per il 2028, 15 per il 2029, 16 per il 2030 e 17 milioni annui a partire dal 2031. Per il 2026 non sono previsti stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già in essere.

    Chi verifica se la mia mansione è classificata come usurante?

    L’INPS è l’ente competente per la verifica. Le attività usuranti sono elencate nell’allegato al D.Lgs. 67/2011 e nei relativi decreti ministeriali attuativi. È fondamentale che il datore di lavoro abbia dichiarato correttamente le mansioni nelle comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali.

    La pensione per lavori usuranti è più alta rispetto alla pensione ordinaria?

    La normativa sui lavori usuranti non prevede un importo più alto, ma consente di accedere alla pensione con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto alle regole generali. L’importo dipende dai contributi versati e dal sistema di calcolo applicabile (retributivo, contributivo o misto) in base alla storia previdenziale del lavoratore.

    Cosa succede se il Fondo si esaurisce prima che maturi i miei requisiti?

    Con gli incrementi disposti dal comma 193, il legislatore ha inteso garantire la continuità del Fondo fino al 2031 e oltre. Tuttavia, in caso di esaurimento, le domande potrebbero essere accolte con graduatorie o sospese fino a nuovi stanziamenti legislativi. Per ridurre questo rischio è consigliabile presentare domanda tempestivamente alla maturazione dei requisiti.

    Vedi anche: APE sociale, Pensione anticipata e Quota 103, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione di vecchiaia e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: welfare e sanità integrativa

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: welfare e sanità integrativa

    Il sistema di welfare per gli impiegati agricoli fa perno sulla Fondazione ENPAIA, che oltre a gestire il TFR eroga prestazioni assistenziali ai propri iscritti. Il CCNL 2024-2027 ha introdotto nuove misure di welfare contrattuale; la sanità integrativa e la previdenza complementare completano il quadro delle tutele.

    In sintesi

    Il welfare degli impiegati agricoli è incentrato sulla Fondazione ENPAIA (TFR e prestazioni assistenziali). Il CCNL 2024-2027 ha potenziato il welfare contrattuale. Non esiste un fondo sanitario nazionale obbligatorio di settore, ma l’ENPAIA eroga contributi sanitari ai propri iscritti. La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ente previdenziale-assistenziale
    Fondazione ENPAIA – www.enpaia.it
    Previdenza complementare
    Fondi pensione aperti (D.Lgs. 252/2005)

    Tabella riepilogativa del sistema di welfare

    Strumenti di welfare per gli impiegati agricoli – CCNL 2024-2027
    Strumento Ente/Soggetto Natura Note
    TFR Fondazione ENPAIA Obbligatoria per legge + CCNL Gestione separata rispetto ad altri settori
    Prestazioni assistenziali ENPAIA Fondazione ENPAIA Contrattuale/statutaria Odontoiatria, invalidità, assegni familiari, istruzione
    Sanità integrativa aziendale Fondo o polizza scelta dal datore Volontaria / contrattazione II livello Non obbligatoria a livello nazionale CCNL
    Previdenza complementare Fondi pensione aperti Volontaria individuale o su accordo TFR destinabile al fondo; contributo datoriale eventuale
    Welfare aziendale Datore di lavoro Volontaria / contrattazione II livello Detassato nei limiti art. 51 TUIR
    Bilateralità agricola EBAT / enti bilaterali territoriali Territoriale / bilaterale Servizi formativi, assistenziali e di mercato del lavoro

    Nota: La disponibilità e l’entità delle prestazioni assistenziali ENPAIA dipendono dalle delibere annuali del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dalle risorse disponibili. Per informazioni aggiornate consultare il sito ufficiale www.enpaia.it.

    La Fondazione ENPAIA: il pilastro del welfare degli impiegati agricoli

    La Fondazione ENPAIA è l’ente previdenziale e assistenziale storico degli impiegati del settore agricolo. Istituita per legge, svolge un ruolo unico nel panorama italiano: non è un fondo pensione complementare né un fondo sanitario, ma un ente con funzioni miste di previdenza obbligatoria (TFR) e assistenza integrativa.

    Le principali prestazioni assistenziali erogate dall’ENPAIA ai propri iscritti (impiegati agricoli a tempo indeterminato e loro familiari a carico) includono, in base ai regolamenti interni periodicamente aggiornati:

    • Contributi per cure odontoiatriche: rimborso parziale di spese dentistiche documentate, per l’iscritto e i familiari;
    • Sussidi per invalidità permanente: erogazione di un sussidio periodico in caso di riconoscimento di invalidità permanente;
    • Assegni per familiari a carico: integrazioni per carichi familiari secondo le tabelle ENPAIA;
    • Contributi per l’istruzione dei figli: supporto per spese scolastiche e universitarie;
    • Assistenza farmaceutica: rimborsi parziali per farmaci da prescrizione in casi specifici.

    Queste prestazioni variano di anno in anno in base alle delibere consiliari e alla disponibilità del fondo assistenziale ENPAIA. L’iscritto deve presentare domanda con la documentazione richiesta; l’erogazione non è automatica.

    La sanità integrativa: stato attuale e prospettive

    A differenza di molti altri CCNL che prevedono fondi sanitari nazionali obbligatori (si pensi a FASI per i dirigenti, a Est per il terziario, a Sanimpresa per l’artigianato, a Metasalute per i metalmeccanici), il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri non istituisce a livello nazionale un fondo sanitario integrativo obbligatorio per tutti i datori.

    Questo non significa che gli impiegati agricoli siano privi di copertura sanitaria integrativa: le opzioni disponibili sono:

    • Prestazioni assistenziali ENPAIA: come descritto, coprono alcune voci sanitarie (odontoiatria, farmaci) su richiesta;
    • Contrattazione aziendale: le aziende medio-grandi, specialmente nelle filiere vitivinicole, oleicole e agro-industriali, spesso introducono fondi sanitari integrativi attraverso accordi aziendali con la RSU;
    • Polizze sanitarie collettive: il datore può stipulare polizze assicurative sanitarie per i propri dipendenti, volontariamente o su richiesta sindacale, con premio a totale o parziale carico aziendale.

    La previdenza complementare: come accedervi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri non designa un fondo pensione di settore dedicato esclusivamente agli impiegati agricoli (a differenza, ad esempio, del CCNL Metalmeccanici con Cometa o del CCNL Chimici con Fonchim). Il lavoratore può tuttavia aderire alla previdenza complementare tramite:

    • Fondi pensione aperti (art. 12 D.Lgs. 252/2005): istituiti da banche, assicurazioni, SGR; accessibili a qualsiasi lavoratore; consentono di destinare il TFR e versare contributi aggiuntivi;
    • Piani Individuali Pensionistici (PIP): contratti assicurativi con finalità previdenziale; deducibili dal reddito fino a €5.164,57 annui.

    In caso di adesione a un fondo pensione, il lavoratore può scegliere di destinare le future quote di TFR al fondo invece che all’ENPAIA. Il TFR già maturato rimane comunque all’ENPAIA fino alla cessazione del rapporto. Il datore, se ha stipulato accordi aziendali, può contribuire al fondo pensione scelto.

    Il welfare aziendale e la detassazione

    Il welfare aziendale consiste in beni e servizi non monetari (o voucher) che il datore eroga ai dipendenti in sostituzione o in aggiunta alla retribuzione ordinaria. L’art. 51 del TUIR prevede che determinati benefit non concorrano alla formazione del reddito imponibile del lavoratore:

    • Buoni pasto (fino a €8,00 al giorno per voucher elettronici);
    • Asilo nido e scuola materna per i figli dei dipendenti;
    • Abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto locale e regionale;
    • Polizze assicurative per rischio non professionale (vita, infortuni);
    • Assistenza sanitaria integrativa (contributi a fondi sanitari);
    • Rimborso tasse universitarie per i dipendenti e i figli.

    Il welfare aziendale è particolarmente vantaggioso se introdotto tramite accordo collettivo aziendale (non con modifiche unilaterali al contratto individuale), perché in quel caso i benefit sono esenti da contributi previdenziali sia per il lavoratore sia per il datore entro i limiti di legge.

    La bilateralità agricola

    Il settore agricolo è dotato di un sistema di bilateralità (enti bilaterali) costituito da rappresentanze datoriali e sindacali congiuntamente. Gli enti bilaterali agricoli territoriali (denominati EBAT o con sigle regionali simili) offrono servizi di formazione professionale, assistenza nel mercato del lavoro, sostegno al reddito in casi particolari, e talvolta prestazioni integrative per i lavoratori del settore. La partecipazione avviene tramite contribuzione delle aziende e dei lavoratori agli enti bilaterali territoriali.

    Casi pratici

    Tizio – Accesso alle prestazioni ENPAIA per cure dentistiche
    Tizio, impiegato di 1ª categoria iscritto all’ENPAIA da 6 anni, deve affrontare una spesa odontoiatrica di €1.800 per impianti dentali. Presenta domanda all’ENPAIA allegando fattura e documentazione medica. La Fondazione, in base alle delibere in vigore per l’anno corrente, rimborsa il 30% della spesa ammissibile: Tizio riceve circa €540 di rimborso. Per le prestazioni aggiornate è necessario verificare il regolamento ENPAIA dell’anno in corso.
    Caia – Adesione a un fondo pensione aperto
    Caia, tecnica di 2ª categoria, ha 30 anni e vuole iniziare a costruire la pensione integrativa. In assenza di un fondo di settore obbligatorio, aderisce a un fondo pensione aperto scelto autonomamente. Decide di versare le quote future di TFR al fondo (circa €154 al mese) e di aggiungere €100 mensili di contributo volontario. Il contributo volontario è deducibile dal reddito imponibile IRPEF fino a €5.164,57 annui: Caia risparmia imposte e costruisce un capitale previdenziale.
    Sempronio – Piano welfare aziendale nella sua azienda
    Sempronio, Quadro in una cantina vitivinicola con 45 dipendenti, ha beneficiato dell’introduzione di un piano di welfare aziendale tramite accordo con la RSU. Il datore eroga €1.000 annui di «welfare budget» spendibile in: buoni pasto, rimborso abbonamento ferroviario, asilo nido per il figlio, contributo a un fondo sanitario integrativo. I €1.000 sono esenti da IRPEF e da contributi previdenziali: il valore netto equivale a circa €1.400-1.600 di retribuzione lorda, a seconda dell’aliquota marginale.

    Domande frequenti

    Esiste un fondo di sanità integrativa dedicato agli impiegati agricoli?
    Il CCNL nazionale non prevede un fondo sanitario integrativo obbligatorio. L’ENPAIA eroga alcune prestazioni sanitarie (odontoiatria, farmaci) agli iscritti. Le aziende possono introdurre fondi sanitari o polizze tramite contrattazione aziendale.
    Cosa offre la Fondazione ENPAIA in termini di welfare?
    Oltre al TFR, l’ENPAIA eroga: contributi per cure odontoiatriche, sussidi per invalidità permanente, assegni per familiari a carico, contributi per l’istruzione dei figli. Le prestazioni variano annualmente in base alle delibere consiliari; verificare il sito www.enpaia.it.
    Gli impiegati agricoli possono aderire a un fondo pensione complementare?
    Sì. In assenza di un fondo di settore dedicato, possono aderire a fondi pensione aperti (art. 12 D.Lgs. 252/2005) o PIP, destinando il TFR futuro e versando contributi aggiuntivi deducibili fino a €5.164,57 annui.
    Il welfare aziendale è detassato?
    Sì. I benefit erogati in base ad accordi collettivi aziendali (buoni pasto, asilo, trasporto, polizze, sanità) non concorrono al reddito imponibile del lavoratore entro i limiti dell’art. 51 TUIR. Sono anche esenti da contributi previdenziali.
    I Quadri hanno diritto a tutele aggiuntive rispetto agli impiegati?
    Il CCNL non differenzia strumenti di welfare per livello. I Quadri hanno il minimo tabellare più alto e l’indennità di funzione. Le tutele aggiuntive (polizze sanitarie premium, benefit extra) sono in genere frutto di accordi individuali o aziendali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Le prestazioni ENPAIA descritte sono soggette a variazione in base alle delibere annuali della Fondazione: per informazioni aggiornate consultare www.enpaia.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.