Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Familiari a carico nel 730/2026: regole, limiti e detrazioni

    In sintesi

    • Limite generale: e’ considerato fiscalmente a carico chi nel 2025 ha avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
    • Figli under 24: il limite e’ elevato a 4.000 euro per i figli di eta’ non superiore a 24 anni.
    • Novita’ 2025 sui figli: la detrazione IRPEF per figli a carico spetta ora solo ai figli di eta’ da 21 a 29 anni (inclusi i 29) e ai figli di 30 anni o piu’ con disabilita’ (L. 104/1992); soppressa per i figli over 30 senza disabilita’.
    • Ascendenti a carico: dal 2025 la detrazione per altri familiari (diversi dal coniuge e dai figli) spetta solo per gli ascendenti che convivano con il contribuente.
    • Ripartizione tra genitori: la detrazione per figli a carico si divide al 50% tra i genitori non separati; i genitori possono accordarsi per attribuire il 100% a quello con reddito piu’ elevato.
    • Figli under 21: per i figli di eta’ inferiore a 21 anni la detrazione IRPEF e’ stata sostituita dall’Assegno Unico Universale erogato dall’INPS.

    Chi e' considerato familiare fiscalmente a carico nel 2025

    Nel prospetto dei familiari a carico del Modello 730/2026 si indicano i dati dei familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente. Queste informazioni servono al soggetto che presta l’assistenza fiscale per calcolare le detrazioni IRPEF spettanti, che variano in base al reddito del dichiarante e al grado di parentela.

    Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta’ non superiore a 24 anni il limite e’ elevato a 4.000 euro. Nel computo di questi limiti rientrano anche somme non incluse nel reddito complessivo ai fini IRPEF, tra cui il reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca, le retribuzioni corrisposte da enti internazionali e la quota esente dei redditi di lavoro dipendente in zone di frontiera, nonche’ i redditi soggetti ad imposta sostitutiva per il regime forfetario o di vantaggio.

    Il 2025 ha introdotto importanti modifiche alle detrazioni per familiari a carico. La detrazione IRPEF per figli e’ ora riconosciuta ai contribuenti con figli di eta’ pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonche’ per i figli di eta’ pari o superiore a 30 anni con disabilita’ accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli con disabilita’ di eta’ pari o superiore a 21 anni, le detrazioni sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito.

    Ulteriore novita’ dal 2025: le detrazioni per altri familiari diversi dal coniuge e dai figli (es. genitori, ascendenti) spettano ora esclusivamente per gli ascendenti che convivano con il contribuente. Non spettano piu’ a generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle o discendenti dei figli, sebbene per questi soggetti il contribuente possa comunque fruire delle deduzioni o detrazioni per le spese sostenute nel loro interesse se conviventi o percettori di assegni alimentari.

    Familiari a carico nel 730/2026: limiti di reddito e condizioni 2025
    Familiare Limite di reddito (lordo oneri deducibili) Condizione / Novita' 2025
    Coniuge non legalmente separato 2.840,51 euro Nessuna modifica rispetto all'anno precedente
    Figli (eta' da 21 a 29 anni inclusi) 2.840,51 euro Novita' 2025: detrazione IRPEF introdotta per questa fascia di eta'
    Figli (eta' non superiore a 24 anni) 4.000 euro Limite elevato; requisito eta' sufficiente anche per una sola parte dell'anno
    Figli con disabilita' (L. 104/1992) di 21 anni o piu' 2.840,51 euro Nessun limite di eta' superiore; cumulabile con Assegno Unico Universale
    Figli under 21 N/A Dal 1° marzo 2022 detrazione sostituita dall'Assegno Unico (INPS)
    Figli di 30 anni o piu' senza disabilita' N/A Novita' 2025: detrazione IRPEF abolita per questa categoria
    Ascendenti (es. genitori) conviventi 2.840,51 euro Novita' 2025: detrazione spetta solo se convivono con il contribuente
    Altri familiari (generi, nuore, fratelli, ecc.) N/A Dal 2025 non spetta la detrazione per carichi di famiglia

    Esempio pratico

    • Caio, contribuente con reddito di 35.000 euro, ha due figli: il primo ha 23 anni e un reddito di 3.800 euro; il secondo ha 26 anni e un reddito nullo. Il primo figlio (23 anni, reddito 3.800 euro) e’ a carico perche’ under 24 con reddito non superiore a 4.000 euro. Il secondo figlio (26 anni, reddito 0) e’ a carico perche’ ha un’eta’ compresa tra 21 e 29 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro. Caio puo’ indicare entrambi nel prospetto familiari a carico e richiedere la detrazione al 50% per ciascuno, oppure accordarsi con l’altro genitore per attribuire il 100% al genitore con reddito piu’ elevato.

    Documenti necessari

    • Codice fiscale di ciascun familiare a carico (obbligatorio anche se non si fruisce della detrazione)
    • Certificazione del reddito complessivo del familiare per l’anno 2025 (CU, dichiarazione dei redditi o autocertificazione)
    • Documentazione attestante la convivenza, per gli ascendenti a carico
    • Eventuale provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria in caso di separazione, per la corretta ripartizione della detrazione per figli
    • Documentazione della disabilita’ ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 per i figli con disabilita’ di eta’ pari o superiore a 21 anni

    Caso 1: Tizio, genitore separato con figlio di 25 anni

    Scenario. Tizio e’ legalmente separato. Ha un figlio di 25 anni con reddito di 2.000 euro che non lavora stabilmente. L’ex coniuge e’ l’affidatario esclusivo. Tizio si chiede se puo’ detrarre il figlio.

    Come si applica. Il figlio ha 25 anni (eta’ compresa tra 21 e 29) e reddito di 2.000 euro (sotto 2.840,51 euro): e’ fiscalmente a carico. In caso di separazione legale, in mancanza di accordo tra i genitori la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario oppure al 50% ciascuno in caso di affidamento congiunto. I genitori possono accordarsi diversamente e attribuire il 100% al genitore con reddito complessivo piu’ elevato, per evitare che la detrazione vada perduta in caso di reddito insufficiente dell’altro genitore. Tizio deve indicare in colonna 7 la percentuale concordata (50 o 0 o 100).

    In pratica

    • In caso di affidamento esclusivo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; in affidamento congiunto al 50% ciascuno, salvo diverso accordo.
    • I genitori possono accordarsi per attribuire il 100% al genitore con reddito piu’ elevato, ottimizzando il beneficio fiscale.
    • Indicare nel prospetto familiari a carico il codice fiscale del figlio e la percentuale di detrazione spettante.

    Caso 2: Sempronio, figlio under 24 con reddito elevato

    Scenario. Sempronio ha un figlio di 22 anni che studia all’universita’ e ha percepito nel 2025 un reddito da borse di studio e piccoli lavoretti per un totale di 3.600 euro. Sempronio si chiede se il figlio e’ ancora a carico.

    Come si applica. Il figlio ha 22 anni (eta’ non superiore a 24 anni) e reddito complessivo di 3.600 euro. Il limite per i figli under 24 e’ 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili. Poiche’ 3.600 euro e’ inferiore a 4.000 euro, il figlio e’ considerato fiscalmente a carico per tutto il 2025 (il requisito dell’eta’ e’ rispettato anche se sussiste per una sola parte dell’anno). Sempronio puo’ indicare il figlio nel prospetto e richiedere la detrazione spettante.

    In pratica

    • Il limite di 4.000 euro vale per i figli di eta’ non superiore a 24 anni; il requisito e’ rispettato anche se l’eta’ limite e’ raggiunta nel corso dell’anno.
    • Nel limite di reddito rientrano anche somme non tassate IRPEF, come redditi in regime forfetario o cedolare secca su locazioni.
    • Indicare nel prospetto familiari il numero di mesi a carico (12 se per tutto l’anno) e la percentuale di detrazione (50 se ripartita con l’altro genitore).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' il limite di reddito per avere un familiare a carico nel 730 2026?

    Il limite generale e’ 2.840,51 euro di reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta’ non superiore a 24 anni il limite e’ elevato a 4.000 euro.

    I figli under 21 vanno indicati nel prospetto familiari a carico del 730?

    Si’, i dati dei figli di eta’ inferiore a 21 anni vanno comunque indicati nel prospetto, anche se non si ha diritto alla detrazione IRPEF (sostituita dall’Assegno Unico INPS), perche’ questi dati servono per riconoscere altre agevolazioni previste per i figli a carico.

    Posso mettere mia madre a carico nel 730 2026?

    Dal 2025 la detrazione per altri familiari (diversi dal coniuge e dai figli) spetta solo per gli ascendenti, come i genitori, che convivano con il contribuente. Se tua madre non convive con te, non potrai fruire della detrazione per carichi di famiglia, anche se le corrisponi un assegno alimentare.

    Come si ripartisce la detrazione per figli a carico tra i genitori?

    Se i genitori non sono separati, la detrazione si divide al 50% ciascuno. I genitori possono pero’ accordarsi per attribuire il 100% a quello con reddito complessivo piu’ elevato. In caso di separazione, in mancanza di accordo spetta al 100% al genitore affidatario, o al 50% in affidamento congiunto.

    Un figlio con reddito da regime forfetario puo' essere a carico?

    Si’, ma il reddito in regime forfetario rientra nel computo del limite di 2.840,51 euro (o 4.000 euro per under 24), anche se non e’ compreso nel reddito complessivo ai fini IRPEF. E’ uno degli elementi che va verificato con attenzione.

    La detrazione per figli a carico e' compatibile con l'Assegno Unico Universale?

    Per i figli con disabilita’ di eta’ pari o superiore a 21 anni si’. Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 12 del TUIR sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito. Per i figli senza disabilita’ di eta’ inferiore a 21 anni, invece, la detrazione IRPEF e’ stata sostituita integralmente dall’Assegno Unico.

    Le detrazioni per familiari a carico spettano anche ai cittadini stranieri?

    No. Dal 2025, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero.

    Vedi anche: Previdenza complementare per familiari a carico, Genitori a carico e Coniuge a carico.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: welfare, PrevAer e sanità integrativa

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Welfare, PrevAer e sanità integrativa nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Il sistema di welfare del CCNL Trasporto Aereo per il personale di terra: il fondo pensione complementare PrevAer, la polizza sanitaria integrativa, il welfare aziendale di secondo livello e le novità del rinnovo 2025 sulla sanità settoriale.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo prevede PrevAer come fondo pensione complementare negoziale (COVIP n. 127): contributo datoriale al 3% per i gestori (dal 2026) e al 2,5% per gli handlers (dal 2025). Il rinnovo 2023 handlers ha introdotto la polizza sanitaria a carico datore (120 €/anno). Il rinnovo 2025 della Parte Generale si impegna a istituire un fondo sanitario settoriale. Le une tantum dei due rinnovi possono essere convertite in welfare aziendale.

    Dati contrattuali

    Fondo pensione complementare
    PrevAer – COVIP n. 127 – istituito nel 2000
    Contributo datoriale Gestori (dal 2026)
    3% mensile su paga base + contingenza + scatti
    Contributo datoriale Handlers (dal 2025)
    2,5% mensile (incrementato di +0,5% con rinnovo 2023)
    Polizza sanitaria Handlers
    120 €/anno a carico datore (dal 2025)
    Polizza sanitaria Gestori
    Incremento contributo aziendale (rinnovo 2025)
    Fondo sanitario settoriale
    In fase di istituzione – impegno Parte Generale 7 febbraio 2025

    Tabella riepilogativa: welfare e contribuzioni

    Welfare e previdenza complementare – CCNL Trasporto Aereo: confronto Gestori e Handlers
    Voce Gestori Aeroportuali Handlers
    Fondo pensione PrevAer – contributo datoriale 3% (dal 1° gen 2026) PrevAer – contributo datoriale 2,5% (dal 1° gen 2025)
    Polizza sanitaria Incremento aziendale (rinnovo 2025 – importo da definire in accordo) 120 €/anno a carico datore (dal 2025)
    Una tantum welfare-convertibile 500 € + 1.300 € (rinnovo 2025) – non convertibili espressamente 1.000 € o 1.150 € in welfare (rinnovo 2023)
    Banca delle ore solidale Prevista per accordo aziendale (Parte Gen. 2025) Prevista per accordo aziendale (Parte Gen. 2025)
    Smart working Su accordo individuale (Parte Gen. 2025) Su accordo individuale (Parte Gen. 2025)

    Le condizioni di contribuzione a PrevAer e le prestazioni della polizza sanitaria possono essere migliorate dalla contrattazione aziendale. Verificare l’accordo aziendale applicato e il regolamento di PrevAer disponibile su prevaer.it.

    PrevAer: il fondo pensione complementare del settore

    PrevAer è il fondo pensione complementare negoziale dei lavoratori del trasporto aereo e delle attività aeroportuali. È stato costituito nel giugno 2000 come associazione riconosciuta senza fini di lucro, gestisce il risparmio previdenziale dei lavoratori iscritti e opera nel rigoroso regime di vigilanza della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), dove è registrato con il numero 127.

    Il fondo opera secondo il principio della capitalizzazione individuale: ogni lavoratore ha una propria posizione individuale, alimentata dai contributi propri e del datore. Al momento del pensionamento (pensione di vecchiaia o anticipata INPS) la posizione maturata può essere convertita in:

    • una rendita vitalizia mensile (erogata dal fondo per tutta la vita dell’iscritto);
    • un capitale (per la quota non eccedente il 50% della posizione maturata, salvo eccezioni);
    • una combinazione di rendita e capitale.

    PrevAer investe in linee di investimento differenziate per profilo di rischio (garantita, obbligazionaria, bilanciata, azionaria): l’iscritto può scegliere la linea più adatta alla propria età e propensione al rischio.

    Come funziona il contributo datoriale

    Il contributo datoriale a PrevAer è un importo aggiuntivo alla retribuzione che il datore versa direttamente al fondo. Non è tassato in busta paga per il lavoratore (fino al limite deducibile di 5.164,57 € annui) e non è soggetto a contribuzione previdenziale ordinaria. Per il lavoratore che aderisce a PrevAer e versa anche il proprio contributo minimo, il rendimento dell’adesione è amplificato dal contributo datoriale.

    Esempio pratico: un handler al 4° livello (base contributiva: 1.182,47 + 522,19 = 1.704,66 €) con contributo datoriale al 2,5% riceve da PrevAer 1.704,66 × 2,5% = 42,62 € mensili, pari a circa 511 € annui di contribuzione datoriale aggiuntiva, completamente detassata in capo al lavoratore.

    La polizza sanitaria integrativa

    Il rinnovo della sezione Handlers del 25 ottobre 2023 ha introdotto per la prima volta nel settore handling una polizza sanitaria integrativa a carico del datore di lavoro, con un premio minimo di 120 € annui. Si tratta di una copertura assicurativa sanitaria che integra il SSN per spese mediche specialistiche, ricoveri, cure odontoiatriche o fisioterapeutiche.

    Il rinnovo dei gestori aeroportuali del 4 giugno 2025 ha previsto un incremento del contributo aziendale sulla polizza sanitaria già esistente per i gestori, rafforzando la protezione sanitaria del personale. La Parte Generale del 7 febbraio 2025 ha inoltre impegnato le parti a istituire un fondo sanitario settoriale dedicato, destinato a tutta la platea del CCNL Trasporto Aereo (circa 50.000 lavoratori), che garantirebbe prestazioni sanitarie omogenee a tutti i dipendenti del settore indipendentemente dalla sezione contrattuale applicata.

    Welfare aziendale di secondo livello

    Il welfare aziendale (flexible benefit, buoni pasto, abbonamenti, rimborsi) è regolato principalmente dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali). Il CCNL prevede alcune basi su cui costruire il welfare: la possibilità di destinare la una tantum (handlers: 1.000 € elevabili a 1.150 € in welfare), la banca delle ore solidale, lo smart working individuale e la flessibilità oraria per genitori.

    La normativa fiscale (art. 51 TUIR) prevede l’esenzione fiscale e contributiva per i benefit aziendali entro il limite di 1.000 € annui (elevato a 2.000 € con figli a carico). I flexible benefit non sostituiscono la retribuzione contrattuale ma si sommano ad essa.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a PrevAer: quanto conviene?
    Tizio, handler al 4° livello con 28 anni, valuta se aderire a PrevAer. Versando il contributo minimo proprio dell’1% (17,05 €/mese), ottiene in cambio il contributo datoriale del 2,5% (42,62 €/mese). La sua posizione PrevAer si accresce di 59,67 €/mese (17,05 + 42,62) oltre ai rendimenti del fondo. In 35 anni (fino ai 63 anni) la posizione potenziale (con rivalutazione media del 3% annuo) supererebbe i 40.000 €, convertibili in una rendita mensile integrativa. Tizio aderisce.
    Caia – Polizza sanitaria: a cosa serve e come si usa
    Caia, agente di scalo, ha la polizza sanitaria a carico del datore (120 €/anno di premio). Si rompe un dente e ha bisogno di un intervento odontoiatrico. Con la polizza sanitaria integrata ottiene il rimborso parziale della spesa: a seconda della copertura contrattuale potrebbe ricevere il 70-80% delle spese fino a un massimale annuo. Per sapere come fruire della copertura contatta l’ufficio HR dell’azienda che gestisce la polizza.
    Sempronio – Una tantum: cash o welfare?
    Sempronio riceve la comunicazione del rinnovo handlers 2023 con l’offerta di 1.000 € cash o 1.150 € in welfare aziendale. Ha due figli in asilo nido: i 1.150 € in welfare possono coprire quasi interamente 2 mesi di retta. Fiscalmente i flexible benefit (rimborso asilo) sono esenti IRPEF e contributi fino a 2.000 € per chi ha figli a carico. Sempronio sceglie il welfare: riceve 150 € in più e paga zero imposte sull’intero importo.

    Domande frequenti

    Cos’è PrevAer e chi può iscriversi?
    PrevAer è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori del trasporto aereo e delle attività aeroportuali (COVIP n. 127, istituito nel 2000). Vi aderiscono i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto Aereo: handlers, gestori aeroportuali, personale di terra di compagnie aeree, catering, cargo, ATM.
    Quanto contribuisce il datore a PrevAer?
    Per i gestori aeroportuali il contributo datoriale è del 3% mensile (dal 1° gennaio 2026). Per gli handlers è del 2,5% mensile (dal 1° gennaio 2025). La base di calcolo è paga base + contingenza + scatti di anzianità.
    Il CCNL aeroportuali prevede una polizza sanitaria?
    Sì. Il rinnovo handlers 2023 ha introdotto una polizza sanitaria a carico datore con premio minimo di 120 €/anno. Il rinnovo gestori 2025 ha rafforzato il contributo aziendale alla polizza sanitaria. La Parte Generale 2025 si impegna a istituire un fondo sanitario settoriale per tutta la platea del CCNL.
    Se non aderisco a PrevAer entro 6 mesi, cosa succede?
    Per il silenzio-assenso (D.Lgs. 252/2005), in mancanza di scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR futuro confluisce automaticamente a PrevAer (per aziende con più di 50 dipendenti). Il lavoratore perderebbe anche il contributo datoriale se non aderisce.
    I contributi a PrevAer sono deducibili dalle tasse?
    Sì. I contributi versati a PrevAer (propri e del datore) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite di 5.164,57 € annui. Questa deducibilità rende la previdenza complementare particolarmente conveniente sul piano fiscale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Generale CCNL Trasporto Aereo del 7 febbraio 2025, al rinnovo della Parte Specifica Gestori del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. PrevAer è il fondo pensione complementare del settore (www.prevaer.it, COVIP n. 127): per informazioni sulle linee di investimento, le prestazioni e l’adesione consultare direttamente il fondo. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 44 TUPI: Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

    Art. 44 TUPI: Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro ( Art.48 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993 ) 1.

    In attuazione dell' articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

    Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.

    La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

    Nota all'art. 44: – Per il testo vigente dell' art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi nelle note alle premesse.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Autovelox: quando la multa è contestabile

    Le multe da autovelox sono tra le più frequenti e anche tra le più contestabili, perché la loro validità dipende da requisiti precisi: segnalazione, omologazione e taratura dello strumento. L’articolo 142 del Codice della Strada e la giurisprudenza costituzionale fissano le condizioni che rendono legittimo l’accertamento.

    La segnalazione preventiva della postazione

    Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e rese ben visibili, in modo che il conducente sia informato della presenza del rilevatore. La mancata o inadeguata segnalazione è uno dei vizi più ricorrenti.

    La segnalazione deve essere posta a una distanza adeguata e con cartelli leggibili: se manca, la multa può essere contestata.

    Omologazione e approvazione dello strumento

    Gli apparecchi devono essere approvati o omologati secondo le procedure previste. Uno strumento privo dei requisiti formali non offre garanzie sull’attendibilità della misurazione e l’accertamento può risultare illegittimo.

    È quindi legittimo chiedere quale strumento sia stato usato e se disponga dei provvedimenti di approvazione o omologazione.

    La taratura periodica obbligatoria

    Con la sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha stabilito che gli strumenti di misura della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di taratura. Uno strumento non tarato non garantisce l’esattezza del dato rilevato.

    La mancanza della taratura periodica è oggi uno dei motivi più solidi per contestare una multa da autovelox.

    Il margine di tolleranza del 5%

    Alla velocità rilevata si applica un margine di tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h. Significa che la velocità effettivamente contestata è inferiore a quella grezza misurata dallo strumento.

    Verificare il corretto calcolo della tolleranza è utile soprattutto quando la velocità rilevata è di poco superiore al limite.

    Come verificare la regolarità

    Per valutare una contestazione conviene controllare: la presenza e la posizione della segnaletica, gli estremi dell’omologazione dello strumento, l’ultima taratura e il corretto calcolo della tolleranza.

    Questi elementi possono essere richiesti all’amministrazione e, se non risultano in regola, costituiscono motivi di ricorso al prefetto o al giudice di pace.

    Esempio concreto

    Tizio riceve una multa per aver superato il limite di 50 km/h, con velocità contestata di 58. Controlla la segnaletica e scopre che non c’era alcun cartello di preavviso dell’autovelox; chiede inoltre la documentazione di taratura dello strumento, che non risulta aggiornata. Con questi elementi Tizio può proporre ricorso, facendo valere sia la mancata segnalazione sia l’assenza di taratura periodica.

    Autovelox fissi, mobili e centri abitati

    Le regole su segnalazione e visibilità valgono per le diverse tipologie di controllo: postazioni fisse, apparecchi mobili e rilevatori collocati nei centri abitati. In ambito urbano la collocazione delle postazioni è soggetta a una regolamentazione specifica, volta a garantire trasparenza e sicurezza.

    Il conducente deve poter percepire in anticipo la presenza del controllo: una segnalazione tardiva o nascosta vanifica la funzione di prevenzione e diventa un elemento di contestazione. Verificare la coerenza fra tipo di postazione, segnaletica e limite in vigore nel tratto è quindi parte essenziale dell’analisi.

    Dove far valere i vizi

    I vizi dell’accertamento autovelox si fanno valere con ricorso al prefetto (entro 60 giorni, gratuito) o con ricorso al giudice di pace (entro 30 giorni, con contributo unificato). Il giudice di pace è spesso preferibile quando si vuole un esame tecnico della documentazione.

    In entrambi i casi è utile allegare ogni elemento che dimostri l’irregolarità della postazione o dello strumento. Nessun esito è garantito: la valutazione spetta all’autorità competente, ma in genere più i vizi sono documentati e oggettivi, più la contestazione risulta solida.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Gli autovelox devono sempre essere segnalati?

    Sì, le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La mancata o inadeguata segnalazione è uno dei vizi più frequenti e può rendere contestabile la multa.

    La taratura dell’autovelox è obbligatoria?

    Sì. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha imposto la verifica periodica di taratura degli strumenti. Uno strumento non tarato non garantisce l’esattezza del dato e l’accertamento può essere contestato.

    Esiste un margine di tolleranza sulla velocità?

    Sì, si applica un margine del 5% con un minimo di 5 km/h. La velocità contestata è quindi inferiore a quella grezza misurata dallo strumento.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Eredità con debiti: come proteggersi

    Un’eredità non porta solo beni: spesso porta anche debiti. Sapere come si ripartiscono e come ci si protegge è essenziale per non trovarsi a pagare con il proprio patrimonio. In questa guida vediamo la regola della ripartizione dei debiti tra coeredi, il rischio dell’accettazione pura e gli strumenti per mettersi al riparo.

    I debiti fanno parte dell’eredità

    Accettando l’eredità si subentra nella posizione del defunto: si acquistano i suoi beni, ma si assumono anche i suoi debiti. Patrimonio attivo e passivo passano insieme.

    Per questo, prima di accettare, è prudente farsi un’idea della situazione: se i debiti superano i beni, accettare senza cautele può rivelarsi un errore costoso.

    La ripartizione tra i coeredi

    Quando gli eredi sono più di uno, l’articolo 752 del Codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle proprie quote, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.

    Chi ha una quota maggiore sopporta una parte maggiore dei debiti; chi ha una quota minore contribuisce in misura ridotta. La proporzione segue quella delle quote ereditarie.

    Il rischio dell’accettazione pura e semplice

    Chi accetta l’eredità puramente e semplicemente confonde il proprio patrimonio con quello del defunto. La conseguenza è che risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore dell’eredità (ultra vires): se i beni non bastano, paga con i propri.

    È il rischio principale di un’accettazione affrettata: si possono ereditare debiti che intaccano risparmi e beni personali.

    Proteggersi con il beneficio d’inventario

    Lo strumento di protezione per eccellenza è l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 484). Tiene separati i due patrimoni e limita la responsabilità dell’erede al valore dei beni ricevuti.

    In questo modo, se i debiti superano l’attivo, l’erede non rischia nulla del proprio: paga solo fino a concorrenza di quanto ha ereditato.

    Proteggersi con la rinuncia

    Quando l’eredità è chiaramente passiva, l’alternativa è la rinuncia (art. 519). Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non risponde dei debiti.

    È la scelta radicale: si perde ogni diritto sui beni, ma ci si libera completamente dei debiti. Va fatta con dichiarazione al notaio o in tribunale.

    Come scegliere tra le opzioni

    La decisione dipende dal rapporto tra attivo e passivo:

    • se i beni superano nettamente i debiti, si può anche accettare puramente e semplicemente;
    • se la situazione è incerta o i debiti potrebbero essere rilevanti, conviene il beneficio d’inventario;
    • se i debiti superano sicuramente i beni, la rinuncia è la scelta più sicura.

    Nel dubbio, il beneficio d’inventario è la via prudente: consente di incassare l’eventuale attivo netto senza esporre il proprio patrimonio.

    Un esempio concreto

    Caio e Caia ereditano dal padre in parti uguali. L’asse comprende beni per 80.000 euro e debiti per 120.000 euro. Se entrambi accettassero puramente e semplicemente, ciascuno risponderebbe della metà dei debiti, 60.000 euro, anche con i propri risparmi. Accettando invece con beneficio d’inventario, ciascuno risponde solo nei limiti del valore ricevuto. Valutando che l’eredità è in perdita, possono anche scegliere di rinunciare e liberarsi del tutto dei debiti.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Se accetto l’eredità, pago i debiti anche con i miei beni?

    Dipende da come accetti. Con l’accettazione pura e semplice rispondi dei debiti anche oltre il valore dell’eredità, quindi con il tuo patrimonio. Con il beneficio d’inventario rispondi solo entro il valore dei beni ricevuti.

    Come si dividono i debiti tra più eredi?

    Secondo l’articolo 752 i coeredi contribuiscono ai debiti in proporzione alle proprie quote, salvo diversa disposizione del testatore.

    Conviene rinunciare se ci sono troppi debiti?

    Se i debiti superano sicuramente i beni, la rinuncia è la soluzione più sicura: chi rinuncia non risponde dei debiti. Se la situazione è incerta, è preferibile il beneficio d’inventario.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Detrazione ristrutturazione edilizia 2026: aliquote 50% e 36%

    In sintesi

    • Aliquota differenziata dal 2025: 50% per interventi sull’abitazione principale dei titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento; 36% in tutti gli altri casi.
    • Limite di spesa 96.000 euro per unità immobiliare oggetto di intervento, da considerare cumulativamente con le spese degli anni precedenti se i lavori proseguono.
    • Ripartizione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta.
    • Interventi ammessi: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali.
    • Obbligo di bonifico «parlante» con causale del versamento, codice fiscale del contribuente e codice fiscale o partita IVA dell’impresa beneficiaria.
    • Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori tramite il portale bonusfiscali.enea.it, obbligatoria per gli interventi che comportano risparmio energetico.

    Come funziona la detrazione ristrutturazione edilizia nel 730/2026

    La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR e spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2025 per una vasta gamma di interventi su immobili residenziali esistenti. Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota non è più unica: la misura del 50% è riservata ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento che eseguono interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre per tutti gli altri immobili l’aliquota si riduce al 36%.

    Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Se i lavori iniziati in anni precedenti proseguono nel 2025, occorre sottrarre quanto già speso negli anni pregressi dallo stesso contribuente per il medesimo intervento: nell’anno corrente si può indicare al massimo la differenza tra 96.000 euro e le spese già sostenute. La detrazione è suddivisa obbligatoriamente in 10 quote annuali costanti di pari importo.

    Gli interventi ammessi comprendono la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali. Rientrano nella detrazione anche la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi e la realizzazione di box o posti auto pertinenziali. I pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario.

    Nel modello 730/2026 le spese vanno indicate nei righi da E41 a E43 della Sezione III-A del quadro E. Per le spese sostenute nel 2025 è obbligatorio compilare anche la Sezione III-B con i dati catastali dell’immobile. Se i lavori interessano parti comuni condominiali, va indicato il codice fiscale del condominio nella colonna 3 e barrata la casella ‘Condominio’ nella Sezione III-B.

    Aliquote e massimali 2025 – detrazione ristrutturazione edilizia
    Immobile / situazione Aliquota Limite spesa Detrazione massima
    Abitazione principale (proprietà o dir. reale di godimento) 50% 96.000 euro 48.000 euro
    Altri immobili residenziali (seconda casa, locato, ecc.) 36% 96.000 euro 34.560 euro
    Ripartizione 10 rate annuali

    Esempio pratico

    • Tizio, proprietario e residente nella propria abitazione principale, sostiene nel 2025 spese di ristrutturazione per 80.000 euro (rifacimento bagni e impianto elettrico). Aliquota applicabile: 50%. Detrazione totale: 80.000 × 50% = 40.000 euro, fruibile in 10 rate da 4.000 euro ciascuna a partire dalla dichiarazione 2026. Caio, invece, ristruttura un appartamento che affitta a terzi spendendo 60.000 euro: aliquota 36%, detrazione totale 21.600 euro, rate annuali di 2.160 euro.

    Documenti necessari

    • Fatture delle imprese esecutrici dei lavori
    • Ricevute dei bonifici bancari o postali soggetti a ritenuta (con causale, CF contribuente e P.IVA impresa)
    • Concessione edilizia, DIA o SCIA oppure autocertificazione per gli interventi non soggetti a titolo abilitativo
    • Dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi (da riportare in Sezione III-B del quadro E)
    • Ricevuta di trasmissione dati all’ENEA (per interventi con risparmio energetico), entro 90 giorni dalla fine lavori
    • Delibera condominiale e tabella millesimale, in caso di lavori su parti comuni

    Lavori di ristrutturazione sull'abitazione principale avviati in anni precedenti

    Scenario. Sempronio ha sostenuto 30.000 euro nel 2023 e 10.000 euro nel 2024 per la ristrutturazione del proprio appartamento (abitazione principale). Nel 2025 intende completare i lavori sostenendo ulteriori 60.000 euro.

    Come si applica. Il limite massimo di spesa agevolabile è 96.000 euro. Poiché negli anni precedenti Sempronio ha già speso 40.000 euro (30.000 + 10.000), nel 2025 potrà indicare al massimo 56.000 euro (96.000 – 40.000). L’aliquota applicabile alle spese 2025 è del 50%, trattandosi di abitazione principale. La detrazione sulle spese 2025 sarà al massimo 56.000 × 50% = 28.000 euro, in 10 rate da 2.800 euro.

    In pratica

    • Compilare la colonna 4 con codice ‘1’ (spese relative a un intervento iniziato in anni precedenti)
    • In colonna 9 indicare 56.000 euro (non i 60.000 reali, in quanto si supererebbe il limite di 96.000)
    • Barrare la colonna 7 con codice ‘3’ per applicare l’aliquota del 50% per abitazione principale

    Condomino con spese per parti comuni

    Scenario. Caio è condomino in un palazzo che nel 2025 esegue lavori di manutenzione straordinaria alle parti comuni (rifacimento del tetto). La quota di spesa imputata a Caio è di 15.000 euro, versati al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione.

    Come si applica. Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici residenziali danno diritto alla detrazione se effettivamente versate al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione. L’aliquota è del 36% poiché le parti comuni non sono ‘abitazione principale’ del singolo condomino ai fini di questa disposizione. Detrazione: 15.000 × 36% = 5.400 euro, in 10 rate da 540 euro.

    In pratica

    • Indicare in colonna 3 il codice fiscale del condominio (o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta di condominio minimo senza CF)
    • Barrare la casella ‘Condominio’ nella Sezione III-B; non compilare le colonne dei dati catastali (le indica l’amministratore nel quadro K)
    • Conservare la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota di detrazione per la ristrutturazione nel 2025?

    Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota è del 50% per i lavori sull’abitazione principale eseguiti da chi è titolare di proprietà o di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.). Per tutti gli altri immobili residenziali l’aliquota scende al 36%.

    Qual è il limite massimo di spesa agevolabile?

    Il limite è di 96.000 euro per unità immobiliare. Se i lavori proseguono in anni successivi al primo, il limite va calcolato sottraendo le spese già sostenute negli anni precedenti per lo stesso intervento.

    La detrazione spetta anche all'inquilino o al comodatario?

    Sì, la detrazione spetta a chi sostiene effettivamente la spesa e possiede o detiene l’immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato). L’aliquota del 50% per abitazione principale richiede però che chi la richiede sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.

    Quali documenti servono per la detrazione?

    Le fatture delle imprese, le ricevute dei bonifici soggetti a ritenuta (con causale, CF contribuente e P.IVA impresa), il titolo abilitativo o autocertificazione per lavori non soggetti a titolo, i dati catastali dell’immobile e, per gli interventi con risparmio energetico, la ricevuta di trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

    In quante rate va suddivisa la detrazione?

    La detrazione va sempre suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta. Non è possibile scegliere un numero diverso di rate per le spese ordinarie di ristrutturazione.

    Il bonus vale anche per la seconda casa?

    Sì, la detrazione spetta anche per immobili diversi dall’abitazione principale (seconda casa, immobile locato, ecc.), ma con l’aliquota ridotta al 36% invece del 50%.

    Vedi anche: Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, Acquisto immobile ristrutturato da impresa, Bonus barriere architettoniche 75% e Ristrutturazione.

  • Art. 318 quater Cod. Amb. – Verifica dell’adempimento

    Art. 318 Quater Cod. Amb. – Verifica dell’adempimento

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell’articolo 318-ter, comma

    4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti

    3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

  • Detrazione spese veterinarie 2026 nel 730: tetto e franchigia

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese veterinarie sostenute nel 2025.
    • Il tetto massimo è 550 euro: non puoi indicare di più nel 730.
    • C’è una franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola solo sulla parte eccedente.
    • Il risparmio fiscale massimo teorico è 79,99 euro (19% di 421 euro, cioè 550 meno 129,11).
    • Sono ammessi solo gli animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
    • Il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Come funziona la detrazione per le spese veterinarie

    Se nel 2025 hai portato il tuo cane o gatto dal veterinario, una parte di quelle spese può ridurre le tasse che paghi. La detrazione è del 19%, ma funziona in modo leggermente diverso rispetto ad altre: c’è sia un tetto massimo che una franchigia, cioè una parte di spesa che resta sempre a tuo carico.

    La franchigia è di 129,11 euro. Questo significa che le prime 129,11 euro di spesa veterinaria non danno diritto ad alcuna detrazione. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte che supera quella soglia. Il tetto massimo indicabile nel 730 è invece 550 euro: anche se hai speso di più, puoi portare al massimo 550 euro. In pratica, la base su cui calcoli il 19% è al massimo 550 – 129,11 = 420,89 euro, arrotondati a 421 euro, con un risparmio massimo di circa 79,99 euro.

    La detrazione vale per gli animali legalmente detenuti per compagnia o per la pratica sportiva. Rientrano quindi cani e gatti da compagnia, cavalli da sport, e in generale gli animali domestici regolarmente detenuti. Non rientrano invece gli animali allevati a scopo commerciale o da reddito.

    Come per tutte le detrazioni del 19%, il pagamento deve essere tracciabile: non si può pagare in contanti e poi detrarre. Sono ammessi bonifici, carte di debito e di credito, bancomat e altri mezzi elettronici.

    Riepilogo detrazione spese veterinarie
    Voce Importo
    Aliquota di detrazione 19%
    Tetto massimo indicabile 550,00 euro
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro
    Base massima su cui si calcola il 19% 420,89 euro (cioè 550 – 129,11)
    Risparmio fiscale massimo circa 79,99 euro
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice 29

    Esempio pratico

    • Tizio ha speso nel 2025 600 euro dal veterinario per il suo cane. Nel 730 indica 550 euro (il tetto massimo). Chi presta assistenza fiscale (CAF o commercialista) calcola la detrazione del 19% solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro: 550 – 129,11 = 420,89 euro. Il 19% di 420,89 euro vale circa 79,97 euro di risparmio fiscale. Se Tizio avesse speso invece 200 euro, indicherebbe 200 euro, e la detrazione sarebbe calcolata su 200 – 129,11 = 70,89 euro, pari a circa 13,47 euro di risparmio.

    Documenti necessari

    • Fattura del veterinario intestata al contribuente
    • Scontrino fiscale o ricevuta per farmaci veterinari prescritti
    • Estratto conto o ricevuta che prova il pagamento tracciabile
    • Documentazione che attesti la legale detenzione dell’animale (libretto sanitario, microchip, ecc.)

    Caio porta il gatto dal veterinario per una visita e cure

    Scenario. Caio ha un gatto e nel 2025 ha sostenuto spese veterinarie per 320 euro (visite, analisi e farmaci prescritti), pagati con carta di credito.

    Come si applica. Caio indica nel 730 il totale di 320 euro (sotto il tetto di 550). La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente la franchigia: 320 – 129,11 = 190,89 euro. Il 19% di 190,89 euro vale circa 36,27 euro di risparmio fiscale.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 320 euro
    • Il CAF sottrae automaticamente la franchigia di 129,11 euro
    • Risparmio fiscale: circa 36,27 euro (19% di 190,89)

    Tizio ha spese veterinarie superiori al tetto

    Scenario. Tizio ha un cane che si è fatto male: visita, radiografie, intervento chirurgico e farmaci per un totale di 900 euro, pagati con bonifici.

    Come si applica. Tizio può indicare nel 730 al massimo 550 euro, anche se ha speso 900. La detrazione del 19% si calcola su 550 – 129,11 = 420,89 euro, cioè circa 79,97 euro di risparmio. I restanti 350 euro di spesa (900 – 550) non danno diritto ad alcuna detrazione.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 550 euro (non 900)
    • La parte eccedente il tetto non è mai detraibile
    • Risparmio fiscale massimo: circa 79,99 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali animali danno diritto alla detrazione veterinaria?

    Gli animali legalmente detenuti per compagnia (cani, gatti, ecc.) o per la pratica sportiva (ad esempio cavalli da equitazione). Non sono ammessi gli animali allevati per scopi commerciali o di reddito.

    Qual è il risparmio massimo con la detrazione veterinaria?

    Il risparmio fiscale massimo è di circa 79,99 euro: è il 19% della differenza tra il tetto di 550 euro e la franchigia di 129,11 euro.

    Se ho speso meno di 129,11 euro dal veterinario, posso detrarre qualcosa?

    No. La franchigia di 129,11 euro è la parte che resta sempre a tuo carico. Se la spesa non supera quella soglia, non c’è nulla da detrarre.

    Rientrano i farmaci veterinari?

    Sì, i farmaci prescritti dal veterinario rientrano nelle spese detraibili, a condizione di avere la fattura o lo scontrino fiscale e di aver pagato in modo tracciabile.

    Posso detrarre le spese veterinarie di animali non miei?

    La detrazione spetta per gli animali legalmente detenuti dal contribuente. Non è prevista una possibilità di detrarre spese per animali intestati ad altri soggetti.

    Dove si indicano le spese veterinarie nel 730?

    Nei righi da E8 a E10, con il codice 29. L’importo massimo indicabile è 550 euro anche se la spesa reale è superiore.

    Vedi anche: Spese veterinarie, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie e Spese mediche oltre 15.493 euro.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Supporto Formazione e Lavoro (SFL) 2026: a chi spetta, importo e domanda (esempio)

    In sintesi

    • L’SFL è il sostegno erogato dall’INPS ai soggetti tra 18 e 59 anni inseriti in percorsi di formazione, qualificazione, orientamento e politiche attive.
    • È una misura attivante: il beneficio è condizionato alla partecipazione effettiva ai percorsi, gestiti tramite la piattaforma SIISL.
    • La novità del comma 158 riguarda la durata: 18 mesi iniziali, poi rinnovi di 12 mesi ciascuno previa nuova domanda.
    • Rispetto al passato (di fatto 12 mesi più un solo rinnovo) la misura diventa rinnovabile più volte.
    • La disciplina di base resta negli artt. 12 (requisiti), 13 (importi) e 3 (durata) del D.L. 48/2023.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 158 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica la durata del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), introdotto dal D.L. 48/2023 («Decreto Lavoro»): erogazione iniziale fino a 18 mesi, primo rinnovo di 12 mesi previa nuova domanda, e ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda.

    Approfondimento normativo completo: Comma 158 LB 2026: rinnovo Supporto Formazione e Lavoro (SFL).

    Cos'è l'SFL e cosa cambia con il comma 158

    Il Supporto Formazione e Lavoro è una delle due misure introdotte dal D.L. 48/2023 (insieme all’Assegno di Inclusione) per sostituire il vecchio Reddito di cittadinanza. È rivolto a chi, pur in condizione di fragilità economica, è attivabile al lavoro: soggetti tra 18 e 59 anni inseriti in percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.

    Si tratta di una misura attivante in senso stretto: l’erogazione è condizionata alla partecipazione effettiva ai percorsi, gestiti attraverso la piattaforma SIISL e la presa in carico dei servizi per il lavoro. Non è quindi un sostegno passivo, ma uno strumento legato a un patto di attivazione.

    Il comma 158 interviene sulla durata (art. 3, comma 2, del D.L. 48/2023), prevedendo tre regimi: erogazione iniziale per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi; primo rinnovo per ulteriori 12 mesi previa nuova domanda; rinnovi successivi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda. Rispetto alla disciplina previgente, che limitava di fatto la misura a 12 mesi più un solo rinnovo, la novità sostanziale è la rinnovabilità ripetuta del beneficio.

    Requisiti e adempimenti da verificare

    • L’età compresa tra 18 e 59 anni e la condizione economica richiesta dall’art. 12 del D.L. 48/2023.
    • L’iscrizione e l’attivazione sulla piattaforma SIISL e la presa in carico dei servizi per il lavoro.
    • L’effettiva partecipazione ai percorsi: l’SFL è condizionato all’attivazione, pena la decadenza.
    • I termini per la nuova domanda in occasione dei rinnovi (iniziale 18 mesi, poi 12+12…).
    • L’importo mensile del sostegno è pari a 500 euro (art. 13 D.L. 48/2023 e succ. adeguamenti), erogato per l’intera durata di fruizione, compresi i periodi di rinnovo introdotti dal comma 158 LB 2026.

    Caso 1 – Tizio, 35 anni, in percorso di formazione

    Scenario. Tizio ha 35 anni, è disoccupato e viene inserito in un percorso di qualificazione professionale. Vuole sapere per quanto tempo può contare sull’SFL.

    Come si legge in pratica. Con il comma 158, Tizio può ricevere l’SFL per un periodo iniziale fino a 18 mesi, a condizione di partecipare effettivamente al percorso tramite SIISL. Alla scadenza, presentando una nuova domanda, può ottenere un rinnovo di 12 mesi e, in seguito, ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno.

    In pratica

    • Erogazione iniziale fino a 18 mesi.
    • Rinnovi di 12 mesi ciascuno, previa nuova domanda.
    • Beneficio condizionato alla partecipazione effettiva (SIISL).

    Caso 2 – Caia confronta vecchia e nuova durata

    Scenario. Caia aveva già percepito l’SFL in passato per 12 mesi e ricorda un solo rinnovo. Si chiede se ora le regole consentano di più.

    Come si legge in pratica. Sì. Nel regime previgente la misura era di fatto limitata a 12 mesi più un solo rinnovo di 12. Con il comma 158 l’erogazione iniziale arriva a 18 mesi e i rinnovi di 12 mesi possono ripetersi più volte, sempre previa nuova domanda e nel rispetto delle condizioni di attivazione.

    Confronto

    • Prima: 12 mesi + un solo rinnovo di 12.
    • Dal 2026: 18 mesi iniziali + rinnovi ripetuti di 12.
    • Sempre subordinato a nuova domanda e attivazione.

    Caso 3 – Sempronio interrompe il percorso

    Scenario. Sempronio percepisce l’SFL ma smette di partecipare alle attività di formazione e orientamento.

    Come si legge in pratica. L’SFL è una misura attivante: l’erogazione è condizionata alla partecipazione effettiva ai percorsi. L’interruzione ingiustificata espone al rischio di decadenza dal beneficio. Per non perderlo, Sempronio deve mantenere gli impegni del patto di attivazione gestito tramite SIISL e i servizi per il lavoro.

    Attenzione

    • Beneficio legato alla partecipazione effettiva ai percorsi.
    • L’interruzione ingiustificata può comportare decadenza.
    • Gli obblighi passano dalla piattaforma SIISL.

    Quando conviene una verifica

    Per orientarti tra requisiti, domanda e percorsi di attivazione può essere utile il supporto di un patronato o di un consulente del lavoro: trova un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quanto dura l'SFL con le regole 2026?

    Il comma 158 della Legge di Bilancio 2026 prevede un’erogazione iniziale fino a 18 mesi, un primo rinnovo di 12 mesi previa nuova domanda e ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda.

    Chi può chiedere il Supporto Formazione e Lavoro?

    I soggetti tra 18 e 59 anni in possesso dei requisiti dell’art. 12 del D.L. 48/2023, inseriti in percorsi di formazione, qualificazione, orientamento e politiche attive, attivati tramite la piattaforma SIISL.

    L'SFL è compatibile con l'Assegno di Inclusione?

    SFL e Assegno di Inclusione sono le due misure introdotte dal D.L. 48/2023 con presupposti diversi (attivabilità al lavoro per l’SFL). La compatibilità nel singolo caso va verificata con l’INPS e i servizi competenti.

    Cosa succede se non partecipo ai percorsi?

    L’SFL è una misura attivante: il beneficio è condizionato alla partecipazione effettiva. L’interruzione ingiustificata può comportare la decadenza dal sostegno.

    Come si presenta la domanda di rinnovo?

    Ogni rinnovo (di 12 mesi) richiede una nuova domanda. Le modalità e i termini operativi sono definiti dalle istruzioni dell’INPS e dalla gestione tramite SIISL.

  • Chi può presentare il 730 2026 e chi è esonerato dalla dichiarazione

    In sintesi

    • Possono usare il 730: lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi assimilati, soci di cooperative, sacerdoti, parlamentari e altre categorie specifiche.
    • Esonero senza limite di reddito: chi possiede solo redditi da lavoro dipendente o pensione da un unico sostituto, senza addizionali dovute, è esonerato dalla dichiarazione.
    • Esonero con limite di reddito: dipendente o assimilato con reddito fino a 8.500 euro, pensionato fino a 8.500 euro, pensionato con terreni fino a 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni).
    • Condizione generale di esonero: imposta netta non superiore a 10,33 euro (dopo detrazioni e ritenute).
    • Non possono usare il 730: contribuenti con redditi d’impresa, partita IVA, non residenti in Italia nel 2025/2026, obbligati a presentare IVA o IRAP.
    • Conviene presentarlo anche in esonero: per dichiarare spese detraibili, fruire di deduzioni o recuperare crediti da dichiarazioni precedenti.

    Chi può e chi non può presentare il Modello 730/2026

    Il Modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 e può essere utilizzato da una platea ampia di contribuenti. Tuttavia, non è uno strumento universale: alcune categorie sono obbligate a usare il Modello REDDITI Persone Fisiche, mentre altre sono del tutto esonerate dall’obbligo di presentare qualsiasi dichiarazione.

    Possono utilizzare il Modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2026 sono pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani all’estero con retribuzione convenzionale), percettori di indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (es. cassa integrazione, indennità di mobilità), soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di piccola pesca, sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive, persone impegnate in lavori socialmente utili, lavoratori a tempo determinato inferiore all’anno e personale scolastico a tempo determinato con contratto almeno settembre 2025-giugno 2026.

    Non possono invece presentare il 730 coloro che nel 2025 hanno percepito redditi d’impresa (anche in forma di partecipazione), redditi di lavoro autonomo che richiedono la partita IVA, redditi da ‘trust’ come beneficiari, o coloro che devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP o Mod. 770. Sono esclusi anche i contribuenti non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026.

    Il contribuente ha diritto a presentare il 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (730 senza sostituto), sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. In questo caso, in caso di credito il rimborso è erogato dall’Agenzia delle Entrate; in caso di debito il pagamento avviene tramite modello F24.

    Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026
    Tipo di reddito Limite di reddito Condizioni
    Solo lavoro dipendente o pensione (unico sostituto) Nessuno Detrazioni per familiari spettanti, nessuna addizionale dovuta
    Terreni e/o fabbricati (incl. abitazione principale) 500 euro Nessuna condizione aggiuntiva
    Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie 8.500 euro Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
    Pensione + altre tipologie di reddito 8.500 euro Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni; detrazioni familiari spettanti
    Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni) Stesse condizioni del rigo precedente
    Redditi assimilati e altri senza rapporto al periodo di lavoro 5.500 euro Es. attivita' libero-professionale intramuraria SSN, occasionali
    Compensi da bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche 30.658,28 euro Finalita' dilettantistiche
    Compensi da attivita' sportive dilettantistiche o sportivi under 23 15.000 euro Settore dilettantismo o professionismo under 23
    Condizione generale Imposta netta non superiore a 10,33 euro Contribuente non obbligato alla tenuta scritture contabili

    Esempio pratico

    • Sempronio, pensionato, ha percepito nel 2025 una pensione di 8.200 euro e possiede un piccolo appezzamento di terreno con reddito di 120 euro. Il totale e’ inferiore a 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni), quindi Sempronio e’ esonerato dalla dichiarazione. Tuttavia, avendo sostenuto spese mediche non presenti nel 730 precompilato, decide comunque di presentarlo per recuperare la detrazione spettante. La presentazione facoltativa in caso di esonero e’ espressamente consentita dalle istruzioni AdE.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal sostituto d’imposta
    • Documentazione dei redditi percepiti (pensione, redditi fondiari, assegni periodici)
    • Attestazione delle detrazioni per familiari a carico gia’ riconosciute dal sostituto
    • Documentazione degli oneri detraibili o deducibili eventualmente da dichiarare
    • Modello F24 per il pagamento di eventuali importi a debito (solo in caso di 730 senza sostituto)

    Caso 1: Tizio, dipendente con reddito basso e piu' fonti

    Scenario. Tizio lavora a tempo determinato per 9 mesi e ha percepito un reddito complessivo di 7.800 euro nel 2025, piu’ un piccolo reddito da locazione breve. Si chiede se deve presentare la dichiarazione.

    Come si applica. Tizio non rientra nell’esonero semplice (unico sostituto), perche’ ha piu’ fonti di reddito. Il reddito complessivo supera la soglia di esonero generale di 10,33 euro di imposta netta. Deve quindi presentare il 730 o il Modello REDDITI. Poiche’ e’ un lavoratore dipendente, puo’ usare il 730; il reddito da locazione breve (fino a 4 appartamenti) va indicato nel Quadro B o D secondo la sua posizione.

    In pratica

    • Verificare se il reddito complessivo supera la soglia di esonero confrontando la propria situazione con le tabelle nelle istruzioni AdE.
    • In presenza di piu’ fonti di reddito, presentare il 730 entro il 30 settembre rivolgendosi al CAF o al sostituto d’imposta.
    • Non confondere l’esonero dall’obbligo con la convenienza a presentare: anche in esonero si puo’ dichiarare per recuperare spese detraibili.

    Caso 2: Caio, pensionato esonerato che sceglie comunque di dichiarare

    Scenario. Caio e’ pensionato con reddito di 7.400 euro e terreni per 150 euro. E’ esonerato dalla dichiarazione. Nel 2025 ha pero’ sostenuto spese mediche per 1.200 euro non incluse nel precompilato.

    Come si applica. Caio rientra nell’esonero: pensione 7.400 euro (sotto 7.500) + terreni 150 euro (sotto 185,92). Non e’ obbligato a dichiarare. Tuttavia, le istruzioni AdE consentono espressamente di presentare la dichiarazione anche in caso di esonero per dichiarare spese sostenute o fruire di detrazioni. Presentando il 730, Caio potra’ ottenere il rimborso dell’IRPEF sulle spese mediche, che verra’ erogato dall’ente pensionistico ad agosto o settembre.

    In pratica

    • Anche se esonerato, presentare il 730 permette di recuperare detrazioni per spese sanitarie, ristrutturazioni, interessi sul mutuo e altri oneri.
    • Il rimborso per i pensionati viene erogato a partire da agosto o settembre dall’ente pensionistico.
    • Conservare la documentazione delle spese fino al 31 dicembre 2031.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un lavoratore a tempo determinato puo' presentare il 730?

    Si’. I lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all’anno possono usare il 730 precompilato direttamente tramite il sito AdE, oppure rivolgersi al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione al terzo mese successivo, o al CAF/professionista nelle stesse condizioni.

    Chi ha una partita IVA puo' usare il 730?

    No. Chi nel 2025 ha percepito redditi di lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA deve presentare il Modello REDDITI Persone Fisiche e non puo’ utilizzare il Modello 730.

    Qual e' il limite di reddito per essere esonerati dalla dichiarazione se si e' solo pensionati?

    Un pensionato con unico sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio, le detrazioni per familiari a carico spettanti e nessuna addizionale dovuta, e’ esonerato indipendentemente dall’importo della pensione. Se ha anche terreni e abitazione principale, il limite scende a 7.500 euro di pensione + 185,92 euro di reddito fondiario da terreni.

    Se sono esonerato, conviene comunque presentare il 730?

    Spesso si’. La presentazione facoltativa e’ espressamente prevista per dichiarare spese detraibili (mediche, ristrutturazioni, interessi sul mutuo), fruire di deduzioni o recuperare crediti da dichiarazioni precedenti. Il rimborso eventuale viene erogato direttamente.

    Un contribuente non residente in Italia nel 2025 puo' usare il 730?

    No. I contribuenti che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia devono utilizzare esclusivamente il Modello REDDITI Persone Fisiche.

    Un produttore agricolo puo' usare il 730?

    Si’, se e’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA. Questi soggetti rientrano tra le categorie abilitate all’uso del Modello 730.