Autore: Andrea Marton

  • Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Art. 769 c.p.c. – Istanza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’inventario può essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.

    L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

    Il pretore provvede con decreto.

  • Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale

    Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale

    Art. 768 c.p.c. – Disposizione generale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

  • Articolo 767 Codice di Procedura Civile: Alterazioni nello stato dei sigilli

    Articolo 767 Codice di Procedura Civile: Alterazioni nello stato dei sigilli

    Art. 767 c.p.c. – Alterazioni nello stato dei sigilli

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

    Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.

  • Articolo 766 Codice di Procedura Civile: Avviso alle persone interessate

    Articolo 766 Codice di Procedura Civile: Avviso alle persone interessate

    Art. 766 c.p.c. – Avviso alle persone interessate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.

  • Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente

    Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente

    Art. 765 c.p.c. – Ufficiale procedente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La rimozione dei sigilli e eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

    Se non occorre l’inventario, la rimozione e eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

  • Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 764 c.p.c. – Opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore.

    Il pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.

    Il pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

  • Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozione

    Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozione

    Art. 763 c.p.c. – Provvedimento di rimozione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La rimozione dei sigilli e ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

    Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.

    L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

  • Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine

    Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine

    Art. 762 c.p.c. – Termine

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

    Se alcuno degli eredi e minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

  • Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati

    Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati

    Art. 761 c.p.c. – Accesso nei luoghi sigillati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.

  • Articolo 760 Codice di Procedura Civile: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

    Articolo 760 Codice di Procedura Civile: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

    Art. 760 c.p.c. – Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

    Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.