Autore: Andrea Marton

  • Liquidazioni IVA omesse 2026: cosa cambia con i nuovi controlli, esempio

    In sintesi

    • Novità: nuovo art. 54-bis.1 inserito nel DPR 633/72 dalla legge di bilancio 2026.
    • Ambito: omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
    • Strumenti dell’AdE: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche.
    • Credito da periodo precedente: non considerato nella liquidazione automatica.
    • Scomputo: solo i versamenti effettivamente eseguiti sono detratti dall’imposta liquidata.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633 il nuovo art. 54-bis.1, che attribuisce all’Agenzia delle entrate il potere di liquidare l’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale, anche con procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei dati delle liquidazioni periodiche. La norma attua la riforma 1.12 del PNRR sull’amministrazione fiscale. Un provvedimento direttoriale AdE definirà le modalità operative.

    Approfondimento normativo completo: Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA.

    Il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72: come funziona la liquidazione IVA automatica

    Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) dà attuazione alla riforma 1.12 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativa alla modernizzazione dell’amministrazione fiscale. La misura introduce nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633 – il decreto IVA – un nuovo articolo, il 54-bis.1, che consente all’Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nelle ipotesi di omessa dichiarazione annuale, senza attendere l’avvio di un accertamento tradizionale.

    Il meccanismo si fonda sui dati già in possesso dell’Amministrazione: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici trasmessi e dati delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE). L’Agenzia può ricorrere anche a procedure automatizzate per elaborare questi dati e determinare l’imposta dovuta. Una regola specifica disciplina il trattamento del credito IVA risultante dalla dichiarazione del periodo precedente: tale credito non viene considerato nella liquidazione automatica. Dall’imposta calcolata sono invece scomputati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente.

    La norma precisa che la dichiarazione si considera omessa anche quando è presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la determinazione dell’imposta. Questo estende l’applicabilità del nuovo strumento alle ipotesi di dichiarazioni incomplete o prive dei dati essenziali, non solo a quelle di totale mancata presentazione. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, atteso ai sensi del comma 5 del nuovo art. 54-bis.1, definirà le modalità operative di comunicazione delle risultanze e i dati utilizzabili: fino alla sua pubblicazione le procedure restano da dettagliare.

    Cosa deve sapere il contribuente IVA

    • La liquidazione automatica scatta in caso di omessa dichiarazione annuale IVA (incluse le dichiarazioni incomplete).
    • L’AdE utilizza fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati LIPE già acquisiti.
    • Il credito IVA del periodo precedente non è considerato nella liquidazione automatica.
    • Vengono scomputati solo i versamenti periodici effettivamente eseguiti.
    • La liquidazione ex art. 54-bis.1 non esclude l’azione accertatrice ordinaria dell’AdE.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale di commercio al dettaglio, Bologna

    Scenario. Tizio gestisce un negozio di abbigliamento a Bologna, in regime IVA ordinario con liquidazioni mensili. Per l’anno 2025 omette di presentare la dichiarazione IVA annuale (scadenza aprile 2026). Nel corso del 2025 ha regolarmente trasmesso i corrispettivi telematici e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, ha versato la maggior parte delle liquidazioni mensili ma ne ha saltata una (novembre 2025, importo 8.400 euro). A partire dal 2026, il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72 è applicabile.

    Come si legge in pratica. L’Agenzia delle entrate, rilevata l’omessa dichiarazione annuale IVA per il 2025, può ora avvalersi del nuovo art. 54-bis.1 per procedere alla liquidazione automatica dell’imposta sulla base dei corrispettivi telematici e dei dati LIPE trasmessi da Tizio nel corso dell’anno. Dall’imposta così determinata l’AdE sconta esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti: la rata di novembre (8.400 euro) non versata rimane nel debito. Il credito IVA eventualmente risultante dalla dichiarazione 2024 non viene considerato in questa sede. Tizio si trova esposto a un debito IVA liquidato d’ufficio, più sanzioni e interessi, senza che l’AdE debba avviare un accertamento tradizionale.

    Riepilogo Caso 1

    • Omissione: dichiarazione annuale IVA 2025 non presentata.
    • Dati usati dall’AdE: corrispettivi telematici e LIPE 2025.
    • Versamenti scomputati: solo quelli effettivamente eseguiti (11 rate su 12).
    • Rata non versata (novembre): resta nel debito liquidato d’ufficio.
    • Credito 2024: non considerato nella liquidazione automatica.

    Caso 2: Caia, SRL di consulenza, Milano

    Scenario. Caia è amministratrice di una SRL di consulenza informatica a Milano. Per il 2025 presenta la dichiarazione IVA annuale, ma omette di compilare il quadro VE (operazioni attive) e il quadro VF (operazioni passive), rendendo la dichiarazione priva dei dati necessari per la determinazione dell’imposta. La normativa vigente fino al 2025 richiedeva un accertamento formale per questa fattispecie. Dal 1° gennaio 2026, il nuovo art. 54-bis.1 considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi essenziali.

    Come si legge in pratica. La dichiarazione incompleta della SRL di Caia è equiparata, ai sensi del nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, a una dichiarazione omessa. L’Agenzia delle entrate può quindi procedere alla liquidazione automatica dell’IVA utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute dalla società nel 2025. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione del 2024 non è computato in questa sede, mentre vengono scomputati i versamenti periodici effettuati durante l’anno. Caia è esposta a un accertamento d’ufficio che la norma ora rende più rapido ed efficiente, senza necessità di un procedimento accertativo tradizionale.

    Riepilogo Caso 2

    • Fattispecie: dichiarazione annuale presentata senza quadri VE e VF.
    • Qualificazione: equiparata a dichiarazione omessa ex art. 54-bis.1.
    • Dati usati dall’AdE: fatture elettroniche emesse e ricevute 2025.
    • Scomputo: versamenti periodici effettuati nel corso dell’anno.
    • Credito 2024: non considerato nella liquidazione automatica.

    Caso 3: Sempronio, azienda agricola, Verona

    Scenario. Sempronio conduce un’azienda agricola in regime speciale IVA ex art. 34 DPR 633/72. Per il 2025 omette di presentare la dichiarazione annuale. Nel corso dell’anno ha emesso fatture elettroniche per cessioni di prodotti agricoli e ha trasmesso regolarmente i dati LIPE. Il consulente si interroga se il nuovo art. 54-bis.1 si applichi anche ai soggetti in regime speciale agricolo, dove l’IVA è determinata forfettariamente per detrazione.

    Come si legge in pratica. Il nuovo art. 54-bis.1, introdotto dal comma 111 della legge di bilancio 2026, si applica in caso di omessa dichiarazione annuale IVA senza distinguere tra regimi ordinari e speciali. Tuttavia, per i soggetti in regime speciale ex art. 34 DPR 633/72 la determinazione dell’imposta segue meccanismi forfettari (detrazione per percentuali di compensazione) che potrebbero rendere più complessa la liquidazione automatica basata sulle sole fatture elettroniche. Il provvedimento direttoriale AdE, atteso in base al comma 5 del nuovo articolo, chiarirà i dati utilizzabili e le modalità operative per ciascuna tipologia di soggetto passivo. Sempronio è invitato a regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione omessa prima dell’avvio del procedimento d’ufficio.

    Riepilogo Caso 3

    • Regime: speciale agricolo ex art. 34 DPR 633/72.
    • Omissione: dichiarazione annuale IVA 2025 non presentata.
    • Applicabilità art. 54-bis.1: potenzialmente estesa, da chiarire con provvedimento AdE.
    • Dati disponibili: fatture elettroniche e LIPE trasmessi nel 2025.
    • Azione consigliata: presentare dichiarazione tardiva prima dell’avvio d’ufficio.

    Quando conviene una verifica

    Per regolarizzare la tua posizione IVA o valutare l’impatto del nuovo art. 54-bis.1: Consulta un commercialista IVA.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applica il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72?

    Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è in vigore dal 1° gennaio 2026. Il nuovo art. 54-bis.1 è pertanto applicabile alle liquidazioni d’ufficio che l’Agenzia delle entrate potrà avviare a partire da quella data, con riferimento alle dichiarazioni annuali IVA omesse entro il termine di cui all’art. 57, comma 2, DPR 633/72. Le modalità operative dettagliate dipenderanno dal provvedimento direttoriale AdE, attualmente in attesa di emanazione.

    La liquidazione automatica ex art. 54-bis.1 esclude l'accertamento ordinario?

    No. Il testo del nuovo art. 54-bis.1 precisa espressamente che la liquidazione automatica avviene senza pregiudizio dell’azione accertatrice. L’Agenzia delle entrate conserva quindi il potere di avviare un accertamento ordinario in aggiunta o in alternativa alla procedura automatizzata. I due strumenti non si escludono a vicenda: la liquidazione d’ufficio è una misura più rapida, ma non definitiva rispetto alla potestà di accertamento piena.

    Il credito IVA del periodo precedente viene considerato nella liquidazione automatica?

    No. Il comma 1 del nuovo art. 54-bis.1 stabilisce esplicitamente che non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo antecedente a quello oggetto di liquidazione. Questa scelta legislativa mira a semplificare la procedura automatizzata, ma espone il contribuente a un debito d’ufficio che potrebbe non riflettere la posizione IVA complessiva. Il credito precedente potrà essere fatto valere in sede di accertamento o di contenzioso.

    Una dichiarazione presentata senza alcuni quadri è considerata omessa?

    Sì. Il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72 equipara all’omessa presentazione anche la dichiarazione trasmessa senza i quadri dichiarativi necessari per la determinazione dell’imposta. Ciò significa che non è sufficiente presentare la dichiarazione in modo formale: occorre che essa contenga tutti i dati sostanziali richiesti (tipicamente i quadri VE e VF). Una dichiarazione priva di questi elementi è soggetta alla medesima procedura di liquidazione automatica prevista per l’omissione totale.

    Cosa sono le LIPE e come vengono usate nella liquidazione automatica?

    Le LIPE (Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) sono le comunicazioni trimestrali che i contribuenti IVA inviano all’Agenzia delle entrate con i dati delle proprie liquidazioni periodiche mensili o trimestrali. Il nuovo art. 54-bis.1 le indica come uno dei tre flussi di dati – insieme alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici – che l’AdE può utilizzare per ricostruire l’IVA dovuta in caso di dichiarazione annuale omessa. La norma consente anche procedure automatizzate di elaborazione di questi flussi.

  • Lavori nel turismo 2026: quanto spetta in più in busta paga? caso pratico

    In sintesi

    • Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per notturno e festivo
    • Non concorre alla formazione del reddito (esenzione fiscale totale, non sostitutiva)
    • Valido solo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 (misura temporanea di 9 mesi)
    • Destinato ai lavoratori del turismo, ricettivo, termale e somministrazione alimenti/bevande
    • Norma in attesa di decreto attuativo per codice tributo F24 e modalità CU/dichiarazione

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 18 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riconosce, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo, termale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. La norma è in attesa di decreto attuativo per la definizione del codice tributo F24 e delle modalità di esposizione in CU e dichiarazione dei redditi.

    Approfondimento normativo completo: Comma 18 LB26: trattamento integrativo 15% lavoro notturno e festivo turismo.

    Il trattamento integrativo speciale del 15% per i lavoratori del turismo nel 2026

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, al comma 18, un incentivo specifico per far fronte alla cronica carenza di offerta di lavoro nel settore turistico. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, ai lavoratori di alberghi, strutture ricettive, stabilimenti termali, ristoranti, bar e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale per le ore lavorate di notte e nei giorni festivi.

    Il trattamento è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi. La caratteristica principale che distingue questo strumento dall’imposta sostitutiva prevista dai commi 7-10 è che il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito del lavoratore: è una somma aggiuntiva del tutto esente da IRPEF e addizionali, non soltanto tassata a un’aliquota ridotta.

    È necessario precisare che, alla data di entrata in vigore della norma, il comma 18 è in attesa di un decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate che definisca il codice tributo da utilizzare nel modello F24, le modalità di compensazione e le indicazioni per l’esposizione nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dei redditi. Fino all’emanazione di tale provvedimento, i datori di lavoro non possono procedere all’erogazione in modo pienamente operativo: questa pagina sarà aggiornata non appena il decreto sarà pubblicato.

    Cosa verificare per applicare il trattamento integrativo del 15%

    • Verificare che l’attività rientri nel comparto turistico, ricettivo, termale o nella somministrazione di alimenti e bevande
    • Distinguere le ore di lavoro notturno e i festivi dalle ore ordinarie feriali diurne, che non rientrano nell’agevolazione
    • Controllare che le prestazioni siano collocate entro il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026
    • Attendere il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate per il codice tributo F24 e le modalità di esposizione in CU
    • Verificare con il consulente del lavoro la corretta distinzione tra il trattamento integrativo (comma 18) e la sostitutiva 15% ex comma 10, che hanno presupposti diversi

    Caso 1: Tizio, cameriere in un albergo di montagna

    Scenario. Tizio lavora come cameriere in un albergo di montagna aperto nei mesi invernali e primaverili. Da gennaio a settembre 2026 svolge turni notturni e lavora in diversi giorni festivi. La sua retribuzione lorda complessiva per queste prestazioni (ore notturne e straordinari festivi) ammonta a 3.200 euro nel periodo agevolato.

    Come si legge in pratica. Tizio ha diritto al trattamento integrativo speciale del 15% sulla retribuzione lorda di 3.200 euro relativa al lavoro notturno e festivo nel periodo gennaio-settembre 2026. Il trattamento integrativo ammonta a 480 euro, che verranno riconosciuti in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Cruciale è la caratteristica di non concorrenza al reddito: i 480 euro non aumentano la base imponibile IRPEF di Tizio, né incidono sulle addizionali. Tuttavia, poiché il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate non è ancora stato emanato, il datore di lavoro non può ancora procedere all’erogazione secondo le modalità operative definitive: dovrà attendere le istruzioni sul codice tributo F24 e sull’esposizione in CU prima di liquidare le somme.

    Riepilogo Caso 1

    • Retribuzione lorda notturno + festivo gen-set 2026: 3.200 euro
    • Trattamento integrativo speciale (15%): 480 euro
    • Natura fiscale: non concorre al reddito (esenzione totale, non sostitutiva)
    • Periodo di applicazione: 1° gennaio – 30 settembre 2026
    • Attenzione: operatività subordinata all’emanazione del decreto attuativo

    Caso 2: Caia, receptionist in uno stabilimento termale

    Scenario. Caia è receptionist in uno stabilimento termale. Tra gennaio e settembre 2026 svolge turni notturni (accoglienza clienti nelle ore serali oltre le 22:00) e lavora in numerosi giorni festivi per garantire la continuità del servizio. La retribuzione lorda per queste prestazioni nel periodo agevolato ammonta a 2.000 euro. La sua retribuzione ordinaria lorda mensile è di 1.600 euro.

    Come si legge in pratica. Gli stabilimenti termali rientrano espressamente nel perimetro soggettivo del comma 18, che li include nel comparto del turismo. Caia ha quindi diritto al trattamento integrativo speciale del 15% sui 2.000 euro di retribuzione lorda per lavoro notturno e festivo: il trattamento ammonta a 300 euro da erogare in aggiunta alla retribuzione ordinaria, senza che tale importo incida sul reddito imponibile. La retribuzione ordinaria di 1.600 euro mensili resta invece integralmente assoggettata a IRPEF e addizionali nelle forme ordinarie. Il trattamento integrativo non è cumulabile con la sostitutiva al 15% prevista dal comma 10 per il lavoro notturno in generale: si tratta di regimi paralleli, e il datore di lavoro dovrà scegliere, alla luce delle istruzioni del decreto attuativo, quale regime applicare alle somme di Caia, evitando duplicazioni.

    Riepilogo Caso 2

    • Retribuzione lorda notturno + festivo gen-set 2026: 2.000 euro
    • Trattamento integrativo speciale (15%): 300 euro, non imponibile
    • Retribuzione ordinaria: tassata a IRPEF nei modi ordinari
    • Stabilimenti termali: esplicitamente inclusi nel perimetro del comma 18
    • Attenzione: non cumulare con sostitutiva 15% comma 10 – attendere chiarimenti decreto

    Caso 3: Sempronio, cuoco in un ristorante che lavora solo nei giorni feriali

    Scenario. Sempronio lavora come cuoco in un ristorante. Svolge il proprio turno esclusivamente nei giorni feriali, tra le ore 11:00 e le ore 22:00, senza mai prestare servizio nelle ore notturne né nei giorni festivi. Da gennaio a settembre 2026 percepisce 13.000 euro di retribuzione lorda, tutti riconducibili a prestazioni ordinarie feriali.

    Come si legge in pratica. Sempronio non ha diritto al trattamento integrativo speciale del 15%. La norma del comma 18 agevolisce soltanto le retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni straordinarie nei giorni festivi. Le prestazioni feriali diurne, pur se svolte in un esercizio di ristorazione che rientra pienamente nel perimetro soggettivo del comma 18, non danno accesso al trattamento integrativo. I 13.000 euro percepiti da Sempronio seguono la tassazione ordinaria IRPEF. La qualificazione come esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche che le prestazioni siano effettivamente notturne o festive.

    Riepilogo Caso 3

    • Retribuzione lorda gen-set 2026: 13.000 euro, tutte per prestazioni feriali diurne
    • Trattamento integrativo speciale 15% (comma 18): non spettante
    • Motivo esclusione: nessuna prestazione notturna né festiva
    • Tassazione applicata: IRPEF ordinaria sull’intera retribuzione
    • Nota: il ristorante rientra nel perimetro ma le prestazioni non soddisfano il requisito oggettivo

    Quando conviene una verifica

    Per verificare se la tua posizione nel settore turistico dà accesso al trattamento integrativo: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il trattamento integrativo del 15% si applica anche alle prestazioni di ottobre 2026?

    No. Il comma 18 della legge di bilancio 2026 circoscrive espressamente il periodo di applicazione dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Le prestazioni di lavoro notturno e festivo effettuate a partire dal 1° ottobre 2026 non beneficiano del trattamento integrativo speciale, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegua. Le somme corrisposte per prestazioni post-settembre seguiranno la tassazione ordinaria o, se applicabile, il regime del comma 10 per la sostitutiva generale al 15% sul lavoro notturno.

    I lavoratori stagionali del turismo che iniziano il contratto in primavera 2026 possono beneficiarne?

    Sì, a condizione che le prestazioni siano effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026 e che rientrino nelle categorie agevolate (lavoro notturno, straordinario festivo). Il trattamento integrativo non richiede un rapporto di lavoro continuativo: si applica su ciascuna prestazione agevolabile effettuata nel periodo, anche da parte di lavoratori con contratto a tempo determinato stagionale.

    Il trattamento integrativo del 15% è cumulabile con altri bonus o agevolazioni fiscali sul lavoro?

    La norma non prevede espliciti divieti di cumulo con altri strumenti diversi da quelli dello stesso provvedimento. Tuttavia, il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate – ancora non emanato – potrà chiarire eventuali limiti o incompatibilità. In particolare, dovrà essere chiarito il coordinamento con la sostitutiva al 15% prevista dal comma 10 della stessa legge di bilancio 2026 per il lavoro notturno in generale: è prudente attendere le istruzioni ufficiali prima di applicare entrambi i regimi sulle medesime somme.

    Cosa si intende per 'esercizi di somministrazione di alimenti e bevande' ai fini del comma 18?

    Il comma 18 richiama espressamente l’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, gelaterie, pasticcerie e locali similari. Rientrano nella definizione anche le mense aziendali e gli spacci interni qualora soggetti a licenza ex L. 287/1991. Sono invece escluse le attività di catering e banqueting che non hanno una sede fissa di somministrazione.

    Il datore di lavoro deve attendere il decreto attuativo per erogare il trattamento integrativo?

    In linea di principio, la norma è in vigore dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, poiché il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate deve ancora definire il codice tributo F24, le modalità di compensazione e le istruzioni per la CU e la dichiarazione dei redditi, i datori di lavoro si trovano in una condizione di incertezza operativa. È fortemente consigliato attendere i chiarimenti ufficiali – o quantomeno una circolare interpretativa – prima di procedere all’erogazione, per evitare errori nella gestione dei modelli fiscali e nelle dichiarazioni dei lavoratori.

  • Deposito fiscale: le accise in sospensione d’imposta

    In sintesi

    • Deposito fiscale: luogo autorizzato dove i prodotti soggetti ad accisa possono essere fabbricati e detenuti senza pagare subito l’imposta.
    • Sospensione d’imposta: l’accisa non viene versata finché il prodotto resta nel deposito o circola tra depositi autorizzati.
    • Immissione in consumo: è il momento in cui l’accisa diventa esigibile – quando il prodotto esce dal regime di sospensione e va al mercato.
    • e-AD (documento elettronico di accompagnamento): obbligatorio per i movimenti di merce in sospensione d’imposta, anche tra Paesi UE.
    • e-DAS: documento usato per i movimenti di prodotti già immessi in consumo (accisa già pagata nel Paese di origine).
    • Gestore del deposito fiscale: soggetto autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, responsabile del pagamento dell’accisa all’uscita della merce.

    Cos'è il deposito fiscale e perché esiste

    Immagina una distilleria che produce migliaia di ettolitri di grappa ogni anno. Se dovesse pagare l’accisa nel momento stesso in cui distilla, si troverebbe a versare somme enormi mesi prima di vendere anche solo una bottiglia. Il sistema del deposito fiscale nasce proprio per evitare questo problema: permette a produttori e importatori di fabbricare, stoccare e movimentare prodotti soggetti ad accisa senza pagare l’imposta fino al momento in cui il prodotto raggiunge davvero il mercato.

    Il deposito fiscale è un magazzino o un impianto produttivo autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Chi lo gestisce – il depositario autorizzato – può tenere al suo interno prodotti come carburanti, alcol, birra o tabacchi in regime di sospensione d’imposta, cioè con l’accisa tecnicamente dovuta ma non ancora esigibile. L’imposta scatterà solo all’immissione in consumo, ossia quando la merce uscirà dal deposito per essere venduta o distribuita.

    Questo meccanismo non è un privilegio riservato alle grandi industrie: riguarda qualsiasi operatore del settore accise, dalla raffineria di petrolio al birrificio artigianale che supera certe soglie produttive. Conoscerlo è utile anche per chi acquista all’ingrosso o importa prodotti alcolici da altri Paesi UE, perché i documenti di accompagnamento – l’e-AD e l’e-DAS – devono essere sempre presenti e corretti, pena sanzioni severe.

    Deposito fiscale: momenti chiave e documenti
    Fase Regime accise Documento richiesto
    Produzione/stoccaggio nel deposito Sospensione d'imposta Registri interni del deposito
    Movimentazione tra depositi fiscali (Italia o UE) Sospensione d'imposta e-AD (documento elettronico di accompagnamento)
    Uscita dal deposito verso il mercato Accisa esigibile – immissione in consumo e-AD chiuso o dichiarazione di consumo
    Circolazione di prodotti già tassati (accisa pagata) Accisa già assolta e-DAS (documento semplificato)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un deposito fiscale di birra a Milano. Riceve 500 ettolitri di birra da un birrificio belga in sospensione d’imposta: la spedizione viaggia con e-AD aperto in Belgio. Quando la birra arriva ad Alfa Srl, l’e-AD viene chiuso nel sistema elettronico europeo (EMCS). Finché la birra resta nel magazzino di Alfa Srl, non si paga accisa. Quando Alfa Srl vende 100 ettolitri a una catena di supermercati italiani, quei 100 ettolitri escono dal deposito e vengono immessi in consumo: a quel punto Alfa Srl calcola l’accisa dovuta e la versa all’Erario. I restanti 400 ettolitri rimangono in sospensione.

    Documenti necessari

    • Autorizzazione del deposito fiscale (rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
    • Registro di carico e scarico del deposito fiscale
    • e-AD (documento elettronico di accompagnamento) per i movimenti in sospensione
    • e-DAS (documento elettronico semplificato) per i movimenti di prodotti già immessi in consumo
    • Garanzia fideiussoria a copertura dell’accisa sospesa
    • Dichiarazione di consumo o liquidazione periodica dell’accisa dovuta

    Caso 1 – Tizio importa whisky dalla Scozia e lo stocca in Italia

    Scenario. Tizio è titolare di un deposito fiscale autorizzato e importa da un distillatore scozzese 200 ettolitri di whisky all’anno. Vuole capire quando deve pagare le accise e quali documenti servono.

    Come si applica. Quando il whisky parte dalla Scozia (che dopo Brexit non è più UE, quindi si parla di importazione extra-UE), passa prima in dogana e poi entra nel deposito fiscale di Tizio con le formalità doganali. Una volta dentro il deposito autorizzato, entra in regime di sospensione: Tizio non paga l’accisa in quel momento. Man mano che vende i prodotti – a bar, ristoranti o grossisti – li immette in consumo: a ogni uscita calcola l’accisa sull’alcol contenuto e la versa secondo la periodicità stabilita (mensile o al momento dell’uscita). Per coprire il rischio che l’accisa sospesa non venga mai pagata, Tizio deve anche prestare una garanzia fideiussoria all’Agenzia delle Dogane.

    In pratica

    • L’accisa si paga solo all’uscita dal deposito (immissione in consumo), non all’importazione.
    • Tizio deve prestare una garanzia fideiussoria a copertura dell’accisa sospesa nel deposito.
    • Ogni movimento in uscita va registrato: la contabilità del deposito è controllata periodicamente dalle Dogane.

    Caso 2 – Caio vuole acquistare birra da un deposito fiscale tedesco

    Scenario. Caio gestisce una catena di pub in Italia e vuole acquistare birra direttamente da un birrificio tedesco, importandola in Italia senza passare da un grossista locale. Si chiede come funzionano le accise in questo caso.

    Come si applica. Se il birrificio tedesco è un depositario autorizzato, può spedire la birra a Caio in sospensione d’imposta, accompagnata dall’e-AD. Ma attenzione: per ricevere merce in sospensione, Caio deve essere a sua volta un soggetto autorizzato – o un depositario autorizzato, oppure un destinatario registrato (figura che permette di ricevere occasionalmente merce in sospensione senza gestire un deposito). Quando la birra arriva in Italia, l’e-AD si chiude e Caio è tenuto a versare l’accisa italiana, perché è lui il soggetto che immette il prodotto in consumo nel territorio italiano. Se invece Caio comprasse birra già tassata in Germania (accisa tedesca pagata), il movimento avverrebbe con e-DAS e Caio non pagherebbe accisa italiana, ma dovrebbe verificare che la birra non superi le soglie previste per uso commerciale.

    In pratica

    • Per ricevere merce in sospensione da un altro Paese UE serve essere depositario autorizzato o destinatario registrato.
    • Caio, come soggetto che immette in consumo in Italia, diventa il responsabile del versamento dell’accisa italiana.
    • Se la birra è già stata tassata in Germania, si usa l’e-DAS: ma attenzione alle soglie per uso commerciale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è il regime di sospensione d'imposta?

    È il regime che permette di fabbricare, detenere e movimentare prodotti soggetti ad accisa senza pagarla subito. L’accisa resta ‘sospesa’ fino al momento in cui il prodotto viene immesso in consumo, cioè venduto o distribuito al mercato finale.

    Chi può gestire un deposito fiscale?

    Solo i soggetti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’autorizzazione richiede requisiti tecnici (locali idonei, impianti di misurazione) e finanziari (garanzia fideiussoria a copertura dell’accisa sospesa). Non basta aprire un magazzino: occorre una specifica licenza.

    Quando scatta l'obbligo di pagare l'accisa?

    L’accisa diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo: quando la merce esce dal deposito fiscale per andare al mercato. Se il prodotto si sposta da un deposito fiscale all’altro (anche in un altro Paese UE), resta in sospensione e non si paga.

    Cos'è l'e-AD e chi lo emette?

    L’e-AD (documento elettronico di accompagnamento) è il documento digitale obbligatorio per ogni spedizione di prodotti in sospensione d’imposta. Lo emette il depositario mittente attraverso il sistema europeo EMCS (Excise Movement and Control System). Senza e-AD valido, il trasporto è irregolare e scattano sanzioni amministrative pesanti.

    Qual è la differenza tra e-AD e e-DAS?

    L’e-AD accompagna i prodotti che viaggiano in sospensione d’imposta (accisa non ancora pagata). L’e-DAS accompagna invece i prodotti già immessi in consumo in un Paese UE (accisa pagata lì) e inviati in un altro Paese per uso commerciale. Sono due documenti distinti perché la situazione fiscale della merce è diversa.

    Cosa succede se la merce esce dal deposito senza i documenti?

    La merce si considera irregolarmente immessa in consumo: l’accisa diventa immediatamente esigibile e si applicano sanzioni amministrative, che possono essere molto elevate rispetto all’imposta evasa. In casi gravi può configurarsi anche una fattispecie penale.

    Il birrificio artigianale deve avere un deposito fiscale?

    Dipende dalla produzione: sotto certe soglie quantitative il piccolo produttore può beneficiare di regimi semplificati. Oltre quelle soglie, oppure se intende movimentare prodotti in sospensione verso altri operatori, deve richiedere l’autorizzazione come depositario autorizzato o operare in un regime specifico per i piccoli produttori indipendenti.

    Vedi anche: Accise, Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino), Bollo in fattura del forfettario, Bollo da 2 euro in fattura, Bollo sulla fattura elettronica e Accise sui tabacchi.

  • Art. 314 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 314 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • CCNL Scuola AGIDAE: Tredicesima e premi

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Tredicesima CCNL Scuola AGIDAE: 13ª dicembre, no 14ª. Premi di produttività limitati. Indennità funzioni aggiuntive (vicariato, coordinamento dipartimento).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima e premi
    Voce Dettaglio
    Tredicesima Vedi sezione dedicata
    No quattordicesima Vedi sezione dedicata
    Indennità funzioni Vedi sezione dedicata
    Progetti PON Vedi sezione dedicata
    Welfare Vedi sezione dedicata

    Tredicesima

    1 mensilità completa entro 20 dicembre.

    No quattordicesima

    Il CCNL non prevede 14ª (come scuola statale).

    Indennità funzioni

    Vicariato (€100-200/mese), coordinamento dipartimento (€150/mese), tutor anno integrazione (€80-150/mese).

    Progetti PON

    Compensi extra per progetti PON (finanziamenti UE): negoziati a progetto, fino €1.500-3.000 lordi.

    Welfare

    Buoni pasto, voucher servizi, polizza sanitaria contributo aziendale esente.

    Casi pratici

    Tizio – docente Tredicesima e premi
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su tredicesima e premi.
    Caia – ATA Tredicesima e premi
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce tredicesima e premi secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Tredicesima e premi
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona tredicesima e premi per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Tredicesima e premi?
    Approfondimento tredicesima e premi per docenti e personale.
    Domanda 3 su Tredicesima e premi?
    Caso specifico tredicesima e premi in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Tredicesima e premi?
    Differenze tredicesima e premi vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all’ente autorizzato e svolgimento della procedura

    Art. 31 L. 184/1983 – Incarico all’ente autorizzato e svolgimento della procedura

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

    2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

    3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare; c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero; e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

  • Vendo le quote della mia SRL nel 2026: rivalutare conviene? caso pratico

    In sintesi

    • Chi vende quote Srl nel 2026 sceglie tra regime ordinario (plusvalenza al 26%) e rivalutazione opzionale (21% sul valore periziato).
    • L’aliquota della rivalutazione è salita dal 18% al 21% per effetto del comma 144 LB 2026.
    • Il costo della perizia giurata è un elemento da inserire nel calcolo di convenienza.
    • La rivalutazione conviene quando la plusvalenza latente è elevata rispetto al valore periziato.
    • La scelta deve essere effettuata prima della cessione, non dopo.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) sostituisce le parole ‘al 18 per cento’ con ‘al 21 per cento’ nell’art. 5, comma 2, della L. 448/2001, innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva opzionale per la rivalutazione di partecipazioni e terreni. La norma modifica gli artt. 67-68 TUIR relativi al regime delle plusvalenze e alla rilevanza del costo rivalutato in caso di cessione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.

    Vendere quote di Srl nel 2026: il bivio fiscale tra plusvalenza ordinaria e rivalutazione

    Chi si appresta a cedere la propria partecipazione in una Srl nel corso del 2026 si trova davanti a una scelta fiscale rilevante: applicare il regime ordinario delle plusvalenze oppure optare per la rivalutazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Le due strade portano a carichi fiscali profondamente diversi a seconda della storia e del valore della partecipazione.

    Con il regime ordinario, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto (tipicamente il prezzo di acquisto o il valore di sottoscrizione). Per le partecipazioni non qualificate, l’aliquota è del 26% in regime di risparmio amministrato o gestito. Con la rivalutazione opzionale, invece, il contribuente versa il 21% sul valore di perizia al 1° gennaio 2026 e azzera di fatto la plusvalenza pregressa.

    La scelta corretta dipende da tre variabili: l’entità della plusvalenza latente, il valore corrente della partecipazione (base della rivalutazione) e il costo della perizia giurata. I tre casi pratici che seguono illustrano scenari tipici di soci di Srl che pianificano una cessione nel 2026, con importi esemplificativi costruiti per rendere chiari i meccanismi di calcolo.

    Cosa controllare prima di decidere

    • Verificare se la partecipazione è qualificata o non qualificata ai sensi del TUIR (soglie percentuali e di diritti di voto).
    • Raccogliere la documentazione del costo fiscale storico (rogiti, atti di sottoscrizione, eventuali precedenti rivalutazioni).
    • Farsi rilasciare una stima preliminare del valore corrente da un commercialista o perito per orientare la scelta.
    • Verificare i termini di versamento dell’imposta sostitutiva previsti dalla norma attuativa.
    • Considerare l’impatto di eventuali acconti già versati su precedenti rivalutazioni della stessa partecipazione.

    Caso 1: Tizio, quota acquistata molti anni fa a prezzo irrisorio

    Scenario. Tizio è socio fondatore di una Srl e detiene il 30% del capitale. Il costo storico della sua partecipazione è di 3.000 euro (versamento iniziale del 2010). Un acquirente ha offerto 250.000 euro per la quota, valore confermato anche dalla perizia al 1° gennaio 2026. La cessione è prevista entro il primo semestre 2026.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 247.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 64.220 euro. Con la rivalutazione al 21% sul valore periziato di 250.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 52.500 euro. Il risparmio sarebbe di 11.720 euro al lordo del costo della perizia. Per una partecipazione di questo valore, la perizia può costare da 2.000 a 4.000 euro: anche nella stima più conservativa, il saldo rimane positivo per circa 7.700 euro. La rivalutazione è quindi conveniente in modo netto per Tizio.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico partecipazione: 3.000 euro
    • Prezzo di cessione / valore perizia: 250.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 52.500 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 247.000): 64.220 euro
    • Risparmio lordo: 11.720 euro

    Caso 2: Caia, quota acquistata di recente con costo elevato

    Scenario. Caia ha acquistato il 20% di una Srl nel 2023 per 120.000 euro. L’azienda ha avuto un buon andamento e la perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore corrente di 160.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta di 160.000 euro e vuole capire se rivalutare abbia senso in vista della cessione.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile è di 40.000 euro e l’imposta al 26% è pari a 10.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 160.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 33.600 euro: più del triplo rispetto al regime ordinario. In questo caso la rivalutazione è chiaramente sconveniente: il costo fiscale storico di 120.000 euro è già elevato e la plusvalenza latente (40.000 euro) non giustifica di pagare il 21% sull’intero valore corrente. Caia deve vendere applicando il regime ordinario delle plusvalenze.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo storico partecipazione: 120.000 euro
    • Prezzo di cessione / valore perizia: 160.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 33.600 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 40.000): 10.400 euro
    • Valutazione: rivalutazione non conveniente, applicare regime ordinario

    Caso 3: Sempronio, quota con plusvalenza media e valutazione al limite

    Scenario. Sempronio detiene il 15% di una Srl acquistato nel 2017 per 30.000 euro. La perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore di 120.000 euro. La cessione è prevista entro giugno 2026 a un prezzo atteso pari al valore periziato. Sempronio vuole sapere se optare per la rivalutazione oppure applicare il regime ordinario.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza è di 90.000 euro e l’imposta al 26% è 23.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 120.000 euro, l’imposta sostitutiva è 25.200 euro: leggermente superiore al regime ordinario. Aggiungendo il costo della perizia (stimabile in 1.000-2.000 euro), il saldo è negativo per circa 2.800-3.800 euro. Sempronio dovrebbe quindi preferire il regime ordinario, salvo che non preveda un prezzo di vendita superiore al valore periziato, nel qual caso il calcolo andrebbe rifatto considerando la plusvalenza residua che la rivalutazione potrebbe limitare.

    Riepilogo Caso 3

    • Costo storico partecipazione: 30.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 120.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 25.200 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 90.000): 23.400 euro
    • Valutazione: regime ordinario preferibile nel confronto diretto

    Quando conviene una verifica

    Ogni cessione di quote è un caso a sé: il confronto tra i due regimi richiede analisi personalizzata. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Posso rivalutare le quote della mia Srl anche se ho già rivalutato in passato?

    Sì. La riapertura dei termini di rivalutazione operata dalla legge di bilancio 2026 è autonoma rispetto alle edizioni precedenti della norma. Se hai già rivalutato la stessa partecipazione in passato, il nuovo valore periziato al 1° gennaio 2026 sostituisce il precedente e l’imposta sostitutiva si calcola sul nuovo valore. Occorre però verificare se e in che misura l’imposta precedentemente versata possa essere scomputata: è una verifica tecnica che richiede l’assistenza di un professionista.

    La rivalutazione si applica anche alle partecipazioni qualificate?

    Sì, la rivalutazione opzionale di cui alla L. 448/2001, modificata dal comma 144 della legge di bilancio 2026, si applica sia alle partecipazioni qualificate sia a quelle non qualificate. L’aliquota del 21% è unica e non differenziata. Ciò che cambia è il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze con cui confrontare la convenienza: per le partecipazioni qualificate il trattamento ordinario può essere diverso da quello delle non qualificate.

    Entro quando devo pagare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione 2026?

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 non fissa direttamente i termini di versamento, che sono rimessi alle disposizioni attuative. Storicamente le edizioni precedenti della norma hanno previsto la scadenza entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con possibilità di rateazione in tre rate annuali. È necessario attendere i provvedimenti attuativi o una circolare dell’Agenzia delle Entrate per conoscere i termini definitivi applicabili alla rivalutazione 2026.

    Cosa succede se vendo prima di aver versato l'imposta sostitutiva?

    La rivalutazione è efficace solo se la perizia è redatta e l’imposta sostitutiva è versata nei termini di legge. Se cedi la partecipazione prima di completare questi adempimenti, non puoi avvalerti del valore rivalutato come costo fiscale e la plusvalenza viene calcolata sul costo storico con le regole ordinarie. La pianificazione dei tempi è quindi fondamentale: la rivalutazione deve precedere l’atto di cessione.

    La rivalutazione si applica anche alle quote di società di persone?

    Sì. La norma di riferimento (L. 448/2001, art. 5, comma 2, modificato dal comma 144 LB 2026) riguarda le partecipazioni in senso ampio, incluse le quote di società di persone. Anche in questo caso è necessaria la perizia giurata e il versamento del 21% sul valore periziato. Il commercialista che assiste il contribuente deve verificare la corretta qualificazione della partecipazione e il trattamento della plusvalenza nel regime applicabile.

  • Art. 67 D.Lgs. 79/2011 – Composizione delle controversie in materia di turismo

    Art. 67 D.Lgs. 79/2011 – Composizione delle controversie in materia di turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

    2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo

  • Conviene affrancare le riserve in sospensione nel 2026? esempio di calcolo

    In sintesi

    • Aliquota sostitutiva del 10% su saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta.
    • Possibilità di affrancamento parziale: la società sceglie liberamente quali poste e per quale importo affrancare.
    • La sostitutiva sostituisce anche l’IRAP che sarebbe dovuta sull’emersione ordinaria delle poste affrancate.
    • Versamento obbligatorio in 4 rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del saldo IRES/IRPEF per il 2025.
    • Dopo l’affrancamento, le successive distribuzioni della riserva seguono le regole ordinarie dei dividendi (incluso il regime PEX per i soci società di capitali).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 44 L. 199/2025 consente di affrancare, in tutto o in parte, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti al 31 dicembre 2024 e residui al 31 dicembre 2025, con un’imposta sostitutiva IRES/IRPEF e IRAP del 10%. La sostitutiva si liquida nella dichiarazione dei redditi 2025 e si versa in 4 rate annuali di pari importo.

    Approfondimento normativo completo: Comma 44 LB26: affrancamento riserve in sospensione imposta sost.

    Cosa sono le riserve in sospensione e perché affrancarle nel 2026

    Le riserve in sospensione d’imposta sono poste del patrimonio netto che non hanno ancora scontato una tassazione definitiva: tipicamente derivano da rivalutazioni fiscali di beni, agevolazioni pregresse o operazioni straordinarie. Finché rimangono in sospensione, la loro distribuzione ai soci o il loro utilizzo per copertura di perdite fa scattare la tassazione ordinaria in capo alla società, con IRES (o IRPEF) e IRAP.

    Il comma 44 della Legge di Bilancio 2026 offre la possibilità di ‘liberare’ queste poste pagando un’imposta sostitutiva del 10%, eliminando definitivamente lo stato di sospensione. Una volta affrancate, le riserve possono essere distribuite ai soci senza ulteriore imposizione in capo alla società, e il regime fiscale per il socio è quello ordinario dei dividendi – con le relative esenzioni per i soci persone giuridiche (regime PEX, 95% esente).

    La convenienza dell’operazione dipende dal confronto tra il 10% pagato ora e l’aliquota IRES/IRPEF + IRAP che si applicherebbe in futuro sull’emersione ordinaria. Per molte società la sostitutiva risulta significativamente inferiore, ma occorre considerare anche il costo finanziario della rateazione e i tempi di effettivo utilizzo delle riserve.

    Checklist: quando conviene affrancare?

    • Censire tutte le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 che residuano al 31 dicembre 2025.
    • Stimare l’aliquota effettiva che si applicherebbe all’emersione ordinaria (IRES 24% + IRAP variabile, o IRPEF + IRAP per società di persone) e confrontarla con il 10%.
    • Valutare se si prevede di distribuire o utilizzare le riserve nel breve-medio termine: più è prossimo l’utilizzo, più è conveniente affrancare.
    • Verificare la capienza finanziaria per sostenere il versamento in 4 rate annuali: la prima scade alla data del saldo IRES/IRPEF per il 2025.
    • Considerare il regime fiscale del socio destinatario: per i soci persone fisiche la tassazione dei dividendi post-affrancamento (26% su cedolare) va confrontata con il totale dell’operazione.

    Caso Tizio: Srl con riserva di rivalutazione da affrancare

    Scenario. Tizio è socio al 100% di una Srl che ha in bilancio una riserva di rivalutazione fiscale di 500.000 euro, esistente al 31 dicembre 2024 e residua al 31 dicembre 2025. La Srl vuole distribuirla entro il 2027. Senza affrancamento, la distribuzione farebbe emergere la posta con IRES al 24%.

    Come si legge in pratica. Affrancando l’intera riserva con la sostitutiva del 10%, la Srl paga 50.000 euro in 4 rate da 12.500 euro ciascuna. Senza affrancamento, al momento della distribuzione la società avrebbe dovuto versare IRES al 24% pari a 120.000 euro. Il risparmio è di 70.000 euro, cui va sottratto il costo finanziario della rateazione quadriennale.

    Confronto Tizio

    • Riserva in sospensione: 500.000 euro
    • Sostitutiva affrancamento (10%): 50.000 euro in 4 rate da 12.500
    • IRES ordinaria evitata (24%): 120.000 euro
    • Risparmio lordo: 70.000 euro
    • Distribuzione post-affrancamento: soggetta a ritenuta ordinaria dividendi in capo al socio

    Caso Caia: affrancamento parziale per gestire la liquidità

    Scenario. Caia è socia di una Srl che ha riserve in sospensione per complessivi 800.000 euro, ma prevede di distribuirne solo 300.000 nel breve periodo. Vuole affrancare solo la porzione che intende distribuire presto.

    Come si legge in pratica. Il comma 44 consente l’affrancamento parziale. Caia sceglie di affrancare 300.000 euro, con sostitutiva di 30.000 euro (10%) in 4 rate da 7.500 ciascuna. I restanti 500.000 euro rimangono in sospensione e potranno essere affrancati (se la norma verrà rinnovata) o emergeranno con tassazione ordinaria quando utilizzati. La scelta parziale ottimizza il costo finanziario immediato.

    Riepilogo Caia

    • Riserve totali in sospensione: 800.000 euro
    • Porzione affrancata (scelta): 300.000 euro
    • Sostitutiva (10%): 30.000 euro in 4 rate da 7.500
    • Riserve non affrancate: 500.000 euro (rimangono in sospensione)
    • Flessibilità: l’affrancamento parziale è esplicitamente consentito dal comma 44

    Caso Sempronio: società di persone con fondo in sospensione

    Scenario. Sempronio è socio al 50% di una Snc che ha un fondo in sospensione d’imposta da agevolazione fiscale pregressa pari a 200.000 euro. In assenza di affrancamento, il fondo emergerebbe come reddito imponibile IRPEF (aliquota marginale di Sempronio: 43%) e IRAP.

    Come si legge in pratica. Affrancando il fondo con la sostitutiva del 10%, la Snc versa 20.000 euro in 4 rate da 5.000. L’imposta sostitutiva copre sia la componente IRPEF sia l’IRAP. Senza affrancamento, la quota di Sempronio (100.000 euro) sarebbe stata tassata a IRPEF al 43%, con un’imposta di circa 43.000 euro sulla sola quota socio. Il risparmio è sostanziale, pur tenendo conto che l’imposta è pagata dalla Snc e non dal singolo socio.

    Riepilogo Sempronio

    • Fondo in sospensione: 200.000 euro
    • Sostitutiva (10%): 20.000 euro in 4 rate da 5.000
    • IRPEF ordinaria sulla quota Sempronio (43% su 100.000): circa 43.000 euro
    • Sostitutiva copre anche IRAP: non dovuta separatamente
    • Prima rata: scadenza al saldo IRPEF per il periodo d’imposta 2025

    Quando conviene una verifica

    La convenienza dell’affrancamento dipende dall’aliquota effettiva della società, dal momento atteso di utilizzo delle riserve e dal costo finanziario della rateazione. Un commercialista può costruire il confronto puntuale per la tua situazione. Calcola la convenienza con un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali poste possono essere affrancate con il comma 44?

    Il comma 44 si riferisce ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e residui al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Non rientrano le riserve già tassate o liberamente distribuibili: l’affrancamento riguarda esclusivamente le poste che, senza la norma, genererebbero tassazione ordinaria al momento della distribuzione o utilizzo.

    Come funziona la rateazione in 4 rate prevista dal comma 44?

    L’imposta sostitutiva del 10% si liquida nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (tipicamente Unico 2026 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). Il versamento è obbligatoriamente suddiviso in 4 rate annuali di pari importo: la prima scade entro il termine del saldo delle imposte sui redditi per il 2025, le successive entro i termini dei saldi degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

    Dopo l'affrancamento, come vengono tassate le distribuzioni ai soci?

    Una volta affrancata la riserva, le sue successive distribuzioni ai soci seguono le regole ordinarie dei dividendi. Per i soci persone fisiche si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% (o tassazione progressiva IRPEF per partecipazioni qualificate in certi casi). Per i soci società di capitali si applica il regime PEX con esclusione del 95% della distribuzione dalla base imponibile IRES. La società non dovrà pagare ulteriori imposte sulla distribuzione delle riserve già affrancate.

    L'affrancamento è conveniente anche se la società non prevede di distribuire le riserve presto?

    Se l’utilizzo delle riserve è lontano nel tempo, il confronto deve tenere conto del valore temporale del denaro: pagare il 10% oggi ha un costo finanziario reale rispetto a pagare imposte ordinarie tra molti anni. Tuttavia, per società con aliquote marginali elevate (IRES 24% + IRAP), l’affrancamento rimane conveniente nella maggior parte degli scenari anche con un orizzonte temporale di utilizzo pluriennale. L’analisi va fatta caso per caso.

    È possibile affrancare solo una parte delle riserve in sospensione?

    Sì, il comma 44 prevede espressamente la possibilità di affrancamento parziale: la società può scegliere liberamente quali poste e per quale importo avvalersi dell’agevolazione. Questa flessibilità consente di ottimizzare il costo finanziario immediato, affrancando solo le poste che si prevede di utilizzare a breve e lasciando in sospensione le restanti, con la possibilità (non certa) di beneficiare di eventuali futuri rinnovi della norma.

  • Buono celiachia 2026: importi e come funziona, caso pratico

    In sintesi

    • AIFA effettua la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
    • La revisione del PFN si basa su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza, facilità di accesso, costo-beneficio ed economicità per il SSN.
    • Il buono dematerializzato per la celiachia è rilasciato dal Sistema tessera sanitaria (MEF) sotto forma di codice personale valido su tutto il territorio nazionale.
    • Il buono è utilizzabile in farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO).
    • Il buono riporta il limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente per l’erogazione di prodotti senza glutine a carico del SSN.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 376-382 della L. 199/2025 prevedono la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale da parte di AIFA (con criteri di efficacia, sicurezza e costo-beneficio) e introducono il buono dematerializzato per la celiachia: un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Sistema tessera sanitaria, utilizzabile per acquistare prodotti senza glutine in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO, entro il limite massimo di spesa della legislazione vigente.

    Approfondimento normativo completo: Commi 376-382 LB 2026: revisione PFN AIFA e buono celiachia dema.

    Il buono celiachia dematerializzato e la riforma del Prontuario Farmaceutico

    I commi 376-382 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono su due fronti distinti ma collegati della spesa farmaceutica e sanitaria pubblica. Il primo riguarda la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) da parte dell’AIFA: la norma stabilisce che l’Agenzia deve completare la revisione e l’aggiornamento del PFN entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri di revisione sono: efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso per l’assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il SSN. A seguito della revisione, l’AIFA individua i farmaci da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per cui procedere alla rinegoziazione del prezzo.

    Il secondo ambito di intervento – disciplinato dai commi 381 e 382 – riguarda l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN per i soggetti affetti da celiachia. La norma introduce il buono dematerializzato, generato nell’infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il buono assume la forma di un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, con indicazione contestuale del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. Questo meccanismo supera il precedente sistema di buoni cartacei o regionalmente frammentati, garantendo una gestione uniforme e tracciabile a livello nazionale.

    Il comma 382 definisce la rete dei punti vendita dove il buono dematerializzato può essere utilizzato: farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e negozi della grande distribuzione organizzata (GDO). L’estensione alla GDO rappresenta una novità rilevante rispetto al regime previgente, che in molte Regioni limitava l’utilizzo dei buoni alle sole farmacie. Le modalità operative – inclusa la gestione informatica dei codici e la rendicontazione ai fini del rimborso SSN – sono definite ai sensi del comma 384.

    Cosa fare per accedere al buono celiachia dematerializzato

    • Accertarsi di essere in possesso della diagnosi di celiachia certificata e della relativa esenzione per patologia (codice 007) rilasciata dall’ASL competente.
    • Verificare sul portale del Sistema tessera sanitaria (o tramite il proprio medico di base) le modalità e i tempi di rilascio del codice personale buono dematerializzato.
    • Controllare il limite massimo di spesa annuo assegnato: è indicato contestualmente al codice personale e corrisponde ai tetti fissati dalla legislazione regionale e nazionale vigente.
    • Verificare quali farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti GDO nella propria area accettano già il buono dematerializzato, in attesa del completamento del rollout informatico.
    • Conservare i giustificativi degli acquisti effettuati con il buono dematerializzato per eventuali controlli da parte dell’ASL o del SSN.

    Tizio: adulto celiaco con esenzione attiva

    Scenario. Tizio ha 42 anni, è celiaco certificato dal 2019 con esenzione per patologia attiva (codice 007). Ogni mese si reca in farmacia per ritirare prodotti senza glutine utilizzando il buono cartaceo regionale. Vorrebbe capire cosa cambia con il nuovo sistema.

    Come si legge in pratica. Con il comma 381, il buono cartaceo regionale è sostituito da un codice personale dematerializzato generato dal Sistema tessera sanitaria. Tizio riceverà un codice valido su tutto il territorio nazionale – e non più solo nella sua Regione – entro il limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. Il codice potrà essere utilizzato non solo in farmacia, ma anche in parafarmacie, negozi specializzati e GDO. Le modalità operative precise (accesso al codice, interfaccia di utilizzo) saranno definite ai sensi del comma 384.

    Cosa cambia per Tizio con il buono dematerializzato

    • Il buono cartaceo regionale è sostituito da un codice personale digitale del Sistema tessera sanitaria.
    • Il codice è valido su tutto il territorio nazionale, non più limitato alla Regione di residenza.
    • Il limite massimo di spesa rimane quello stabilito dalla legislazione vigente e viene indicato contestualmente al codice.
    • Il buono può essere utilizzato in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO.
    • Le modalità di accesso al codice e di utilizzo agli sportelli saranno definite dalle istruzioni operative ex comma 384.

    Caia: bambina celiaca e genitore che gestisce il buono

    Scenario. La figlia di Caia ha 7 anni e ha ricevuto diagnosi di celiachia confermata a gennaio 2026. Il pediatra ha attivato l’esenzione. Caia vuole capire se può acquistare prodotti senza glutine anche al supermercato sotto casa con il nuovo sistema.

    Come si legge in pratica. Sì. Il comma 382 della L. 199/2025 estende esplicitamente la rete di utilizzo del buono dematerializzato ai negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), oltre che alle farmacie, parafarmacie e negozi specializzati. Caia potrà quindi acquistare prodotti senza glutine a carico del SSN – entro il limite di spesa assegnato – direttamente al supermercato, senza dover necessariamente recarsi in farmacia. L’utilizzo avviene tramite il codice personale della figlia, generato dal Sistema tessera sanitaria.

    L'acquisto in GDO con il buono celiachia

    • Dal 2026 il buono dematerializzato è utilizzabile anche nei negozi della GDO.
    • La figlia celiaca deve avere esenzione per patologia attiva (codice 007) rilasciata dall’ASL.
    • Il codice personale è generato dal Sistema tessera sanitaria del MEF.
    • Il limite massimo di spesa è indicato direttamente nel codice e non può essere superato.
    • Farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO sono tutti punti vendita abilitati.

    Sempronio: celiaco che si sposta frequentemente per lavoro

    Scenario. Sempronio è un professionista celiaco che per lavoro vive parte del mese a Milano e parte a Napoli. In passato aveva difficoltà a utilizzare il buono regionale fuori dalla propria Regione di residenza.

    Come si legge in pratica. La principale innovazione del buono dematerializzato per un professionista come Sempronio è la validità su tutto il territorio nazionale, esplicitamente prevista dal comma 381. Il codice personale rilasciato dal Sistema tessera sanitaria può essere utilizzato in qualsiasi farmacia, parafarmacia, negozio specializzato o punto GDO abilitato in Italia, indipendentemente dalla Regione di residenza. Sempronio potrà acquistare prodotti senza glutine a carico del SSN ovunque si trovi, entro il limite di spesa assegnato.

    La validità nazionale del buono dematerializzato

    • Il codice personale è valido su tutto il territorio nazionale dal 2026.
    • Non vi sono limitazioni geografiche legate alla Regione di residenza o di iscrizione al SSN.
    • Il limite massimo di spesa è quello stabilito dalla legislazione vigente, indicato nel codice.
    • Il buono è utilizzabile in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e GDO di qualsiasi Regione.
    • Per chi si sposta frequentemente, la portabilità nazionale elimina la necessità di gestire buoni regionali diversi.

    Quando conviene una verifica

    Per chiarimenti sull’attivazione dell’esenzione per celiachia, sul limite massimo di spesa applicabile nella propria Regione o sulle modalità di utilizzo del buono dematerializzato, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o a un professionista del settore sanitario. Consulta un esperto per dubbi sulla celiachia e i rimborsi SSN.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come si ottiene il buono celiachia dematerializzato dal 2026?

    Il comma 381 della L. 199/2025 prevede che il buono dematerializzato per i prodotti senza glutine sia generato dal Sistema tessera sanitaria del MEF e rilasciato ai soggetti affetti da celiachia sotto forma di codice personale. Le modalità operative precise – incluse le modalità di accesso al codice da parte del paziente o del medico prescrittore – sono definite ai sensi del comma 384. Occorre essere in possesso della diagnosi certificata e dell’esenzione per patologia (codice 007) rilasciata dall’ASL competente.

    Qual è il limite massimo di spesa del buono celiachia?

    Il comma 381 stabilisce che il codice personale del buono dematerializzato è rilasciato congiuntamente all’indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. I tetti di spesa per età e sesso sono fissati dal D.M. Salute 8 giugno 2001 e possono essere integrati dalle singole Regioni. La L. 199/2025 non modifica questi importi: rimangono quelli già vigenti. Per conoscere il limite applicabile nella propria situazione è necessario fare riferimento alla propria ASL o al proprio medico di base.

    Il buono celiachia può essere usato al supermercato?

    Sì. Il comma 382 della L. 199/2025 estende esplicitamente la rete di utilizzo del buono dematerializzato ai negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), oltre alle farmacie, parafarmacie e negozi alimentari specializzati. Questa estensione è una novità rispetto al regime precedente, che in molte Regioni consentiva l’utilizzo solo in farmacia. L’effettiva disponibilità nei singoli punti vendita dipende dalla progressiva implementazione delle procedure informatiche previste.

    Cosa prevede la revisione annuale del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN)?

    I commi 376-379 della L. 199/2025 stabiliscono che AIFA deve effettuare la revisione del PFN entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. I criteri sono: efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso, costo-beneficio ed economicità per il SSN. A seguito della revisione, AIFA può includere, mantenere, riclassificare o escludere farmaci dal PFN, e può prevedere misure transitorie per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento con farmaci esclusi.

    Il buono celiachia dematerializzato è valido anche fuori dalla Regione di residenza?

    Sì. Il comma 381 specifica espressamente che il codice personale è valido su tutto il territorio nazionale. Questa caratteristica elimina le disomogeneità del regime previgente, in cui i buoni regionali non erano utilizzabili fuori dalla Regione di residenza. Dal 2026, un soggetto celiaco residente in Lombardia può utilizzare il proprio codice personale in qualsiasi farmacia, parafarmacia, negozio specializzato o punto GDO abilitato su tutto il territorio italiano, entro il limite di spesa assegnato.

    Vedi anche: Franchigia spese sanitarie, Celiachia, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Spese mediche oltre 15.493 euro.

  • Sollecito di pagamento fattura: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    Il sollecito di pagamento è il primo avviso bonario inviato al cliente per una fattura scaduta. Più morbido della messa in mora, mantiene il rapporto commerciale ma fissa la scadenza e prepara, se necessario, i passi successivi.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ricordare una fattura scaduta al cliente
    Forma
    Scritta (email, PEC o raccomandata)
    Invio consigliato
    Email/PEC; raccomandata per i casi più seri
    Riferimenti
    Art. 1219 c.c.; D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)

    Cos’è e quando si usa

    Il sollecito è la comunicazione con cui si ricorda al cliente che una fattura è scaduta e non risulta pagata. Ha un tono cortese e bonario: serve a ottenere il pagamento mantenendo il rapporto commerciale, prima di passare a strumenti più incisivi come la messa in mora o il decreto ingiuntivo.

    Nei rapporti tra imprese e con la PA, il D.Lgs. 231/2002 prevede termini di pagamento e interessi di mora automatici in caso di ritardo. Anche un semplice sollecito conviene inviarlo per iscritto, così da avere traccia: se restano inascoltati uno o due solleciti, il passo successivo è la formale costituzione in mora.

    Cosa deve contenere

    • Dati del creditore e del cliente
    • Estremi della fattura: numero, data, importo e scadenza
    • Cortese richiamo al mancato pagamento
    • Invito a pagare entro una nuova data
    • Indicazione delle coordinate per il pagamento
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: sollecito di pagamento

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Email / PEC
    
    Spett.le [NOME CLIENTE / RAGIONE SOCIALE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: sollecito di pagamento - fattura n. [NUMERO] del [DATA]
    
    Gentile Cliente,
    
    dai nostri riscontri risulta non ancora saldata la seguente fattura:
    
    - Fattura n. [NUMERO] del [DATA] - importo euro [IMPORTO] - scaduta il [DATA SCADENZA].
    
    Confidando in una svista, La invitiamo cortesemente a provvedere al pagamento entro il [NUOVA DATA], mediante bonifico sulle seguenti coordinate: [IBAN].
    
    Qualora il pagamento fosse già stato effettuato, La preghiamo di considerare nulla la presente e di trasmetterci la contabile.
    
    Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.
    
    [FIRMA / RAGIONE SOCIALE]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Per il primo sollecito basta una email o una PEC, con tono cortese: spesso il mancato pagamento è una semplice dimenticanza. Conserva comunque l’invio. Se il cliente non risponde, invia un secondo sollecito più fermo e poi, se serve, una messa in mora formale.

    Tra imprese, ricorda che maturano interessi di mora automatici ai sensi del D.Lgs. 231/2002, che puoi richiedere insieme al capitale. Se il credito resta insoluto, valuta con un professionista il decreto ingiuntivo: la fattura accettata e registrata è un buon titolo per ottenerlo.

    Errori da evitare

    • Usare subito toni aggressivi col primo sollecito (danneggia il rapporto)
    • Non indicare numero e data esatti della fattura
    • Non conservare traccia dei solleciti inviati
    • Dimenticare di richiedere gli interessi di mora dovuti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra sollecito e messa in mora?
    Il sollecito è un avviso bonario; la messa in mora è l’atto formale che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione. In genere si invia prima il sollecito e, in caso di silenzio, la messa in mora.
    Posso chiedere gli interessi di ritardo?
    Sì. Nei rapporti commerciali tra imprese e con la PA gli interessi di mora maturano automaticamente dalla scadenza, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
    Quanti solleciti devo inviare prima di agire?
    Non c’è un numero fisso. In pratica si inviano uno o due solleciti; in mancanza di pagamento si passa alla messa in mora e poi al recupero giudiziale del credito.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Rottamazione quinquies 2026: chi può aderire e quali cartelle rientrano (esempi)

    In sintesi

    • Carichi ammissibili: affidamento all’agente della riscossione dal 2000 al 2023
    • Si paga solo il capitale originario e le spese esecutive vive
    • Sanzioni, interessi di mora e aggio vengono integralmente stralciati
    • Contributi INPS da dichiarazione inclusi; carichi da accertamento esclusi
    • Piano fino a 54 rate bimestrali con chiusura entro il 2035

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della legge di bilancio 2026 ammettono alla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con pagamento del solo capitale e delle spese di procedura ed esclusione tassativa di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Chi può aderire alla rottamazione quinquies e per quali debiti

    La rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 82-84), rappresenta l’edizione più ampia di sempre della definizione agevolata dei ruoli: abbraccia un arco temporale di ventiquattro anni e consente a imprese, professionisti e privati di chiudere posizioni debitorie storiche pagando esclusivamente la quota capitale, senza sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive o aggio. Il perimetro oggettivo è definito per data di affidamento: rientrano i carichi passati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

    Sul piano soggettivo non sono previsti limiti di reddito né di forma giuridica: possono aderire persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali e imprese individuali. È sufficiente avere almeno un carico affidato nel periodo ammissibile e non ricadere in una delle cause di esclusione oggettiva. La norma include esplicitamente i contributi previdenziali INPS risultanti dalle dichiarazioni annuali, un elemento qualificante rispetto alle versioni precedenti, che escludevano o limitavano questa tipologia.

    Il requisito negativo più rilevante riguarda la genesi del debito: sono tassativamente esclusi i carichi derivanti da accertamento, cioè da atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti a seguito di controllo sostanziale. Il confine pratico è la provenienza del debito: se nasce da omesso versamento di quanto già dichiarato, è rottamabile; se nasce da un avviso di accertamento, non lo è. Verificare la cartella esella è quindi il primo passo operativo prima di qualsiasi adesione.

    Requisiti di accesso: la lista di controllo

    • Carico affidato ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023
    • Debito da omesso versamento di somme già dichiarate (non da accertamento)
    • Eventuali contributi INPS da dichiarazione: inclusi e rottamabili
    • Nessun limite di importo minimo o massimo espressamente previsto dalla norma
    • Verifica previa nell’area riservata AdER dei carichi effettivamente definibili

    Caso 1: Tizio, imprenditore individuale con IVA e IRPEF non versate

    Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale nel settore edile. Nell’area riservata di AdER trova tre cartelle: la prima per IVA 2008 (capitale 14.200 euro, sanzioni 5.680 euro, interessi 9.100 euro, aggio 1.560 euro); la seconda per IRPEF 2015 (capitale 8.400 euro, sanzioni 3.360 euro, interessi 2.900 euro); la terza per IVA 2019 da avviso di accertamento (capitale 22.000 euro). L’affidamento delle prime due risale rispettivamente al 2010 e al 2017; il terzo al 2020.

    Come si legge in pratica. Le prime due cartelle rientrano pienamente nel perimetro: affidamento tra il 2000 e il 2023, debiti da dichiarazione. Tizio pagherebbe 14.200 + 8.400 = 22.600 euro, oltre alle spese esecutive vive, con stralcio di circa 22.600 euro tra sanzioni e interessi. La terza cartella, invece, nasce da un avviso di accertamento ed è tassativamente esclusa: Tizio deve mantenerla fuori dal piano di rottamazione e valutare autonomamente se impugnarla o regolarizzarla in altra sede.

    Riepilogo Caso 1

    • Cartella IVA 2008: rottamabile, si paga solo 14.200 euro di capitale
    • Cartella IRPEF 2015: rottamabile, si paga solo 8.400 euro di capitale
    • Cartella da accertamento IVA 2019: esclusa, da gestire separatamente
    • Risparmio complessivo sulle prime due: circa 22.600 euro
    • Verifica obbligatoria: controllare in AdER la voce di origine di ogni carico

    Caso 2: Caia, professionista con contributi INPS da dichiarazione

    Scenario. Caia esercita come commercialista in forma individuale. Dal 2012 al 2020 ha versato in ritardo o non versato i contributi alla Gestione Separata INPS: quattro posizioni affidati ad AdER tra il 2014 e il 2022, per un totale di capitale contributivo pari a 31.600 euro. Le sanzioni civili accumulate ammontano a 9.480 euro e le somme aggiuntive a 6.320 euro. Parallelamente ha una cartella IRPEF 2017 da omesso versamento (capitale 4.200 euro, affidamento 2019).

    Come si legge in pratica. I contributi INPS da dichiarazione sono espressamente inclusi dalla norma, a differenza di quanto avveniva in alcune precedenti rottamazioni che li escludevano o li subordinavano al consenso dell’ente previdenziale. Caia accede alla rottamazione per tutte e cinque le posizioni: versa 35.800 euro (31.600 contributi + 4.200 IRPEF), con stralcio delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive per oltre 15.800 euro. Il piano su 54 rate bimestrali si traduce in circa 663 euro ogni due mesi fino al 2035.

    Riepilogo Caso 2

    • Contributi INPS Gestione Separata: inclusi, rottamabili per 31.600 euro
    • Cartella IRPEF 2017 da dichiarazione: inclusa, rottamabile per 4.200 euro
    • Stralcio sanzioni civili e somme aggiuntive: oltre 15.800 euro
    • Rata bimestrale indicativa (piano 54 rate): circa 663 euro
    • Verifica: tutti gli affidamenti ricadono nel periodo 2014-2022

    Caso 3: Sempronio, ex titolare di SRL con cartelle miste

    Scenario. Sempronio era socio e legale rappresentante di una SRL cessata nel 2018. La società aveva debiti tributari affidati ad AdER in varie annualità; alcune posizioni, tuttavia, sono state trasferite in capo a lui in qualità di coobbligato. Le cartelle includono: IRES 2010 (capitale 18.000 euro, affidamento 2013), IRAP 2014 (capitale 6.500 euro, affidamento 2016), e un debito da accertamento parziale IRES 2016 (capitale 41.000 euro, affidamento 2019). Sempronio è anche debitore in proprio per IRPEF 2021 (capitale 3.100 euro, affidamento 2023).

    Come si legge in pratica. La posizione di Sempronio è tipicamente mista. Le cartelle IRES 2010 e IRAP 2014, sebbene originate in capo alla SRL, sono ora a suo nome come coobbligato e rientrano nel perimetro temporale: può rottamarle pagando 24.500 euro di solo capitale. Il debito da accertamento IRES 2016 è invece escluso per la sua natura: non nasce da dichiarazione ma da un atto impositivo. La cartella IRPEF 2021 personale, affidamento 2023, rientra correttamente nell’ambito temporale e viene rottamata per 3.100 euro. Totale rottamabile: 27.600 euro, con risparmio stimato di circa 18.000 euro tra sanzioni e interessi.

    Riepilogo Caso 3

    • IRES 2010 (coobbligato): rottamabile, capitale 18.000 euro
    • IRAP 2014 (coobbligato): rottamabile, capitale 6.500 euro
    • IRES 2016 da accertamento: esclusa, non rottamabile
    • IRPEF 2021 personale: rottamabile, capitale 3.100 euro
    • Risparmio stimato sulle tre posizioni ammesse: circa 18.000 euro

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Che cos'è la rottamazione quinquies e chi può aderirvi?

    La rottamazione-quinquies è la definizione agevolata dei ruoli introdotta dai commi 82-84 della legge di bilancio 2026. Possono aderire tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, a condizione che il debito non derivi da un atto di accertamento.

    I debiti da accertamento fiscale possono essere rottamati?

    No. La norma esclude tassativamente i carichi originati da avvisi di accertamento. Rientrano invece i debiti da omesso versamento di somme già dichiarate dal contribuente: è la dichiarazione la fonte, non il controllo dell’Amministrazione.

    I contributi INPS sono rottamabili con la quinquies?

    Sì. La legge di bilancio 2026 include espressamente i contributi previdenziali INPS risultanti dalle dichiarazioni annuali, a differenza di alcune edizioni precedenti che li escludevano o li trattavano separatamente. Le sanzioni civili e le somme aggiuntive vengono stralciate.

    Cosa succede alle sanzioni e agli interessi con la rottamazione?

    Vengono integralmente stralciati. Il debitore versa esclusivamente la quota capitale del tributo o del contributo, più le spese esecutive in senso stretto (spese di notifica e di procedura). Interessi di mora, sanzioni amministrative, somme aggiuntive INPS e aggio sono azzerati.

    Esiste un importo minimo o massimo per aderire?

    La norma non prevede soglie minime o massime di debito. In linea di principio è possibile aderire anche per un singolo carico di importo modesto, sempre che ricada nel perimetro temporale e non sia di origine accertativa. È opportuno verificare la convenienza caso per caso, considerando le spese di procedura.