Autore: Andrea Marton

  • Art. 1330 Codice della Navigazione – Delega legislativa

    Art. 1330 Codice della Navigazione – Delega legislativa

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il governo del re è autorizzato ad emanare entro il 21 aprile 1945 norme aventi forza di legge in materia di navigazione interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali, all’ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione amministrativa, alla previdenza e all’assistenza del personale, al regime amministrativo delle navi e alle modalità di intervento dello Stato nella costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla polizia della navigazione, coordinando tali norme con la legislazione vigente per le materie affini. Al riguardo sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia [della giustizia], dei lavori pubblici, [delle comunicazioni] (1) e [delle corporazioni] (2), nonché di esperti in materia di legislazione e di usi della navigazione interna. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto [reale] (3) su proposta del ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con gli altri ministri interessati. (1) Ora Ministero dei trasporti e della navigazione. (2) Ora Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. (3) Ora del Presidente della Repubblica.

  • Art. 296 D.Lgs. 209/2005 – Organismo di indennizzo italiano

    Art. 296 D.Lgs. 209/2005 – Organismo di indennizzo italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis. 70

    2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

    2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall' articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 . L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea.

    2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.

    70

  • CCNL Animazione Turistica: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    Oltre allo stipendio, il CCNL Turismo prevede un sistema di welfare contrattuale che include la sanità integrativa (Fondo FAST), la previdenza complementare (Fon.Te) e la bilateralità (EBNT). Questa guida spiega cosa spetta agli animatori turistici, compresi i lavoratori stagionali, e come accedere a questi benefici.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo (rinnovo luglio 2024) prevede: il Fondo FAST per sanità integrativa (contributo datoriale aumentato di 3 euro); il fondo pensione Fon.Te per la previdenza complementare; l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) per ulteriori prestazioni sociali e formazione. I lavoratori stagionali hanno accesso agli stessi istituti durante il periodo di servizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo CCNL
    5 luglio 2024
    Fondo sanitario
    Fondo FAST (fondofast.it)
    Fondo pensione complementare
    Fon.Te (fondofonte.it)
    Ente bilaterale
    EBNT — Ente Bilaterale Nazionale del Turismo

    Il Fondo FAST: sanità integrativa del turismo

    Il Fondo FAST (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti del settore turismo) è stato istituito nel 2005 da Federalberghi, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. È il fondo sanitario integrativo di categoria del CCNL Turismo Federalberghi-Faita.

    L’iscrizione al Fondo FAST è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL Turismo: la struttura ricettiva deve iscrivere tutti i propri dipendenti, compresi i lavoratori stagionali, al Fondo FAST per tutta la durata del contratto.

    Il rinnovo del luglio 2024 ha aumentato il contributo mensile a carico del datore di lavoro di 3 euro, incrementando il finanziamento del Fondo per ampliare le prestazioni erogate agli iscritti.

    Cosa copre il Fondo FAST

    Le prestazioni del Fondo FAST variano in base al piano sanitario vigente (aggiornato periodicamente). Indicativamente coprono:

    • Visite specialistiche (cardiologia, ortopedia, oculistica, et cetera) con rimborso parziale o totale;
    • Accertamenti diagnostici: esami del sangue, radiografie, ecografie, risonanze;
    • Prestazioni odontoiatriche: visite, detartrasi, estrazioni, protesi (nei limiti del piano);
    • Ricoveri ospedalieri: rimborso dei ticket o delle spese a carico del paziente per ricoveri in regime SSN o privato;
    • Parto e maternità: alcune prestazioni collegate alla gravidanza.

    Le prestazioni si richiedono tramite il portale online fondofast.it o le strutture convenzionate sul territorio nazionale. Per i lavoratori stagionali, il diritto alle prestazioni è attivo durante il periodo di iscrizione (cioè la durata del contratto).

    Tabella riepilogativa del sistema welfare contrattuale

    Sistema welfare del CCNL Turismo Federalberghi-Faita per i lavoratori dell’animazione
    Istituto Gestione Cosa offre Obbligatorio?
    Fondo FAST Fondo FAST (fondofast.it) Sanità integrativa: visite, diagnostica, odontoiatria, ricoveri Sì, iscrizione obbligatoria per tutti i dipendenti
    Fon.Te Fon.Te (fondofonte.it) Pensione integrativa con TFR + contributi volontari No, ma il TFR va a Fon.Te per silenzio-assenso se non si sceglie
    EBNT Ente Bilaterale Nazionale Turismo Sostegno al reddito, formazione, prestazioni sociali per dipendenti e datori Dipende dall’adesione del datore di lavoro

    Fon.Te: la previdenza complementare nel turismo

    Il Fon.Te è il fondo pensione negoziale del settore terziario, commercio e turismo. È stato istituito dalle parti sociali del commercio e del terziario ed è accessibile anche ai lavoratori del CCNL Turismo Federalberghi-Faita in forza degli accordi interconfederali di settore.

    L’adesione a Fon.Te comporta:

    • il conferimento del TFR maturando al fondo;
    • la possibilità di versare contributi volontari aggiuntivi;
    • il contributo datoriale aggiuntivo (solo se il lavoratore aderisce volontariamente versando almeno la quota minima prevista dal CCNL);
    • la scelta tra diversi comparti di investimento (garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario).

    Per i lavoratori stagionali che cambiano datore ogni stagione, il TFR versato a Fon.Te resta accumulato nel fondo e continua a rivalutarsi anche nei periodi di inattività. La posizione individuale è portabile da un datore all’altro.

    L’EBNT: bilateralità nel turismo

    L’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo) è l’organismo paritetico del settore, costituito da Federalberghi, Faita e dalle organizzazioni sindacali. Le sue attività principali riguardano:

    • Sostegno al reddito: integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività (complementare agli ammortizzatori sociali ordinari);
    • Formazione professionale: corsi per il personale del settore, inclusi animatori e responsabili di struttura;
    • Prestazioni sociali: sussidi per situazioni di difficoltà economica, borse di studio;
    • Osservatorio mercato del lavoro: analisi e dati sul settore.

    Casi pratici

    Tizio — Accesso alle prestazioni FAST durante la stagione
    Tizio lavora come animatore da giugno a settembre 2026. La struttura lo iscrive al Fondo FAST all’inizio del contratto. A luglio Tizio ha bisogno di una visita ortopedica (dolore al ginocchio dopo settimane di attività sportiva). Va da un ortopedico convenzionato FAST: la visita è coperta al 100% dal fondo. Tizio non paga nulla. A fine stagione, con la cessazione del contratto, l’iscrizione si interrompe automaticamente.
    Caia — Fon.Te e TFR pluristagionale
    Caia lavora ogni estate per lo stesso villaggio dal 2023. Ogni anno firma un contratto stagionale nuovo e il TFR viene conferito a Fon.Te (silenzio-assenso). Dopo 4 stagioni (2023-2026) ha accumulato in Fon.Te circa 2.000 euro tra TFR, rendimenti e rivalutazioni. La posizione è sua: quando cesserà il lavoro stagionale o cambierà settore, potrà trasferire la posizione a un altro fondo o lasciarla investita fino alla pensione.
    Sempronio — Contributo datoriale Fon.Te con adesione volontaria
    Sempronio è capo villaggio a tempo indeterminato. Ha aderito volontariamente a Fon.Te versando il contributo minimo del lavoratore (es. 0,55% della RAL, verificare la percentuale esatta nel CCNL). Grazie all’adesione volontaria, anche il datore versa il contributo aggiuntivo datoriale previsto dal CCNL (es. 1,55% della RAL). Sempronio accumula contributi propri + datoriali + TFR in Fon.Te: una pensione complementare più ricca rispetto al solo TFR.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo FAST e a chi spetta?
    Il Fondo FAST è il fondo di sanità integrativa del settore turismo (fondofast.it), istituito da Federalberghi, Faita e sindacati. Spetta a tutti i dipendenti di aziende che applicano il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), compresi i lavoratori stagionali, per tutta la durata del contratto.
    Il Fondo FAST copre anche i lavoratori stagionali?
    Sì. I lavoratori stagionali iscritti al FAST durante il contratto hanno diritto alle prestazioni sanitarie integrative del fondo (visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria, ricoveri).
    Cos’è Fon.Te e come funziona per i lavoratori del turismo?
    Fon.Te è il fondo pensione negoziale del terziario-turismo-commercio. Il lavoratore che non sceglie la destinazione del TFR entro 6 mesi ci finisce per silenzio-assenso. Aderendo volontariamente si ottiene anche il contributo del datore di lavoro.
    Cos’è l’EBNT?
    L’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo eroga prestazioni aggiuntive (sostegno al reddito, formazione, sussidi) per i lavoratori e le aziende del settore che vi aderiscono.
    Come accedo alle prestazioni del Fondo FAST come animatore stagionale?
    L’iscrizione è a cura del datore al momento dell’assunzione. Le prestazioni si richiedono tramite fondofast.it o strutture convenzionate. Presentare il tesserino o codice FAST fornito dal fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Per le prestazioni aggiornate del Fondo FAST consultare fondofast.it; per Fon.Te consultare fondofonte.it. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 81 TU Giustizia Tributaria: Trattazione in camera di consiglio

    Art. 81 D.Lgs. 175/2024 – Trattazione in camera di consiglio

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

    2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

    3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

  • Articolo 66 TU Giustizia Tributaria: Proposizione del ricorso

    Art. 66 D.Lgs. 175/2024 – Proposizione del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dell'articolo 61, comma 3.

    2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

  • Tetto alle detrazioni 2026 per i redditi alti: come funziona il limite, con esempio

    In sintesi

    • La decurtazione di 440 euro si aggiunge ai meccanismi già esistenti di riduzione delle detrazioni al crescere del reddito.
    • La soglia scatta al primo euro di reddito complessivo oltre 200.000: non è una riduzione graduata.
    • Sono escluse le spese sanitarie, i cui importi detraibili restano immutati anche per i redditi alti.
    • Rientrano nella riduzione anche le donazioni a partiti politici e i premi per polizze calamitose.
    • Se le detrazioni al 19% residue sono inferiori a 440 euro, vengono azzerate, senza generare debito.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 4 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce il comma 5-bis nell’art. 16-ter TUIR: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare delle detrazioni al 19% – già ridotto secondo i commi 1-5 – viene ulteriormente diminuito di un importo fisso pari a 440 euro, salvo le spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c).

    Approfondimento normativo completo: Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi.

    Come si applica concretamente il tetto alle detrazioni per redditi oltre 200.000 euro

    La legge di bilancio 2026 introduce un ulteriore livello di limitazione delle detrazioni al 19% per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter TUIR si sovrappone ai meccanismi già previsti dai commi 1-5 dello stesso articolo, che riducono progressivamente le detrazioni all’aumentare del reddito. Il risultato è una decurtazione aggiuntiva e fissa di 440 euro sulle detrazioni al 19% residue.

    Il meccanismo funziona in due fasi. Prima si calcola l’ammontare delle detrazioni al 19% spettanti dopo l’applicazione dei commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR e del coordinamento con l’art. 15, comma 3-bis del TUIR. Poi, per i contribuenti che superano i 200.000 euro di reddito complessivo, si sottrae ulteriormente la somma fissa di 440 euro. Il risultato finale è l’importo effettivamente detraibile dall’imposta lorda.

    La misura non è graduata: non cresce proporzionalmente al reddito oltre la soglia, ma si applica in modo uniforme a tutti coloro che superano i 200.000 euro. Questo crea un effetto soglia netto: un contribuente con 200.001 euro di reddito subisce la stessa decurtazione di chi ne guadagna 500.000. Per questo la pianificazione fiscale delle spese detraibili diventa rilevante per chi si trova in prossimità della soglia.

    Come verificare il proprio impatto

    • Calcolare il reddito complessivo ai sensi dell’art. 8 TUIR per il 2026.
    • Verificare se tale reddito supera i 200.000 euro, soglia che attiva la decurtazione.
    • Sommare le detrazioni al 19% già ridotte per effetto dei commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.
    • Sottrarre 440 euro dal totale ottenuto (senza scendere sotto zero).
    • Escludere dal conteggio le spese sanitarie, che non subiscono la decurtazione.

    Caso 1: Tizio, manager con reddito complessivo di 220.000 euro e detrazioni consistenti

    Scenario. Tizio è un manager con reddito complessivo di 220.000 euro. Le detrazioni al 19% dopo i commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR ammontano a 1.500 euro. Tra queste: interessi passivi su mutuo prima casa, premi assicurativi vita, erogazioni liberali a enti del Terzo Settore. Ha anche spese sanitarie per 2.000 euro, che non rientrano nel perimetro della decurtazione.

    Come si legge in pratica. Le detrazioni al 19% di Tizio soggette al comma 5-bis sono 1.500 euro. Applicando la decurtazione: 1.500 – 440 = 1.060 euro di detrazioni effettivamente fruibili. Le spese sanitarie rimangono detraibili per intero (19% × 2.000 = 380 euro, invariati). In totale, Tizio fruisce di 1.440 euro di detrazioni: 1.060 dalle voci soggette al taglio e 380 dalle spese sanitarie.

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito complessivo: 220.000 euro
    • Detrazioni al 19% soggette al taglio (post commi 1-5): 1.500 euro
    • Decurtazione comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni al 19% fruibili (escluse sanitarie): 1.060 euro
    • Detrazioni sanitarie: 380 euro (invariate)

    Caso 2: Caia, imprenditrice con reddito complessivo di 350.000 euro e poche detrazioni

    Scenario. Caia è titolare di una SNC con reddito complessivo di 350.000 euro. Le detrazioni al 19% residue dopo i commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR sono già molto ridotte: 500 euro complessivi (polizza vita e spese universitarie). Il meccanismo dei commi 1-5 ha già eroso buona parte delle sue detrazioni originarie a causa dell’elevato livello di reddito.

    Come si legge in pratica. Le detrazioni al 19% di Caia, già ridotte a 500 euro dai commi 1-5, subiscono l’ulteriore decurtazione di 440 euro per effetto del comma 5-bis. Restano 60 euro di detrazioni al 19% effettivamente fruibili. Il meccanismo cumulato dei due livelli di riduzione ha quasi azzerato le detrazioni di Caia, il che rende particolarmente importante la pianificazione delle spese detraibili in prossimità della dichiarazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito complessivo: 350.000 euro
    • Detrazioni al 19% post commi 1-5: 500 euro
    • Decurtazione aggiuntiva comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni al 19% residue: 60 euro
    • Effetto complessivo: quasi totale azzeramento delle detrazioni al 19%

    Caso 3: Sempronio, professionista con reddito di 205.000 euro appena sopra soglia

    Scenario. Sempronio ha un reddito complessivo di 205.000 euro, appena sopra la soglia di 200.000. Le detrazioni al 19% post commi 1-5 ammontano a 900 euro (interessi mutuo, premi assicurativi e donazioni a ONLUS). Sempronio si chiede se valga la pena ottimizzare la propria posizione fiscale per evitare l’effetto soglia della nuova norma.

    Come si legge in pratica. Poiché il reddito complessivo supera 200.000 euro, scatta la decurtazione fissa di 440 euro prevista dal comma 5-bis. Le detrazioni al 19% scendono da 900 a 460 euro. Se Sempronio potesse ridurre il reddito complessivo sotto la soglia (ad esempio attraverso contributi deducibili o perdite su partecipazioni), recupererebbe i 440 euro di detrazioni. La valutazione richiede un’analisi costi-benefici con un commercialista.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito complessivo: 205.000 euro (appena sopra soglia)
    • Detrazioni al 19% post commi 1-5: 900 euro
    • Decurtazione comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni al 19% fruibili: 460 euro
    • Nota: effetto soglia netto, valutare pianificazione con commercialista

    Quando conviene una verifica

    Per analizzare l’impatto del tetto detrazioni sulla tua dichiarazione 2026: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La decurtazione di 440 euro cresce se il reddito supera di molto i 200.000 euro?

    No. La decurtazione prevista dal comma 5-bis dell’art. 16-ter TUIR è un importo fisso di 440 euro che non aumenta al crescere del reddito oltre la soglia. Un contribuente con 300.000 euro di reddito subisce la stessa decurtazione di chi ne dichiara 201.000. L’effetto progressivo è già garantito dai commi 1-5 dell’art. 16-ter, che riducono le detrazioni in funzione del reddito complessivo.

    Il tetto delle detrazioni si applica anche alle detrazioni per carichi di famiglia?

    No. Le detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR) hanno una disciplina propria e non rientrano nell’ambito delle detrazioni al 19% richiamate dall’art. 16-ter TUIR. La decurtazione del comma 5-bis si applica esclusivamente agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, tra cui quelli elencati nell’art. 15 TUIR (escluse le spese sanitarie), le donazioni a partiti e i premi per rischio calamitoso.

    Come si determina il 'reddito complessivo' ai fini della soglia dei 200.000 euro?

    Il reddito complessivo rilevante ai fini della soglia è quello definito dall’art. 8 del TUIR, che comprende tutte le categorie reddituali: lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi. Non si tratta del solo reddito imponibile dopo le deduzioni, ma della somma algebrica dei redditi prima dell’applicazione delle deduzioni (come i contributi previdenziali).

    I premi delle polizze vita rientrano nel taglio delle detrazioni al 19%?

    Sì. I premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni rientrano tra gli oneri detraibili al 19% ai sensi dell’art. 15 TUIR (nei limiti di legge). Di conseguenza, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la detrazione relativa a tali premi subisce la decurtazione complessiva prevista dal comma 5-bis. I premi per rischio eventi calamitosi (art. 119, co. 4, D.L. 34/2020) sono esplicitamente citati dalla norma come rientranti nel perimetro della riduzione.

    Se il reddito complessivo oscilla vicino ai 200.000 euro, conviene monitorarlo durante l'anno?

    Sì, monitorare il reddito complessivo è utile per chi si trova in prossimità della soglia. Poiché la decurtazione è fissa e scatta per intero al primo euro oltre i 200.000, anche una piccola variazione del reddito complessivo può far risparmiare o far perdere 440 euro di detrazioni. Un consulente fiscale può suggerire strumenti leciti per ottimizzare la posizione (deduzioni ammissibili, timing delle plusvalenze, ecc.).

  • Bonus nido per il secondo figlio: si cumula con l’Assegno unico? caso pratico

    In sintesi

    • Bonus nido e assegno unico si cumulano per lo stesso figlio: basi normative distinte, nessuna alternatività
    • Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il bonus nido potenziato di 3.600 euro annui (ISEE fino a 40.000 euro) spetta a prescindere dalla presenza di altri figli: il vecchio requisito del “secondo figlio con primo under 10” è superato
    • Per i nati prima del 2024 valgono le tre fasce: 3.000 / 2.500 / 1.500 euro annui (circ. INPS n. 29/2026)
    • Le domande sono separate: una per il bonus nido (per ciascun figlio al nido), una sola per l’assegno unico (copre tutti i figli)
    • La franchigia casa a 91.500 euro (comma 208 LB 2026) può abbassare l’ISEE e migliorare entrambe le prestazioni

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 208 della L. 199/2025 non condiziona l’accesso a bonus nido e assegno unico a una soglia ISEE: innalza a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per figlio oltre il primo) e rafforza la scala di equivalenza per i nuclei con più figli, abbassando l’ISEE a parità di situazione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

    Bonus nido e Assegno unico per lo stesso figlio: si cumulano?

    La risposta è sì, senza riserve. Le due prestazioni hanno basi normative diverse — l’art. 1, comma 355, L. 232/2016 per il bonus nido, il D.Lgs. 230/2021 per l’assegno unico — e coprono bisogni diversi: il bonus rimborsa le rette dell’asilo nido effettivamente pagate, l’assegno è un trasferimento mensile per ogni figlio a carico. Nessuna norma le rende alternative: una famiglia con un bambino al nido percepisce l’assegno unico per quel figlio e, in più, il rimborso delle rette.

    Per chi ha un secondo figlio va chiarito un punto che genera confusione. La disciplina originaria del potenziamento (L. 213/2023, per i nati nel 2024) collegava l’importo maggiorato alla presenza di un secondo figlio con un fratello sotto i 10 anni. Quel requisito è stato superato: per effetto dell’art. 1, comma 209, L. 207/2024, a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 spetta il bonus potenziato di 3.600 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, che siano primogeniti o secondi figli. Sopra i 40.000 euro di ISEE, o senza ISEE, l’importo è di 1.500 euro.

    Per i bambini nati prima del 2024 restano le tre fasce della circolare INPS n. 29/2026: 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro tra 25.001 e 40.000 euro, 1.500 euro oltre 40.000 euro o senza ISEE. In tutti i casi il rimborso copre al massimo 11 mensilità e non supera mai la retta documentata.

    Sul piano operativo le domande restano separate: l’assegno unico si chiede una sola volta e copre tutti i figli del nucleo (i nuovi nati vanno aggiunti alla domanda esistente); il bonus nido richiede una domanda per ciascun figlio che frequenta il nido, con le ricevute delle rette di quel bambino.

    Checklist per cumulare bonus nido e assegno unico

    • Presentare la DSU 2026: la franchigia casa a 91.500 euro può abbassare l’ISEE e migliorare le fasce di entrambe le prestazioni;
    • Aggiornare la domanda di assegno unico aggiungendo il nuovo nato (non serve una domanda nuova);
    • Presentare la domanda di bonus nido per ciascun figlio al nido, con le ricevute delle rette;
    • Verificare la data di nascita: nati dal 2024 = schema potenziato 3.600 euro con ISEE fino a 40.000;
    • Monitorare separatamente gli accrediti: assegno unico e bonus nido seguono tempi diversi.

    Caso 1: due figli, il secondo al nido, ISEE 32.000 euro

    Scenario. Tizio e Caia hanno due figli: il maggiore di 6 anni e il secondo di 2 anni, nato nel 2024, al nido privato autorizzato con retta di 550 euro al mese. ISEE: 32.000 euro.

    Come si legge in pratica. L’assegno unico spetta per entrambi i figli (importo per fascia ISEE 32.000, tra il minimo di 58,30 e il massimo di 203,80 euro mensili per figlio). Il bonus nido spetta per il secondo figlio: nato nel 2024 con ISEE sotto 40.000, fascia potenziata da 3.600 euro annui, circa 327 euro al mese per 11 mensilità, interamente fruibili perché la retta (550 euro) è superiore. Il cumulo è pieno: assegno unico per due figli + 3.600 euro di rimborso rette.

    Riepilogo Caso 1

    • Assegno unico: per entrambi i figli, secondo la fascia ISEE
    • Bonus nido (nato 2024, ISEE 32.000): 3.600 euro annui, circa 327 euro/mese
    • Retta 550 euro: superiore al massimale, rimborso pieno di fascia
    • Domande: assegno unico già attivo + domanda bonus nido con ricevute
    • Nessuna alternatività tra le due prestazioni

    Caso 2: secondo figlio nato nel 2025, primo al nido, ISEE 41.000 euro

    Scenario. Sempronia ha avuto il secondo figlio a novembre 2025; il primo, nato nel 2023, ha 3 anni e frequenta ancora il nido. ISEE aggiornato: 41.000 euro.

    Come si legge in pratica. Per il primo figlio (nato 2023, ISEE sopra 40.000) il bonus nido è di 1.500 euro annui. Per il secondo figlio, nato nel 2025, va verificato il bonus nuovi nati: 1.000 euro una tantum con ISEE fino a 40.000 euro (art. 1, co. 206, L. 207/2024) — con ISEE 41.000 non spetta, ma qui entra in gioco la franchigia casa del comma 208: se la famiglia è proprietaria dell’abitazione, l’ISEE 2026 ricalcolato può scendere sotto i 40.000, aprendo sia il bonus nuovi nati sia la fascia da 2.500 euro per il bonus nido del primo figlio. L’assegno unico spetta comunque per entrambi i figli.

    Riepilogo Caso 2

    • Assegno unico: per entrambi i figli, da aggiornare con il nuovo nato
    • Bonus nido primo figlio (nato 2023, ISEE 41.000): 1.500 euro annui
    • Bonus nuovi nati (1.000 euro, ISEE max 40.000): non spetta con ISEE 41.000
    • Con DSU 2026 e franchigia casa: possibile discesa sotto 40.000 e sblocco di entrambe le fasce migliori
    • Consiglio: ricalcolare l’ISEE prima di rinunciare alle prestazioni

    Caso 3: gemelli al nido e un terzo figlio, ISEE 48.000 euro

    Scenario. Caio e Caia hanno tre figli: due gemelli di 2 anni nati nel 2024, entrambi al nido con retta di 400 euro ciascuno, e un figlio di 8 anni. ISEE: 48.000 euro.

    Come si legge in pratica. L’assegno unico spetta per tutti e tre i figli, con la maggiorazione per i figli successivi al secondo. Il bonus nido spetta per ciascun gemello con domanda separata: con ISEE sopra 40.000 la fascia è quella minima da 1.500 euro annui per ciascuno (circa 136 euro al mese, sotto la retta di 400). Ma con tre figli il nuovo calcolo ISEE è molto favorevole: scala di equivalenza a 0,25 e franchigia casa aumentata di 2.500 euro per ogni figlio oltre il primo. Se l’ISEE 2026 scendesse sotto i 40.000 euro, ciascun gemello (nato 2024) passerebbe alla fascia potenziata da 3.600 euro: 7.200 euro complessivi di rimborso invece di 3.000.

    Riepilogo Caso 3

    • Assegno unico: tre figli, con maggiorazione dal terzo
    • Bonus nido: due domande separate, una per gemello
    • Con ISEE 48.000: 1.500 euro l’anno per ciascun gemello
    • Con ISEE ricalcolato sotto 40.000: 3.600 euro per ciascun gemello (nati 2024)
    • DSU 2026 con franchigia casa e scala 0,25: il passaggio di fascia vale fino a 4.200 euro in più l’anno

    Quando conviene una verifica

    Con più figli e prestazioni da coordinare, un CAF o un patronato può elaborare la DSU 2026, aggiornare la domanda di assegno unico e presentare le domande di bonus nido con le ricevute corrette.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Posso ricevere bonus nido e assegno unico per lo stesso figlio nel 2026?

    Sì. Le due prestazioni si cumulano integralmente: l’assegno unico è un trasferimento mensile per ogni figlio a carico, il bonus nido rimborsa le rette effettivamente pagate. Si richiedono con domande separate all’INPS.

    Per il bonus potenziato da 3.600 euro serve ancora un secondo figlio con fratello under 10?

    No. Quel requisito riguardava la disciplina originaria per i nati nel 2024 (L. 213/2023) ed è stato superato dall’art. 1, comma 209, L. 207/2024: il bonus da 3.600 euro spetta a tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 con ISEE fino a 40.000 euro, anche primogeniti.

    Devo presentare una domanda di bonus nido per ogni figlio?

    Sì: una domanda per ciascun figlio che frequenta il nido, con le ricevute delle rette riferite a quel bambino. L’assegno unico invece si gestisce con un’unica domanda per tutto il nucleo, da aggiornare quando nasce un altro figlio.

    Con ISEE sopra 40.000 euro perdo il bonus nido?

    No: spetta comunque l’importo di 1.500 euro annui. E con la franchigia casa a 91.500 euro introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, l’ISEE ricalcolato nel 2026 può scendere sotto la soglia e far scattare la fascia superiore.

    Da leggere insieme

  • Bonus nido 2026 con ISEE 35.000: quanto rimborso ottengo? esempio

    In sintesi

    • Con ISEE di 35.000 euro il bonus nido 2026 vale 2.500 euro annui per i bambini nati prima del 2024 e 3.600 euro annui per i nati dal 1° gennaio 2024 (circ. INPS n. 29/2026)
    • Il contributo è erogato per un massimo di 11 mensilità e non può mai superare la retta effettivamente pagata
    • Il bonus spetta anche senza ISEE o con ISEE oltre 40.000 euro: in quel caso l’importo è di 1.500 euro annui
    • La franchigia casa a 91.500 euro (comma 208 LB 2026) può abbassare l’ISEE e far salire di fascia
    • La domanda accolta vale fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni: non va rifatta ogni anno

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 208 della L. 199/2025 non fissa una soglia di accesso al bonus nido: innalza a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per figlio oltre il primo) e rafforza la scala di equivalenza per i nuclei con più figli. A parità di situazione, l’ISEE 2026 può quindi risultare più basso.

    Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

    Bonus nido 2026 con ISEE 35.000 euro: le cifre esatte

    Il bonus asilo nido (art. 1, comma 355, L. 232/2016) rimborsa le rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati, oppure finanzia forme di assistenza domiciliare per i bambini sotto i 3 anni con gravi patologie croniche. Gli importi 2026 sono fissati dalla circolare INPS n. 29/2026 e dipendono da due variabili: l’ISEE minorenni del nucleo e la data di nascita del bambino.

    Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 valgono tre fasce: 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro oltre 40.000 euro o senza ISEE. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 lo schema è potenziato: 3.600 euro annui con ISEE fino a 40.000 euro, 1.500 euro oltre o senza ISEE.

    Con un ISEE di 35.000 euro, quindi: 2.500 euro annui (circa 227 euro al mese per 11 mensilità) se il bambino è nato entro il 2023; 3.600 euro annui (circa 327 euro al mese) se è nato dal 2024 in poi. In ogni caso il rimborso mensile non può superare la retta documentata: con una retta di 200 euro si riceve 200 euro, non il massimale di fascia.

    Una precisazione importante: il bonus nido non ha alcuna soglia di esclusione. Anche chi supera i 40.000 euro di ISEE, o non presenta la DSU, riceve 1.500 euro annui. Ma con la nuova franchigia sull’abitazione principale (91.500 euro, comma 208 LB 2026) molte famiglie proprietarie della casa vedranno l’ISEE 2026 scendere: chi era appena sopra i 25.000,99 o i 40.000 euro può rientrare nella fascia più favorevole. Conviene quindi presentare la DSU aggiornata prima di dare per scontata la propria fascia.

    Checklist per il bonus nido 2026

    • Presentare la DSU 2026: con la franchigia casa l’ISEE può scendere di fascia;
    • Verificare la data di nascita del bambino: dal 2024 in poi vale lo schema potenziato da 3.600 euro;
    • Presentare la domanda sul portale INPS (o tramite patronato) allegando i dati del nido;
    • Caricare le ricevute di pagamento delle rette mese per mese: il rimborso segue i pagamenti documentati;
    • Ricordare che il contributo copre al massimo 11 mensilità e mai oltre la retta pagata.

    Caso 1: figlio nato nel 2024, ISEE 35.000 euro, retta 600 euro

    Scenario. Tizio e Caia hanno un figlio di 18 mesi, nato a metà 2024, che frequenta un nido privato autorizzato con retta mensile di 600 euro. ISEE del nucleo: 35.000 euro.

    Come si legge in pratica. Il bambino è nato dopo il 1° gennaio 2024: con ISEE fino a 40.000 euro spetta lo schema potenziato da 3.600 euro annui, cioè circa 327 euro al mese per 11 mensilità. La retta di 600 euro è superiore al massimale mensile, quindi la famiglia riceve l’intero importo di fascia: 327 euro al mese, per un rimborso annuo di 3.600 euro a fronte di circa 6.600-7.200 euro di rette.

    Riepilogo Caso 1

    • Nato 2024 + ISEE 35.000: fascia potenziata, 3.600 euro annui
    • Rimborso mensile: circa 327 euro (11 mensilità)
    • Retta 600 euro: superiore al massimale, rimborso pieno di fascia
    • Domanda: portale INPS con ricevute delle rette
    • Copertura effettiva: circa metà della spesa annua

    Caso 2: due figli al nido nati in anni diversi, ISEE 28.000 euro

    Scenario. Sempronia ha due figli al nido: uno di 2 anni nato nel 2023 e uno di 1 anno nato nel 2024. ISEE 28.000 euro, retta di 450 euro al mese ciascuno.

    Come si legge in pratica. Servono due domande distinte, una per figlio. Per il nato 2023 (fascia 25.001-40.000) spettano 2.500 euro annui, circa 227 euro al mese; per il nato 2024 spettano 3.600 euro annui, circa 327 euro al mese. Entrambi i rimborsi mensili sono sotto la retta di 450 euro, quindi si ricevono per intero: complessivamente circa 554 euro al mese di rimborso per 11 mensilità (6.100 euro l’anno).

    Riepilogo Caso 2

    • Due domande separate, ricevute distinte per ciascun figlio
    • Nato 2023: 2.500 euro annui (fascia ISEE 25.001-40.000)
    • Nato 2024: 3.600 euro annui (schema potenziato)
    • Rimborso complessivo: circa 6.100 euro l’anno
    • ISEE 28.000: nessuna delle due fasce massime, ma vicino alla soglia 25.000,99 – verificare l’ISEE 2026 con la nuova franchigia casa

    Caso 3: ISEE 43.000 euro, mai fatta domanda

    Scenario. Caio e Caia hanno un figlio di 2 anni (nato 2023) al nido comunale con retta di 320 euro. ISEE 2025: 43.000 euro. Non hanno mai chiesto il bonus ritenendo di non averne diritto.

    Come si legge in pratica. Primo errore da correggere: il bonus spetta anche sopra i 40.000 euro di ISEE, in misura di 1.500 euro annui (circa 136 euro al mese). Secondo punto: la famiglia è proprietaria della casa, e con la franchigia a 91.500 euro l’ISEE 2026 ricalcolato potrebbe scendere sotto i 40.000 euro, facendo salire il bonus a 2.500 euro annui. Conviene presentare la DSU 2026, poi la domanda di bonus con le ricevute della retta.

    Riepilogo Caso 3

    • ISEE 43.000: bonus comunque spettante, 1.500 euro annui
    • Con DSU 2026 e franchigia casa: possibile discesa sotto 40.000 e fascia da 2.500 euro
    • Retta 320 euro: sopra il rimborso mensile in entrambe le fasce, quindi rimborso pieno di fascia
    • Domanda: mai presentata, va fatta sul portale INPS
    • Anche il nido pubblico dà diritto al bonus per la quota di retta pagata

    Quando conviene una verifica

    Un CAF o un patronato può ricalcolare l’ISEE 2026 con le nuove regole del comma 208 e presentare la domanda di bonus nido con la documentazione corretta.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quanto rimborsa il bonus nido 2026 con ISEE di 35.000 euro?

    2.500 euro annui per i bambini nati prima del 2024 e 3.600 euro annui per i nati dal 1° gennaio 2024 (circolare INPS n. 29/2026). Il rimborso è mensile, per un massimo di 11 mensilità, e non può superare la retta effettivamente pagata.

    Il bonus nido spetta anche con ISEE sopra 40.000 euro o senza ISEE?

    Sì: in entrambi i casi spetta l’importo minimo di 1.500 euro annui. Non esiste una soglia ISEE che esclude dal bonus. Presentando l’ISEE in un secondo momento, la fascia più alta si applica solo dalle mensilità successive.

    La soglia di 91.500 euro della Legge di Bilancio 2026 riguarda il bonus nido?

    Sì, ma non come soglia di accesso: è la nuova franchigia sull’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE. Abbassa l’ISEE delle famiglie proprietarie della casa e può quindi far salire il bonus alla fascia superiore.

    La domanda va rifatta ogni anno?

    No: dal 2026 la domanda accolta resta valida fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni. Vanno però caricate le ricevute delle rette e presentata la DSU aggiornata ogni anno per la fascia corretta.

    Bonus nido e detrazione IRPEF per le rette sono cumulabili?

    No, sugli stessi importi: le spese rimborsate dal bonus non possono essere portate anche in detrazione al 19% (massimale 632 euro per figlio). La detrazione resta possibile solo sull’eventuale quota di retta non coperta dal bonus.

    Da leggere insieme

  • Art. 220 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni finali

    Art. 220 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni finali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’ articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.

    2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell’ articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ), sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

  • Detrazioni tagliate sopra 200.000 euro di reddito: chi perde e quanto, 3 casi

    In sintesi

    • La riduzione di 440 euro si applica alle detrazioni al 19% per chi supera 200.000 euro di reddito complessivo.
    • Sono escluse dalla decurtazione le spese sanitarie (art. 15, co. 1, lett. c TUIR), che restano intatte.
    • Rientrano nel taglio: oneri al 19% di qualsiasi fonte normativa, donazioni a partiti politici, premi assicurativi per rischio calamitoso.
    • Il riferimento è il reddito complessivo ex art. 8 TUIR, non il solo reddito imponibile.
    • La decurtazione è un importo fisso (440 euro), non una percentuale sul totale delle detrazioni.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 4 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, inserisce il nuovo comma 5-bis nell’art. 16-ter TUIR: i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro subiscono una decurtazione fissa di 440 euro sull’ammontare delle detrazioni al 19%, con esclusione delle spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c) TUIR.

    Approfondimento normativo completo: Comma 4 LB26: taglio di 440 euro alle detrazioni 19% per redditi.

    Come funziona il taglio da 440 euro alle detrazioni oltre 200.000 euro

    Il comma 4 della legge di bilancio 2026 introduce una penalizzazione specifica per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro: l’importo delle detrazioni al 19% a cui hanno diritto viene ridotto di 440 euro. La decurtazione è fissa e non graduata: si applica per intero non appena il reddito complessivo supera la soglia, anche di un solo euro.

    La norma si inserisce nel comma 5-bis del nuovo art. 16-ter TUIR e coordina il taglio con i meccanismi già esistenti di riduzione delle detrazioni al crescere del reddito (commi 1-5 dello stesso articolo). In sostanza, l’ammontare di detrazioni al 19% già ridotto in funzione del reddito viene ulteriormente decurtato di 440 euro per chi supera la soglia dei 200.000 euro. Se le detrazioni rimanenti dopo i commi 1-5 sono inferiori a 440 euro, il taglio si applica fino ad azzerarle, senza produrre un credito negativo.

    La misura colpisce una platea relativamente ristretta di contribuenti, ma può avere un impatto concreto su chi usufruisce di detrazioni al 19% su spese significative: interessi su mutui, premi assicurativi vita, spese veterinarie, erogazioni liberali, istruzione e simili. Le spese sanitarie sono intenzionalmente escluse dalla decurtazione per preservare l’accesso alle cure indipendentemente dal livello di reddito.

    Verifiche e adempimenti per i contribuenti oltre 200.000 euro

    • Verificare se il proprio reddito complessivo ex art. 8 TUIR supera la soglia di 200.000 euro.
    • Elencare tutte le detrazioni al 19% di cui si usufruisce, escludendo le spese sanitarie.
    • Calcolare le detrazioni al 19% spettanti dopo l’applicazione dei commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.
    • Sottrarre ulteriori 440 euro dal totale delle detrazioni residue per determinare il vantaggio effettivo.
    • Consultare un commercialista per la pianificazione fiscale e l’eventuale ottimizzazione delle spese detraibili.

    Caso 1: Tizio, dirigente con reddito complessivo di 250.000 euro

    Scenario. Tizio è un dirigente di una multinazionale con reddito complessivo IRPEF di 250.000 euro. Nel 2026 sostiene spese detraibili al 19% per: interessi su mutuo prima casa (ca. 800 euro di detrazione), premi assicurativi vita e infortuni (ca. 300 euro di detrazione), spese veterinarie (ca. 100 euro di detrazione). Totale detrazioni al 19% spettanti: circa 1.200 euro, già ridotte secondo i commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR.

    Come si legge in pratica. In base al comma 5-bis introdotto dal comma 4 LB 2026, le detrazioni al 19% di Tizio subiscono una ulteriore decurtazione fissa di 440 euro. Le detrazioni effettivamente fruibili scendono da 1.200 a 760 euro. Le spese sanitarie (se presenti) restano invece intoccate. Tizio paga quindi 440 euro di IRPEF in più rispetto a un contribuente con reddito identico ma inferiore alla soglia.

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito complessivo: 250.000 euro (oltre soglia 200.000)
    • Detrazioni al 19% prima del taglio: circa 1.200 euro
    • Decurtazione ex comma 5-bis: 440 euro
    • Detrazioni effettivamente fruibili: circa 760 euro
    • IRPEF aggiuntiva rispetto al pre-riforma: 440 euro

    Caso 2: Caia, medico specialista con reddito complessivo di 210.000 euro

    Scenario. Caia è una medico specialista libera professionista con reddito complessivo di 210.000 euro. Sostiene spese detraibili al 19% per: spese universitarie di un figlio a carico (ca. 500 euro di detrazione), erogazioni liberali a ONLUS (ca. 250 euro), premi polizza vita (ca. 150 euro). Totale detrazioni al 19% prima del nuovo taglio: circa 900 euro. Non ha spese sanitarie rilevanti (le sue spese mediche personali sono professionalmente deducibili).

    Come si legge in pratica. Il comma 5-bis si applica a Caia perché il reddito complessivo supera 200.000 euro. Le detrazioni al 19% di 900 euro vengono ridotte di 440 euro: restano 460 euro di detrazioni effettivamente fruibili. L’aggravio IRPEF è di 440 euro rispetto a un contribuente con le stesse spese ma reddito sotto la soglia. Le spese sanitarie eventualmente sostenute resterebbero invece detraibili per intero, non essendo soggette alla decurtazione del comma 5-bis.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito complessivo: 210.000 euro (appena oltre soglia)
    • Detrazioni al 19% prima del taglio: circa 900 euro
    • Decurtazione fissa: 440 euro
    • Detrazioni residue fruibili: circa 460 euro
    • IRPEF in più: 440 euro rispetto alla soglia

    Caso 3: Sempronio, imprenditore con reddito complessivo di 300.000 euro

    Scenario. Sempronio è titolare di un’impresa individuale con reddito complessivo di 300.000 euro. Le detrazioni al 19% dopo i meccanismi di riduzione già previsti dai commi 1-5 dell’art. 16-ter TUIR ammontano a soli 380 euro (interessi mutuo prima casa e premi assicurativi). Non ha donato a partiti politici né ha polizze calamitose rilevanti. Ha invece sostenuto significative spese sanitarie per cure specialistiche, che restano escluse.

    Come si legge in pratica. La decurtazione di 440 euro prevista dal comma 5-bis supera le detrazioni al 19% residue di Sempronio (380 euro). In questo caso il taglio si applica fino ad azzerare le detrazioni: le detrazioni al 19% scendono a zero, senza che si generi un’eccedenza negativa o un debito aggiuntivo oltre all’azzeramento. Le spese sanitarie di Sempronio rimangono invece integralmente detraibili perché escluse dall’ambito di applicazione del comma 5-bis.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito complessivo: 300.000 euro
    • Detrazioni al 19% residue (post-commi 1-5): 380 euro
    • Decurtazione comma 5-bis: 440 euro (applicata fino ad azzerare le detrazioni)
    • Detrazioni al 19% effettive: 0 euro
    • Spese sanitarie: non colpite, restano interamente detraibili

    Quando conviene una verifica

    Per calcolare l’impatto del taglio detrazioni nel tuo caso concreto: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi è soggetto alla decurtazione di 440 euro sulle detrazioni al 19%?

    Sono soggetti alla decurtazione tutti i contribuenti persone fisiche il cui reddito complessivo – calcolato ai sensi dell’art. 8 del TUIR – supera 200.000 euro. La soglia è riferita al reddito complessivo, non al solo reddito imponibile dopo le deduzioni. Il superamento della soglia anche di un solo euro fa scattare l’intera decurtazione fissa di 440 euro.

    Le spese sanitarie sono colpite dalla riduzione delle detrazioni al 19%?

    No. Il comma 5-bis inserito dalla legge di bilancio 2026 esclude espressamente le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR dalla decurtazione di 440 euro. Un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro potrà quindi continuare a detrarre integralmente le spese mediche e sanitarie nella misura del 19% prevista dalla normativa.

    Cosa si intende per 'detrazioni al 19%' ai fini di questa norma?

    Rientrano nel perimetro della decurtazione tutti gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, con esclusione delle spese sanitarie. Sono espressamente inclusi anche le erogazioni liberali a partiti politici (art. 11, D.L. 149/2013) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, co. 4, D.L. 34/2020). Rientrano quindi, tra gli altri, interessi su mutui, premi assicurativi vita, spese veterinarie e istruzione.

    La decurtazione di 440 euro è applicata anche se le mie detrazioni al 19% sono inferiori a tale importo?

    Sì, ma con un limite: il taglio si applica fino ad azzerare le detrazioni al 19% spettanti, senza generare un valore negativo. Se un contribuente con reddito superiore a 200.000 euro ha detrazioni al 19% pari a, ad esempio, 200 euro, la decurtazione le azzera interamente ma non produce ulteriori obblighi fiscali oltre all’azzeramento.

    Il taglio riguarda anche le detrazioni per oneri sostenuti nell'interesse di familiari a carico?

    La norma del comma 5-bis si riferisce alle detrazioni spettanti al contribuente in relazione agli oneri elencati, inclusi quelli sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, laddove la detraibilità sia già prevista nella misura del 19%. Il testo non opera distinzioni in base a chi ha sostenuto materialmente la spesa, ma fa riferimento alla detrazione complessivamente computata in capo al contribuente con reddito oltre la soglia.

  • Articolo 65 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 313 c.c.: provvedimento del trib

    Art. 65 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 313 c.c.: provvedimento del tribunale sull’adozione adulti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 313. – Provvedimento del tribunale. – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

  • Requisiti pensione 2026: l’aumento legato all’aspettativa di vita e’ congelato?

    In sintesi

    • Il comma 186 LB 2026 sospende l’adeguamento all’aspettativa di vita per specifiche categorie di lavoratori.
    • L’esonero riguarda sia il requisito anagrafico (vecchiaia) sia quello contributivo (pensione anticipata).
    • Per beneficiarne occorre trovarsi nelle condizioni elencate al comma 187 della medesima legge.
    • L’esonero si applica agli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata.
    • La norma e’ entrata in vigore in via anticipata il 30 dicembre 2025, prima dell’inizio dell’anno pensionistico 2026.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 186 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, stabilisce che per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 187, non si applica l’incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia ne’ l’incremento contributivo per la pensione anticipata legato all’adeguamento alla speranza di vita di cui al comma 185.

    Approfondimento normativo completo: Comma 186 LB26: esonero dall’aumento dei requisiti pensionistici.

    Cosa cambia nel 2026 per chi sta per andare in pensione

    Ogni due anni l’INPS aggiorna i requisiti di accesso alla pensione in base all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT. Questo meccanismo, introdotto dalla riforma Fornero del 2011, si applica in linea generale a tutti i lavoratori iscritti al sistema previdenziale obbligatorio. Per il biennio 2025-2026 era atteso un adeguamento al rialzo dei requisiti, che avrebbe posticipato ulteriormente l’accesso alla quiescenza.

    La legge di bilancio 2026 ha pero’ introdotto, con il comma 186, un esonero parziale da questo meccanismo. Non tutti i lavoratori vedranno slittare le proprie finestre pensionistiche: chi rientra nelle condizioni previste dal successivo comma 187 potra’ andare in pensione senza scontare l’incremento derivante dall’adeguamento alla speranza di vita di cui al comma 185.

    E’ fondamentale capire a chi si rivolge concretamente questo esonero, poiche’ la norma distingue con precisione tra tipologie di lavoratori, regimi previdenziali e requisiti interessati. Il caso pratico che segue illustra le situazioni piu’ ricorrenti, aiutando il lettore a verificare se la propria posizione e’ compatibile con la protezione introdotta dal legislatore.

    Cosa verificare prima di fare domanda di pensione nel 2026

    • Accertare il regime previdenziale di appartenenza: AGO, forma sostitutiva/esclusiva o Gestione separata INPS.
    • Verificare di trovarsi in una delle condizioni tassativamente elencate dal comma 187 della L. 199/2025.
    • Controllare se il proprio requisito pensionistico e’ di tipo anagrafico (vecchiaia) o contributivo (anticipata).
    • Richiedere all’INPS un estratto conto contributivo aggiornato con la proiezione della data di maturazione.
    • Valutare con un consulente previdenziale se l’esonero si applica e se e’ piu’ conveniente anticipare o posticipare la richiesta.

    Caso 1: Tizio, dipendente privato con 42 anni di contributi

    Scenario. Tizio, 61 anni, e’ un lavoratore dipendente del settore privato iscritto all’INPS (AGO). Ha maturato circa 42 anni di contributi e puntava alla pensione anticipata nel corso del 2026. Senza esonero, l’adeguamento all’aspettativa di vita avrebbe richiesto qualche mese contributivo aggiuntivo. Tizio si chiede se rientra nelle condizioni del comma 187 e quindi se puo’ presentare domanda senza attendere.

    Come si legge in pratica. Tizio e’ iscritto all’assicurazione generale obbligatoria: il comma 186 LB 2026 e’ quindi astrattamente applicabile alla sua posizione. Il nodo decisivo e’ pero’ il comma 187, che elenca le condizioni specifiche per beneficiare dell’esonero. Se Tizio rientra in una di quelle condizioni, non subira’ l’incremento del requisito contributivo previsto dal comma 185. E’ essenziale che verifichi la propria posizione tramite l’estratto conto INPS e, se necessario, con il supporto di un consulente, prima di presentare la domanda. Un errore di valutazione potrebbe comportare il rigetto della domanda o la perdita di mesi di assegno.

    Riepilogo Caso 1

    • Regime: AGO (INPS, dipendente privato)
    • Norma applicabile: comma 186 L. 199/2025
    • Condizione necessaria: rientrare nel comma 187
    • Requisito interessato: contributivo (pensione anticipata)
    • Azione consigliata: estratto conto INPS + verifica comma 187

    Caso 2: Caia, iscritta alla Gestione separata INPS

    Scenario. Caia, 64 anni, ha lavorato per molti anni come consulente autonoma iscritta alla Gestione separata INPS ex L. 335/1995. Ha accumulato un montante contributivo significativo e, raggiungendo i 67 anni di eta’, punta alla pensione di vecchiaia. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 riguardi anche lei o se sia esonerata.

    Come si legge in pratica. La Gestione separata e’ espressamente inclusa nel perimetro applicativo del comma 186 LB 2026, come confermato dal richiamo all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Caia e’ quindi potenzialmente esonerata dall’adeguamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, a condizione che si trovi in una delle ipotesi descritte dal comma 187. Deve verificare con attenzione la propria posizione, anche considerando che per i lavoratori della Gestione separata il calcolo della pensione e’ interamente contributivo, e che eventuali ritardi nell’accesso possono incidere sul montante finale.

    Riepilogo Caso 2

    • Regime: Gestione separata INPS (ex art. 2, c. 26, L. 335/1995)
    • Norma applicabile: comma 186 L. 199/2025
    • Requisito interessato: anagrafico (pensione di vecchiaia)
    • Condizione necessaria: rientrare nel comma 187
    • Azione consigliata: verifica estratto conto e condizioni comma 187

    Caso 3: Sempronio, iscritto a una cassa sostitutiva

    Scenario. Sempronio, 63 anni, ha lavorato per decenni come dipendente di un ente pubblico economico iscritto a una forma previdenziale sostitutiva dell’AGO. E’ prossimo ai requisiti per la pensione anticipata e si chiede se il meccanismo di esonero introdotto dalla legge di bilancio 2026 riguardi anche i lavoratori delle casse sostitutive, oppure se si applichi solo ai dipendenti privati standard iscritti all’INPS.

    Come si legge in pratica. Il comma 186 della L. 199/2025 include espressamente le forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Sempronio rientra quindi nel perimetro della norma. Anche per lui, tuttavia, l’esonero dall’incremento dei requisiti e’ subordinato al verificarsi delle condizioni fissate dal comma 187. Le casse sostitutive possono avere regole interne proprie sulla decorrenza: Sempronio dovra’ confrontarsi sia con la norma di legge sia con il regolamento della propria cassa per capire come si coordina il regime di esonero con le finestre di accesso previste dal suo ente.

    Riepilogo Caso 3

    • Regime: forma sostitutiva/esclusiva dell’AGO
    • Norma applicabile: comma 186 L. 199/2025
    • Requisito interessato: contributivo (pensione anticipata)
    • Condizione necessaria: rientrare nel comma 187
    • Azione consigliata: verifica con la propria cassa + consulenza previdenziale

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il congelamento dell'aspettativa di vita vale per tutti nel 2026?

    No. Il comma 186 della legge di bilancio 2026 non e’ un esonero universale: si applica solo ai lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata che si trovino in una delle condizioni specificamente elencate dal successivo comma 187. Chi non rientra in quelle condizioni subisce regolarmente l’adeguamento dei requisiti previsto dal comma 185.

    La norma riguarda sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata?

    Si’. Il comma 186 LB 2026 sospende l’adeguamento all’aspettativa di vita sia per il requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia, sia per il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata. I due istituti vengono quindi trattati in parallelo, a condizione che il lavoratore rispetti le condizioni del comma 187.

    Da quando e' in vigore il comma 186 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 186 e’ entrato in vigore in via anticipata il 30 dicembre 2025, ovvero il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore anticipata rispetto al 1 gennaio 2026 garantisce che il meccanismo di esonero sia operativo fin dall’inizio del periodo pensionistico 2026, evitando vuoti normativi per chi avesse maturato i requisiti a cavallo d’anno.

    Chi sono i lavoratori iscritti alla Gestione separata coperti dalla norma?

    La norma richiama espressamente l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che istituisce la Gestione separata INPS. Vi rientrano i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti senza cassa propria e altre categorie atipiche che versano i contributi in questa gestione. Anche per loro, l’esonero e’ condizionato alle circostanze del comma 187.

    Come faccio a sapere se rientro nelle condizioni del comma 187?

    Il comma 187 elenca tassativamente le situazioni che danno diritto all’esonero previsto dal comma 186. E’ necessario leggere entrambe le disposizioni in modo coordinato. In pratica, conviene richiedere all’INPS una certificazione del diritto o, prima ancora, consultare un patronato o un consulente previdenziale abilitato che possa verificare la posizione contributiva individuale e confrontarla con le condizioni di legge.

    Vedi anche: Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, Pensione a inizio 2027, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.