Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Detrazione attività sportiva ragazzi 730/2026: palestre e piscine

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per attività sportive dilettantistiche dei ragazzi.
    • Spetta per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se il compleanno cade nel corso del 2025).
    • Il massimale è di 210 euro per ogni ragazzo, non per genitore.
    • Sono ammesse palestre, piscine, associazioni sportive e altre strutture per la pratica sportiva dilettantistica.
    • Se i genitori dividono la spesa, il limite di 210 euro vale comunque per il singolo ragazzo.
    • Il pagamento deve essere tracciabile e il documento deve riportare l’attività sportiva svolta.

    Come funziona la detrazione per lo sport dei ragazzi

    Se hai un figlio iscritto a calcio, nuoto, ginnastica, tennis o qualsiasi altra disciplina sportiva, le quote di iscrizione o abbonamento che hai pagato nel 2025 possono ridurre le tasse. La detrazione è del 19% e vale per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni.

    La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e per gli abbonamenti a associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Non riguarda, quindi, i costi delle attrezzature (scarpe, kit sportivo, ecc.), ma le quote versate alla struttura o all’associazione per la pratica dell’attività.

    Il massimale è di 210 euro per ragazzo. Questo significa che, anche se hai speso di più, puoi portare in detrazione al massimo 210 euro per ciascun figlio. Il 19% di 210 euro corrisponde a un risparmio fiscale massimo di 39,90 euro per ragazzo. Se hai due figli iscritti, il massimale si raddoppia: 210 euro per ciascuno.

    La fascia d’età va da 5 a 18 anni. Se il figlio compie 5 anni o 18 anni nel corso del 2025, la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta, non solo per i mesi in cui aveva quell’età. Puoi detrarre anche se la spesa è stata sostenuta per un figlio fiscalmente a carico.

    Riepilogo detrazione attività sportive ragazzi
    Voce Regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale per ragazzo 210,00 euro
    Fascia d'età 5-18 anni (anche se compiuti nel 2025)
    Strutture ammesse Associazioni sportive, palestre, piscine, impianti dilettantistici
    Pagamento ammesso Solo tracciabile (bollettino, bonifico, carta, ecc.)
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice 16 (un rigo per ragazzo)

    Esempio pratico

    • Caio ha due figli: uno di 8 anni e uno di 14 anni. Per il primo ha pagato 180 euro di iscrizione alla palestra; per il secondo 250 euro per l’abbonamento alla piscina. Per il primo figlio indica 180 euro (sotto il limite di 210). Per il secondo indica 210 euro (il massimale, poiché la spesa reale è superiore). Totale detraibile: 390 euro. Detrazione del 19%: 74,10 euro di risparmio fiscale.

    Documenti necessari

    • Bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento
    • Il documento deve indicare il nome e codice fiscale della struttura o associazione sportiva
    • Il documento deve riportare la causale del pagamento, l’attività sportiva svolta e i dati anagrafici del ragazzo
    • Deve essere indicato il codice fiscale di chi effettua il pagamento (il genitore)
    • Se la spesa è divisa tra i genitori, sul documento va annotata la quota di ciascuno

    Tizio paga l'iscrizione al corso di nuoto del figlio

    Scenario. Tizio ha un figlio di 10 anni iscritto a una piscina comunale. Ha pagato 160 euro di iscrizione annuale con bonifico bancario.

    Come si applica. Tizio può detrarre l’intera somma di 160 euro, perché è sotto il limite di 210 euro per ragazzo. La detrazione del 19% su 160 euro vale 30,40 euro di risparmio fiscale. Indica 160 euro nel rigo E8/E9/E10 con il codice 16.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 160 euro
    • Risparmio fiscale: 30,40 euro (19% di 160)
    • Documento fondamentale: ricevuta della piscina con nome del figlio e causale del pagamento

    I genitori dividono la quota della palestra della figlia

    Scenario. Caio e sua moglie hanno una figlia di 15 anni iscritta a una palestra. La quota annuale è 250 euro. Decidono di dividerla: 125 euro ciascuno, entrambi con carta di credito.

    Come si applica. La spesa totale è 250 euro, sopra il limite di 210 per ragazzo. Il massimale complessivo è 210 euro, da dividere tra i due genitori. Ciascuno può indicare al massimo 105 euro nel proprio 730 (metà di 210). La detrazione del 19% per ciascuno è 19,95 euro. Sul documento di spesa va annotata la quota di ciascun genitore.

    In pratica

    • Il limite di 210 euro vale per la figlia, non per ogni genitore
    • Ciascun genitore indica al massimo 105 euro (la propria metà del massimale)
    • Annotare sul documento la ripartizione della spesa tra i due genitori

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per lo sport dei figli?

    La detrazione è il 19% della spesa sostenuta, fino a un massimale di 210 euro per ragazzo. Il risparmio fiscale massimo è quindi 39,90 euro per figlio.

    Fino a quanti anni spetta la detrazione per le attività sportive?

    Spetta per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Se il ragazzo compie 18 anni nel corso del 2025, la detrazione spetta per l’intero anno.

    Posso detrarre le spese per la palestra di mio figlio anche se non è fiscalmente a mio carico?

    No. La detrazione spetta solo se il ragazzo è fiscalmente a carico del contribuente.

    Rientrano le spese per attrezzatura sportiva (scarpe, kit, ecc.)?

    No. La detrazione riguarda solo le quote di iscrizione e abbonamento alla struttura o associazione sportiva, non le spese per abbigliamento o attrezzatura.

    Ho tre figli iscritti a sport diversi: posso detrarre per tutti e tre?

    Sì. Il massimale di 210 euro vale per ogni ragazzo. Se hai tre figli che soddisfano i requisiti di età, puoi detrarre fino a 210 euro per ciascuno, compilando un rigo separato nel 730 per ogni figlio.

    Il pagamento in contanti alla palestra dà diritto alla detrazione?

    No. Dal 2020 la detrazione del 19% richiede obbligatoriamente un pagamento tracciabile (bonifico, bollettino bancario o postale, carta di debito o credito, ecc.).

    Vedi anche: Palestra e abbonamenti sportivi degli adulti e Sport bonus e impianti sportivi pubblici.

  • Imposta di soggiorno 2026: cosa cambia e chi la paga, con esempio

    In sintesi

    • Le misure incrementali dell’imposta di soggiorno sono prorogate al 2026.
    • Il 70% del maggior gettito va agli impieghi ordinari previsti dall’art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011.
    • Il 30% del maggior gettito va al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.
    • La destinazione del 30% riguarda anche i servizi di assistenza agli alunni con disabilità.
    • Decreto attuativo in attesa: definirà metodologia di calcolo del maggior gettito e modalità di riversamento.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 683 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, proroga per l’anno 2026 le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già applicabili nel 2024 (art. 1, comma 492, L. 213/2023). Il maggior gettito derivante dall’incremento è destinato per il 70% agli impieghi ordinari e per il 30% al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità. Il decreto attuativo che definirà la metodologia di calcolo del maggior gettito è ancora in attesa di pubblicazione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 683 LB26: imposta soggiorno proroga 2026 e quota disabilità.

    La proroga dell'imposta di soggiorno 2026 e la quota per la disabilità

    L’imposta di soggiorno è un tributo locale applicato dai comuni sulle presenze turistiche nelle strutture ricettive. Il comma 683 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene su questo tributo con una proroga: le misure incrementali già autorizzate per il 2024 dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 492, L. 213/2023) possono essere applicate anche nell’anno 2026, nelle more della revisione complessiva della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive.

    La principale novità rispetto alle precedenti proroghe riguarda la destinazione del maggior gettito: non tutte le entrate aggiuntive restano nella disponibilità del comune. Il comma 683 stabilisce una ripartizione obbligatoria: il 70% del maggior gettito derivante dall’incremento è destinato agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ovvero alle finalità ordinarie dell’imposta. Il restante 30% deve essere riversato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e al fondo per l’assistenza ai minori.

    L’applicazione concreta della norma dipende però da un decreto attuativo ancora in attesa di pubblicazione. Tale decreto – presumibilmente adottato dal MEF di concerto con il Ministero del lavoro e l’Autorità delegata alla disabilità – dovrà definire la metodologia di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti dal comune al Fondo nazionale, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Fino alla pubblicazione del decreto, i comuni non dispongono delle istruzioni operative per determinare la quota da trasferire. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa sapere sull'imposta di soggiorno 2026

    • Le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già in uso nel 2024 si applicano anche nel 2026.
    • Il maggior gettito si ripartisce: 70% agli impieghi ordinari del comune, 30% al Fondo disabilità.
    • La quota del 30% finanzia assistenza agli alunni con disabilità e fondo per i minori.
    • Decreto attuativo necessario: senza di esso i comuni non possono calcolare né trasferire la quota.
    • La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026; il regime base dell’imposta non è modificato.

    Caso 1: Tizio, turista che soggiorna in un hotel a Roma

    Scenario. Tizio trascorre tre notti in un hotel a quattro stelle a Roma a maggio 2026. L’hotel applica l’imposta di soggiorno secondo la delibera comunale vigente. Tizio vuole capire se il comma 683 LB 2026 comporta un aumento dell’importo che dovrà pagare rispetto all’anno precedente e a chi va il gettito.

    Come si legge in pratica. Il comma 683 non modifica direttamente l’aliquota o l’importo dell’imposta di soggiorno applicata dal singolo comune: si limita a prorogare la possibilità di applicare le misure incrementali già autorizzate per il 2024. Se il Comune di Roma ha già adottato tali misure incrementali, l’importo per Tizio potrebbe essere già comprensivo dell’incremento. L’impatto diretto sul turista dipende dalla delibera comunale. Dal gettito totale riscosso, il comune destinerà il 30% del maggior gettito al Fondo disabilità, quota che sarà versata secondo le modalità che il decreto attuativo definirà. Tizio non percepisce direttamente la distinzione tra le due quote, che è interna al meccanismo di riparto.

    Riepilogo Caso 1

    • Durata soggiorno: 3 notti in hotel 4 stelle a Roma.
    • Impatto diretto: dipende dalla delibera comunale, non dalla sola norma statale.
    • Quota gettito ordinario: 70% del maggior gettito rimane al comune per usi ordinari.
    • Quota disabilità: 30% del maggior gettito riversato al Fondo unico disabilità.
    • Decreto attuativo: necessario per definire il calcolo e il riversamento della quota.

    Caso 2: Caia, gestore di un B&B in un comune costiero

    Scenario. Caia gestisce un bed and breakfast in un comune costiero della Liguria che ha già applicato le misure incrementali nel 2024. Il comune intende prorogare le stesse misure nel 2026 grazie al comma 683 LB 2026. Caia deve sapere se ci sono nuovi obblighi di rendicontazione o versamento che la riguardano direttamente come gestore della struttura ricettiva.

    Come si legge in pratica. Gli obblighi di raccolta e versamento dell’imposta di soggiorno restano in capo al gestore della struttura ricettiva, che agisce come sostituto del comune. Caia continuerà a riscuotere l’imposta dagli ospiti e a versarla al comune nei termini previsti dalla delibera locale. La novità del riparto 70-30 introdotta dal comma 683 non modifica gli adempimenti del gestore verso il comune: è il comune stesso a dover separare e riversare la quota del 30% al Fondo disabilità, secondo le modalità che il decreto attuativo definirà. Caia non ha quindi obblighi aggiuntivi, ma dovrà verificare le istruzioni operative del proprio comune.

    Riepilogo Caso 2

    • Obblighi del gestore: invariati (riscossione e versamento al comune).
    • Riparto 70-30: adempimento a carico del comune, non del gestore.
    • Decreto attuativo: definirà le modalità di riversamento al Fondo disabilità.
    • Consiglio: verificare le istruzioni operative aggiornate del comune.
    • La proroga delle misure incrementali è automatica per legge, senza atti locali aggiuntivi obbligatori.

    Caso 3: Sempronio, assessore alle finanze di un comune turistico

    Scenario. Sempronio è assessore alle finanze di un comune montano con forte vocazione turistica che nel 2024 aveva applicato le misure incrementali dell’imposta di soggiorno. Il comma 683 LB 2026 proroga tale facoltà al 2026. Sempronio deve pianificare il bilancio previsionale e determinare le quote di gettito disponibili per il comune e quelle da riversare al Fondo disabilità.

    Come si legge in pratica. Ipotizzando un maggior gettito derivante dall’incremento pari a 100.000 euro nell’anno 2026, il riparto obbligatorio previsto dal comma 683 sarebbe: 70.000 euro da destinare agli impieghi ordinari del turismo locale (art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011) e 30.000 euro da riversare al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità. Le modalità concrete di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti e la rendicontazione sono ancora da definire con decreto attuativo del MEF. Sempronio dovrà attendere il decreto prima di effettuare i trasferimenti.

    Riepilogo Caso 3

    • Maggior gettito ipotetico da incremento: 100.000 euro.
    • Quota ordinaria (70%): 70.000 euro per impieghi turistici previsti dal D.Lgs. 23/2011.
    • Quota disabilità (30%): 30.000 euro da riversare al Fondo unico disabilità.
    • Metodologia di calcolo: da definire con decreto attuativo MEF.
    • Senza decreto, i trasferimenti al Fondo non possono ancora essere effettuati.

    Quando conviene una verifica

    Per assistenza nella gestione dell’imposta di soggiorno e nella pianificazione del riparto del gettito: Consulta un esperto in fiscalità locale e tributi comunali.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa proroga esattamente il comma 683 della legge di bilancio 2026 sull'imposta di soggiorno?

    Il comma 683 della L. 199/2025 proroga per l’anno 2026 le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già applicabili in virtù dell’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si tratta di una proroga che consente ai comuni di continuare ad applicare gli incrementi già autorizzati, in attesa di una revisione organica della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo, che la norma definisce come ancora in corso.

    Come viene ripartito il maggior gettito dell'imposta di soggiorno nel 2026?

    Il comma 683 introduce una ripartizione obbligatoria del maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno: il 70% è destinato agli impieghi previsti dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (finalità ordinarie del tributo); il restante 30% è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, nonché al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Il decreto attuativo è indispensabile per applicare la norma sull'imposta di soggiorno 2026?

    La proroga delle misure incrementali è direttamente applicabile dal 1° gennaio 2026 per la parte sostanziale (possibilità per i comuni di mantenere gli incrementi già deliberati). Il decreto attuativo – presumibilmente del MEF di concerto con il Ministero del lavoro e l’Autorità delegata alla disabilità – è invece necessario per definire la metodologia di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti al Fondo disabilità, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Senza decreto, i comuni non possono ancora operare i trasferimenti al Fondo.

    Un comune che non aveva applicato le misure incrementali nel 2024 può applicarle nel 2026?

    Il comma 683 fa riferimento alle misure incrementali di cui all’art. 1, comma 492, della L. 213/2023, che costituiscono la base normativa. La disposizione consente di applicare tali misure anche nel 2026. Tuttavia, la norma non specifica se un comune che non abbia mai adottato la delibera incrementale possa farlo per la prima volta nel 2026 o se la proroga riguardi solo i comuni già deliberanti. Per chiarimenti su questo punto sarà opportuno attendere il decreto attuativo o le circolari ministeriali di indirizzo.

    Il turista è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno o lo è la struttura ricettiva?

    Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è il turista che usufruisce della struttura ricettiva. La struttura ricettiva agisce come sostituto del comune, raccogliendo il tributo al momento del pagamento e versandolo all’ente locale secondo le scadenze stabilite dalla delibera comunale. Il comma 683 non modifica questa impostazione; la struttura ricettiva continua a operare come intermediario obbligatorio, senza che la nuova quota destinata al Fondo disabilità comporti adempimenti aggiuntivi a carico dell’esercente.

  • Art. 95 L. 633/1941

    Art. 95 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico.

    Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Affitti brevi 2026: cedolare 21% o 26% e ruolo degli intermediari

    In sintesi

    • Contratti fino a 30 giorni per finalità abitative e turistiche: disciplina introdotta dal 1° giugno 2017 per persone fisiche fuori dall’attività d’impresa.
    • Aliquota cedolare 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare scelta dal contribuente in sede di dichiarazione.
    • Aliquota cedolare 26% per i redditi derivanti dalla locazione breve di ogni ulteriore unità immobiliare oltre la prima.
    • Ritenuta del 21% a titolo d’acconto effettuata dagli intermediari (anche portali online) che intervengono nel pagamento o incassano i canoni.
    • Dal 2021: più di 4 appartamenti = attività d’impresa, con obbligo di dichiarare nel terzo fascicolo Redditi PF (non nel modello 730).
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) obbligatorio per immobili destinati a locazione breve o turistica (art. 13-ter D.L. 145/2023).

    Che cosa sono le locazioni brevi e come si tassano

    Le locazioni brevi sono contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati in Italia, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, la cui durata non supera i 30 giorni per ogni singola pattuizione contrattuale. La disciplina fiscale specifica è stata introdotta a partire dal 1° giugno 2017 e si applica sia ai contratti diretti tra proprietario e conduttore, sia a quelli conclusi tramite intermediari immobiliari o portali online (Airbnb, Booking, ecc.).

    Il contratto di locazione breve può includere, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, le utenze, il wi-fi e l’aria condizionata. Non è invece applicabile questa disciplina se vengono forniti servizi aggiuntivi non connessi alla finalità residenziale, come la colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche.

    Dal 2021, se vengono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti nel corso del medesimo anno d’imposta, l’attività si presume svolta nell’esercizio di impresa: in tal caso il reddito non può essere dichiarato con il modello 730, ma deve essere riportato nel terzo fascicolo del modello Redditi Persone Fisiche.

    Il regime fiscale applicabile è quello della cedolare secca, con due distinte aliquote che si differenziano in base al numero di immobili concessi in locazione breve nel medesimo anno. Il contribuente individua in sede di dichiarazione dei redditi l’unità a cui applicare l’aliquota ridotta del 21%, mentre a tutte le altre si applica l’aliquota del 26%.

    Aliquote cedolare secca per locazioni brevi
    Immobile Aliquota cedolare secca
    Prima unità immobiliare (a scelta del contribuente) 21%
    Seconda e successive unità immobiliari 26%
    Ritenuta a titolo d'acconto da parte dell'intermediario 21%

    Esempio pratico

    • Tizio possiede tre appartamenti a Firenze e nel 2025 li affitta tutti tramite un portale online per periodi inferiori a 30 giorni, ricavando: 8.000 euro dal primo immobile, 6.000 euro dal secondo e 4.000 euro dal terzo. In sede di dichiarazione sceglie di applicare l’aliquota del 21% all’immobile con il canone più alto (8.000 euro): imposta 1.680 euro. Sui restanti due applica il 26%: 1.560 euro sul secondo (6.000 x 26%) e 1.040 euro sul terzo (4.000 x 26%). Totale imposta sostitutiva: 4.280 euro. Il portale ha già trattenuto ritenute del 21% (a titolo d’acconto) da scomputare in dichiarazione nel quadro LC.

    Documenti necessari

    • Contratti di locazione breve o documentazione dei corrispettivi ricevuti
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’intermediario (quadro ‘Certificazione Redditi – Locazioni brevi’, punti 19 e 20)
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo
    • F24 con acconti cedolare secca versati (codici tributo 1840 e 1841, anno 2025)
    • Documentazione delle spese accessorie sostenute direttamente dal conduttore (da escludere dalla base imponibile)

    Caso 1 – Proprietario con un solo appartamento su portale online

    Scenario. Caio possiede un appartamento a Bologna e nel 2025 lo affitta tramite un portale online per più periodi brevi (tutti sotto i 30 giorni), incassando 5.200 euro lordi. Il portale ha effettuato una ritenuta del 21% (1.092 euro) al momento di riversargli le somme e gli ha rilasciato la Certificazione Unica 2026.

    Come si applica. Caio deve indicare nel quadro B (colonna 11, codice ‘2’) i dati dell’immobile e il canone lordo di 5.200 euro (100% del corrispettivo). Poiché possiede un solo immobile dato in locazione breve, l’aliquota applicabile è il 21%. L’imposta sostitutiva lorda è 1.092 euro. Nel quadro LC indica le ritenute già operate dall’intermediario (1.092 euro) e la differenza è zero: nessun importo a debito. Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni, nel quadro B riporta solo i giorni relativi al 2025.

    In pratica

    • Il canone lordo include provvigioni trattenute dall’intermediario, ma esclude penali, caparre e depositi cauzionali.
    • La ritenuta del 21% operata dal portale è a titolo d’acconto: va scomputata dall’imposta cedolare nel quadro LC.
    • Se il corrispettivo è certificato nella CU 2026 con anno ‘2025’ (punto 4), va riportato nella dichiarazione relativa al 2025.

    Caso 2 – Comodatario che subloca a terzi

    Scenario. Sempronio utilizza gratuitamente un appartamento della sorella (comodato) e nel 2025 lo affitta come locazione breve a turisti, ricavando 3.500 euro. Il proprietario (la sorella) non percepisce alcun canone.

    Come si applica. Il reddito della sublocazione breve da parte del comodatario è tassato in capo a Sempronio come reddito diverso e deve essere dichiarato nel quadro D (non nel quadro B). La sorella, proprietaria, indica nel quadro B solo la rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito (codice utilizzo ‘9’). Se la sublocazione avviene tramite intermediario, la ritenuta del 21% è effettuata in capo a Sempronio; il corrispettivo si tassa nell’anno in cui è percepito, indipendentemente da quando il soggiorno ha avuto luogo.

    In pratica

    • Il comodatario che affitta brevemente dichiara il reddito nel quadro D come reddito diverso.
    • Il proprietario dell’immobile in comodato indica solo la rendita catastale nel quadro B (codice ‘9’).
    • Il reddito da sublocazione si tassa per cassa: nell’anno in cui il corrispettivo è incassato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola il canone da dichiarare se la locazione va a cavallo di due anni?

    Si riporta solo il corrispettivo lordo proporzionale ai giorni di locazione effettivamente riferiti all’anno d’imposta. Ad esempio, se un contratto ha durata dal 24 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 per un totale di 980 euro, i giorni 2025 sono 8 su 14 totali: si dichiara (980 / 14) x 8 = 560 euro.

    Il portale online trattiene sempre la ritenuta?

    Solo se l’intermediario interviene anche nel pagamento o nell’incasso dei canoni. Se l’intermediario si limita a mettere in contatto le parti senza intervenire nei pagamenti, non trattiene alcuna ritenuta e non rilascia la Certificazione Unica.

    Posso scegliere liberamente quale immobile tassare al 21%?

    Sì: il contribuente individua in sede di dichiarazione dei redditi l’unità immobiliare a cui applicare l’aliquota agevolata del 21%. Non è richiesto un criterio prestabilito, ma la scelta deve essere coerente con i dati esposti nel quadro B.

    Cosa succede se affitto più di 4 appartamenti in breve locazione?

    Dal 2021 l’attività si considera svolta in regime d’impresa. In tal caso i redditi non possono essere dichiarati con il modello 730: occorre usare il terzo fascicolo del modello Redditi Persone Fisiche.

    Il reddito da locazione breve incide sull'ISEE?

    Sì. Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo per determinare la spettanza di agevolazioni collegate al reddito, tra cui l’ISEE.

    Devo richiedere il CIN anche per una sola stanza?

    Sì. L’articolo 13-ter del D.L. 145/2023 prevede l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale per qualsiasi unità immobiliare ad uso abitativo destinata a locazione breve, indipendentemente dalla dimensione o dal numero di pernottamenti.

    Vedi anche: Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Acconto cedolare secca, Cedolare secca sulle locazioni, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto e Affitto di azienda o ramo.

  • Prescrizione o decadenza: quali sono le differenze

    Il tempo, in diritto, può cancellare una pretesa. Prescrizione e decadenza sono i due meccanismi che collegano la perdita di un diritto al suo mancato esercizio, ma seguono logiche differenti su termini, possibilità di fermare il decorso e modalità di rilievo nel processo. Conoscerne le differenze è essenziale per agire in tempo.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Prescrizione Decadenza
    Norma di riferimento Artt. 2934 e 2946 c.c. Art. 2964 c.c.
    Fondamento Inerzia prolungata del titolare Mancato compimento di un atto nel termine
    Effetto Estingue il diritto Preclude l’esercizio del diritto
    Termine tipico Ordinario 10 anni, più brevi in casi specifici Termine perentorio fissato da legge o accordo
    Interruzione Ammessa Di regola non ammessa
    Sospensione Ammessa Di regola non ammessa
    Rilievo nel processo Va eccepita dalla parte, non d’ufficio Variabile secondo gli interessi tutelati
    Fonte Legale Legale o convenzionale
    Quando conviene invocarla Pretesa rimasta a lungo inattuata Atto non compiuto entro il termine fissato

    Le caratteristiche della prescrizione

    La prescrizione estingue il diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge. Il presupposto è l’inerzia: chi potrebbe far valere la propria pretesa resta a lungo passivo.

    • Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.); per determinate situazioni la legge prevede termini più brevi.
    • Il decorso può essere interrotto, ad esempio con una richiesta che fa ripartire il conteggio, e sospeso in casi previsti.
    • La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata: il giudice non può rilevarla d’ufficio.

    La ratio della prescrizione è dare certezza ai rapporti giuridici: dopo un lungo periodo di inattività non sarebbe ragionevole consentire l’esercizio di pretese ormai sopite, anche per la difficoltà di ricostruire fatti molto risalenti nel tempo.

    Esempio: Tizio vanta un credito verso Caio ma non lo richiede per oltre dieci anni; alla fine il diritto si prescrive, salvo atti che ne abbiano interrotto il decorso.

    Le caratteristiche della decadenza

    La decadenza comporta la perdita della possibilità di esercitare un diritto se entro un termine perentorio non si compie un determinato atto. Qui non rileva l’inerzia in sé, ma il mancato rispetto di una scadenza rigida.

    • Il termine è perentorio: trascorso, il diritto non può più essere esercitato.
    • Di regola la decadenza non ammette interruzione né sospensione.
    • Può essere legale, fissata dalla legge, oppure convenzionale, stabilita dalle parti.

    La decadenza risponde all’esigenza di definire rapidamente certe situazioni: per questo i termini sono rigidi e l’esercizio del diritto deve avvenire in modo tempestivo e in forme precise, senza i margini di flessibilità tipici della prescrizione.

    Esempio: Caia deve compiere un certo atto entro un termine perentorio; se lascia scadere il termine senza agire, decade dalla possibilità di esercitare il diritto.

    Quando si applica la prescrizione e quando la decadenza

    La prescrizione entra in gioco quando una pretesa resta inattuata per un periodo prolungato: protegge la certezza dei rapporti sanzionando l’inerzia del titolare che, pur potendo agire, non lo fa. Il suo fondamento è il decorso del tempo unito al silenzio di chi avrebbe potuto far valere il proprio diritto.

    La decadenza opera invece quando la legge o il contratto impongono di compiere un determinato atto entro una scadenza fissa: ciò che conta non è tanto l’inerzia complessiva, quanto il puntuale rispetto di un termine perentorio. Superata la scadenza, il diritto non può più essere esercitato, a prescindere dalle ragioni del ritardo.

    In pratica conviene chiedersi: il problema è l’inattività protratta nel tempo, oppure il mancato compimento di un atto entro una data precisa? Nel primo caso si ragiona in termini di prescrizione, con la possibilità di interrompere il termine; nel secondo di decadenza, dove la scadenza è di norma inderogabile.

    Interruzione, sospensione e rilievo: gli effetti pratici

    La differenza più insidiosa riguarda la possibilità di incidere sul decorso del tempo. Nella prescrizione un atto idoneo, come una richiesta formale rivolta al debitore, può interrompere il termine facendolo ripartire da capo; in casi previsti dalla legge il decorso può inoltre essere sospeso, cioè congelato per un certo periodo. Nella decadenza, invece, di regola non si ammettono né interruzione né sospensione: il termine perentorio è rigido e va rispettato compiendo l’atto richiesto.

    Diverso è anche il rilievo nel processo. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte che ne ha interesse, perché il giudice non può rilevarla d’ufficio; la disciplina della decadenza varia invece in funzione degli interessi tutelati. Questa asimmetria significa che chi vuole avvalersi della prescrizione deve farla valere espressamente, mentre chi è esposto a una decadenza deve agire prima della scadenza.

    • Per la prescrizione conviene compiere per tempo atti idonei a interromperne il decorso e ricordarsi di eccepirla nel processo.
    • Per la decadenza occorre annotare con cura la scadenza, perché anche un solo giorno di ritardo può precludere definitivamente il diritto.
    • In presenza di termini convenzionali di decadenza, verificare che siano legittimi e chiaramente pattuiti.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Qual è il termine ordinario di prescrizione?

    Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.). La legge prevede però termini più brevi per situazioni specifiche.

    La decadenza può essere interrotta?

    Di regola no. A differenza della prescrizione, la decadenza non ammette interruzione né sospensione: il termine perentorio va rispettato.

    Il giudice può rilevare d’ufficio la prescrizione?

    No. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata; il giudice non può rilevarla d’ufficio.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Contributo SSN nella RC auto: come detrarlo nel 730/2026

    In sintesi

    • Il contributo SSN è dentro la tua polizza RC auto: ogni anno, una quota del premio che paghi per assicurare l’auto viene trasferita al Servizio Sanitario Nazionale. Quella quota è una spesa sanitaria a tutti gli effetti.
    • Detrazione del 19%: la quota SSN rientra nel rigo E1 del 730 insieme alle altre spese sanitarie e si detrae al 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Come trovare l’importo: l’ammontare del contributo SSN pagato è indicato nel documento che la compagnia assicurativa ti rilascia al momento del pagamento della polizza (quietanza o attestato di pagamento).
    • Vale solo la quota SSN, non il premio intero: il premio RC auto nella sua totalità non è detraibile. Solo la parte etichettata come ‘contributo SSN’ va inclusa nelle spese sanitarie.
    • Pagamento tracciabile non richiesto per le spese sanitarie verso strutture pubbliche: il requisito del pagamento bancario o postale non si applica alle spese sanitarie verso strutture pubbliche o accreditate al SSN.

    Cos'è il contributo SSN e perché è detraibile

    Quando paghi la polizza RC auto – l’assicurazione obbligatoria per circolare in auto – una parte del premio non va all’assicurazione ma direttamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si tratta di una quota stabilita per legge, destinata a finanziare le cure per i feriti negli incidenti stradali. Quella quota è, a tutti gli effetti, un contributo al SSN che hai versato tu.

    Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione del 19% nel rigo E1 del Quadro E. Il contributo SSN pagato con la polizza RC auto rientra in questa categoria: va sommato alle altre spese mediche che indichi nel rigo E1, e la detrazione si calcola sull’importo complessivo che supera la franchigia di 129,11 euro. In altre parole, i primi 129,11 euro di spese sanitarie totali restano sempre a tuo carico senza beneficio fiscale; il 19% si applica solo sull’eccedenza.

    L’importo preciso del contributo SSN incluso nella tua polizza lo trovi nella quietanza di pagamento o nell’attestato che la compagnia ti rilascia. Non è il premio totale RC auto: è solo la voce ‘contributo SSN’ che appare separatamente nel documento. Quel numero, e solo quello, va inserito nelle spese sanitarie del tuo 730.

    Come funziona la detrazione del contributo SSN
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 19%
    Rigo del 730 E1, colonna 2 (spese sanitarie)
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro (vale per il totale delle spese sanitarie E1)
    Documento necessario Quietanza RC auto con voce 'contributo SSN' in evidenza
    Importo detraibile Solo la quota SSN, non l'intero premio RC auto
    Pagamento tracciabile Non richiesto per spese sanitarie verso strutture pubbliche/accreditate SSN

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha pagato 480 euro di polizza RC auto. Sulla quietanza compare la voce ‘contributo SSN: 48 euro’. Nel corso dell’anno ha anche pagato 200 euro di visite mediche private. In totale le sue spese sanitarie nel rigo E1 ammontano a 248 euro (200 + 48). La franchigia è 129,11 euro, quindi la detrazione del 19% si applica su 248 – 129,11 = 118,89 euro. La detrazione spettante è 19% × 118,89 = 22,59 euro. Senza il contributo SSN, la base di calcolo sarebbe stata solo 200 – 129,11 = 70,89 euro, con una detrazione di 13,47 euro: aggiungendo il contributo SSN, Tizio risparmia circa 9 euro in più di IRPEF.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento della polizza RC auto (deve riportare distintamente la voce ‘contributo SSN’)
    • Attestato di pagamento rilasciato dalla compagnia assicurativa
    • Eventuali altre ricevute di spese sanitarie dell’anno (per sommare correttamente al rigo E1)

    Caso 1: il contributo SSN fa superare la franchigia

    Scenario. Caio ha avuto poche spese mediche nel 2025: solo 100 euro di ticket al pronto soccorso. Il suo contributo SSN sulla polizza RC auto è 30 euro.

    Come si applica. Da solo, il ticket di 100 euro non supera la franchigia di 129,11 euro e non darebbe diritto ad alcuna detrazione. Aggiungendo il contributo SSN di 30 euro, il totale diventa 130 euro, che supera di 0,89 euro la franchigia. La detrazione spetta su 0,89 euro: un importo modesto, ma corretto da indicare. L’aggiunta del contributo SSN ha ‘sbloccato’ la detrazione.

    In pratica

    • Somma sempre il contributo SSN alle altre spese sanitarie in E1.
    • Anche piccoli importi contribuiscono a superare la franchigia di 129,11 euro.
    • Il totale a rigo E1 viene indicato per intero: il CAF calcola automaticamente la parte oltre la franchigia.

    Caso 2: chi ha molte spese sanitarie non si dimentichi del contributo SSN

    Scenario. Sempronio ha 900 euro di spese mediche nel 2025 e un contributo SSN di 40 euro sulla polizza RC auto.

    Come si applica. Sempronio indica in E1 il totale di 940 euro (900 + 40). La detrazione del 19% si calcola su 940 – 129,11 = 810,89 euro. La detrazione è 19% × 810,89 = 154,07 euro. Se avesse dimenticato il contributo SSN, avrebbe indicato solo 900 euro, con una detrazione di 19% × 770,89 = 146,47 euro. Dimenticarsi il contributo SSN gli sarebbe costato circa 7,60 euro di detrazione persa.

    In pratica

    • Prima di presentare il 730, rileggi la quietanza RC auto e cerca la riga ‘contributo SSN’.
    • Non confondere il contributo SSN con l’IVA o con il premio netto: sono voci diverse.
    • Il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate potrebbe non includere questa voce automaticamente: verificala.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo l'importo del contributo SSN della mia RC auto?

    È indicato sulla quietanza di pagamento o sull’attestato rilasciato dalla tua compagnia assicurativa. Cerca la voce ‘contributo SSN’ o ‘contributo al Servizio Sanitario Nazionale’: appare separata rispetto al premio puro e all’IVA.

    Posso detrarre l'intero premio RC auto come spesa sanitaria?

    No. Solo la quota etichettata come ‘contributo SSN’ è una spesa sanitaria detraibile. Il resto del premio (il costo vero della copertura assicurativa) non dà diritto ad alcuna detrazione.

    La franchigia di 129,11 euro si applica solo al contributo SSN o a tutte le spese sanitarie?

    Si applica al totale delle spese sanitarie indicate nel rigo E1. Il 19% scatta solo sull’importo complessivo che supera 129,11 euro. Il contributo SSN si somma alle altre spese mediche e contribuisce a raggiungere o superare quella soglia.

    Il 730 precompilato include già il contributo SSN?

    Non sempre. L’Agenzia delle Entrate riceve i dati dalle compagnie assicurative, ma è buona norma controllare il 730 precompilato e integrare la voce se mancante.

    Devo pagare il contributo SSN con un mezzo tracciabile per poterlo detrarre?

    Il requisito del pagamento tracciabile (bonifico, carta) non si applica alle spese sanitarie che riguardano strutture pubbliche o accreditate al SSN. Il contributo SSN nella polizza RC auto rientra in questa eccezione.

    Posso detrarre il contributo SSN anche se ho la polizza intestata alla moglie?

    Se il coniuge è fiscalmente a carico, puoi detrarre anche le spese sostenute nel suo interesse. Se invece non è a carico, la detrazione spetta a chi ha effettivamente pagato.

  • Divorzio congiunto: come funziona, tempi e costi

    Quando i coniugi sono d’accordo, il divorzio non deve necessariamente trasformarsi in una battaglia. Il divorzio congiunto – tecnicamente la domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio – è la via più rapida, economica e meno conflittuale. Vediamo quando è possibile, come si svolge e quali alternative “fuori dal tribunale” esistono oggi.

    Quando è possibile

    Il divorzio congiunto presuppone che i coniugi abbiano raggiunto un accordo completo su tutte le condizioni: assegni eventuali per il coniuge e per i figli, affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa, rapporti patrimoniali. Deve inoltre essere decorso il termine minimo di separazione previsto dal cosiddetto “divorzio breve”: sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di separazione giudiziale, calcolati dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente.

    La procedura in tribunale

    Le parti, con un ricorso congiunto, sottopongono al tribunale le condizioni concordate. Il giudice verifica che gli accordi non siano contrari all’interesse dei figli e li recepisce nella sentenza. La procedura è semplificata: spesso è sufficiente un numero ridotto di udienze e, dopo la riforma del processo per la famiglia, il ricorso congiunto può essere definito in tempi rapidi. Un solo avvocato può assistere entrambi i coniugi.

    Le alternative: negoziazione assistita e Comune

    Dal 2014 esistono due strade alternative al tribunale:

    • la negoziazione assistita: i coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato (la legge richiede almeno un avvocato per parte), sottoscrivono un accordo che, dopo il controllo della Procura, produce gli stessi effetti della sentenza;
    • il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile del Comune: percorribile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o disabili e se l’accordo non contiene trasferimenti patrimoniali.

    Tempi e costi

    Il divorzio congiunto in tribunale richiede in genere pochi mesi; la negoziazione assistita può chiudersi anche più rapidamente; il divorzio in Comune è il più veloce ma riservato ai casi più semplici. Sul fronte dei costi, incidono soprattutto gli onorari dell’avvocato (un solo legale riduce la spesa) e il contributo unificato; il divorzio in Comune prevede un diritto fisso contenuto. In ogni caso la via congiunta è sensibilmente meno onerosa di quella giudiziale.

    Divorzio congiunto e riforma del processo

    La riforma del processo per la famiglia (entrata a regime dal 2023) ha introdotto un rito unico e ha reso possibile, in presenza di accordo, presentare in un unico procedimento la domanda di separazione e quella di divorzio, da decidere quando maturano i termini. Questo accorcia ulteriormente i tempi per le coppie consensuali.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto dura un divorzio congiunto?

    In tribunale di solito pochi mesi; la negoziazione assistita può chiudersi in tempi anche più brevi e il divorzio in Comune è il più rapido. Resta però il termine minimo di separazione (sei mesi se consensuale, dodici se giudiziale).

    Si può fare il divorzio con un solo avvocato?

    Nel divorzio congiunto in tribunale sì: un unico avvocato può assistere entrambi i coniugi, riducendo i costi. Nella negoziazione assistita, invece, ciascun coniuge deve avere il proprio avvocato (almeno uno per parte).

    Posso divorziare in Comune?

    Solo se non ci sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o disabili e se l’accordo non prevede trasferimenti patrimoniali. Negli altri casi serve la negoziazione assistita o il tribunale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Legge 104 e lavoro: sede, trasferimento e tutele

    La legge 104 non garantisce solo permessi e congedi: contiene anche tutele importanti sul posto di lavoro, pensate per consentire alla persona disabile e a chi la assiste di conciliare lavoro e assistenza. Vediamo le principali, dalla scelta della sede al divieto di trasferimento, fino al lavoro agile.

    La scelta e l’avvicinamento della sede

    Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave, e il lavoratore con handicap grave egli stesso, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere o al proprio. Non è un diritto assoluto e incondizionato: è subordinato alla compatibilità con l’organizzazione aziendale e alla disponibilità di posti, ma impone al datore di valutarlo con attenzione.

    Il divieto di trasferimento

    È una delle tutele più forti: il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, e il lavoratore disabile grave, non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33 della legge 104). Il trasferimento disposto in violazione di questa regola è illegittimo. Anche qui la giurisprudenza richiede un bilanciamento con le effettive esigenze dell’impresa, ma la tutela del lavoratore è prioritaria.

    Il lavoro notturno

    Il lavoratore con disabilità grave, o che ha a carico una persona disabile, non è obbligato a svolgere lavoro notturno. Si tratta di una tutela specifica volta a salvaguardare la salute del lavoratore e la continuità dell’assistenza.

    Il lavoro agile (smart working)

    La normativa più recente ha riconosciuto una priorità nell’accesso al lavoro agile ai lavoratori con disabilità grave e a quelli che assistono familiari con disabilità grave, quando la mansione è compatibile con questa modalità. È uno strumento sempre più rilevante per conciliare assistenza e attività lavorativa senza rinunciare al posto.

    Il diritto alla conservazione del posto

    L’art. 34 della legge 104 e la disciplina del collocamento mirato tutelano inoltre la permanenza al lavoro della persona con disabilità, prevedendo adattamenti dell’organizzazione e delle mansioni. Il licenziamento legato alla disabilità, se non sorretto da ragioni legittime e dopo aver verificato la possibilità di soluzioni alternative, può risultare discriminatorio e quindi illegittimo.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Con la legge 104 posso rifiutare il trasferimento?

    Sì. Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, e il lavoratore disabile grave, non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso. Un trasferimento imposto in violazione è illegittimo.

    Ho diritto ad avvicinarmi a casa con la 104?

    Hai diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona assistita o al tuo. Non è un diritto assoluto: dipende dalla disponibilità di posti e dall’organizzazione aziendale.

    La legge 104 dà priorità allo smart working?

    Sì. La normativa riconosce una priorità nell’accesso al lavoro agile ai lavoratori con disabilità grave e a chi assiste familiari in tale condizione, se la mansione è compatibile.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Articolo 49 TU Giustizia Tributaria: Competenza del giudice monocratico

    Art. 49 D.Lgs. 175/2024 – Competenza del giudice monocratico

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 10.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

    2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 57, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

    3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente testo unico, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

  • Credito d’imposta beni strumentali 4.0 2026: come funziona il nuovo fondo, esempio

    In sintesi

    • Il Fondo ha una dotazione di 1.300 milioni di euro stanziati per l’anno 2026.
    • Le risorse sono destinate esclusivamente a investimenti in beni 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2025.
    • Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2026.
    • La ripartizione del Fondo avviene con decreto MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT: il decreto non è ancora stato pubblicato.
    • Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né al valore della produzione netta ai fini IRAP.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 770 della L. 199/2025 istituisce nel bilancio MEF un Fondo da 1.300 milioni di euro per il 2026, destinato a incrementare le misure a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa del credito d’imposta beni 4.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024), utilizzabile in compensazione tramite F24 nel corso del 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b.

    Il fondo da 1,3 miliardi e il credito d'imposta beni 4.0: inquadramento normativo

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene sul credito d’imposta per i beni strumentali tecnologici (cosiddetti beni 4.0) istituendo, con il comma 770, un Fondo da 1.300 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’obiettivo dichiarato è incrementare le dotazioni delle misure a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti qualificati.

    Il meccanismo opera come segue: il Fondo non riconosce direttamente il credito alle singole imprese, ma alimenta l’innalzamento dei limiti di spesa già previsti dall’articolo 1, comma 446, della L. 207/2024. Le imprese che hanno completato gli investimenti entro il 31 dicembre 2025 potranno quindi beneficiare di un credito più capiente, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2026. Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo del MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT. Senza tale decreto, la ripartizione concreta delle risorse del Fondo non è ancora determinata.

    Sul piano fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa (art. 83 TUIR) e non entra nel valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/97). Il momento di effettuazione dell’investimento agevolato segue il principio di competenza fiscale ex art. 109 TUIR, con rilevanza determinante della data di consegna o collaudo del bene.

    Checklist: l'impresa è nelle condizioni per accedere al credito?

    • L’investimento in beni strumentali tecnologici (allegati A e B L. 232/2016) è stato effettuato entro il 31 dicembre 2025.
    • Il bene rientra tra quelli agevolabili dal credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 446, L. 207/2024.
    • L’impresa monitora la pubblicazione del decreto MEF/MIMIT che definirà la ripartizione del Fondo e l’incremento dei limiti di spesa.
    • Il credito verrà utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel 2026 (codice tributo da determinare con decreto o risoluzione AdE).
    • Si verifica che il credito non sia cumulato con altre agevolazioni incompatibili sugli stessi costi ammissibili.

    Tizio S.r.l.: macchinario industria 4.0 consegnato a novembre 2025

    Scenario. Tizio S.r.l., una PMI manifatturiera, ha acquistato e ricevuto in consegna a novembre 2025 un macchinario a controllo numerico incluso nell’allegato A alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 500.000 euro. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

    Come si legge in pratica. L’investimento è stato effettuato entro il 31 dicembre 2025, quindi rientra nel perimetro temporale del comma 770. Tizio S.r.l. potrà beneficiare del credito d’imposta sui beni 4.0 calcolato secondo le aliquote previste dall’art. 1, c. 446, L. 207/2024, nei limiti incrementati dal Fondo. Tuttavia, l’ammontare effettivo del credito spettante dipende dal decreto MEF che ripartirà le risorse del Fondo: fino alla pubblicazione di tale decreto non è possibile quantificare con certezza la misura del beneficio. Il credito sarà compensabile tramite F24 nel 2026.

    Punti chiave per Tizio S.r.l.

    • Investimento effettuato entro il 31/12/2025: requisito temporale soddisfatto.
    • Bene incluso nell’allegato A alla L. 232/2016: requisito oggettivo soddisfatto.
    • Aliquota e limite definitivi dipendono dal decreto MEF/MIMIT: monitorare la Gazzetta Ufficiale.
    • Compensazione tramite F24 nel 2026 con il codice tributo che sarà istituito dall’AdE.
    • Il credito non aumenta né il reddito imponibile IRES né la base IRAP.

    Caia S.p.A.: investimento completato a dicembre 2025, collaudo a gennaio 2026

    Scenario. Caia S.p.A. ha ordinato un impianto automatizzato per un corrispettivo ipotetico di 800.000 euro. Il bene è stato consegnato il 20 dicembre 2025 ma il collaudo definitivo si è tenuto il 10 gennaio 2026.

    Come si legge in pratica. Il momento di effettuazione dell’investimento, ai fini del credito d’imposta, segue il principio di competenza ex art. 109 TUIR. Per i beni mobili, il momento rilevante è generalmente la consegna o la spedizione. Se il contratto di acquisto collega il trasferimento del rischio alla consegna avvenuta a dicembre 2025, l’investimento è da considerarsi effettuato entro il 31 dicembre 2025. Si raccomanda una verifica documentale puntuale (contratto, DDT, fattura) per stabilire con certezza la data rilevante, in considerazione del fatto che il decreto attuativo MEF potrebbe introdurre ulteriori precisazioni sul perimetro temporale.

    Punti chiave per Caia S.p.A.

    • La data di consegna (20/12/2025) è il momento rilevante ai fini del principio di competenza ex art. 109 TUIR.
    • Il collaudo a gennaio 2026 non sposta necessariamente la data di effettuazione dell’investimento.
    • Conservare DDT, contratto e fattura per documentare la data di consegna in caso di verifica.
    • Attendere il decreto MEF per conferma definitiva dei limiti di spesa incrementati.
    • Il credito d’imposta sarà non concorrente al reddito IRES e alla base IRAP.

    Sempronio & Associati S.r.l.: investimento in bene software (allegato B)

    Scenario. Sempronio & Associati S.r.l., società che opera nel settore della logistica, ha acquisito nel 2025 un software gestionale avanzato rientrante nell’allegato B alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 120.000 euro.

    Come si legge in pratica. I beni immateriali dell’allegato B sono agevolabili nell’ambito del credito d’imposta beni 4.0. Il comma 770 consente l’assegnazione delle risorse del Fondo anche a incremento dei limiti per questa tipologia di beni, purché l’investimento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2025. Le aliquote specifiche per i beni dell’allegato B e i relativi massimali restano subordinati al decreto di riparto del Fondo. Sempronio & Associati dovrà monitorare la pubblicazione del decreto MEF e predisporre la documentazione tecnica che attesti la qualificazione del software.

    Punti chiave per Sempronio & Associati S.r.l.

    • Il software gestionale rientra nell’allegato B alla L. 232/2016: verificare la qualificazione tecnica.
    • L’investimento deve essere completato entro il 31/12/2025 per rientrare nel perimetro del Fondo.
    • Il decreto MEF definirà aliquota e limite massimo spettanti per i beni immateriali.
    • Il credito è compensabile in F24 nel corso del 2026.
    • L’eventuale recupero del credito d’imposta inesistente segue il termine ottennale ex art. 38-bis DPR 600/73.

    Quando conviene una verifica

    La norma è complessa e in attesa di decreto attuativo. Un consulente fiscale può aiutarti a verificare i requisiti, pianificare la compensazione e monitorare gli aggiornamenti normativi. Consulta un esperto fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il Fondo da 1,3 miliardi eroga direttamente il credito alle imprese?

    No. Il Fondo non eroga direttamente risorse alle singole imprese. La sua funzione è incrementare i limiti di spesa previsti dall’art. 1, c. 446, L. 207/2024 per il credito d’imposta beni 4.0. Le imprese accederanno al beneficio attraverso i meccanismi ordinari del credito d’imposta, con compensazione tramite F24, una volta che il decreto MEF avrà definito la ripartizione delle risorse.

    Quali investimenti sono ammissibili al credito del Fondo ex comma 770?

    Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali tecnologici inclusi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (beni 4.0 materiali e immateriali), effettuati entro il 31 dicembre 2025. Il limite temporale è tassativo: investimenti completati dal 1° gennaio 2026 in poi non rientrano nel perimetro del comma 770. La qualificazione del bene deve essere documentata con perizia tecnica o dichiarazione del fornitore.

    Quando sarà disponibile il decreto MEF che definisce la ripartizione del Fondo?

    La norma non fissa un termine per la pubblicazione del decreto MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT. La pagina normativa di riferimento sarà aggiornata alla pubblicazione. Si raccomanda di monitorare la Gazzetta Ufficiale e il sito del MEF. Nel frattempo, le imprese possono predisporre la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025.

    Il credito d'imposta del Fondo è tassato ai fini IRES e IRAP?

    No. Ai sensi dell’art. 83 TUIR, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES. Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97, il credito non rientra nel valore della produzione netta ai fini IRAP. Si tratta di un beneficio fiscale netto, che non genera materia imponibile aggiuntiva per l’impresa beneficiaria.

    Cosa succede se il credito d'imposta viene utilizzato in misura superiore a quella spettante?

    L’utilizzo di un credito d’imposta inesistente o in misura superiore a quella spettante è soggetto a recupero con atto di accertamento ai sensi dell’art. 38-bis DPR 600/73. Il termine per l’accertamento è di otto anni. Oltre al recupero del credito, si applicano le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione, che possono essere particolarmente severe. È fondamentale non procedere alla compensazione prima che il decreto attuativo abbia confermato l’ammontare spettante.

  • Articolo 123 TU Giustizia Tributaria: Decisione

    Art. 123 D.Lgs. 175/2024 – Decisione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

    2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Trattore e macchinari nuovi in azienda agricola: come si calcola il credito d’imposta 40% 2026 (esempio)

    In sintesi

    • Credito d’imposta del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese di agricoltura, pesca e acquacoltura (produzione primaria), comparti esclusi dal nuovo iperammortamento.
    • Spesa agevolabile fino a 1 milione di euro; investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 in beni 4.0 degli allegati IV e V della L. 199/2025.
    • Si usa solo in compensazione F24, dall’anno successivo a quello della spesa; non concorre al reddito imponibile né al valore della produzione.
    • Divieto di cumulo (comma 456) con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.
    • Attenzione al plafond: le risorse sono solo 2,1 milioni di euro l’anno per il 2026-2028; il decreto attuativo definisce le procedure di concessione per rispettare il limite.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono un credito d’imposta del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, delle imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell’acquacoltura, su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il residuo credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.

    Approfondimento normativo completo: Commi 454-459 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltura.

    Un credito pensato per i comparti agricolo e ittico

    I commi da 454 a 459 introducono un credito d’imposta settoriale a favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura. L’obiettivo dichiarato è sostenere la transizione tecnologica di comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436, riservato agli altri titolari di reddito d’impresa. I beni agevolabili sono quelli degli allegati IV e V della legge: macchinari, attrezzature e software con caratteristiche 4.0, funzionali alla trasformazione digitale ed ecologica del settore, acquistati anche in leasing.

    A differenza dell’iperammortamento, qui il beneficio è un credito d’imposta e non una maggiorazione del costo deducibile: vale il 40% della spesa, entro il tetto di 1 milione di euro di investimento, e si utilizza esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa è sostenuta. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP.

    C’è però un limite di sistema da conoscere subito: lo stanziamento è di soli 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Un plafond così contenuto significa che non tutte le richieste potranno essere soddisfatte: il decreto attuativo (MASAF, di concerto con MIMIT e MEF) definisce le procedure di concessione proprio per assicurare il rispetto del limite di spesa. L’aliquota e i massimali, invece, sono già fissati dalla legge e non dipendono dal decreto.

    Cosa verificare prima di programmare l'investimento

    • L’appartenenza dell’impresa al perimetro soggettivo: produzione primaria agricola, pesca, acquacoltura.
    • Che il bene rientri negli allegati IV o V della L. 199/2025 e sia nuovo.
    • Che lo stesso investimento non benefici già dell’iperammortamento, della ZES unica o del credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024 (divieto di cumulo, comma 456).
    • Le fatture e i documenti di trasporto devono riportare il riferimento espresso ai commi 454-459 della L. 199/2025.
    • Serve la certificazione delle spese da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Caso 1 – Tizio, azienda agricola che compra un trattore

    Scenario. Tizio gestisce un’azienda agricola in produzione primaria e nell’aprile 2026 acquista un trattore nuovo a guida assistita, interconnesso ai sistemi aziendali e rientrante nell’allegato IV, per 120.000 euro. Vuole sapere quanto vale il credito dei commi 454-459 e quando può usarlo.

    Come si legge in pratica. La spesa di 120.000 euro è ampiamente sotto il tetto di 1 milione: il credito è pari al 40%, cioè 48.000 euro, utilizzabile in compensazione F24 dal 2027 (anno successivo a quello della spesa). Tizio deve farsi indicare in fattura e nel documento di trasporto il riferimento ai commi 454-459 della L. 199/2025 e far certificare l’effettivo sostenimento della spesa dal revisore legale. Resta l’incognita del plafond nazionale di 2,1 milioni l’anno: conviene seguire le procedure del decreto attuativo appena operative, perché a risorse esaurite il credito non spetta più.

    In pratica

    • Spesa: 120.000 euro (trattore allegato IV, nuovo).
    • Credito: 40% = 48.000 euro, in F24 dal 2027.
    • Fattura e DDT con dicitura commi 454-459 L. 199/2025 + certificazione del revisore.

    Caso 2 – Caio e il divieto di cumulo

    Scenario. Caio, titolare di un’impresa agricola con sede in area ZES, aveva pensato di sommare sullo stesso macchinario il credito agricoltura e il credito ZES unica.

    Come si legge in pratica. Non è possibile: il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Caio deve scegliere un solo binario per quell’investimento. Il confronto ora si può fare con i numeri: il credito agricoltura vale il 40% su spesa fino a 1 milione, ma sconta un plafond nazionale molto piccolo; il credito ZES ha aliquote teoriche fino al 60% ma richiede un investimento minimo di 200.000 euro e le proprie finestre di comunicazione. La scelta dipende da importo, tempi e settore dell’investimento. Il cumulo con altre agevolazioni sui medesimi costi resta possibile solo se non si supera il costo sostenuto.

    Attenzione

    • Vietato cumulare con iperammortamento, ZES unica e credito L. 207/2024 c. 446.
    • Per ogni investimento si sceglie un solo binario.
    • Il confronto va fatto su aliquota, soglie di accesso e plafond disponibile.

    Caso 3 – Sempronio, impresa di acquacoltura

    Scenario. Sempronio gestisce un impianto di acquacoltura e nel 2026 investe 200.000 euro in impianti di ossigenazione e monitoraggio 4.0 riconducibili all’allegato IV. Si chiede se il suo settore sia incluso e quanto gli spetta.

    Come si legge in pratica. Sì: il perimetro dei commi 454-459 comprende la produzione primaria di prodotti agricoli e i settori della pesca e dell’acquacoltura, proprio per coprire i comparti esclusi dall’iperammortamento. Su 200.000 euro di spesa ammissibile il credito è pari al 40%, cioè 80.000 euro, compensabile in F24 dall’anno successivo. Anche per Sempronio valgono la dicitura in fattura, la certificazione del revisore e la corsa al plafond: con 2,1 milioni l’anno a livello nazionale, la tempestività nella procedura di concessione è parte della pianificazione.

    Perimetro

    • Inclusi: produzione agricola primaria, pesca, acquacoltura.
    • Spesa 200.000 euro → credito 80.000 euro (40%), F24 dall’anno successivo.
    • Plafond nazionale 2,1 mln/anno: risorse limitate, procedura nel decreto attuativo.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi può usare il credito d'imposta per l'agricoltura 2026?

    Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura, secondo il perimetro dei commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026. Sono i comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436.

    Quanto vale il credito d'imposta?

    Il 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili (allegati IV e V della L. 199/2025), su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Aliquota e massimali sono fissati direttamente dalla legge; il decreto attuativo disciplina solo le procedure di concessione, necessarie perché il plafond nazionale è di 2,1 milioni di euro l’anno.

    Quando e come si utilizza il credito?

    Esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa agevolabile è stata sostenuta. Servono la dicitura dei commi 454-459 in fattura e nei documenti di trasporto e la certificazione delle spese da parte del revisore legale.

    Posso cumularlo con l'iperammortamento o con il credito ZES?

    No. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Sullo stesso investimento si sceglie un solo binario agevolativo; con altre agevolazioni il cumulo è ammesso solo entro il costo sostenuto.

    Il credito fa reddito imponibile?

    No: non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP. È un beneficio netto, il cui unico vincolo di fruizione è la capienza dei versamenti da compensare in F24.