Comma 683 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attende decreto attuativo (presumibilmente MEF di concerto con Ministero lavoro e politiche sociali e Autorità politica delegata alla disabilità) che definisca la metodologia di calcolo del «maggior gettito», la cadenza dei riversamenti dal comune al Fondo nazionale, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all’ , possono essere applicatearticolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 anche nell’anno 2026. Il maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026: a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo ;14 marzo 2011, n. 23 b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, , per la finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a), dellacomma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’ .articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 2 Costituzione (comma 683): principio solidaristico alla base della destinazione del 30% al Fondo disabilità
- Art. 3 Costituzione (comma 683): uguaglianza sostanziale e rimozione ostacoli al pieno sviluppo della persona con disabilità
- Art. 38 Costituzione (comma 683): diritto all’assistenza per gli inabili e i minori
- Art. 119 Costituzione (comma 683): autonomia finanziaria degli enti locali nella destinazione del 70%
- Art. 51 TUIR (comma 683): trattamento imposta di soggiorno per il dipendente in trasferta
- Art. 85 TUIR (comma 683): esclusione dell’imposta di soggiorno dai ricavi del gestore
- Art. 95 TUIR (comma 683): deducibilità per il datore di lavoro come spesa di viaggio rimborsata
- Art. 109 TUIR (comma 683): principio di competenza non applicabile a partite di giro
- Art. 32 DPR 600/73 Accertamento (comma 683): controlli incrociati Agenzia Entrate su presenze e ricavi
- Art. 39 DPR 600/73 Accertamento (comma 683): accertamento analitico-induttivo in caso di incongruenze
- Art. 43 DPR 600/73 Accertamento (comma 683): termini di accertamento sui gestori delle strutture ricettive
In sintesi
Inquadramento normativo e collocazione sistemica
Il comma 683 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene su uno dei tributi locali a destinazione vincolata più rilevanti del nostro ordinamento: l’imposta di soggiorno, originariamente istituita dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale) e successivamente oggetto di plurimi interventi modificativi. La norma in commento attua una doppia operazione: da un lato proroga al 2026 le misure incrementali introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 492, L. 213/2023); dall’altro, e questa è l’innovazione più significativa, riserva una quota del 30% del maggior gettito al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.
L’intervento si colloca espressamente «nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive», segnale che il legislatore considera la disciplina attuale come transitoria, in attesa di una riforma organica che si attende ormai da diverse legislature e che dovrà affrontare nodi strutturali quali: l’armonizzazione delle tariffe tra comuni, il rapporto con la fiscalità delle locazioni brevi (art. 4 D.L. 50/2017), il coordinamento con la Cedolare Secca, il regime IVA delle prestazioni alberghiere (art. 10, n. 16, D.P.R. 633/1972).
Il meccanismo dell’imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, è un tributo locale facoltativo che i comuni possono istituire con regolamento. La base imponibile è rappresentata dal pernottamento del turista in strutture ricettive (alberghi, B&B, agriturismi, locazioni brevi, campeggi). L’importo varia da comune a comune e per categoria di struttura, generalmente da pochi centesimi a oltre 7 euro a notte per le strutture di alto livello. Il sostituto d’imposta è il gestore della struttura ricettiva, che riscuote l’imposta dal cliente e la riversa al comune.
L’originaria destinazione del gettito, prevista dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 23/2011, è vincolata al finanziamento di interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato la natura para-corrispettiva del tributo, sebbene strutturato come imposta in senso tecnico.
Le misure incrementali del 2024 e la proroga al 2026
L’art. 1, comma 492, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto, per il solo anno 2024, una possibilità di incremento delle tariffe massime dell’imposta di soggiorno per i comuni colpiti da eventi giubilari e per quelli ad alta vocazione turistica. La misura era stata già prorogata al 2025 e ora il comma 683 LB 2026 ne dispone l’ulteriore proroga al 2026, mantenendo dunque la possibilità per i comuni di applicare tariffe maggiorate per un terzo anno consecutivo.
La proroga si giustifica con tre ragioni principali: il prolungarsi del Giubileo straordinario 2025 con effetti che si estendono nel 2026; la crescita strutturale dei flussi turistici verso le città d’arte italiane; l’esigenza di finanziare servizi pubblici locali sempre più sollecitati dalla pressione turistica (rifiuti, trasporti, sicurezza, decoro urbano).
La ripartizione 70%-30% del maggior gettito
L’elemento di più rilevante innovazione del comma 683 risiede nella ripartizione del maggior gettito derivante dall’incremento incassato nel 2026:
- il 70% resta destinato agli impieghi previsti dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 23/2011, ossia ai servizi turistici e culturali del comune incassante;
- il 30% è invece destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’art. 1, comma 210, della L. 213/2023.
La quota del 30% non resta nella generica disponibilità del fondo, ma è ulteriormente vincolata a due specifiche finalità di assistenza:
a) servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità, di cui all’art. 1, comma 213, lett. a), della L. 213/2023 (assistenti per l’autonomia e la comunicazione gestiti da enti locali e regioni per gli alunni con disabilità nelle scuole);
b) fondo per l’assistenza ai minori, di cui all’art. 1, comma 759, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Profili procedurali e gestionali
La norma non specifica le modalità operative di trasferimento del 30% dal livello comunale al fondo nazionale. Sarà necessario un provvedimento attuativo (decreto MEF, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l’Autorità politica delegata alla disabilità) che definisca:
- la modalità di calcolo del «maggior gettito» rispetto al gettito ordinario;
- la cadenza dei riversamenti (mensile, trimestrale o annuale);
- il canale finanziario (riversamento sul bilancio dello Stato tramite quietanza di tesoreria);
- gli obblighi di rendicontazione comunale.
Profili contabili per i comuni
I comuni dovranno predisporre una contabilità separata che evidenzi: l’ammontare complessivo dell’imposta di soggiorno incassata; la quota riferibile alle misure incrementali ex L. 213/2023 prorogate; la separazione del 70% (entrata propria vincolata a finalità turistiche) dal 30% (riversamento al fondo nazionale). Sul piano del bilancio armonizzato (D.Lgs. 118/2011), la quota del 70% confluisce nel Titolo I delle entrate tributarie come accertamento ordinario, mentre la quota del 30% costituirà una partita di giro o un trasferimento al bilancio dello Stato.
Profili tributari per i gestori e per i turisti
L’imposta di soggiorno non concorre alla determinazione del reddito d’impresa del gestore della struttura ricettiva, in quanto questi opera quale responsabile d’imposta in nome e per conto del comune (art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011 introdotto dal D.L. 34/2020). L’importo riscosso transita come partita di giro, non concorre al fatturato IVA né ai ricavi ai fini IRES/IRPEF, e va separatamente esposto in fattura o ricevuta fiscale.
Per il turista persona fisica, l’imposta di soggiorno non genera alcun obbligo dichiarativo né possibilità di detrazione/deduzione, in coerenza con l’art. 15 TUIR che non la prevede tra gli oneri detraibili. Per il turista in trasferta lavorativa, l’imposta è rimborsabile dal datore di lavoro come spesa di viaggio e, se documentata, è deducibile dal datore ai sensi dell’art. 95 TUIR e non concorre al reddito di lavoro dipendente del trasfertista ex art. 51 TUIR.
Profili costituzionali e di coordinamento finanza pubblica
La disposizione si colloca all’incrocio di più principi costituzionali: l’art. 2 Cost. (solidarietà); l’art. 3, comma 2, Cost. (uguaglianza sostanziale e rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona); l’art. 38 Cost. (diritto all’assistenza per gli inabili al lavoro); l’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria degli enti locali). La «deviazione» del 30% del gettito locale verso un fondo nazionale solleva qualche tensione con l’art. 119 Cost., ma trova legittimazione nella natura solidaristica della destinazione e nella ragionevolezza della scelta legislativa di redistribuire una quota di gettito turistico verso il welfare per soggetti deboli.
Coordinamento con la disciplina dell’assistenza scolastica e dei LEP
I servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità rappresentano una componente essenziale del diritto allo studio degli alunni con disabilità sancito dalla L. 104/1992 e dal D.Lgs. 66/2017. La progressiva trasformazione in LEP (livello essenziale delle prestazioni) di tali servizi rende strategicamente importante il rafforzamento del Fondo unico per l’inclusione, anche tramite canali di finanziamento innovativi come quello previsto dal comma 683.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: il comune di Tizio applica la maggiorazione
Tizio è sindaco di un comune toscano a forte vocazione turistica, con 1,2 milioni di presenze annue. Per il 2026 il consiglio comunale, su sua proposta, delibera l’applicazione delle tariffe massime maggiorate ex art. 1, comma 492, L. 213/2023, come prorogate dal comma 683 LB 2026. La maggiorazione media è di 1,50 euro a presenza rispetto alle tariffe ordinarie. Il maggior gettito stimato è quindi 1,8 milioni di euro (1,2 mln presenze x 1,50 euro). Applicando la ripartizione del comma 683:
- 1.260.000 euro (70%) restano al comune, destinati al potenziamento del trasporto pubblico turistico, alla manutenzione straordinaria dei monumenti e al decoro urbano (art. 4 D.Lgs. 23/2011);
- 540.000 euro (30%) sono riversati al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, vincolati ai servizi di assistenza scolastica per alunni con disabilità e al fondo minori (art. 1, comma 213, lett. a, L. 213/2023 e art. 1, comma 759, L. 207/2024).
Il responsabile finanziario di Tizio organizza la contabilità separata, attivando un capitolo dedicato in entrata e un capitolo di spesa per il riversamento allo Stato. A fine anno predispone la rendicontazione richiesta dal decreto attuativo MEF e la trasmette al Ministero competente.
Caso pratico 2: Caia gestisce un B&B e i controlli incrociati
Caia gestisce un B&B in una città d’arte. Nel 2026 il comune applica le tariffe maggiorate ex comma 683 LB 2026 e Caia riscuote dai clienti 3 euro a notte (anziché i 2 euro applicati nel 2023 pre-incremento). Riversa al comune con cadenza mensile. Nel suo regime fiscale (forfetario ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014), l’imposta di soggiorno non rientra né nei ricavi forfettizzati né viene esposta in fattura come componente reddituale; figura solo come partita di giro nel rendiconto comunale. Caia espone in ogni fattura/ricevuta separatamente: corrispettivo della camera (es. 80 euro), IVA esclusa per regime forfetario, imposta di soggiorno (es. 3 euro a notte). Nel maggio 2027 riceve un questionario dell’Agenzia delle Entrate che incrocia le presenze dichiarate al comune (per il calcolo dell’imposta di soggiorno) con il volume d’affari dichiarato. L’Agenzia rileva 320 presenze comunicate al comune nel 2025 contro 285 pernottamenti fatturati. Caia, supportata dal commercialista, dimostra che la differenza dipende da: 18 pernottamenti gratuiti offerti a familiari (esenti da imposta), 12 cancellazioni last-minute (presenze conteggiate dal comune ma poi rimborsate), 5 pernottamenti omaggio per influencer. Documenta tutto con email, regolamento del B&B e contratti con i recensori; il chiarimento viene accolto senza accertamento.
Domande frequenti
Il comma 683 obbliga i comuni ad applicare le tariffe maggiorate?
No. Il comma 683 proroga al 2026 la mera facoltà per i comuni di applicare le misure incrementali dell’imposta di soggiorno previste dall’art. 1, comma 492, della L. 213/2023, ma non impone alcun obbligo. La decisione resta nella piena autonomia regolamentare di ciascun comune ex art. 52 D.Lgs. 446/1997 e art. 119 Cost. Il comune che decide di applicare le tariffe maggiorate dovrà però rispettare la nuova ripartizione 70%-30% del maggior gettito imposta dal comma 683: non è possibile per il comune trattenere l’intero gettito incrementale. Se invece il comune mantiene le tariffe ordinarie senza aumenti, l’intero gettito (essendo non «maggior gettito» ai sensi della norma) resta destinato alle finalità turistiche locali secondo l’art. 4, D.Lgs. 23/2011. La scelta va formalizzata con delibera consiliare entro i termini di approvazione del bilancio.
Come si calcola il «maggior gettito» oggetto della ripartizione 70-30?
Il maggior gettito è rappresentato dalla differenza fra il gettito incassato nel 2026 con applicazione delle tariffe maggiorate ex L. 213/2023 (come prorogata dal comma 683) e il gettito che sarebbe stato incassato applicando le tariffe ordinarie pre-incremento. La quantificazione esatta richiede una metodologia che dovrà essere definita dal decreto attuativo: presumibilmente il calcolo avverrà per differenza tariffaria, applicando alle presenze turistiche registrate la quota incrementale rispetto alla tariffa base. È verosimile che il decreto preveda anche una verifica annuale ex post, con eventuali conguagli a saldo. I comuni dovranno attrezzarsi con software gestionali in grado di tracciare separatamente le due componenti tariffarie, anche perché la rendicontazione separata sarà oggetto di controllo dello Stato e della Corte dei conti. Sono presumibili linee guida ANCI.
Il 30% trasferito al Fondo disabilità finanzia anche servizi domiciliari?
Il comma 683 vincola espressamente il 30% del maggior gettito a due specifiche finalità: i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità (art. 1, comma 213, lett. a, L. 213/2023) e il fondo per l’assistenza ai minori (art. 1, comma 759, L. 207/2024). La prima finalità riguarda quindi servizi prevalentemente erogati in ambito scolastico (assistenti per l’autonomia e la comunicazione - AEC, assistenza igienica, supporto educativo per alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado). La seconda finalità, riferita ai minori in genere, ha un perimetro più ampio che può ricomprendere anche interventi domiciliari. La progettazione individualizzata ex art. 14 L. 328/2000 e PEI (Piano Educativo Individualizzato) ex D.Lgs. 66/2017 restano gli strumenti programmatori di riferimento per l’effettiva allocazione delle risorse.
L’imposta di soggiorno è deducibile dal reddito d’impresa del gestore?
No, perché l’imposta non costituisce un costo del gestore della struttura ricettiva. Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011, introdotto dal D.L. 34/2020 conv. L. 77/2020, il gestore opera quale responsabile d’imposta in nome e per conto del comune impositore. L’importo riscosso dal turista transita nella contabilità del gestore come partita di giro e va separatamente esposto in fattura o ricevuta. Non concorre né ai ricavi (art. 85 TUIR) né alla base imponibile IVA (art. 13 D.P.R. 633/1972, perché non è corrispettivo della prestazione alberghiera ma tributo del comune). Analogamente, non è deducibile dal reddito d’impresa del gestore ai sensi dell’art. 109 TUIR, in quanto non rappresenta un costo a carico dell’impresa. Il mancato riversamento al comune integra responsabilità del gestore.
I controlli dell’Amministrazione finanziaria si estendono al gestore della struttura?
Sì. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile d’imposta ex art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011, è soggetto ai controlli del comune impositore ma anche, sotto profili connessi, agli ordinari poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973. In particolare, l’Agenzia delle Entrate può verificare la coerenza fra le presenze dichiarate ai fini dell’imposta di soggiorno, i ricavi dichiarati ai fini IRES/IRPEF e il volume d’affari IVA. Le incongruenze possono attivare accertamenti analitico-induttivi ex art. 39 D.P.R. 600/1973. I termini di accertamento sono quelli ordinari ex art. 43 D.P.R. 600/1973 (cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, sette in caso di omissione). Le sanzioni per omesso versamento dell’imposta di soggiorno sono disciplinate dal regolamento comunale e dalla normativa generale sui tributi locali.