Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Le misure incrementali dell’imposta di soggiorno sono prorogate al 2026.
- Il 70% del maggior gettito va agli impieghi ordinari previsti dall’art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011.
- Il 30% del maggior gettito va al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.
- La destinazione del 30% riguarda anche i servizi di assistenza agli alunni con disabilità.
- Decreto attuativo in attesa: definirà metodologia di calcolo del maggior gettito e modalità di riversamento.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 683 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, proroga per l’anno 2026 le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già applicabili nel 2024 (art. 1, comma 492, L. 213/2023). Il maggior gettito derivante dall’incremento è destinato per il 70% agli impieghi ordinari e per il 30% al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità. Il decreto attuativo che definirà la metodologia di calcolo del maggior gettito è ancora in attesa di pubblicazione.
Approfondimento normativo completo: Comma 683 LB26: imposta soggiorno proroga 2026 e quota disabilità.
La proroga dell'imposta di soggiorno 2026 e la quota per la disabilità
L’imposta di soggiorno è un tributo locale applicato dai comuni sulle presenze turistiche nelle strutture ricettive. Il comma 683 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene su questo tributo con una proroga: le misure incrementali già autorizzate per il 2024 dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 492, L. 213/2023) possono essere applicate anche nell’anno 2026, nelle more della revisione complessiva della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive.
La principale novità rispetto alle precedenti proroghe riguarda la destinazione del maggior gettito: non tutte le entrate aggiuntive restano nella disponibilità del comune. Il comma 683 stabilisce una ripartizione obbligatoria: il 70% del maggior gettito derivante dall’incremento è destinato agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ovvero alle finalità ordinarie dell’imposta. Il restante 30% deve essere riversato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e al fondo per l’assistenza ai minori.
L’applicazione concreta della norma dipende però da un decreto attuativo ancora in attesa di pubblicazione. Tale decreto — presumibilmente adottato dal MEF di concerto con il Ministero del lavoro e l’Autorità delegata alla disabilità — dovrà definire la metodologia di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti dal comune al Fondo nazionale, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Fino alla pubblicazione del decreto, i comuni non dispongono delle istruzioni operative per determinare la quota da trasferire. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Cosa sapere sull'imposta di soggiorno 2026
- Le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già in uso nel 2024 si applicano anche nel 2026.
- Il maggior gettito si ripartisce: 70% agli impieghi ordinari del comune, 30% al Fondo disabilità.
- La quota del 30% finanzia assistenza agli alunni con disabilità e fondo per i minori.
- Decreto attuativo necessario: senza di esso i comuni non possono calcolare né trasferire la quota.
- La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026; il regime base dell’imposta non è modificato.
Caso 1: Tizio, turista che soggiorna in un hotel a Roma
Scenario. Tizio trascorre tre notti in un hotel a quattro stelle a Roma a maggio 2026. L’hotel applica l’imposta di soggiorno secondo la delibera comunale vigente. Tizio vuole capire se il comma 683 LB 2026 comporta un aumento dell’importo che dovrà pagare rispetto all’anno precedente e a chi va il gettito.
Come si legge in pratica. Il comma 683 non modifica direttamente l’aliquota o l’importo dell’imposta di soggiorno applicata dal singolo comune: si limita a prorogare la possibilità di applicare le misure incrementali già autorizzate per il 2024. Se il Comune di Roma ha già adottato tali misure incrementali, l’importo per Tizio potrebbe essere già comprensivo dell’incremento. L’impatto diretto sul turista dipende dalla delibera comunale. Dal gettito totale riscosso, il comune destinerà il 30% del maggior gettito al Fondo disabilità, quota che sarà versata secondo le modalità che il decreto attuativo definirà. Tizio non percepisce direttamente la distinzione tra le due quote, che è interna al meccanismo di riparto.
Riepilogo Caso 1
- Durata soggiorno: 3 notti in hotel 4 stelle a Roma.
- Impatto diretto: dipende dalla delibera comunale, non dalla sola norma statale.
- Quota gettito ordinario: 70% del maggior gettito rimane al comune per usi ordinari.
- Quota disabilità: 30% del maggior gettito riversato al Fondo unico disabilità.
- Decreto attuativo: necessario per definire il calcolo e il riversamento della quota.
Caso 2: Caia, gestore di un B&B in un comune costiero
Scenario. Caia gestisce un bed and breakfast in un comune costiero della Liguria che ha già applicato le misure incrementali nel 2024. Il comune intende prorogare le stesse misure nel 2026 grazie al comma 683 LB 2026. Caia deve sapere se ci sono nuovi obblighi di rendicontazione o versamento che la riguardano direttamente come gestore della struttura ricettiva.
Come si legge in pratica. Gli obblighi di raccolta e versamento dell’imposta di soggiorno restano in capo al gestore della struttura ricettiva, che agisce come sostituto del comune. Caia continuerà a riscuotere l’imposta dagli ospiti e a versarla al comune nei termini previsti dalla delibera locale. La novità del riparto 70-30 introdotta dal comma 683 non modifica gli adempimenti del gestore verso il comune: è il comune stesso a dover separare e riversare la quota del 30% al Fondo disabilità, secondo le modalità che il decreto attuativo definirà. Caia non ha quindi obblighi aggiuntivi, ma dovrà verificare le istruzioni operative del proprio comune.
Riepilogo Caso 2
- Obblighi del gestore: invariati (riscossione e versamento al comune).
- Riparto 70-30: adempimento a carico del comune, non del gestore.
- Decreto attuativo: definirà le modalità di riversamento al Fondo disabilità.
- Consiglio: verificare le istruzioni operative aggiornate del comune.
- La proroga delle misure incrementali è automatica per legge, senza atti locali aggiuntivi obbligatori.
Caso 3: Sempronio, assessore alle finanze di un comune turistico
Scenario. Sempronio è assessore alle finanze di un comune montano con forte vocazione turistica che nel 2024 aveva applicato le misure incrementali dell’imposta di soggiorno. Il comma 683 LB 2026 proroga tale facoltà al 2026. Sempronio deve pianificare il bilancio previsionale e determinare le quote di gettito disponibili per il comune e quelle da riversare al Fondo disabilità.
Come si legge in pratica. Ipotizzando un maggior gettito derivante dall’incremento pari a 100.000 euro nell’anno 2026, il riparto obbligatorio previsto dal comma 683 sarebbe: 70.000 euro da destinare agli impieghi ordinari del turismo locale (art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011) e 30.000 euro da riversare al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità. Le modalità concrete di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti e la rendicontazione sono ancora da definire con decreto attuativo del MEF. Sempronio dovrà attendere il decreto prima di effettuare i trasferimenti.
Riepilogo Caso 3
- Maggior gettito ipotetico da incremento: 100.000 euro.
- Quota ordinaria (70%): 70.000 euro per impieghi turistici previsti dal D.Lgs. 23/2011.
- Quota disabilità (30%): 30.000 euro da riversare al Fondo unico disabilità.
- Metodologia di calcolo: da definire con decreto attuativo MEF.
- Senza decreto, i trasferimenti al Fondo non possono ancora essere effettuati.
Quando conviene una verifica
Per assistenza nella gestione dell’imposta di soggiorno e nella pianificazione del riparto del gettito: Consulta un esperto in fiscalità locale e tributi comunali.
Norme e fonti collegate
- Comma 683 LB26: imposta soggiorno proroga 2026 e quota disabilità (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cosa proroga esattamente il comma 683 della legge di bilancio 2026 sull'imposta di soggiorno?
Il comma 683 della L. 199/2025 proroga per l’anno 2026 le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già applicabili in virtù dell’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si tratta di una proroga che consente ai comuni di continuare ad applicare gli incrementi già autorizzati, in attesa di una revisione organica della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo, che la norma definisce come ancora in corso.
Come viene ripartito il maggior gettito dell'imposta di soggiorno nel 2026?
Il comma 683 introduce una ripartizione obbligatoria del maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno: il 70% è destinato agli impieghi previsti dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (finalità ordinarie del tributo); il restante 30% è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, nonché al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il decreto attuativo è indispensabile per applicare la norma sull'imposta di soggiorno 2026?
La proroga delle misure incrementali è direttamente applicabile dal 1° gennaio 2026 per la parte sostanziale (possibilità per i comuni di mantenere gli incrementi già deliberati). Il decreto attuativo — presumibilmente del MEF di concerto con il Ministero del lavoro e l’Autorità delegata alla disabilità — è invece necessario per definire la metodologia di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti al Fondo disabilità, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Senza decreto, i comuni non possono ancora operare i trasferimenti al Fondo.
Un comune che non aveva applicato le misure incrementali nel 2024 può applicarle nel 2026?
Il comma 683 fa riferimento alle misure incrementali di cui all’art. 1, comma 492, della L. 213/2023, che costituiscono la base normativa. La disposizione consente di applicare tali misure anche nel 2026. Tuttavia, la norma non specifica se un comune che non abbia mai adottato la delibera incrementale possa farlo per la prima volta nel 2026 o se la proroga riguardi solo i comuni già deliberanti. Per chiarimenti su questo punto sarà opportuno attendere il decreto attuativo o le circolari ministeriali di indirizzo.
Il turista è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno o lo è la struttura ricettiva?
Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è il turista che usufruisce della struttura ricettiva. La struttura ricettiva agisce come sostituto del comune, raccogliendo il tributo al momento del pagamento e versandolo all’ente locale secondo le scadenze stabilite dalla delibera comunale. Il comma 683 non modifica questa impostazione; la struttura ricettiva continua a operare come intermediario obbligatorio, senza che la nuova quota destinata al Fondo disabilità comporti adempimenti aggiuntivi a carico dell’esercente.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti