In sintesi
- Il Fondo ha una dotazione di 1.300 milioni di euro stanziati per l’anno 2026.
- Le risorse sono destinate esclusivamente a investimenti in beni 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2025.
- Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2026.
- La ripartizione del Fondo avviene con decreto MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT: il decreto non è ancora stato pubblicato.
- Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né al valore della produzione netta ai fini IRAP.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 770 della L. 199/2025 istituisce nel bilancio MEF un Fondo da 1.300 milioni di euro per il 2026, destinato a incrementare le misure a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa del credito d’imposta beni 4.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024), utilizzabile in compensazione tramite F24 nel corso del 2026.
Approfondimento normativo completo: Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b.
Il fondo da 1,3 miliardi e il credito d'imposta beni 4.0: inquadramento normativo
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene sul credito d’imposta per i beni strumentali tecnologici (cosiddetti beni 4.0) istituendo, con il comma 770, un Fondo da 1.300 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’obiettivo dichiarato è incrementare le dotazioni delle misure a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti qualificati.
Il meccanismo opera come segue: il Fondo non riconosce direttamente il credito alle singole imprese, ma alimenta l’innalzamento dei limiti di spesa già previsti dall’articolo 1, comma 446, della L. 207/2024. Le imprese che hanno completato gli investimenti entro il 31 dicembre 2025 potranno quindi beneficiare di un credito più capiente, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2026. Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo del MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT. Senza tale decreto, la ripartizione concreta delle risorse del Fondo non è ancora determinata.
Sul piano fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa (art. 83 TUIR) e non entra nel valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/97). Il momento di effettuazione dell’investimento agevolato segue il principio di competenza fiscale ex art. 109 TUIR, con rilevanza determinante della data di consegna o collaudo del bene.
Checklist: l'impresa è nelle condizioni per accedere al credito?
- L’investimento in beni strumentali tecnologici (allegati A e B L. 232/2016) è stato effettuato entro il 31 dicembre 2025.
- Il bene rientra tra quelli agevolabili dal credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 446, L. 207/2024.
- L’impresa monitora la pubblicazione del decreto MEF/MIMIT che definirà la ripartizione del Fondo e l’incremento dei limiti di spesa.
- Il credito verrà utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel 2026 (codice tributo da determinare con decreto o risoluzione AdE).
- Si verifica che il credito non sia cumulato con altre agevolazioni incompatibili sugli stessi costi ammissibili.
Tizio S.r.l.: macchinario industria 4.0 consegnato a novembre 2025
Scenario. Tizio S.r.l., una PMI manifatturiera, ha acquistato e ricevuto in consegna a novembre 2025 un macchinario a controllo numerico incluso nell’allegato A alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 500.000 euro. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Come si legge in pratica. L’investimento è stato effettuato entro il 31 dicembre 2025, quindi rientra nel perimetro temporale del comma 770. Tizio S.r.l. potrà beneficiare del credito d’imposta sui beni 4.0 calcolato secondo le aliquote previste dall’art. 1, c. 446, L. 207/2024, nei limiti incrementati dal Fondo. Tuttavia, l’ammontare effettivo del credito spettante dipende dal decreto MEF che ripartirà le risorse del Fondo: fino alla pubblicazione di tale decreto non è possibile quantificare con certezza la misura del beneficio. Il credito sarà compensabile tramite F24 nel 2026.
Punti chiave per Tizio S.r.l.
- Investimento effettuato entro il 31/12/2025: requisito temporale soddisfatto.
- Bene incluso nell’allegato A alla L. 232/2016: requisito oggettivo soddisfatto.
- Aliquota e limite definitivi dipendono dal decreto MEF/MIMIT: monitorare la Gazzetta Ufficiale.
- Compensazione tramite F24 nel 2026 con il codice tributo che sarà istituito dall’AdE.
- Il credito non aumenta né il reddito imponibile IRES né la base IRAP.
Caia S.p.A.: investimento completato a dicembre 2025, collaudo a gennaio 2026
Scenario. Caia S.p.A. ha ordinato un impianto automatizzato per un corrispettivo ipotetico di 800.000 euro. Il bene è stato consegnato il 20 dicembre 2025 ma il collaudo definitivo si è tenuto il 10 gennaio 2026.
Come si legge in pratica. Il momento di effettuazione dell’investimento, ai fini del credito d’imposta, segue il principio di competenza ex art. 109 TUIR. Per i beni mobili, il momento rilevante è generalmente la consegna o la spedizione. Se il contratto di acquisto collega il trasferimento del rischio alla consegna avvenuta a dicembre 2025, l’investimento è da considerarsi effettuato entro il 31 dicembre 2025. Si raccomanda una verifica documentale puntuale (contratto, DDT, fattura) per stabilire con certezza la data rilevante, in considerazione del fatto che il decreto attuativo MEF potrebbe introdurre ulteriori precisazioni sul perimetro temporale.
Punti chiave per Caia S.p.A.
- La data di consegna (20/12/2025) è il momento rilevante ai fini del principio di competenza ex art. 109 TUIR.
- Il collaudo a gennaio 2026 non sposta necessariamente la data di effettuazione dell’investimento.
- Conservare DDT, contratto e fattura per documentare la data di consegna in caso di verifica.
- Attendere il decreto MEF per conferma definitiva dei limiti di spesa incrementati.
- Il credito d’imposta sarà non concorrente al reddito IRES e alla base IRAP.
Sempronio & Associati S.r.l.: investimento in bene software (allegato B)
Scenario. Sempronio & Associati S.r.l., società che opera nel settore della logistica, ha acquisito nel 2025 un software gestionale avanzato rientrante nell’allegato B alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 120.000 euro.
Come si legge in pratica. I beni immateriali dell’allegato B sono agevolabili nell’ambito del credito d’imposta beni 4.0. Il comma 770 consente l’assegnazione delle risorse del Fondo anche a incremento dei limiti per questa tipologia di beni, purché l’investimento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2025. Le aliquote specifiche per i beni dell’allegato B e i relativi massimali restano subordinati al decreto di riparto del Fondo. Sempronio & Associati dovrà monitorare la pubblicazione del decreto MEF e predisporre la documentazione tecnica che attesti la qualificazione del software.
Punti chiave per Sempronio & Associati S.r.l.
- Il software gestionale rientra nell’allegato B alla L. 232/2016: verificare la qualificazione tecnica.
- L’investimento deve essere completato entro il 31/12/2025 per rientrare nel perimetro del Fondo.
- Il decreto MEF definirà aliquota e limite massimo spettanti per i beni immateriali.
- Il credito è compensabile in F24 nel corso del 2026.
- L’eventuale recupero del credito d’imposta inesistente segue il termine ottennale ex art. 38-bis DPR 600/73.
Quando conviene una verifica
La norma è complessa e in attesa di decreto attuativo. Un consulente fiscale può aiutarti a verificare i requisiti, pianificare la compensazione e monitorare gli aggiornamenti normativi. Consulta un esperto fiscale.
Norme e fonti collegate
- Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Il Fondo da 1,3 miliardi eroga direttamente il credito alle imprese?
No. Il Fondo non eroga direttamente risorse alle singole imprese. La sua funzione è incrementare i limiti di spesa previsti dall’art. 1, c. 446, L. 207/2024 per il credito d’imposta beni 4.0. Le imprese accederanno al beneficio attraverso i meccanismi ordinari del credito d’imposta, con compensazione tramite F24, una volta che il decreto MEF avrà definito la ripartizione delle risorse.
Quali investimenti sono ammissibili al credito del Fondo ex comma 770?
Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali tecnologici inclusi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (beni 4.0 materiali e immateriali), effettuati entro il 31 dicembre 2025. Il limite temporale è tassativo: investimenti completati dal 1° gennaio 2026 in poi non rientrano nel perimetro del comma 770. La qualificazione del bene deve essere documentata con perizia tecnica o dichiarazione del fornitore.
Quando sarà disponibile il decreto MEF che definisce la ripartizione del Fondo?
La norma non fissa un termine per la pubblicazione del decreto MEF, eventualmente di concerto con il MIMIT. La pagina normativa di riferimento sarà aggiornata alla pubblicazione. Si raccomanda di monitorare la Gazzetta Ufficiale e il sito del MEF. Nel frattempo, le imprese possono predisporre la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025.
Il credito d'imposta del Fondo è tassato ai fini IRES e IRAP?
No. Ai sensi dell’art. 83 TUIR, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES. Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97, il credito non rientra nel valore della produzione netta ai fini IRAP. Si tratta di un beneficio fiscale netto, che non genera materia imponibile aggiuntiva per l’impresa beneficiaria.
Cosa succede se il credito d'imposta viene utilizzato in misura superiore a quella spettante?
L’utilizzo di un credito d’imposta inesistente o in misura superiore a quella spettante è soggetto a recupero con atto di accertamento ai sensi dell’art. 38-bis DPR 600/73. Il termine per l’accertamento è di otto anni. Oltre al recupero del credito, si applicano le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione, che possono essere particolarmente severe. È fondamentale non procedere alla compensazione prima che il decreto attuativo abbia confermato l’ammontare spettante.