Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Credito d’imposta del 40% per investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese di agricoltura, pesca e acquacoltura (produzione primaria), comparti esclusi dal nuovo iperammortamento.
- Spesa agevolabile fino a 1 milione di euro; investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 in beni 4.0 degli allegati IV e V della L. 199/2025.
- Si usa solo in compensazione F24, dall’anno successivo a quello della spesa; non concorre al reddito imponibile né al valore della produzione.
- Divieto di cumulo (comma 456) con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.
- Attenzione al plafond: le risorse sono solo 2,1 milioni di euro l’anno per il 2026-2028; il decreto attuativo definisce le procedure di concessione per rispettare il limite.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono un credito d’imposta del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, delle imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell’acquacoltura, su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il residuo credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.
Approfondimento normativo completo: Commi 454-459 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltura.
Un credito pensato per i comparti agricolo e ittico
I commi da 454 a 459 introducono un credito d’imposta settoriale a favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura. L’obiettivo dichiarato è sostenere la transizione tecnologica di comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436, riservato agli altri titolari di reddito d’impresa. I beni agevolabili sono quelli degli allegati IV e V della legge: macchinari, attrezzature e software con caratteristiche 4.0, funzionali alla trasformazione digitale ed ecologica del settore, acquistati anche in leasing.
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A differenza dell’iperammortamento, qui il beneficio è un credito d’imposta e non una maggiorazione del costo deducibile: vale il 40% della spesa, entro il tetto di 1 milione di euro di investimento, e si utilizza esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa è sostenuta. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP.
C’è però un limite di sistema da conoscere subito: lo stanziamento è di soli 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Un plafond così contenuto significa che non tutte le richieste potranno essere soddisfatte: il decreto attuativo (MASAF, di concerto con MIMIT e MEF) definisce le procedure di concessione proprio per assicurare il rispetto del limite di spesa. L’aliquota e i massimali, invece, sono già fissati dalla legge e non dipendono dal decreto.
Cosa verificare prima di programmare l'investimento
- L’appartenenza dell’impresa al perimetro soggettivo: produzione primaria agricola, pesca, acquacoltura.
- Che il bene rientri negli allegati IV o V della L. 199/2025 e sia nuovo.
- Che lo stesso investimento non benefici già dell’iperammortamento, della ZES unica o del credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024 (divieto di cumulo, comma 456).
- Le fatture e i documenti di trasporto devono riportare il riferimento espresso ai commi 454-459 della L. 199/2025.
- Serve la certificazione delle spese da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Caso 1 – Tizio, azienda agricola che compra un trattore
Scenario. Tizio gestisce un’azienda agricola in produzione primaria e nell’aprile 2026 acquista un trattore nuovo a guida assistita, interconnesso ai sistemi aziendali e rientrante nell’allegato IV, per 120.000 euro. Vuole sapere quanto vale il credito dei commi 454-459 e quando può usarlo.
Come si legge in pratica. La spesa di 120.000 euro è ampiamente sotto il tetto di 1 milione: il credito è pari al 40%, cioè 48.000 euro, utilizzabile in compensazione F24 dal 2027 (anno successivo a quello della spesa). Tizio deve farsi indicare in fattura e nel documento di trasporto il riferimento ai commi 454-459 della L. 199/2025 e far certificare l’effettivo sostenimento della spesa dal revisore legale. Resta l’incognita del plafond nazionale di 2,1 milioni l’anno: conviene seguire le procedure del decreto attuativo appena operative, perché a risorse esaurite il credito non spetta più.
In pratica
- Spesa: 120.000 euro (trattore allegato IV, nuovo).
- Credito: 40% = 48.000 euro, in F24 dal 2027.
- Fattura e DDT con dicitura commi 454-459 L. 199/2025 + certificazione del revisore.
Caso 2 – Caio e il divieto di cumulo
Scenario. Caio, titolare di un’impresa agricola con sede in area ZES, aveva pensato di sommare sullo stesso macchinario il credito agricoltura e il credito ZES unica.
Come si legge in pratica. Non è possibile: il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Caio deve scegliere un solo binario per quell’investimento. Il confronto ora si può fare con i numeri: il credito agricoltura vale il 40% su spesa fino a 1 milione, ma sconta un plafond nazionale molto piccolo; il credito ZES ha aliquote teoriche fino al 60% ma richiede un investimento minimo di 200.000 euro e le proprie finestre di comunicazione. La scelta dipende da importo, tempi e settore dell’investimento. Il cumulo con altre agevolazioni sui medesimi costi resta possibile solo se non si supera il costo sostenuto.
Attenzione
- Vietato cumulare con iperammortamento, ZES unica e credito L. 207/2024 c. 446.
- Per ogni investimento si sceglie un solo binario.
- Il confronto va fatto su aliquota, soglie di accesso e plafond disponibile.
Caso 3 – Sempronio, impresa di acquacoltura
Scenario. Sempronio gestisce un impianto di acquacoltura e nel 2026 investe 200.000 euro in impianti di ossigenazione e monitoraggio 4.0 riconducibili all’allegato IV. Si chiede se il suo settore sia incluso e quanto gli spetta.
Come si legge in pratica. Sì: il perimetro dei commi 454-459 comprende la produzione primaria di prodotti agricoli e i settori della pesca e dell’acquacoltura, proprio per coprire i comparti esclusi dall’iperammortamento. Su 200.000 euro di spesa ammissibile il credito è pari al 40%, cioè 80.000 euro, compensabile in F24 dall’anno successivo. Anche per Sempronio valgono la dicitura in fattura, la certificazione del revisore e la corsa al plafond: con 2,1 milioni l’anno a livello nazionale, la tempestività nella procedura di concessione è parte della pianificazione.
Perimetro
- Inclusi: produzione agricola primaria, pesca, acquacoltura.
- Spesa 200.000 euro → credito 80.000 euro (40%), F24 dall’anno successivo.
- Plafond nazionale 2,1 mln/anno: risorse limitate, procedura nel decreto attuativo.
Norme e fonti collegate
- Commi 454-459 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltura (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
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Domande frequenti
Chi può usare il credito d'imposta per l'agricoltura 2026?
Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura, secondo il perimetro dei commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026. Sono i comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436.
Quanto vale il credito d'imposta?
Il 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili (allegati IV e V della L. 199/2025), su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Aliquota e massimali sono fissati direttamente dalla legge; il decreto attuativo disciplina solo le procedure di concessione, necessarie perché il plafond nazionale è di 2,1 milioni di euro l’anno.
Quando e come si utilizza il credito?
Esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa agevolabile è stata sostenuta. Servono la dicitura dei commi 454-459 in fattura e nei documenti di trasporto e la certificazione delle spese da parte del revisore legale.
Posso cumularlo con l'iperammortamento o con il credito ZES?
No. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Sullo stesso investimento si sceglie un solo binario agevolativo; con altre agevolazioni il cumulo è ammesso solo entro il costo sostenuto.
Il credito fa reddito imponibile?
No: non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP. È un beneficio netto, il cui unico vincolo di fruizione è la capienza dei versamenti da compensare in F24.
Domande frequenti
Chi può usare il credito d'imposta per l'agricoltura 2026?
Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell'acquacoltura, secondo il perimetro soggettivo individuato dai commi 454-458 della Legge di Bilancio 2026.
Quanto vale il credito d'imposta?
Aliquote, massimali e tipologie di beni agevolabili sono demandati al decreto attuativo: fino alla sua pubblicazione non è possibile quantificare con certezza il beneficio.
Posso cumularlo con il credito beni 4.0?
No. Il comma 456 vieta il cumulo soggettivo con il credito beni 4.0 (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.
Il credito fa reddito imponibile?
No: si configura come credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRES/IRPEF e IRAP.
L'acquacoltura è inclusa?
Sì: il perimetro comprende produzione primaria agricola, pesca e acquacoltura, comparti tradizionalmente esclusi dagli incentivi orizzontali 4.0/5.0.