Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

I commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono un credito d’imposta del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, delle imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell’acquacoltura, su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il residuo credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.

Approfondimento normativo completo: Commi 454-459 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltura.

Un credito pensato per i comparti agricolo e ittico

I commi da 454 a 459 introducono un credito d’imposta settoriale a favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura. L’obiettivo dichiarato è sostenere la transizione tecnologica di comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436, riservato agli altri titolari di reddito d’impresa. I beni agevolabili sono quelli degli allegati IV e V della legge: macchinari, attrezzature e software con caratteristiche 4.0, funzionali alla trasformazione digitale ed ecologica del settore, acquistati anche in leasing.

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A differenza dell’iperammortamento, qui il beneficio è un credito d’imposta e non una maggiorazione del costo deducibile: vale il 40% della spesa, entro il tetto di 1 milione di euro di investimento, e si utilizza esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa è sostenuta. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP.

C’è però un limite di sistema da conoscere subito: lo stanziamento è di soli 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Un plafond così contenuto significa che non tutte le richieste potranno essere soddisfatte: il decreto attuativo (MASAF, di concerto con MIMIT e MEF) definisce le procedure di concessione proprio per assicurare il rispetto del limite di spesa. L’aliquota e i massimali, invece, sono già fissati dalla legge e non dipendono dal decreto.

Cosa verificare prima di programmare l'investimento

  • L’appartenenza dell’impresa al perimetro soggettivo: produzione primaria agricola, pesca, acquacoltura.
  • Che il bene rientri negli allegati IV o V della L. 199/2025 e sia nuovo.
  • Che lo stesso investimento non benefici già dell’iperammortamento, della ZES unica o del credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024 (divieto di cumulo, comma 456).
  • Le fatture e i documenti di trasporto devono riportare il riferimento espresso ai commi 454-459 della L. 199/2025.
  • Serve la certificazione delle spese da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Caso 1 – Tizio, azienda agricola che compra un trattore

Scenario. Tizio gestisce un’azienda agricola in produzione primaria e nell’aprile 2026 acquista un trattore nuovo a guida assistita, interconnesso ai sistemi aziendali e rientrante nell’allegato IV, per 120.000 euro. Vuole sapere quanto vale il credito dei commi 454-459 e quando può usarlo.

Come si legge in pratica. La spesa di 120.000 euro è ampiamente sotto il tetto di 1 milione: il credito è pari al 40%, cioè 48.000 euro, utilizzabile in compensazione F24 dal 2027 (anno successivo a quello della spesa). Tizio deve farsi indicare in fattura e nel documento di trasporto il riferimento ai commi 454-459 della L. 199/2025 e far certificare l’effettivo sostenimento della spesa dal revisore legale. Resta l’incognita del plafond nazionale di 2,1 milioni l’anno: conviene seguire le procedure del decreto attuativo appena operative, perché a risorse esaurite il credito non spetta più.

In pratica

  • Spesa: 120.000 euro (trattore allegato IV, nuovo).
  • Credito: 40% = 48.000 euro, in F24 dal 2027.
  • Fattura e DDT con dicitura commi 454-459 L. 199/2025 + certificazione del revisore.

Caso 2 – Caio e il divieto di cumulo

Scenario. Caio, titolare di un’impresa agricola con sede in area ZES, aveva pensato di sommare sullo stesso macchinario il credito agricoltura e il credito ZES unica.

Come si legge in pratica. Non è possibile: il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Caio deve scegliere un solo binario per quell’investimento. Il confronto ora si può fare con i numeri: il credito agricoltura vale il 40% su spesa fino a 1 milione, ma sconta un plafond nazionale molto piccolo; il credito ZES ha aliquote teoriche fino al 60% ma richiede un investimento minimo di 200.000 euro e le proprie finestre di comunicazione. La scelta dipende da importo, tempi e settore dell’investimento. Il cumulo con altre agevolazioni sui medesimi costi resta possibile solo se non si supera il costo sostenuto.

Attenzione

  • Vietato cumulare con iperammortamento, ZES unica e credito L. 207/2024 c. 446.
  • Per ogni investimento si sceglie un solo binario.
  • Il confronto va fatto su aliquota, soglie di accesso e plafond disponibile.

Caso 3 – Sempronio, impresa di acquacoltura

Scenario. Sempronio gestisce un impianto di acquacoltura e nel 2026 investe 200.000 euro in impianti di ossigenazione e monitoraggio 4.0 riconducibili all’allegato IV. Si chiede se il suo settore sia incluso e quanto gli spetta.

Come si legge in pratica. Sì: il perimetro dei commi 454-459 comprende la produzione primaria di prodotti agricoli e i settori della pesca e dell’acquacoltura, proprio per coprire i comparti esclusi dall’iperammortamento. Su 200.000 euro di spesa ammissibile il credito è pari al 40%, cioè 80.000 euro, compensabile in F24 dall’anno successivo. Anche per Sempronio valgono la dicitura in fattura, la certificazione del revisore e la corsa al plafond: con 2,1 milioni l’anno a livello nazionale, la tempestività nella procedura di concessione è parte della pianificazione.

Perimetro

  • Inclusi: produzione agricola primaria, pesca, acquacoltura.
  • Spesa 200.000 euro → credito 80.000 euro (40%), F24 dall’anno successivo.
  • Plafond nazionale 2,1 mln/anno: risorse limitate, procedura nel decreto attuativo.

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Domande frequenti

Chi può usare il credito d'imposta per l'agricoltura 2026?

Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura, secondo il perimetro dei commi 454-459 della Legge di Bilancio 2026. Sono i comparti esclusi dal nuovo iperammortamento dei commi 427-436.

Quanto vale il credito d'imposta?

Il 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili (allegati IV e V della L. 199/2025), su una spesa massima di 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Aliquota e massimali sono fissati direttamente dalla legge; il decreto attuativo disciplina solo le procedure di concessione, necessarie perché il plafond nazionale è di 2,1 milioni di euro l’anno.

Quando e come si utilizza il credito?

Esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dall’anno successivo a quello in cui la spesa agevolabile è stata sostenuta. Servono la dicitura dei commi 454-459 in fattura e nei documenti di trasporto e la certificazione delle spese da parte del revisore legale.

Posso cumularlo con l'iperammortamento o con il credito ZES?

No. Il comma 456 vieta il cumulo con l’iperammortamento (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Sullo stesso investimento si sceglie un solo binario agevolativo; con altre agevolazioni il cumulo è ammesso solo entro il costo sostenuto.

Il credito fa reddito imponibile?

No: non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP. È un beneficio netto, il cui unico vincolo di fruizione è la capienza dei versamenti da compensare in F24.

Domande frequenti

Chi può usare il credito d'imposta per l'agricoltura 2026?

Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell'acquacoltura, secondo il perimetro soggettivo individuato dai commi 454-458 della Legge di Bilancio 2026.

Quanto vale il credito d'imposta?

Aliquote, massimali e tipologie di beni agevolabili sono demandati al decreto attuativo: fino alla sua pubblicazione non è possibile quantificare con certezza il beneficio.

Posso cumularlo con il credito beni 4.0?

No. Il comma 456 vieta il cumulo soggettivo con il credito beni 4.0 (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.

Il credito fa reddito imponibile?

No: si configura come credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

L'acquacoltura è inclusa?

Sì: il perimetro comprende produzione primaria agricola, pesca e acquacoltura, comparti tradizionalmente esclusi dagli incentivi orizzontali 4.0/5.0.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-30
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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