Autore: Andrea Marton

  • Cartelle sotto 5.000 euro: chi ottiene lo sgravio automatico? 3 casi

    In sintesi

    • Soglia innalzata da 1.000 a 5.000 euro per carico unitario affidato ad AdER
    • La norma modificata e’ l’art. 3, comma 2-bis, D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012
    • Intervento coordinato con la riforma riscossione D.Lgs. 110/2024
    • Riguarda la gestione semplificata dei piccoli carichi nel magazzino AdER
    • Non si tratta di cancellazione automatica ma di procedura di gestione semplificata

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 437 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 innalza da 1.000 a 5.000 euro la soglia unitaria dei carichi affidati ad AdER soggetti alla gestione semplificata prevista dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2012, inserendosi nel quadro della riforma della riscossione attuata con il D.Lgs. 110/2024.

    Approfondimento normativo completo: Comma 437 LB26: soglia minima sgravio cartelle a 5.000 euro (art.

    La soglia di 5.000 euro: cosa prevede il comma 437 e cosa non prevede

    Il comma 437 della Legge di Bilancio 2026 e’ tra le disposizioni che hanno generato piu’ aspettative nella comunicazione pubblica, spesso semplificate in modo impreciso con l’espressione «cancellazione automatica delle cartelle sotto 5.000 euro». E’ necessario chiarire cosa la norma effettivamente prevede: si tratta di un innalzamento della soglia minima dei carichi soggetti alla gestione semplificata ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2012, non di un condono o di uno sgravio generalizzato.

    La norma originaria del 2012 fissava a 1.000 euro la soglia sotto la quale si applicava una determinata procedura di gestione semplificata del carico nel magazzino dell’Agente della Riscossione. Il comma 437 porta quella soglia a 5.000 euro, ampliando significativamente il perimetro dei carichi soggetti a tale trattamento. L’effetto concreto sul singolo contribuente dipende dalle modalita’ attuative previste dalla norma originaria e dagli aggiornamenti introdotti dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024).

    Per il contribuente che ha cartelle di importo unitario inferiore a 5.000 euro, la conseguenza pratica piu’ rilevante e’ che quei carichi potrebbero essere oggetto di procedure di gestione differenziata da parte di AdER, con possibile effetto sospensivo o di stralcio secondo le regole attuative. E’ tuttavia indispensabile attendere le istruzioni operative di AdER e non assumere che ogni cartella sotto 5.000 euro venga automaticamente cancellata, perche’ la norma non lo prevede in questi termini.

    Verifica per il carico sotto 5.000 euro

    • Il carico unitario affidato ad AdER e’ inferiore a 5.000 euro?
    • Il carico rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 2-bis, D.L. 16/2012?
    • E’ stata verificata la data di affidamento ad AdER del singolo carico?
    • Il contribuente ha verificato la posizione nell’area riservata del sito AdER?
    • Sono state attese le istruzioni operative di AdER prima di assumere decisioni?

    Caso 1: cartella TARI da 780 euro affidati nel 2019

    Scenario. Tizio, pensionato, ha una cartella TARI 2018 notificata nel 2019 e affidata ad AdER nello stesso anno per un importo unitario di 780 euro, composta da tributo 650 euro, sanzioni 65 euro, interessi 40 euro, aggio 25 euro. Non ha mai proposto opposizione ne’ ha aderito a precedenti definizioni agevolate.

    Come si legge in pratica. Il carico di Tizio e’ ben al di sotto della nuova soglia di 5.000 euro. In base al comma 437, potrebbe rientrare nella gestione semplificata prevista dall’art. 3, comma 2-bis, D.L. 16/2012 nella sua formulazione aggiornata. Tuttavia, l’effetto concreto sul suo debito dipende dalle regole attuative specifiche della norma originaria e dai provvedimenti di AdER. Tizio dovra’ verificare la sua posizione nell’area riservata del sito AdER e attendere eventuali comunicazioni specifiche prima di ritenere il debito definitivamente estinto.

    Riepilogo caso Tizio

    • Importo unitario del carico: 780 euro (sotto la soglia di 5.000 euro)
    • Norma applicabile: art. 3 comma 2-bis D.L. 16/2012 come modificato dal comma 437 LB 2026
    • Effetto automatico: da verificare con le istruzioni operative AdER
    • Azione consigliata: monitorare l’area riservata AdER per comunicazioni
    • Attenzione: non assumere la cancellazione automatica senza conferma ufficiale

    Caso 2: cartella con due carichi distinti, uno sotto e uno sopra la soglia

    Scenario. Caia ha due carichi distinti affidati ad AdER: il primo, per ICI 2011, ha un importo unitario di 3.200 euro (sotto la soglia di 5.000); il secondo, per IRPEF 2016, ha un importo unitario di 8.700 euro (sopra la soglia). Entrambi sono stati affidati nel 2014 e nel 2018 rispettivamente.

    Come si legge in pratica. La soglia del comma 437 opera per singolo carico unitario, non sul totale complessivo dei debiti del contribuente. Il carico ICI da 3.200 euro e’ inferiore alla nuova soglia di 5.000 euro e potrebbe ricadere nella gestione semplificata; il carico IRPEF da 8.700 euro resta invece al di fuori di tale perimetro. Per quest’ultimo, Caia dovra’ valutare se aderire alla rottamazione-quinquies oppure procedere con una rateizzazione ordinaria, in modo del tutto indipendente dalla sorte del primo carico.

    Riepilogo caso Caia

    • Carico ICI 3.200 euro: sotto la soglia di 5.000 euro, possibile gestione semplificata
    • Carico IRPEF 8.700 euro: sopra la soglia, escluso dalla gestione semplificata
    • La soglia opera per singolo carico unitario, non per il totale complessivo
    • Per il carico IRPEF: valutare rottamazione-quinquies o rateizzazione
    • Azione: verificare entrambe le posizioni nell’area riservata AdER separatamente

    Caso 3: carico da 4.800 euro, contribuente vuole certezza prima di pagare

    Scenario. Sempronio ha una cartella IRPEF 2017 affidati nel 2020 per un importo unitario di 4.800 euro (tributo 3.900 euro, sanzioni 390 euro, interessi 390 euro, aggio 120 euro). Il suo commercialista gli ha detto di aspettare prima di pagare qualsiasi rata.

    Come si legge in pratica. Il consiglio del commercialista e’ prudente: il carico da 4.800 euro e’ sotto la nuova soglia di 5.000 euro e potrebbe rientrare nella gestione semplificata del comma 437. Tuttavia, anche in questo caso non e’ possibile escludere che AdER continui comunque a procedere con la riscossione ordinaria in attesa dei provvedimenti attuativi. Sempronio dovra’ verificare eventuali comunicazioni ufficiali di AdER, controllare l’area riservata e, se il carico fosse comunque richiesto in pagamento, valutare se aderire alla rottamazione-quinquies – che garantisce certezza giuridica immediata – anziche’ attendere gli sviluppi della gestione semplificata.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Importo unitario: 4.800 euro (sotto la soglia di 5.000 euro del comma 437)
    • Risparmio se rottamazione-quinquies: 900 euro (sanzioni + interessi + aggio)
    • Gestione semplificata comma 437: possibile ma subordinata a provvedimenti attuativi
    • Rischio attesa: AdER potrebbe proseguire la riscossione ordinaria nel frattempo
    • Consiglio: monitorare area riservata e valutare rottamazione-quinquies come alternativa certa

    Quando conviene una verifica

    Un esperto chiarisce se il tuo debito e’ soggetto alla gestione semplificata Verifica la tua posizione sulle cartelle sotto 5.000 euro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa prevede esattamente il comma 437 LB 2026 sullo sgravio cartelle sotto 5000 euro?

    Il comma 437 innalza da 1.000 a 5.000 euro la soglia unitaria dei carichi soggetti alla gestione semplificata prevista dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2012. Non si tratta di una cancellazione automatica generalizzata: l’effetto concreto dipende dalle regole attuative della norma originaria e dai provvedimenti di AdER.

    Le cartelle sotto 5.000 euro vengono cancellate d'ufficio?

    Non automaticamente. La norma amplia il perimetro della gestione semplificata ma non prevede uno stralcio automatico e generalizzato. I contribuenti interessati devono verificare la propria posizione nell’area riservata del sito AdER e attendere eventuali comunicazioni ufficiali prima di assumere il debito come estinto.

    La soglia di 5.000 euro si calcola sul totale dei debiti o su ogni singola cartella?

    La soglia opera per singolo carico unitario affidato ad AdER, non sul totale complessivo dei debiti del contribuente. Un contribuente con piu’ carichi deve verificarne ciascuno separatamente rispetto alla soglia.

    Il comma 437 si applica anche alle cartelle degli enti locali come IMU o TARI?

    La norma modificata (art. 3, comma 2-bis, D.L. 16/2012) riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione nazionale (AdER). Per i tributi locali gestiti direttamente dall’ente o tramite concessionari locali, l’applicazione dipende dalle scelte del singolo ente e dalle norme di coordinamento.

    Se il mio carico e' sotto 5.000 euro, devo comunque aderire alla rottamazione-quinquies?

    Non necessariamente. Se il carico rientra nella gestione semplificata del comma 437 con effetti favorevoli, la rottamazione-quinquies potrebbe non essere necessaria. Tuttavia, in assenza di certezza sull’applicazione della gestione semplificata, aderire alla rottamazione-quinquies garantisce una definizione giuridicamente certa del debito. Si consiglia di valutare le due opzioni con un professionista.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa

    Il CCNL CRI del 2020 introduce per la prima volta tutele strutturate di welfare contrattuale per i dipendenti dell’Associazione: un fondo di assistenza sanitaria integrativa e un fondo di previdenza complementare, da integrare con la contrattazione di secondo livello.

    In sintesi

    Il CCNL CRI prevede: assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e previdenza complementare (art. 80). Nomi specifici dei fondi non sono stati reperiti con certezza da fonti pubbliche secondarie: per i dettagli operativi (importi, coperture, adesione) occorre consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it o i sindacati FP CGIL, CISL FP, UIL FPL. La contrattazione di secondo livello può aggiungere ulteriori benefit (buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 79 (sanità integrativa), art. 80 (previdenza complementare), art. 8 (contrattazione di secondo livello)

    Il contesto: primo CCNL del Terzo Settore

    Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 è stato definito da tutti i soggetti firmatari «il primo CCNL del Terzo Settore», in quanto per la prima volta ha creato un quadro contrattuale organico per un’organizzazione di questo tipo con personalità giuridica privata. Tra le novità più rilevanti vi sono proprio le disposizioni sul welfare, assenti o frammentarie nei contratti precedenti applicabili alla CRI.

    Tuttavia è doveroso precisare che i nomi specifici del fondo sanitario e del fondo previdenziale indicati dal CCNL non sono stati reperiti con certezza dalle fonti pubbliche secondarie consultate (CNEL, portali sindacali, comunicati ufficiali). Questa guida espone la struttura dell’istituto e rinvia al testo contrattuale e ai sindacati per i dati precisi.

    Tabella riepilogativa: pilastri del welfare CRI

    I tre pilastri del welfare nel CCNL CRI
    Pilastro Fonte Contenuto Per saperne di più
    Assistenza sanitaria integrativa Art. 79 CCNL Copertura per visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, odontoiatria e altre prestazioni non coperte dal SSN Testo CCNL, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL
    Previdenza complementare Art. 80 CCNL Destinazione del TFR maturando e contribuzioni al fondo pensione di categoria; integra la pensione pubblica INPS Testo CCNL, d.lgs. 252/2005
    Welfare di secondo livello Art. 8 CCNL + accordi decentrati Buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti, assicurazioni aggiuntive, ecc. Accordo integrativo del proprio comitato CRI

    Assistenza sanitaria integrativa (art. 79)

    L’art. 79 del CCNL CRI prevede che i dipendenti abbiano accesso a forme di assistenza sanitaria integrativa (o complementare) rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Questo istituto ha la funzione di ridurre i costi out-of-pocket per prestazioni sanitarie non coperte o parzialmente coperte dal SSN, come:

    • Visite mediche specialistiche;
    • Esami diagnostici e analisi di laboratorio;
    • Ricoveri in strutture convenzionate con il fondo;
    • Cure odontoiatriche;
    • Fisioterapia e riabilitazione.

    Il fondo sanitario si finanzia mediante contribuzioni del datore di lavoro e, eventualmente, del lavoratore. Per conoscere le coperture effettive, i massimali e le procedure di rimborso è indispensabile consultare il regolamento del fondo, disponibile presso il responsabile del personale o il sindacato del proprio comitato CRI.

    Previdenza complementare (art. 80)

    L’art. 80 del CCNL disciplina la previdenza complementare, il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano (accanto alla pensione pubblica INPS, prima pilastro). L’adesione al fondo di previdenza complementare consente di:

    • Destinare il TFR maturando al fondo anziché all’azienda o al Fondo di Tesoreria INPS;
    • Versare contribuzioni volontarie del lavoratore, spesso cofinanziate dal datore di lavoro;
    • Fruire di benefici fiscali: le contribuzioni al fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a €5.164,57 annui.

    I rendimenti del fondo dipendono dall’andamento dei mercati finanziari e dalla tipologia di comparto scelto (garantito, bilanciato, azionario). Per i nomi esatti del fondo e le percentuali di contribuzione datoriale occorre consultare l’art. 80 del CCNL e le comunicazioni del fondo.

    Contrattazione di secondo livello e piani di welfare

    Il CCNL CRI (art. 8) valorizza esplicitamente la contrattazione di secondo livello come sede per la definizione di piani di welfare aziendale aggiuntivi. I comitati CRI con più dipendenti possono stipulare accordi integrativi che prevedono:

    • Buoni pasto;
    • Borse di studio per i figli dei dipendenti;
    • Rimborsi abbonamenti trasporti pubblici;
    • Assicurazioni infortuni extraprofessionali;
    • Servizi di asilo nido convenzionato;
    • Piattaforme welfare digitali per la fruizione di benefit.

    In assenza di accordo decentrato nel proprio comitato, i dipendenti CRI beneficiano solo delle tutele del CCNL nazionale (artt. 79 e 80), senza ulteriori benefit aggiuntivi.

    Casi pratici

    Tizio — Neoassunto e adesione alla sanità integrativa
    Tizio è assunto come soccorritore (Area C3). Entro i termini previsti dall’art. 79 del CCNL deve decidere se aderire al fondo sanitario integrativo. Chiede informazioni alla CISL FP del suo comitato per capire le coperture e l’eventuale contribuzione richiesta. Se non aderisce entro i termini previsti potrebbe perdere il diritto all’adesione agevolata.
    Caia — Previdenza complementare e TFR
    Caia (Area D) decide di destinare il TFR maturando al fondo di previdenza complementare indicato dall’art. 80 del CCNL. Grazie alla deduzione fiscale delle contribuzioni (fino a €5.164,57/anno), riduce l’imponibile IRPEF. Il fondo le consentirà di integrare la futura pensione INPS con un assegno integrativo al momento del pensionamento.
    Sempronio — Comitato con accordo integrativo
    Sempronio lavora in un comitato CRI che ha stipulato un accordo decentrato di welfare con la RSU. L’accordo prevede buoni pasto da €7 per ogni giornata lavorativa e un contributo per gli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questi benefit non sono garantiti dal CCNL nazionale ma dall’accordo locale; se Sempronio dovesse cambiare comitato, potrebbe non trovare lo stesso pacchetto.

    Domande frequenti

    Il CCNL CRI prevede una sanità integrativa?
    Sì, l’art. 79 prevede l’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti. Per i dettagli delle coperture e del fondo specifico occorre consultare il testo integrale del CCNL o il proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL).
    Devo obbligatoriamente aderire al fondo previdenziale?
    No. L’adesione alla previdenza complementare è volontaria. Tuttavia, se non si esprime una scelta esplicita nei primi 6 mesi dall’assunzione e il datore ha più di 49 dipendenti, il TFR maturando confluisce automaticamente nel fondo designato per effetto del silenzio-assenso (d.lgs. 252/2005).
    I buoni pasto sono garantiti dal CCNL nazionale?
    No. I buoni pasto non sono previsti dal CCNL CRI nazionale. Possono essere previsti da accordi decentrati nei singoli comitati. Verificare con il responsabile del personale o il sindacato locale.
    Cosa succede ai fondi se cambio comitato CRI?
    La sanità integrativa e la previdenza complementare seguono il lavoratore: l’iscrizione al fondo rimane anche in caso di cambio di datore. Le posizioni accumulate non si perdono. I benefit del welfare di secondo livello, invece, dipendono dall’accordo del singolo comitato e potrebbero non essere trasferibili.
    I volontari hanno diritto al welfare contrattuale?
    No. I fondi sanitari e previdenziali del CCNL sono riservati ai lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. I volontari non sono lavoratori subordinati e non hanno accesso a questi istituti contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 79, 80). I nomi specifici del fondo sanitario e del fondo previdenziale complementare indicati nel CCNL non sono stati reperiti con certezza da fonti pubbliche secondarie; per i dati precisi consultare il testo ufficiale del CCNL disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it. Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, a un consulente del lavoro, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: welfare e sanità integrativa

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: welfare e sanità integrativa

    Accanto alla retribuzione tabellare e alle mensilità aggiuntive, il CCNL Distribuzione Cooperativa costruisce un sistema di tutele che va oltre il reddito immediato: previdenza complementare, sanità integrativa e bilateralità cooperativa formano il «secondo pilastro» del welfare per i lavoratori delle cooperative di consumatori. Questa guida illustra i fondi di settore, le prestazioni garantite e le modalità di adesione.

    In sintesi

    Il welfare integrativo del CCNL si articola su tre pilastri: Cooperfond (previdenza complementare), Fondosanità (sanità integrativa) e la bilateralità cooperativa (ente bilaterale). Il datore è tenuto a versare i contributi contrattuali. Il lavoratore che aderisce a Cooperfond ottiene anche il contributo aziendale che non spetterebbe tenendo il TFR in azienda.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Fondi di riferimento
    Cooperfond (previdenza) · Fondosanità (sanità) · Enti bilaterali cooperativi

    La previdenza complementare: Cooperfond

    Cooperfond è il fondo pensione complementare chiuso del settore cooperativo, istituito dalle associazioni cooperative di rappresentanza (Legacoop, Confcooperative, AGCI) e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori cooperativi. È iscritto all’albo COVIP e opera secondo il d.lgs. 252/2005.

    Per i lavoratori del CCNL Distribuzione Cooperativa, Cooperfond è il fondo pensione indicato dalla contrattazione. L’adesione avviene tramite:

    • Conferimento esplicito del TFR: il lavoratore sceglie di destinare le quote future di TFR a Cooperfond, compilando il modulo di adesione;
    • Silenzio-assenso: il lavoratore neo-assunto che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi vede il TFR futuro automaticamente indirizzato al fondo pensione previsto dalla contrattazione collettiva (Cooperfond);
    • Mantenimento in azienda: il lavoratore può scegliere espressamente di non aderire e tenere il TFR presso il datore (o al Fondo di Tesoreria INPS per le cooperative sopra 50 addetti), ma in questo caso perde il contributo datoriale contrattuale.

    Il contributo del datore a Cooperfond è stabilito dal CCNL (percentuale sulla retribuzione). Le prestazioni di Cooperfond comprendono la rendita pensionistica integrativa, la possibilità di riscatto parziale o totale in caso di disoccupazione prolungata, invalidità o cessazione del rapporto, e anticipazioni per spese sanitarie o prima casa.

    La sanità integrativa: Fondosanità e il sistema cooperativo

    Il settore cooperativo ha sviluppato una rete di sanità integrativa per i lavoratori. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la copertura sanitaria integrativa attraverso Fondosanità (o il fondo equivalente indicato dalla contrattazione cooperativa), un fondo sanitario integrativo iscritto all’Anagrafe dei Fondi integrativi del Ministero della Salute.

    Le prestazioni tipicamente erogate da un fondo sanitario di settore comprendono:

    • visite specialistiche ambulatoriali;
    • accertamenti diagnostici (esami del sangue, radiologie, TC, RMN);
    • interventi chirurgici in regime di ricovero o day surgery;
    • prestazioni odontoiatriche (a seconda del piano sanitario);
    • rimborso delle spese sostenute privatamente qualora i tempi del SSN siano incompatibili con l’urgenza clinica.

    Il contributo del datore al fondo sanitario è stabilito dal CCNL (quota fissa mensile per lavoratore). L’iscrizione avviene di norma automaticamente per tutti i lavoratori aventi diritto (dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato con certa durata minima). Il lavoratore riceve tessera sanitaria e accesso al network di strutture convenzionate.

    La bilateralità cooperativa: enti bilaterali e Fondo.CO.OP

    La bilateralità nel settore cooperativo si esprime attraverso enti paritetici costituiti tra le associazioni datoriali cooperative e le organizzazioni sindacali. Nel settore distributivo cooperativo la contrattazione ha previsto il versamento di contributi a enti bilaterali (tra cui, a seconda del territorio, i fondi cooperativi regionali e nazionali) che erogano:

    • prestazioni di welfare aziendale: contributi per asili nido e scuola materna, borse di studio per figli dei dipendenti, contributi per trasporto;
    • sostegno al reddito in caso di sospensione non coperta dalla cassa integrazione ordinaria;
    • formazione continua: finanziamento di corsi di aggiornamento professionale;
    • sostegno alle politiche attive del lavoro: accompagnamento alla ricollocazione in caso di esuberi.

    È importante distinguere la bilateralità cooperativa da quella del commercio/Confcommercio (EBTER, enti bilaterali territoriali del commercio): sono organismi distinti con prestazioni e contributi diversi. Un lavoratore della distribuzione cooperativa non è iscritto automaticamente agli enti bilaterali del commercio.

    Tabella riepilogativa

    Welfare integrativo – CCNL Distribuzione Cooperativa: fondi e prestazioni
    Pilastro Fondo/Ente Prestazioni principali Contributo datoriale
    Previdenza complementare Cooperfond Rendita pensionistica integrativa, anticipazioni, riscatto Percentuale della retribuzione (CCNL)
    Sanità integrativa Fondosanità (o fondo equiv.) Visite specialistiche, diagnostica, chirurgia, odontoiatria Quota mensile fissa (CCNL)
    Bilateralità cooperativa Ente bilaterale cooperativo Welfare, formazione, sostegno reddito, politiche attive Quota mensile fissa (CCNL)

    Nota: i contributi esatti (percentuali e importi fissi) sono stabiliti dal CCNL e dai regolamenti dei singoli fondi. Per le prestazioni dettagliate di Cooperfond consultare il sito del fondo; per Fondosanità il sito ufficiale del fondo o il sindacato di categoria.

    Il welfare nella distribuzione cooperativa a confronto con la GDO non cooperativa

    Un elemento caratterizzante della distribuzione cooperativa rispetto alla GDO non cooperativa è la coerenza tra la mission cooperativa (mutualità) e il sistema di welfare integrativo: le cooperative tendono a investire di più nella bilateralità e nel welfare aziendale rispetto alle imprese for-profit della GDO. Le principali differenze rispetto al CCNL Federdistribuzione o al CCNL Confcommercio Terziario sono:

    • i fondi di riferimento: Cooperfond è specifico del mondo cooperativo (il CCNL Federdistribuzione usa Fon.Te come fondo pensione, il CCNL Commercio-Confcommercio usa Fon.Te o altri);
    • la rete bilaterale: la bilateralità cooperativa ha struttura propria, distinta dagli enti bilaterali del commercio (es. EBTER);
    • la cultura di welfare aziendale: le grandi cooperative (Coop, Conad) hanno spesso piani di welfare aziendale (piattaforme di flexible benefit) che si aggiungono al livello contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, silenzio-assenso su Cooperfond
    Tizio viene assunto in una cooperativa Coop a maggio 2025. Non conosce Cooperfond e non compila nessun modulo nei 6 mesi successivi. Per effetto del silenzio-assenso, a novembre 2025 le sue quote future di TFR vengono automaticamente indirizzate a Cooperfond. La cooperativa comincia a versare anche il contributo contrattuale a Cooperfond, che Tizio non avrebbe ottenuto se avesse scelto di tenere il TFR in azienda. Tizio riceve a casa il prospetto di adesione da Cooperfond.
    Caia – Banconista, visita specialistica tramite Fondosanità
    Caia ha bisogno di una visita ortopedica per un dolore al ginocchio. I tempi del SSN sono di 4 mesi. Grazie alla copertura Fondosanità, Caia accede a una struttura convenzionata entro 15 giorni, rimborsando solo la quota a suo carico prevista dal piano sanitario. La cooperativa ha già provveduto all’iscrizione automatica di Caia al fondo al momento dell’assunzione: Caia non deve fare nulla per attivare la copertura.
    Sempronio – Caporeparto, welfare aziendale e piattaforma flexible benefit
    Sempronio lavora in un’ipercoop che ha adottato una piattaforma di flexible benefit aziendale (distinta dal CCNL, frutto di accordo integrativo). Ogni anno riceve un budget welfare (es. 600 euro) che può spendere in buoni spesa, rimborsi per asilo nido, abbonamenti trasporto o integrazioni sanitarie. Questo benefit si aggiunge alle prestazioni contrattuali di Cooperfond e Fondosanità, senza sovrapporsi.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo pensione del CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Il fondo pensione complementare di riferimento è Cooperfond, il fondo pensione dei lavoratori cooperativi. Il lavoratore che aderisce ottiene anche il contributo datoriale contrattuale, che non spetterebbe se il TFR restasse in azienda.
    Cos’è Fondosanità e a cosa serve?
    Fondosanità è il fondo sanitario integrativo di riferimento del settore cooperativo. Eroga prestazioni sanitarie integrative del SSN (visite specialistiche, diagnostica, interventi chirurgici, odontoiatria) ai lavoratori iscritti. Il datore versa un contributo mensile fisso per ogni lavoratore avente diritto.
    Cosa fa la bilateralità cooperativa?
    Gli enti bilaterali cooperativi erogano prestazioni di welfare integrativo: contributi per asili nido, borse di studio, formazione professionale, sostegno al reddito in caso di sospensione. Sono organismi paritetici tra associazioni cooperative e sindacati, distinti dagli enti bilaterali del commercio.
    Se non aderisco a Cooperfond perdo qualcosa?
    Sì. Se scegli di tenere il TFR in azienda e non aderire a Cooperfond, perdi il contributo datoriale contrattuale che la cooperativa verserebbe al fondo. Questo contributo è aggiuntivo alla retribuzione e rappresenta un vantaggio economico esclusivo per gli aderenti al fondo.
    Il lavoratore part-time ha le stesse coperture welfare?
    Sì, i lavoratori part-time accedono agli stessi fondi (Cooperfond, Fondosanità, bilateralità) dei colleghi a tempo pieno. I contributi del datore possono essere proporzionali all’orario contrattuale per alcune voci, ma l’accesso alle prestazioni è garantito.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Per le prestazioni dettagliate dei fondi citati è necessario consultare i regolamenti ufficiali di Cooperfond e Fondosanità e le note informative COVIP e Ministero della Salute. Per situazioni individuali consultare Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil oppure un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: welfare e sanità integrativa

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: welfare e sanità integrativa

    Guida al sistema di welfare bilaterale per i lavoratori e le imprese artigiane del legno e dell’arredamento: sanità integrativa con San.Arti., sostegno al reddito con FSBA, servizi formativi e di welfare con EBNA, e previdenza complementare con Fondapi.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato aderisce al sistema bilaterale artigiano: San.Arti. per la sanità integrativa, FSBA per il sostegno al reddito in caso di crisi aziendale, EBNA per formazione e servizi. La partecipazione è obbligatoria. I lavoratori accedono a rimborsi sanitari, prestazioni integrative e tutele di welfare senza costi aggiuntivi diretti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Sanità integrativa
    San.Arti. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Artigiani)
    Sostegno al reddito
    FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato)
    Bilateralità nazionale
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato)
    Previdenza complementare
    Fondapi (fondo pensione PMI) o altri fondi autorizzati

    Il sistema bilaterale artigiano: una struttura di welfare specifica

    Il settore artigiano italiano dispone di un sistema di welfare bilaterale autonomo e distinto rispetto a quello delle imprese industriali o del terziario. Questo sistema è costruito sulle fondamenta della contrattazione collettiva artigiana e si articola in tre pilastri principali: la bilateralità (gestita da EBNA e dagli enti regionali), la sanità integrativa (affidata a San.Arti.) e il sostegno al reddito in caso di crisi (gestito da FSBA).

    Per le imprese che applicano il CCNL Legno e Arredamento (Artigianato), la partecipazione a questi fondi è obbligatoria per contratto: il datore è tenuto a iscrivere i propri dipendenti ai fondi previsti e a versare i relativi contributi. Non si tratta di una scelta discrezionale, ma di un obbligo contrattuale la cui inosservanza può determinare responsabilità verso i lavoratori e sanzioni da parte degli enti previdenziali.

    San.Arti.: la sanità integrativa per i lavoratori artigiani del legno

    San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa costituito dalle parti firmatarie dei CCNL artigiani per offrire ai lavoratori delle imprese artigiane prestazioni sanitarie che integrano o sostituiscono quelle del Servizio Sanitario Nazionale, spesso caratterizzato da lunghe liste d’attesa. San.Arti. copre:

    • Visite specialistiche e consulenze mediche presso strutture convenzionate.
    • Esami diagnostici (analisi cliniche, diagnostica per immagini, ecografie, ecc.).
    • Ricoveri ospedalieri, con rimborso della quota ticket e delle eventuali spese di degenza in camera singola.
    • Interventi chirurgici in regime di day surgery o di ricovero ordinario.
    • Prestazioni odontoiatriche (cure dentistiche, protesi, ortodonzia), spesso non coperte dal SSN.
    • Check-up preventivi e screening oncologici.
    • Prestazioni di non autosufficienza (in alcune configurazioni del piano sanitario).

    Il contributo a San.Arti. è interamente a carico del datore di lavoro per la copertura di base; eventuali piani sanitari più elevati (con massimali maggiori) possono prevedere una compartecipazione volontaria del lavoratore.

    FSBA: il sostegno al reddito per i lavoratori artigiani in crisi

    Le imprese artigiane non hanno accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), riservata alle imprese industriali. Per colmare questo divario il sistema artigiano ha istituito il FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 148/2015.

    Il FSBA eroga prestazioni di integrazione salariale quando l’attività lavorativa è sospesa o ridotta per:

    • Situazioni aziendali dovute a eventi temporanei non imputabili al datore né ai lavoratori (crisi di mercato, carenza di commesse, difficoltà di approvvigionamento materiali).
    • Situazioni aziendali conseguenti a crisi settoriali o territoriali.
    • Causali eccezionali (eventi atmosferici, calamità naturali, emergenze sanitarie).

    Per poter accedere alle prestazioni FSBA, l’impresa artigiana deve essere in regola con i versamenti ai fondi bilaterali. In assenza di regolarità contributiva il FSBA non è tenuto a erogare le prestazioni. Questo rende il versamento dei contributi bilaterali un obbligo con rilevanza pratica immediata sia per il datore sia per i lavoratori.

    Tabella riepilogativa: i fondi del sistema bilaterale artigiano

    Sistema bilaterale artigiano – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Fondo / Ente Funzione principale Obbligatorietà Chi versa il contributo
    San.Arti. Sanità integrativa (visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria) Obbligatoria per CCNL Datore di lavoro (contributo base)
    FSBA Sostegno al reddito in caso di sospensione/riduzione attività Obbligatoria per CCNL Datore e lavoratore (quote bilaterali)
    EBNA / enti regionali Formazione, sicurezza, welfare complementare, osservatorio Obbligatoria per CCNL Datore di lavoro
    Fondapi (o altro fondo) Previdenza complementare (pensione integrativa) Volontaria (con contributo datoriale in caso di adesione) Datore + lavoratore (volontario) + TFR

    Le misure dei contributi ai fondi bilaterali sono stabilite dagli accordi interconfederali artigiani e possono essere aggiornate periodicamente. Per i valori vigenti, consultare le organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o i sindacati di categoria.

    EBNA e enti bilaterali regionali: i servizi concreti

    EBNA – Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato – è l’organismo nazionale di riferimento per la bilateralità artigiana. Opera attraverso una rete di enti bilaterali regionali (uno per ciascuna regione italiana) che erogano concretamente i servizi ai lavoratori e alle imprese. Per i lavoratori del comparto legno-arredo i servizi più rilevanti includono:

    • Organizzazione della formazione obbligatoria per gli apprendisti (ore esterne, sicurezza, competenze tecnico-professionali).
    • Erogazione di borse di studio per i figli dei dipendenti che conseguono titoli di studio.
    • Sussidi per eventi straordinari (decesso, grave malattia, calamità naturali che colpiscono il lavoratore o la sua famiglia).
    • Promozione della salute e sicurezza sul lavoro (formazione specifica per il settore legno, dispositivi di protezione individuale nelle lavorazioni del legno).
    • Supporto alle imprese nelle procedure di accesso a FSBA (pratiche amministrative, moduli, termini).

    La previdenza complementare: Fondapi e altre opzioni

    La previdenza complementare rappresenta il «terzo pilastro» del sistema pensionistico italiano, accanto alla pensione obbligatoria INPS e al TFR. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato prevede la possibilità (e in caso di adesione del lavoratore, l’obbligo) di versare contributi a un fondo pensione complementare.

    Il fondo pensione di riferimento per le piccole e medie imprese artigiane è Fondapi (Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese), che rientra tra i fondi negoziali (fondi «chiusi») accessibili ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL artigiani. In caso di adesione del lavoratore:

    • Il lavoratore versa una quota volontaria mensile (deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui).
    • Il datore versa un contributo datoriale aggiuntivo, previsto dal CCNL in misura percentuale sulla retribuzione.
    • Il TFR maturando viene dirottato al fondo pensione anziché rimanere in azienda (su scelta del lavoratore).

    L’adesione al fondo pensione è vantaggiosa fiscalmente: oltre alla deducibilità dei contributi, le prestazioni pensionistiche integrative sono tassate con aliquota agevolata rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che accede a San.Arti. per cure odontoiatriche
    Tizio, operaio di una falegnameria artigiana, deve affrontare una spesa odontoiatrica significativa (protesi e cure per tre elementi). Tramite San.Arti. presenta la richiesta di rimborso con la documentazione delle spese sostenute. Il fondo rimborsa una quota della spesa secondo il piano sanitario vigente, riducendo sensibilmente il costo a carico di Tizio. Per conoscere i massimali e le modalità di rimborso Tizio si registra sul portale di San.Arti. o si rivolge all’ente bilaterale regionale di zona.
    Caia – L’impresa accede a FSBA durante un periodo di crisi
    L’impresa artigiana che impiega Caia attraversa un periodo di forte riduzione delle commesse. Il titolare, in regola con i contributi bilaterali, presenta domanda al FSBA per la sospensione temporanea dell’attività di Caia e degli altri due dipendenti. Il FSBA eroga le prestazioni di integrazione salariale per il periodo autorizzato, garantendo a Caia una percentuale della retribuzione ordinaria anche durante la sospensione. Senza FSBA, essendo l’impresa artigiana esclusa dalla CIGO, Caia non avrebbe avuto alcuna tutela reddituale.
    Sempronio – Scelta della previdenza complementare con Fondapi
    Sempronio, 35 anni, decide di aderire a Fondapi destinando il TFR maturando al fondo e versando un contributo volontario mensile. Il datore versa il contributo datoriale previsto dal CCNL. Sempronio può dedurre dal reddito imponibile il proprio contributo (fino al limite di 5.164,57 euro annui), riducendo l’IRPEF dovuta. Alla fine della vita lavorativa Sempronio avrà accumulato una pensione complementare che integra la pensione INPS, tutelando il suo tenore di vita in età avanzata.

    Domande frequenti

    Cos’è San.Arti. e a chi si rivolge?
    San.Arti. è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, interventi chirurgici, odontoiatria e check-up preventivi. L’iscrizione è obbligatoria per le imprese che applicano il CCNL Legno Arredamento Artigianato.
    Cosa copre FSBA per i lavoratori del legno-arredo artigiano?
    FSBA eroga prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per crisi aziendali, eventi straordinari o calamità. È l’equivalente artigiano della cassa integrazione, riservato alle imprese artigiane escluse dalla CIGO.
    L’iscrizione a San.Arti. è obbligatoria per tutte le imprese artigiane del legno?
    Sì. Le imprese artigiane che applicano il CCNL devono obbligatoriamente iscrivere tutti i dipendenti a San.Arti. Il contributo è a carico del datore; il lavoratore non sostiene costi diretti per la copertura sanitaria di base.
    Come funziona la previdenza complementare nel settore artigiano del legno?
    Il CCNL prevede la possibilità di versare il TFR e contributi aggiuntivi a Fondapi o altro fondo pensione autorizzato. L’adesione è volontaria per il lavoratore. I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.
    Cosa fa EBNA per i lavoratori artigiani del legno?
    EBNA organizza la formazione per apprendisti, eroga borse di studio per i figli dei dipendenti, gestisce sussidi per eventi straordinari e supporta le imprese nelle pratiche di accesso a FSBA. Opera tramite enti bilaterali regionali in tutta Italia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese del 2025. I fondi bilaterali citati (San.Arti., FSBA, EBNA, Fondapi) sono enti reali e verificabili. Per informazioni aggiornate sulle prestazioni, i contributi e le modalità di accesso, si raccomanda di consultare i siti istituzionali dei fondi, le organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bonus Maroni 2026: conviene restare al lavoro dopo la pensione? caso pratico

    In sintesi

    • Destinatari: lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione entro il 31 dicembre 2026.
    • Meccanismo: il bonus Maroni consiste nell’esonero dalla quota a carico del lavoratore dei contributi previdenziali (IVS), che si trasforma in incremento della retribuzione netta.
    • Base normativa di estensione: art. 1, comma 194, L. 199/2025, che richiama il comma 286 della L. 197/2022 e l’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011.
    • Tassazione dell’incremento: l’importo del bonus concorre al reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF ordinaria progressiva.
    • TFR: l’incremento retributivo concorre alla base di calcolo del TFR, salvo diversa pattuizione collettiva.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) estende il meccanismo del bonus Maroni (gia’ previsto dall’art. 1, comma 286, L. 197/2022) anche ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 214/2011). L’incremento retributivo concorre al reddito complessivo IRPEF ed e’ rilevante ai fini del TFR.

    Approfondimento normativo completo: Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i.

    Bonus Maroni 2026: la scelta di restare al lavoro e i suoi effetti in busta paga

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) amplia la platea dei destinatari del cosiddetto bonus Maroni, estendendo il meccanismo agevolativo a tutti i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per accedere alla pensione entro il 31 dicembre 2026. La norma richiama espressamente l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e i requisiti di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011.

    Il meccanismo del bonus Maroni e’ quello dell’esonero dalla quota contributiva a carico del lavoratore (contributi IVS), che il datore di lavoro non trattiene ma riversa direttamente in busta paga come incremento della retribuzione netta. Il lavoratore che opta per restare in servizio, anziche’ andare in pensione, rinuncia alla prestazione previdenziale in cambio di un importo mensile piu’ elevato. La valutazione di convenienza dipende da una serie di variabili individuali che richiedono un’analisi specifica.

    E’ fondamentale tenere presente che l’incremento retributivo derivante dal bonus non gode di un regime fiscale agevolato: il comma 194 e le norme del TUIR richiamate (artt. 11 e 51) precisano che l’importo concorre al reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF ordinaria progressiva. Allo stesso modo, l’incremento e’ rilevante ai fini del calcolo del TFR, salvo che un contratto collettivo non disponga diversamente. La convenienza effettiva va dunque valutata caso per caso con l’ausilio di un professionista.

    Cosa valutare prima di scegliere il bonus Maroni

    • Verifica di aver maturato (o di maturare entro il 31 dicembre 2026) i requisiti minimi per la pensione ai sensi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011.
    • Stima dell’importo mensile dei contributi IVS a carico del lavoratore che diventerebbero incremento netto in busta paga.
    • Calcolo dell’impatto fiscale IRPEF sull’incremento, che si somma al reddito ordinario e puo’ modificare lo scaglione applicabile.
    • Verifica dell’effetto sull’accantonamento TFR: l’incremento retributivo concorre alla base di calcolo, salvo deroga contrattuale.
    • Confronto tra il vantaggio netto mensile in busta paga e la stima dell’assegno pensionistico a cui si rinuncia nel periodo di proroga.

    Caso 1: Tizio, operaio che matura la pensione a luglio 2026

    Scenario. Tizio e’ un operaio specializzato del settore metalmeccanico, 60 anni, che matura i requisiti minimi per la pensione nel luglio 2026. La retribuzione mensile lorda e’ di 2.400 euro. Tizio sceglie di non andare in pensione e di proseguire il rapporto di lavoro, accedendo al bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. A partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, il datore di lavoro di Tizio cessa di trattenere la quota contributiva IVS a carico del lavoratore e la riconosce come incremento della retribuzione netta in busta paga, in applicazione del meccanismo previsto dal comma 286 della L. 197/2022, richiamato dal comma 194 della legge di bilancio 2026. L’importo dell’incremento mensile dipende dall’aliquota IVS a carico del lavoratore sulla retribuzione di Tizio. Tale incremento si somma al reddito IRPEF di Tizio ed e’ assoggettato a tassazione ordinaria progressiva. Concorre inoltre alla base di calcolo del TFR.

    Riepilogo Caso 1

    • Requisiti pensione maturati: luglio 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Scelta: proseguimento del rapporto di lavoro con accesso al bonus Maroni.
    • Effetto busta paga: la quota IVS a carico lavoratore non e’ piu’ trattenuta ma erogata come incremento netto.
    • Fiscalita’: l’incremento concorre al reddito IRPEF ordinario di Tizio.
    • TFR: l’incremento entra nella base di calcolo del TFR salvo deroga contrattuale.

    Caso 2: Caia, impiegata che matura la pensione a marzo 2026

    Scenario. Caia lavora come impiegata in un ente privato e matura i requisiti minimi per la pensione nel marzo 2026. La retribuzione mensile lorda e’ di 1.800 euro. Caia valuta se e’ piu’ vantaggioso andare subito in pensione o restare al lavoro con il bonus Maroni per un ulteriore periodo.

    Come si legge in pratica. Il comma 194 della legge di bilancio 2026 consente a Caia di accedere al bonus Maroni fin dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ossia da aprile 2026. Il datore di lavoro, in luogo di trattenere la quota contributiva IVS a carico di Caia, la riconosce come incremento della retribuzione mensile netta. La valutazione di convenienza richiede di stimare: l’importo mensile netto dell’incremento (al netto dell’IRPEF progressiva che si applica su di esso), il valore dell’assegno pensionistico al quale Caia rinuncia per ogni mese di proroga, e il previsibile effetto sul montante contributivo finale che aumentera’ per ogni mese lavorato in piu’.

    Riepilogo Caso 2

    • Requisiti pensione maturati: marzo 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Decorrenza potenziale bonus: aprile 2026, con scelta volontaria di Caia.
    • Incremento netto: quota IVS lavoratore non trattenuta ma erogata in busta.
    • Tassazione IRPEF: l’incremento si somma al reddito complessivo di Caia.
    • Effetto TFR: incremento compreso nella base di calcolo salvo accordo collettivo.

    Caso 3: Sempronio, dirigente che matura la pensione a novembre 2026

    Scenario. Sempronio e’ un dirigente d’azienda, retribuzione mensile lorda di 5.000 euro, che matura i requisiti minimi per la pensione nel novembre 2026. Ha un reddito annuo elevato e vuole capire se il bonus Maroni e’, per lui, fiscalmente conveniente, considerato che l’incremento si somma a un reddito gia’ tassato agli scaglioni piu’ alti.

    Come si legge in pratica. Sempronio matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 e rientra nel campo di applicazione del comma 194 della legge di bilancio 2026. Tuttavia, trattandosi di un dirigente con reddito elevato, l’incremento retributivo derivante dalla mancata trattenuta IVS si aggiunge a un reddito gia’ posizionato sugli scaglioni IRPEF superiori, riducendo sensibilmente il beneficio netto rispetto a un lavoratore con reddito piu’ contenuto. L’incremento concorre inoltre alla base di calcolo del TFR, con effetti positivi sull’accantonamento di fine rapporto per i mesi aggiuntivi lavorati. La valutazione complessiva di convenienza – confrontando il mancato assegno pensionistico con il netto aggiuntivo in busta paga – richiede un’analisi personalizzata che tenga conto della posizione fiscale e previdenziale specifica di Sempronio.

    Riepilogo Caso 3

    • Requisiti pensione maturati: novembre 2026 (entro il 31 dicembre 2026).
    • Decorrenza potenziale bonus: dicembre 2026, per un solo mese nell’anno.
    • Incremento netto: ridotto dall’effetto dello scaglione IRPEF elevato.
    • TFR: l’incremento concorre alla base di calcolo per i mesi aggiuntivi.
    • Consiglio operativo: valutazione personalizzata con consulente previdenziale e fiscale.

    Quando conviene una verifica

    La scelta di restare al lavoro con il bonus Maroni dipende da variabili personali: un consulente puo’ calcolare la convenienza specifica per la tua situazione. Parla con un consulente del lavoro o previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi puo' accedere al bonus Maroni nel 2026?

    In base al comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), possono accedere al bonus i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta di un’estensione rispetto alla norma originaria del 2022, che copre ora anche chi raggiunge i requisiti nel corso del 2026.

    Come funziona concretamente il bonus Maroni in busta paga?

    Il meccanismo, richiamato dal comma 194 e disciplinato dal comma 286 della L. 197/2022, prevede che il datore di lavoro non trattenga la quota contributiva IVS a carico del lavoratore, riversandola direttamente come incremento della retribuzione netta mensile. Il lavoratore percepisce quindi ogni mese una busta paga piu’ alta per un importo pari ai contributi che altrimenti sarebbero stati versati all’INPS a suo carico.

    Il bonus Maroni e' esente da IRPEF?

    No. Le norme del TUIR richiamate dal comma 194 della legge di bilancio 2026 (in particolare l’art. 11 e l’art. 51) chiariscono che l’incremento retributivo derivante dal bonus concorre al reddito complessivo IRPEF e viene assoggettato alla tassazione progressiva ordinaria. Non e’ previsto alcun regime sostitutivo o flat tax sull’importo del bonus. Il vantaggio fiscale rispetto alla pensione va valutato in base alla situazione individuale.

    Il bonus Maroni incide sul calcolo del TFR?

    Si’. Il comma 194 della legge di bilancio 2026, attraverso il richiamo all’art. 2120 del Codice Civile, precisa che l’importo del bonus concorre alla base di calcolo del TFR, salvo che il contratto collettivo nazionale applicabile non preveda una diversa disciplina. Per i lavoratori con anzianita’ ancora lunga, l’effetto sull’accantonamento TFR puo’ essere significativo e va considerato nella valutazione complessiva.

    Cosa succede se si decide di andare in pensione invece di usare il bonus Maroni?

    Il bonus Maroni e’ una facolta’, non un obbligo. Il lavoratore che ha maturato i requisiti minimi puo’ liberamente scegliere di andare in pensione nei tempi ordinari, senza accedere al meccanismo di esonero contributivo. La scelta tra pensione immediata e proseguimento con bonus e’ irreversibile su base mensile e richiede un confronto tra il valore dell’assegno pensionistico a cui si rinuncia e il netto aggiuntivo percepito in busta paga.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami

    Gli acquisti online sono regolati da un sistema di tutele riconosciute al consumatore dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) in attuazione delle direttive europee. Il quadro vigente nel 2026 garantisce, tra l’altro, il diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento del bene, la garanzia legale di conformità della durata di 2 anni e la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti a distanza. Questa guida ricostruisce gli articoli chiave del Codice del Consumo applicabili all’e-commerce, i passaggi per esercitare i diritti e i rimedi in caso di inadempimento del venditore.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il Codice del Consumo distingue tra consumatore e professionista: l’art. 3 Cod. Cons. definisce il primo come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e il secondo come chi opera nell’ambito della propria attività imprenditoriale. La tutela del consumatore presuppone l’asimmetria informativa e contrattuale tra le parti: il legislatore impone obblighi informativi rafforzati al professionista e attribuisce al consumatore diritti di ripensamento, garanzie e rimedi non derogabili in suo sfavore.

    Il contratto a distanza concluso online rientra nella disciplina degli artt. 45-67 del Codice del Consumo, introdotti dal D.Lgs. 21/2014 in attuazione della direttiva 2011/83/UE e successivamente modificati. L’art. 45 Cod. Cons. definisce il contratto a distanza come quello concluso tra professionista e consumatore nell’ambito di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi senza la presenza fisica e simultanea delle parti, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza. L’art. 46 Cod. Cons. circoscrive il campo di applicazione escludendo, tra l’altro, servizi sociali, sanitari, di gioco d’azzardo e finanziari, soggetti a discipline speciali.

    Gli obblighi informativi precontrattuali sono dettagliati dall’art. 49 Cod. Cons. che impone al professionista di fornire, in maniera chiara e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, una serie di informazioni: caratteristiche principali del bene o servizio, identità del professionista, indirizzo geografico, prezzo totale comprensivo di imposte e oneri di spedizione, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, esistenza del diritto di recesso e relative modalità di esercizio. L’art. 51 Cod. Cons. disciplina i requisiti formali del contratto a distanza, prescrivendo in particolare che, nel commercio elettronico, il consumatore confermi esplicitamente di essere consapevole che l’ordine implica obbligo di pagamento (cosiddetto pulsante “ordina con obbligo di pagare”).

    Diritto di recesso: 14 giorni e modalità di esercizio

    Il diritto di recesso nei contratti a distanza è il rimedio cardine previsto a tutela del consumatore. L’art. 52 Cod. Cons. riconosce al consumatore un periodo di 14 giorni per recedere senza dovere alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli previsti dalle norme stesse. Il termine decorre dalla conclusione del contratto, nei contratti di servizi, ovvero dal giorno in cui il consumatore o un terzo da lui designato (diverso dal vettore) acquisisce il possesso fisico dei beni, nei contratti di vendita. Nei contratti per la fornitura periodica di beni il termine decorre dalla consegna del primo bene; nei contratti di fornitura continuativa, dalla conclusione del contratto.

    L’art. 53 Cod. Cons. sanziona l’omessa informazione sul diritto di recesso: in tal caso il termine di esercizio è prorogato di 12 mesi. Se l’informazione viene fornita entro il periodo prorogato, i 14 giorni decorrono dal momento del rilascio dell’informazione. L’art. 54 Cod. Cons. disciplina le modalità di esercizio: il consumatore può utilizzare il modulo tipo allegato al Codice oppure presentare qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere. L’onere della prova è a carico del consumatore; il professionista può consentire l’esercizio mediante compilazione e invio online di un modulo standard sul proprio sito, in tal caso essendo tenuto a comunicare senza indugio conferma di ricevimento su supporto durevole.

    Gli art. 55 Cod. Cons. e art. 56 Cod. Cons. regolano le conseguenze del recesso. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprese le spese di consegna ordinarie, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere. Il rimborso avviene utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo diversa esplicita pattuizione. Il consumatore restituisce o consegna i beni al professionista senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato il recesso. I costi diretti di restituzione sono a carico del consumatore, salvo diversa pattuizione o salvo che il professionista abbia omesso di informarlo di tale circostanza.

    L’art. 59 Cod. Cons. elenca le ipotesi in cui il diritto di recesso è escluso: contratti di servizi dopo la completa prestazione (con consenso espresso); beni confezionati su misura o personalizzati; beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; beni sigillati non idonei alla restituzione per ragioni igieniche; registrazioni audio o video sigillate; contenuti digitali forniti mediante supporto non materiale dopo che l’esecuzione è iniziata con accordo espresso del consumatore. L’elencazione è tassativa: l’esclusione del recesso opera solo nelle ipotesi puntualmente previste.

    Garanzia legale di conformità e rimedi

    La garanzia legale di conformità nei contratti di vendita di beni di consumo è disciplinata dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo. L’art. 128 Cod. Cons. individua l’ambito soggettivo (consumatore acquirente da venditore professionista) e oggettivo (beni mobili, anche da assemblare, e beni con elementi digitali). L’art. 129 Cod. Cons. introduce i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità: il bene deve corrispondere alla descrizione, alle caratteristiche pattuite e alle utilità che il consumatore ragionevolmente attende; deve essere idoneo all’uso pattuito o ordinario; deve essere accompagnato dagli accessori e dalle istruzioni d’uso previsti dalle parti.

    L’art. 130 Cod. Cons. disciplina i rimedi. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione, senza spese, in tempo congruo dalla richiesta e senza notevoli inconvenienti. Solo ove i rimedi primari (riparazione/sostituzione) siano impossibili, eccessivamente onerosi, non eseguiti in tempo congruo o tali da arrecare notevoli inconvenienti, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo o la riduzione proporzionale dello stesso. La gerarchia tra rimedi è inderogabile: il venditore non può imporre direttamente la risoluzione né il consumatore richiederla in assenza dei presupposti di legge.

    L’art. 131 Cod. Cons. fissa il termine di durata della garanzia in due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità che si manifesti entro i primi 12 mesi dalla consegna si presume esistente già al momento della consegna stessa, salvo prova contraria a carico del venditore. Per i restanti 12 mesi l’onere probatorio si inverte e grava sul consumatore. L’art. 132 Cod. Cons. disciplina la prescrizione dell’azione, fissata in 26 mesi dalla consegna del bene, e i termini di decadenza. Le clausole contrattuali che escludono o limitano la garanzia legale sono nulle: la nullità opera solo a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    Pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie

    Gli artt. 18-27 del Codice del Consumo disciplinano le pratiche commerciali scorrette. L’art. 20 Cod. Cons. pone il divieto generale di pratiche idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. L’art. 21 Cod. Cons. qualifica come ingannevoli le azioni che contengono informazioni non rispondenti al vero o che presentino il bene in modo idoneo a indurre in errore il consumatore; l’art. 22 Cod. Cons. disciplina le omissioni ingannevoli; gli art. 24 Cod. Cons. e art. 25 Cod. Cons. individuano le pratiche aggressive. Il professionista che adotta pratiche scorrette è soggetto a sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), oltre alle azioni risarcitorie individuali.

    Le clausole vessatorie sono disciplinate dagli art. 33 Cod. Cons. e seguenti. L’Art. 33 Cod.Cons.: Clausole vessatorie nel contratto tra profess introduce una clausola generale di vessatorietà: si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’art. 34 Cod. Cons. declina il giudizio di vessatorietà tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e di tutte le altre clausole. L’art. 36 Cod. Cons. sancisce la nullità di protezione: la clausola vessatoria è nulla mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e tempistiche operative

    Caso 1. Tizio acquista uno smartphone su un sito di e-commerce. Dopo aver ricevuto il pacco, decide di restituirlo. Comunica il recesso al venditore entro 10 giorni utilizzando il modulo presente sul sito. Restituisce il bene nelle confezioni originali entro i successivi 14 giorni. Il venditore deve rimborsare il prezzo del prodotto e le spese di consegna ordinarie entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso. I costi di spedizione per la restituzione sono a carico di Tizio, salvo diversa pattuizione. Il rimborso avviene sulla stessa carta di credito usata per il pagamento.

    Caso 2. Caia acquista una lavatrice online. Dopo 10 mesi il bene smette di funzionare. Attiva la garanzia legale di conformità contattando il venditore. Il difetto, manifestatosi entro i primi 12 mesi, si presume esistente al momento della consegna: l’onere della prova contraria grava sul venditore. Caia richiede la riparazione; in caso di rifiuto o di eccessiva onerosità della stessa, può richiedere la sostituzione con un bene equivalente. Solo se entrambi i rimedi primari sono impraticabili o non soddisfacenti, può chiedere la risoluzione del contratto con restituzione integrale del prezzo.

    Caso 3. Sempronio acquista un capo di abbigliamento personalizzato con incisione del proprio nome. Dopo la consegna prova a esercitare il diritto di recesso. Il venditore rifiuta richiamando l’art. 59 Cod. Cons. che esclude il recesso per beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. L’esclusione è legittima: la personalizzazione rende il bene infungibile e non rivendibile dal venditore. Il diritto di recesso resta invece esercitabile per beni di serie acquistati nella loro versione standard, anche se il consumatore li ha trovati esteticamente non graditi.

    Domande frequenti

    Il termine di 14 giorni vale anche per i marketplace?

    Sì, purché il venditore agisca in qualità di professionista. Se il marketplace ospita anche venditori privati (persone fisiche che non operano professionalmente), la disciplina del recesso non si applica al rapporto con questi ultimi. La qualificazione professionale del venditore va valutata in base alla continuatività dell’attività, al numero delle vendite, all’organizzazione adottata e alla destinazione dei beni. Il marketplace è tenuto a informare il consumatore sulla qualifica del venditore, ai sensi degli obblighi di trasparenza vigenti.

    Posso recedere dopo aver aperto la confezione?

    Sì. L’apertura della confezione non preclude il recesso, salvo le ipotesi tassative dell’art. 59 Cod. Cons. (beni sigillati per ragioni igieniche o di tutela della salute, registrazioni audiovisive sigillate, contenuti digitali sbloccati con consenso esplicito). Il consumatore è tenuto a maneggiare il bene con la cura necessaria per accertarne natura, caratteristiche e funzionamento. Eventuale diminuzione di valore conseguente a un uso eccedente questo limite può essere addebitata dal venditore, ma solo se il consumatore era stato informato di tale circostanza prima della conclusione del contratto.

    Quale differenza tra garanzia legale e garanzia commerciale?

    La garanzia legale di conformità è il regime obbligatorio fissato dagli artt. 128-135 Cod. Cons.: dura 2 anni, è gratuita, opera nei confronti del venditore e non può essere esclusa o limitata. La garanzia commerciale (o convenzionale) è invece un’aggiunta volontaria offerta dal venditore o dal produttore: può prolungare la durata, ampliare l’ambito o offrire servizi accessori (sostituzione immediata, copertura di danni accidentali). La garanzia commerciale non sostituisce mai quella legale e non può imporre condizioni meno favorevoli per il consumatore.

    Se il venditore non risponde, cosa posso fare?

    In caso di mancata risposta o di rifiuto ingiustificato, il consumatore può attivare procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR/ODR), in particolare la piattaforma europea ODR per controversie online, o ricorrere alle Camere di Commercio per la mediazione. È inoltre possibile presentare reclamo all’AGCM per pratiche commerciali scorrette o avviare azione giudiziaria avanti il giudice di pace o il tribunale, competente in base al valore. Le associazioni di consumatori riconosciute possono rappresentare il consumatore o promuovere azioni collettive.

    I costi di spedizione sono sempre rimborsabili?

    Il professionista, in caso di recesso, deve rimborsare le spese di consegna ordinarie sostenute dal consumatore al momento dell’ordine. Non sono rimborsabili i costi aggiuntivi derivanti dalla scelta di una modalità di consegna diversa dalla meno costosa offerta dal professionista (consegna espressa, premium). I costi di restituzione del bene sono invece a carico del consumatore, salvo diversa pattuizione o salvo che il professionista abbia omesso di informarlo di tale onere nella fase precontrattuale.

    Risorse correlate

    Per i profili relativi all’esecuzione e alla consegna Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio; per i contratti accessori e collegati Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso; per i pagamenti supplementari Articolo 62 Codice del Consumo: Sanzioni. Sul piano della tutela giurisdizionale, l’esercizio dei diritti del consumatore si inquadra nelle azioni di cognizione ordinaria, nelle procedure di mediazione obbligatoria, nelle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori riconosciute e nei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) gestiti dalle Camere di Commercio e dalle piattaforme online europee (ODR). Per le controversie di valore contenuto è competente il giudice di pace; per le altre il tribunale ordinario del foro del consumatore, identificato di norma nel luogo di residenza o domicilio dello stesso secondo regole di competenza inderogabili a tutela della parte debole.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Conviene la rottamazione quinquies o la rateizzazione ordinaria? confronto su un caso

    In sintesi

    • AdER pubblica i dati dei carichi definibili nell’area riservata prima dell’adesione
    • L’adesione richiede la rinuncia ai giudizi pendenti sul carico
    • Le procedure esecutive e cautelari si sospendono all’atto dell’adesione
    • La rata minima e la percentuale iniziale saranno fissate con istruzioni operative AdER
    • La decadenza scatta con omesso versamento o ritardo superiore a cinque giorni

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 regolano la procedura operativa della rottamazione-quinquies: consultazione preventiva in area riservata AdER, adesione con rinuncia ai giudizi, sospensione esecutiva immediata e piano fino a 54 rate bimestrali con decadenza per ritardo superiore a cinque giorni.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Rottamazione quinquies o rateizzazione: come scegliere in modo consapevole

    La scelta tra rottamazione-quinquies e rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973 non e’ banale e dipende da tre variabili fondamentali: la composizione del debito (quota di sanzioni e interessi rispetto al tributo), l’esistenza di giudizi pendenti sui quali il contribuente ha fondate speranze di successo e la capacita’ effettiva di rispettare il piano di pagamento senza incorrere nella decadenza.

    La rottamazione-quinquies offre un risparmio immediato e certo sulle componenti accessorie – sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive – ma impone come condizione imprescindibile la rinuncia a qualsiasi giudizio in corso sul medesimo carico, ai sensi del comma 87. Se il contribuente sta coltivando un ricorso con buone probabilita’ di accoglimento, aderire alla rottamazione significherebbe rinunciare a un potenziale annullamento dell’intera pretesa.

    La rateizzazione ordinaria, viceversa, non comporta rinunce processuali, consente rate fino a settantadue mesi (prorogabili in casi particolari a centoventi), ma non abbatte sanzioni e interessi. Sul piano pratico, quando la componente sanzionatoria e’ alta e non esistono ricorsi pendenti con esito favorevole prospettabile, la rottamazione-quinquies e’ quasi sempre la scelta piu’ razionale dal punto di vista economico.

    Variabili da valutare prima di scegliere

    • Quota percentuale di sanzioni e interessi sul totale del debito iscritto a ruolo
    • Presenza di ricorsi pendenti con esito favorevole ragionevolmente atteso
    • Disponibilita’ di liquidita’ per la prima rata entro la scadenza fissata da AdER
    • Rischio di decadenza per futuri problemi di liquidita’ nel lungo piano bimestrale
    • Possibilita’ di cumulo con altre misure agevolative non incompatibili

    Caso 1: debito con sanzioni elevate, nessun ricorso pendente

    Scenario. Tizio, commerciante, ha una cartella IRAP 2018 affidati ad AdER nel 2020: tributo 6.000 euro, sanzioni 4.200 euro (70% per omessa dichiarazione), interessi di mora 900 euro, aggio 341 euro. Totale: 11.441 euro. Non ha proposto ricorso. Capacita’ di versamento mensile stimata: 350 euro.

    Come si legge in pratica. In questo caso la rottamazione-quinquies e’ nettamente conveniente: Tizio pagherebbe 6.000 euro di tributo piu’ le spese anziche’ 11.441 euro, con un risparmio di 5.441 euro (-47,6%). Con 54 rate bimestrali, la rata teorica sarebbe di circa 111 euro a bimestre, ben al di sotto della sua capacita’. La rateizzazione ordinaria a 72 mesi comporterebbe invece 159 euro al mese per l’intero importo senza abbattimenti.

    Riepilogo caso Tizio

    • Risparmio rottamazione-quinquies: 5.441 euro (-47,6%)
    • Rata bimestrale massima (54 rate): circa 111 euro
    • Rata mensile rateizzazione ordinaria (72 mesi): circa 159 euro
    • Presenza ricorsi pendenti: no – nessun ostacolo all’adesione
    • Scelta consigliata: rottamazione-quinquies

    Caso 2: debito con ricorso pendente in appello su questione di merito

    Scenario. Caia, consulente del lavoro, ha una cartella per un avviso di accertamento IRPEF 2016 (non da omessa dichiarazione ma da rettifica) divenuto definitivo solo in parte: tributo accertato 15.000 euro, sanzioni 7.500 euro, interessi 2.100 euro, aggio 739 euro. Ha un ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il suo avvocato tributarista stima il 60 per cento di probabilita’ di successo parziale.

    Come si legge in pratica. Caia si trova in una situazione in cui aderire alla rottamazione-quinquies richiederebbe la rinuncia al ricorso ai sensi del comma 87. Se il ricorso venisse accolto anche solo parzialmente, potrebbe ottenere uno sgravio superiore al risparmio della rottamazione. In questo scenario la rateizzazione ordinaria protegge la posizione processuale, pur non abbattendo le sanzioni. La scelta dipende dall’entita’ del beneficio processuale atteso rispetto al risparmio certo della definizione agevolata: un’analisi costi-benefici con il professionista e’ indispensabile.

    Riepilogo caso Caia

    • Risparmio rottamazione-quinquies: circa 10.339 euro (sanzioni + interessi + aggio)
    • Probabilita’ di successo del ricorso: 60% stimata dal legale
    • Rottamazione-quinquies richiede: rinuncia al ricorso (comma 87)
    • Rateizzazione ordinaria: rate su 11.739 euro, ricorso preservato
    • Scelta consigliata: valutazione con avvocato tributarista prima di aderire

    Caso 3: debito basso, sanzioni contenute, rischio liquidita' futura

    Scenario. Sempronio, pensionato con reddito fisso di 1.400 euro netti al mese, ha una cartella IMU 2019 affidati nel 2021: tributo 800 euro, sanzioni 80 euro, interessi 45 euro, aggio 29 euro. Totale: 954 euro. Non ha ricorsi pendenti.

    Come si legge in pratica. Il risparmio dalla rottamazione-quinquies sarebbe di soli 154 euro (-16%), su un debito totale inferiore a 1.000 euro. In questo caso l’impatto economico della scelta e’ minimo. Sempronio dovrebbe invece verificare se il carico ricade nel perimetro dello sgravio automatico per cartelle sotto 5.000 euro introdotto dal comma 437, che potrebbe renderlo irrilevante ai fini della riscossione senza necessita’ di alcuna adesione formale. La rateizzazione ordinaria rimane praticabile ma probabilmente sovradimensionata per un importo cosi’ contenuto.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Risparmio rottamazione-quinquies: 154 euro (-16%) – trascurabile
    • Importo totale sotto la soglia sgravio del comma 437 (5.000 euro)
    • Verificare preventivamente applicabilita’ dello sgravio automatico
    • Rateizzazione ordinaria: ammissibile ma non necessaria su importi cosi’ bassi
    • Scelta consigliata: verifica comma 437 prima di qualsiasi adesione

    Quando conviene una verifica

    Un esperto valuta quale soluzione conviene nel tuo caso Confronta le opzioni con un consulente fiscale esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual e' la differenza principale tra rottamazione quinquies e rateizzazione ordinaria?

    La rottamazione-quinquies consente di pagare solo il capitale e le spese, annullando sanzioni, interessi di mora e aggio, ma richiede la rinuncia ai giudizi pendenti e comporta decadenza per ritardo superiore a cinque giorni. La rateizzazione ordinaria mantiene il debito integro ma non impone rinunce processuali e ha decadenza per mancato pagamento di otto rate.

    Cosa succede ai pignoramenti se si aderisce alla rottamazione-quinquies?

    Il comma 88 sospende le procedure esecutive e cautelari pendenti all’atto dell’adesione. I pignoramenti gia’ avviati si interrompono, ma riprenderanno automaticamente in caso di decadenza dalla definizione agevolata.

    Si puo' aderire alla rottamazione-quinquies mantenendo il ricorso tributario?

    No. Il comma 87 impone come condizione dell’adesione la rinuncia a tutti i giudizi pendenti relativi al carico incluso nella domanda. Chi intende proseguire il ricorso non puo’ contestualmente rottamare quel carico.

    Quando scatta la decadenza dalla rottamazione-quinquies?

    La decadenza scatta per omesso versamento di una rata o per ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza fissata. In caso di decadenza, il debito residuo torna esigibile per intero, incluse le componenti accessorie precedentemente condonate.

    E' possibile passare dalla rateizzazione ordinaria alla rottamazione-quinquies?

    In linea di principio si’, purche’ il carico sia ancora all’interno del perimetro temporale 2000-2023 e siano soddisfatti gli altri requisiti di ammissibilita’. E’ tuttavia necessario verificare che la precedente rateizzazione non abbia prodotto effetti ostativi secondo le istruzioni operative che AdER pubblichera’ nell’area riservata ai sensi del comma 85.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: assunzione, periodo di prova e apprendistato 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici fissa il periodo di prova da 1 mese (livello IV) a 4 mesi (livello I). L’apprendistato professionalizzante e lo strumento privilegiato per formare l’ASO, con durata fino a 3 anni e agevolazioni contributive. I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: massimo 24 mesi comprese le proroghe.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello – CCNL Studi Odontoiatrici
    Livello Durata massima del periodo di prova
    I / Quadro 4 mesi
    II 3 mesi
    III 2 mesi
    IV 1 mese

    Assunzione e comunicazioni obbligatorie

    Prima dell’inizio del rapporto (o al massimo entro il giorno precedente), il datore deve inviare la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego tramite il sistema UNILAV (Ministero del Lavoro). Dal D.Lgs. 104/2022 il contratto individuale scritto deve essere consegnato al lavoratore entro il primo giorno di lavoro e deve indicare:

    • CCNL applicato, livello di inquadramento, mansioni specifiche.
    • Retribuzione iniziale e struttura della busta paga.
    • Sede di lavoro, orario normale e durata del periodo di prova.
    • Eventuali condizioni specifiche: indennita di radioprotezione, clausola di riservatezza sanitaria, attestato ASO richiesto.

    Periodo di prova: regole e recesso

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il recesso del datore deve essere collegato alle prestazioni del lavoratore e non ad altre motivazioni (discriminazione, maternita, rappresaglia sindacale).

    Regole operative:

    • Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto; la prova verbale non ha efficacia.
    • Non puo essere rinnovato per lo stesso lavoratore nella stessa mansione.
    • Le assenze per malattia, maternita o infortunio sospendono il decorso; la prova riprende al rientro per il tempo residuo.
    • Se scade senza recesso, il rapporto si consolida automaticamente a tempo indeterminato.

    Apprendistato professionalizzante per ASO e contratti a termine

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) e lo strumento privilegiato per formare l’ASO:

    • Durata fino a 3 anni per il conseguimento della qualifica di II livello.
    • Inquadramento dell’apprendista due livelli sotto il finale (es. livello IV i primi 18 mesi, poi livello III).
    • Agevolazioni contributive: aliquota al 10% per studi fino a 9 dipendenti.
    • Piano formativo individuale scritto obbligatorio; tutor aziendale; formazione teorica esterna (enti accreditati Regione).
    • Al termine, senza recesso, si trasforma automaticamente in tempo indeterminato al livello II.

    I contratti a termine sono ammessi nei limiti del D.Lgs. 81/2015: causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, durata massima 24 mesi comprese le proroghe, limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante la prova per malattia
    Tizio e stato assunto come ausiliario (livello IV) con 1 mese di prova. Al 20° giorno si ammala per 10 giorni. La malattia sospende il decorso della prova: al rientro rimangono 10 giorni residui. Il titolare non puo licenziare per ‘superamento della prova’ durante la malattia, in quanto il termine non e ancora decorso.
    Caia – Apprendistato ASO: piano formativo
    Caia e assunta come apprendista ASO per 3 anni con piano formativo: teoria sterilizzazione (30 ore/anno), normativa DPCM 9/2/2018 (20 ore), radioprotezione (10 ore), assistenza alla poltrona (on the job). Al termine, con l’attestato DPCM 2018 conseguito, il rapporto si trasforma in tempo indeterminato al livello II. Durante l’apprendistato Caia percepisce il minimo del livello IV: circa 1.280 euro lordi/mese.
    Sempronio – Contratto a termine prorogato oltre il limite
    Sempronio e assunto a termine come segretario per 12 mesi, poi prorogato di altri 12 mesi (totale 24 mesi). Il D.Lgs. 81/2015 fissa il limite a 24 mesi per la stessa mansione con lo stesso datore. Lo studio non puo prorogare ulteriormente; Sempronio ha diritto alla conversione a tempo indeterminato. In caso di mancato riconoscimento, puo ricorrere al Tribunale del Lavoro.

    Domande frequenti

    Qual e la durata del periodo di prova per un'ASO?
    Per un’ASO di livello II il periodo di prova massimo e di 3 mesi. Deve essere previsto per iscritto nel contratto; senza scrittura la prova non ha efficacia e il rapporto si considera stabile dall’inizio.
    L'apprendistato ASO da diritto a contributi ridotti?
    Si: gli studi con meno di 9 dipendenti beneficiano di aliquote contributive al 10% per gli apprendisti per tutta la durata del contratto formativo.
    Posso essere assunto a tempo determinato come igienista dentale?
    Si, nel rispetto dei limiti del D.Lgs. 81/2015: causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, durata massima 24 mesi comprese le proroghe, limite del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato. Il contratto deve indicare la causale specifica.
    Cosa succede se il contratto individuale non viene consegnato per iscritto?
    Dal D.Lgs. 104/2022 la mancata consegna del contratto scritto entro il primo giorno comporta sanzioni amministrative da 250 a 1.500 euro per lavoratore, irrogate dall’Ispettorato del Lavoro.
    Il periodo di prova si applica anche ai contratti a termine?
    Si, ma la durata della prova deve essere proporzionale alla durata del contratto a termine. Per un contratto di 3 mesi non e ammesso un periodo di prova di 3 mesi; la giurisprudenza ritiene che la prova non possa coprire piu di un quarto della durata del contratto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Vado in pensione nel 2027: mi tocca il mese in piu’ di eta’? caso pratico

    In sintesi

    • L’adeguamento all’aspettativa di vita si applica di regola anche per il 2027, salvo esonero del comma 187.
    • Chi non rientra nelle condizioni del comma 187 subira’ l’incremento dei requisiti previsto dal comma 185.
    • L’esonero riguarda sia i requisiti anagrafici per la vecchiaia sia quelli contributivi per l’anticipata.
    • La norma vale per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata.
    • E’ essenziale verificare la propria posizione per tempo, prima della finestra pensionistica del 2027.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 186 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30/12/2025, dispone che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata che soddisfino le condizioni del comma 187 siano esonerati dall’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi previsto dal comma 185 per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata. Chi non rientra nelle condizioni del comma 187 subira’ invece l’adeguamento standard.

    Approfondimento normativo completo: Comma 186 LB26: esonero dall’aumento dei requisiti pensionistici.

    L'adeguamento pensionistico nel 2027: cosa e' cambiato con la legge di bilancio 2026

    Chi programma di andare in pensione nel 2027 deve fare i conti con il meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Questo sistema, previsto dalla riforma Fornero, si traduce periodicamente in un allungamento dei requisiti minimi – sia di eta’ sia contributivi – necessari per accedere alla quiescenza. La legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune novita’ che modificano il quadro per una parte dei lavoratori.

    Con il comma 186 della L. 199/2025 il legislatore ha stabilito che alcuni lavoratori – quelli che si trovano nelle condizioni elencate dal comma 187 – non subiranno l’incremento previsto dal comma 185 per il requisito di eta’ (pensione di vecchiaia) e per quello contributivo (pensione anticipata). Tuttavia, chi non rientra in quelle condizioni continuera’ a essere soggetto al meccanismo ordinario di adeguamento.

    Per chi mira al pensionamento nel 2027, la questione centrale e’ capire se la propria posizione contributiva e il proprio regime previdenziale la mettano al riparo dall’adeguamento o la espongano a un ulteriore slittamento delle finestre di uscita. I casi pratici che seguono illustrano situazioni tipiche, con l’obiettivo di rendere piu’ chiaro un testo normativo tecnicamente denso.

    Cosa verificare se punti al pensionamento nel 2027

    • Identificare il proprio regime previdenziale (AGO, Gestione separata, cassa sostitutiva/esclusiva).
    • Verificare se si rientra in una delle condizioni del comma 187 che garantiscono l’esonero.
    • Calcolare i requisiti con e senza adeguamento, per stimare l’eventuale posticipo.
    • Aggiornare l’estratto conto contributivo INPS e verificare eventuali periodi scoperti.
    • Consultare un consulente previdenziale per una proiezione personalizzata della data di maturazione.

    Caso 1: Tizio, dipendente con requisiti quasi raggiunti nel 2027

    Scenario. Tizio, 65 anni nel 2026, e’ iscritto all’AGO come dipendente del settore privato. Ha quasi raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e conta di presentare domanda nel primo semestre del 2027. Si chiede se l’adeguamento all’aspettativa di vita di cui al comma 185 LB 2026 possa spostare in avanti la sua finestra, costringendolo ad aspettare qualche mese in piu’.

    Come si legge in pratica. Il comma 186 LB 2026 prevede un esonero dall’incremento dei requisiti per chi si trovi nelle condizioni del comma 187. Se Tizio non rientra in quelle condizioni, l’adeguamento al comma 185 si applica regolarmente e potrebbe spostare di qualche mese la sua finestra di vecchiaia nel 2027. E’ quindi prioritario che Tizio verifichi in anticipo se soddisfa i presupposti dell’esonero. In caso contrario, potrebbe valutare se esistano strumenti alternativi – come l’Ape Sociale o Quota 103, ove ancora vigenti – per anticipare l’uscita senza aspettare il requisito pieno di vecchiaia.

    Riepilogo Caso 1

    • Regime: AGO, dipendente privato
    • Pensione attesa: vecchiaia (requisito anagrafico)
    • Adeguamento comma 185: applicabile se fuori dal comma 187
    • Rischio: slittamento finestra 2027
    • Azione: verifica comma 187 + estratto conto INPS aggiornato

    Caso 2: Caia, lavoratrice con pensione anticipata nel mirino per il 2027

    Scenario. Caia, 60 anni, e’ iscritta all’AGO con un profilo contributivo elevato. Punta alla pensione anticipata nel 2027, ma teme che l’adeguamento all’aspettativa di vita possa aumentare il requisito contributivo minimo richiesto, costringendola a lavorare qualche mese in piu’. Non sa se rientri o meno nelle condizioni di esonero del comma 187.

    Come si legge in pratica. Per la pensione anticipata, il comma 186 LB 2026 sospende l’applicazione dell’incremento del requisito contributivo – e non di quello anagrafico – per chi soddisfa le condizioni del comma 187. Caia deve dunque verificare se la propria situazione rientri in quelle condizioni. Se l’esonero non si applica, il comma 185 aggiungerebbe alla soglia contributiva ordinaria un incremento legato all’adeguamento demografico: un effetto che, in termini pratici, si traduce nell’obbligo di maturare ulteriori settimane o mesi di contributi prima di poter presentare la domanda.

    Riepilogo Caso 2

    • Regime: AGO, profilo contributivo elevato
    • Pensione attesa: anticipata (requisito contributivo)
    • Adeguamento comma 185: applicabile se fuori dal comma 187
    • Rischio: incremento soglia contributiva 2027
    • Azione: verifica comma 187 + proiezione contributi residui

    Caso 3: Sempronio, iscritto alla Gestione separata con pensionamento 2027

    Scenario. Sempronio, 66 anni, e’ iscritto alla Gestione separata INPS da oltre vent’anni come professionista senza cassa. Nel 2027 conterebbe di raggiungere il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. E’ preoccupato che l’adeguamento all’aspettativa di vita possa spostare ulteriormente la sua finestra, dato che il suo montante contributivo e’ gia’ sufficiente per una pensione dignitosa.

    Come si legge in pratica. La Gestione separata e’ esplicitamente inclusa nel perimetro del comma 186 LB 2026. Sempronio potrebbe quindi beneficiare dell’esonero dall’incremento del requisito anagrafico se rientra nel comma 187. Per i lavoratori della Gestione separata il calcolo e’ interamente contributivo, quindi qualsiasi slittamento della finestra di vecchiaia ritarda anche il momento in cui inizia a percepire l’assegno. Una verifica anticipata della posizione e’ particolarmente importante per pianificare eventuali ulteriori versamenti volontari o il riscatto di periodi scoperti.

    Riepilogo Caso 3

    • Regime: Gestione separata INPS
    • Pensione attesa: vecchiaia (requisito anagrafico)
    • Adeguamento comma 185: sospeso se rientra nel comma 187
    • Montante: puramente contributivo, sensibile ai ritardi
    • Azione: verifica comma 187 + eventuale versamento volontario

    Quando conviene una verifica

    Pianifica il tuo pensionamento nel 2027 con il supporto di un esperto abilitato. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il mese in piu' di eta' per il 2027 riguarda tutti i lavoratori?

    No. L’incremento dei requisiti previsto dal comma 185 della legge di bilancio 2026 e’ sospeso per i lavoratori che si trovano nelle condizioni del comma 187, che devono essere iscritti all’AGO, a forme sostitutive o esclusive oppure alla Gestione separata. Chi non soddisfa quelle condizioni subira’ regolarmente l’adeguamento per il 2027, con un possibile allungamento della finestra pensionistica.

    L'adeguamento all'aspettativa di vita e' lo stesso per vecchiaia e anticipata?

    Non necessariamente. Il comma 186 LB 2026 distingue i due tipi di pensione: per la vecchiaia si parla di requisito anagrafico, per l’anticipata di requisito contributivo. L’esonero opera su entrambi i fronti, ma il meccanismo di adeguamento sottostante (comma 185) puo’ determinare incrementi di diversa entita’ per le due tipologie di prestazione.

    Posso presentare domanda di pensione anticipata nel 2027 ignorando l'adeguamento?

    No. Se non rientri nell’esonero del comma 187, l’incremento del requisito contributivo si applica obbligatoriamente. Presentare domanda con requisiti inferiori a quelli richiesti comporterebbe il rigetto da parte dell’INPS. E’ fondamentale calcolare con precisione la posizione contributiva aggiornata e confrontarla con i requisiti vigenti, comprensivi dell’eventuale adeguamento.

    Come si coordina l'esonero con le altre misure pensionistiche vigenti nel 2027?

    Il comma 186 LB 2026 non abroga ne’ sospende le misure straordinarie eventualmente in vigore nel 2027 (come Quota 103 o l’Ape Sociale, ove prorogate). Si tratta di un meccanismo specifico che opera sul requisito standard di vecchiaia e anticipata: chi non beneficia dell’esonero puo’ valutare se altri strumenti di flessibilita’ in uscita consentano un accesso anticipato alla quiescenza.

    Cosa devo fare concretamente per sapere se sono esonerato dall'adeguamento 2027?

    Il primo passo e’ richiedere all’INPS un estratto conto previdenziale aggiornato e verificare il regime di iscrizione. Successivamente e’ necessario leggere le condizioni del comma 187 LB 2026 per capire se la propria posizione vi rientri. Un consulente previdenziale o un patronato possono supportare questa verifica e, se del caso, presentare istanza di certificazione del diritto all’esonero.

    Vedi anche: Pensione di vecchiaia, APE sociale, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Articolo 53 L. 184/1983: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 53 L. 184/1983 – Revoca promossa dal pubblico ministero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

  • Ho cartelle del 2008 e del 2021: quali posso rottamare? caso pratico

    In sintesi

    • Carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
    • Si pagano solo quota capitale e spese di procedura esecutiva
    • Escluse sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive INPS
    • Piano fino a 54 rate bimestrali con scadenza finale al 2035
    • Inclusi contributi INPS, esclusi carichi da accertamento esecutivo

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) consentono la definizione agevolata dei carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con pagamento del solo capitale e delle spese, escludendo sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive.

    Approfondimento normativo completo: Commi 82-84 LB 2026: rottamazione cartelle 2000-2023, 54 rate fi.

    Il perimetro della rottamazione-quinquies: cosa rottamare e cosa no

    La rottamazione-quinquies introdotta dai commi 82-84 della Legge di Bilancio 2026 rappresenta uno degli interventi di maggiore portata sistemica sul magazzino della riscossione degli ultimi anni. Il legislatore ha scelto un arco temporale insolitamente lungo – ventiquattro anni, dal 2000 al 2023 – per includere nel perimetro agevolato carichi accumulatisi in epoche diverse, compresi quelli sopravvissuti alle precedenti rottamazioni per decadenza o per esclusione volontaria.

    Il meccanismo economico è semplice nella sua logica: il debitore versa soltanto il capitale originario iscritto a ruolo e le spese esecutive documentate, mentre sanzioni, interessi di mora, aggio di riscossione e somme aggiuntive previdenziali vengono interamente annullate. La convenienza effettiva dipende tuttavia dal profilo del singolo carico: su una cartella prevalentemente composta da sanzioni il risparmio può superare il 60 per cento del totale dovuto, mentre su un carico formato quasi interamente da tributo l’abbattimento risulta molto meno significativo.

    Un elemento di assoluta novità rispetto alle rottamazioni precedenti riguarda i contributi previdenziali INPS: la norma li include esplicitamente nel perimetro rottamabile, purché siano stati affidati ad AdER nel periodo 2000-2023 e purché non derivino da accertamento. Per professionisti, artigiani e commercianti con irregolarità contributive storiche, questo aspetto merita un’analisi dedicata prima di decidere se aderire.

    Cartella rottamabile: lista di verifica

    • Data di affidamento ad AdER compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023
    • Il carico non deriva da accertamento esecutivo o da illeciti penalmente rilevanti
    • Non si tratta di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dall’UE
    • Non riguarda dazi doganali e risorse proprie dell’Unione europea
    • Il debitore e’ disposto a rinunciare ai giudizi pendenti sul medesimo carico

    Caso 1: cartella IRPEF del 2008 con sanzioni accumulate

    Scenario. Tizio, lavoratore autonomo in regime semplificato, ha una cartella esattoriale notificata nel 2009 relativa all’IRPEF 2007 non versata: tributo 4.200 euro, sanzioni 1.890 euro, interessi di mora 1.540 euro, aggio 483 euro. Totale iscritto a ruolo: 8.113 euro. Il carico e’ stato affidato ad AdER il 15 marzo 2008.

    Come si legge in pratica. Il carico rientra pienamente nel perimetro temporale 2000-2023 e riguarda IRPEF derivante da omesso versamento dichiarato, voce espressamente inclusa dal comma 82. Tizio versera’ soltanto 4.200 euro di tributo piu’ le spese di procedura documentate, con un risparmio di circa 3.913 euro pari al 48 per cento del totale. Il piano puo’ essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con prima scadenza indicativamente nel luglio 2026 secondo le istruzioni operative attese da AdER.

    Riepilogo caso Tizio

    • Debito totale iscritto a ruolo: 8.113 euro
    • Importo da versare in definizione agevolata: 4.200 euro (+ spese)
    • Risparmio stimato: circa 3.913 euro (-48%)
    • Piano massimo: 54 rate bimestrali fino al 2035
    • Condizione: rinuncia a eventuali ricorsi pendenti sulla cartella

    Caso 2: cartella IVA del 2021 con importo prevalentemente tributario

    Scenario. Caia, titolare di un piccolo negozio, ha ricevuto nel 2022 una cartella relativa all’IVA 2020 non versata: tributo 9.800 euro, sanzioni 490 euro (ridotte per ravvedimento parziale gia’ operato), interessi 210 euro, aggio 322 euro. Totale: 10.822 euro. Il carico e’ stato affidato ad AdER il 3 settembre 2021.

    Come si legge in pratica. Anche questa cartella rientra nel perimetro 2000-2023, essendo stata affidata nel settembre 2021. Caia versera’ 9.800 euro di tributo piu’ le spese di procedura, con un risparmio di appena 1.022 euro (-9,4%). In questo caso la convenienza e’ limitata rispetto al caso Tizio, perche’ la componente sanzionatoria e’ gia’ stata in parte definita. Caia dovra’ valutare se preferire la rottamazione-quinquies oppure un piano di rateazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, che non comporta rinuncia ai ricorsi.

    Riepilogo caso Caia

    • Debito totale iscritto a ruolo: 10.822 euro
    • Importo da versare in definizione agevolata: 9.800 euro (+ spese)
    • Risparmio stimato: circa 1.022 euro (-9,4%)
    • Piano massimo: 54 rate bimestrali fino al 2035
    • Alternativa da valutare: rateazione ordinaria senza rinuncia ai ricorsi

    Caso 3: cartella mista IRPEF e INPS del 2015

    Scenario. Sempronio, ex artigiano cessato nel 2018, ha una cartella affidati ad AdER nel febbraio 2015 composta da due ruoli distinti: IRPEF 2013 (tributo 3.100 euro, sanzioni 1.395 euro, interessi 620 euro, aggio 157 euro) e contributi INPS artigiani 2013 (contributi 2.400 euro, somme aggiuntive 720 euro, aggio 96 euro). Totale complessivo: 8.488 euro.

    Come si legge in pratica. Entrambe le componenti rientrano nel perimetro della rottamazione-quinquies, poiche’ sia l’IRPEF sia i contributi INPS sono stati affidati nel 2015, ben all’interno della finestra 2000-2023, e non derivano da accertamento. Sempronio versera’ 3.100 euro (IRPEF) piu’ 2.400 euro (contributi INPS) piu’ le spese di procedura, con un risparmio complessivo di circa 2.988 euro (-35%). L’inclusione esplicita delle somme aggiuntive INPS tra le voci annullabili rappresenta il profilo piu’ rilevante per la categoria degli ex autonomi con irregolarita’ contributive pregresse.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Debito totale iscritto a ruolo: 8.488 euro
    • Importo da versare: 5.500 euro (IRPEF + INPS, + spese)
    • Risparmio stimato: circa 2.988 euro (-35%)
    • Somme aggiuntive INPS: interamente annullate dalla norma
    • Verifica preliminare: escludere origine da accertamento dei contributi

    Quando conviene una verifica

    Verifica con un professionista quali cartelle puoi rottamare Consulta un esperto sulla rottamazione delle cartelle.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali cartelle si possono rottamare con la rottamazione-quinquies?

    Possono essere rottamate le cartelle relative a carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, purche’ non derivino da accertamento esecutivo, da recupero di aiuti di Stato incompatibili con l’UE, da dazi doganali o da risorse proprie dell’Unione europea. Rientrano anche i contributi previdenziali INPS affidati nel medesimo periodo.

    Le cartelle del 2022 e del 2023 sono incluse?

    Si’, il comma 82 fissa come limite superiore il 31 dicembre 2023. Tutti i carichi affidati entro tale data sono teoricamente rottamabili, fatta salva la verifica delle cause di esclusione espressamente previste dalla norma.

    Cosa si paga nella rottamazione-quinquies?

    Si versa esclusivamente il capitale iscritto a ruolo e le spese di procedura esecutiva documentate. Sanzioni, interessi di mora, aggio e somme aggiuntive INPS vengono integralmente annullati.

    Quante rate si possono scegliere?

    Il piano massimo prevede fino a 54 rate bimestrali, con scadenza finale al 2035. Il numero minimo di rate e la percentuale della prima rata saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con le istruzioni operative attese nei mesi successivi all’entrata in vigore.

    E' possibile rottamare solo alcune cartelle e non altre?

    La scelta e’ tendenzialmente cartella per cartella: il debitore puo’ selezionare quali carichi includere nella domanda di adesione, a condizione che per ciascuno si rispettino i requisiti di ammissibilita’. E’ consigliabile una valutazione preventiva di convenienza con un consulente fiscale.

  • Art. 408 DPR 495/1992 – Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

    Art. 408 DPR 495/1992 – Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.