Art. 709-bis c.p.c. – Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’articolo 184.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione.
Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
Articolo 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
ammonire il genitore inadempiente;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
