Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 306 D.Lgs. 209/2005 – Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza

    Art. 306 D.Lgs. 209/2005 – Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 2638 del codice civile , chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'IVASS incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

  • CCNL Grafici Editoriali Industria 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Il CCNL Grafici Editoriali Industria (siglato da Assografici/FIEG con Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL) classifica i lavoratori dal livello E (ausiliario) al quadro, con minimi che dal 1° luglio 2026 vanno da 937,62 a 2.331,78 euro lordi mensili. La retribuzione comprende paga base, elemento distinto della retribuzione (EDR), scatti biennali di anzianità e tredicesima mensilita. Operai di stampa e prestampa, legatori, redattori e tecnici editoriali seguono la stessa scala salariale, differenziandosi solo per il livello di inquadramento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Q 2.331,78 €
    A Super 2.320,90 €
    A 1.960,88 €
    B1 Super 1.884,67 €
    B1 1.830,37 €
    B2 1.713,66 €
    B3 1.591,04 €
    C1 1.469,12 €
    C2 1.297,39 €
    D1 1.174,74 €
    D2 1.069,36 €
    E 937,62 €

    Importi = minimo di stipendio e salario (scala grafici) del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, rinnovato il 19 dicembre 2023 da Assografici, AIE e ANES con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL (vigenza 1/1/2024-31/12/2026). La tabella recepisce la quinta e ultima tranche dal 1° luglio 2026 (aumento a regime di 252 € al livello B3, riparametrato per gli altri livelli, in 5 tranche: mar 2024, ott 2024, mag 2025, ott 2025, lug 2026). Al minimo si sommano l’indennità di contingenza (da 512,87 € del livello E a 539,99 € del livello Q) e l’EDR di 10,33 €: ad esempio al B3 il totale mensile è 1.591,04 + 525,47 + 10,33 = 2.126,84 €. Per la scala editori i minimi dal 1° luglio 2026 sono: Q = 2.240,55 € · liv. 1 = 2.229,96 € · liv. 2 = 1.882,80 € · liv. 3 = 1.766,27 € · liv. 4 = 1.648,40 € · liv. 5 = 1.527,90 € · liv. 6 = 1.274,89 € · liv. 7 = 1.077,14 € · liv. 8 = 901,22 €. Il rinnovo ha previsto anche 18 € su welfare (fondi Byblos e Salute Sempre) e una tantum di 200 € già erogata (gen 2024 + gen 2025). Contratto in scadenza il 31/12/2026: possibili nuove tabelle con il prossimo rinnovo.

    Fonte: incrementi per livello dal testo ufficiale del CCNL (edizione a stampa autorizzata dalle parti firmatarie) + tabelle 1/10/2025-1/7/2026 verificate su due fonti professionali indipendenti convergenti al centesimo. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura della retribuzione

    La busta paga di un lavoratore del settore grafico-editoriale si compone delle seguenti voci:

    • Paga base nazionale (PBN): il minimo tabellare del livello di inquadramento, come da tabella CCNL.
    • Scatti di anzianita biennali: maturano ogni due anni di servizio continuo e si sommano alla paga base. Il CCNL prevede un massimo di 10 scatti.
    • Superminimo individuale o aziendale: eventuale importo aggiuntivo concordato al momento dell’assunzione o tramite contrattazione aziendale di secondo livello.
    • Tredicesima mensilita: erogata di norma entro il 20 dicembre, pari all’intera retribuzione mensile comprensiva di scatti.
    • Indennita di turno: per chi opera in regime di turni avvicendati, di norma tra il 10 e il 15% della paga base mensile.

    Il minimo annuale lordo si calcola pertanto su 13 mensilita (12 ordinarie + tredicesima), a cui si aggiungono gli elementi variabili sopra elencati.

    Scatti di anzianita: regole e calcolo

    Il CCNL Grafici Editoriali Industria riconosce uno scatto biennale ogni due anni di anzianita di servizio maturata continuativamente presso lo stesso datore di lavoro. Il valore di ogni scatto varia per livello (in percentuale sulla paga base) e viene calcolato come percentuale della paga base del livello al momento della maturazione.

    In caso di passaggio a un livello superiore, il valore del precedente scatto viene mantenuto nella sua interezza e i futuri scatti si calcolano sul nuovo livello. Non esiste assorbimento degli scatti gia maturati.

    Tredicesima e indennita di settore

    La tredicesima mensilita e obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati e corrisponde a una mensilita intera (paga base + EDR + scatti maturati). Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno, la tredicesima e proporzionata ai mesi lavorati (1/12 per ogni mese, con arrotondamento per frazioni superiori a 15 giorni).

    Le principali indennita di settore del CCNL Grafici Editoriali sono:

    • Indennita di turno notturno (ore 22:00-06:00): maggiorazione del 30% sulla quota oraria della paga base.
    • Indennita di prestazione festiva: maggiorazione del 50% per lavoro prestato nei giorni festivi contrattualmente riconosciuti (domeniche, feste nazionali).

    Welfare, previdenza complementare e formazione

    Le imprese con piu di 15 dipendenti sono tenute a garantire almeno 24 ore di formazione biennale retribuita per ogni lavoratore, con priorita per le competenze digitali di prestampa e per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

    Il rinnovo 2024–2026: cosa prevede

    Dati del rinnovo

    Ipotesi di accordo
    19 dicembre 2023
    Parti firmatarie
    Assografici, AIE, ANES · Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Incremento economico
    270 € a regime (252 € sui minimi tabellari + 18 € di welfare contrattuale Byblos e Salute Sempre), a recupero del 13,5% di inflazione IPCA

    Il CCNL distingue due griglie di inquadramento — settore grafico e settore editoriale — con tabelle dei minimi separate. Per il livello di riferimento (B3 del settore grafico e 2° livello del settore editoriale) il rinnovo ha previsto, tra l’altro, +30 € da maggio 2025 e ulteriori +30 € da ottobre 2025. Per gli importi esatti per ciascun livello e per la tua data di decorrenza si rinvia alle tabelle ufficiali allegate al CCNL.

    Domande frequenti

    Come è strutturato l’inquadramento nel CCNL Grafica ed Editoria Industria?
    Il contratto prevede due distinte griglie: una per il settore grafico e una per il settore editoriale, ciascuna con i propri livelli e le proprie tabelle dei minimi. Il livello di riferimento per il calcolo degli aumenti è il B3 (grafici) e il 2° livello (editoriali).
    Quando è stato rinnovato il contratto e fino a quando è valido?
    L’ipotesi di accordo è stata siglata il 19 dicembre 2023 da Assografici, AIE e ANES con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. Il rinnovo è vigente dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026.
    Di quanto sono aumentati i minimi con l’ultimo rinnovo?
    L’incremento economico complessivo a regime è di 270 € (di cui 252 € sui minimi tabellari e 18 € destinati al welfare contrattuale), a recupero del 13,5% di inflazione IPCA. Gli aumenti sono stati distribuiti in più tranche fino al 2025.
    Dove trovo gli importi esatti per il mio livello?
    I minimi tabellari aggiornati per ciascun livello sono pubblicati nelle tabelle ufficiali allegate al CCNL e nell’archivio dei contratti collettivi del CNEL. Gli importi variano per settore (grafico/editoriale) e per data di decorrenza: è il riferimento da consultare per il valore esatto al centesimo.
    Come funzionano gli scatti di anzianità?
    Gli scatti maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 10 scatti (20 anni). Il valore è calcolato in percentuale sulla paga base del livello e gli scatti già maturati non vengono assorbiti dagli aumenti contrattuali successivi.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 269 RD 12/1941 – Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori

    Art. 269 RD 12/1941 – Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori. Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio. Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo. Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

  • Art. 349 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

    Art. 349 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall' IVASS con regolamento.

    2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.

    ((

    3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria è considerata ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed è iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.

    ))

  • Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento

    Art. 11 L. 184/1983 – Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori
    che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore
    o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

  • Il Comune può scontare rette e canoni arretrati? La definizione agevolata delle entrate patrimoniali 2026

    In sintesi

    • Il comma 109 consente a regioni ed enti locali di definire in modo agevolato le entrate patrimoniali (Titolo 3 del bilancio).
    • Il comma 110 esclude la sanatoria sui tributi propri dell’ente (IMU, TARI e simili restano fuori).
    • Rientrano tra le entrate patrimoniali: canoni di locazione/concessione di beni comunali, oneri di urbanizzazione, rette di nidi e mense, sanzioni non tributarie, interessi.
    • È una facoltà, non un diritto: serve che l’ente adotti un apposito regolamento/atto per attivarla.
    • Senza la delibera dell’ente non c’è alcuno sconto: occorre verificare le decisioni del proprio Comune o regione.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 109 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) attribuisce a regioni ed enti locali la facoltà di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. Il successivo comma 110 chiude invece la facoltà di sanatoria sui tributi propri: tributi locali fuori, entrate patrimoniali dentro.

    Approfondimento normativo completo: Comma 109 LB26: definizione agevolata delle entrate patrimoniali.

    Tributi locali fuori, entrate patrimoniali dentro

    Il comma 109 va letto in coordinamento con il comma 110: il legislatore statale opera una distinzione netta. La facoltà di definizione agevolata viene aperta per le entrate di natura patrimoniale, mentre resta chiusa per i tributi propri dell’ente. In altre parole: i tributi locali (come IMU o TARI) non possono essere oggetto di sanatoria locale, le entrate patrimoniali sì.

    La distinzione segue la classificazione contabile del D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione): le entrate tributarie (Titolo 1) sono escluse, le entrate extra-tributarie patrimoniali (Titolo 3) sono il possibile ambito di definizione.

    Cosa rientra tra le entrate patrimoniali? In base alla prassi contabile: i proventi dall’utilizzo del patrimonio (canoni di locazione di immobili comunali, canoni di concessione di beni demaniali e per servizi pubblici locali); gli oneri di urbanizzazione e i contributi di costruzione (artt. 16-17 D.P.R. 380/2001); le rette e tariffe dei servizi a domanda individuale (asili nido, mense, impianti sportivi); le sanzioni amministrative pecuniarie non tributarie; gli interessi attivi e altri proventi finanziari.

    Cosa verificare per capire se puoi accedere allo sconto

    • La natura del debito: deve essere un’entrata patrimoniale (Titolo 3), non un tributo locale (Titolo 1).
    • Se l’ente (Comune o regione) ha effettivamente adottato un regolamento o atto di definizione agevolata: è una facoltà, non automatica.
    • I termini, le modalità e le eventuali condizioni (es. abbattimento di interessi o sanzioni) fissati dall’atto dell’ente.
    • La documentazione del debito (avvisi, ingiunzioni, ruoli patrimoniali) per inquadrarlo correttamente.
    • Le scadenze di adesione previste dal regolamento locale.

    Caso 1 – Tizio con rette del nido arretrate

    Scenario. Tizio ha rette dell’asilo nido comunale non pagate da alcuni anni. Si chiede se possa beneficiare di una definizione agevolata.

    Come si legge in pratica. Le rette di servizi a domanda individuale (come l’asilo nido) sono entrate patrimoniali (Titolo 3) e rientrano nell’ambito aperto dal comma 109. Tizio può accedere a uno sconto solo se il suo Comune ha adottato un regolamento di definizione agevolata per queste entrate. In assenza della delibera comunale, la facoltà non opera.

    In pratica

    • Le rette nido sono entrate patrimoniali: definibili in astratto.
    • Serve però la delibera del Comune.
    • Senza atto dell’ente non c’è sconto.

    Caso 2 – Caio e l'IMU arretrata

    Scenario. Caio spera di sanare in modo agevolato anche dell’IMU non versata al Comune.

    Come si legge in pratica. Non è possibile per questa via: il comma 110 esclude la facoltà di sanatoria sui tributi propri dell’ente, e l’IMU è un tributo locale (Titolo 1). La definizione agevolata del comma 109 riguarda solo le entrate patrimoniali. Per i tributi locali Caio dovrà valutare altri strumenti (eventuali definizioni nazionali o la rateazione ordinaria).

    Attenzione

    • IMU e tributi locali: esclusi (comma 110).
    • La definizione agevolata copre solo le entrate patrimoniali.
    • Per i tributi servono strumenti diversi.

    Caso 3 – Sempronio con canone di concessione

    Scenario. Sempronio ha un canone di concessione di un bene comunale arretrato e vuole sapere se può chiudere la posizione con uno sconto.

    Come si legge in pratica. Il canone di concessione di un bene comunale è un’entrata patrimoniale e rientra nell’ambito del comma 109. Anche qui, però, l’accesso dipende dall’adozione di un regolamento da parte dell’ente, che ne fisserà condizioni (ad esempio l’eventuale abbattimento di interessi) e termini. Sempronio dovrà verificare se e in che termini il Comune ha attivato la misura.

    Punto chiave

    • Canoni di concessione: entrate patrimoniali, definibili.
    • Condizioni e termini li fissa il regolamento dell’ente.
    • Verificare la delibera comunale di riferimento.

    Quando conviene una verifica

    Per inquadrare la natura del debito e valutare l’adesione conviene il supporto di un professionista esperto in tributi ed entrate locali: trova un esperto in entrate locali.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa permette il comma 109 della Legge di Bilancio 2026?

    Consente a regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata per le entrate di natura patrimoniale (Titolo 3), come canoni, rette, oneri di urbanizzazione e sanzioni non tributarie.

    Posso sanare in modo agevolato l'IMU o la TARI?

    No. Il comma 110 esclude la sanatoria sui tributi propri dell’ente. La definizione agevolata del comma 109 riguarda solo le entrate patrimoniali, non i tributi locali.

    Cosa sono le entrate patrimoniali?

    Sono le entrate extra-tributarie del Titolo 3 del bilancio: canoni di locazione e concessione di beni comunali, oneri di urbanizzazione, rette di servizi a domanda individuale (nidi, mense), sanzioni non tributarie, interessi attivi.

    Lo sconto è automatico?

    No: è una facoltà degli enti. Serve che il Comune o la regione adotti un apposito regolamento o atto che attivi la definizione agevolata e ne fissi condizioni e termini.

    Come faccio a sapere se il mio Comune l'ha attivata?

    Occorre verificare gli atti e i regolamenti dell’ente (delibere comunali o regionali): senza un provvedimento che attivi la misura, la definizione agevolata non opera.

    Vedi anche: Canone unico patrimoniale, Detrazione affitto lavoratori trasferiti, Enfiteusi e livelli, Canoni non percepiti, Affitto studenti fuori sede e Canoni non pagati e riconsegna in ritardo.

  • Art. 275 RD 12/1941

    Art. 275 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede scatti di anzianita biennali o triennali che aumentano la retribuzione di un importo fisso per ogni livello, fino a un massimo contrattuale. La tredicesima mensilita e obbligatoria ed e erogata entro il 20-24 dicembre. La quattordicesima non e universalmente prevista in questo contratto, ma puo essere introdotta da accordo aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita indicativi per livello – CCNL Studi Odontoiatrici
    Livello Importo per scatto (lordo) Cadenza N. massimo scatti
    I / Quadro ~55 – 65 €/scatto Triennale 5
    II ~45 – 55 €/scatto Triennale 5
    III ~38 – 45 €/scatto Biennale o triennale 5
    IV ~30 – 38 €/scatto Biennale o triennale 5

    Come funzionano gli scatti di anzianita

    Gli scatti di anzianita premiano la permanenza nello stesso studio (anzianita aziendale) con aumenti retributivi periodici. Caratteristiche principali:

    • Maturano ogni 2 o 3 anni di anzianita continuativa nello stesso studio (la cadenza esatta e fissata dal testo contrattuale vigente).
    • Sono importi fissi in euro (non percentuali), determinati dal CCNL per ciascun livello.
    • Il numero massimo di scatti e contrattualmente limitato (di norma 5 scatti per ogni livello).
    • Si sommano al minimo tabellare e diventano base di calcolo per TFR, tredicesima, indennita di preavviso e altre voci contrattuali.
    • Non sono assorbibili da superminimi individuali, salvo accordo scritto contrario.

    Esempio: un’ASO di livello II con 6 anni di servizio ha maturato 2 scatti triennali = circa 90-110 euro lordi mensili aggiuntivi al minimo tabellare.

    Tredicesima mensilita: calcolo e scadenza

    La tredicesima mensilita e un istituto contrattuale obbligatorio. Viene corrisposta entro il 20-24 dicembre di ogni anno ed e pari a una mensilita della retribuzione di fatto alla data di erogazione (minimo tabellare + contingenza + scatti di anzianita + indennita fisse continuative).

    Regole di calcolo per maturazione parziale:

    • La tredicesima si matura in dodicesimi: ogni mese intero (o frazione oltre 15 giorni) di servizio nell’anno solare vale 1/12 della tredicesima piena.
    • Periodi di congedo di maternita, infortuni e ferie sono computati integralmente.
    • Periodi di aspettativa non retribuita, sciopero prolungato o CIGS (se applicabile) riducono il rateo in proporzione.

    La tredicesima e imponibile IRPEF e previdenzialmente come normale retribuzione.

    Quattordicesima e welfare aggiuntivo

    A differenza del CCNL Commercio Confcommercio (che prevede la quattordicesima per tutti), il CCNL degli studi odontoiatrici non prevede universalmente la quattordicesima nella versione base. Tuttavia:

    • Alcuni accordi integrativi territoriali o aziendali possono introdurla, da erogare di norma entro giugno o luglio.
    • Il superminimo collettivo, laddove istituito da accordi di secondo livello, puo avere funzione analoga.

    Il welfare aziendale (buoni pasto, buoni acquisto, abbonamenti trasporti) puo essere introdotto dallo studio in esenzione fiscale e contributiva nei limiti dell’art. 51 TUIR (soglia 2024-2025: 1.000 euro/anno, elevata a 2.000 euro per chi ha figli a carico). Non sostituisce gli istituti contrattuali obbligatori.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo scatti dopo 9 anni di servizio
    Tizio e ASO di livello II con 9 anni nello stesso studio. Con cadenza triennale ha maturato 3 scatti: 3 x 50 euro = 150 euro lordi mensili aggiuntivi al minimo tabellare. Il suo minimo effettivo e dunque circa 1.500 + 150 = 1.650 euro lordi/mese. Su questo importo si calcolano tredicesima (+1/12 mensile) e TFR.
    Caia – Rateo tredicesima per assunzione a giugno
    Caia e stata assunta il 1° giugno. A dicembre matura 7 mesi di tredicesima (giugno-dicembre). Rateo: minimo mensile (1.500 euro) / 12 x 7 = 875 euro lordi. Lo studio corrisponde questo importo entro il 24 dicembre, sul quale si applica la normale ritenuta IRPEF.
    Sempronio – Richiesta scatto non corrisposto
    Sempronio ha maturato il terzo scatto biennale (6 anni di servizio) ma lo studio non lo ha aggiornato in busta paga. Sempronio richiede per iscritto la corresponsione dello scatto, con effetto retroattivo dalla data di maturazione e gli arretrati. Se lo studio non provvede entro 30 giorni, la vertenza puo essere portata in sede sindacale o all’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianita si maturano anche durante la malattia?
    Si: i periodi di assenza per malattia, infortunio, maternita e ferie sono computati integralmente ai fini della maturazione degli scatti di anzianita. Solo alcune tipologie di assenza (aspettativa non retribuita) possono sospendere la maturazione.
    La tredicesima si calcola solo sul minimo tabellare?
    No: si calcola sulla retribuzione di fatto, che include minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianita e indennita fisse continuative. Esclude rimborsi spese, straordinario non strutturale e somme occasionali.
    Il superminimo individuale e assorbibile dalla tredicesima?
    Il superminimo individuale non e assorbito dalla tredicesima: la tredicesima e un istituto separato. Se il contratto individuale prevede un superminimo ‘non assorbibile’, esso rimane fisso indipendentemente dagli aumenti contrattuali.
    La quattordicesima e obbligatoria negli studi dentistici?
    No: il CCNL degli studi odontoiatrici non prevede la quattordicesima nella versione base. Verificare se lo studio applica un accordo integrativo territoriale o aziendale che la istituisce.
    Gli scatti si perdono in caso di cambio di studio?
    Si: gli scatti di anzianita sono collegati all’anzianita aziendale (nello stesso studio). Cambiando datore di lavoro, il conteggio riparte da zero. Solo in caso di cessione di azienda o cambio di titolarita dello studio con continuita del rapporto di lavoro gli scatti maturati si conservano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, malattia, infortunio e periodo di comporto 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 103 L. 633/1941

    Art. 103 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 .

    Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46) Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

    In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

    La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.

    Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

    PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 .

    La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

    I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 147 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    Art. 147 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Alla parte I.B dell’allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente:

    «xxii) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ( GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40 ).».

  • Art. 1 L. 633/1941 – Opere protette: nozione e requisiti

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 38 L. 633/1941

    Art. 38 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art.

    Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

    Fonte: Normattiva.it.