Autore: Andrea Marton

  • CCNL Editoria Libraria: welfare e sanità integrativa

    CCNL Editoria Libraria

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Editoria Libraria

    Il welfare contrattuale e la sanità integrativa sono diventati componenti strutturali dei contratti collettivi del settore editoriale. Integrano le tutele di legge con coperture sanitarie, sostegno alla genitorialità e forme di previdenza complementare, godendo di un regime fiscale agevolato che rende le prestazioni economicamente vantaggiose sia per i lavoratori sia per le aziende.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria può prevedere un fondo di sanità integrativa di settore, a cui il datore versa un contributo per ciascun dipendente, e un fondo di previdenza complementare. Le prestazioni di welfare aziendale (servizi alla persona, sostegno alla genitorialità, formazione) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva nei limiti del TUIR, purché offerte alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. I piani di welfare possono essere costruiti su piattaforme digitali che consentono ai dipendenti di scegliere tra diversi panieri di servizi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Cos’è il welfare contrattuale: definizione e fonti

    Per welfare contrattuale si intende l’insieme delle prestazioni non monetarie (o monetarie ma destinate a finalità specifiche) che il datore di lavoro eroga ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sulla base di previsioni del CCNL o di accordi aziendali di secondo livello. La distinzione rispetto alla retribuzione ordinaria è fondamentale ai fini fiscali: le prestazioni di welfare sono in larga misura esenti da IRPEF e da contributi previdenziali, mentre la retribuzione ordinaria è integralmente soggetta a tassazione.

    Le fonti del welfare per i dipendenti dell’editoria libraria sono:

    • Il CCNL di settore: fissa le prestazioni minime (sanità integrativa, previdenza complementare, eventuali permessi aggiuntivi) che il datore deve garantire a tutti i dipendenti rientranti nell’ambito applicativo;
    • La contrattazione aziendale di secondo livello: può ampliare le prestazioni di base del CCNL, introdurre piani di welfare flessibili (flexible benefit) e convertire i premi di risultato in prestazioni di welfare;
    • La scelta unilaterale del datore: per le aziende non coperte da contrattazione di secondo livello, il datore può istituire un piano di welfare unilaterale nel rispetto dei limiti del TUIR.

    La sanità integrativa di settore

    La sanità integrativa è la componente di welfare più diffusa nei settori dei media, dell’editoria e della comunicazione. Il CCNL Editoria Libraria può prevedere l’iscrizione obbligatoria dei dipendenti (e, a certe condizioni, dei loro familiari a carico) a un fondo sanitario integrativo di settore, alimentato da contributi del datore e, eventualmente, del lavoratore.

    Le prestazioni tipicamente coperte dai fondi di sanità integrativa di settore includono:

    • Visite specialistiche e diagnostica strumentale non urgente (TAC, risonanze magnetiche, ecografie);
    • Cure odontoiatriche (protesi dentarie, apparecchi ortodontici per i figli, devitalizzazioni);
    • Ricoveri ospedalieri in regime di elezione (rimborso ticket, differenza di classe, spese accessorie);
    • Interventi chirurgici in regime extra-SSN o intramoenia;
    • Spese per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto;
    • Assistenza psicologica e supporto alla salute mentale (introdotto da alcuni fondi dopo la pandemia).

    I massimali di rimborso, le franchigie e le prestazioni escluse sono stabiliti dal regolamento del fondo di riferimento del CCNL Editoria Libraria. Per i dettagli aggiornati si rinvia al regolamento del fondo e al testo contrattuale vigente.

    Regime fiscale dei contributi sanitari

    I contributi versati dal datore a fondi di sanità integrativa di settore sono esenti da tassazione IRPEF in capo al lavoratore e da contribuzione previdenziale, nei limiti stabiliti dall’art. 51, co. 2, lett. a), TUIR (soglia aggiornata annualmente). La quota eccedente il limite concorre al reddito di lavoro dipendente del lavoratore ed è soggetta a tassazione ordinaria.

    La previdenza complementare di settore

    La previdenza complementare è lo strumento attraverso cui il lavoratore accumula un capitale destinato a integrare la pensione pubblica obbligatoria, progressivamente meno generosa per le nuove generazioni con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Il d.lgs. 252/2005 ne disciplina il quadro normativo generale.

    Il CCNL può designare un fondo pensione negoziale di settore a cui il datore versa:

    • Il contributo datoriale (percentuale della retribuzione fissata dal CCNL);
    • Il TFR del lavoratore che ha scelto di destinarlo alla previdenza complementare;
    • Il contributo del lavoratore (facoltativo, ma spesso richiesto per attivare il contributo datoriale).

    I vantaggi della previdenza complementare rispetto al mantenimento del TFR in azienda sono:

    • Fiscalità agevolata sulle prestazioni pensionistiche: aliquota al 15%, riducibile fino al 9% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo (fino a un massimo di 6 punti percentuali di riduzione);
    • Contributo datoriale aggiuntivo: accessibile solo ai lavoratori aderenti;
    • Portabilità della posizione individuale in caso di cambio di azienda nel settore.

    Il welfare flessibile: la piattaforma di flexible benefit

    Le case editrici di medie e grandi dimensioni tendono sempre più a erogare il welfare attraverso piattaforme digitali di flexible benefit che permettono al dipendente di scegliere tra un catalogo di prestazioni, in base alle proprie esigenze. Il credito welfare (espresso in punti o in valore monetario nominale) può essere convertito in:

    • Rimborso di spese scolastiche o universitarie per i figli;
    • Contributo per l’asilo nido;
    • Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
    • Buoni acquisto per libri, cultura e formazione (coerenti con la vocazione del settore);
    • Check-up medici preventivi;
    • Attività sportive e benessere fisico.

    La normativa fiscale (art. 51, co. 2, TUIR) elenca le categorie di prestazioni esenti: le condizioni di esenzione dipendono dalla natura della prestazione e non dal canale (piattaforma digitale o rimborso diretto).

    Permessi aggiuntivi e sostegno alla genitorialità

    Il welfare contrattuale nel settore editoriale librario può includere anche istituti che integrano i minimi di legge in materia di genitorialità e conciliazione vita-lavoro:

    • Permessi per visite mediche: il CCNL può garantire permessi retribuiti aggiuntivi rispetto ai minimi di legge per visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri programmati;
    • Sostegno economico alla genitorialità: contributi per asili nido, babysitter o centri estivi, erogabili in forma di voucher esenti da tassazione nei limiti dell’art. 51 TUIR;
    • Flessibilità oraria strutturata: accordi aziendali di smart working o flessibilità degli orari, particolarmente diffusi nel settore editoriale dopo la pandemia;
    • Congedi aggiuntivi per caregiver: permessi retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità o anziani non autosufficienti, in aggiunta ai permessi ex l. 104/1992.

    La conversione dei premi di risultato in welfare

    Una delle più significative evoluzioni del welfare aziendale è la possibilità, introdotta dalla l. 208/2015 e consolidata nelle successive leggi di bilancio, di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare. In tal caso il lavoratore rinuncia alla corresponsione in denaro del premio (soggetto a imposta sostitutiva del 10%) e riceve un credito welfare di pari importo da spendere sulla piattaforma aziendale.

    I vantaggi di questa opzione sono:

    • Il lavoratore ottiene un valore netto superiore al premio in denaro, poiché le prestazioni di welfare sono esenti da IRPEF e da contributi;
    • Il datore risparmia la quota di contributi previdenziali che avrebbe dovuto versare sul premio in denaro;
    • L’opzione deve essere prevista dall’accordo di secondo livello che istituisce il premio e offerta a tutti i lavoratori destinatari del premio.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice, utilizzo del fondo di sanità integrativa
    Tizia lavora come redattrice presso una casa editrice di narrativa. Il CCNL applicato prevede l’iscrizione al fondo di sanità integrativa di settore, con contributo interamente a carico del datore. Tizia deve sottoporre il figlio a un intervento di ortodonzia: i costi sono significativi e il SSN non rimborsa questo tipo di prestazione. Presenta al fondo la documentazione medica e le fatture dello specialista privato. Il fondo rimborsa una quota delle spese nei limiti del massimale previsto dal suo piano. Il rimborso è esentasse per Tizia, poiché rientra nelle prestazioni sanitarie coperte dal fondo ex art. 51 TUIR. La parte non rimborsata dal fondo rimane a carico di Tizia, ma potrà essere portata in detrazione IRPEF come spesa medica (art. 15 TUIR).
    Caio — Impiegato, conversione del premio di risultato in flexible benefit
    Caio lavora nell’ufficio marketing di una casa editrice che ha un accordo aziendale di secondo livello con premio di risultato. A fine anno, verificato il superamento degli obiettivi, la direzione HR informa tutti i dipendenti della possibilità di convertire il premio in credito welfare sulla piattaforma aziendale. Caio sceglie di convertire l’intero importo del premio: sul cedolino non compare alcuna tassazione sul credito welfare. Utilizza il credito per un abbonamento annuale ai mezzi pubblici, il rimborso delle rette dell’asilo nido della figlia e l’iscrizione a un corso di aggiornamento professionale in ambito digitale-editoriale. Il valore complessivo dei servizi ottenuti è superiore a quello che Caio avrebbe percepito netto dal premio in denaro, tassato all’aliquota sostitutiva del 10%.

    Domande frequenti

    Il fondo di sanità integrativa di settore è obbligatorio per i dipendenti delle case editrici?
    L’iscrizione al fondo previsto dal CCNL è obbligatoria per il datore che applica quel contratto: deve versare i contributi per ciascun dipendente. Per il nome del fondo e i massimali aggiornati si rinvia al testo contrattuale vigente.
    Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate come la retribuzione ordinaria?
    No. Il welfare aziendale gode di un regime fiscale agevolato (artt. 51 e 100 TUIR). Le prestazioni offerte alla generalità dei dipendenti sono esenti da IRPEF e contributi nei limiti di legge. Le soglie di esenzione sono aggiornate annualmente dalla legge di bilancio.
    Un dipendente part-time ha gli stessi diritti di welfare di un dipendente a tempo pieno?
    In linea di principio sì, con possibile proporzionalità per le prestazioni di tipo quantitativo. Le prestazioni qualitative (accesso al fondo sanitario) tendono a essere uguali per tutti. Si rinvia al CCNL e al regolamento del piano aziendale.
    La previdenza complementare di settore è separata dal fondo di sanità integrativa?
    Sì. Sono due istituti distinti: la sanità integrativa copre le spese mediche correnti; la previdenza complementare accumula risorse per la pensione. Il CCNL può prevedere fondi di riferimento per entrambi con contribuzioni differenziate.
    Cosa succede alle coperture di welfare se si cambia azienda nel settore?
    Per la previdenza complementare la portabilità è garantita dal d.lgs. 252/2005. Per la sanità integrativa la continuazione della copertura dipende dal regolamento del fondo. In caso di cambio di azienda nel settore, la posizione accumulata nel fondo pensione è trasferibile al fondo del nuovo contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul quadro normativo del welfare aziendale (artt. 51 e 100 TUIR; d.lgs. 252/2005; l. 208/2015 e s.m.i.) e sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie. Per i massimali delle prestazioni sanitarie, i fondi di riferimento e le soglie di esenzione fiscale aggiornate si rinvia al testo contrattuale vigente, ai regolamenti dei fondi di settore e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • Ristrutturazione 2026: quale percentuale di detrazione spetta? esempi

    In sintesi

    • La detrazione per ristrutturazioni nel 2026 è confermata al 36% delle spese sostenute.
    • L’originaria riduzione al 30% per il 2026 è stata eliminata dalla legge di bilancio 2026.
    • Il 30% si applicherà solo alle spese sostenute nel 2027.
    • Per l’abitazione principale, la detrazione è confermata al 50% anche nel 2026.
    • La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il d.l. 63/2013 conv. in l. 90/2013: la percentuale di detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2026 rimane al 36% (non scende al 30% come originariamente previsto), mentre il 30% si applicherà soltanto alle spese sostenute nel 2027. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la norma mantiene il 50% per il 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus.

    La detrazione ristrutturazione nel 2026: nessuna riduzione rispetto al 2025

    Chi ha programmato lavori di ristrutturazione nel 2026 può contare su una buona notizia: la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha corretto il calendario delle aliquote che erano state fissate dalla normativa previgente. In origine era previsto che la detrazione scendesse al 30% già per le spese sostenute nel 2026; il comma 22 ha invece mantenuto il 36% anche per tutto il 2026, rinviando la riduzione al 30% al solo anno 2027.

    La modifica riguarda sia l’art. 14 del d.l. 63/2013 (ecobonus) sia l’art. 16 dello stesso decreto (bonus ristrutturazioni), coordinando entrambe le disposizioni con il nuovo calendario. Ne consegue che il contribuente che sostiene spese ammissibili nel corso del 2026 applicherà la medesima percentuale già in vigore nel 2025, senza subire l’erosione di sei punti percentuali che sarebbe altrimenti scattata il 1° gennaio 2026.

    Un secondo effetto rilevante riguarda l’abitazione principale: per tale fattispecie la norma conferma il 50% sulle spese sostenute nel 2026, percentuale che scenderà al 36% soltanto nel 2027. Chi dunque affronta interventi sull’appartamento in cui risiede stabilmente beneficia di un’aliquota ancora più favorevole, purché i lavori rientrino nelle categorie ammesse e vengano rispettati i limiti di spesa vigenti.

    Requisiti e documenti principali

    • Immobile situato nel territorio dello Stato, a uso residenziale o con quota residenziale.
    • Intervento rientrante nelle categorie di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione.
    • Pagamento effettuato tramite bonifico parlante con causale conforme (codice fiscale e Partita IVA ditta).
    • Titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire) ove richiesto dal tipo di intervento.
    • Conservazione di fatture, ricevute dei bonifici e documentazione tecnica per eventuali controlli.

    Caso 1: Tizio ristruttura il bagno dell'abitazione principale

    Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento che costituisce la sua abitazione principale a Milano. Nel 2026 sostiene spese per il rifacimento completo del bagno (demolizione, nuova pavimentazione, impianti idraulici ed elettrici, tinteggiatura) per un totale di 12.000 euro, pagati tutti tramite bonifico parlante intestato all’impresa esecutrice.

    Come si legge in pratica. Poiché l’immobile è l’abitazione principale di Tizio, il comma 22 della legge di bilancio 2026 conferma per il 2026 l’aliquota del 50% sulle spese sostenute. La detrazione complessiva spettante è quindi pari a 6.000 euro (12.000 × 50%), da ripartire in dieci quote annuali uguali di 600 euro ciascuna, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026. Il risparmio fiscale si realizza anno per anno in riduzione dell’IRPEF lorda dovuta. Se nel 2027 Tizio sostenesse ulteriori spese analoghe, l’aliquota scenderebbe al 36%, confermando l’opportunità di concentrare i lavori nel 2026 ove possibile.

    Riepilogo Caso 1

    • Spesa sostenuta nel 2026: 12.000 euro
    • Abitazione principale: sì
    • Aliquota applicabile: 50%
    • Detrazione totale: 6.000 euro
    • Quota annua per 10 anni: 600 euro

    Caso 2: Caia ristruttura un appartamento non adibito ad abitazione principale

    Scenario. Caia possiede un secondo appartamento, concesso in locazione, nel quale nel 2026 esegue lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento degli infissi e dell’impianto di riscaldamento) per una spesa complessiva di 20.000 euro. L’immobile non è la sua abitazione principale; Caia è in regime IRPEF ordinario e paga regolarmente le fatture tramite bonifico parlante.

    Come si legge in pratica. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il comma 22 della legge di bilancio 2026 conferma l’aliquota del 36% sulle spese sostenute nel 2026 (in luogo del 30% che sarebbe altrimenti scattato). La detrazione spettante a Caia è quindi di 7.200 euro (20.000 × 36%), da suddividere in dieci quote annue da 720 euro ciascuna. Se avesse posticipato i lavori al 2027, l’aliquota sarebbe calata al 30%, con una detrazione di soli 6.000 euro: il risparmio aggiuntivo derivante dal concentrare le spese nel 2026 è di 1.200 euro.

    Riepilogo Caso 2

    • Spesa sostenuta nel 2026: 20.000 euro
    • Abitazione principale: no
    • Aliquota applicabile: 36%
    • Detrazione totale: 7.200 euro
    • Quota annua per 10 anni: 720 euro

    Caso 3: Sempronio confronta il 2026 con il 2027 per decidere quando eseguire i lavori

    Scenario. Sempronio deve eseguire lavori di ristrutturazione della facciata del proprio appartamento (non abitazione principale) e sta valutando se avviare il cantiere nel 2026 o nel 2027. Il preventivo dell’impresa è di 30.000 euro. Sempronio vuole capire la differenza di convenienza fiscale tra i due anni alla luce della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Se Sempronio sostiene la spesa nel 2026, la detrazione è del 36%, pari a 10.800 euro totali (quota annua: 1.080 euro per 10 anni). Se invece sostiene la stessa spesa nel 2027, la detrazione scende al 30%, pari a 9.000 euro totali (quota annua: 900 euro per 10 anni). La differenza è di 1.800 euro a favore del 2026. Il confronto dimostra che, a parità di importo, eseguire i lavori nel 2026 garantisce un risparmio fiscale significativamente maggiore rispetto all’anno successivo, rendendo conveniente anticipare il cantiere ove le condizioni lo consentano.

    Riepilogo Caso 3

    • Spesa: 30.000 euro
    • Detrazione al 36% (2026): 10.800 euro totali
    • Detrazione al 30% (2027): 9.000 euro totali
    • Vantaggio fiscale del 2026 rispetto al 2027: 1.800 euro
    • Quota annua 2026 (10 anni): 1.080 euro

    Quando conviene una verifica

    Per verificare i requisiti del tuo intervento e calcolare la detrazione spettante, puoi consultare un professionista qualificato. Trova un tecnico o un fiscalista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La detrazione per ristrutturazioni nel 2026 è davvero rimasta al 36%?

    Sì. Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha corretto il calendario previsto dalla norma originaria: per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2026 si applica ancora il 36%, mentre il 30% è posticipato alle sole spese sostenute nel 2027. La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Per l'abitazione principale la percentuale è diversa?

    Sì. Per le spese sostenute sull’immobile adibito ad abitazione principale, la legge di bilancio 2026 conferma l’aliquota del 50% anche per il 2026. Tale percentuale più elevata scenderà al 36% soltanto per le spese sostenute nel 2027. È quindi importante verificare se l’immobile su cui si interviene sia o meno l’abitazione principale.

    In quante rate si recupera la detrazione per ristrutturazione?

    La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) relativa all’anno d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Non è possibile usufruire della detrazione in unica soluzione né cederla a terzi nell’ambito del bonus ristrutturazioni ordinario.

    Quale modalità di pagamento è obbligatoria per ottenere la detrazione?

    Le spese devono essere pagate con bonifico bancario o postale cosiddetto ‘parlante’, recante la causale specifica prevista dalla normativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la Partita IVA dell’impresa destinataria del pagamento. Il pagamento con altri strumenti (contanti, assegno) non consente l’accesso alla detrazione.

    Se i lavori iniziano nel 2026 ma si concludono nel 2027, quale aliquota si applica?

    Il criterio determinante è il momento in cui la spesa viene sostenuta (principio di cassa per le persone fisiche), ovvero la data del pagamento tramite bonifico. Le somme pagate nel 2026 godono del 36% (o del 50% per l’abitazione principale), mentre quelle pagate nel 2027 sconteranno l’aliquota del 30% (o del 36% per l’abitazione principale). È quindi possibile che lo stesso cantiere generi detrazioni a percentuali diverse a seconda dell’anno di pagamento.

    Vedi anche: Acquisto immobile ristrutturato da impresa, Detrazione ristrutturazione edilizia, Ecobonus e Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus.

  • Articolo 80 L. 184/1983: Benefici economici e previdenziali per gli affidatari

    Art. 80 L. 184/1983 – Benefici economici e previdenziali per gli affidatari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

    2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

    3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

    4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    Oltre allo stipendio, il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce ai lavoratori un sistema di protezione integrativa: un credito welfare annuale, la copertura sanitaria di Metasalute e la previdenza complementare di Fondo Cometa. Tre pilastri che si aggiungono alle tutele di legge.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede un credito welfare di 200 €/anno (220 € dal giugno 2028), il fondo sanitario integrativo Metasalute e la previdenza complementare tramite Fondo Cometa (contributo datoriale 2%, 2,2% per under 35). Il welfare può essere destinato a previdenza, sanità, istruzione o altri servizi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Welfare annuo
    200 € (220 € dal giugno 2028)
    Fondo sanitario
    Metasalute
    Fondo previdenza compl.
    Fondo Cometa

    Tabella riepilogativa welfare e fondi

    Welfare, sanità integrativa e previdenza complementare – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Istituto Nome / Fondo Contributo datore Contributo lavoratore
    Welfare aziendale contrattuale Credito welfare 200 €/anno (220 € dal giu. 2028) Nessuno
    Sanità integrativa Metasalute Quota annua a carico datore (importo definito da statuto Metasalute) Possibile quota volontaria per estensione ai familiari
    Previdenza complementare Fondo Cometa 2% retribuzione (2,2% under 35 assunti dopo 31/12/2021) Min. 1,2% minimo contrattuale + TFR (opzionale)

    Il contributo datoriale a Fondo Cometa scatta solo se il lavoratore versa almeno l’1,2% del minimo contrattuale. Chi non aderisce a Cometa perde il contributo aggiuntivo del datore. La quota Metasalute è definita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo.

    Il credito welfare contrattuale: come funziona

    Il credito welfare è una somma (200 € per il 2022-2024, elevata a 220 € dal giugno 2028 con il rinnovo 2026) messa a disposizione dal datore su una piattaforma welfare per ogni lavoratore. Non è denaro in busta paga: è un credito da spendere per acquistare beni e servizi in ambiti definiti dalla legge (art. 51 TUIR):

    • Contribuzione aggiuntiva a Fondo Cometa o altri fondi pensione.
    • Rimborso di premi assicurativi per polizze sanitarie.
    • Spese di istruzione (libri scolastici, rette universitarie, asili nido).
    • Servizi di cura e assistenza per familiari non autosufficienti.
    • Abbonamenti ai trasporti pubblici.
    • Contribuzione a Metasalute.

    Il credito deve essere utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo all’erogazione, pena la decadenza. Non può essere convertito in denaro contante. Per i lavoratori in somministrazione che applicano il CCNL Orafi Argentieri, il credito welfare è esteso in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

    Metasalute: la sanità integrativa del settore

    Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dei settori metalmeccanici e del comparto orafo-argentiero. È istituito bilateralmente da Federmeccanica, Assistal, Federorafi e dai sindacati FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.

    Le prestazioni di Metasalute coprono:

    • Visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio.
    • Ricoveri ospedalieri (anche in regime di day hospital).
    • Interventi chirurgici in strutture convenzionate.
    • Odontoiatria (prestazioni parziali o totali secondo il piano).
    • Grandi interventi e terapie oncologiche.

    La copertura può essere estesa ai familiari a carico del lavoratore con il pagamento di una quota aggiuntiva. È possibile utilizzare il credito welfare contrattuale per pagare la quota di estensione ai familiari.

    Fondo Cometa: la previdenza complementare

    Fondo Cometa è il fondo pensione complementare negoziale del settore metalmeccanico e orafo, tra i più grandi in Italia per numero di iscritti. I vantaggi dell’adesione sono:

    • Contributo datoriale aggiuntivo: il datore versa il 2% della retribuzione (2,2% per i under 35 assunti dopo il 31 dicembre 2021) in aggiunta al versamento del lavoratore.
    • TFR in Cometa: il lavoratore può destinare il TFR maturando a Cometa, moltiplicando il montante accantonato.
    • Deduzione fiscale: i contributi versati a Cometa sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 €/anno.
    • Tassazione agevolata: la prestazione finale è tassata al 15%, scalabile fino al 9% per anzianità superiori a 15 anni di partecipazione.

    Chi non aderisce entro i 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso non esercitato) mantiene il TFR in azienda o INPS e non ha diritto al contributo datoriale aggiuntivo.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore che sfrutta il credito welfare per Metasalute
    Tizio ha a disposizione 200 € di credito welfare annuo. Decide di destinare 156 € (quota annua indicativa per l’estensione del piano Metasalute ai propri familiari) e i restanti 44 € al rimborso dell’abbonamento ai trasporti pubblici per recarsi al lavoro nel distretto di Arezzo. In questo modo massimizza il beneficio: sia lui sia i familiari hanno copertura sanitaria integrativa senza spese aggiuntive.
    Caia — Under 35, massimizza il contributo datoriale a Cometa
    Caia ha 28 anni ed è stata assunta nel marzo 2024 (dopo il 31 dicembre 2021). Aderisce a Fondo Cometa versando il minimo dell’1,2% del proprio minimo contrattuale (livello 5): 1.928,22 × 1,2% = 23,14 €/mese. Il datore versa il 2,2% aggiuntivo: 1.928,22 × 2,2% = 42,42 €/mese. In totale, considerando anche il TFR destinato a Cometa, Caia accumula circa 100 €/mese nel fondo pensione, con un rendimento finanziario atteso superiore alla rivalutazione del TFR in azienda.
    Sempronio — Lavoratore che usa il welfare per la retta universitaria del figlio
    Sempronio ha un figlio all’università. Destina i 200 € di welfare contrattuale al rimborso di una quota della retta universitaria. La somma è completamente esente da IRPEF e da contribuzione previdenziale: rispetto a un aumento di stipendio equivalente (tassato al 27% circa), il risparmio fiscale netto per Sempronio è di circa 54 € equivalenti. L’operazione è gestita tramite la piattaforma welfare aziendale, con upload della ricevuta della retta.

    Domande frequenti

    Quanto vale il welfare contrattuale nel CCNL Orafi Argentieri?
    Il credito welfare è di 200 € annui (2022-2024), elevato a 220 € annui dal giugno 2028 con il rinnovo 2026. Può essere speso entro maggio dell’anno successivo per beni e servizi welfare.
    Cos’è Metasalute e chi ne ha diritto nel settore orafo?
    Metasalute è il fondo sanitario integrativo dei lavoratori metalmeccanici e orafi. Hanno diritto alla copertura tutti i lavoratori con contratto CCNL Orafi Argentieri industria, compresi i lavoratori in somministrazione.
    Cos’è il Fondo Cometa e quanto contribuisce il datore?
    Fondo Cometa è il fondo pensione complementare di settore. Il datore versa il 2% della retribuzione (2,2% per under 35 assunti dopo il 31/12/2021) a patto che il lavoratore versi almeno l’1,2% del minimo contrattuale.
    Il welfare contrattuale è tassato?
    No. Le somme erogate tramite piano welfare sono esenti da IRPEF e da contribuzione previdenziale nei limiti di legge. Il credito non può essere convertito in denaro contante.
    I lavoratori in somministrazione hanno diritto al welfare contrattuale?
    Sì. Con il rinnovo 2021-2024, il credito welfare di 200 € è stato esteso anche ai lavoratori in somministrazione che applicano il CCNL Orafi Argentieri.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. I fondi citati (Metasalute e Fondo Cometa) sono enti reali istituiti dalla contrattazione collettiva del settore. Per informazioni aggiornate su importi e prestazioni verificare i siti ufficiali fondometasalute.it e fondocometa.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • NASpI 2026: durata e importo per chi perde il lavoro, caso pratico

    In sintesi

    • Dal 1 gennaio 2026 la NASpI anticipata non viene piu’ erogata in un’unica soluzione ma in due rate.
    • La prima rata e’ pari al 70% dell’importo residuo complessivo.
    • La seconda rata (30%) viene erogata al termine del periodo di durata teorica della NASpI.
    • La seconda rata e’ soggetta a due condizioni: mancata rioccupazione e titolarita’ di pensione diretta.
    • Il termine massimo per la seconda rata e’ di sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 176 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1/01/2026, modifica l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 eliminando l’erogazione in unica soluzione della NASpI anticipata. Introduce un sistema bi-rateale: prima rata pari al 70% dell’importo complessivo erogata subito; seconda rata del 30% corrisposta al termine della durata teorica, entro sei mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarita’ di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidita’).

    Approfondimento normativo completo: Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA, in.

    Cosa cambia per la NASpI 2026: il nuovo sistema bi-rateale

    La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – e’ la principale indennita’ di disoccupazione per i lavoratori dipendenti del settore privato. Oltre alla forma ordinaria mensile, il D.Lgs. 22/2015 prevede la possibilita’ di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo residuo per chi decide di avviare un’attivita’ autonoma o un’impresa. La legge di bilancio 2026 ha modificato profondamente le regole di questa opzione.

    Con il comma 176 della L. 199/2025, in vigore dal 1 gennaio 2026, l’erogazione anticipata della NASpI non avviene piu’ in un’unica soluzione. Il legislatore ha introdotto un sistema bi-rateale: il 70% dell’importo complessivo residuo viene erogato al momento dell’accettazione della domanda di anticipazione, mentre il restante 30% e’ corrisposto in una seconda fase, subordinata a specifiche condizioni.

    Questa modifica ha un impatto diretto sulla pianificazione finanziaria di chi intende avviare un’attivita’ autonoma usando la NASpI come capitale iniziale. Chi fino al 2025 poteva contare sull’intero importo residuo fin dal primo momento, nel 2026 dovra’ gestire la fase iniziale dell’attivita’ con il solo 70%, sapendo che il saldo arrivera’ successivamente e solo al verificarsi di condizioni precise.

    Cosa verificare prima di richiedere la NASpI anticipata nel 2026

    • Accertare il diritto alla NASpI anticipata: l’attivita’ che si intende avviare deve essere autonoma o imprenditoriale.
    • Calcolare l’importo residuo complessivo della NASpI e la conseguente ripartizione tra 70% e 30%.
    • Pianificare la liquidita’ necessaria per la fase iniziale dell’attivita’, sapendo che il 30% arrivera’ in seguito.
    • Verificare le condizioni per la seconda rata: mancata rioccupazione e titolarita’ di pensione diretta.
    • Controllare che i decreti attuativi eventualmente previsti dai commi successivi siano stati pubblicati.

    Caso 1: Tizio, ex dipendente che apre una ditta individuale

    Scenario. Tizio, 38 anni, ha perso il lavoro nel febbraio 2026 e ha maturato il diritto alla NASpI per 24 mesi. Vuole aprire una ditta individuale e chiede la liquidazione anticipata dell’importo residuo. Si chiede quanto ricevera’ subito e quando arrivera’ il saldo, e quali condizioni deve soddisfare per ottenerlo.

    Come si legge in pratica. Con le nuove regole del comma 176 LB 2026, Tizio ricevera’ subito il 70% dell’importo residuo complessivo della sua NASpI. Il 30% residuo sara’ erogato al termine del periodo di durata teorica dei 24 mesi (cioe’ dopo circa due anni dall’inizio della NASpI), e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione. Per ottenere la seconda rata Tizio dovra’ dimostrare di non essersi rioccupato come lavoratore dipendente e di essere titolare di pensione diretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’). Se a quella data e’ ancora attivo come autonomo e non ha una pensione diretta, la seconda condizione non sara’ soddisfatta: e’ un elemento critico da valutare in anticipo.

    Riepilogo Caso 1

    • Prima rata: 70% importo residuo NASpI, erogata all’accettazione della domanda
    • Seconda rata: 30%, al termine della durata teorica (fino a 24 mesi)
    • Termine massimo seconda rata: sei mesi dalla presentazione domanda anticipazione
    • Condizioni seconda rata: mancata rioccupazione + titolarita’ pensione diretta
    • Attenzione: se al termine non si ha pensione diretta, la seconda condizione non e’ soddisfatta

    Caso 2: Caia, ex dipendente con NASpI breve e attivita' in proprio

    Scenario. Caia, 44 anni, ha lavorato part-time e ha maturato il diritto alla NASpI per soli 9 mesi. Vuole avviare un’attivita’ di consulenza in proprio e valuta se convenirle richiedere la NASpI anticipata. Con il nuovo sistema bi-rateale si chiede se il 70% iniziale sia sufficiente per avviare l’attivita’, e se il 30% residuo valga la burocrazia aggiuntiva.

    Come si legge in pratica. Per Caia, con una durata NASpI di soli 9 mesi, l’importo complessivo residuo e’ relativamente contenuto. La prima rata (70%) viene erogata subito e puo’ costituire un capitale di avvio, anche se ridotto. Il 30% residuo arrivera’ al nono mese dalla decorrenza della NASpI, sempre che Caia soddisfi le due condizioni previste dalla norma. La scelta se richiedere l’anticipazione o percepire la NASpI mensilmente deve essere valutata in base alle esigenze di liquidita’ dell’attivita’ e alle prospettive di reddito autonomo: un consulente del lavoro o previdenziale puo’ aiutare a fare la simulazione piu’ conveniente.

    Riepilogo Caso 2

    • Durata NASpI: 9 mesi
    • Prima rata: 70% importo residuo, erogato subito
    • Seconda rata: 30%, al termine dei 9 mesi (entro sei mesi dalla domanda)
    • Condizioni seconda rata: mancata rioccupazione + titolarita’ pensione diretta
    • Alternativa: percepire la NASpI mensilmente senza richiedere l’anticipazione

    Caso 3: Sempronio, che valuta l'impatto del nuovo sistema sulla sua pianificazione

    Scenario. Sempronio, 55 anni, ha perso il lavoro a inizio 2026 e ha maturato una NASpI di durata massima. Aveva gia’ in mente di aprire un’attivita’ autonoma usando la NASpI anticipata come fondo iniziale. Con il vecchio sistema avrebbe ricevuto tutto subito. Si chiede come cambia la sua pianificazione finanziaria con il nuovo sistema bi-rateale.

    Come si legge in pratica. Sempronio deve rivedere il suo piano finanziario. Con il nuovo sistema non ricevera’ l’intero importo residuo immediatamente, ma solo il 70%. Il 30% arrivera’ al termine del periodo di durata teorica, subordinatamente alla verifica della mancata rioccupazione e alla titolarita’ di pensione diretta. Dato che Sempronio ha 55 anni, potrebbe non avere ancora una pensione diretta al termine del periodo NASpI: questo lo espone al rischio di non soddisfare la seconda condizione. E’ fondamentale che Sempronio verifichi con attenzione la propria posizione prima di presentare la domanda di anticipazione, eventualmente con il supporto di un consulente del lavoro che simuli entrambi gli scenari (anticipazione vs erogazione mensile ordinaria).

    Riepilogo Caso 3

    • Prima rata: 70% subito (utile per l’avvio attivita’)
    • Seconda rata: 30%, al termine della durata teorica
    • Rischio: a 55 anni difficilmente si ha pensione diretta al termine della NASpI
    • Condizione critica: titolarita’ pensione diretta (escluso assegno ordinario di invalidita’)
    • Azione: simulazione con consulente del lavoro prima di scegliere anticipazione

    Quando conviene una verifica

    Stai valutando la NASpI anticipata nel 2026? Un esperto calcola la soluzione piu’ conveniente per te. Parla con un consulente del lavoro o previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La NASpI 2026 dura di piu' o di meno rispetto al passato?

    La durata della NASpI non e’ stata modificata dai commi 176-180 LB 2026. Le regole di calcolo della durata rimangono quelle del D.Lgs. 22/2015: la NASpI dura un numero di settimane pari alla meta’ delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. La novita’ introdotta dal comma 176 riguarda esclusivamente la modalita’ di erogazione anticipata dell’importo residuo, non la durata ordinaria.

    L'importo mensile della NASpI 2026 e' cambiato?

    Il comma 176 LB 2026 non modifica il calcolo dell’importo mensile della NASpI, che continua a essere determinato in base alla retribuzione media degli ultimi quattro anni con il meccanismo di riduzione progressiva del 3% mensile a partire dal quinto mese. La modifica riguarda solo l’opzione di anticipazione in unica soluzione, ora sostituita dal sistema bi-rateale 70-30.

    Posso rinunciare alla NASpI anticipata e tornare all'erogazione mensile se cambio idea?

    La norma non prevede espressamente una revoca della domanda di anticipazione una volta presentata. In generale, le modalita’ di rinuncia o revoca sono disciplinate dalle circolari INPS. Prima di presentare la domanda di anticipazione e’ quindi fondamentale essere certi della scelta, poiche’ il ripristino dell’erogazione mensile dopo aver ottenuto la prima rata potrebbe non essere possibile o comportare la restituzione delle somme percepite.

    Cosa succede se non ho la pensione diretta al termine della durata NASpI?

    Il comma 176 LB 2026 richiede, ai fini dell’erogazione della seconda rata del 30%, la verifica della titolarita’ di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’. Se al termine del periodo di durata teorica della NASpI il richiedente non e’ ancora titolare di pensione diretta, questa condizione non e’ soddisfatta e la seconda rata non viene erogata. E’ un elemento critico da verificare prima di scegliere l’anticipazione.

    Il nuovo sistema bi-rateale si applica anche alle domande presentate prima del 1 gennaio 2026?

    No. Il comma 176 LB 2026 e’ in vigore dal 1 gennaio 2026 e modifica l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015. Le domande di anticipazione presentate prima di quella data, ovvero gestite con le regole previgenti, sono in linea generale soggette alla disciplina in vigore al momento della presentazione. Per le domande presentate dal 1 gennaio 2026 in poi si applica il nuovo sistema bi-rateale. In caso di dubbi sulla propria domanda, e’ opportuno contattare l’INPS o il patronato.

    Vedi anche: Detrazione per lavoro dipendente, Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Risoluzione consensuale e dimissioni incentivate, Fringe benefit, Contributi colf e badanti e Lavoro autonomo occasionale.

  • Diritto all’oblio: richiesta di deindicizzazione: fac-simile

    Modelli e fac-simile · PA e privacy

    In sintesi

    Il diritto all’oblio consente di chiedere ai motori di ricerca la deindicizzazione di risultati che collegano il proprio nome a notizie non più attuali o rilevanti. La richiesta va al gestore del motore (es. Google); in caso di rifiuto, ci si rivolge al Garante.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per rimuovere dai motori notizie datate sul proprio nome
    Forma
    Scritta (modulo online o email/PEC)
    Invio consigliato
    Modulo del motore di ricerca; poi Garante
    Riferimenti
    Art. 17 GDPR; giurisprudenza UE (Google Spain)

    Cos’è e quando si usa

    Il diritto all’oblio, nella sua forma più nota, consente di chiedere ai motori di ricerca di rimuovere dai risultati associati al proprio nome i collegamenti a pagine contenenti informazioni non più attuali, eccessive o non più rilevanti. La deindicizzazione non cancella la pagina di origine, ma fa sì che non compaia più cercando il nominativo.

    Il bilanciamento è tra la riservatezza dell’interessato e l’interesse pubblico all’informazione: per personaggi pubblici o fatti di attualità la richiesta può essere respinta. Ci si rivolge al gestore del motore (es. Google, tramite l’apposito modulo). In caso di rifiuto, l’interessato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o agire in giudizio.

    Cosa deve contenere

    • Dati identificativi del richiedente
    • Indicazione degli URL da deindicizzare
    • Termine di ricerca (di norma il nome e cognome)
    • Motivazione (notizia datata, non più rilevante, dati eccessivi)
    • Eventuale documentazione a sostegno
    • Recapito per la risposta; luogo, data e firma

    Fac-simile: richiesta di deindicizzazione

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Modulo online del motore di ricerca / Email / PEC
    
    Spett.le [NOME MOTORE DI RICERCA]
    Alla c.a. del Titolare del trattamento / Privacy Team
    
    Oggetto: richiesta di deindicizzazione - diritto all'oblio (art. 17 GDPR)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], chiedo la deindicizzazione dei seguenti URL dai risultati di ricerca associati al mio nome e cognome:
    
    - [URL 1]
    - [URL 2]
    
    Motivazione: tali risultati rinviano a informazioni [datate / non più attuali / eccessive] relative a [DESCRIVERE BREVEMENTE, es. una vicenda del ___ ormai conclusa], la cui permanenza nei risultati di ricerca lede in modo sproporzionato la mia riservatezza e non risponde più a un interesse pubblico attuale.
    
    Chiedo pertanto la rimozione dei suddetti collegamenti dai risultati ottenuti cercando il mio nominativo, ai sensi dell'art. 17 del GDPR.
    
    Allego copia del documento di identità per la verifica.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Il canale più diretto è il modulo online messo a disposizione dai principali motori di ricerca per le richieste di rimozione legate alla privacy: indica gli URL esatti, il termine di ricerca (il tuo nome) e le ragioni. Allega un documento d’identità per la verifica.

    Se la richiesta viene respinta o ignorata, puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire il giudice. Tieni presente che la deindicizzazione riguarda i risultati del motore: per rimuovere il contenuto alla fonte occorre rivolgersi all’editore o al gestore del sito che lo ospita.

    Errori da evitare

    • Chiedere la deindicizzazione di notizie di attualità o di interesse pubblico
    • Non indicare gli URL specifici da rimuovere
    • Confondere la deindicizzazione con la cancellazione del contenuto alla fonte
    • Non documentare l’irrilevanza o la non attualità della notizia

    Domande frequenti

    La deindicizzazione cancella la notizia dal sito?
    No. La deindicizzazione fa sì che il collegamento non compaia più tra i risultati di ricerca associati al tuo nome, ma la pagina resta online. Per rimuoverla del tutto occorre rivolgersi all’editore o al gestore del sito.
    Posso sempre ottenerla?
    No. Occorre bilanciare la tua riservatezza con l’interesse pubblico all’informazione: per fatti di attualità o relativi a personaggi pubblici la richiesta può essere legittimamente respinta.
    Cosa faccio se il motore di ricerca rifiuta?
    Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o agire in giudizio. È utile conservare la richiesta inviata e l’eventuale risposta negativa.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Articolo 19 L. 184/1983: Sospensione responsabilità genitoriale durante adottabilità

    Art. 19 L. 184/1983 – Sospensione responsabilità genitoriale durante adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

  • Art. 137 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario

    Art. 137 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nell' articolo 604 del codice di procedura penale , al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

  • Rottamazione quinquies: come si pagano le 54 rate, con esempio di piano

    In sintesi

    • Piano di rimborso fino a 54 rate bimestrali con ultima rata entro il 2035
    • Ogni rata deve rispettare un importo minimo stabilito dall’AdER
    • Si paga solo il capitale; sanzioni, interessi e aggio sono azzerati
    • Il debitore deve rinunciare ai giudizi pendenti per non decadere
    • L’AdER comunica l’ammontare dovuto entro i termini previsti dalla norma

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 disciplinano la procedura operativa della rottamazione-quinquies: il debitore versa il solo capitale e le spese di procedura in un massimo di 54 rate bimestrali, con chiusura nel 2035, dopo aver presentato domanda entro i termini fissati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Come funziona il piano di pagamento in 54 rate della rottamazione quinquies

    Il piano di pagamento della rottamazione-quinquies è uno degli elementi più innovativi rispetto alle edizioni precedenti: i commi 85-97 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) consentono di spalmare il debito residuo (solo capitale e spese esecutive) su un massimo di 54 rate bimestrali, per una durata complessiva di circa nove anni con chiusura nel 2035. Si tratta del piano di rateazione più lungo mai previsto in una rottamazione, pensato per rendere sostenibile anche posizioni debitorie storicamente elevate.

    La cadenza è bimestrale: le rate scadono ogni due mesi secondo un calendario che l’Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto contestualmente alla comunicazione di accoglimento della domanda. La norma prevede in genere un importo minimo per ciascuna rata, al di sotto del quale il piano non è ammesso: questo importo è determinato dall’AdER in base all’ammontare complessivo del debito definibile e al numero di rate scelte dal contribuente. Per i piani di importo ridotto, il numero di rate effettive sarà inferiore a 54.

    Il contribuente non è obbligato ad optare per il numero massimo di 54 rate: può scegliere un piano più breve, compatibilmente con la propria capacità di rimborso, ottenendo in ogni caso lo stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. La scelta va indicata al momento della presentazione della domanda. Una volta comunicato il piano dall’AdER, il debitore deve rispettarlo con precisione: il mancato pagamento anche di una sola rata oltre la tolleranza prevista dalla norma determina la decadenza automatica dal beneficio.

    Cosa sapere prima di scegliere il numero di rate

    • Massimo 54 rate bimestrali; piano più breve se il debito è ridotto
    • Importo minimo per rata: verificare la soglia comunicata da AdER
    • Prima rata in genere entro i termini indicati nella comunicazione di accoglimento
    • Rinuncia ai giudizi pendenti sul carico: condizione obbligatoria (comma 87)
    • Una sola rata non pagata nei termini comporta decadenza automatica

    Caso 1: Tizio, debito totale 54.000 euro, piano massimo 54 rate

    Scenario. Tizio ha cartelle rottamabili per un totale di capitale dovuto pari a 54.000 euro (IVA e IRPEF di varie annualità, affidamento 2008-2022, nessuna da accertamento). Sceglie il piano massimo di 54 rate bimestrali. Le spese di procedura, comunicate da AdER, ammontano a 540 euro. Il totale da versare è pertanto 54.540 euro.

    Come si legge in pratica. Dividendo 54.540 euro per 54 rate, la rata bimestrale di Tizio risulta di circa 1.010 euro ogni due mesi, pari a circa 505 euro al mese. Il piano si estende dal momento dell’accoglimento della domanda fino al 2035. Rispetto al debito lordo originario, che includeva sanzioni e interessi stimati in circa 32.000 euro, il risparmio complessivo supera il 37% dell’esposizione totale.

    Riepilogo Caso 1

    • Capitale rottamabile: 54.000 euro
    • Spese di procedura: 540 euro
    • Totale da versare: 54.540 euro
    • Rata bimestrale (piano 54 rate): circa 1.010 euro
    • Risparmio su sanzioni e interessi: circa 32.000 euro

    Caso 2: Caia, debito totale 12.000 euro, piano ridotto a 20 rate

    Scenario. Caia ha un debito residuo rottamabile di 12.000 euro (contributi INPS Gestione Separata 2016-2019, affidamento 2018-2021). Le spese esecutive comunicate da AdER sono pari a 120 euro. Caia valuta che una rata bimestrale di circa 1.000 euro sia sostenibile per il proprio budget e sceglie un piano di 12 rate bimestrali anziché il massimo, chiudendo in anticipo entro due anni.

    Come si legge in pratica. Con 12 rate da circa 1.010 euro, Caia estingue l’intera posizione in due anni, liberandosi prima delle pendenze previdenziali e ottenendo comunque lo stralcio di sanzioni civili e somme aggiuntive per circa 3.600 euro. La norma non impone il piano massimo: la scelta del numero di rate è libera entro il tetto di 54. Caia deve solo verificare che la rata scelta non scenda sotto l’importo minimo fissato da AdER per la sua posizione.

    Riepilogo Caso 2

    • Capitale rottamabile: 12.000 euro (contributi INPS)
    • Spese di procedura: 120 euro
    • Piano scelto: 12 rate bimestrali (chiusura in 2 anni)
    • Rata bimestrale: circa 1.010 euro
    • Stralcio sanzioni civili e somme aggiuntive: circa 3.600 euro

    Caso 3: Sempronio, debito elevato 180.000 euro, piano 54 rate

    Scenario. Sempronio è titolare di una SRL con carichi tributari rottamabili per un capitale complessivo di 180.000 euro, affidati tra il 2005 e il 2023. Le spese esecutive sono stimate in 1.800 euro. Sempronio sceglie il piano massimo di 54 rate per contenere il carico mensile. Ha giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) per alcune delle stesse cartelle e deve valutare la rinuncia ai ricorsi.

    Come si legge in pratica. Il piano di Sempronio prevede una rata bimestrale di circa 3.366 euro (181.800 / 54). Cruciale è la valutazione strategica sui giudizi pendenti: la norma (comma 87) impone la rinuncia a tutti i ricorsi che riguardano i carichi inclusi nella rottamazione. Se le probabilità di vittoria in giudizio sono basse, la rottamazione conviene; in caso contrario, occorre selezionare quali carichi includere e quali escludere. Il risparmio su sanzioni e interessi è stimato in oltre 90.000 euro.

    Riepilogo Caso 3

    • Capitale rottamabile: 180.000 euro
    • Spese di procedura: 1.800 euro
    • Rata bimestrale (piano 54 rate): circa 3.366 euro
    • Rinuncia ai ricorsi pendenti: obbligatoria per i carichi inclusi
    • Risparmio stimato su sanzioni e interessi: oltre 90.000 euro

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come funziona il piano in 54 rate della rottamazione quinquies?

    Il debitore sceglie, al momento della domanda, quante rate bimestrali vuole (fino a un massimo di 54). L’AdER calcola l’importo di ciascuna rata dividendo il totale dovuto (solo capitale e spese di procedura) per il numero di rate scelto. Il piano si estende fino al 2035 nel caso del massimo di 54 rate. Non sono dovuti interessi di dilazione sulla rateazione.

    Esistono interessi sulle rate della rottamazione quinquies?

    La norma prevede il versamento del solo capitale e delle spese di procedura. Sulle rate bimestrali non sono applicati interessi di dilazione, a differenza dei piani di rateazione ordinari. È questo uno dei vantaggi qualificanti della definizione agevolata rispetto alla rateazione standard.

    Posso scegliere un piano più breve di 54 rate?

    Sì. Il numero di 54 rate è il massimo consentito, non un obbligo. Il contribuente può indicare in domanda un numero inferiore di rate, compatibilmente con il rispetto dell’importo minimo per rata stabilito dall’AdER. Un piano più breve comporta rate più alte ma una chiusura anticipata della posizione.

    Cosa succede se non pago una rata nei termini?

    Il mancato pagamento anche di una sola rata oltre i termini di tolleranza previsti dalla norma determina la decadenza automatica dal beneficio della rottamazione. Il debito torna esigibile per il suo importo integrale, al netto di quanto già versato, con ripristino di sanzioni e interessi. Occorre quindi pianificare con attenzione la sostenibilità del piano.

    Quando ricevo il piano di pagamento dall'AdER?

    L’Agenzia delle entrate-Riscossione, in genere, comunica l’ammontare dovuto e il calendario delle rate entro i termini stabiliti dalla norma attuativa, che in base alle prassi precedenti avviene alcuni mesi dopo la scadenza per la presentazione delle domande. Il contribuente deve attendere tale comunicazione prima di effettuare qualsiasi versamento.

  • Art. 139 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    Art. 139 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nell' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell' articolo 69 del codice penale , la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

  • Art. 271 TUEL – Articolo 271

    Art. 271 TUEL – Articolo 271

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

    2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

    3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

  • Credito d’imposta investimenti 2026: chi ne ha diritto e come si usa, caso

    In sintesi

    • Proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti ex art. 1, c. 44, L. 232/2016
    • Modifica testuale: ‘2024 e 2025’ diventa ‘2024, 2025 e 2026’ nel testo di riferimento
    • Decorrenza: 1° gennaio 2026
    • Il regime sostanziale rimane quello stabilito dalla legge di bilancio 2017
    • Verificare con il professionista le condizioni specifiche del credito prorogato

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 15 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) proroga al periodo d’imposta 2026 il regime del credito d’imposta per investimenti previsto dall’art. 1, comma 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), modificando le parole ‘2024 e 2025’ con ‘2024, 2025 e 2026′. La proroga estende l’applicabilita’ del regime al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 15 LB26: proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti.

    La proroga del credito d'imposta investimenti al 2026

    Il comma 15 della legge di bilancio 2026 estende al periodo d’imposta 2026 un regime agevolativo gia’ operativo. La tecnica normativa e’ quella della sostituzione testuale: le parole ‘2024 e 2025’ presenti nell’art. 1, comma 44, secondo periodo, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) vengono sostituite con ‘2024, 2025 e 2026′, includendo cosi’ il nuovo anno nella finestra temporale di applicabilita’ del credito.

    Il regime prorogato e’ quello disciplinato dalla legge di bilancio 2017 per il credito d’imposta sugli investimenti. Le condizioni di accesso, le aliquote e le modalita’ di utilizzo del credito restano quelle stabilite dalla norma originaria; il comma 15 si limita ad estendere la finestra temporale senza modificare i parametri sostanziali dell’agevolazione. Per i dettagli delle condizioni e’ necessario fare riferimento alla disciplina della legge di bilancio 2017 e ai suoi decreti attuativi.

    L’intervento e’ rilevante per le imprese che avevano gia’ pianificato investimenti nel 2026 contando sulla proroga, o che hanno investimenti pluriennali in corso. Il professionista fiscale puo’ verificare se gli investimenti specifici dell’impresa rientrano nel perimetro del regime prorogato e calcolare l’ammontare del credito spettante per il periodo d’imposta 2026.

    Requisiti e adempimenti principali

    • Verificare di rientrare tra i soggetti beneficiari del regime ex L. 232/2016
    • Accertare che l’investimento rientri nel perimetro del credito prorogato
    • Il periodo d’imposta rilevante e’ quello in corso al 1° gennaio 2026
    • Conservare la documentazione dell’investimento (fatture, contratti, quietanze)
    • Indicare il credito nella dichiarazione dei redditi secondo le istruzioni vigenti

    Caso 1: Tizio, imprenditore individuale nel settore commercio

    Scenario. Tizio gestisce un’impresa individuale nel commercio al dettaglio. Nel 2026 intende effettuare un investimento in attrezzatura informatica per la gestione del magazzino, per un importo di circa 30.000 euro. Aveva gia’ usufruito del regime nella versione precedente e vuole verificare se la proroga introdotta dal comma 15 della legge di bilancio 2026 gli consenta di accedere al credito anche per questo esercizio.

    Come si legge in pratica. La proroga del comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, quindi Tizio potrebbe rientrare nel perimetro, a condizione che l’investimento soddisfi le condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2017. Il credito d’imposta spettante dipende dall’aliquota prevista dal regime originario per la tipologia di bene. Tizio deve confrontarsi con il proprio commercialista per verificare la classificazione del bene, il rispetto delle condizioni formali e il corretto utilizzo del credito in compensazione nel modello F24.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento previsto: 30.000 euro in attrezzatura informatica
    • Regime applicabile: art. 1, c. 44, L. 232/2016 prorogato al 2026
    • Verifica necessaria: classificazione del bene nel perimetro agevolato
    • Modalita’ di fruizione: compensazione nel modello F24
    • Azione consigliata: confronto con il commercialista prima dell’acquisto

    Caso 2: Caia, SRL nel settore dei servizi

    Scenario. Caia e’ amministratrice di una SRL che offre servizi professionali. Nel 2026 la societa’ prevede un investimento in software gestionale e server propri per circa 80.000 euro, con consegna e messa in funzione entro il 31 dicembre 2026. La societa’ non ha mai fruito del credito e vuole capire se rientra nel regime prorogato dal comma 15 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. La proroga consente alle imprese di verificare l’accesso al regime nel 2026 alle stesse condizioni degli anni precedenti. Per Caia, la verifica centrale riguarda se i beni (software e server) rientrino nel perimetro agevolato dalla legge di bilancio 2017. In caso affermativo, il credito d’imposta sarebbe fruibile in compensazione, con impatto diretto sulla liquidita’ aziendale. La SRL deve indicare il credito nel modello Redditi SC per il 2026 e conservare la documentazione probatoria dell’investimento.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento previsto: 80.000 euro in software e server
    • Proroga applicabile: comma 15 L. 199/2025 per il 2026
    • Verifica: ammissibilita’ dei beni immateriali e materiali nel regime
    • Fruizione: compensazione F24, riportabile se eccede il debito dell’anno
    • Documentazione: fatture, contratti di acquisto, verbali di collaudo

    Caso 3: Sempronio, SNC con investimento pianificato a fine 2026

    Scenario. Sempronio e’ socio di una SNC nel settore edile. La SNC pianifica l’acquisto di un macchinario di sollevamento del valore di 120.000 euro per il quarto trimestre 2026. Il socio si interroga se, con la proroga introdotta dal comma 15 della legge di bilancio 2026, l’investimento possa beneficiare del credito d’imposta e in quale periodo d’imposta maturera’ il diritto.

    Come si legge in pratica. Il comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, pertanto un investimento effettuato entro il 31 dicembre 2026 rientrerebbe temporalmente nell’agevolazione, a condizione che il bene sia classificabile nel perimetro del regime originario. Per la SNC, il credito concorre alla determinazione dell’imposta dovuta dai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Sempronio deve verificare con il commercialista la natura del bene, la data di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini fiscali e le modalita’ di ripartizione del credito tra i soci.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento previsto: 120.000 euro (macchinario di sollevamento)
    • Periodo rilevante: esercizio 2026 (entro 31 dicembre 2026)
    • Soggetto: SNC – credito attribuito ai soci in quota proporzionale
    • Verifica: classificazione del bene nel regime ex L. 232/2016
    • Azione necessaria: consulenza prima dell’acquisto per confermare l’accesso

    Quando conviene una verifica

    Il regime prorogato ripropone le condizioni della legge di bilancio 2017: verifica con un esperto se il tuo investimento rientra nel perimetro. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa cambia con la proroga del credito d'imposta investimenti al 2026?

    Il comma 15 della legge di bilancio 2026 estende al periodo d’imposta 2026 il regime del credito d’imposta sugli investimenti previsto dall’art. 1, comma 44, secondo periodo, della L. 232/2016. La modifica e’ esclusivamente temporale: le condizioni sostanziali, le aliquote e il perimetro dei beni agevolabili non vengono modificati dal comma 15 e restano quelli del regime originario della legge di bilancio 2017.

    Il credito d'imposta investimenti 2026 si puo' usare in compensazione?

    Le modalita’ di utilizzo del credito restano quelle stabilite dal regime originario ex L. 232/2016. In generale i crediti d’imposta sugli investimenti sono fruibili in compensazione tramite modello F24, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui l’investimento e’ effettuato o dall’anno di entrata in funzione del bene, secondo le regole specifiche del regime. Il professionista puo’ indicare le finestre e le eventuali limitazioni di utilizzo per la specifica tipologia di investimento.

    Un lavoratore autonomo con partita IVA puo' accedere al credito d'imposta investimenti 2026?

    Il regime ex L. 232/2016, a cui il comma 15 fa riferimento, riguarda i soggetti che producono reddito d’impresa. I lavoratori autonomi che producono esclusivamente reddito di lavoro autonomo – professionisti, artisti, collaboratori – non rientrano di norma nel perimetro. Il titolare di partita IVA che svolge attivita’ d’impresa (es. commerciante, artigiano) puo’ invece verificare l’accesso. La classificazione fiscale dell’attivita’ e’ determinante: il commercialista puo’ chiarire la posizione.

    Entro quando va effettuato l'investimento per rientrare nella proroga 2026?

    Il comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, che per la generalita’ dei soggetti coincide con l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L’investimento deve quindi essere effettuato entro tale data per rientrare temporalmente nell’agevolazione. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, rileva il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2026.

    Il credito d'imposta investimenti 2026 si cumula con il super-ammortamento del comma 427?

    Il comma 15 non disciplina espressamente il cumulo con il super-ammortamento introdotto dal comma 427. Quest’ultimo rinvia al decreto attuativo le regole di cumulo con altri incentivi. Non e’ quindi possibile affermare con certezza l’accessibilita’ contemporanea dei due strumenti: e’ indispensabile attendere il decreto attuativo e confrontarsi con il professionista prima di pianificare un investimento che miri ad utilizzarli entrambi.