Indice
La guida
In sintesi
- In generale no: per l’Agenzia delle Entrate il costo del trasporto in ambulanza non è una spesa sanitaria detraibile (circolare 108/1996, richiamata dalla circolare 14/E del 2023).
- Sì per le persone con disabilità: il trasporto in autoambulanza di una persona con disabilità è una spesa di accompagnamento, da indicare nel rigo E3 del 730, con detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia.
- Le prestazioni sanitarie durante il trasporto (medico, infermiere) si detraggono sempre come spese sanitarie nel rigo E1, con la franchigia di 129,11 euro, se risultano dal documento di spesa.
- Trasporto del disabile con ONLUS o Comune: detraibile nel rigo E3 se c’è fattura o ricevuta del servizio.
- Pagamento: conviene pagare con carta o bonifico; il contante è ammesso solo per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Il trasporto in ambulanza è detraibile?
Chiamare un’ambulanza privata o farsi riportare a casa dopo una dimissione può costare anche alcune centinaia di euro. La risposta dell’Agenzia delle Entrate distingue due situazioni.
Regola generale. Nella raccolta della prassi sulle spese detraibili (circolare 14/E del 19 giugno 2023) l’Agenzia ribadisce che «non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto» (circolare 108 del 3 maggio 1996, risposta 2.4.1). Quindi il solo servizio di trasporto non si detrae, mentre la parte che remunera prestazioni sanitarie (medico o infermiere a bordo) va nel rigo E1 insieme alle altre spese sanitarie.
Persona con disabilità. Le istruzioni del 730/2026 elencano tra le spese per i mezzi di accompagnamento delle persone con disabilità «le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità». In questo caso l’intero costo del trasporto va nel rigo E3 e la detrazione del 19% spetta sull’intero importo, senza franchigia. Le prestazioni sanitarie fatte durante il trasporto restano spese sanitarie del rigo E1, con la franchigia di 129,11 euro.
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
| Situazione | Detraibile? | Dove nel 730 |
|---|---|---|
| Trasporto in ambulanza di una persona senza disabilità riconosciuta | No, per il costo del trasporto | – |
| Prestazioni di medico o infermiere durante il trasporto (indicate nel documento) | Sì, 19% oltre la franchigia di 129,11 euro | Rigo E1 |
| Trasporto in autoambulanza di una persona con disabilità | Sì, 19% sull’intero importo | Rigo E3 |
| Trasporto del disabile fatto da una ONLUS con fattura, o dal Comune | Sì, 19% sull’intero importo | Rigo E3 |
| Trasporto gratuito a carico del SSN | Nessuna spesa da indicare | – |
| Spesa rimborsata da assicurazione o fondo sanitario | No, per la parte rimborsata | – |
Chi è persona con disabilità ai fini del rigo E3
Per le istruzioni del 730 è persona con disabilità chi ha ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica della legge 104/1992 o da altre commissioni mediche pubbliche che certificano l’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Rientrano quindi anche gli invalidi civili, per esempio l’anziano ultrasessantacinquenne con invalidità riconosciuta. Le condizioni si possono attestare anche con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La spesa si detrae da chi la sostiene, per sé o per un familiare fiscalmente a carico. Sulle altre spese per persone con disabilità vedi la guida su spese sanitarie e ausili per disabili (detrazione 19% senza franchigia).
Trasporto con associazioni di volontariato, Croce Rossa e Comune
Per la persona con disabilità è detraibile nel rigo E3 anche il trasporto effettuato da una ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio, o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili, come il Comune (circolare 14/E del 2023). Se il trasporto riguarda una persona senza disabilità riconosciuta, il costo del servizio resta non detraibile anche quando lo effettua un’associazione: si detraggono solo le eventuali prestazioni sanitarie indicate nel documento.
Pagamento in contanti: si può detrarre?
Dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se la spesa è pagata con bonifico, carta, bancomat o altri sistemi tracciabili. Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che si possono pagare anche in contanti. Per il trasporto in ambulanza, che spesso è svolto da associazioni o ditte private, conviene pagare in modo tracciabile e farselo annotare sulla ricevuta.
Esempio pratico
-
Tizio, invalido civile riconosciuto, viene accompagnato in autoambulanza a una visita specialistica da una cooperativa privata. La fattura è di 300 euro: 250 euro per il trasporto e 50 euro per l’assistenza infermieristica a bordo, pagata con carta. I 250 euro vanno nel rigo E3 (detrazione di 47,50 euro, il 19% dell’intero importo); i 50 euro vanno nel rigo E1 con le altre spese sanitarie, e il 19% si calcola sulla parte del totale del rigo E1 che supera 129,11 euro.
Documenti necessari
- Fattura o ricevuta del servizio di trasporto, con la distinzione delle eventuali prestazioni sanitarie
- Prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta del POS) o annotazione sulla ricevuta
- Certificazione della disabilità (Commissione legge 104, invalidità civile) o dichiarazione sostitutiva, per il rigo E3
- Eventuale documentazione di rimborsi da assicurazione o fondo sanitario
Caso 1 – Tizio: dimissione in ambulanza senza disabilità
Scenario. Tizio, 58 anni, senza disabilità riconosciuta, viene dimesso dall’ospedale e riportato a casa con un’ambulanza privata. Paga 180 euro con carta per il solo trasporto, senza prestazioni sanitarie indicate in fattura.
Come si applica. Per l’Agenzia delle Entrate il costo del trasporto in ambulanza non è una spesa sanitaria: i 180 euro non si detraggono. Se la fattura avesse indicato a parte una prestazione infermieristica, quella parte sarebbe andata nel rigo E1.
In pratica
- Il solo trasporto non si detrae se il paziente non ha una disabilità riconosciuta.
- Chiedi che la fattura distingua le prestazioni sanitarie eventualmente svolte a bordo.
Caso 2 – Caio: trasporto del padre invalido a carico
Scenario. Il padre di Caio, 84 anni, ha un’invalidità civile riconosciuta ed è fiscalmente a carico di Caio. Nel 2025 viene trasportato più volte in autoambulanza per le terapie, da un’associazione che rilascia regolare ricevuta: in tutto 400 euro, pagati da Caio con bonifico.
Come si applica. Il trasporto in autoambulanza di una persona con disabilità è una spesa di accompagnamento: Caio indica 400 euro nel rigo E3 e ottiene una detrazione del 19% sull’intero importo, cioè 76 euro, senza franchigia.
In pratica
- Il documento di spesa può essere intestato al padre a carico; Caio conserva la prova di aver pagato.
- Serve la certificazione dell’invalidità (o una dichiarazione sostitutiva).
- Nel rigo E3 non si applica la franchigia di 129,11 euro.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 – Agenzia delle Entrate (rigo E3 e Appendice, spese sanitarie per persone con disabilità)
- Circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 19 giugno 2023 (spese sanitarie e spese per persone con disabilità)
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Domande frequenti
Il trasporto in ambulanza è detraibile nel 730?
Solo per le persone con disabilità riconosciuta: in quel caso va nel rigo E3 con detrazione del 19% sull’intero importo. Per gli altri il costo del trasporto non è detraibile; si detraggono solo le prestazioni sanitarie svolte durante il trasporto, nel rigo E1.
Le prestazioni dell’infermiere o del medico sull’ambulanza si detraggono?
Sì, come spese sanitarie nel rigo E1, con la franchigia di 129,11 euro, purché risultino dal documento emesso da chi ha svolto il servizio.
Il trasporto in ambulanza di un invalido ultrasessantacinquenne è detraibile?
Sì, se l’invalidità è stata riconosciuta da una commissione medica pubblica (legge 104 o invalidità civile): la spesa va nel rigo E3, senza franchigia.
Il trasporto fatto da un’associazione di volontariato è detraibile?
Per la persona con disabilità sì, nel rigo E3, se l’associazione (per esempio una ONLUS) rilascia fattura o ricevuta del servizio; lo stesso vale per il trasporto fatto dal Comune. Per chi non ha una disabilità riconosciuta il costo del trasporto non si detrae.
Posso detrarre il trasporto in ambulanza pagato in contanti?
Il contante è ammesso solo per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Negli altri casi la detrazione del 19% richiede un pagamento tracciabile: conviene usare carta o bonifico.
Il trasporto per dialisi o chemioterapia è detraibile?
Se la persona trasportata ha una disabilità riconosciuta e il trasporto avviene in autoambulanza, la spesa va nel rigo E3. Altrimenti il costo del trasporto non è detraibile.
Se il trasporto in ambulanza è gratuito a carico del SSN, cosa indico?
Niente: se non hai pagato nulla non c’è spesa da indicare. Le spese rimborsate da assicurazioni o fondi sanitari non si detraggono per la parte rimborsata.
Quanto tempo devo conservare la ricevuta dell’ambulanza?
Fino a quando l’Agenzia delle Entrate può controllare la dichiarazione, cioè di norma fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: fattura o ricevuta, prova del pagamento e certificazione della disabilità.
Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.