Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Spesa sanitaria al 19%: il trasporto in ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1 del Modello 730.
- Franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% si calcola sulla parte di spesa sanitaria complessiva che supera 129,11 euro.
- Prestazioni del personale incluse: le prestazioni rese dal personale sanitario durante il trasporto (infermieri, soccorritori) concorrono alla spesa detraibile.
- Pagamento tracciabile: per le strutture private non accreditate al SSN la detrazione richiede un metodo di pagamento tracciabile (bonifico, carta, ecc.).
- Rimborsi esclusi: se la spesa è stata rimborsata dal SSN, da un’assicurazione sanitaria o dal datore di lavoro, non si può detrarre.
Il trasporto in ambulanza è una spesa sanitaria
Chiamare un’ambulanza può costare anche diverse centinaia di euro, specialmente se il servizio è fornito da un’associazione privata o da una cooperativa. In molti si chiedono se questa spesa possa essere recuperata nella dichiarazione dei redditi. La risposta è sì: il trasporto in ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 prevedono che le spese sanitarie, indicate nel rigo E1, diano diritto a una detrazione del 19%, calcolata sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Il termine ‘spese sanitarie’ comprende una gamma ampia di prestazioni, tra cui il trasporto effettuato con mezzi di soccorso da soggetti autorizzati.
La detrazione vale anche per le prestazioni del personale sanitario — infermieri, tecnici del 118, operatori di soccorso — che accompagnano il paziente durante il trasporto. Queste prestazioni fanno parte del servizio e sono incluse nel documento di spesa emesso dal soggetto che ha fornito il trasporto.
Un aspetto da non trascurare riguarda il pagamento. Se l’ambulanza appartiene a una struttura pubblica o privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione spetta anche se hai pagato in contanti. Se invece il soggetto non è accreditato al SSN, dal 2020 è obbligatorio pagare con metodo tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito) per poter detrarre la spesa.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Tipo di agevolazione | Detrazione IRPEF 19% |
| Rigo del 730 | E1 (spese sanitarie) |
| Franchigia | 129,11 euro (sulla spesa sanitaria complessiva del rigo E1) |
| Limite massimo di spesa | Nessun tetto per le spese sanitarie ordinarie |
| Pagamento tracciabile | Obbligatorio per strutture private non accreditate al SSN |
| Strutture pubbliche o accreditate SSN | Pagamento in contanti ammesso |
| Spese rimborsate da SSN o assicurazione | Non detraibili |
Esempio pratico
-
Tizio ha avuto un incidente domestico e ha chiamato un’ambulanza privata (non accreditata SSN). La fattura è di 450 euro, pagata con bonifico. Nel corso dell’anno Tizio ha altre spese sanitarie per 200 euro (visite mediche). Il totale del rigo E1 è 650 euro. La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente 129,11 euro: 650 – 129,11 = 520,89 euro. La detrazione spettante è 520,89 × 19% = 98,97 euro.
Documenti necessari
- Fattura o ricevuta fiscale emessa dall’associazione o cooperativa che ha fornito il trasporto in ambulanza
- Ricevuta di pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, scontrino POS) per le strutture private non accreditate SSN
- Documentazione medica che giustifica il trasporto (referto del pronto soccorso, cartella clinica) — non obbligatoria ma utile in caso di controllo
- Eventuale documentazione di rimborso (per escludere le spese già rimborsate)
Caso 1 — Tizio: trasporto con associazione di volontariato privata
Scenario. Tizio, 58 anni, ha avuto un malore improvviso. I familiari hanno chiamato un’associazione di volontariato che gestisce un servizio di ambulanze private, non convenzionata con il SSN. Il servizio è costato 380 euro, pagati con carta di credito. Tizio non ha altre spese sanitarie nel 2025 oltre a questa.
Come si applica. La spesa di 380 euro è una spesa sanitaria detraibile nel rigo E1. Poiché l’associazione non è accreditata al SSN, il pagamento deve essere tracciabile: il pagamento con carta di credito soddisfa questo requisito. La detrazione del 19% si calcola sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro: 380 – 129,11 = 250,89 euro. La detrazione è 250,89 × 19% = 47,67 euro.
In pratica
- Conservare la fattura emessa dall’associazione e la ricevuta del pagamento con carta.
- Se non si hanno altre spese sanitarie nell’anno, la franchigia di 129,11 euro si applica interamente su questa spesa.
- Se il SSN o un’assicurazione avesse rimborsato anche solo una parte della spesa, quella parte non va indicata nel rigo E1.
Caso 2 — Caio: trasporto del padre anziano da struttura pubblica
Scenario. Il padre di Caio, 84 anni, è stato trasportato in ambulanza del 118 (servizio pubblico) all’ospedale. La famiglia ha ricevuto un ticket di 180 euro per il servizio. Il padre è fiscalmente a carico di Caio. Nel 2025 Caio ha già detratto 320 euro di altre spese sanitarie per il padre.
Come si applica. Il ticket per il trasporto in ambulanza del 118 è una spesa sanitaria detraibile al rigo E1 in quanto resa da struttura pubblica. Poiché è una struttura pubblica, il pagamento in contanti è ammesso. Caio somma le spese sanitarie del padre: 320 + 180 = 500 euro. La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente 129,11 euro: 500 – 129,11 = 370,89 euro. La detrazione è 370,89 × 19% = 70,47 euro. La detrazione spetta a Caio perché il padre è fiscalmente a carico.
In pratica
- Il documento di spesa deve essere intestato a Caio (genitore che sostiene la spesa) o al padre fiscalmente a carico.
- Se il padre non è a carico di Caio ma è portatore di patologie esenti, si applica la regola del rigo E2 (spese per familiari non a carico con patologie esenti).
- La franchigia di 129,11 euro si calcola una sola volta sulla somma di tutte le spese sanitarie del rigo E1, non per ogni singola voce.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Il trasporto in ambulanza si detrae sempre, o ci sono condizioni?
Si detrae come spesa sanitaria al 19%, ma occorre che la spesa sia rimasta a carico del contribuente (non rimborsata da SSN, assicurazione o datore di lavoro) e, per le strutture private non accreditate, che il pagamento sia stato tracciabile.
Quanto si risparmia con la detrazione del trasporto in ambulanza?
La detrazione è il 19% della spesa che supera la franchigia complessiva di 129,11 euro sul rigo E1. Se il trasporto è costato 400 euro e non ci sono altre spese sanitarie, la detrazione è (400 – 129,11) × 19% = 51,47 euro circa.
Le prestazioni dell'infermiere sull'ambulanza si detraggono?
Sì. Le prestazioni del personale sanitario durante il trasporto fanno parte del servizio e sono incluse nella spesa detraibile, purché risultino dal documento emesso dal soggetto che ha fornito il servizio di trasporto.
Il trasporto per dialisi o chemioterapia è detraibile?
Sì. Il trasporto verso strutture sanitarie per cure continuative (dialisi, chemioterapia, radioterapia) è anch’esso una spesa sanitaria detraibile al 19% nel rigo E1, alle stesse condizioni del trasporto in ambulanza.
Se l'ambulanza è stata chiamata dal Comune o dalla guardia medica, la spesa è detraibile?
Dipende dal soggetto che ha emesso la fattura. Se la spesa è stata sostenuta e pagata dal contribuente, è detraibile. Se il servizio era completamente gratuito (a carico del SSN), non vi è spesa da indicare.
Devo conservare la documentazione di trasporto anche se non ho avuto ricovero?
Sì. La fattura o ricevuta del servizio di ambulanza e la prova del pagamento tracciabile (per strutture private) vanno conservate per almeno cinque anni dall’invio della dichiarazione, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Domande frequenti
Il trasporto in ambulanza si detrae sempre, o ci sono condizioni?
Si detrae come spesa sanitaria al 19%, ma occorre che la spesa sia rimasta a carico del contribuente (non rimborsata da SSN, assicurazione o datore di lavoro) e, per le strutture private non accreditate, che il pagamento sia stato tracciabile.
Quanto si risparmia con la detrazione del trasporto in ambulanza?
La detrazione è il 19% della spesa che supera la franchigia complessiva di 129,11 euro sul rigo E1. Se il trasporto è costato 400 euro e non ci sono altre spese sanitarie, la detrazione è (400 - 129,11) × 19% = 51,47 euro circa.
Le prestazioni dell'infermiere sull'ambulanza si detraggono?
Sì. Le prestazioni del personale sanitario durante il trasporto fanno parte del servizio e sono incluse nella spesa detraibile, purché risultino dal documento emesso dal soggetto che ha fornito il servizio di trasporto.
Il trasporto per dialisi o chemioterapia è detraibile?
Sì. Il trasporto verso strutture sanitarie per cure continuative (dialisi, chemioterapia, radioterapia) è anch'esso una spesa sanitaria detraibile al 19% nel rigo E1, alle stesse condizioni del trasporto in ambulanza.
Se l'ambulanza è stata chiamata dal Comune o dalla guardia medica, la spesa è detraibile?
Dipende dal soggetto che ha emesso la fattura. Se la spesa è stata sostenuta e pagata dal contribuente, è detraibile. Se il servizio era completamente gratuito (a carico del SSN), non vi è spesa da indicare.
Devo conservare la documentazione di trasporto anche se non ho avuto ricovero?
Sì. La fattura o ricevuta del servizio di ambulanza e la prova del pagamento tracciabile (per strutture private) vanno conservate per almeno cinque anni dall'invio della dichiarazione, in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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