Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Delega per ritiro documenti e pacchi: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La delega è l’atto con cui una persona (delegante) autorizza un’altra (delegato) a compiere per suo conto un’attività, come ritirare un documento o un pacco. Va firmata dal delegante e accompagnata dalla copia del documento d’identità.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per far ritirare qualcosa a un’altra persona
    Forma
    Scritta, con copia documenti d’identità
    Invio consigliato
    Consegna a mano al delegato
    Riferimenti
    Prassi amministrativa; art. 1387 ss. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La delega è una semplice autorizzazione scritta con cui si incarica una persona di fiducia di compiere, al proprio posto, un’attività materiale: ritirare un certificato, un pacco, una raccomandata, un referto medico, un documento presso un ufficio. È lo strumento quotidiano più diffuso e nella maggior parte dei casi non richiede alcuna formalità particolare.

    Perché sia accettata, l’ente o l’ufficio richiede di norma che la delega sia firmata dal delegante e accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità di entrambi (delegante e delegato). Per atti più impegnativi (operazioni bancarie, vendite, rappresentanza in giudizio) non basta la delega: serve una vera e propria procura.

    Cosa deve contenere

    • Dati completi del delegante (nome, nascita, residenza, documento)
    • Dati completi del delegato
    • Oggetto preciso della delega (cosa si autorizza a ritirare/fare)
    • Eventuale ente o ufficio presso cui agire
    • Firma del delegante
    • Copia dei documenti d’identità allegati

    Fac-simile: delega

    Fac-simile da compilare
    DELEGA
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], documento di identità [TIPO E NUMERO] rilasciato da [ENTE] il [DATA],
    
    DELEGO
    
    il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME DEL DELEGATO], nato/a a [LUOGO] il [DATA], documento di identità [TIPO E NUMERO],
    
    a ritirare/compiere in mia vece, presso [ENTE / UFFICIO / SEDE], quanto segue: [INDICARE CON PRECISIONE, es. il certificato ___ / il pacco con codice ___ / il referto medico intestato al sottoscritto].
    
    La presente delega è valida limitatamente all'attività indicata.
    
    Allego copia del mio documento di identità e di quello del delegato.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    Firma del delegante [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Consegna la delega firmata al delegato, insieme alla fotocopia del tuo documento d’identità (e spesso anche di quella del delegato). Verifica in anticipo con l’ufficio se è previsto un modulo proprio o requisiti specifici: alcuni enti (banche, Poste per certi servizi, uffici giudiziari) richiedono formule particolari o l’autentica della firma.

    Mantieni la delega circoscritta all’attività concreta: evita formule generiche che autorizzino “qualsiasi operazione”. Per compiti che incidono sul patrimonio o impegnano giuridicamente (firmare contratti, riscuotere somme rilevanti) occorre una procura, non una semplice delega.

    Errori da evitare

    • Dimenticare la copia del documento d’identità del delegante
    • Delegare in modo troppo generico (‘per ogni necessità’)
    • Usare la delega per atti che richiedono una procura
    • Non datare e non firmare la delega

    Domande frequenti

    Serve l'autentica della firma sulla delega?
    Di norma no per le deleghe ordinarie (ritiro pacchi, certificati). Alcuni enti, però, richiedono firma autenticata o moduli specifici: conviene verificare prima.
    Che differenza c'è tra delega e procura?
    La delega autorizza a compiere un’attività materiale per conto di un altro; la procura conferisce il potere di rappresentare e impegnare giuridicamente il rappresentato (es. firmare contratti). Per gli atti importanti serve la procura.
    Devo allegare il documento del delegato?
    Spesso sì: molti uffici chiedono copia del documento sia del delegante sia del delegato. Verifica i requisiti dell’ente presso cui il delegato dovrà presentarsi.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 324-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    Art. 324-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.))

    45

  • Token e moneta elettronica tassati al 26% nel 2026: come funziona, esempio

    In sintesi

    • L’aliquota sui redditi da e-money token denominati in euro è il 26%, non il 33% ordinario.
    • Si applicano solo ai token il cui valore è ancorato all’euro con riserve integralmente in euro presso soggetti UE autorizzati.
    • La semplice conversione euro-token e il rimborso al valore nominale non generano plusvalenze o minusvalenze.
    • La norma richiama la categoria MiCAR ‘e-money token’ ex art. 3 par. 1 n. 7 reg. (UE) 2023/1114.
    • In vigore dal 1° gennaio 2026 (comma 28 L. 199/2025).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 28 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) aggiunge periodi all’art. 1, comma 24, della L. 207/2024 fissando al 26% l’aliquota sui redditi diversi derivanti da detenzione, cessione o impiego di e-money token denominati in euro ai sensi del reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR). La mera conversione tra euro e token e il rimborso al valore nominale non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza.

    Approfondimento normativo completo: Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali.

    E-money token e tassazione agevolata: la novità della legge di bilancio 2026

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce per la prima volta in Italia una tassazione differenziata per i token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro. Il comma 28 stabilisce che i redditi diversi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di questi strumenti siano tassati al 26% anziché all’aliquota ordinaria del 33% prevista per le criptovalute dal regime generale introdotto dalla legge di bilancio 2025.

    La norma è costruita attorno alla definizione europea di e-money token contenuta nel regolamento MiCAR (reg. UE 2023/1114): rientrano nell’ambito applicativo solo i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. I token agganciati ad altre valute o con riserve non conformi restano fuori dal perimetro agevolato.

    Un elemento di particolare rilievo pratico è la neutralità fiscale della conversione: la semplice operazione di scambiare euro con e-money token (o viceversa) e il rimborso al valore nominale non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza. Questo significa che un contribuente che usa un e-money token come mezzo di pagamento digitale senza mai generare un utile non deve dichiarare nulla per la mera detenzione e conversione.

    Cosa verificare per applicare il regime al 26%

    • Accertarsi che il token sia classificato come e-money token ai sensi dell’art. 3 par. 1 n. 7 del reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR).
    • Verificare che il token sia denominato in euro e che le riserve siano detenute integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati UE.
    • Distinguere le operazioni di mera conversione euro-token (neutrali) dalle cessioni che generano reddito diverso.
    • Classificare correttamente i proventi come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR.
    • Conservare la documentazione delle operazioni (estratti conto del portafoglio, conferme di transazione) per la dichiarazione dei redditi.

    Caso 1: Tizio, investitore che usa e-money token come riserva di liquidità

    Scenario. Tizio converte 10.000 euro in e-money token denominati in euro conformi a MiCAR e li detiene per sei mesi in un portafoglio digitale che remunera la giacenza con un rendimento dello 0,5% mensile. Al termine del semestre, Tizio riceve 300 euro di proventi e converte i token di ritorno in euro al valore nominale di partenza.

    Come si legge in pratica. La conversione iniziale (euro in token) e quella finale (token in euro al nominale) sono fiscalmente neutrali per effetto del comma 28 LB 2026: non generano plusvalenze né minusvalenze. I 300 euro di rendimento sono invece redditi diversi ex art. 67 TUIR e scontano l’aliquota del 26%, pari a 78 euro di imposta. Se i token fossero stati criptovalute ordinarie non conformi a MiCAR, l’aliquota sarebbe stata del 33%, con un’imposta di 99 euro. Il vantaggio del regime agevolato è di 21 euro su 300 euro di rendimento, un risparmio proporzionale che cresce con l’aumentare dei proventi.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento iniziale: 10.000 euro in e-money token conformi MiCAR
    • Proventi semestrali: 300 euro
    • Imposta al 26% (regime agevolato comma 28 LB 2026): 78 euro
    • Imposta al 33% (regime ordinario criptovalute): 99 euro
    • Risparmio per effetto del comma 28 LB 2026: 21 euro

    Caso 2: Caia, cessione di e-money token con realizzo di utile

    Scenario. Caia acquista e-money token conformi a MiCAR per un controvalore di 5.000 euro. Dopo tre mesi, per effetto di un’oscillazione del mercato secondario, cede i token a un terzo per 5.400 euro, realizzando una plusvalenza di 400 euro. Si tratta di una cessione a titolo oneroso, non di una mera conversione al nominale.

    Come si legge in pratica. La cessione a un prezzo superiore al costo di acquisto è un realizzo di plusvalenza, quindi non rientra nella neutralità prevista per le mere conversioni. I 400 euro di plusvalenza sono redditi diversi ex art. 67 TUIR e l’aliquota applicabile è il 26%, pari a 104 euro di imposta. Con il regime ordinario al 33%, l’imposta sarebbe stata di 132 euro. Caia deve dichiarare la plusvalenza nella propria dichiarazione dei redditi e conservare la documentazione dell’acquisto e della vendita per esibire la base di calcolo al fisco.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo di acquisto e-money token: 5.000 euro
    • Corrispettivo di cessione: 5.400 euro
    • Plusvalenza imponibile: 400 euro
    • Imposta al 26% (comma 28 LB 2026): 104 euro
    • Imposta al 33% (regime ordinario): 132 euro

    Caso 3: Sempronio, impiego di token per pagamento di servizi

    Scenario. Sempronio detiene 2.000 euro in e-money token conformi a MiCAR, acquistati alla pari. Li utilizza per pagare un servizio professionale del valore di 2.000 euro, cedendo i token all’emittente che li rimborsa al valore nominale per poi trasferire la somma al fornitore del servizio. Non vi è alcuna differenza tra il prezzo di acquisto e il valore al momento dell’utilizzo.

    Come si legge in pratica. L’operazione di rimborso al valore nominale è fiscalmente neutrale ai sensi del comma 28: non costituisce realizzo di plusvalenza né di minusvalenza. Sempronio non ha alcun reddito da dichiarare per questa operazione, purché il rimborso avvenga effettivamente al valore nominale. Se invece i token fossero stati ceduti sul mercato secondario a un prezzo superiore a 2.000 euro, la differenza sarebbe imponibile al 26%. Questo scenario illustra come l’e-money token conforme a MiCAR possa funzionare come strumento di pagamento digitale con impatto fiscale nullo sulla mera circolazione al nominale.

    Riepilogo Caso 3

    • Valore dei token al momento dell’acquisto: 2.000 euro
    • Valore del rimborso al nominale: 2.000 euro
    • Plusvalenza o minusvalenza: nessuna (operazione neutrale)
    • Imposta dovuta: zero
    • Condizione: rimborso avvenuto al valore nominale, non sul mercato secondario

    Quando conviene una verifica

    La classificazione MiCAR del tuo token è determinante per il regime fiscale applicabile. Consulta un esperto in fiscalità delle criptovalute.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Tutti i token stabili (stablecoin) rientrano nel regime al 26% del comma 28 LB 2026?

    No. Il comma 28 si applica esclusivamente agli e-money token ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 7 del regolamento MiCAR (reg. UE 2023/1114) denominati in euro, il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Gli asset-referenced token e le stablecoin ancorate ad altre valute o con riserve non conformi restano soggetti al regime ordinario delle criptovalute.

    Cosa si intende per 'mera conversione' che non genera plusvalenza?

    Il comma 28 LB 2026 stabilisce che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e e-money token denominati in euro, né il rimborso al valore nominale. In pratica, scambiare 1.000 euro con 1.000 unità di un e-money token al valore nominale e poi riscattarli alla pari non è un fatto fiscalmente rilevante. Lo è invece la cessione sul mercato secondario a un prezzo diverso dal nominale.

    Come si dichiara il reddito da e-money token nella dichiarazione dei redditi?

    I redditi da e-money token rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR. Vanno dichiarati nel quadro RT del modello Redditi PF con l’applicazione dell’aliquota del 26%. È necessario documentare il costo di acquisto, il corrispettivo di cessione o il provento percepito e le date delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate potrà fornire indicazioni operative più dettagliate in apposita circolare.

    Il regime al 26% vale anche per i proventi derivanti da staking o lending di e-money token?

    Il comma 28 LB 2026 richiama ‘redditi diversi e altri proventi’ derivanti da ‘detenzione, cessione o impiego’ degli e-money token. La locuzione ‘impiego’ è sufficientemente ampia da ricomprendere le operazioni di staking o lending, ma la qualificazione specifica dipende dalla struttura contrattuale del singolo prodotto. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire con apposita circolare la portata esatta del termine per le diverse forme di remunerazione.

    Se detengo sia criptovalute ordinarie sia e-money token, come gestisco la compensazione delle minusvalenze?

    Le minusvalenze realizzate su e-money token (tassati al 26%) e quelle su criptovalute ordinarie (al 33%) appartengono alla stessa categoria reddituale dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, ma l’applicazione di aliquote diverse pone questioni di compensazione che la norma non risolve espressamente. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se e come sia possibile compensare minusvalenze tra le due sotto-categorie. In assenza di chiarimenti, è prudente tenerle separate in sede dichiarativa.

  • Art. 308 D.Lgs. 209/2005 – Abuso di denominazione assicurativa

    Art. 308 D.Lgs. 209/2005 – Abuso di denominazione assicurativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione. 45

    2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156. 45

    3. L'IVASS determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.

    4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

    45

    4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

    45

  • Art. 344-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)

    Art. 344-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.

    2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

    3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

    4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.

    5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione.

    6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.

    ))

  • Articolo 100 TU Giustizia Tributaria: Conciliazione in udienza

    Art. 100 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione in udienza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

    2. All'udienza la corte di giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

    3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

    4. La corte di giustizia tributaria dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 5 TUPI: Potere di organizzazione

    Art. 5 TUPI: Potere di organizzazione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Potere di organizzazione ( Art.4 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito prima dall' art.3 del d.lgs n.546 del 1993 , successivamente modificato dall' art.9 del d.lgs n.396 del 1997 , e nuovamente sostituito dall' art.4 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

    Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro , nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 .

    Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 77-bis DPR 445/2000 – Applicazione di norme

    Art. 77-bis DPR 445/2000 – Applicazione di norme

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.

  • Art. 49 L. 633/1941

    Art. 49 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Tax free shopping 2026: come cambia il rimborso IVA per i turisti extra-UE

    In sintesi

    • Il rimborso IVA per turisti extra-UE resta disciplinato dall’art. 38-quater DPR 633/1972.
    • La novità è la validazione unica di tutte le fatture intestate allo stesso acquirente all’uscita doganale.
    • Le modalità operative sono demandate a un provvedimento congiunto Agenzia dogane-Agenzia entrate.
    • Il provvedimento deve essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026).
    • La norma richiama il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 934-937 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, introducono una procedura di validazione unica per tutte le fatture emesse ai sensi dell’articolo 38-quater DPR 633/1972 intestate allo stesso acquirente extra-UE al momento dell’uscita dal territorio doganale. Le modalità operative saranno definite con provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni dall’entrata in vigore.

    Approfondimento normativo completo: Commi 934-937 LB 2026: sgravio IVA viaggiatori extra-UE.

    Tax free shopping: la nuova procedura di validazione unica IVA

    Il tax free shopping consente ai viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea di acquistare beni in Italia senza pagare l’IVA, o di ottenerne il rimborso all’uscita dal territorio doganale. Il meccanismo è disciplinato dall’articolo 38-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. La legge di bilancio 2026, con i commi 934-937 della L. 199/2025, interviene sul procedimento di evasione delle richieste di rimborso, puntando a semplificarlo attraverso una validazione unica.

    La principale novità consiste nel fatto che tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-quater DPR 633/1972, intestate al medesimo acquirente extra-UE, potranno essere validate con un unico processo al momento dell’uscita dal territorio doganale. Fino ad oggi era necessario gestire separatamente ciascuna fattura emessa da ciascun esercente. La validazione unica riduce i tempi di attesa in dogana e semplifica l’esperienza per il turista e per l’operatore del settore.

    Le modalità operative non sono ancora definite, perché la norma demanda il dettaglio a un provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge. Il provvedimento dovrà anche rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, essendo coinvolti dati identificativi dei turisti e informazioni sugli acquisti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa sapere sul tax free shopping 2026

    • La normativa di riferimento resta l’art. 38-quater DPR 633/1972, integrato dai commi 934-937 LB 2026.
    • La validazione unica riguarda le fatture intestate allo stesso acquirente extra-UE.
    • Il processo si attiva contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
    • Il provvedimento congiunto delle Agenzie dovrà essere adottato entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026.
    • La norma non modifica il regime sostanziale dello sgravio IVA, solo la procedura di validazione.

    Caso 1: Tizio, turista statunitense in visita a Milano

    Scenario. Tizio è un cittadino statunitense che trascorre dieci giorni a Milano e acquista beni in cinque negozi diversi del centro storico, ottenendo cinque fatture ai sensi dell’art. 38-quater DPR 633/1972. Al momento della partenza dall’aeroporto vuole richiedere il rimborso IVA su tutti e cinque gli acquisti. Si chiede come la nuova procedura introdotta dai commi 934-937 LB 2026 cambierà la sua esperienza in dogana.

    Come si legge in pratica. Con la procedura previgente, Tizio avrebbe dovuto far validare ciascuna delle cinque fatture separatamente. Con la nuova procedura di validazione unica introdotta dal comma 934, tutte le fatture intestate a lui potranno essere validate con un solo processo all’uscita doganale. Questo riduce il tempo necessario allo sportello doganale e semplifica le operazioni. Tuttavia, il provvedimento attuativo congiunto delle Agenzie non è ancora stato pubblicato: fino alla sua emanazione, la procedura operativa concreta non è ancora definita. Tizio dovrà verificare le istruzioni aggiornate al momento della partenza.

    Riepilogo Caso 1

    • Acquisti: cinque fatture ex art. 38-quater DPR 633/1972 in cinque negozi diversi.
    • Novità: validazione unica di tutte le fatture al momento dell’uscita doganale.
    • Vantaggio atteso: riduzione dei tempi e semplificazione della procedura.
    • Stato attuativo: provvedimento congiunto Agenzie non ancora pubblicato (termine 120 gg).
    • Consiglio: verificare le istruzioni operative aggiornate prima della partenza.

    Caso 2: Caia, esercente di abbigliamento di lusso a Firenze

    Scenario. Caia gestisce una boutique a Firenze e serve una clientela internazionale extra-UE, emettendo regolarmente fatture ai sensi dell’art. 38-quater DPR 633/1972. Si chiede se la semplificazione introdotta dai commi 934-937 LB 2026 modifichi i suoi adempimenti come esercente e in che termini dovrà adeguare la propria procedura.

    Come si legge in pratica. La norma non modifica gli adempimenti sostanziali in capo all’esercente al momento della vendita: Caia continuerà a emettere la fattura ai sensi dell’art. 38-quater e a seguire le modalità già previste. La semplificazione operativa agisce nella fase doganale di uscita, non nella fase di emissione della fattura. L’esercente potrebbe però beneficiare indirettamente di una maggiore fluidità del processo, che rende l’esperienza del tax free shopping più attrattiva per i clienti extra-UE. Le nuove modalità operative saranno definite dal provvedimento congiunto Agenzia dogane-Agenzia entrate, da pubblicarsi entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026.

    Riepilogo Caso 2

    • Adempimento in fase di vendita: invariato (fattura ex art. 38-quater).
    • Novità operativa: si realizza nella fase doganale, non presso l’esercente.
    • Beneficio indiretto: processo più fluido, potenziale attrattività per la clientela.
    • Modalità operative: da definire con provvedimento congiunto entro 120 gg dal 1° gennaio 2026.
    • Consiglio: monitorare la pubblicazione del provvedimento per eventuali aggiornamenti procedurali.

    Caso 3: Sempronio, operatore doganale in un aeroporto internazionale

    Scenario. Sempronio lavora come operatore doganale in uno scalo internazionale e gestisce quotidianamente le richieste di rimborso IVA dei passeggeri extra-UE in partenza. Con l’introduzione della validazione unica prevista dai commi 934-937 LB 2026 si chiede in concreto cosa cambierà nella sua attività e quando.

    Come si legge in pratica. Il comma 934 prevede che la validazione possa riguardare tutte le fatture intestate al medesimo cessionario in un unico processo al momento dell’uscita doganale, anziché richiedere una validazione per ogni singola fattura. Per Sempronio, ciò si traduce in una procedura più snella per passeggeri con più acquisti da negozi diversi. Il sistema dovrà però rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, elemento esplicitamente richiamato dalla norma. Le specifiche tecniche e operative restano demandate al provvedimento congiunto delle Agenzie, non ancora emanato. Fino ad allora Sempronio continuerà ad applicare la procedura previgente.

    Riepilogo Caso 3

    • Novità operativa: validazione unica di tutte le fatture intestate allo stesso acquirente.
    • Effetto pratico atteso: riduzione dei passaggi per i passeggeri con acquisti multipli.
    • Vincolo esplicito: rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
    • Stato: provvedimento congiunto non ancora emanato; si continua con la procedura previgente.
    • Termine massimo per l’emanazione del provvedimento: 120 giorni dal 1° gennaio 2026.

    Quando conviene una verifica

    Per valutare gli impatti del nuovo regime tax free shopping sulla tua attività: Consulta un esperto in IVA e commercio internazionale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa prevede esattamente la nuova procedura di validazione unica per il tax free shopping?

    I commi 934-937 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono la possibilità di validare con un unico processo tutte le fatture emesse ai sensi dell’art. 38-quater DPR 633/1972 intestate allo stesso acquirente extra-UE, contestualmente all’uscita dal territorio doganale. Le modalità operative concrete saranno definite da un provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

    La norma modifica le condizioni per avere diritto al rimborso IVA da parte dei turisti extra-UE?

    No. I commi 934-937 non modificano il regime sostanziale dello sgravio IVA previsto dall’art. 38-quater DPR 633/1972. I presupposti soggettivi (domicilio o residenza fuori dall’Unione europea) e oggettivi (cessione di beni) restano invariati. L’intervento della legge di bilancio 2026 riguarda esclusivamente la procedura di evasione delle richieste di rimborso, con l’obiettivo di ottimizzare e semplificare il processo, non di ampliare o restringere la platea dei beneficiari.

    Entro quando sarà pubblicato il provvedimento congiunto delle Agenzie sul tax free shopping?

    La norma fissa un termine massimo di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2026. Il provvedimento dovrebbe quindi essere adottato entro la fine di aprile o inizio maggio 2026. Trattandosi di un termine ordinatorio e non perentorio, non sono previste sanzioni specifiche in caso di ritardo; tuttavia, fino all’emanazione del provvedimento, le modalità operative concrete della validazione unica non sono applicabili.

    Il tax free shopping riguarda anche i cittadini di paesi candidati all'adesione UE?

    La norma richiama il presupposto soggettivo dell’art. 38-quater DPR 633/1972, che si riferisce ai soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea. I cittadini di paesi terzi, inclusi quelli candidati all’adesione UE ma non ancora membri, possono in linea di principio accedere al tax free shopping se domiciliati o residenti al di fuori del territorio UE. I commi 934-937 non modificano questa definizione soggettiva; eventuali specifiche in merito potranno emergere dal provvedimento attuativo.

    L'operatore tax free (intermediario) è coinvolto dalla nuova procedura?

    La norma non menziona esplicitamente gli operatori tax free intermediari che gestiscono il rimborso per conto degli esercenti. Essa si rivolge alle Agenzie delle dogane e delle entrate per la definizione del processo di validazione unica. Il provvedimento congiunto che sarà emanato entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026 potrà chiarire se e in quale misura gli intermediari tax free siano coinvolti nel nuovo processo. Nel frattempo gli operatori dovranno continuare ad applicare le modalità operative previgenti.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale, Spettacoli e intrattenimenti e Regime IVA editoria.

  • Art. 135 Codice del Processo Amministrativo – Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

    Art. 135 Codice del Processo Amministrativo – Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

    a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2; g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z); h) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE; p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-bis); q-ter) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-ter); q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); q-sexies) le competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

  • Garanzie per le PMI 2026: come accedere al fondo con SACE, caso pratico

    In sintesi

    • Incremento dotazione: +1.400.000 euro/anno per il 2026 e il 2027 (comma 877).
    • Portafogli di finanziamenti: le risorse libere del Fondo PMI sono utilizzabili per garanzie su portafogli (comma 878).
    • Copertura massima: 70% dell’importo del finanziamento (comma 879-bis, immutato).
    • Sistema di monitoraggio: introdotto con decreto MEF sentiti i gestori; metodologia SACE per addizionalità (comma 880).
    • Norma in attesa di decreto attuativo MEF per le modalità operative del monitoraggio.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 877-881 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono sul sistema delle garanzie pubbliche per le PMI. Il comma 877 incrementa di 1.400.000 euro annui (2026 e 2027) l’autorizzazione di spesa ex art. 13, comma 6, D.Lgs. 228/2001. Il comma 878 consente di utilizzare le risorse libere del Fondo di garanzia per portafogli di finanziamenti. Il comma 879 introduce un sistema di monitoraggio delle garanzie pubbliche, con metodologia SACE per la valutazione dell’addizionalità. La copertura massima rimane fissata al 70% ex comma 260 L. 213/2023.

    Approfondimento normativo completo: Commi 877-881 LB 2026: garanzie pubbliche, Fondo PMI e SACE.

    Il fondo di garanzia PMI e il ruolo di SACE nella legge di bilancio 2026

    I commi 877-881 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) operano una razionalizzazione del sistema delle garanzie pubbliche a favore delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo – dichiarato dalla norma – di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Le disposizioni intervengono su due strumenti principali: il Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, comma 100, lett. a), L. 662/1996) e le garanzie SACE, che operano in un contesto di coordinamento rinnovato.

    Il comma 877 incrementa di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228. Si tratta di un incremento delle risorse destinate al sistema agevolativo, non della creazione di un nuovo fondo. Il comma 878, invece, consente che le risorse finanziarie del Fondo PMI libere da impegni vengano utilizzate per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti, ampliando le modalità operative del Fondo rispetto alla garanzia su singole operazioni.

    Il comma 879 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un nuovo comma 260-bis nella L. 213/2023, che fissa la percentuale massima di copertura al 70% (confermando il limite già esistente al comma 260) e stabilisce le basi di un sistema integrato di monitoraggio. La metodologia per la valutazione del grado di addizionalità delle garanzie SACE sarà elaborata dalla stessa SACE e allegata al piano annuale di attività. Un decreto del MEF, sentiti i gestori delle garanzie pubbliche, definirà le modalità operative: fino alla sua emanazione, le procedure di dettaglio restano da determinare.

    Requisiti e adempimenti per le PMI

    • Qualità di PMI ai sensi della normativa europea (fatturato, attivo, dipendenti).
    • Richiesta della garanzia tramite banca o intermediario convenzionato con il Fondo PMI.
    • Finanziamento sottostante conforme ai criteri operativi del Fondo (investimenti, liquidità, ecc.).
    • Copertura massima: 70% dell’importo del finanziamento garantito.
    • Attendere le modalità operative del decreto MEF ex comma 880 per i nuovi portafogli.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale artigiana, Brescia

    Scenario. Tizio è un falegname artigiano con sede a Brescia. Nel 2026 ha necessità di un finanziamento di 200.000 euro per rinnovare il parco macchinari. La banca con cui lavora è convenzionata con il Fondo di garanzia PMI. Tizio si interroga su come funzioni la garanzia pubblica e in che misura copra il finanziamento richiesto, anche alla luce delle modifiche introdotte dai commi 877-881 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. La banca richiede al Fondo di garanzia PMI la copertura sul finanziamento di 200.000 euro. Ai sensi del comma 879-bis, la percentuale massima di copertura rimane fissata al 70%: la garanzia pubblica copre quindi fino a 140.000 euro del finanziamento. La parte restante (60.000 euro) rimane a rischio della banca o coperta da garanzie private. Grazie alla garanzia pubblica, Tizio può accedere al credito a condizioni più favorevoli di quanto otterrebbe con le sole garanzie patrimoniali personali. Le modalità operative non variano rispetto al regime precedente per le garanzie su singole operazioni.

    Riepilogo Caso 1

    • Finanziamento richiesto: 200.000 euro per macchinari.
    • Copertura massima Fondo PMI: 70% = 140.000 euro garantiti.
    • Parte non coperta: 60.000 euro a rischio banca o garantiti altrimenti.
    • Procedura: richiesta tramite banca convenzionata con il Fondo.
    • Novità LB2026: incremento dotazione +1.400.000 euro/anno (comma 877).

    Caso 2: Caia, SRL tecnologica, Torino

    Scenario. Caia è CEO di una SRL che sviluppa software per la manifattura, con sede a Torino. La società ha un fatturato di 3 milioni di euro e 15 dipendenti: è una piccola impresa ai sensi UE. Nel 2026 necessita di un finanziamento di 800.000 euro per aprire una nuova sede e assumere personale tecnico. La banca propone di strutturare l’operazione come parte di un portafoglio di finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, modalità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (comma 878).

    Come si legge in pratica. Il comma 878 della legge di bilancio 2026 consente ora che le risorse libere del Fondo PMI siano utilizzate per garanzie su portafogli di finanziamenti, non solo su singole operazioni. La banca, costruendo un portafoglio con altri clienti PMI, può ottenere una garanzia del Fondo sull’intero portafoglio, ottimizzando l’uso delle risorse pubbliche. Per la SRL di Caia questo si traduce in un accesso potenzialmente più rapido al finanziamento, in quanto la banca ha già la copertura del Fondo sull’intero portafoglio. La copertura massima del 70% si applica anche in questa modalità.

    Riepilogo Caso 2

    • Finanziamento: 800.000 euro per espansione operativa.
    • Modalità: garanzia su portafoglio di finanziamenti (comma 878, novità LB2026).
    • Copertura massima: 70% = 560.000 euro garantiti sul finanziamento della SRL.
    • Vantaggio: accesso potenzialmente più rapido grazie alla struttura a portafoglio.
    • Decreto operativo: MEF ex comma 880 definirà le modalità di dettaglio.

    Caso 3: Sempronio, cooperativa di produzione, Modena

    Scenario. Sempronio presiede una cooperativa di produzione meccanica a Modena, con 40 soci lavoratori e un fatturato di 8 milioni di euro. La cooperativa ha ottenuto in passato garanzie sia dal Fondo PMI sia da SACE per operazioni di internazionalizzazione. Con i commi 877-881 della legge di bilancio 2026, Sempronio si interroga su come il nuovo sistema di monitoraggio e il concetto di ‘addizionalità’ SACE incidano sulle future operazioni di garanzia.

    Come si legge in pratica. Il comma 879 della legge di bilancio 2026 introduce la nozione di addizionalità come criterio di valutazione delle garanzie SACE: la metodologia elaborata da SACE misura in che misura la garanzia pubblica consente alla cooperativa di accedere a finanziamenti che non avrebbe ottenuto o che avrebbe ottenuto a condizioni significativamente peggiori senza l’intervento pubblico. Questa metodologia sarà allegata al piano annuale di attività SACE e verificata dal sistema di monitoraggio coordinato. Per Sempronio il cambiamento pratico atteso è una maggiore trasparenza e tracciabilità del beneficio pubblico ottenuto, senza variazioni immediate alle procedure di accesso alle garanzie SACE già operative.

    Riepilogo Caso 3

    • Soggetto: cooperativa di produzione, già utente di Fondo PMI e SACE.
    • Novità LB2026: sistema di monitoraggio e metodologia SACE per addizionalità.
    • Addizionalità: misura il valore aggiunto della garanzia pubblica rispetto al mercato.
    • Impatto operativo immediato: nessuno – modalità di accesso invariate.
    • Decreto MEF ex comma 880: definirà le modalità operative del monitoraggio.

    Quando conviene una verifica

    Per strutturare un’operazione di finanziamento garantita dal Fondo PMI o da SACE: Parla con un consulente finanziario d'impresa.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'è il Fondo di garanzia per le PMI e chi può accedervi?

    Il Fondo di garanzia per le PMI è uno strumento pubblico istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996 n. 662, che consente alle piccole e medie imprese di accedere al credito bancario con la garanzia dello Stato a copertura di una parte del rischio. Possono accedervi le PMI ai sensi della normativa europea (in base a fatturato, attivo di bilancio e numero di dipendenti) tramite le banche e gli intermediari finanziari convenzionati con il Fondo. La legge di bilancio 2026 incrementa la dotazione del Fondo di 1.400.000 euro per il 2026 e il 2027.

    Qual è la percentuale massima di copertura del Fondo PMI nel 2026?

    La legge di bilancio 2026 (comma 879, che inserisce il comma 260-bis nella L. 213/2023) conferma che la percentuale massima di copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento garantito. Questo limite era già fissato dal comma 260 della medesima L. 213/2023 ed è rimasto invariato. In alcuni casi specifici (ad esempio, imprese in difficoltà temporanea o operazioni in aree svantaggiate) la normativa vigente può prevedere soglie differenti, da verificare con l’intermediario.

    Cosa significa 'addizionalità' nelle garanzie SACE?

    Il concetto di addizionalità, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (comma 879) come criterio della metodologia SACE, indica la misura in cui la garanzia pubblica consente di realizzare operazioni finanziarie che non sarebbero avvenute, o che sarebbero avvenute a condizioni significativamente peggiori, senza l’intervento dello Stato. La metodologia elaborata da SACE per valutare questo requisito sarà allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, garantendo trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche.

    Le cooperative di produzione possono accedere al Fondo di garanzia PMI?

    Le cooperative di produzione e lavoro rientrano generalmente nel perimetro delle PMI ai fini del Fondo di garanzia, purché rispettino i parametri dimensionali previsti dalla normativa europea (meno di 250 dipendenti, fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro). La qualifica di cooperativa non esclude di per sé l’accesso: la verifica va effettuata caso per caso in base ai dati di bilancio e agli statuti vigenti.

    Quando sarà operativo il nuovo sistema di monitoraggio delle garanzie pubbliche?

    Il comma 880 della legge di bilancio 2026 prevede che un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i gestori delle garanzie pubbliche, definisca le modalità operative del sistema di monitoraggio. Tale decreto è in attesa di emanazione: fino alla sua pubblicazione, le procedure di dettaglio non sono ancora determinate. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la piena operatività del sistema di monitoraggio è subordinata all’adozione del decreto MEF.