Autore: Andrea Marton

  • Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) intima alla controparte di eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 15 giorni, con l’avvertimento che, decorso inutilmente, il contratto si intende risolto di diritto.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ottenere l’adempimento di un contratto
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 1454 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La diffida ad adempiere è lo strumento previsto dall’art. 1454 c.c. per reagire all’inadempimento dell’altra parte di un contratto. Con essa si intima per iscritto alla controparte di adempiere entro un termine congruo, non inferiore a 15 giorni (salvo diversa pattuizione o usi), dichiarando che, trascorso inutilmente il termine, il contratto sarà risolto di diritto.

    È un’alternativa più rapida alla causa di risoluzione: alla scadenza del termine, in caso di persistente inadempimento, il contratto si scioglie automaticamente senza bisogno di una sentenza, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Va usata quando si vuole sia ottenere la prestazione sia tenersi aperta la via della risoluzione.

    Cosa deve contenere

    • Dati delle parti ed estremi del contratto
    • Descrizione dell’obbligazione rimasta inadempiuta
    • Intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni
    • Avvertimento espresso che, decorso il termine, il contratto si intende risolto
    • Riserva del risarcimento dei danni
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: diffida ad adempiere

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F./P.IVA [DATI], premesso che in forza del contratto [DESCRIZIONE / DATA] Lei era tenuto/a a [INDICARE LA PRESTAZIONE, es. consegnare il bene ___ / eseguire i lavori ___ / pagare la somma di euro ___] e che a tutt'oggi tale obbligazione è rimasta inadempiuta,
    
    DIFFIDO
    
    la S.V. ad adempiere integralmente entro il termine di [NUMERO, non inferiore a 15] giorni dal ricevimento della presente.
    
    AVVERTO
    
    espressamente che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subìto.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la diffida con raccomandata A/R o PEC: la data di ricevimento è fondamentale, perché da lì decorre il termine. Concedi un termine almeno di 15 giorni; un termine più breve, salvo casi particolari, è inefficace ai fini della risoluzione automatica.

    Indica con precisione la prestazione dovuta e inserisci l’avvertimento espresso della risoluzione: è l’elemento che distingue la diffida ad adempiere da un semplice sollecito. Per contratti complessi o di valore, fatti assistere da un legale prima di inviarla.

    Errori da evitare

    • Concedere un termine inferiore a 15 giorni senza giustificazione
    • Omettere l’avvertimento espresso della risoluzione di diritto
    • Descrivere in modo vago la prestazione inadempiuta
    • Inviarla con mezzi che non provano la data di ricezione

    Domande frequenti

    Qual è il termine minimo nella diffida ad adempiere?
    Quindici giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti o usi che giustifichino un termine minore. Un termine troppo breve rende inefficace la diffida ai fini della risoluzione.
    Cosa succede se la controparte non adempie nel termine?
    Il contratto si risolve di diritto automaticamente, senza bisogno di una sentenza, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subìti.
    Che differenza c'è con un semplice sollecito?
    Il sollecito chiede solo di adempiere; la diffida ad adempiere contiene l’avvertimento espresso che, scaduto il termine, il contratto si scioglie. È quest’ultima a produrre la risoluzione di diritto.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    L’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, art. 46 DPR 445/2000) sostituisce molti certificati anagrafici e di stato: residenza, nascita, cittadinanza, titolo di studio. Non richiede autentica della firma ed è gratuita.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per sostituire certificati anagrafici e di stato
    Forma
    Scritta e firmata (no autentica)
    Invio consigliato
    Consegna o invio all’ente che la richiede
    Riferimenti
    Art. 46 DPR 445/2000

    Cos’è e quando si usa

    L’autocertificazione è la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, con cui si attestano stati, qualità personali e fatti elencati dall’art. 46 del DPR 445/2000: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale, iscrizione ad albi e altri. Sostituisce i corrispondenti certificati e non richiede l’autentica della firma.

    Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici devono accettarla e non possono chiedere i certificati che essa sostituisce. I privati possono accettarla a loro discrezione. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici e responsabilità penale: l’ente può eseguire controlli.

    Cosa deve contenere

    • Dati anagrafici completi del dichiarante
    • Riferimento all’art. 46 DPR 445/2000
    • Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
    • I fatti/stati che si dichiarano (residenza, titolo di studio, ecc.)
    • Luogo, data e firma (senza autentica)

    Fac-simile: dichiarazione sostitutiva di certificazione

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
    (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,
    
    DICHIARO
    
    sotto la mia responsabilità:
    - [es. di essere residente in ___ dal ___]
    - [es. di essere in possesso del diploma/laurea in ___ conseguito presso ___ il ___]
    - [es. di essere di stato civile ___]
    - [ALTRO STATO/QUALITÀ/FATTO]
    
    Dichiaro di essere informato/a che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la presente è resa.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    Il dichiarante [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Compila e firma la dichiarazione: non occorre l’autentica né la marca da bollo (è gratuita ed esente). Puoi consegnarla allo sportello, inviarla per posta, via PEC o per email allegando, in questi ultimi casi, copia di un documento d’identità.

    Ricorda che le PA e i gestori di pubblici servizi non possono rifiutarla per gli stati che essa sostituisce; un eventuale rifiuto è illegittimo. Dichiara solo il vero: i controlli sono frequenti e le dichiarazioni false hanno conseguenze penali e la perdita del beneficio ottenuto.

    Errori da evitare

    • Cercare l’autentica della firma: per l’autocertificazione non serve
    • Usarla verso privati pretendendo che siano obbligati ad accettarla
    • Dichiarare fatti non veri (responsabilità penale e decadenza)
    • Dimenticare la copia del documento se inviata per posta o email

    Domande frequenti

    Cosa posso autocertificare?
    Gli stati, le qualità e i fatti elencati dall’art. 46 del DPR 445/2000: residenza, nascita, cittadinanza, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale, iscrizione ad albi e altro. Sostituiscono i relativi certificati.
    L'autocertificazione vale anche verso i privati?
    Le PA e i gestori di servizi pubblici devono accettarla. I privati (banche, aziende) possono accettarla, ma non sono obbligati.
    Cosa rischio se dichiaro il falso?
    La decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. L’ente può eseguire controlli sulle dichiarazioni rese.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Articolo 75 TU Giustizia Tributaria: Esame preliminare del ricorso

    Art. 75 D.Lgs. 175/2024 – Esame preliminare del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

    2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

    3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla corte di giustizia tributaria.

  • Articolo 60 L. 184/1983: Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni

    Art. 60 L. 184/1983 – Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

  • Lettera di dimissioni volontarie: fac-simile 2026

    Modelli e fac-simile · Lavoro

    In sintesi

    Le dimissioni volontarie vanno convalidate esclusivamente in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID). La lettera al datore resta utile per fissare la data di cessazione e rispettare il preavviso previsto dal CCNL.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per cessare volontariamente il rapporto di lavoro
    Forma
    Comunicazione telematica + lettera al datore
    Invio consigliato
    Procedura telematica + raccomandata/PEC o consegna a mano
    Riferimenti
    Art. 2118 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Cos’è e quando si usa

    Dal 2016 le dimissioni del lavoratore dipendente (salvo alcune eccezioni, come il lavoro domestico) si presentano solo in modalità telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro accedendo con SPID, oppure tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente del lavoro). La procedura telematica è la condizione di validità: senza di essa le dimissioni non producono effetto.

    La lettera tradizionale al datore resta comunque una buona prassi: serve a comunicare la decisione, indicare l’ultimo giorno di lavoro e dimostrare il rispetto del preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato. Durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente.

    Cosa deve contenere

    • Dati del lavoratore e del datore di lavoro
    • Qualifica e data di inizio del rapporto
    • Manifestazione della volontà di dimettersi
    • Indicazione dell’ultimo giorno di lavoro, nel rispetto del preavviso
    • Riferimento all’avvenuta (o contestuale) comunicazione telematica
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: comunicazione di dimissioni

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
    Alla c.a. dell'Ufficio del Personale
    
    Oggetto: dimissioni volontarie
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente di codesta azienda con qualifica di [QUALIFICA] dal [DATA ASSUNZIONE],
    
    COMUNICO
    
    la mia volontà di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro.
    
    Nel rispetto del termine di preavviso di [NUMERO] giorni previsto dal CCNL [NOME CCNL] applicato, l'ultimo giorno di lavoro sarà il [DATA ULTIMO GIORNO].
    
    Provvedo contestualmente alla trasmissione telematica delle dimissioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Chiedo che mi vengano consegnati, alla cessazione, la documentazione di fine rapporto e quanto spettante a titolo di TFR e competenze maturate.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Esegui per prima cosa la comunicazione telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID) o rivolgiti a un patronato/consulente: è quella che rende valide le dimissioni. Poi consegna la lettera al datore a mano (facendoti firmare copia per ricevuta) oppure inviala con raccomandata A/R o PEC.

    Verifica sul tuo CCNL la durata esatta del preavviso, che varia per inquadramento e anzianità: se non lo rispetti, il datore può trattenere dall’ultima busta paga l’indennità di mancato preavviso.

    Errori da evitare

    • Pensare che basti la lettera: senza comunicazione telematica le dimissioni non valgono
    • Non rispettare il preavviso previsto dal CCNL (rischio trattenuta in busta)
    • Indicare una data dell’ultimo giorno incompatibile con il preavviso
    • Non farsi rilasciare ricevuta della consegna al datore

    Domande frequenti

    Le dimissioni si fanno solo online?
    Sì, per la generalità dei lavoratori dipendenti la validità è subordinata alla comunicazione telematica sul portale ministeriale (con SPID) o tramite un soggetto abilitato. Fanno eccezione alcune categorie, come il lavoro domestico.
    Posso revocare le dimissioni?
    Sì, entro sette giorni dalla trasmissione telematica puoi revocarle con la stessa procedura. Dopo questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.
    Quanto preavviso devo dare?
    Dipende dal CCNL applicato, dal tuo inquadramento e dall’anzianità. Va sempre verificato sul contratto collettivo: in caso di mancato rispetto il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 1331 Codice della Navigazione – Disposizioni per l’esecuzione del codice

    Art. 1331 Codice della Navigazione – Disposizioni per l’esecuzione del codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l’emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l’esecuzione del codice stesso.

  • Articolo 521 Codice di Procedura Penale: Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

    Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

    2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

    3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Welfare, sanità integrativa e previdenza complementare nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il welfare del socio lavoratore di cooperativa si articola su tre livelli: la previdenza obbligatoria INPS, la previdenza complementare tramite il Fondo Previdenza Cooperativa e la sanità integrativa prevista dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (COVIP n.170), fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL, è il fondo di riferimento per la previdenza complementare dei soci e dipendenti cooperativi. La sanità integrativa dipende dal CCNL di settore: ogni contratto indica il fondo specifico applicabile (es. Metasalute per il settore metalmeccanico, fondi bilaterali per edilizia e logistica).

    Dati contrattuali

    Fondo pensione di riferimento
    Previdenza Cooperativa (COVIP n.170) — fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop + CGIL, CISL, UIL
    Origine del fondo
    Fusione di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper; attivo dal 13 giugno 2018
    Contributo datoriale (indicativo)
    Come da CCNL di settore (tipicamente 1,0-2,0% della retrib. utile TFR)
    Fondo sanitario
    Dipende dal CCNL di settore (es. Metasalute per metalmeccanici; fondo bilaterale per edilizia)
    Norma di legge
    D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (previdenza complementare)

    Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa

    Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa è il fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori (soci e dipendenti) delle cooperative italiane. È stato costituito il 13 giugno 2018 mediante la fusione di tre fondi preesistenti: Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper. È iscritto all’Albo COVIP con il numero 170.

    I soci fondatori sono le tre centrali cooperative (AGCI, Confcooperative, Legacoop) e le tre confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL). Il fondo opera senza finalità di lucro, secondo le regole del D.Lgs. 252/2005.

    L’adesione al fondo è volontaria, salvo nei casi in cui il CCNL di settore preveda l’iscrizione automatica (con possibilità di rinuncia esplicita). I CCNL cooperativi del settore edile e dell’igiene ambientale prevedono specifiche modalità di contribuzione obbligatoria datoriale per gli iscritti.

    Sanità integrativa: il fondo dipende dal settore

    La sanità integrativa per il socio lavoratore di cooperativa dipende dal CCNL di settore applicabile. Non esiste un fondo sanitario unico per tutte le cooperative di produzione e lavoro:

    • CCNL Cooperative Metalmeccaniche: prevede l’adesione al fondo Metasalute (il fondo sanitario del settore metalmeccanico), con contribuzione datoriale secondo le previsioni del CCNL.
    • CCNL Edilizia Cooperative: il sistema bilaterale dell’edilizia cooperativa (Casse Edili / CAPE) include prestazioni di sostegno al reddito e sussidi sanitari.
    • CCNL Logistica e Multiservizi: i fondi bilaterali di settore (Fondo Logistica, enti bilaterali Multiservizi) possono prevedere coperture sanitarie integrative.

    Verificare sempre il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

    Il sistema bilaterale cooperativo

    La bilateralità è un sistema di organismi paritetici (datori e sindacati) che gestiscono servizi a favore di lavoratori e cooperative aderenti. Nel sistema cooperativo, gli enti bilaterali di settore erogano di norma:

    • servizi di formazione continua e professionalizzante;
    • prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione (integrazioni alla CIG o all’indennità di disoccupazione);
    • sussidi per maternità, malattia e assistenza ai familiari non autosufficienti;
    • informazioni e orientamento su sicurezza, salute e prevenzione.

    L’accesso ai servizi bilaterali è condizionato al versamento regolare dei contributi all’ente bilaterale da parte della cooperativa.

    Tabella riepilogativa

    Welfare del socio lavoratore cooperativo: schema per pilastri
    Pilastro Strumento Fonte Obbligatorio?
    Previdenza obbligatoria INPS (IVS) Legge (art.38 Cost.)
    Previdenza complementare Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (COVIP 170) D.Lgs. 252/2005; CCNL di settore Volontaria (salvo previsioni CCNL)
    Sanità integrativa Fondo di settore (es. Metasalute, fondi bilaterali edili) CCNL di settore applicabile Come da CCNL; variabile
    Bilateralità Enti bilaterali di settore CCNL di settore Come da CCNL (obbligo contribuzione datoriale)
    Welfare aziendale / cooperativo Flexible benefit, buoni pasto, ecc. Contrattazione aziendale / delibera CdA Solo se previsto

    La struttura welfare varia significativamente tra CCNL di settore. Il prospetto è indicativo. Verificare il testo aggiornato del CCNL applicabile e le eventuali delibere aziendali della cooperativa.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a Previdenza Cooperativa
    Tizio, socio lavoratore metalmeccanico, al momento dell’ammissione sceglie di aderire al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa. Il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede un contributo datoriale del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, a condizione che Tizio versi la propria quota minima (variabile secondo il CCNL). Il TFR di Tizio viene devoluto al fondo anziçhé accantonato in azienda.
    Caia – Fondo sanitario Metasalute
    Caia è socia lavoratrice in una cooperativa metalmeccanica che applica il CCNL Cooperative Metalmeccaniche. Per effetto del CCNL, la cooperativa versa la contribuzione a Metasalute. Caia può accedere alle coperture sanitarie del fondo (rimborso visite specialistiche, esami, ricoveri), registrando la propria carta Metasalute al portale del fondo.
    Sempronio – Servizi dell’ente bilaterale edile
    Sempronio lavora in una cooperativa edile. L’ente bilaterale dell’edilizia cooperativa (Cassa Edile di competenza) riceve i versamenti mensili della cooperativa. Sempronio può accedere ai servizi: indennità festivi, contributo ferie, eventuale integrazione in caso di sospensione per maltempo e formazione professionale finanziata.

    Domande frequenti

    Esiste un fondo pensione specifico per i soci lavoratori di cooperativa?
    Sì. Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (COVIP n.170), fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL, è il fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative.
    Il socio lavoratore ha diritto al fondo sanitario integrativo?
    Dipende dal CCNL di settore. Alcuni CCNL cooperativi (es. metalmeccanico: Metasalute) prevedono l’adesione. Verificare il CCNL applicabile.
    La cooperativa contribuisce al fondo pensione?
    Sì, se il CCNL prevede un contributo datoriale (tipicamente 1-2% della retrib. utile TFR), a condizione che il socio aderisca e versi la propria quota.
    Il socio lavoratore può accedere ai servizi del sistema bilaterale?
    Sì, se la cooperativa è in regola con i versamenti all’ente bilaterale di settore. I servizi includono formazione, sussidi, prestazioni integrative.
    Il TFR devoluto al fondo pensione è recuperabile prima della pensione?
    Solo nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 252/2005): spese sanitarie gravi, acquisto prima casa (dopo 8 anni), disoccupazione. L’anticipazione riduce la posizione individuale nel fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per le previsioni esatte su fondi sanitari, previdenza complementare e bilateralità occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile e i regolamenti dei fondi citati. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (previdenzacooperativa.it), o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 310-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)

    Art. 310-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))

  • Rimborso volo cancellato o in ritardo: fac-simile (Reg. 261/2004)

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    Per volo cancellato o in forte ritardo il passeggero può avere diritto a una compensazione da 250 a 600 euro (Reg. CE 261/2004), oltre al rimborso o alla riprotezione, salvo circostanze eccezionali. La richiesta va inviata alla compagnia aerea.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per volo cancellato, in ritardo o negato imbarco
    Forma
    Scritta (email, PEC o modulo della compagnia)
    Invio consigliato
    Email/PEC alla compagnia; poi ENAC
    Riferimenti
    Reg. (CE) n. 261/2004

    Cos’è e quando si usa

    Il Regolamento europeo 261/2004 tutela i passeggeri in caso di cancellazione, ritardo prolungato (di norma oltre 3 ore all’arrivo) e negato imbarco per overbooking, sui voli in partenza dall’UE o operati da vettori UE in arrivo nell’UE. Spetta una compensazione forfettaria di 250 € (tratte fino a 1.500 km), 400 € (intra-UE oltre 1.500 km e altre tratte 1.500-3.500 km) o 600 € (tratte extra-UE oltre 3.500 km).

    La compensazione non è dovuta se la compagnia prova circostanze eccezionali (es. condizioni meteo estreme, scioperi esterni). Restano sempre dovuti, in alternativa, il rimborso del biglietto o la riprotezione su altro volo, oltre all’assistenza (pasti, pernottamento). La richiesta va prima inoltrata alla compagnia; in caso di silenzio o diniego ingiustificato ci si rivolge all’ENAC.

    Cosa deve contenere

    • Dati del passeggero e dei compagni di viaggio
    • Estremi del volo: numero, data, tratta e orari previsti/effettivi
    • Codice di prenotazione (PNR) e biglietto
    • Descrizione del disservizio (cancellazione, ritardo, negato imbarco)
    • Richiesta di compensazione e/o rimborso, con importo
    • Luogo, data, firma e IBAN per il rimborso

    Fac-simile: richiesta di compensazione e rimborso

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Email / PEC
    
    Spett.le [NOME COMPAGNIA AEREA]
    Servizio Clienti / Customer Relations
    
    Oggetto: richiesta compensazione ex Reg. CE 261/2004 - volo [NUMERO VOLO] del [DATA]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], passeggero del volo in oggetto (prenotazione n. [PNR], tratta [PARTENZA]-[ARRIVO]), espongo quanto segue.
    
    Il volo, previsto in partenza alle [ORA] e in arrivo alle [ORA], ha subito: [cancellazione / ritardo di ___ ore all'arrivo / negato imbarco]. Non mi è stata fornita alcuna circostanza eccezionale che giustifichi il disservizio.
    
    CHIEDO
    
    pertanto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004:
    - la compensazione pecuniaria di euro [250 / 400 / 600] per ciascun passeggero;
    - [il rimborso del biglietto di euro ___ / il rimborso delle spese di assistenza sostenute, come da ricevute allegate].
    
    Chiedo l'accredito sull'IBAN [IBAN] entro un congruo termine. In mancanza di riscontro, mi riservo di rivolgermi all'ENAC e alle competenti sedi.
    
    Allego: carta d'imbarco, biglietto, ricevute spese.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la richiesta al servizio clienti della compagnia via email o PEC, allegando carta d’imbarco, biglietto e ricevute delle spese sostenute. Conserva tutta la documentazione del viaggio e annota gli orari effettivi (utili le notifiche dell’app o i tabelloni).

    Se la compagnia non risponde o nega ingiustificatamente la compensazione, puoi presentare reclamo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), autorità competente per l’Italia. Per le controversie, esistono anche società di recupero su mandato e la via giudiziaria per importi maggiori.

    Errori da evitare

    • Confondere la compensazione (forfettaria) con il semplice rimborso del biglietto
    • Pretendere la compensazione quando ricorrono circostanze eccezionali provate
    • Non conservare carta d’imbarco e ricevute delle spese
    • Non indicare il codice di prenotazione (PNR)

    Domande frequenti

    Quanto spetta per un volo cancellato o in ritardo?
    Da 250 a 600 euro a seconda della distanza della tratta, in caso di cancellazione, ritardo superiore a tre ore all’arrivo o negato imbarco, salvo circostanze eccezionali provate dalla compagnia.
    Quando non ho diritto alla compensazione?
    Quando la compagnia dimostra circostanze eccezionali non imputabili (meteo estremo, scioperi esterni, allerta sicurezza). Restano comunque dovuti rimborso/riprotezione e assistenza.
    A chi mi rivolgo se la compagnia non paga?
    All’ENAC, autorità competente in Italia per il Reg. 261/2004. In alternativa puoi agire in giudizio o affidarti a società specializzate nel recupero della compensazione.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Plusvalenza sugli immobili superbonus venduti entro 10 anni

    In sintesi

    • Dal 2024 (L. 213/2023) la vendita di un immobile che ha beneficiato del Superbonus entro 10 anni dalla fine dei lavori genera una plusvalenza tassabile.
    • Il costo di acquisto riconosciuto nel calcolo varia in base al tempo trascorso dalla fine dei lavori e alle modalità di fruizione dell’agevolazione.
    • Chi ha fruito del Superbonus tramite sconto in fattura o cessione del credito subisce limitazioni nel riconoscimento delle spese a incremento del costo.
    • Sono escluse dalla nuova tassazione le unità adibite ad abitazione principale e gli immobili acquisiti per successione.
    • Anche per questa plusvalenza è ammessa l’opzione per l’imposta sostitutiva (riferimento storico 26%); verificare l’aliquota vigente.
    • La disciplina si sovrappone, per gli immobili venduti entro 5 anni dall’acquisto, alla regola generale dell’art. 67 c.1 lett. b TUIR.

    La nuova plusvalenza introdotta dalla legge di bilancio 2024

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza tassabile specificamente pensata per gli immobili che hanno beneficiato del Superbonus. Se un’unità immobiliare viene venduta entro dieci anni dalla conclusione dei lavori agevolati, il guadagno realizzato entra nel reddito diverso del cedente e va tassato.

    La ratio della norma è evitare che il vantaggio fiscale concesso dallo Stato attraverso il Superbonus si trasformi in un ulteriore guadagno non tassato in occasione della rivendita a prezzi rivalutati. Il legislatore ha quindi deciso di recuperare parte del beneficio nell’ipotesi in cui l’immobile cambi proprietario in tempi relativamente brevi rispetto alla fine dei lavori.

    La disciplina presenta alcune complessità, in particolare nelle regole sul calcolo del costo riconosciuto: le spese sostenute con il Superbonus non sono sempre deducibili allo stesso modo, e la modalità di fruizione dell’agevolazione (detrazione diretta, sconto in fattura o cessione del credito) incide su quanto il cedente può portare in deduzione. Di seguito una guida pratica ai punti principali.

    Condizioni per la tassazione della plusvalenza Superbonus
    Condizione Effetto
    Vendita entro 10 anni dalla fine dei lavori Superbonus Plusvalenza tassabile come reddito diverso
    Vendita oltre 10 anni dalla fine dei lavori Nessuna plusvalenza Superbonus; si applicano solo le regole ordinarie
    Immobile adibito ad abitazione principale del cedente o familiari Escluso dalla nuova tassazione Superbonus
    Immobile acquisito per successione Escluso dalla nuova tassazione Superbonus
    Fruizione tramite sconto in fattura o cessione del credito Le spese agevolate possono non essere riconosciute come costo, in tutto o in parte, secondo le regole vigenti
    Opzione per imposta sostitutiva Ammessa; riferimento storico 26%, verificare aliquota vigente

    Esempio pratico

    • Caio ha acquistato un appartamento nel 2018 e nel 2022 ha eseguito lavori di efficientamento energetico agevolati al 110% con Superbonus, fruendo dello sconto in fattura. I lavori si concludono nel 2023. Nel 2026, dopo tre anni dalla fine dei lavori ma entro il decennio, Caio vende l’immobile ricavando una somma superiore al costo storico. Per determinare la plusvalenza, Caio non potrà includere nel costo le spese pagate con lo sconto in fattura nella misura in cui la normativa vigente non le riconosce come incremento del costo. Il risultato è una plusvalenza imponibile potenzialmente più alta rispetto a quanto avrebbe avuto senza quella limitazione. Caio valuta con il commercialista se optare per l’imposta sostitutiva, tenendo conto della propria situazione reddituale complessiva e dell’aliquota vigente al momento dell’atto.

    Documenti necessari

    • L. 213/2023 (legge di bilancio 2024): norma istitutiva della plusvalenza sugli immobili Superbonus.
    • Art. 67, comma 1, lett. b TUIR: regola generale sulla plusvalenza da rivendita infraquinquennale, applicabile in coordinamento.
    • Art. 68 TUIR: criteri di determinazione del costo ai fini del calcolo della plusvalenza.
    • Circolare Agenzia delle Entrate sulle modalità applicative della nuova disciplina (verificare i documenti di prassi più recenti).
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di opzione per l’imposta sostitutiva tramite notaio.

    Caso 1 – Superbonus con detrazione diretta in dichiarazione

    Scenario. Tizio ha fruito del Superbonus portando in detrazione le spese nella propria dichiarazione dei redditi (non ha ceduto il credito né ottenuto lo sconto in fattura). Vuole ora vendere l’immobile entro dieci anni dalla fine dei lavori.

    Come si applica. Chi ha fruito del Superbonus attraverso la detrazione diretta in dichiarazione si trova in una posizione diversa rispetto a chi ha usato lo sconto in fattura o la cessione del credito. Le regole sul riconoscimento del costo tengono conto delle modalità di fruizione e del tempo trascorso dalla fine dei lavori. Tizio dovrà verificare con il proprio commercialista quanta parte delle spese sostenute per i lavori è riconosciuta come costo deducibile ai fini del calcolo della plusvalenza, secondo la disciplina vigente al momento della vendita.

    In pratica

    • Conservare tutta la documentazione relativa al Superbonus: pratiche edilizie, fatture, SAL, comunicazioni all’ENEA.
    • Richiedere al professionista che ha seguito i lavori una dichiarazione riepilogativa delle spese agevolate e delle modalità di fruizione.
    • Consultare un commercialista prima di fissare il rogito per simulare la plusvalenza e scegliere il regime fiscale più conveniente.

    Caso 2 – Superbonus con sconto in fattura, vendita a 4 anni dalla fine lavori

    Scenario. Caio ha ristrutturato il proprio immobile nel 2022-2023 con il Superbonus al 110%, ottenendo lo sconto in fattura dall’impresa esecutrice. Non ha mai utilizzato l’immobile come abitazione principale. Nel 2027, quattro anni dopo la fine dei lavori, decide di vendere.

    Come si applica. Questa è la situazione in cui la nuova disciplina impatta maggiormente. Avendo fruito dello sconto in fattura, le spese agevolate non sono riconosciute in tutto o in parte come incremento del costo, secondo le regole stabilite dalla L. 213/2023 e dalla relativa prassi. Ne consegue che la plusvalenza imponibile sarà più elevata rispetto a un caso ordinario. Poiché l’immobile non è l’abitazione principale di Caio e non è stato acquisito per successione, non si applica alcuna esclusione. Caio dovrà scegliere tra IRPEF ordinaria e imposta sostitutiva, verificando l’aliquota vigente.

    In pratica

    • Con lo sconto in fattura il beneficio è stato percepito immediatamente: la norma prevede che questo si rifletta nel calcolo del costo ai fini della plusvalenza.
    • Valutare attentamente la convenienza della vendita entro i 10 anni: attendere il decorso del termine elimina la tassazione aggiuntiva.
    • L’esenzione per abitazione principale vale anche per questa plusvalenza: chi ha adibito l’immobile a propria residenza principale per la maggior parte del periodo è escluso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Da quando si computa il termine dei 10 anni?

    Il termine decorre dalla data di conclusione dei lavori agevolati con il Superbonus, non dalla data di acquisto dell’immobile. La vendita deve avvenire entro i 10 anni successivi alla fine dei lavori per rientrare nella nuova disciplina.

    La nuova regola sostituisce o si aggiunge a quella dei 5 anni?

    Le due discipline si sovrappongono. Se l’immobile viene venduto sia entro i 5 anni dall’acquisto sia entro i 10 anni dalla fine dei lavori Superbonus, si applicano entrambe le norme. Nei casi concreti occorre verificare quale disciplina prevalga o come si coordinino; il consiglio è consultare un commercialista.

    Chi abita nell'immobile come prima casa è escluso dalla tassazione?

    Sì. Sono escluse dalla nuova plusvalenza Superbonus le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. L’esclusione segue la stessa logica della norma generale sui cinque anni.

    Chi ha ricevuto l'immobile in eredità deve preoccuparsi di questa norma?

    No. Gli immobili acquisiti per successione sono espressamente esclusi dalla nuova disciplina, esattamente come avviene per la plusvalenza quinquennale ordinaria.

    Qual è la differenza tra sconto in fattura e detrazione diretta ai fini del calcolo?

    Con la detrazione diretta il contribuente porta in detrazione le spese nella propria dichiarazione nel corso degli anni. Con lo sconto in fattura o la cessione del credito il vantaggio è immediato e il contribuente non ha sostenuto esborsi effettivi. La normativa tiene conto di questa differenza nel determinare quanto del costo delle spese agevolate è riconosciuto a incremento del costo dell’immobile. Verificare le regole vigenti con un professionista.

    Anche per questa plusvalenza è possibile scegliere l'imposta sostitutiva?

    Sì. L’opzione per l’imposta sostitutiva, da esercitare tramite il notaio nell’atto di vendita, è ammessa anche per la plusvalenza Superbonus. Il riferimento storico per l’aliquota è 26%; verificare l’aliquota vigente al momento del rogito.

    Se i lavori Superbonus risalgono a più di 10 anni prima, la vendita è libera da questa tassazione?

    Sì. Decorso il termine decennale dalla conclusione dei lavori agevolati, la nuova disciplina non si applica. Restano applicabili le regole ordinarie se l’immobile viene venduto entro i 5 anni dall’acquisto originario.

    Vedi anche: Piu’ mutui contemporanei, Acquisto immobile ristrutturato da impresa e Superbonus.

  • Art. 67 D.Lgs. 504/1995 – Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7

    Art. 67 D.Lgs. 504/1995 – Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l’applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all’accertamento e contabilizzazione dell’imposta, all’istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d’imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all’effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all’istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l’amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all’abbuono dell’imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall’art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48.

    3. Le disposizioni dell’art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.

    4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall’accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.

    5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall’ art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall’ art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l’osservanza delle disposizioni stabilite dall’art. 61.

    6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l’art. 50.

    7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

    8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.