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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le disposizioni dei Capi II e III del DPR 445/2000 (autocertificazione e dichiarazioni sostitutive) si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o attestazione, senza eccezioni di settore.
  • L'ambito di applicazione comprende espressamente le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture, anche se regolate da norme speciali.
  • La clausola «ancorché regolate da norme speciali» fa sì che la disciplina delle dichiarazioni sostitutive prevalga sulle norme di settore che non abbiano un richiamo espresso all'art. 78.
  • L'art. 78 costituisce l'unica eccezione: le norme speciali da esso richiamate sono escluse dall'applicazione dei Capi II e III.
  • L'art. 77-bis garantisce che la semplificazione dell'autocertificazione si estenda anche agli appalti pubblici, riducendo i costi documentali per le imprese partecipanti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 77-bis DPR 445/2000 — Applicazione di norme

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.

In sintesi

  • Le disposizioni dei Capi II e III del DPR 445/2000 (autocertificazione e dichiarazioni sostitutive) si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o attestazione, senza eccezioni di settore.
  • L'ambito di applicazione comprende espressamente le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture, anche se regolate da norme speciali.
  • La clausola «ancorché regolate da norme speciali» fa sì che la disciplina delle dichiarazioni sostitutive prevalga sulle norme di settore che non abbiano un richiamo espresso all'art. 78.
  • L'art. 78 costituisce l'unica eccezione: le norme speciali da esso richiamate sono escluse dall'applicazione dei Capi II e III.
  • L'art. 77-bis garantisce che la semplificazione dell'autocertificazione si estenda anche agli appalti pubblici, riducendo i costi documentali per le imprese partecipanti.
Indice dei contenuti

La funzione dell'art. 77-bis: garantire l'universalità della semplificazione

L'art. 77-bis del DPR 445/2000 assolve una funzione sistematica essenziale: evitare che la frammentazione normativa del diritto amministrativo italiano — caratterizzato da numerose norme speciali di settore — svuoti l'ambito di applicazione delle disposizioni sull'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive.

Senza questa norma, potrebbe sostenersi che le procedure di appalto regolate dal codice dei contratti pubblici, le autorizzazioni ambientali regolate da norme settoriali o i concorsi disciplinati da regolamenti speciali non siano soggetti ai Capi II e III del DPR 445/2000. L'art. 77-bis chiude definitivamente questo argomento: i Capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o attestazione, comprese quelle regolate da norme speciali.

Il campo di applicazione: Capi II e III del DPR 445/2000

I Capi richiamati dall'art. 77-bis contengono il nucleo operativo del DPR 445/2000:

  • Il Capo II (artt. 46-51) disciplina le dichiarazioni sostitutive: l'art. 46 per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione), l'art. 47 per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, e le norme sull'autenticazione, la forma e i controlli.
  • Il Capo III (artt. 52-57) disciplina l'uso delle dichiarazioni sostitutive: le modalità di presentazione, i controlli, le sanzioni e la conservazione dei documenti.

La distinzione tra dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47) è cruciale anche nel contesto degli appalti: nelle gare pubbliche, il concorrente può autocertificare il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di condanne penali, regolarità fiscale e contributiva, iscrizione al registro delle imprese) con dichiarazione sostitutiva, lasciando all'amministrazione aggiudicatrice l'onere di verificare d'ufficio la veridicità.

L'estensione agli appalti pubblici

La menzione espressa delle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture non è casuale. Il settore degli appalti pubblici è tradizionalmente caratterizzato da un onere documentale molto elevato per i concorrenti, che devono dimostrare il possesso di numerosi requisiti. Prima della generalizzazione dell'autocertificazione, le imprese dovevano allegare alle offerte decine di certificati rilasciati da enti diversi: certificati antimafia, certificati del casellario giudiziale, certificati di regolarità contributiva (DURC), visure camerali.

L'art. 77-bis, in raccordo con il Codice dei contratti pubblici (oggi D.Lgs. 36/2023), consente che questi documenti siano sostituiti da dichiarazioni sostitutive nella fase di partecipazione alla gara. La verifica effettiva dei requisiti avviene poi nella fase di aggiudicazione, a carico della stazione appaltante. Questo sistema ha ridotto significativamente i costi di partecipazione, specialmente per le PMI.

Il limite dell'art. 78: le norme speciali espressamente escluse

L'art. 77-bis ha un confine preciso: la sua portata espansiva si arresta davanti alle norme speciali «espressamente richiamate dall'art. 78». L'art. 78 elenca alcune fattispecie per le quali le disposizioni dei Capi II e III non si applicano — si tratta tipicamente di materie in cui l'autenticità e la certezza del documento non possono essere sostituite da una dichiarazione del privato (es. alcuni atti notarili, certificati in materia di stato civile destinati all'estero, atti relativi all'esercizio di professioni regolamentate in altri ordinamenti).

La clausola «espressamente richiamate» è restrittiva: non basta che una norma speciale sia vigente e disciplini la materia; occorre che essa sia espressamente menzionata nell'art. 78. In mancanza, la norma speciale cede di fronte all'art. 77-bis e i Capi II e III trovano applicazione.

Raccordo con il principio di decertificazione e l'art. 97 Cost.

L'art. 77-bis si inserisce nel sistema della decertificazione che pervade il DPR 445/2000. In particolare si raccorda con l'art. 43 (acquisizione d'ufficio), l'art. 40 (divieto di richiedere certificati sostituibili con dichiarazioni) e l'art. 15 L. 183/2011. Sul piano costituzionale, l'universalità dell'autocertificazione garantita dall'art. 77-bis è espressione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) — che richiede procedure efficienti e non gravose per i privati — e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) — che impone pari condizioni di accesso ai procedimenti pubblici indipendentemente dalla capacità del soggetto di raccogliere documentazione costosa.

Casi pratici

Caso 1:

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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