Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Le disposizioni dei Capi II e III del DPR 445/2000 (autocertificazione e dichiarazioni sostitutive) si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o attestazione, senza eccezioni di settore.
L'ambito di applicazione comprende espressamente le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture, anche se regolate da norme speciali.
La clausola «ancorché regolate da norme speciali» fa sì che la disciplina delle dichiarazioni sostitutive prevalga sulle norme di settore che non abbiano un richiamo espresso all'art. 78.
L'art. 78 costituisce l'unica eccezione: le norme speciali da esso richiamate sono escluse dall'applicazione dei Capi II e III.
L'art. 77-bis garantisce che la semplificazione dell'autocertificazione si estenda anche agli appalti pubblici, riducendo i costi documentali per le imprese partecipanti.
Indice dei contenuti
La funzione dell'art. 77-bis: garantire l'universalità della semplificazione
L'art. 77-bis del DPR 445/2000 assolve una funzione sistematica essenziale: evitare che la frammentazione normativa del diritto amministrativo italiano - caratterizzato da numerose norme speciali di settore - svuoti l'ambito di applicazione delle disposizioni sull'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive.
Senza questa norma, potrebbe sostenersi che le procedure di appalto regolate dal codice dei contratti pubblici, le autorizzazioni ambientali regolate da norme settoriali o i concorsi disciplinati da regolamenti speciali non siano soggetti ai Capi II e III del DPR 445/2000. L'art. 77-bis chiude definitivamente questo argomento: i Capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o attestazione, comprese quelle regolate da norme speciali.
Il campo di applicazione: Capi II e III del DPR 445/2000
I Capi richiamati dall'art. 77-bis contengono il nucleo operativo del DPR 445/2000:
Il Capo II (artt. 46-51) disciplina le dichiarazioni sostitutive: l'art. 46 per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione), l'art. 47 per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, e le norme sull'autenticazione, la forma e i controlli.
Il Capo III (artt. 52-57) disciplina l'uso delle dichiarazioni sostitutive: le modalità di presentazione, i controlli, le sanzioni e la conservazione dei documenti.
La distinzione tra dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47) è cruciale anche nel contesto degli appalti: nelle gare pubbliche, il concorrente può autocertificare il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di condanne penali, regolarità fiscale e contributiva, iscrizione al registro delle imprese) con dichiarazione sostitutiva, lasciando all'amministrazione aggiudicatrice l'onere di verificare d'ufficio la veridicità.
L'estensione agli appalti pubblici
La menzione espressa delle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture non è casuale. Il settore degli appalti pubblici è tradizionalmente caratterizzato da un onere documentale molto elevato per i concorrenti, che devono dimostrare il possesso di numerosi requisiti. Prima della generalizzazione dell'autocertificazione, le imprese dovevano allegare alle offerte decine di certificati rilasciati da enti diversi: certificati antimafia, certificati del casellario giudiziale, certificati di regolarità contributiva (DURC), visure camerali.
L'art. 77-bis, in raccordo con il Codice dei contratti pubblici (oggi D.Lgs. 36/2023), consente che questi documenti siano sostituiti da dichiarazioni sostitutive nella fase di partecipazione alla gara. La verifica effettiva dei requisiti avviene poi nella fase di aggiudicazione, a carico della stazione appaltante. Questo sistema ha ridotto significativamente i costi di partecipazione, specialmente per le PMI.
Il limite dell'art. 78: le norme speciali espressamente escluse
L'art. 77-bis ha un confine preciso: la sua portata espansiva si arresta davanti alle norme speciali «espressamente richiamate dall'art. 78». L'art. 78 elenca alcune fattispecie per le quali le disposizioni dei Capi II e III non si applicano - si tratta tipicamente di materie in cui l'autenticità e la certezza del documento non possono essere sostituite da una dichiarazione del privato (es. alcuni atti notarili, certificati in materia di stato civile destinati all'estero, atti relativi all'esercizio di professioni regolamentate in altri ordinamenti).
La clausola «espressamente richiamate» è restrittiva: non basta che una norma speciale sia vigente e disciplini la materia; occorre che essa sia espressamente menzionata nell'art. 78. In mancanza, la norma speciale cede di fronte all'art. 77-bis e i Capi II e III trovano applicazione.
Raccordo con il principio di decertificazione e l'art. 97 Cost.
L'art. 77-bis si inserisce nel sistema della decertificazione che pervade il DPR 445/2000. In particolare si raccorda con l'art. 43 (acquisizione d'ufficio), l'art. 40 (divieto di richiedere certificati sostituibili con dichiarazioni) e l'art. 15 L. 183/2011. Sul piano costituzionale, l'universalità dell'autocertificazione garantita dall'art. 77-bis è espressione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) - che richiede procedure efficienti e non gravose per i privati - e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) - che impone pari condizioni di accesso ai procedimenti pubblici indipendentemente dalla capacità del soggetto di raccogliere documentazione costosa.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa cambia con l'art. 77-bis rispetto all'applicazione ordinaria dei Capi II e III?
L'art. 77-bis estende esplicitamente l'applicazione dei Capi II e III (autocertificazione e dichiarazioni sostitutive) a tutte le fattispecie in cui sia richiesta una certificazione, anche se disciplinate da norme speciali di settore. Senza questa norma, le leggi speciali avrebbero potuto escludere l'autocertificazione in interi settori dell'ordinamento.
Le imprese che partecipano agli appalti possono usare le autocertificazioni?
Sì. L'art. 77-bis menziona espressamente le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture. Le imprese possono dichiarare con dichiarazione sostitutiva ex art. 46 il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di condanne, regolarità fiscale, ecc.). La stazione appaltante verifica d'ufficio in caso di aggiudicazione.
Quali sono le eccezioni: quando l'art. 77-bis non si applica?
L'art. 77-bis non si applica alle fattispecie regolate da norme speciali espressamente richiamate dall'art. 78 DPR 445/2000. Le eccezioni sono tassative: solo le norme letteralmente menzionate nell'art. 78 escludono l'applicazione dei Capi II e III. Ogni altra norma speciale di settore cede di fronte all'art. 77-bis.
Un regolamento comunale può escludere l'applicazione dell'autocertificazione in un proprio procedimento?
No. La disciplina delle dichiarazioni sostitutive ha rango di legge statale (DPR adottato su delega) e prevale sui regolamenti locali. Il comune non può imporre ai cittadini la presentazione di certificati originali in procedimenti per i quali l'art. 46 DPR 445 consente la dichiarazione sostitutiva, salvo le sole eccezioni dell'art. 78.
Cosa sono i Capi II e III del DPR 445/2000?
Il Capo II (artt. 46-51) disciplina le dichiarazioni sostitutive: autocertificazione (art. 46), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), e le norme su autenticazione e controlli. Il Capo III (artt. 52-57) disciplina l'uso delle dichiarazioni: modalità di presentazione, verifiche a campione, sanzioni. Insieme formano il nucleo operativo della semplificazione documentale.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'art. 77-bis: garantire l'universalità della semplificazione
L'art. 77-bis del DPR 445/2000 assolve una funzione sistematica essenziale: evitare che la frammentazione normativa del diritto amministrativo italiano - caratterizzato da numerose norme speciali di settore - svuoti l'ambito di applicazione delle disposizioni sull'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive.
Senza questa norma, potrebbe sostenersi che le procedure di appalto regolate dal codice dei contratti pubblici, le autorizzazioni ambientali regolate da norme settoriali o i concorsi disciplinati da regolamenti speciali non siano soggetti ai Capi II e III del DPR 445/2000. L'art. 77-bis chiude definitivamente questo argomento: i Capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o attestazione, comprese quelle regolate da norme speciali.
Il campo di applicazione: Capi II e III del DPR 445/2000
I Capi richiamati dall'art. 77-bis contengono il nucleo operativo del DPR 445/2000:
La distinzione tra dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47) è cruciale anche nel contesto degli appalti: nelle gare pubbliche, il concorrente può autocertificare il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di condanne penali, regolarità fiscale e contributiva, iscrizione al registro delle imprese) con dichiarazione sostitutiva, lasciando all'amministrazione aggiudicatrice l'onere di verificare d'ufficio la veridicità.
L'estensione agli appalti pubblici
La menzione espressa delle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture non è casuale. Il settore degli appalti pubblici è tradizionalmente caratterizzato da un onere documentale molto elevato per i concorrenti, che devono dimostrare il possesso di numerosi requisiti. Prima della generalizzazione dell'autocertificazione, le imprese dovevano allegare alle offerte decine di certificati rilasciati da enti diversi: certificati antimafia, certificati del casellario giudiziale, certificati di regolarità contributiva (DURC), visure camerali.
L'art. 77-bis, in raccordo con il Codice dei contratti pubblici (oggi D.Lgs. 36/2023), consente che questi documenti siano sostituiti da dichiarazioni sostitutive nella fase di partecipazione alla gara. La verifica effettiva dei requisiti avviene poi nella fase di aggiudicazione, a carico della stazione appaltante. Questo sistema ha ridotto significativamente i costi di partecipazione, specialmente per le PMI.
Il limite dell'art. 78: le norme speciali espressamente escluse
L'art. 77-bis ha un confine preciso: la sua portata espansiva si arresta davanti alle norme speciali «espressamente richiamate dall'art. 78». L'art. 78 elenca alcune fattispecie per le quali le disposizioni dei Capi II e III non si applicano - si tratta tipicamente di materie in cui l'autenticità e la certezza del documento non possono essere sostituite da una dichiarazione del privato (es. alcuni atti notarili, certificati in materia di stato civile destinati all'estero, atti relativi all'esercizio di professioni regolamentate in altri ordinamenti).
La clausola «espressamente richiamate» è restrittiva: non basta che una norma speciale sia vigente e disciplini la materia; occorre che essa sia espressamente menzionata nell'art. 78. In mancanza, la norma speciale cede di fronte all'art. 77-bis e i Capi II e III trovano applicazione.
Raccordo con il principio di decertificazione e l'art. 97 Cost.
L'art. 77-bis si inserisce nel sistema della decertificazione che pervade il DPR 445/2000. In particolare si raccorda con l'art. 43 (acquisizione d'ufficio), l'art. 40 (divieto di richiedere certificati sostituibili con dichiarazioni) e l'art. 15 L. 183/2011. Sul piano costituzionale, l'universalità dell'autocertificazione garantita dall'art. 77-bis è espressione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) - che richiede procedure efficienti e non gravose per i privati - e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) - che impone pari condizioni di accesso ai procedimenti pubblici indipendentemente dalla capacità del soggetto di raccogliere documentazione costosa.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa cambia con l'art. 77-bis rispetto all'applicazione ordinaria dei Capi II e III?
L'art. 77-bis estende esplicitamente l'applicazione dei Capi II e III (autocertificazione e dichiarazioni sostitutive) a tutte le fattispecie in cui sia richiesta una certificazione, anche se disciplinate da norme speciali di settore. Senza questa norma, le leggi speciali avrebbero potuto escludere l'autocertificazione in interi settori dell'ordinamento.
Le imprese che partecipano agli appalti possono usare le autocertificazioni?
Sì. L'art. 77-bis menziona espressamente le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture. Le imprese possono dichiarare con dichiarazione sostitutiva ex art. 46 il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di condanne, regolarità fiscale, ecc.). La stazione appaltante verifica d'ufficio in caso di aggiudicazione.
Quali sono le eccezioni: quando l'art. 77-bis non si applica?
L'art. 77-bis non si applica alle fattispecie regolate da norme speciali espressamente richiamate dall'art. 78 DPR 445/2000. Le eccezioni sono tassative: solo le norme letteralmente menzionate nell'art. 78 escludono l'applicazione dei Capi II e III. Ogni altra norma speciale di settore cede di fronte all'art. 77-bis.
Un regolamento comunale può escludere l'applicazione dell'autocertificazione in un proprio procedimento?
No. La disciplina delle dichiarazioni sostitutive ha rango di legge statale (DPR adottato su delega) e prevale sui regolamenti locali. Il comune non può imporre ai cittadini la presentazione di certificati originali in procedimenti per i quali l'art. 46 DPR 445 consente la dichiarazione sostitutiva, salvo le sole eccezioni dell'art. 78.
Cosa sono i Capi II e III del DPR 445/2000?
Il Capo II (artt. 46-51) disciplina le dichiarazioni sostitutive: autocertificazione (art. 46), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), e le norme su autenticazione e controlli. Il Capo III (artt. 52-57) disciplina l'uso delle dichiarazioni: modalità di presentazione, verifiche a campione, sanzioni. Insieme formano il nucleo operativo della semplificazione documentale.