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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 78 contiene un elenco di disposizioni che il DPR 445/2000 ha espressamente conservato in vigore, nonostante la riorganizzazione complessiva della materia nel testo unico.
  • Rimangono in vigore le norme sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (DPR 322/1998 e collegati) e sulla DSU per le prestazioni sociali agevolate (ISEE, D.Lgs. 109/1998).
  • Sopravvive il DPR 642/1972 sull'imposta di bollo: la semplificazione documentale del DPR 445 non ha abolito il bollo, che resta dovuto nei casi previsti da quella normativa speciale.
  • Restano in vigore gli artt. 18 e 30 della L. 241/1990: acquisizione d'ufficio dei documenti (art. 18) e acquisizione d'ufficio dei certificati (art. 30, ora art. 43 DPR 445 — norma poi sviluppata).
  • Il comma 2 preserva le disposizioni speciali sulle forze di polizia per il trattamento dei dati personali, in ragione delle loro peculiari competenze istituzionali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 DPR 445/2000 — Norme che rimangono in vigore

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore: a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 , al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164 , e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo; c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ; d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ; e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344 ; f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico; g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell' articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675 . TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Commento

La funzione della clausola di salvaguardia

L'art. 78 DPR 445/2000 è una norma di diritto transitorio e di coordinamento sistematico. Quando un testo unico viene adottato, la sua funzione è raccogliere e unificare la normativa frammentata in un corpus organico. Ma la codificazione non può (e spesso non deve) abrogare tutto il diritto previgente: alcune norme speciali devono sopravvivere per ragioni di coerenza del sistema. L'art. 78 elenca quelle norme che il legislatore ha voluto espressamente salvaguardare dall'effetto abrogativo implicito che un testo unico potrebbe produrre.

Dalla lettura dell'art. 78 si ricava un quadro preciso delle materie che il DPR 445/2000 non ha inteso disciplinare in modo esclusivo: fiscalità digitale, imposta di bollo, procedimento amministrativo in senso stretto (L. 241/1990), privacy, forze dell'ordine. Per queste materie, le norme speciali precedenti mantengono la propria autonomia applicativa.

Le norme fiscali e la DSU (lettera a)

La lettera a) salva le disposizioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (DPR 322/1998 e collegati) e le norme sul modello ISEE (D.Lgs. 109/1998 e successivi). Questa salvaguardia ha una logica precisa: la dichiarazione dei redditi e i modelli fiscali hanno proprie regole di trasmissione, autenticità, firma e conservazione, disciplinate in modo specialistico dalla normativa tributaria. Il DPR 445/2000, con le sue norme generali sull'autocertificazione e la gestione documentale, non si sovrappone a questo specifico settore.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'ISEE è la dichiarazione che i cittadini presentano per accedere alle prestazioni sociali agevolate (asili nido, rette universitarie, bonus, agevolazioni tariffarie). Ha caratteristiche ibride: è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445, ma il suo regime specifico (modello standardizzato, trasmissione all'INPS, controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate) è disciplinato dalla normativa ISEE (D.Lgs. 109/1998, DPCM 159/2013 e successivi). Le due discipline coesistono: il DPR 445 fornisce il fondamento giuridico della dichiarazione sostitutiva; la normativa ISEE ne regola le modalità specifiche.

L'imposta di bollo (lettera b)

La lettera b) salva il DPR 642/1972 sull'imposta di bollo. Questa salvaguardia è di enorme importanza pratica. La semplificazione documentale introdotta dal DPR 445/2000 — in particolare l'obbligo per la PA di accettare le dichiarazioni sostitutive invece dei certificati — non ha eliminato l'imposta di bollo. Laddove un atto o documento è soggetto al bollo ai sensi del DPR 642/1972, il bollo rimane dovuto, indipendentemente dalla forma semplificata dell'atto.

Per esempio: se un cittadino presenta un'istanza con allegata autocertificazione a un ufficio che richiede il bollo (es. certe domande amministrative), il fatto che l'istanza contenga una dichiarazione sostitutiva invece di un certificato non la esenta dal bollo se l'atto rientra nella tabella allegata al DPR 642/1972. Il bollo sulle dichiarazioni sostitutive stesse è invece regolato dall'art. 37 DPR 445/2000, che prevede la gratuità per molte delle dichiarazioni presentate ai sensi del testo unico (lettera g dell'allegato B del DPR 642, inserita successivamente). Il coordinamento tra le due normative richiede attenzione caso per caso.

Gli artt. 18 e 30 della L. 241/1990 (lettera c)

La lettera c) salva gli artt. 18 e 30 della L. 241/1990, che disciplinano rispettivamente l'acquisizione d'ufficio dei documenti (art. 18) e l'acquisizione d'ufficio dei certificati (art. 30). Questa salvaguardia ha un valore sistematico fondamentale: la L. 241/1990 è la legge fondamentale sul procedimento amministrativo, e i suoi articoli sull'acquisizione d'ufficio sono il fondamento della decertificazione ben prima che il DPR 445/2000 la codificasse organicamente.

L'art. 18 L. 241/1990 (nella sua attuale formulazione, modificata da varie leggi successive) vieta alle PA di richiedere documenti che hanno già o che possono acquisire d'ufficio, e costituisce la base normativa su cui si costruisce tutto il sistema del DPR 445. L'art. 43 DPR 445/2000, che pure disciplina l'acquisizione d'ufficio, è in parte attuativo e sviluppativo dell'art. 18 L. 241/1990. Salvare l'art. 18 L. 241 significa garantire che il principio di decertificazione abbia una doppia radice normativa, rafforzandone la cogenza.

La privacy (lettera e) e l'evoluzione normativa

La lettera e) salva le disposizioni in materia di dati personali della L. 675/1996 e dei decreti collegati. Questa norma è oggi di interesse storico: la L. 675/1996 (prima legge italiana sulla privacy) è stata abrogata dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), che a sua volta è stato profondamente modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del GDPR (Reg. UE 2016/679). Il «rinvio mobile» della lettera e) deve però essere letto come un rimando all'intera normativa vigente sulla protezione dei dati: anche dopo tutte queste riforme, il DPR 445 non ha inteso derogare alla disciplina della privacy. Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive contengono dati personali e devono essere trattate nel rispetto del GDPR e del Codice della Privacy.

Le forze di polizia (comma 2)

Il comma 2 introduce una speciale clausola di salvaguardia per le forze di polizia, «con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60» DPR 445. Per le forze dell'ordine restano in vigore le disposizioni legislative e regolamentari sui trattamenti di dati personali nell'ambito delle proprie attività istituzionali (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, prevenzione e repressione dei reati). Questa eccezione riflette la particolare sensibilità dei dati trattati dalle forze di polizia e la necessità di norme speciali che bilancino il principio di trasparenza con le esigenze di sicurezza pubblica: principio che ha trovato successivo sviluppo nel D.Lgs. 51/2018 (attuazione della direttiva europea sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giustizia penale).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il DPR 445/2000 ha eliminato l'imposta di bollo sulle autocertificazioni?

Non automaticamente. Il DPR 642/1972 sull'imposta di bollo è stato espressamente salvato dall'art. 78 lettera b) DPR 445. Per sapere se un'autocertificazione o un'istanza è soggetta al bollo, occorre verificare la tabella del DPR 642/1972 e le successive modifiche. In linea generale, molte domande per prestazioni sociali e agevolazioni sono esenti, ma occorre verificare caso per caso.

Gli artt. 18 e 30 della L. 241/1990 sono ancora in vigore dopo il DPR 445/2000?

Sì, e proprio l'art. 78 lettera c) DPR 445 li ha espressamente salvaguardati. Sono norme fondamentali per il principio di decertificazione: la PA non può chiedere documenti che ha già o che può acquisire d'ufficio. Questo principio è radicato sia nella L. 241/1990 sia nel DPR 445/2000, con una doppia base normativa che ne rafforza la cogenza.

La DSU-ISEE è un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000?

Sì, in senso ampio: è una dichiarazione sostitutiva che il cittadino presenta sotto la propria responsabilità. Le sanzioni per dichiarazione mendace (art. 75 decadenza, art. 76 penali) si applicano anche alla DSU. Il regime specifico della DSU (modello, trasmissione telematica, verifiche INPS/AdE) è però disciplinato dalla normativa ISEE speciale, che è sopravvissuta al DPR 445 ai sensi dell'art. 78 lettera a).

Le forze di polizia devono rispettare le norme del DPR 445 sull'accesso alle informazioni?

Sì in linea generale, ma con le deroghe previste dal comma 2 dell'art. 78 per le attività istituzionali di ordine pubblico e sicurezza. Il trattamento dei dati nell'ambito di queste attività è regolato da normativa speciale (D.Lgs. 51/2018, attuativo della direttiva 2016/680/UE), che prevede regole diverse rispetto al GDPR ordinario per le attività di prevenzione e repressione dei reati.

Le lettere h e seguenti dell'art. 78 rinviano a norme oggi sostituite: come si interpretano?

Le clausole di salvaguardia dell'art. 78 devono essere interpretate come rinvii «mobili» alla normativa vigente nel settore di riferimento. Per esempio, la lettera e) richiamava la L. 675/1996 sulla privacy, oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR. Il significato della salvaguardia rimane: il DPR 445 non deroga alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali, qualunque essa sia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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