Commi 877-881 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF, sentiti i gestori delle garanzie pubbliche, per la definizione di eventuali ulteriori criteri e modalità operative del sistema di monitoraggio (comma 880). Metodologia SACE per la valutazione del grado di addizionalità (comma 879), allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. L’autorizzazione di spesa di cui all’ , èarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. . Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 , ai sensi dell’ , convertito,dicembre 1996, n. 662 articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con modificazioni, dalla , libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione dellalegge 23 luglio 2021, n. 106 garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 , convertito, con modificazioni, dalla .dicembre 2011, n. 201 legge 22 dicembre 2011, n. 214 . Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’articolo 1 della legge 30 dicembre , dopo il comma 260 è inserito il seguente:2023, n. 213 «260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261». . Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull’andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell’esposizione in essere, all’evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. . All’ , dopo il quinto periodo sono inseriti iarticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 seguenti: «Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell’esposizione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell’anno di riferimento. Per l’anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro».
Norme modificate da questi commi
- Art. 41 Costituzione (comma 878): Libertà di iniziativa economica privata come fondamento delle politiche pubbliche di sostegno al credito alle imprese
- Art. 47 Costituzione (comma 881): Tutela del risparmio e disciplina del credito: cornice costituzionale delle garanzie pubbliche
- Art. 88 TUIR (comma 880): Trattamento delle sopravvenienze attive eventualmente derivanti dall’escussione di garanzie pubbliche per il debitore garantito
- Art. 63 CCII (comma 880): Disciplina della transazione fiscale e dei creditori pubblici nella crisi d’impresa: rapporto con eventuali escussioni del Fondo PMI
- Art. 1936 Codice Civile (comma 879): Nozione di fideiussione applicabile, per analogia o per espresso rinvio normativo, alle garanzie pubbliche
In sintesi
Inquadramento: una riforma sistemica delle garanzie pubbliche
I commi 877-881 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) configurano un intervento organico in materia di garanzie pubbliche a favore delle imprese italiane. Il blocco interviene su tre strumenti principali: (i) il Fondo di garanzia per le PMI, istituito dall’art. 2, c. 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e potenziato in modo massiccio durante la pandemia COVID-19; (ii) le garanzie SACE, riformate dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024); (iii) lo strumento di sostegno all’agricoltura previsto dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. L’obiettivo dichiarato è una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche destinate a sostenere l’accesso al credito.
Comma 877 - Il rifinanziamento dell’art. 13, c. 6, del D.Lgs. 228/2001
Il comma 877 incrementa di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 13, c. 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 («Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»). Tale norma disciplina interventi di sostegno alla competitività e all’ammodernamento delle imprese agricole, in attuazione dei principi della L. 5 marzo 2001, n. 57. L’intervento è biennale e ha natura di rifinanziamento di una misura già operativa.
Comma 878 - Il riutilizzo delle risorse libere del Fondo PMI per portafogli di finanziamenti
Il comma 878 dispone che le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia PMI ai sensi dell’art. 12, c. 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (decreto Sostegni-bis), libere da impegni, siano riutilizzate ai fini della concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, ai sensi dell’art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (decreto Salva-Italia). La garanzia su portafogli è uno strumento di derivazione bancaria che consente di garantire una pluralità di esposizioni, riducendo il rischio sistemico e ampliando la capacità di intervento del Fondo a parità di risorse. L’intervento permette di liberare capienza per nuove operazioni senza nuovi stanziamenti.
Comma 879 - L’addizionalità come criterio di modulazione delle garanzie SACE
Il comma 879 introduce una nuova lettera 260-bis all’art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che disciplina il sistema delle garanzie SACE. La modifica innova in modo significativo: ferma restando la percentuale massima di copertura del 70% prevista dal precedente comma 260, lett. e), primo periodo, la misura effettiva di tale copertura è determinata da SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità dell’operazione. L’addizionalità è la capacità dell’intervento pubblico di generare un beneficio incrementale rispetto a quanto il mercato avrebbe già fatto autonomamente: più un’operazione è addizionale (cioè non sarebbe stata realizzata o sarebbe stata realizzata a condizioni peggiori senza la garanzia pubblica), più alta sarà la percentuale di copertura. La metodologia di valutazione dell’addizionalità è allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio di SACE, di cui al c. 261 della L. 213/2023. Si tratta di una riforma in linea con i principi dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e di addizionalità degli interventi pubblici.
Comma 880 - Il monitoraggio MEF sulle garanzie pubbliche
Il comma 880 istituisce un sistema di monitoraggio centralizzato presso il MEF. Ciascun gestore di garanzie pubbliche (Mediocredito Centrale per il Fondo PMI, SACE, ISMEA per l’agricoltura, e altri) deve trasmettere al MEF, con frequenza almeno trimestrale, ogni dato indispensabile a: (i) quantificare l’esposizione in essere; (ii) descrivere l’evoluzione del profilo di rischio, aggregato e per singola posizione; (iii) stimare la perdita attesa; (iv) calcolare gli accantonamenti per la relativa copertura; (v) valutare gli impatti di finanza pubblica. Un decreto MEF, sentiti i gestori, può definire ulteriori criteri operativi. La norma risponde all’esigenza di un controllo unitario sulle esposizioni dello Stato per garanzia, divenute massicce con la pandemia e con il PNRR.
Comma 881 - Il plafond annuale degli impegni del Fondo PMI
Il comma 881 modifica l’art. 1, c. 48, lett. c), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che disciplina il Fondo di garanzia per le PMI. La nuova formulazione introduce un meccanismo di limite massimo degli impegni cumulati assumibili dal Fondo, fissato annualmente dalla legge di bilancio, e che tiene conto dell’esposizione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il 2026 il plafond è di 43 miliardi di euro. Si tratta di una scelta di policy importante: la fissazione di un tetto annuale impone disciplina nell’allocazione delle risorse e consente al MEF di pianificare le coperture per i possibili escussioni delle garanzie. Il meccanismo si affianca al monitoraggio del comma 880, configurando un sistema integrato di gestione del rischio sovrano da garanzie pubbliche.
Il ruolo del Fondo PMI nel sistema bancario italiano
Il Fondo di garanzia PMI è dal 1996 lo strumento principale per facilitare l’accesso al credito delle imprese minori. La sua dotazione e operatività sono state straordinariamente potenziate dalla pandemia COVID-19, con il D.L. 23/2020 (decreto Liquidità), che ha portato le garanzie a coprire fino al 100% del finanziamento per importi ridotti e fino all’80%-90% per importi maggiori. L’esposizione complessiva del Fondo è cresciuta enormemente, generando un’esigenza di razionalizzazione e di sostenibilità di lungo periodo. I commi 877-881 si inseriscono in questa esigenza, ridisegnando la governance e i limiti operativi senza interrompere il sostegno alle imprese.
SACE e l’evoluzione del sistema di garanzie
SACE S.p.A. è il braccio assicurativo-finanziario dello Stato per l’internazionalizzazione e per le garanzie strategiche, controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La L. 213/2023 ha rifondato il sistema delle garanzie SACE, allargandolo a operazioni di interesse strategico nazionale, finanziamenti green, transizione digitale ed energetica. Il comma 879 LB 2026 affina ulteriormente questa cornice, introducendo il principio dell’addizionalità modulata come criterio di selezione delle operazioni meritevoli di maggior intensità di sostegno pubblico.
La compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato
Le garanzie pubbliche italiane operano in un quadro vincolato dalla disciplina UE degli aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE) e dai Regolamenti generali di esenzione per categoria (Reg. UE 651/2014, GBER). Il principio dell’addizionalità, introdotto dal comma 879, è centrale anche nella prospettiva comunitaria: la Commissione europea, in sede di valutazione dei regimi di aiuto, verifica che l’intervento pubblico non sostituisca il mercato ma lo integri, generando un effetto incentivante. La modulazione delle coperture in funzione dell’addizionalità rende il sistema italiano più allineato a queste esigenze.
Il monitoraggio MEF e il rischio sovrano da garanzie
Le garanzie pubbliche non incidono immediatamente sui saldi di finanza pubblica, ma generano un’esposizione potenziale dello Stato che diventa attuale in caso di escussione. Eurostat classifica le garanzie come passività contingenti, con regole specifiche di contabilizzazione (ESA 2010, Manuale del Disavanzo e del Debito Pubblico). Il sistema di monitoraggio del comma 880 è coerente con tali regole e consente al MEF di stimare in tempo reale l’esposizione complessiva, di valutare la sostenibilità di lungo periodo e di prevenire shock improvvisi sui saldi.
Implicazioni per le imprese e per gli operatori
Sotto il profilo operativo, le novità più rilevanti per le imprese sono: (i) per chi accede al Fondo PMI, la possibilità di ottenere garanzie su portafogli (comma 878), tipicamente attraverso intermediari finanziari, che possono così cartolarizzare il rischio; (ii) per chi accede alle garanzie SACE su operazioni di interesse strategico, l’importanza di documentare l’addizionalità dell’intervento (comma 879), con business plan che evidenzino come l’operazione non sarebbe stata realizzata o sarebbe stata realizzata a condizioni meno favorevoli senza la garanzia; (iii) per tutti, una maggiore trasparenza informativa dovuta al sistema di monitoraggio MEF (comma 880).
Adempimenti per il consulente
Il commercialista e il consulente finanziario delle imprese devono prestare attenzione a diversi profili: (i) verificare la capienza del Fondo PMI per il 2026 (43 miliardi di plafond, comma 881), tenendo conto della rapidità di assorbimento delle risorse nei primi mesi dell’anno; (ii) supportare l’impresa nella predisposizione di una rappresentazione documentale dell’addizionalità per le operazioni SACE; (iii) monitorare le evoluzioni dei decreti attuativi MEF per il monitoraggio (comma 880); (iv) coordinare con la banca finanziatrice la scelta dello strumento di garanzia più appropriato (garanzia singola vs. garanzia su portafoglio).
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — PMI manifatturiera e garanzia su portafoglio
Tizio S.r.l., piccola impresa metalmeccanica della Lombardia con 35 dipendenti e fatturato di 8 milioni di euro, intende ottenere un finanziamento di 1,2 milioni di euro per ammodernamento impianti. La banca Alfa, prima di concedere il credito, valuta la possibilità di applicare una garanzia del Fondo PMI. Grazie al comma 878 LB 2026, la banca Alfa può far rientrare il finanziamento di Tizio in un portafoglio di finanziamenti omogenei (PMI manifatturiere lombarde con importi fra 500.000 e 2 milioni) coperto da una garanzia di portafoglio del Fondo PMI ex art. 39, c. 4, del D.L. 201/2011. La garanzia copre la tranche mezzanina del portafoglio (perdite oltre il 3% e fino al 12% dell’esposizione complessiva). Il commercialista di Tizio verifica con la banca che il finanziamento sia compatibile con i criteri del portafoglio e che la pricing applicato beneficia della riduzione del costo di rischio. Tizio ottiene il finanziamento a tasso favorevole e con tempistiche ridotte rispetto a una garanzia singola, perché la banca non deve istruire la pratica garanzia per ogni operazione individuale. Il consulente segnala a Tizio l’importanza di mantenere la regolarità nei pagamenti, perché eventuali default impatterebbero negativamente sul rating del portafoglio e potrebbero limitare la disponibilità di garanzie per future operazioni della banca Alfa nei confronti di altre PMI lombarde.
Caso pratico 2 — Impresa innovativa con garanzia SACE addizionale
Caio S.p.A. è una scaleup italiana attiva nel settore delle tecnologie pulite per l’industria, con 120 dipendenti e fatturato di 25 milioni di euro. Caio intende finanziare un investimento di 30 milioni per la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione di sistemi di accumulo energetico, con accesso a una garanzia SACE. Il finanziamento, pari a 24 milioni (l’80% del costo), non sarebbe stato concesso dalle banche italiane senza garanzia pubblica, data l’assenza di garanzie reali sufficienti e il profilo di rischio della scaleup. Il consulente finanziario di Caio prepara un dossier che dimostra puntualmente l’addizionalità dell’intervento pubblico ai sensi del nuovo comma 260-bis introdotto dal comma 879 LB 2026: (i) confronto con le condizioni di mercato (rifiuti documentati di due banche senza la garanzia); (ii) effetto incentivante (l’investimento non sarebbe stato realizzato senza la garanzia); (iii) coerenza con gli obiettivi strategici nazionali (transizione energetica, autonomia industriale). SACE, applicando la nuova metodologia, valuta l’addizionalità come «alta» e applica una copertura del 70% (massimale del comma 260, lett. e), L. 213/2023). Caio ottiene il finanziamento a condizioni competitive, completa l’investimento, assume 50 nuovi dipendenti nel triennio successivo. Il caso illustra come la documentazione dell’addizionalità sia diventata centrale per ottenere la massima copertura SACE dopo la riforma.
Domande frequenti
Cos’è il Fondo di garanzia PMI e come funziona dopo la LB 2026?
Il Fondo di garanzia per le PMI è lo strumento pubblico, istituito dall’art. 2, c. 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che facilita l’accesso al credito delle imprese minori italiane garantendo (in parte o in tutto) i finanziamenti bancari. È gestito da Mediocredito Centrale. La LB 2026 introduce due novità principali: (i) il comma 878 consente di riutilizzare risorse pandemiche libere per garanzie su portafogli di finanziamenti (art. 39, c. 4, D.L. 201/2011); (ii) il comma 881 fissa per il 2026 un plafond di 43 miliardi di euro di impegni cumulati assumibili, tenendo conto dell’esposizione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente. La capienza si esaurisce in funzione delle nuove operazioni; l’impresa va informata tempestivamente per cogliere la finestra utile.
Cosa si intende per «addizionalità» nel comma 879?
L’addizionalità è la capacità dell’intervento pubblico di generare un beneficio incrementale rispetto a quanto il mercato avrebbe già fatto autonomamente. Un’operazione è addizionale se non sarebbe stata realizzata, o sarebbe stata realizzata a condizioni peggiori, senza la garanzia pubblica. Il comma 879 LB 2026 introduce alla L. 213/2023 una nuova lettera 260-bis che modula la percentuale di copertura SACE (massimo 70%) in modo proporzionalmente crescente al crescere del grado di addizionalità. La valutazione è effettuata da SACE S.p.A. sulla base di una metodologia specifica, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio. Il principio si allinea ai criteri UE in materia di aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE) ed evita che la garanzia pubblica si sostituisca al mercato là dove non è necessaria.
Cosa cambia con il monitoraggio MEF del comma 880?
Il comma 880 impone a ciascun gestore di garanzie pubbliche (Mediocredito Centrale, SACE, ISMEA, ecc.) di trasmettere al MEF, con frequenza almeno trimestrale, ogni dato indispensabile a: (i) quantificare l’esposizione in essere; (ii) descrivere l’evoluzione del profilo di rischio, aggregato e per singola posizione; (iii) stimare la perdita attesa; (iv) calcolare gli accantonamenti necessari; (v) valutare gli impatti di finanza pubblica. Un decreto MEF può definire ulteriori criteri operativi. Per le imprese, ciò significa maggiore trasparenza informativa e tempi più rapidi di reazione del sistema pubblico a eventi di crisi. Per i gestori, comporta l’obbligo di adeguare i propri sistemi informativi per garantire la qualità e la tempestività dei dati trasmessi, con conseguenti investimenti tecnologici e organizzativi.
Cosa è la garanzia su portafogli di finanziamenti?
La garanzia su portafogli, prevista dall’art. 39, c. 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 214/2011), è una garanzia pubblica che copre una pluralità di esposizioni omogenee raggruppate in un portafoglio, anziché le singole esposizioni una per una. La garanzia si attiva quando le perdite del portafoglio superano una soglia (franchigia o «first loss»), e copre fino a un massimale predeterminato. Il vantaggio è duplice: per il sistema bancario, riduce il fabbisogno di capitale a fronte del rischio di credito; per la finanza pubblica, consente di garantire più operazioni a parità di risorse, sfruttando la diversificazione statistica del rischio. Il comma 878 LB 2026 destina a tale finalità le risorse pandemiche del Fondo PMI rimaste libere, ampliando la capacità di sostegno senza nuovi stanziamenti.
Cosa devono fare le PMI per accedere alle garanzie nel 2026?
Le PMI che intendano accedere alle garanzie nel 2026 devono: (i) verificare i requisiti soggettivi (dimensione PMI ex Raccomandazione UE 2003/361/CE, settore ammissibile, regolarità fiscale e contributiva DURC); (ii) rivolgersi alla banca finanziatrice, che presenterà la domanda di garanzia al Fondo PMI o (per operazioni strategiche) a SACE; (iii) documentare il merito di credito con bilanci, business plan, proiezioni finanziarie; (iv) per le operazioni SACE, evidenziare l’addizionalità dell’intervento pubblico (comma 879); (v) monitorare la capienza del Fondo nel corso dell’anno, tenendo conto del plafond di 43 miliardi (comma 881) che si esaurisce in funzione delle nuove operazioni. Il commercialista può supportare l’impresa nella scelta dello strumento più appropriato e nella predisposizione della documentazione.