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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 905 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2026 in favore della Fondazione Festival dei due Mondi.

In sintesi

  • Il comma 905 autorizza una spesa di 1 milione di euro per l’anno 2026 a favore della Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto.
  • Si tratta di un contributo una tantum, non strutturale: l’onere è limitato al solo esercizio 2026.
  • Il Festival dei due Mondi è una delle manifestazioni culturali italiane di più antica tradizione (fondato nel 1958 da Giancarlo Menotti), riconosciuto di rilevante interesse nazionale.
  • La Fondazione gestisce il Festival e beneficia di contributi del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo, D.Lgs. 28/2004) e di apporti pubblici dedicati.
  • Il contributo si inserisce nelle politiche di sostegno alla cultura previste dall’art. 9 della Costituzione e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).
L’intervento: un contributo mirato

Il comma 905 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) autorizza una spesa di 1 milione di euro per l’anno 2026 a favore della Fondazione Festival dei due Mondi, con la dichiarata finalità di «sostenere e valorizzare il Festival dei due Mondi di Spoleto». Si tratta di un classico intervento di sostegno alla cultura previsto dalle leggi di bilancio, riferibile alla categoria dei contributi ad personam in favore di enti culturali specifici di rilevanza nazionale.

La natura una tantum del contributo

La formulazione «per l’anno 2026» indica con chiarezza la natura una tantum del contributo: l’onere è limitato al solo esercizio 2026, senza incrementi strutturali della dotazione ordinaria della Fondazione. Tale tecnica si distingue dalle formulazioni «a decorrere dal 2026» (incremento strutturale) o «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» (rifinanziamento biennale). La scelta del legislatore di non rendere strutturale l’intervento riflette tipicamente la prassi del finanziamento ad hoc per anniversari, edizioni speciali, esigenze contingenti dell’ente beneficiario.

Il Festival dei due Mondi: storia e rilevanza

Il Festival dei due Mondi nasce a Spoleto nel 1958 per iniziativa del compositore italo-americano Giancarlo Menotti, con l’intento dichiarato di realizzare un ponte culturale fra Europa e Stati Uniti (di qui la denominazione «due Mondi»). Da oltre sessant’anni il Festival rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali di musica, danza, prosa e arti visive, attrarrendo annualmente artisti di rilievo mondiale e migliaia di spettatori. Il Festival è riconosciuto di rilevante interesse nazionale e beneficia di forme di sostegno pubblico continuativo da parte dello Stato, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto.

La Fondazione Festival dei due Mondi

La gestione del Festival è affidata alla Fondazione Festival dei due Mondi, ente di diritto privato di interesse generale, costituito con il concorso di soci pubblici (Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto) e privati. La Fondazione opera secondo le regole del Codice civile in materia di fondazioni (artt. 14-35 c.c.) e secondo gli statuti specifici approvati. La sua attività rientra fra quelle riconosciute dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) per le fondazioni con finalità culturali, sebbene la natura giuridica specifica vada verificata in funzione della effettiva iscrizione al RUNTS.

Il quadro generale del sostegno pubblico allo spettacolo

Il contributo del comma 905 si inserisce nel più ampio sistema di finanziamento pubblico allo spettacolo, disciplinato in via principale dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 28 (Disposizioni in materia di sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive) e dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (Riforma del codice dello spettacolo), che disciplinano il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Il FUS finanzia in via continuativa le principali istituzioni culturali italiane (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri nazionali, festival riconosciuti) sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. I contributi ad personam previsti dalle leggi di bilancio, come quello del comma 905, si aggiungono al FUS e rispondono a esigenze specifiche di rafforzamento puntuale.

L’art. 9 della Costituzione e la tutela del patrimonio culturale

Il fondamento costituzionale del sostegno pubblico al Festival e in generale ai grandi eventi culturali risiede nell’art. 9 della Costituzione, che impone alla Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. La Corte costituzionale ha più volte ribadito (anche in interventi sulla materia degli enti lirico-sinfonici) che la cultura non è un bene secondario, ma un valore primario dell’ordinamento, meritevole di tutela attiva. Il sostegno al Festival di Spoleto si colloca pienamente in questo quadro.

I profili contabili e tributari per la Fondazione

Sotto il profilo contabile, la Fondazione iscrive il contributo come provento per contributi pubblici di competenza dell’esercizio 2026, in coerenza con i principi contabili nazionali (OIC 12 per gli enti non commerciali e OIC sui ricavi). Sotto il profilo tributario, i contributi pubblici percepiti da enti senza scopo di lucro per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali sono generalmente non imponibili ai fini IRES ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per gli enti non commerciali, fermo restando il trattamento previsto dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) per gli enti iscritti al RUNTS. Sotto il profilo IVA, i contributi pubblici a fondo perduto, in assenza di corrispettività, sono normalmente fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Profili di trasparenza e rendicontazione

L’erogazione del contributo è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (decreto Trasparenza), in particolare per quanto riguarda la pubblicazione delle erogazioni di vantaggi economici sopra soglia di legge. Per gli enti non commerciali, dal 2018 l’art. 1, c. 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124 (riformato e attuato anche per il Terzo settore) impone obblighi di trasparenza sui contributi pubblici ricevuti, da pubblicare sulla nota integrativa al bilancio o sul sito istituzionale. La Fondazione è tenuta a rendicontare l’utilizzo del contributo, in coerenza con la finalità dichiarata di sostenere e valorizzare il Festival.

Domande frequenti

Cosa prevede il comma 905 LB 2026?

Il comma 905 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 autorizza una spesa di 1 milione di euro per l’anno 2026 a favore della Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto, con la finalità dichiarata di sostenere e valorizzare il Festival. Si tratta di un contributo una tantum, limitato al solo esercizio 2026, che si aggiunge ai finanziamenti continuativi già previsti dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui al D.Lgs. 28/2004 e dal D.Lgs. 95/2017. Il Festival dei due Mondi, fondato nel 1958 da Giancarlo Menotti, è una manifestazione di musica, danza, prosa e arti visive di rilevante interesse nazionale e internazionale. Il contributo del comma 905 si inserisce nel più ampio quadro di tutela della cultura previsto dall’art. 9 della Costituzione.

Il contributo è strutturale o una tantum?

Il contributo è una tantum, limitato al solo esercizio finanziario 2026. La formulazione «per l’anno 2026» utilizzata dal comma 905 differisce nettamente da quelle adottate in casi di rifinanziamenti strutturali (come «a decorrere dall’anno 2026») o di rifinanziamenti pluriennali (come «per ciascuno degli anni 2026 e 2027»). Tale scelta riflette la prassi del finanziamento ad hoc per esigenze specifiche o per edizioni speciali della manifestazione. La Fondazione Festival dei due Mondi continuerà comunque a beneficiare dei finanziamenti continuativi del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e dei contributi di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto, mentre il contributo del comma 905 rappresenta un’integrazione puntuale per il solo 2026, non un nuovo canale ordinario di finanziamento.

Qual è la natura giuridica della Fondazione?

La Fondazione Festival dei due Mondi è un ente di diritto privato di interesse generale, costituito secondo il modello delle fondazioni disciplinate dagli artt. 14-35 del codice civile. Soci della Fondazione sono soggetti pubblici (Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto) e privati. L’ente opera senza scopo di lucro, con finalità culturali di rilevante interesse nazionale. La sua attività può rientrare nel perimetro del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) per le fondazioni con finalità di interesse generale, qualora iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il regime fiscale dipende dalla qualificazione concreta dell’ente (ente non commerciale ex art. 73 TUIR; eventualmente ETS ai sensi del CTS) e dall’iscrizione ai registri specifici.

Come si tassa il contributo per la Fondazione?

Sotto il profilo IRES, i contributi pubblici percepiti dalla Fondazione per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, in quanto ente non commerciale, sono generalmente non imponibili ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che esclude dall’ambito reddituale i contributi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Per gli enti iscritti al RUNTS valgono i regimi speciali del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Sotto il profilo IVA, i contributi pubblici a fondo perduto, in assenza di corrispettività (cioè senza obbligo controprestazionale specifico a favore dell’erogante), sono normalmente fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La Fondazione deve comunque rispettare gli obblighi di trasparenza e rendicontazione dei contributi ricevuti.

Quali obblighi di rendicontazione per la Fondazione?

La Fondazione è soggetta a numerosi obblighi di trasparenza e rendicontazione. In primo luogo, è tenuta a pubblicare i contributi pubblici ricevuti ai sensi dell’art. 1, c. 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124, riformato e poi attuato in coordinamento con il Codice del Terzo Settore. In secondo luogo, è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione dei contributi ricevuti. In terzo luogo, deve rendicontare al Ministero della Cultura l’utilizzo del contributo, in coerenza con la finalità dichiarata. In quarto luogo, è tenuta al bilancio sociale (se ETS sopra soglia) e al deposito del bilancio annuale ai sensi dell’art. 20 c.c. e degli obblighi specifici previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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