Comma 28 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Aggiunge all’art. 1 c. 24 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) periodi che fissano al 26% (anziché 33% ordinario) l’aliquota sui redditi diversi e altri proventi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro ex art. 3 par. 1 n. 7 reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR). Stabilisce inoltre la neutralità fiscale della mera conversione tra euro e e-money token e del rimborso al valore nominale.
Testo coordinato
. All’ , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Learticolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera csexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico , di cui al , derivantidelle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 . Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token ilmaggio 2023 cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale».
Norme modificate da questi commi
- Art. 67 TUIR (comma 28): Confermata la qualificazione come redditi diversi ex c. 1 lett. c-sexies; aliquota agevolata 26% per EMT in euro MiCAR-compliant
In sintesi
Inquadramento
Il comma 28 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene sull'articolo 1, comma 24, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) aggiungendo, in fine, due periodi che disciplinano in modo separato la fiscalità delle stablecoin in euro regolate dal regolamento MiCAR. La nuova norma riconosce a questi strumenti, sempre più centrali nell'infrastruttura dei pagamenti digitali e nelle piattaforme di tokenizzazione, un trattamento fiscale di favore: aliquota del 26% (anziché quella ordinaria del 33% prevista per le altre cripto-attività dall'art. 1 c. 24 L. 207/2024) e neutralità fiscale per la conversione euro/token e per il rimborso al nominale.
Il quadro normativo di partenza
La fiscalità delle cripto-attività nell'ordinamento italiano è stata sistematizzata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto nell'art. 67 del TUIR (DPR 917/1986) la lettera c-sexies del comma 1, qualificando come redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. L'aliquota originaria della relativa imposta sostitutiva era del 26%, in linea con quella sui redditi di natura finanziaria. L'art. 1 c. 24 della Legge di Bilancio 2025 ha innalzato l'aliquota al 33% a decorrere dal 2026, generando malumori nell'industria e nelle associazioni di settore.
Con il comma 28 della LB 2026, il legislatore introduce una deroga selettiva: per i token di moneta elettronica denominati in euro l'aliquota resta del 26%. La logica è di differenziare le cripto-attività volatili (Bitcoin, Ethereum, altcoin) da quelle a stabilità di valore ancorate alla moneta unica, ritenute più vicine, sotto il profilo economico-funzionale, ai depositi bancari e alla moneta elettronica.
Definizione di e-money token (MiCAR)
Il comma 28 richiama l'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCAR), che definisce e-money token (EMT) come tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. Affinché un EMT rientri nell'ambito dell'agevolazione del comma 28, devono ricorrere congiuntamente due requisiti aggiuntivi specificati dalla norma italiana:
Sono dunque esclusi: USDC, USDT, EURT non-MiCAR compliant, stablecoin con riserve detenute in USA, UK, Svizzera o presso emittenti non autorizzati nell'UE.
Operazioni rilevanti per l'aliquota 26%
L'aliquota del 26% si applica ai redditi diversi e altri proventi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR derivanti da:
Norma di neutralità: conversione e rimborso
La parte più tecnicamente rilevante della disposizione è la clausola di neutralità: non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. La ratio è cristallina: poiché il rapporto di cambio tra euro e EMT in euro è per definizione 1:1, l'operazione è economicamente neutra e non genera plusvalenza né minusvalenza fiscalmente rilevante. Conseguenze pratiche:
Esempio numerico 1 — Neutralità in conversione
Tizio detiene 10.000 euro su un wallet di un emittente EMT autorizzato in UE (es. Circle EURC se MiCAR compliant, oppure un EMT italiano emesso da banca commerciale). Converte 10.000 euro in 10.000 EMT-EUR il 15 marzo 2026 e li ridepone in euro il 20 settembre 2026. Ai sensi del comma 28 LB 2026, la conversione e il rimborso al nominale non producono alcun realizzo. Nessun reddito diverso. Nessuna dichiarazione ex quadro RT.
Esempio numerico 2 — Cessione con plusvalenza
Caio detiene 5.000 EMT-EUR acquistati a 1,00 euro l'uno. Per circostanze eccezionali (depeg temporaneo), li vende a 1,002 euro l'uno realizzando un plusvalore di 0,002 × 5.000 = 10 euro. Questa plusvalenza, pur modesta, costituisce reddito diverso ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR. Aliquota: 26% per effetto del comma 28 LB 2026 = 2,60 euro di imposta sostitutiva.
Esempio numerico 3 — Cessione di altre cripto al 33%
Caia detiene 1 BTC acquistato a 60.000 euro. Lo cede nel 2026 a 90.000 euro. Plusvalenza 30.000 euro. Il BTC non è e-money token denominato in euro: si applica l'aliquota ordinaria del 33% ex art. 1 c. 24 L. 207/2024 = 9.900 euro di imposta sostitutiva. Il comma 28 LB 2026 non si applica.
Adempimenti dichiarativi
I redditi diversi da cripto-attività vanno indicati nel quadro RT del modello Redditi PF, sezione dedicata. Distinguendo:
L'eventuale opzione per il regime amministrato o gestito (intermediario residente in Italia) ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 consente la liquidazione e il versamento dell'imposta direttamente da parte dell'intermediario, esonerando il contribuente dall'indicazione in dichiarazione.
Monitoraggio fiscale (quadro RW)
Resta fermo l'obbligo di monitoraggio fiscale ex D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (convertito con L. 4 agosto 1990, n. 227) sulla detenzione di cripto-attività presso intermediari esteri non residenti. Gli EMT detenuti tramite intermediari italiani non rilevano ai fini RW; quelli detenuti su wallet self-custody o presso exchange esteri rilevano.
Indicazioni per il professionista
Per il commercialista che assiste contribuenti attivi nel mondo crypto, è essenziale verificare per ogni stablecoin: (i) la denominazione in euro (escludere EMT in USD); (ii) la compliance MiCAR dell'emittente (consultare il registro EBA degli emittenti EMT autorizzati); (iii) la collocazione delle riserve presso intermediari UE autorizzati. Solo in presenza dei tre requisiti si applica l'aliquota 26% del comma 28. Per i restanti EMT (USDC, USDT, EURT non MiCAR, ecc.) si torna all'aliquota 33%.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Tizio investitore in stablecoin europei
Tizio è un investitore retail residente fiscalmente in Italia. Nel marzo 2026 acquista 50.000 EUR-EMT (token di moneta elettronica denominato in euro emesso da un'istituzione bancaria francese autorizzata e MiCAR-compliant) convertendo 50.000 euro. Detiene il token per nove mesi, poi nel dicembre 2026 lo riconverte interamente in euro al valore nominale (rimborso 1:1). Ai sensi del comma 28 della Legge di Bilancio 2026, né l'acquisto/conversione iniziale né il rimborso al nominale finale costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza. Tizio non deve dichiarare nulla nel quadro RT, né sostenere imposta sostitutiva. Resta l'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) se la detenzione è presso intermediario estero non residente; nel caso di intermediario italiano in regime amministrato ex art. 6 D.Lgs. 461/1997, anche il quadro RW è escluso. Risultato: zero adempimenti dichiarativi e zero imposte sulla mera detenzione e riconversione.
Caso pratico 2 — Caio trader cripto con portafoglio misto
Caio è un trader retail che nel 2026 effettua le seguenti operazioni: (a) acquisto di 2 BTC a 70.000 euro/cad. = 140.000 euro; rivende i 2 BTC nel novembre 2026 a 110.000 euro/cad. = 220.000 euro, realizzando una plusvalenza di 80.000 euro; (b) acquisto di 100.000 EUR-EMT (stablecoin MiCAR in euro), tenuti per 6 mesi e poi venduti contro USDT (altro stablecoin in dollari, non MiCAR-EUR), realizzando per effetto del cambio EUR/USD una plusvalenza di 1.500 euro; (c) conversione di 20.000 euro in EUR-EMT in marzo, riconversione al nominale a giugno (operazione neutra ex comma 28 LB 2026: nessun realizzo).
Calcolo imposte 2026 nel quadro RT: sulla cessione dei BTC, plusvalenza 80.000 euro × 33% (aliquota ordinaria cripto-attività ex art. 1 c. 24 L. 207/2024) = 26.400 euro di imposta sostitutiva; sulla cessione EUR-EMT contro USDT, plusvalenza 1.500 euro: il dubbio interpretativo è se il riferimento «impiego» del comma 28 LB 2026 copra anche la permuta verso altra stablecoin USD; in via prudenziale, l'aliquota applicabile in questo caso resta il 33% perché la permuta esce dal perimetro EMT-EUR/euro; imposta 1.500 × 33% = 495 euro; sulla conversione EUR/EUR-EMT/EUR di 20.000 euro: zero imposta. Totale imposta cripto 2026 di Caio: 26.895 euro. Caio compilerà il quadro RT distinguendo: una sezione per il 33% (BTC + EUR-EMT/USDT) e nessuna riga per la conversione neutra.
Domande frequenti
Quale aliquota si applica alle plusvalenze da stablecoin in euro nel 2026?
Ai sensi del comma 28 della Legge di Bilancio 2026, le plusvalenze e gli altri proventi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR derivanti da operazioni su token di moneta elettronica (e-money token, EMT) denominati in euro sono assoggettati a imposta sostitutiva del 26%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 33% prevista per le altre cripto-attività dall'art. 1 c. 24 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. L'agevolazione spetta solo se l'EMT è stabilmente ancorato all'euro e i suoi fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea (ai sensi del regolamento UE 2023/1114, MiCAR).
La conversione tra euro e stablecoin in euro produce un reddito tassabile?
No. Il comma 28 della Legge di Bilancio 2026 prevede espressamente che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. La logica della norma è che il rapporto di cambio 1:1 tra euro e EMT in euro rende l'operazione economicamente neutra, perciò non c'è alcun reddito da assoggettare a imposta. Resta tuttavia rilevante la cessione di EMT contro altra valuta o altra cripto-attività, che produce reddito diverso ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR tassato al 26%.
Quali stablecoin rientrano nell'agevolazione del 26%?
Rientrano nell'agevolazione del 26% prevista dal comma 28 LB 2026 i token di moneta elettronica denominati in euro che soddisfano i requisiti dell'art. 3 par. 1 n. 7 del regolamento UE 2023/1114 (MiCAR) e i requisiti aggiuntivi specifici della norma italiana: valore stabilmente ancorato all'euro e fondi di riserva detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE. Sono dunque esclusi gli EMT in USD (USDC, USDT non in versione EUR), gli EMT con riserve in attività estere, gli EMT emessi da intermediari non autorizzati nell'UE. È opportuno verificare il registro EBA degli emittenti EMT MiCAR-autorizzati prima di applicare l'aliquota agevolata.
Sono soggetto al monitoraggio fiscale per gli EMT detenuti?
Dipende dall'intermediario. Se gli EMT sono detenuti presso intermediari italiani o tramite il regime amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997) o gestito (art. 7 D.Lgs. 461/1997), non sono soggetti al monitoraggio fiscale ex D.L. 167/1990. Se invece sono detenuti su wallet self-custody (es. metamask, ledger) o presso exchange esteri non residenti (anche se MiCAR-autorizzati in altri paesi UE), sussiste l'obbligo di indicazione nel quadro RW del modello Redditi PF. L'aliquota agevolata del 26% prevista dal comma 28 LB 2026 si applica comunque, indipendentemente dal luogo di detenzione.
Come si distinguono le operazioni tassate al 33% da quelle al 26%?
Dal 2026, ai sensi del coordinamento tra l'art. 1 c. 24 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 e il comma 28 della LB 2026, le operazioni sulle cripto-attività si dividono in due categorie: (a) operazioni su token di moneta elettronica denominati in euro MiCAR-compliant, soggette ad aliquota del 26% sui redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR; (b) operazioni su altre cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, altcoin, NFT, stablecoin in USD o non MiCAR-compliant, asset-referenced token diversi dagli EMT in euro), soggette ad aliquota del 33%. Nel quadro RT del modello Redditi PF saranno presumibilmente previste due righe distinte per la separazione delle due tipologie.