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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 29 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Modifica l’art. 1 c. 491 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 portando l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) sulle azioni dallo 0,2% allo 0,4%, e modifica l’art. 1 c. 495 della stessa legge portando l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza dallo 0,02% allo 0,04%. Si tratta di un raddoppio del prelievo introdotto a fini di gettito.

Testo coordinato

. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

In sintesi

  • L'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax italiana) introdotta dalla L. 228/2012, art. 1 commi 491-499, è raddoppiata dal 1° gennaio 2026.
  • Aliquota su trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi: dallo 0,2% allo 0,4% sul valore della transazione (operazioni concluse fuori da mercato regolamentato).
  • Aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (high-frequency trading): dallo 0,02% allo 0,04% sul valore degli ordini modificati o cancellati che superano la soglia ex DM Economia 21 febbraio 2013.
  • Resta invariata l'aliquota ridotta dello 0,1% (per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o UE) menzionata nel c. 491 della L. 228/2012, che non è oggetto del comma 29 LB 2026.
  • Soggetti passivi: gli acquirenti delle azioni o strumenti finanziari (ex c. 491) e gli operatori HFT (ex c. 495); responsabili del versamento gli intermediari finanziari.
Inquadramento

Il comma 29 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) modifica due aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall'art. 1 commi 491-499 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Bilancio 2013), comunemente nota come «Tobin tax italiana». Si tratta di un'imposta indiretta che colpisce: (i) il trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) le operazioni in derivati su tali strumenti; (iii) le operazioni ad alta frequenza (HFT). Il comma 29 LB 2026 si limita a raddoppiare due aliquote specifiche, lasciando intatto l'impianto strutturale e gli adempimenti dichiarativi.

La Tobin tax in sintesi

L'art. 1 c. 491 della L. 228/2012 colpisce i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia con capitalizzazione media superiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell'anno precedente. L'aliquota base è dello 0,2% del valore della transazione per le operazioni concluse fuori da mercato regolamentato; per quelle in mercato regolamentato l'aliquota è ridotta allo 0,1%. Il comma 29 LB 2026 incrementa l'aliquota dello 0,2% allo 0,4%, lasciando invariata l'aliquota agevolata dello 0,1%.

L'art. 1 c. 495 della L. 228/2012 colpisce le operazioni ad alta frequenza (HFT) sui mercati regolamentati italiani: l'imposta è dovuta dagli operatori che, mediante algoritmi automatici, immettono e cancellano nell'ambito della stessa giornata di negoziazione un numero di ordini superiore alle soglie fissate dal DM Economia 21 febbraio 2013. L'aliquota base è dello 0,02% sul valore degli ordini modificati o cancellati eccedenti la soglia. Il comma 29 LB 2026 incrementa tale aliquota allo 0,04%.

Le modifiche puntuali del comma 29

Lettera a) — All'articolo 1, comma 491, primo periodo, della L. 228/2012, le parole «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento».
Lettera b) — All'articolo 1, comma 495, quarto periodo, della L. 228/2012, le parole «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

L'intervento è puramente tariffario: non modifica la base imponibile, né i soggetti passivi, né gli adempimenti dichiarativi. Cambia solo l'entità del prelievo, che raddoppia per le due tipologie di operazioni indicate.

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'imposta ex c. 491 sono gli acquirenti delle azioni o strumenti partecipativi, ovvero la parte a favore della quale avviene il trasferimento. L'imposta è trattenuta e versata dall'intermediario finanziario che esegue l'ordine (banca, SIM, SGR) ex art. 19 del DM Economia 21 febbraio 2013. Nel caso di operazioni HFT ex c. 495, il soggetto passivo è l'operatore che ha generato gli ordini eccedenti la soglia, che provvede direttamente al versamento.

Base imponibile e adempimenti

Per il c. 491, la base imponibile è il valore della transazione (controvalore in euro), determinato come prodotto del numero di strumenti finanziari per il prezzo unitario. Per il c. 495, la base imponibile è il controvalore degli ordini modificati o cancellati che eccedono la soglia (la soglia è calcolata sul rapporto tra ordini cancellati/modificati e totale degli ordini, ex DM 21 febbraio 2013, ed è del 60% giornaliero per emittente).

Il versamento dell'imposta avviene mensilmente con modello F24 ai codici tributo dedicati ex Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 (e successivi). La dichiarazione annuale è il modello FTT, da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo (Provvedimento AdE 28 febbraio 2018 e modifiche).

Operazioni escluse o esenti

Restano applicabili le esclusioni e esenzioni ordinarie dell'art. 1 commi 491-499 L. 228/2012 e del DM 21 febbraio 2013:

  • operazioni in strumenti finanziari emessi da società con capitalizzazione < 500 milioni di euro (esenzione c. 491);
  • operazioni di emissione e annullamento di azioni e strumenti partecipativi;
  • trasferimenti a seguito di operazioni di fusione, scissione, conferimento di partecipazioni qualificate;
  • passaggi mortis causa;
  • donazioni e altri atti a titolo gratuito;
  • operazioni del market maker (con vincoli specifici);
  • previdenza obbligatoria e complementare ex D.Lgs. 252/2005 (esenzione c. 494);
  • scambi e cessioni infragruppo tra società nel medesimo gruppo (con requisiti).
Rapporto con altri tributi

L'imposta sulle transazioni finanziarie non è deducibile ai fini IRPEF/IRES come componente di reddito (cfr. art. 1 c. 499 L. 228/2012), ma rientra nei costi di transazione che riducono il prezzo di carico delle azioni acquisite (componente del costo fiscalmente riconosciuto). Il raddoppio dell'aliquota incide quindi sul prezzo effettivo di acquisto delle azioni e, indirettamente, sulla plusvalenza realizzabile in futuro ex art. 67 c. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR (DPR 917/1986) e sulla relativa imposta sostitutiva del 26% (per soggetti privati non in regime d'impresa).

Esempio numerico 1 — Acquisto di azioni OTC

Tizio acquista nel febbraio 2026, in OTC, 10.000 azioni Alfa S.p.A. (capitalizzazione 800 milioni) al prezzo di 25 euro/cad. = 250.000 euro. Aliquota Tobin tax pre-modifica: 0,2% × 250.000 = 500 euro. Aliquota post-modifica ex comma 29 LB 2026: 0,4% × 250.000 = 1.000 euro. Maggiore prelievo: 500 euro.

Esempio numerico 2 — HFT

L'operatore Beta è un broker HFT che opera su Borsa Italiana. In un giorno di marzo 2026 immette 1.000.000 di ordini su titoli azionari, modificando o cancellando il 70% di essi (700.000 ordini), eccedendo la soglia del 60%. Il controvalore degli ordini eccedenti la soglia è di 50 milioni di euro. Aliquota Tobin tax HFT pre-modifica: 0,02% × 50.000.000 = 10.000 euro. Aliquota post-modifica: 0,04% × 50.000.000 = 20.000 euro. Maggiore prelievo giornaliero: 10.000 euro.

Impatto di mercato

Il raddoppio dell'aliquota Tobin tax avrà presumibilmente l'effetto di: (i) ridurre l'attrattività di Borsa Italiana per gli investitori esteri, già penalizzata rispetto a Eurex e LSE; (ii) aumentare i costi di trasferimento delle azioni fuori dai mercati regolamentati (dove l'aliquota resta 0,1%, dunque la differenza tra mercato regolamentato e OTC sale dallo 0,1% allo 0,3%); (iii) scoraggiare l'HFT in misura significativa, dato che il margine sui singoli ordini è di pochi centesimi di euro. Si può ipotizzare un calo del volume di operazioni OTC e di alcune tipologie di HFT, con effetto compensativo limitato sul gettito atteso.

Riflessi sulla pianificazione fiscale

Per gli investitori istituzionali e i family office, conviene canalizzare le operazioni su mercati regolamentati italiani o UE (aliquota residua 0,1% ex c. 491 L. 228/2012, non modificata dal comma 29). Per le operazioni OTC su grandi blocchi, è opportuno verificare la sussistenza di eventuali esenzioni infragruppo o di operazioni qualificate (fusioni, scissioni). Per gli HFT, la valutazione di convenienza tipica si baserà sul margine atteso per ordine vs. costo Tobin tax: un raddoppio dell'aliquota può rendere non economiche strategie ad alta velocità su titoli a basso prezzo.

Domande frequenti

Cosa cambia per la Tobin tax con il comma 29 della LB 2026?

Il comma 29 della Legge di Bilancio 2026 modifica due aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall'art. 1 commi 491-499 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Bilancio 2013). Dal 1° gennaio 2026, l'aliquota sulle operazioni di trasferimento di azioni e strumenti finanziari partecipativi fuori da mercato regolamentato passa dallo 0,2% allo 0,4% (lettera a, modifica art. 1 c. 491 primo periodo L. 228/2012). L'aliquota sulle operazioni ad alta frequenza eccedenti la soglia del 60% giornaliero passa dallo 0,02% allo 0,04% (lettera b, modifica art. 1 c. 495 quarto periodo L. 228/2012). Resta invariata l'aliquota ridotta dello 0,1% per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o UE.

Quali soggetti pagano la Tobin tax?

I soggetti passivi della Tobin tax italiana ex art. 1 c. 491 della L. 228/2012 sono gli acquirenti delle azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia con capitalizzazione media superiore a 500 milioni di euro. L'imposta è concretamente trattenuta e versata dall'intermediario finanziario (banca, SIM, SGR) ex art. 19 del DM Economia 21 febbraio 2013 (regolamento attuativo). Per le operazioni ad alta frequenza ex c. 495, il soggetto passivo è l'operatore HFT che ha generato gli ordini eccedenti la soglia del 60% giornaliero per emittente, che provvede direttamente al versamento mensile con modello F24.

Sono esenti dalla Tobin tax operazioni come fusioni o eredità?

Sì. L'art. 1 commi 491-499 della L. 228/2012 e il DM Economia 21 febbraio 2013 prevedono numerose esclusioni ed esenzioni che restano applicabili anche dopo le modifiche del comma 29 LB 2026: operazioni su azioni di società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell'anno precedente; operazioni di emissione e annullamento di azioni; trasferimenti a seguito di fusione, scissione, conferimento di partecipazioni qualificate; passaggi mortis causa (successioni ereditarie); donazioni e altri atti a titolo gratuito; operazioni del market maker; previdenza obbligatoria e complementare ex D.Lgs. 252/2005 (esenzione c. 494). Sono esenti anche scambi e cessioni infragruppo, con verifica dei requisiti specifici.

La Tobin tax è deducibile o detraibile?

No. L'art. 1 c. 499 della L. 228/2012 esclude espressamente la deducibilità della Tobin tax dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dall'IRAP. Tuttavia, l'imposta rientra nei costi di transazione e quindi concorre a determinare il prezzo fiscalmente riconosciuto di carico delle azioni acquistate. Ai fini di un'eventuale plusvalenza futura, ex art. 67 c. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR (DPR 917/1986), il costo di acquisto rilevante per il calcolo della plusvalenza include la Tobin tax pagata. Per i privati che applicano l'imposta sostitutiva del 26% sui capital gain, la maggiore Tobin tax riduce indirettamente l'imposta sostitutiva al momento della cessione delle azioni acquistate.

Come si versa la Tobin tax?

Per le operazioni ordinarie ex c. 491 L. 228/2012, l'intermediario che esegue l'ordine (banca, SIM, SGR) trattiene la Tobin tax dall'acquirente e la versa mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello dell'operazione, mediante modello F24 ai codici tributo dedicati (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 e successive modifiche). Per le operazioni HFT ex c. 495, il versamento è diretto da parte dell'operatore. La dichiarazione annuale è il modello FTT, da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo (cfr. provvedimenti AdE in materia). Il comma 29 LB 2026 non modifica gli adempimenti, ma solo le aliquote.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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