- Alcune controversie sono devolute alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma.
- Rientrano materie di rilievo nazionale: provvedimenti su magistrati, atti di Autorità indipendenti e altri elencati.
- La competenza è funzionale: non derogabile né modificabile dalle parti.
- Serve a concentrare presso un unico giudice controversie di portata generale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 135 Codice del Processo Amministrativo — Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2; g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z); h) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE; p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-bis); q-ter) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-ter); q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dallAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dallAutorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); q-sexies) le competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La competenza funzionale del TAR Lazio
L'art. 135 individua un elenco di controversie devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si tratta di una deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale, giustificata dalla natura nazionale o dalla particolare delicatezza delle materie elencate, che si è ritenuto opportuno concentrare presso un unico giudice.
Le materie devolute
Rientrano nella competenza del TAR Lazio, tra le altre, le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi della legge sull'ordinamento giudiziario, quelle sui provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonché le controversie aventi a oggetto i provvedimenti di numerose Autorità indipendenti e di organi di rilievo nazionale. L'elenco, ampio e articolato, accomuna materie caratterizzate da una dimensione ultraregionale.
Il carattere funzionale e inderogabile
La competenza è funzionale e inderogabile: ciò significa che non può essere modificata dalla volontà delle parti né derogata in base ai criteri ordinari, e che il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio. La inderogabilità garantisce la concentrazione delle controversie presso il TAR Lazio, assicurando uniformità di indirizzo in materie di rilievo nazionale.
La ratio della concentrazione
La scelta di accentrare presso un solo tribunale tali controversie risponde a esigenze di uniformità, specializzazione e coerenza delle decisioni. Materie come la regolazione dei mercati da parte delle Autorità indipendenti o lo status dei magistrati richiedono un indirizzo giurisprudenziale unitario, che la concentrazione presso il TAR Lazio favorisce, evitando la dispersione del contenzioso tra più sedi territoriali.
Il rapporto con la competenza territoriale ordinaria
L'art. 135 deroga alle regole generali sulla competenza territoriale: per le materie elencate non rilevano i criteri ordinari, ma opera la competenza funzionale del TAR Lazio. Resta fermo che, fuori da tale elenco, valgono i criteri generali di riparto territoriale tra i diversi tribunali amministrativi regionali.
Profili pratici
Prima di proporre ricorso occorre verificare se la controversia rientri tra quelle devolute al TAR Lazio: in caso affermativo, il ricorso va proposto a Roma, pena il difetto di competenza, rilevabile anche d'ufficio. La corretta individuazione del giudice competente è quindi presupposto essenziale per la rituale instaurazione del giudizio.
Casi pratici
Caso 1: Il provvedimento su un magistrato
Tizio, magistrato, impugna un provvedimento che lo riguarda adottato dall'organo di autogoverno: la competenza è del TAR Lazio, sede di Roma.
Caso 2: L'atto di un'Autorità indipendente
Caia contesta un provvedimento di un'Autorità indipendente di rilievo nazionale: la controversia è devoluta inderogabilmente al TAR Lazio.
Caso 3: Il rilievo d'ufficio
Sempronio propone il ricorso a un TAR diverso: il difetto di competenza funzionale è rilevato d'ufficio e la causa va riproposta a Roma.
Domande frequenti
Cos'è la competenza funzionale del TAR Lazio?
La competenza inderogabile su un elenco di controversie di rilievo nazionale devolute al TAR Lazio, sede di Roma.
Le parti possono derogarvi?
No: è inderogabile e il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio.
Quali materie rientrano?
Tra le altre, provvedimenti su magistrati e atti di numerose Autorità indipendenti e organi nazionali.
Perché concentrare queste controversie?
Per assicurare uniformità e coerenza delle decisioni in materie di portata generale.
Vedi anche