Commi 712-714 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MUR di concerto con MEF e Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere CTFS e intesa in Conferenza unificata, per definire le modalità di monitoraggio dei LEP del diritto allo studio universitario (comma 714). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. In materia di istruzione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria e, in particolare, di consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 .marzo 2012, n. 68 . Per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’ , è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrerearticolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dall’anno 2026. . Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ , previa intesa in sede diarticolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Conferenza unificata di cui all’ , sono definite le modalità diarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Norme modificate da questi commi
- Art. 34 Costituzione (comma 712): Diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi
- Art. 3 Costituzione (comma 712): Compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
- Art. 15 TUIR (comma 713): Detrazione 19% spese di istruzione universitaria (lett. e) e locazione studenti fuori sede (lett. i-sexies)
In sintesi
L’obiettivo costituzionale: art. 34 Cost. e diritto allo studio
I commi 712-714 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ribadiscono l’impegno dello Stato a rendere effettivo il diritto allo studio universitario sancito dall’art. 34, comma 3, della Costituzione, secondo cui «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». La norma si innesta sull’art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (delega sui LEP del diritto allo studio universitario) e fa salvi i livelli essenziali di prestazione già definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Il comma 712: salvaguardia dei LEP
La disposizione è di natura ricognitiva e di indirizzo: ribadisce che, nel quadro delle misure di rimozione degli ostacoli economici e sociali (richiamo implicito all’art. 3, comma 2, Cost.), restano fermi i LEP per il diritto allo studio universitario. Si tratta in particolare di servizi quali borse di studio, alloggi, ristorazione, materiale didattico, prestiti d’onore e attività di tutorato. La cornice nazionale è quella del D.Lgs. 68/2012, integrato dai successivi decreti ministeriali sui requisiti di eleggibilità (ISEE/ISPE, merito).
Il comma 713: +250 milioni annui al fondo integrativo statale
Il vero cuore finanziario del blocco è il comma 713, che incrementa di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 68/2012. Si tratta di un rifinanziamento strutturale: non ha durata triennale ma copre l’intero arco temporale del bilancio pluriennale. Le risorse confluiscono nello stato di previsione del MUR e sono ripartite tra le Regioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo D.Lgs. 68/2012 e dai successivi decreti annuali. Il fondo integrativo statale si somma alle risorse regionali (gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 3, comma 20, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e al cofinanziamento dei singoli atenei, secondo il principio di concorrenza delle fonti delineato dall’art. 18 D.Lgs. 68/2012.
Il comma 714: il monitoraggio dei LEP
Il comma 714 demanda a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con MEF e Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 1, comma 29, L. 28 dicembre 2015, n. 208) e intesa in Conferenza unificata (art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281), la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei LEP. La clausola finale «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» segnala che il monitoraggio dovrà reggersi su strumenti già in essere (sistema informativo MUR, ANS Anagrafe nazionale studenti).
Profili fiscali: rapporto borse di studio – redditi
Il commercialista che assiste studenti universitari o le loro famiglie deve ricordare che le borse di studio erogate dalle Regioni o dagli atenei per il diritto allo studio universitario ai sensi della L. 2 dicembre 1991, n. 390, e successivamente del D.Lgs. 68/2012, sono esenti IRPEF in forza dell’art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476, salvo i casi tassativi previsti dalla normativa. Sul fronte familiare, le spese per istruzione universitaria danno diritto alla detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei limiti annualmente fissati dal MUR per le università non statali. Sono inoltre detraibili al 19% i canoni di locazione degli studenti fuori sede ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies, TUIR (max 2.633 euro annui).
Implicazioni operative
L’incremento di 250 milioni dovrebbe ridurre sensibilmente la quota di idonei non beneficiari (storicamente presente in alcune Regioni a fronte di risorse insufficienti). Sul piano dei rapporti tra Stato e Regioni, il rifinanziamento si lega all’attuazione del federalismo universitario delineato dal D.Lgs. 68/2012 e all’esigenza di standardizzare i livelli di servizio su tutto il territorio nazionale, tema su cui è più volte intervenuta la Corte costituzionale richiamando il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e il diritto allo studio (art. 34 Cost.).
Locazione studenti fuori sede: focus su CASA
Un aspetto operativo significativo per le famiglie riguarda la disciplina della locazione degli studenti fuori sede. L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR prevede la detrazione del 19% sui canoni di locazione fino a 2.633 euro annui, a condizione che lo studente sia iscritto a un corso di laurea presso un’università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100 km. Il contratto deve essere stipulato o rinnovato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, oppure essere un contratto di ospitalità o di assegnazione di alloggio rilasciato da enti per il diritto allo studio universitario, università, collegi universitari riconosciuti, cooperative e ASD/SSD senza fini di lucro. La detrazione si combina con quella dei canoni di affitto a uso abitativo prevista dall’art. 16 TUIR per i locatari con redditi medio-bassi.
Riflessi su CASA: prima casa e affitti
Per le famiglie che acquistano un immobile per il figlio universitario fuori sede, restano disponibili le agevolazioni IVA prima casa di cui alla Tabella A, parte II, n. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (aliquota 4%) o dell’imposta di registro al 2% in alternativa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ricordiamo che le agevolazioni prima casa richiedono il trasferimento di residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto: se l’immobile resta intestato al genitore e non avviene il trasferimento, decade l’agevolazione. Diversa è la situazione del genitore che concede l’uso al figlio senza intestare l’immobile a quest’ultimo, dove può rilevare il regime di comodato d’uso ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con effetti su IMU e TARI.
Domande frequenti
Cosa cambia concretamente con i commi 712-714 LB 2026 per gli studenti universitari?
L’impatto concreto deriva soprattutto dal comma 713, che incrementa di 250 milioni annui a decorrere dal 2026 il fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie. Più risorse al fondo significa, in linea teorica, più borse erogate e una riduzione della platea degli «idonei non beneficiari», ossia studenti che hanno i requisiti ma non ricevono la borsa per esaurimento dei fondi regionali. I commi 712 e 714 hanno invece natura ricognitiva e procedurale: confermano i LEP e impostano il monitoraggio del loro raggiungimento.
Le borse di studio universitarie sono soggette a IRPEF?
No, di regola le borse di studio erogate dalle Regioni o dagli atenei in attuazione del diritto allo studio universitario (L. 390/1991 e D.Lgs. 68/2012) sono esenti IRPEF in virtù dell’art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476. L’esenzione copre sia le borse vere e proprie sia altri benefici economici connessi (esonero tasse, posti alloggio, ristorazione, sussidi straordinari). Restano fuori dall’esenzione alcune borse di ricerca o di dottorato in casi specifici, che vanno valutati caso per caso in base alla normativa di riferimento.
Le famiglie possono detrarre le spese universitarie?
Sì. L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 19% sulle spese per la frequenza di corsi universitari, sia statali sia non statali. Per le università statali la detrazione è piena; per le non statali si applica un tetto annuo fissato con decreto MUR per area disciplinare e zona geografica. Inoltre, l’art. 15, comma 1, lett. i-sexies, TUIR consente la detrazione del 19% dei canoni di locazione per studenti fuori sede iscritti a un ateneo distante almeno 100 km dal Comune di residenza, entro 2.633 euro annui.
Cos’è il fondo integrativo statale di cui all’art. 18 D.Lgs. 68/2012?
È il fondo statale destinato a integrare le risorse regionali per la concessione di borse di studio agli studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi. La sua dotazione si somma al gettito della tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3, c. 20, L. 549/1995) e al cofinanziamento dei singoli atenei. Il riparto tra Regioni avviene con decreto ministeriale annuale, tenendo conto del fabbisogno (numero di idonei) e della capacità fiscale regionale. Il comma 713 LB 2026 incrementa stabilmente questo fondo di 250 milioni annui.
Quando saranno operative le nuove regole di monitoraggio dei LEP?
L’operatività del monitoraggio previsto dal comma 714 dipende dall’adozione del decreto MUR di concerto con MEF e Affari regionali, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e intesa in Conferenza unificata. Si tratta di un procedimento complesso che può richiedere diversi mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le rilevazioni esistenti già effettuate dal MUR sui dati delle Regioni e degli enti per il diritto allo studio universitario (EDISU/ARDIS), in attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. 68/2012.