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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 116 stabilisce il principio del cumulo materiale delle sanzioni: le pene previste dalle leggi speciali sui divieti di importazione e di esportazione si applicano congiuntamente a quelle del D.Lgs. 141/2024, quando il medesimo fatto sia punibile in base a entrambi i sistemi normativi.
  • La norma evita che il concorso tra la disciplina doganale generale e le leggi speciali di settore (es. normativa su armi, rifiuti, specie protette, prodotti a duplice uso) produca un'applicazione esclusiva dell'una o dell'altra, assicurando la piena efficacia sanzionatoria di entrambe.
  • Il presupposto è che il medesimo fatto integri simultaneamente una violazione della normativa speciale sui divieti e una violazione delle disposizioni del D.Lgs. 141/2024 (es. contrabbando, omessa dichiarazione, introduzione senza presentazione).
  • La norma riflette la natura «plurioffensiva» delle importazioni/esportazioni vietate, che ledono sia il patrimonio erariale (dazi) sia i beni giuridici tutelati dalla normativa speciale (ambiente, sicurezza, salute pubblica, ordine pubblico).
  • Operativamente, l'operatore che importa o esporta merci soggette a divieti speciali deve valutare la propria esposizione sanzionatoria su entrambi i fronti, con l'assistenza di un consulente esperto sia in diritto doganale sia nella normativa di settore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116 D.Lgs. 141/2024 — Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

Commento

La plurioffensività delle importazioni ed esportazioni vietate

L'art. 116 del D.Lgs. 141/2024 disciplina il regime sanzionatorio applicabile quando un'importazione o un'esportazione vietata integra simultaneamente: (i) una violazione della normativa speciale che stabilisce il divieto (leggi sulle armi, normativa sui rifiuti, disciplina CITES per le specie protette, regolamentazione dei prodotti a duplice uso, normativa sugli stupefacenti, e molte altre); (ii) una violazione delle disposizioni doganali del D.Lgs. 141/2024 (in particolare, contrabbando, introduzione senza presentazione alle autorità doganali, omessa dichiarazione doganale).

La norma risolve il problema del concorso apparente di norme: senza una disposizione come l'art. 116, potrebbe sorgere il dubbio se la legge speciale (es. la normativa sulle armi che punisce l'importazione abusiva con pene detentive specifiche) assorba la disciplina doganale generale, o viceversa. L'art. 116 chiarisce che entrambe le normative si applicano congiuntamente, senza che l'una escluda l'altra: si tratta di un caso di concorso reale di norme sanzionatorie, non di concorso apparente.

Il meccanismo del cumulo: pene speciali e pene doganali

La formula normativa è essenziale ma precisa: «le pene comminate dalle leggi speciali [...] si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso». Il nucleo della norma è nella locuzione «senza pregiudizio»: l'applicazione delle sanzioni speciali non impedisce, non assorbe e non riduce le sanzioni doganali generali. Entrambe si applicano cumulativamente.

Questo meccanismo di cumulo si differenzia da quello previsto dall'art. 15 c.p. (specialità) e dall'art. 81 c.p. (concorso di reati): l'art. 116 non introduce una deroga al principio del ne bis in idem, ma riconosce che le due normative proteggono beni giuridici distinti e che la tutela di ciascuno di essi richiede l'applicazione della propria sanzione specifica. La sanzione doganale tutela il patrimonio erariale (dazi evasi); la sanzione speciale tutela il bene giuridico specifico (sicurezza pubblica per le armi, ambiente per i rifiuti, biodiversità per le specie protette, ecc.).

Le principali leggi speciali applicabili in concorso con il D.Lgs. 141/2024

I divieti di importazione e di esportazione che trovano fonte in leggi speciali sono numerosi e eterogenei. Tra le fattispecie più rilevanti in cui l'art. 116 trova applicazione concreta:

  • Armi e materiali d'armamento: la L. 9 luglio 1990, n. 185 (norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e la L. 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi) stabiliscono divieti e autorizzazioni specifiche. L'importazione abusiva di armi può configurare sia contrabbando doganale (D.Lgs. 141/2024) sia reato ai sensi della L. 185/1990 e/o della L. 110/1975.
  • Rifiuti: il Reg. UE 1013/2006 (movimentazione transfrontaliera dei rifiuti) e il D.Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente) stabiliscono divieti e obblighi per l'importazione ed esportazione di rifiuti. La violazione configura sia un illecito ambientale sia una violazione doganale per l'introduzione di merce non regolarmente dichiarata.
  • Specie protette (CITES): la L. 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) punisce l'importazione di esemplari CITES senza le prescritte autorizzazioni. Tali importazioni violano anche gli obblighi doganali di dichiarazione e presentazione.
  • Prodotti a duplice uso: il Reg. UE 2021/821 stabilisce il regime di controllo per l'esportazione di prodotti, software e tecnologie a duplice uso (civile e militare). La violazione degli obblighi di licenza configura un illecito ai sensi del D.Lgs. 96/2003 e, contemporaneamente, una violazione doganale.
  • Beni culturali: il D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) e il Reg. UE 2019/880 (sull'introduzione e l'importazione di beni culturali) pongono divieti all'esportazione di beni culturali di rilevante interesse e obblighi di documentazione per l'importazione. La violazione concorre con le disposizioni doganali del D.Lgs. 141/2024.
Presupposto applicativo: il fatto deve essere «punibile ai termini» del D.Lgs. 141/2024

L'art. 116 non si applica a qualunque importazione o esportazione vietata, ma solo a quelle che siano «anche punibili ai termini» del D.Lgs. 141/2024. Ciò significa che il fatto concreto deve integrare anche una delle fattispecie sanzionatorie previste dal decreto: tipicamente, il contrabbando (artt. 70-82), l'introduzione senza presentazione alle autorità doganali, o l'omessa dichiarazione doganale. Se l'operazione è regolarmente dichiarata in dogana (con una dichiarazione doganale che ADM acquisisce e verifica) ma viola un divieto speciale (es. mancanza dell'autorizzazione ministeriale richiesta dalla normativa sulle armi), la fattispecie doganale potrebbe non configurarsi (l'obbligo di presentazione è stato adempiuto) e si applica solo la normativa speciale. In questo caso, l'art. 116 non trova applicazione, e la valutazione del concorso tra le due normative va effettuata secondo le regole generali del diritto penale.

Implicazioni per la compliance doganale delle imprese

Per gli operatori economici che importano o esportano merci soggette a regolamentazioni speciali, l'art. 116 impone una due diligence bifocale: non è sufficiente rispettare la normativa doganale (classificazione tariffaria corretta, valore doganale, dichiarazione sommaria) se non si rispetta anche la normativa speciale applicabile alla tipologia di merce. In caso di violazione di entrambe le normative, l'esposizione sanzionatoria è cumulativa e può essere particolarmente severa.

Concretamente, per un'impresa che importa prodotti chimici soggetti a controlli (es. precursori di esplosivi disciplinati dal Reg. UE 2019/1148), la mancanza della prescritta registrazione o autorizzazione configura sia un illecito ai sensi della normativa speciale sia, se la merce non è stata regolarmente dichiarata in dogana, una violazione del D.Lgs. 141/2024. Entrambe le sanzioni si applicano cumulativamente. La consulenza preventiva di un doganalista e di un legale esperto nella normativa di settore è essenziale per strutturare correttamente il flusso documentale e ridurre il rischio di violazioni concorrenti.

Il coordinamento con la polizia giudiziaria e le autorità di vigilanza settoriale

Le fattispecie cui si applica l'art. 116 sono tipicamente quelle che vedono la collaborazione tra ADM e le autorità di vigilanza settoriale competenti: il Ministero della Difesa (armi e materiali d'armamento), il Ministero dell'Ambiente (rifiuti, CITES), il MAECI (prodotti a duplice uso), il Ministero della Cultura (beni culturali). In sede di procedimento sanzionatorio, le due procedure (doganale e speciale) si svolgono in parallelo e sono coordinate attraverso lo scambio di informazioni tra le amministrazioni competenti. L'operatore deve essere consapevole di questa doppia esposizione procedurale e predisporre una difesa coordinata su entrambi i fronti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 116 del D.Lgs. 141/2024 in caso di importazione o esportazione vietata?

Stabilisce il principio del cumulo materiale delle sanzioni: le pene previste dalle leggi speciali sui divieti di importazione/esportazione (es. normativa armi, CITES, rifiuti, prodotti a duplice uso) si applicano congiuntamente a quelle del D.Lgs. 141/2024, quando il medesimo fatto sia punibile in base a entrambe le normative. Nessuna delle due esclude l'altra.

Il concorso sanzionatorio dell'art. 116 si applica sempre?

No. Il presupposto è che il fatto sia 'anche punibile ai termini' del D.Lgs. 141/2024. Se l'operazione è regolarmente dichiarata in dogana (obbligo doganale adempiuto) ma viola solo la normativa speciale (es. manca l'autorizzazione ministeriale), l'art. 116 non si applica e il concorso si regola secondo le norme generali. L'art. 116 opera principalmente nei casi in cui la merce è introdotta senza presentazione alle autorità doganali o senza dichiarazione.

Quali sono le principali leggi speciali che concorrono con il D.Lgs. 141/2024 ai sensi dell'art. 116?

Le più rilevanti nella pratica: L. 185/1990 e L. 110/1975 (armi e materiali d'armamento), D.Lgs. 152/2006 e Reg. UE 1013/2006 (rifiuti), L. 150/1992 e Reg. UE CITES (specie protette), D.Lgs. 96/2003 e Reg. UE 2021/821 (prodotti a duplice uso), D.Lgs. 42/2004 e Reg. UE 2019/880 (beni culturali). L'elenco non è tassativo: ogni legge speciale che preveda divieti di importazione/esportazione può concorrere.

Un operatore che rispetta la normativa doganale ma viola una legge speciale è esposto alle sanzioni di entrambe le normative?

Dipende dal caso concreto. Se l'operatore ha regolarmente dichiarato la merce in dogana (obbligo doganale assolto) ma non ha ottenuto le autorizzazioni richieste dalla normativa speciale, l'art. 116 non si applica: risponde solo della violazione speciale. Se invece ha violato anche gli obblighi doganali (es. non ha presentato la merce o ha omesso la dichiarazione), risponde di entrambe.

Come deve strutturare la propria difesa un operatore soggetto a procedimento sia doganale sia speciale?

L'operatore deve predisporre una difesa coordinata su entrambi i fronti, preferibilmente con l'assistenza di un team che comprenda un doganalista (per la parte doganale) e un avvocato esperto nella normativa speciale di settore. I due procedimenti possono influenzarsi reciprocamente (es. gli atti del procedimento doganale possono essere acquisiti in quello speciale e viceversa), rendendo indispensabile una strategia difensiva unitaria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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