Testo dell'articoloVigente
Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Ai sensi dell’ articolo 17 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell’Agenzia sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto: la digitalizzazione del sistema doganale tra diritto unionale e norma nazionale
L'articolo 122 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel processo di modernizzazione e digitalizzazione del sistema doganale europeo, avviato con il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e sviluppato attraverso un programma pluriennale di sviluppo dei sistemi informatici doganali. L'obiettivo finale - già dichiarato nel Reg. UE 952/2013 e ribadito nelle successive comunicazioni della Commissione - è quello di un sistema doganale completamente paperless, nel quale tutte le dichiarazioni, le autorizzazioni, i controlli e le comunicazioni tra operatori economici e autorità doganali avvengano in forma elettronica.
Sul piano nazionale, questa transizione è disciplinata dall'art. 122 D.Lgs. 141/2024, che affida all'ADM il compito di individuare termini e modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione dei documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso. Il rinvio all'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, CAD) assicura che questa attività avvenga secondo i principi generali dell'amministrazione digitale italiana (accessibilità, interoperabilità, sicurezza informatica, conservazione a norma).
Il programma di lavoro UE sui sistemi elettronici: la decisione 2023/2879
La norma precisa che la competenza dell'ADM ai sensi dell'art. 122 riguarda le procedure e i registri non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione del 15 dicembre 2023. Questa precisazione è fondamentale per delimitare l'ambito di applicazione della norma nazionale.
La decisione 2023/2879 (che aggiorna e sostituisce le precedenti decisioni sul programma di lavoro doganale UE) stabilisce un calendario dettagliato per lo sviluppo e il dispiegamento dei sistemi informatici doganali dell'Unione, tra cui:
Per tutte queste procedure, la competenza normativa e il calendario di implementazione sono fissati a livello unionale dalla Commissione e dagli Stati membri in modo coordinato. L'art. 122 D.Lgs. 141/2024 si occupa invece delle procedure che rimangono ancora su supporto cartaceo o che sono disciplinate da normativa esclusivamente nazionale e che non rientrano nei sistemi elettronici unionale.
I registri e le scritture doganali ancora su supporto cartaceo
Nonostante la progressiva digitalizzazione, il sistema doganale italiano mantiene ancora alcune procedure e scritture su supporto cartaceo o semidigitale. Tra queste si possono annoverare:
Per ciascuna di queste tipologie, l'ADM emana provvedimenti specifici (determinazioni direttoriali, circolari, note operative) che fissano i termini e le modalità di transizione al formato elettronico, nel rispetto dei principi del CAD e delle esigenze di interoperabilità con i sistemi unionali.
Il ruolo del Codice dell'amministrazione digitale (art. 17 D.Lgs. 82/2005)
Il rinvio all'art. 17 del CAD richiama le disposizioni relative alla figura del Responsabile per la transizione digitale e alle competenze specifiche dell'amministrazione pubblica nella gestione della digitalizzazione. Nel contesto doganale, questo rinvio ha le seguenti implicazioni operative:
Implicazioni pratiche per gli operatori economici
Per le imprese import/export, i depositi doganali, gli spedizionieri e i doganalisti, l'art. 122 ha implicazioni operative concrete che si sviluppano su più piani. Sul piano degli adempimenti documentali, l'operatore deve seguire le indicazioni dell'ADM sulla progressiva transizione a formati digitali per i registri e le scritture ancora cartacee: i provvedimenti dell'Agenzia fissano scadenze che non possono essere ignorate senza incorrere in irregolarità formali. Sul piano della conservazione, i documenti digitalizzati devono essere conservati secondo le regole del CAD e delle norme doganali (generalmente per un periodo di almeno 3 anni dalla data di svincolo delle merci, ai sensi del Reg. UE 952/2013). Sul piano degli investimenti tecnologici, la progressiva digitalizzazione comporta per molti operatori economici - soprattutto le PMI - la necessità di aggiornare i propri software gestionali per garantire l'interoperabilità con i sistemi ADM.
L'ADM pubblica sul proprio sito istituzionale le circolari e le note operative relative alla digitalizzazione, che costituiscono il riferimento pratico principale per gli operatori. Il recepimento tempestivo di queste indicazioni è fondamentale per evitare irregolarità nelle procedure doganali e per beneficiare dei vantaggi operativi (rapidità, tracciabilità, riduzione degli errori) connessi alla digitalizzazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Cosa sono le 'scritture doganali' che l'art. 122 intende digitalizzare?
Sono tutti i registri, i documenti e i supporti cartacei ancora in uso nelle procedure doganali non ancora coperti dai sistemi elettronici unionale (NCTS, ICS2, AES, ecc.): ad es. registri di deposito, documenti di accompagnamento cartacei, scritture contabili di franchigia, comunicazioni formali in procedimenti di accertamento.
Chi stabilisce i termini per la digitalizzazione delle procedure doganali?
L'ADM, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). Per le procedure già coperte dal programma di lavoro UE (decisione Commissione 2023/2879), i termini sono invece fissati a livello unionale.
Per quanto tempo devono essere conservati i documenti doganali digitalizzati?
Il Reg. UE 952/2013 prevede generalmente un periodo di conservazione di almeno tre anni dalla data di svincolo delle merci o dalla fine del regime doganale. La conservazione deve avvenire nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005) con garanzia di autenticità, integrità e leggibilità nel tempo.
L'art. 122 si applica anche alle procedure già gestite dai sistemi informatici UE come NCTS o ICS2?
No. La norma si applica esclusivamente alle procedure e ai registri non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo dei sistemi elettronici doganali unionale, di cui alla decisione di esecuzione UE 2023/2879. Per le procedure unionale, il quadro normativo è fissato a livello europeo.
Le PMI che non riescono ad adeguarsi nei termini ai nuovi formati digitali rischiano sanzioni?
Le irregolarità formali connesse al mancato rispetto dei provvedimenti di digitalizzazione possono comportare contestazioni amministrative. Tuttavia, l'ADM generalmente prevede un periodo transitorio e supporto tecnico per gli operatori economici minori. È comunque fondamentale monitorare i provvedimenti dell'Agenzia e pianificare per tempo gli adeguamenti tecnologici.